Contratto di appalto e vendita di cosa futura: quando il bene deve ancora essere realizzato, il diritto italiano distingue i due contratti in base alla prevalenza del lavoro sulla fornitura della materia e, per i prodotti di serie, al tipo di modifiche richieste dal committente; se la fornitura comprende anche la posa in opera, conta chi la esegue.

Se al rapporto si applica la Convenzione di Vienna il criterio cambia: l’art. 3 considera vendite anche i contratti di fornitura di merci da fabbricare e tiene fuori solo quelli in cui la parte preponderante dell’obbligo consiste in lavoro o servizi, da misurare sul valore economico. L’articolo mette a confronto i due approcci e mostra dove lo stesso contratto può ricevere qualificazioni diverse.


Secondo il diritto italiano, ai fini della differenziazione tra contratto di appalto e vendita (di cosa futura), costituisce principio generale la Vorherrschen oder Nichtvorherrschen von Arbeit gegenüber der Bereitstellung von Material. Questo significa che, in linea di massima, si ha un contratto di appalto e non di vendita ogni volta che la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio.

1. Differenza tra contratto di vendita e appalto

Beim Verkauf einer künftigen Sache, d. h. wenn der Gegenstand des Geschäfts ein noch zu realisierendes Gut ist, kann sich die in der Praxis sehr relevante und rechtlich sehr komplexe Frage stellen, ob der Vertrag als Verkauf oder umgekehrt als Vertrag bezeichnet werden kann.

Secondo il diritto italiano, ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e quello di vendita (di cosa futura), costituisce principio generale la Vorherrschen oder Nichtvorherrschen von Arbeit gegenüber der Bereitstellung von Material. Questo significa che, in linea di massima, si ha un contratto di appalto e non di vendita ogni volta che la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio.

Si pensi al classico esempio in cui, oggetto del negozio è un bene che rientra nella produzione ordinaria di un’impresa, ma al quale il committente richiede che vengano apportate alcune modifiche. In tali casi, secondo la giurisprudenza, werden Sie kontrahiert habenwenn solche modifiche consistono non già in accorgimenti marginali und sekundär auf die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des Dienstleistungsempfängers abzielen, sondern so beschaffen sind, dass sie zu ein neues Gut, das sich von dem der normalen Produktion unterscheidet. La giurisprudenza italiana punta in particolare l’attenzione, non tanto sulla quantità di lavoro che viene richiesta per apportare tali modifiche, bensì piuttosto sulla tipologia di modifiche che sono state effettivamente apportate al prodotto. [1]

Sollte der Vertrag außerdem vorsehen, dass die messa in opera e/o l’installazione del bene stesso, la giurisprudenza italiana fa un ulteriore distinguo: si deve considerare contratto di vendita (con annessa obbligazione di posa in opera), nel caso in cui

"la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obbligano l’assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva […].

Qualora, invece, l’assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l’attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un’opera o per la prestazione di un servizio."[2]


2. Was ist, wenn das Wiener Übereinkommen Anwendung findet?

Un anderer Ansatz tritt hingegen ein, wenn die Wiener Übereinkommenüber den internationalen Warenkauf, 1980.
Tale convenzione si applica al rapporto tutte le volte in cui oggetto del contratto sia la vendita fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi; nello specifico, l’art. 1 della Convenzione dispone che la stessa si applica:

  • "wenn diese Staaten Vertragsstaaten sind; oder
  • “quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.”

Natürlich stellt sich auch im Falle der Anwendung des Wiener Übereinkommens die Frage nach der Identifizierung des Vertragsverhältnisses und insbesondere danach, ob es sich um eine Veräußerung (und damit um die Anwendung des Übereinkommens selbst) oder um einen Vertrag handelt.

Zu diesem Punkt schreibt das Übereinkommen selbst vor Auslegungsgrundsätze, che permettono alle parti di identificare che cosa debba considerarsi per “vendita”. L’art. 3, comma 1 della Convenzione fa rientrare come contratto di compravendita, anche

“[…] sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.”

Inoltre il secondo comma del succitato articolo dispone che:

"La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d’opera o altri servizi."

Dieser Artikel erstreckt sich auch auf den Geltungsbereich der Verträge des Übereinkommens, für die der Verkäufer zuständig ist, oltre alla consegna della cosa ed al trasferimento della proprietà, si impegna altresì ad offrire lavoro o altri servizivorausgesetzt, dass diese Dienste nicht die "überwiegender Teil" (auf Englisch überwiegender Teil"), der Verpflichtungen des Verkäufers.

