Il nuovo regolamento sulle vendite verticali ha introdotto per la prima volta una disciplina delle vendite online, introducendo all’art. 4 lett. e) un generico divieto di impedire “l’uso efficace di internet” da parte dell’acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizi oggetto del contratto.
Il precedente regolamento (330/2010) non disciplinava direttamente eventuali restrizioni sulle vendite online e tali tematiche erano state sviluppate unicamente attraverso un’importante evoluzione giurisprudenziale, tra cui spiccano due sentenze della Corte di Giustizia considerate pietre miliari nel settore.
In questo articolo si analizzeranno brevemente i principali impatti che le nuove normative possono avere sulle vendite online nei diversi sistemi distributivi, ossia esclusivo, selettivo e libero, con l’obiettivo di fornire una panoramica generale (evitando eccessivi tecnicismi) e aiutare gli operatori del settore a orientarsi in un contesto sempre in evoluzione e tutt’altro che lineare.
1. Le vendite online nel precedente regolamento 330/2010
Wie bereits erwähnt, hat der Gerichtshof in Ermangelung eines Rechtsrahmens mit zwei Urteilen zur Regelung einer sehr wichtigen Frage beigetragen, die auch heute noch relevant sind und auch zur Auslegung der durch die derzeitige Verordnung eingeführten Neuerung beitragen.
Die erste, vom 13. Oktober 2011, betraf den Fall Pierre Fabre.[1] In tale circostanza, la società produttrice di cosmetici e prodotti per l’igiene personale aveva adottato un sistema di distribuzione selettiva che imponeva la presenza fisica e permanente di un farmacista laureato nel punto vendita, al fine di fornire una consulenza adeguata ai consumatori. Quindi la società non aveva direttamente vietato la vendita online, ma l’aveva resa di fatto impraticabile subordinandola a una condizione irrealizzabile. La Corte ha stabilito che tale disposizione comportava (di fatto) un divieto assoluto di utilizzare Internet, ritenendo la disposizione contrattuale contraria alle norme sulla libera concorrenza europea e al regolamento antitrust, con l’effetto di rendere nullo l’intero accordo.
La seconda sentenza, nota come “Coty Deutschland”, del 6 dicembre 2017,[2] riguardava l’ammissibilità, in un contratto di distribuzione selettiva, della clausola che vieta ai distributori di utilizzare, per la vendita dei prodotti contrattuali, piattaforme di terzi riconoscibili (come, ad esempio, Amazon), ossia piattaforme che recano un nome diverso da quello dei prodotti del fornitore.
La questione era stata portata davanti al tribunale di Francoforte, il quale aveva deciso che la clausola doveva considerarsi contraria al divieto previsto dall’art. 101(1) e non autorizzabile ai sensi del par. 3 della stessa norma, né in virtù del regolamento di esenzione allora in vigore (330/2010), poiché in contrasto con l’art. 4, lett. b) e c) del medesimo regolamento. In appello, l’Oberlandesgericht Frankfurt ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale relativa alla legittimità di tale clausola.
Der EuGH entschied, dass das Verbot für Mitglieder eines selektiven Luxusgüternetzes, erkennbar Drittunternehmen für den Verkauf über das Internet zu nutzen:
- non viola l’art. 101, comma 1 del TFUE “qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”;
- non costituisce una restrizione della clientela ai sensi dell’art. 4, lett. b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali ai sensi dell’art. 4, lett. c) del medesimo regolamento.
2. Die effektive Nutzung des Internets und die durch die Verordnung 720/2022 eingeführten Neuerungen
Come sottolineato, il regolamento introduce all’art. 4 lett. e) un divieto ampio che preclude ai fornitori la possibilità di limitare in modo significativo l’accesso a internet. Data l’ampiezza di questo divieto, le Linee Guida sono volte a chiarirne il significato e a offrire indicazioni concrete agli operatori del settore. In particolare, precisano che le restrizioni all’utilizzo ottimale di internet non sono imputabili soltanto a divieti espliciti, ma emergono anche attraverso limitazioni indirette, fornendo esempi di tali restrizioni indirette. Si richiamano alcuni di questi esempi:[3]
- Verhindern, dass der Händler und seine Kunden von einem anderen Gebiet aus auf seine Website oder seinen Online-Shop zugreifen, indem sie auf den Online-Shop des Herstellers oder eines anderen Anbieters umgeleitet werden.
