La Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato nulla la clausola arbitrale in un contratto di agenzia con preponente statunitense, qualificando l’indennità ex art. 1751 c.c. come diritto indisponibile ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. 218/1995.
Il fondamento della decisione poggia in gran parte sull’art. 2113 c.c. e sulle categorie elaborate in materia di lavoro. La costruzione lascia aperti tre profili: il rapporto tra inderogabilità della norma e indisponibilità del diritto; l’applicabilità di uno strumento pensato per la persona fisica a un agente costituito in forma societaria; il coordinamento con la Convenzione di New York del 1958 in tema di arbitrato internazionale.
La pronuncia produce inoltre un effetto che la giurisprudenza tedesca più recente esclude: in Italia la tutela potrebbe estendersi anche ai contratti di agenzia aventi ad oggetto servizi. È un esito che merita di essere verificato alla luce del percorso argomentativo seguito dalla Corte.


1. Il caso: due contratti, due parti, una clausola

Aerospace Engineering s.r.l. aveva operato come agente di Sonic Industries Inc., società con sede negli Stati Uniti, in forza di un contratto stipulato nel 2000. Dopo la cessazione del rapporto, Aerospace ha convenuto Sonic davanti al Tribunale di Genova chiedendo l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e le provvigioni non corrisposte.

Sonic ha eccepito il difetto di giurisdizione richiamando una clausola arbitrale contenuta in un contratto concluso nel 2013 tra Aerospace e Sargent Aerospace & Defence, società del medesimo gruppo, che designava un arbitro unico con sede in Arizona. Il Tribunale di Genova ha affermato la propria giurisdizione e Sonic ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 21657 depositata il 28 luglio 20251, rigettano il ricorso articolando la decisione su due piani distinti. Il primo è contrattuale: poiché le parti del contratto del 2013 sono diverse da quelle del contratto del 2000 sul quale si fondano le pretese di Aerospace, la clausola arbitrale (contenuta nel primo e non nel secondo) non è opponibile ad Aerospace nel rapporto azionato. Questo rilievo, da solo, sarebbe stato sufficiente a fondare la giurisdizione italiana.

La Corte affronta tuttavia anche un secondo piano, sostanziale, e afferma che la clausola arbitrale sarebbe comunque nulla perché l’indennità ex art. 1751 c.c. costituisce un diritto indisponibile ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. 218/1995. È su questo secondo piano, che eccede la ratio decidendi necessaria e assume perciò la funzione di affermazione di principio, che si concentra l’analisi.


2. Perché si applica la L. 218/1995 e non il Regolamento Bruxelles I-bis

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina, all’art. 25, le clausole di proroga della giurisdizione quando le parti designano il giudice di uno Stato membro. Nel caso in esame il preponente ha sede negli Stati Uniti e la clausola designa un arbitrato in Arizona, con la conseguenza che il Regolamento resta fuori dall’ambito applicativo e la disciplina va ricercata nel diritto internazionale privato italiano.

Trova quindi applicazione l’art. 4, co. 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero a due condizioni cumulative: che la deroga sia provata per iscritto e che la causa verta su diritti disponibili. La forma scritta non è in discussione; il nodo è la disponibilità del diritto controverso.

La struttura della norma fa dipendere l’intera questione da questo requisito. Se l’indennità ex art. 1751 c.c. è un diritto disponibile, la clausola arbitrale è idonea a derogare la giurisdizione italiana; se è indisponibile, la deroga non è consentita e la giurisdizione italiana si impone. Ogni passaggio successivo del ragionamento della Corte discende da come questo requisito viene qualificato.


3. La strada scelta dalle Sezioni Unite: indisponibilità ex art. 2113 c.c.

La Corte costruisce la qualificazione dell’indennità come diritto indisponibile richiamando due precedenti, che ne compongono l’ossatura argomentativa.

Il primo è Cass. SS.UU. n. 369/1999 (Air Malta c. Scopelliti Travel)2, pronuncia relativa a una controversia analoga — agente italiano, preponente estero, clausola compromissoria — nella quale la Corte aveva affermato la nullità della clausola arbitrale sul presupposto che l’inderogabilità dell’art. 1751 c.c., sancita dall’ultimo comma della norma, coincida con l’indisponibilità del diritto ai sensi dell’art. 4 L. 218/1995.

Il secondo è Cass. n. 24078/2021, che ha elaborato la nozione di diritti indisponibili muovendo dall’art. 2113 c.c.: sono indisponibili non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma ogni posizione regolata da norme inderogabili poste a tutela della parte debole del rapporto.