Al fine di comprendere se l’apporto di lavoro/servizi sia “preponderante”, deve essere effettuato un confronto sul valore economico dei servizi offerti e il valore della componente materiale stessa del bene,[3] come se costituissero due contratti distinti e separati.[4] Pertanto, quando l’obbligo per la fornitura di manodopera o servizi è superiore al 50 per cento degli obblighi del venditore, la Convenzione non è applicabile.[5] Alcuni tribunali richiedono che il valore dell’obbligo di servizio “chiaramente” superi quello della merce.[6]

Ciò che contraddistingue essenzialmente i due approcci è che le Corti italiane tendono a dare meno peso al rapporto che c’è tra il valore economico del materiale ed i servizi ad esso collegati: la differenza tra appalto e contratto di compravendita consiste principalmente nell’obbligazione che l’imprenditore si è assunto, ossia identificare se lo stesso si è impegnato a fornire un prodotto che rientra nella propria normale attività produttiva, ovvero se è necessario apportare al prodotto (di linea) modifiche consistenti, tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore.

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Cosa verificare prima di agire

  • Verificare se il bene rientra nella produzione ordinaria del fornitore o se le modifiche richieste dal committente danno luogo a un bene nuovo.
  • Accertare chi esegue la posa in opera o l’installazione: il fabbricante o rivenditore del bene, oppure un soggetto diverso.
  • Controllare se le parti hanno la sede di affari in Stati diversi e se ricorrono i presupposti dell’art. 1 della Convenzione di Vienna.
  • Verificare se chi ordina le merci fornisce una parte essenziale del materiale necessario alla fabbricazione (art. 3, comma 1).
  • Confrontare il valore economico del lavoro e dei servizi con quello della componente materiale del bene (art. 3, comma 2).
  • Tenere conto che il criterio italiano e quello della Convenzione possono portare a qualificare in modo diverso lo stesso contratto.

Domande frequenti

Quando un contratto è appalto e non vendita secondo il diritto italiano?

Quando il lavoro prevale sulla fornitura della materia, cioè quando la materia è un semplice mezzo per la produzione dell’opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio. Per i prodotti di serie si ha appalto se le modifiche richieste non sono accorgimenti marginali ma danno luogo a un bene nuovo, diverso da quello della normale produzione: conta il tipo di modifiche, non la quantità di lavoro.

La Convenzione di Vienna si applica ai contratti di fornitura di merci da fabbricare?

Sì: l’art. 3, comma 1, considera vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che chi le ordina fornisca una parte essenziale del materiale necessario. Restano esclusi, per il comma 2, i contratti in cui la parte preponderante dell’obbligo di chi fornisce le merci consiste in lavoro o altri servizi.

Come si stabilisce se lavoro e servizi sono la “parte preponderante”?

Con un confronto tra il valore economico dei servizi e quello della componente materiale del bene, come se si trattasse di due contratti distinti. Se l’obbligo di manodopera o servizi supera il 50 per cento degli obblighi del venditore la Convenzione non si applica; alcuni tribunali richiedono che il valore dei servizi superi “chiaramente” quello della merce.


Note

[1] Cass. Civ. 2001 nr. 6925; Cass. Civ. 1994 nr. 7697.

[2] Cass. Civ. 2014, Nr. 872.

[3] Obergericht Aargau, Switzerland, 3 marzo 2009; Bundesgerichtshof, 9 luglio 2008; Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, 2000 (lodo n. 9781) (UNCITRAL Digest of Case Law on the CISG, 2016 ed., art. 3, par. 4, nota 13: PDF ufficiale).

[4] Kantonsgericht Zug, Svizzera, 14 dicembre 2009 (UNCITRAL Digest of Case Law on the CISG, 2016 ed., art. 3, par. 4, nota 14: PDF ufficiale).

[5] Kantonsgericht Zug, Switzerland, 14 December 2009, available on the Internet at www.cisg-online.ch; Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, Russia, Award No. 5/1997, English translation available on the Internet at www.cisg.law.pace.edu;

Bundesgericht, Switzerland, 18 May 2009, English translation available on the Internet at www.cisg.law.pace.edu (applying the Convention to a purchase of a packaging machine consisting of ten individual devices as well as several transportation and interconnection systems, which also imposed upon the seller the obligation to install the packaging machine and prepare its operation at the buyer’s works) (UNCITRAL Digest of Case Law on the CISG, 2016 ed., art. 3, par. 4, nota 15: PDF ufficiale).

[6] Kreisgericht Bern-Laupen, Switzerland, 29 January 1999, available on the Internet at www.cisg-online.ch (UNCITRAL Digest of Case Law on the CISG, 2016 ed., art. 3, par. 4, nota 16: PDF ufficiale).