- L’obbligo per il distributore di annullare transazioni online se l’indirizzo del consumatore non è nel territorio dell’acquirente.
- L’obbligo di vendere i prodotti contrattuali esclusivamente in uno spazio fisico o alla presenza di personale specializzato, e di ottenere l’autorizzazione preventiva del fornitore per le vendite online.
- Il divieto per l’acquirente di usare marchi commerciali del fornitore nel proprio sito web o di gestire negozi online, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- Das Verbot der Nutzung ganzer Online-Werbekanäle, wie Suchmaschinen oder Preisvergleichsdienste.
Im Gegenteil, Vertragsklauseln, die den Händler dazu verpflichten:[4]
- Adottare standard specifici per assicurare la qualità o l’estetica del negozio online, in particolare nel contesto della distribuzione selettiva.
- Imporre requisiti per la presentazione dei prodotti nel negozio online, come ad esempio un numero minimo di articoli esposti o l’utilizzo dei marchi.
- Mantenere l’obbligo, per il rivenditore, di gestire negozi o showroom fisici come prerequisito per partecipare alla rete di distribuzione selettiva, vendendo offline una quantità minima, in termini di valore o volume, non proporzionale alle vendite totali.
- Applicare differenze di prezzo all’ingrosso per i prodotti commercializzati online rispetto a quelli venduti offline. Quest’ultima condizione è considerata accettabile solo se non limita di fatto l’utilizzo di Internet per le vendite e se la variazione di prezzo corrisponde in modo giustificabile agli investimenti e ai costi sostenuti per la vendita attraverso ciascun canale.
Infine, si considerano lecite le restrizioni imposte alla pubblicità online, purché non vietino all’acquirente di sfruttare appieno un canale pubblicitario specifico.[5] Tali limitazioni sono legittime quando, ad esempio, impongono che le campagne pubblicitarie aderiscano a certi standard qualitativi o quando prevedono l’obbligo di evitare l’impiego di servizi pubblicitari online di bassa qualità.
Più in generale, il nuovo Regolamento ha portato interessanti cambiamenti che sono particolarmente rilevanti per la circostanza in esame e che possono avere importanti impatti anche sulla gestione delle vendite online, ossia:
- Die Möglichkeit, aktive Verkaufsbeschränkungen in exklusiv zugewiesenen Gebieten auf die Direktkunden des Händlers zu übertragen;[6]
- Die Möglichkeit, geschlossenere selektive Vertriebssysteme zu gestalten[7] rispetto a quanto consentito dal regolamento precedente, il quale permetteva implicitamente ai distributori esclusivi di effettuare anche vendite attive all’interno del territorio selettivo e portava di fatto a rendere efficace questo modello solamente se introdotto in tutta Europa;
- L’introduzione della possibilità di applicare restrizioni sull’uso di internet anche per i distributori esclusivi, tra cui spicca la facoltà di adottare una doppia tariffazione per i prezzi destinati alle vendite online e offline e imporre un minimo di vendite offline quale requisito per la prosecuzione dell’accordo;[8]
- La facoltà, all’interno di un sistema di distribuzione selettiva, di vietare ai dettaglianti, e ai loro clienti diretti, le vendite attive dirette in un territorio coperto da esclusiva, mentre restano libere quelle passive.[9]
3. I modelli distributivi del regolamento 720/2022
Nonostante il regolamento introduca diverse novità rispetto al modello precedente, l’impostazione di base rimane quella precedentemente sviluppata. Il regolamento consente alle imprese di stipulare accordi verticali seguendo essenzialmente tre modelli:
- contratti di distribuzione esclusiva, nei quali il produttore concede al distributore un’area di esclusività;
- Selektivvertriebsverträge, bei denen der Hersteller seine Vertriebshändler und Netzmitglieder auf der Grundlage vorher festgelegter Qualitätsstandards auswählt;
- contratti di distribuzione libera, in cui non viene riconosciuta alcuna esclusività né si opta per una distribuzione selettiva.
Di seguito vengono ripresi i vari modelli, schematizzando le principali caratteristiche a cui devono attenersi, come delineato dal nuovo regolamento e basato sull’interpretazione delle Linee Guida.