Su queste basi la Corte sviluppa una catena argomentativa lineare. L’art. 1751 c.c. è inderogabile a svantaggio dell’agente, come dispone espressamente il suo ultimo comma in attuazione dell’art. 19 della Richtlinie 86/653/EWG; l’agente è parte debole del rapporto; le norme inderogabili poste a tutela della parte debole generano, secondo la lettura dell’art. 2113 c.c. accolta da Cass. n. 24078/2021, diritti indisponibili; i diritti indisponibili non possono essere oggetto di deroga convenzionale della giurisdizione ex art. 4 L. 218/1995; la clausola arbitrale è pertanto nulla.

La costruzione presenta una caratteristica che vale la pena isolare, perché orienta l’intera analisi successiva: la Corte non richiama la sentenza Ingmar (CGUE, C-381/98, 9 novembre 2000), non qualifica l’art. 1751 c.c. come norma di applicazione necessaria e non menziona la Convenzione di New York del 1958. Il fondamento della decisione è interamente interno e poggia sulla nozione di indisponibilità mutuata dal diritto del lavoro.


4. Il rapporto tra inderogabilità e indisponibilità

Sul piano sistematico, inderogabilità e indisponibilità individuano due categorie che il diritto italiano tiene distinte. Una norma è inderogabile quando le parti non possono escluderla o attenuarla per via pattizia prima che il diritto sorga; un diritto è indisponibile quando il titolare non può disporne — rinunciarvi, cederlo, transigere su di esso — nemmeno dopo che è sorto. La prima categoria attiene alla forza cogente della norma nella fase genetica del rapporto, la seconda alla facoltà di disposizione del diritto una volta entrato nel patrimonio del titolare.

Questa distinzione è incorporata nello stesso strumento su cui la Corte fonda il proprio ragionamento. L’art. 2113 c.c. opera infatti una separazione interna: da un lato i diritti assolutamente indisponibili, costituzionalmente garantiti — quali salute, riposo, ferie —, dall’altro i diritti derivanti da norme inderogabili che restano invece disponibili una volta sorti, con l’unico correttivo dell’impugnabilità delle rinunce e transazioni entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. La previsione stessa di un termine semestrale di impugnazione presuppone che il diritto sia disponibile: se così non fosse, la rinuncia sarebbe nulla ab initio e non soggetta ad alcun termine di decadenza. Il meccanismo dell’art. 2113 c.c. dimostra pertanto che l’inderogabilità della norma e l’indisponibilità del diritto operano su piani diversi.

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La medesima distinzione è acquisita nella giurisprudenza di legittimità in materia di arbitrato, dove opera con segno opposto rispetto a quello adottato dalle Sezioni Unite in materia di agenzia. La Corte ha affermato, in adesione alla prevalente dottrina, che l’imperatività o inderogabilità della norma che regola il diritto non rende automaticamente indisponibile quest’ultimo, e che gli arbitri restano tenuti ad applicare la normativa cogente (Cass. sez. I, 19 aprile 2018, principio ribadito nel 2020 e nel 2022)4. L’arbitrabilità della controversia e l’imperatività della disciplina sostanziale convivono, in questa lettura, senza che la seconda escluda la prima.

Il rilievo trova riscontro anche in dottrina. Bortolotti osserva che la nozione di diritti indisponibili va circoscritta ai diritti stabiliti a tutela non soltanto dell’interesse privato del titolare ma anche di un interesse pubblico — diritti della personalità, diritti di famiglia, diritti dei lavoratori in senso stretto —, poiché l’estensione della categoria a tutti i diritti protetti da norme imperative comporterebbe la non arbitrabilità della maggior parte dei contratti commerciali, esito che il sistema dell’arbitrato internazionale non conosce5.

Le Sezioni Unite del 2025, in continuità con Air Malta, muovono dalla premessa opposta senza soffermarsi su questo orientamento.

La distinzione in sintesi

Inderogabile — la norma non può essere esclusa contrattualmente prima che il diritto sorga.

Indisponibile — il diritto non può essere ceduto, rinunciato o transatto nemmeno dopo che è sorto.

L’art. 2113 c.c. presuppone la distinzione: il termine semestrale di impugnazione esiste perché il diritto può essere disposto. Se fosse indisponibile, la rinuncia sarebbe nulla — non impugnabile nel termine.


5. L’art. 2113 c.c. e l’agente costituito in forma societaria

Un secondo profilo attiene all’ambito soggettivo di applicazione dello strumento utilizzato. L’art. 2113 c.c. si applica ai rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c., ossia, per quanto qui rileva, ai rapporti di agenzia caratterizzati da una prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale. È questa componente di personalità della prestazione a individuare l’agente persona fisica quale destinatario della tutela.