Wichtig ist, dass die neue Verordnung festlegt, dass Vertriebsverträge nur dann kartellrechtskonform sind, wenn keine der Parteien einen Marktanteil von mehr als 30% in dem betreffenden Sektor hat. Andernfalls muss der Vertrag von Fall zu Fall geprüft werden, ohne dass eine Vermutung der Rechtmäßigkeit gilt. Diese Frage wurde bereits weiter oben erörtert, so dass an diesen Punkt erinnert wird: Marktanteil über 30% und Auswirkungen auf Vertriebsverträge.
3.1. I contratti di distribuzione esclusiva
Secondo l’articolo 4, lettere a) e b) del Regolamento, il contratto di distribuzione esclusiva non può contenere clausole specifiche che ne comporterebbero la nullità dell’intero accordo. In particolare, sono illegittime clausole che comportano:
- l’imposizione di prezzi di rivendita, sia in maniera diretta che indiretta;
- das Verbot des passiven Verkaufs durch den Händler[10] in einem Gebiet, das ausschließlich einem anderen Vertriebshändler zugewiesen ist (z. B. Verbot für den Alleinvertriebshändler in Italien, passive Verkäufe in Frankreich zu tätigen, wo es einen französischen Alleinvertriebshändler gibt);
- l’ostacolo all’uso efficace di internet da parte del distributore o dei suoi clienti.
Stattdessen kann der Hersteller die folgenden Beschränkungen auferlegen:
- dem Händler und seinen Kunden den aktiven Verkauf, d. h. die Verkaufsförderung, in Gebieten, die ausschließlich anderen zugewiesen sind, untersagen;
- proibire al distributore e ai suoi clienti di realizzare sia vendite attive che passive nei confronti di distributori non autorizzati situati in aree designate per una distribuzione selettiva;
- den Ort der Niederlassung des Händlers einschränken, indem sie festlegen, wo er seine Geschäfte betreiben oder seine Verkaufsstellen einrichten darf;
- restringere le vendite, sia attive che passive, agli utenti finali da parte di distributori che operano a livello di commercio all’ingrosso.
3.2. I contratti di distribuzione selettiva
La distribuzione selettiva si riferisce a un sistema di distribuzione in cui i prodotti vengono commercializzati esclusivamente attraverso rivenditori che soddisfano specifici standard di competenza professionale, qualità del servizio e prestigio del punto vendita, stabiliti dal produttore. Questo metodo viene impiegato principalmente per la commercializzazione di prodotti tecnicamente complessi, che necessitano di una qualificazione tecnica specifica da parte del rivenditore, e di prodotti di lusso, per i quali è fondamentale che la vendita avvenga in contesti adeguati al loro prestigio. Al fine di garantire che il rivenditore rispetti le caratteristiche richieste, il produttore seleziona i rivenditori (secondo criteri più o meno rigidi) e impone loro di non vendere i prodotti al di fuori della rete autorizzata (in quanto ciò comprometterebbe lo scopo della selezione).[11]
In diesem Zusammenhang darf der Hersteller nach Art. 4 (c) der Verordnung seinem selektiven Vertriebspartner kein Verbot erteilen:
- Querlieferungen zwischen Mitgliedern des selektiven Vertriebssystems, die auf der gleichen oder auf unterschiedlichen Handelsstufen tätig sind;
- die Einschränkung der effektiven Nutzung des Internets.
Umgekehrt kann der Hersteller dem selektiven Händler bestimmte Verbote auferlegen, wie z. B.:
- proibire ai membri della distribuzione sia le vendite attive che passive nei confronti di distributori non autorizzati situati all’interno del territorio selettivo;
- vietare ai membri della distribuzione selettiva, anche a quelli che operano al dettaglio, e ai loro clienti diretti, di effettuare vendite attive in territori coperti da esclusiva, restando libere le vendite passive verso quei territori;
- restringere le vendite attive e passive ai consumatori finali da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva che operano nel settore del commercio all’ingrosso.
- Beschränkungen für den Standort der Niederlassungen der Mitglieder des selektiven Vertriebssystems auferlegen.
La distribuzione selettiva si distingue dalla distribuzione esclusiva principalmente per la facoltà del produttore di scegliere i rivenditori della propria rete, un’opzione che introduce una limitazione alla concorrenza, giustificabile come inizialmente delineato dalla sentenza Metro[12] (und bestätigt durch die von der Europäischen Kommission veröffentlichten Leitlinien[13]) solo quando la natura dei beni richiede tali misure per tutelarne la qualità e garantirne l’uso corretto. Proprio per questo motivo, la giurisprudenza ammette l’applicazione di questa tipologia di distribuzione esclusivamente a prodotti tecnicamente di alto contenuto tecnologico,[14] von hoher Qualität,[15] di lusso o a quelli che almeno ne trasmettono un’aura[16] e impone che la selezione dei rivenditori sia effettuata seguendo criteri qualitativi oggettivi, applicati uniformemente e senza discriminazioni. Inoltre, ogni criterio stabilito dal produttore per la scelta dei rivenditori deve essere proporzionato e necessario per mantenere la qualità e l’immagine dei prodotti, senza imporre restrizioni o requisiti non indispensabili per il conseguimento di tali fini.[17]
3.3. Contratti di distribuzione libera
Il regolamento, all’art. 4, lett. d) prevede inoltre la possibilità di imporre delle limitazioni anche per gli accordi di distribuzione che non rientrano nelle categorie di esclusività o selettività. Queste restrizioni mirano a prevenire che tali contratti compromettano i sistemi di distribuzione selettiva o esclusiva stabiliti dal produttore in vari territori, come, ad esempio, un sistema selettivo in Italia e uno esclusivo in Francia. Qui di seguito l’elenco delle restrizioni principali:
- Beschränkungen für aktive Verkäufe durch den Händler und seine Direktkunden in einem Exklusivgebiet.
- le restrizioni sulle vendite, sia attive che passive, da parte del distributore e dei suoi clienti verso distributori non autorizzati all’interno di un sistema di distribuzione selettiva a qualsiasi livello della catena commerciale.
- die Beschränkung in Bezug auf den Standort der Niederlassungen der Abnehmer.
Es liegt auf der Hand, dass diese Beschränkungen dazu dienen, Märkte zu schützen, die einem exklusiven oder selektiven Vertrieb unterliegen. Im Gegensatz dazu bleiben die freien Märkte offen für jede aktive und passive Verkaufstätigkeit von Händlern außerhalb dieser Netze.
4. Le limitazioni a internet nei diversi sistemi distributivi
Um einen praktischen Ansatz zu finden und zu verstehen, welche Beschränkungen für den Online-Verkauf gelten könnten, wird im Folgenden eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen unter den folgenden Annahmen vorgenommen:
- l’adozione di un sistema di distribuzione esclusiva in Italia accoppiato a un sistema di distribuzione libero in Francia;
- l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva in Italia accoppiato a un sistema di distribuzione libera in Francia;
- l’applicazione di un sistema di distribuzione esclusiva sia in Italia che in Francia;
- l’introduzione di un sistema di distribuzione selettiva in Italia e esclusiva in Francia.
Ovviamente, questa rappresenta un’analisi preliminare, al fine di aiutare a comprendere quale strategia adottare e su quale concentrarsi per ulteriori approfondimenti.
4.1. Distribuzione esclusiva in Italia e libera in Francia
In questo contesto, non si potrebbe vietare al distributore esclusivo italiano e ai suoi clienti di effettuare vendite attive verso la Francia, dato che il territorio francese non è soggetto a esclusiva. Al contrario, è possibile imporre al distributore francese di non effettuare vendite attive in Italia e limitare le vendite a quelle passive.
Una restrizione rilevante che potrebbe essere implementata consisterebbe nel vietare ai distributori che operano all’ingrosso di effettuare vendite attive e passive al dettaglio, ivi incluse le vendite dirette agli utenti finali in Francia, al fine di mantenere separati i livelli di distribuzione commerciale.
Certamente, potrebbe essere rilevante utilizzare la doppia tariffazione, valutando l’introduzione di sconti differenziati per le vendite effettuate online, purché ciò possa essere giustificato sulla base di parametri oggettivi.
4.2. Distribuzione selettiva in Italia e libera in Francia
Questo modello avrebbe gli stessi risvolti di quello precedente, dato che il territorio di destinazione delle vendite non è coperto da alcuna forma di contenimento.
L’unica restrizione rilevante che potrebbe essere implementata consisterebbe nel vietare ai distributori che operano all’ingrosso di effettuare vendite attive e passive al dettaglio, ivi incluse le vendite dirette agli utenti finali in Francia, al fine di mantenere separati i livelli di distribuzione commerciale.