La giurisprudenza di legittimità esclude con orientamento consolidato che le società rientrino in questo perimetro. Quando l’agente opera in forma societaria (di persone o di capitali) la società costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che si interpone tra il socio e il preponente, facendo venir meno il carattere prevalentemente personale della prestazione richiesto dall’art. 409, n. 3, c.p.c.13 Il rapporto fuoriesce così dall’ambito della parasubordinazione e, con esso, dall’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c.

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Nel caso deciso dalle Sezioni Unite l’agente è Aerospace Engineering s.r.l., società a responsabilità limitata che, per il richiamato orientamento, non rientra nell’ambito dell’art. 409 c.p.c. La qualificazione dell’indennità come diritto indisponibile viene dunque costruita mediante uno strumento, l’art. 2113 c.c., la cui applicazione presuppone requisiti soggettivi che, nel caso concreto, non ricorrono.

La circostanza incide sulla coerenza interna della costruzione. Lo strumento adottato dalla Corte è tanto più esposto quanto più la tutela si estende alle persone giuridiche, poiché la sua ratio è calibrata sulla protezione della persona fisica in posizione di debolezza strutturale. Lo stesso profilo era del resto già emerso in Air Malta, dove l’agente era una società in accomandita semplice e la Corte aveva dato atto che la natura societaria escludeva l’applicazione dell’art. 409 c.p.c., senza tuttavia trarne conseguenze sul piano dell’indisponibilità.


6. Il fondamento alternativo: l’art. 1751 c.c. come norma di applicazione necessaria

Accanto alla via dell’indisponibilità esiste un percorso argomentativo diverso, più aderente al sistema dell’arbitrato internazionale, che conduce al medesimo esito attraverso una qualificazione differente del problema.

La sentenza Ingmar (CGUE, C-381/98, 9 novembre 2000)6 ha stabilito, ai punti da 21 a 25, che gli artt. 17-19 della Direttiva 86/653/CEE presentano carattere imperativo e trovano applicazione anche quando il contratto di agenzia è sottoposto per volontà delle parti al diritto di uno Stato terzo, purché l’agente eserciti la propria attività nel territorio dell’Unione. Su questa base l’art. 1751 c.c., quale norma di attuazione della Direttiva, assume la natura di norma di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 17 L. 218/1995 (oggi art. 9 del Regolamento Roma I): una norma che il giudice italiano applica a prescindere dalla legge scelta dalle parti.

Il ragionamento che ne discende ha struttura prognostica. La nullità della clausola non deriva dalla natura ontologicamente indisponibile del diritto, ma dal rischio concreto che il foro designato — nella specie, il collegio arbitrale con sede in Arizona, chiamato ad applicare il diritto dell’Arizona — non riconosca l’indennità, con conseguente elusione della norma imperativa italiana. Ciò che la nullità protegge è l’effettività della norma di applicazione necessaria, non la qualificazione del diritto in termini di disponibilità.

È il percorso seguito dalla giurisprudenza tedesca. L’OLG München, con sentenza del 17 maggio 2006 (7 U 1781/06)7, ha dichiarato nulla tanto la clausola arbitrale in favore dell’American Arbitration Association quanto la connessa clausola di foro, in un contratto tra un agente tedesco e una società californiana, sul rilievo che le disposizioni imperative della Direttiva non possono essere vanificate dalla scelta di un foro in uno Stato terzo il cui diritto non contempli l’indennità di fine rapporto. La Corte ha inoltre precisato che non occorre l’accertamento della concreta mancata applicazione del diritto tedesco da parte del giudice straniero, essendo sufficiente il rischio prossimo che ciò si verifichi. Sulla medesima linea si collocano l’OLG Stuttgart (16 gennaio 2012, 5 U 126/11) e, in sede di conferma, il BGH (5 settembre 2012, VII ZR 25/12)8.

Rispetto alla via dell’indisponibilità, questo percorso presenta tre caratteristiche che ne definiscono la portata: prescinde dall’equazione tra inderogabilità e indisponibilità; non richiede il ricorso all’art. 2113 c.c. e alle categorie del lavoro subordinato; opera indipendentemente dalla natura soggettiva dell’agente, persona fisica o società.

Vale in questa prospettiva il principio affermato dalle stesse Sezioni Unite in Cass. SS.UU. n. 3841/2007 (JP Morgan Chase Bank c. Poste Italiane)3, secondo cui le norme di applicazione necessaria della lex fori operano come limite all’applicazione del diritto straniero richiamato dalla norma di conflitto, ma non si riverberano automaticamente sull’individuazione della giurisdizione, che precede su un piano logico la questione della legge applicabile. La tenuta del ragionamento fondato sulla norma di applicazione necessaria si misura pertanto sul coordinamento con questo precedente, che le Sezioni Unite del 2025 non richiamano.