Anche in questo caso, la doppia tariffazione potrebbe avere un impatto positivo, così come il subordinare l’accesso al sistema di distribuzione selettiva alla gestione di negozi fisici o showroom. Più in generale, la gestione di un sistema di distribuzione selettiva comporterebbe comunque un aumento dei costi di gestione per i distributori e i membri della rete. Questa circostanza, di per sé, contribuirebbe (magari solo in parte) ad allineare i prezzi a quelli del mercato francese, o comunque sarebbe un elemento da valutare nello sviluppo della strategia distributiva.
In pratica, le implicazioni sono queste. Si pensi a un prodotto venduto a 100 in Italia, dove la rete è selettiva, e a 70 in Francia, dove la distribuzione è libera: al distributore francese il fornitore può vietare soltanto le forniture, attive e passive, ai rivenditori italiani non autorizzati (art. 4, lett. d), punto ii) e, se opera all’ingrosso, le vendite agli utenti finali (punto iv). Non può invece impedirgli di vendere ai membri autorizzati della rete italiana, né ai consumatori italiani che lo contattano: le vendite passive sono sempre protette e quelle attive sono restringibili solo verso un territorio esclusivo, che l’Italia selettiva non è.
L’unico presidio contro gli acquisti fuori rete sta quindi nel contratto dei membri italiani, ai quali si può chiedere di approvvigionarsi soltanto dal fornitore o da altri membri autorizzati, nei limiti di durata dell’art. 5; il francese che vende resta nel lecito, il membro che compra da lui viola il contratto. Il canale diretto verso il consumatore italiano resta invece aperto, e lo contengono soltanto le leve sui prezzi e sui costi appena descritte, non i divieti di vendita.
4.3. Distribuzione esclusiva in Italia e in Francia
Qui ci si ricolloca nel modello classico di distribuzione esclusiva, dove il produttore può proibire solo le vendite attive, ma non quelle passive. Un elemento molto rilevante e innovativo rispetto al regolamento precedente è la possibilità di estendere ai clienti diretti del distributore le restrizioni sulle vendite attive nei territori assegnati esclusivamente ad altri distributori.
Per il resto, si applicherebbero tutte le valutazioni già effettuate per il modello descritto nel punto 4.1, a cui si fa riferimento. Queste includono:
- das Verbot für Großhändler, aktive und passive Einzelhandelsverkäufe zu tätigen;
- l’utilizzo della doppia tariffazione.
4.4. Esempio: distribuzione selettiva in Italia ed esclusiva in Francia
L’articolo 4, lettera c), punto i), n. 1, apporta un vantaggio nel controllo della rete e, per effetto diretto, delle vendite online: permette al produttore di proibire ai membri di una rete di distribuzione selettiva, anche a quelli che operano al dettaglio, e ai loro clienti diretti, di effettuare vendite attive nei territori sottoposti a esclusività territoriale. Le vendite passive verso quei territori restano invece libere: il punto iii) della stessa lettera c) qualifica come restrizione fondamentale ogni limitazione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei dettaglianti, fatta salva appunto la restrizione delle sole vendite attive. Questo significa che ai dettaglianti che fanno parte del sistema di distribuzione selettiva italiana potrebbe essere vietato di promuovere attivamente le vendite nel territorio francese, nel caso in cui tale territorio fosse soggetto a un accordo di esclusiva, ma non di evadere gli ordini spontanei dei clienti francesi.
In pratica, per le vendite online lo scenario non cambia rispetto al precedente: ai dettaglianti italiani si può vietare la promozione attiva verso la Francia, ma l’ordine spontaneo del cliente francese va evaso.
Un aspetto pratico molto significativo è legato al fatto che, anche se è possibile impedire ai membri della rete di distribuzione selettiva di vendere attivamente verso la Francia, se questi mostrano i prezzi sui loro siti online, tali prezzi saranno comunque visibili in Francia (e non possono essere bloccati, in base al Geoblocking-Verordnung 2018/302).
Potrebbe quindi essere valutata l’opzione di proibire ai membri della rete di esporre listini e prezzi sui loro siti, rendendoli disponibili esclusivamente su richiesta di preventivo tramite form o chatbox, metodo che spesso viene utilizzato online dai rivenditori di beni di alta gamma e del lusso.