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7. Il limite del percorso europeo: la Direttiva e la nozione di merci

Il fondamento costruito sulla norma di applicazione necessaria incontra un confine preciso, che ne segna al tempo stesso la coerenza e l’estensione.

La Direttiva 86/653/CEE, all’art. 1, par. 2, definisce l’agente commerciale come l’intermediario indipendente incaricato in maniera permanente di trattare la vendita o l’acquisto di merci11. I servizi restano fuori dal suo ambito. La tutela affermata in Ingmar copre di conseguenza i soli agenti di merci: il ragionamento fondato sul carattere imperativo della Direttiva opera nei limiti in cui la Direttiva stessa trova applicazione.

Il Kammergericht di Berlino ha tratto questa conseguenza nel provvedimento del 1° luglio 2025 (2 U 37/22)9, relativo a un agente incaricato di promuovere servizi software in cloud (SaaS) per una società californiana. Il KG ha dichiarato valida la clausola di foro esclusivo a San Francisco muovendo da due passaggi: la Direttiva non si applica alla mediazione di servizi; i §§ 84 ss. HGB, che estendono la disciplina dell’agenzia anche ai servizi, operano in quel perimetro come norme semplicemente inderogabili nel diritto interno (einfach zwingend) e non come norme collisionsrechtlich zwingend, con la conseguenza che non si impongono contro una scelta di legge straniera né precludono la deroga della giurisdizione.

Il riferimento sistematico è alla sentenza Unamar (CGUE, C-184/12, 17 ottobre 2013)10, secondo cui una norma nazionale che ecceda il perimetro della Direttiva può assumere carattere di norma di applicazione necessaria solo ove il legislatore nazionale abbia inteso attribuirle espressamente quella forza. Per i §§ 84 ss. HGB il KG non rinviene tale volontà, e ne trova conferma nel § 92c HGB, che ammette la deroga contrattuale della disciplina per gli agenti operanti fuori dall’UE e dallo SEE. L’ordinamento tedesco perviene così a un assetto coerente: la tutela è cogente sul piano internazionale dove la Direttiva arriva, cede alla libertà di scelta dove la Direttiva non arriva.


8. L’ambito dell’art. 1751 c.c. e l’estensione ai servizi

L’ordinamento italiano non replica il limite oggettivo della Direttiva. L’art. 1751 c.c. si applica ai contratti di agenzia senza distinzione tra merci e servizi, in forza di una scelta del legislatore nazionale di dare attuazione alla Direttiva in senso überschießend (estensivo), estendendo la disciplina oltre il perimetro europeo. La differenza rispetto al diritto tedesco non è di dettaglio: là dove i §§ 84 ss. HGB estendono la tutela ai servizi mantenendola nel diritto interno, l’art. 1751 c.c. la estende con una norma che la giurisprudenza italiana qualifica come inderogabile senza distinzioni di oggetto.

Ne discende una conseguenza che opera sul piano del ragionamento delle Sezioni Unite. Se l’inderogabilità dell’art. 1751 c.c. produce l’indisponibilità del diritto, e se questa preclude la deroga della giurisdizione, la catena vale per tutti i contratti di agenzia regolati dal diritto italiano, a prescindere dall’oggetto. In Italia, diversamente dalla Germania, la clausola arbitrale o di foro estero risulterebbe nulla anche nel contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione di servizi software in cloud.

L’esito è più ampio di quello raggiungibile attraverso il solo percorso di Ingmar, che si arresta alla soglia delle merci. La sua tenuta dipende però dalla premessa da cui muove: l’equazione tra inderogabilità e indisponibilità, costruita sull’art. 2113 c.c., di cui si è dato conto ai paragrafi 4 e 5.

Il percorso della norma di applicazione necessaria potrebbe condurre al medesimo risultato anche per i servizi, ma a una condizione ulteriore: che si dimostri, secondo il criterio fissato da Unamar, la volontà del legislatore italiano di attribuire all’art. 1751 c.c. carattere di norma di applicazione necessaria anche nel perimetro überschießend (estensivo) rispetto alla Direttiva. È l’accertamento che il KG Berlin ha svolto in senso negativo per il diritto tedesco e che, per il diritto italiano, resta da compiere.


9. Due ordinamenti, due metodi

Italia e Germania muovono dalla medesima matrice europea — la Direttiva 86/653/CEE e la sentenza Ingmar e pervengono, sul perimetro dei servizi, a esiti opposti in ragione del metodo adottato.