5. Conclusioni
In diesem kurzen Bericht wurde versucht, die wichtigsten rechtlichen und juristischen Aspekte der durch die neue Verordnung über vertikale Verkäufe eingeführten Neuerungen zu erläutern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Auswirkungen auf den Online-Verkauf liegt. Es handelt sich jedoch um einen allgemeinen Überblick über das System, der nicht alle Facetten und Besonderheiten eines sehr komplexen und sich entwickelnden Themas abdecken kann.
Pertanto, è sempre opportuno valutare caso per caso le condizioni e le modalità di applicazione delle restrizioni alla commercializzazione dei prodotti, tenendo conto delle caratteristiche del mercato e delle esigenze dell’impresa.
Cosa verificare prima di agire
- Verificare che nessuna delle parti superi la quota del 30% nel mercato di riferimento: oltre quella soglia l’accordo va valutato caso per caso, senza presunzione di legittimità.
- Controllare che nessuna clausola impedisca, direttamente o indirettamente, l’uso efficace di internet da parte del distributore e dei suoi clienti (art. 4, lett. e): reindirizzamenti, autorizzazioni preventive, divieto di interi canali pubblicitari.
- Distinguere le restrizioni ammesse per ciascun sistema: nella distribuzione esclusiva solo le vendite attive verso i territori esclusivi altrui; nella distribuzione selettiva le vendite a distributori non autorizzati e le vendite attive verso i territori esclusivi.
- Se si adotta la doppia tariffazione, documentare che la differenza di prezzo corrisponde agli investimenti e ai costi di ciascun canale di vendita.
- Nei sistemi selettivi, verificare che i criteri di selezione siano qualitativi, oggettivi, applicati senza discriminazioni e proporzionati alla tutela della qualità e dell’immagine dei prodotti.
- Ricordare che i prezzi esposti online restano visibili dall’estero: se la rete selettiva confina con un territorio esclusivo, valutare la vendita su richiesta di preventivo.
Note
[1] Corte di giustizia, Terza Sezione, sentenza del 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contro Président de l’Autorité de la concurrence, causa C-439/09.
[2] Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 6 dicembre 2017, Coty Germany GmbH contro Parfümerie Akzente GmbH, causa C-230/16.
[3] Cfr. paragrafi 206 e successivi delle Linee Guida.
[4] Cfr. paragrafi 208 e 209 delle Linee Guida.
[5] Cfr. paragrafi 206, lett. g), e 210 delle Linee Guida.
[6] Art. 4(b)(i).
[7] Art. 4, lett. b), punto ii).
[8] Cfr. paragrafi 208, lett. e), e 209 delle Linee Guida.
[9] Art. 4, lett. c), punto i), n. 1, e punto iii).
[10] Art. 1 der Verordnung 2022/720 (l) und (m): für "aktive Verkäufe» si intende il fatto di contattare in maniera attiva e mirata dei clienti mediante visite, lettere, e-mail, telefonate o altri mezzi di comunicazione diretta o attraverso azioni di pubblicità e promozione mirate, offline o online, ad esempio attraverso: media cartacei o digitali, compresi i media online; strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità associata a motori di ricerca, che siano destinati a clienti in determinati territori o a gruppi di clienti; la gestione di un sito internet con un dominio di primo livello che corrisponde a determinati territori; l’offerta su un sito internet di opzioni linguistiche comunemente utilizzate in determinati territori, quando tali lingue siano diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito l’acquirente; per passive" Verkäufe Verkäufe, die auf spontane Anfragen einzelner Kunden hin getätigt werden, einschließlich der Lieferung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen an den Kunden, ohne dass der Verkauf durch aktives Anwerben bestimmter Kunden, Kundengruppen oder Gebiete eingeleitet wurde, einschließlich Verkäufe, die sich aus der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen oder der Teilnahme an privaten Ausschreibungen ergeben.
[11] Art. 1 der Verordnung 2022/720 (g).
[12] Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Rechtssache C-26/76.
[13] Siehe Ziffer 149 der Leitlinien und allgemeiner Ziffer 4.6.2.3.Orientamenti per la valutazione individuale degli accordi di distribuzione selettiva".
[14] Siehe Rechtssache C-26/76 - Metro/Kommission und Rechtssache C-107/82 - AEG/Kommission.
[15] Siehe Rechtssache C-230/16 - Coty Deutschland.
[16] Siehe Rechtssache C-230/16 - Coty Deutschland, punti da 25 a 29.
[17] Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Rechtssache C-26/76.