Pronuncia Data Paese Oggetto Principio
Cass. SS.UU. n. 369/1999 (Air Malta) 30.06.1999 Italia Agenzia biglietti aerei Inderogabilità art. 1751 c.c. = indisponibilità; clausola arbitrale nulla
OLG München 7 U 1781/06 17.05.2006 Germania Agenzia semiconduttori Rischio di elusione della norma imperativa; clausola arbitrale nulla
OLG Stuttgart 5 U 126/11 / BGH VII ZR 25/12 2012 Germania Agenzia merci Conferma OLG München; clausola di foro estero nulla
KG Berlin 2 U 37/22 01.07.2025 Germania Agenzia SaaS Fuori dalla Direttiva; §§ 84 ss. HGB non collisionsrechtlich zwingend; clausola valida
Cass. SS.UU. n. 21657/2025 28.07.2025 Italia Agenzia componenti aeronautici Indisponibilità ex art. 2113 c.c.; clausola arbitrale nulla

Il metodo tedesco àncora la tutela alla Direttiva e a Ingmar attraverso il ragionamento prognostico sulla norma di applicazione necessaria. Dove la Direttiva non arriva (servizi) il meccanismo non opera e la clausola di deroga resta valida. La tutela è così cogente nel perimetro europeo e cede al di fuori di esso, in un assetto internamente coerente.

Il metodo italiano àncora la tutela all’indisponibilità del diritto secondo il diritto interno. Non essendo legata all’ambito della Direttiva, la qualificazione si estende in astratto a tutti i contratti di agenzia, tanto di merci quanto di servizi. Il fondamento poggia però sull’equazione tra inderogabilità e indisponibilità e sull’applicazione dell’art. 2113 c.c. a soggetti che la giurisprudenza in materia di rito del lavoro esclude dal relativo ambito, e si colloca in tensione con il criterio di separazione tra giurisdizione e legge applicabile affermato in JP Morgan.

Resta così aperto un interrogativo che nessuna delle due giurisprudenze ha finora sciolto: se sia possibile estendere in modo coerente la tutela agli agenti di servizi nell’ordinamento italiano senza ricorrere all’equazione tra inderogabilità e indisponibilità. La risposta postula la dimostrazione — secondo il criterio di Unamar — che l’art. 1751 c.c., nel suo perimetro estensivo, costituisce norma di applicazione necessaria per scelta espressa del legislatore. È il fondamento che la via della norma di applicazione necessaria richiederebbe e che le Sezioni Unite, avendo percorso la via dell’indisponibilità, non hanno avuto occasione di sviluppare.


Cosa verificare prima di agire

  • Verificare se il preponente ha sede in uno Stato membro UE o in un paese terzo: solo nel secondo caso si applica l’art. 4 L. 218/1995 e il requisito della disponibilità del diritto.
  • Verificare se il contratto ha per oggetto merci o servizi: in Germania la distinzione è decisiva; in Italia — allo stato attuale — la giurisdizione italiana sarebbe protetta in entrambi i casi, ma su basi dogmaticamente più esposte per i servizi.
  • Verificare se il foro o l’arbitrato designato appartiene a un ordinamento che non riconosce l’indennità di fine rapporto dell’agente: è questo il presupposto del ragionamento prognostico tedesco e potrebbe rafforzare anche l’argomento italiano.
  • Verificare se l’agente è persona fisica o società di capitali: il fondamento art. 2113 c.c. adottato dalle Sezioni Unite è più esposto a contestazione nel secondo caso, per ragioni di sistema — la giurisprudenza consolidata esclude le società dall’art. 409 c.p.c.
  • Verificare se nel contratto è presente una clausola di scelta della legge applicabile a favore di un diritto straniero: la scelta della legge non neutralizza le norme di applicazione necessaria italiane, ma incide sull’analisi complessiva.

Note

¹ Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 28 luglio 2025, n. 21657 (data ud. 25 marzo 2025).

² Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30 giugno 1999, n. 369 (Air Malta c. Scopelliti Travel s.a.s.).

³ Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 20 febbraio 2007, n. 3841 (JP Morgan Chase Bank National Association c. Poste Italiane s.p.a.).

⁴ Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2018: l’imperatività della norma non rende automaticamente indisponibile il diritto che ne deriva; gli arbitri restano tenuti ad applicare la normativa cogente. Principio ribadito in Cass. 2020 e Cass. 2022 (rassegna in Giurisprudenzarbitrale.it, semestri II/2020 e I/2022).

⁵ F. Bortolotti — S. Bortolotti, Dubbi sulla validità delle clausole arbitrali nei contratti di agenzia commerciale, febbraio 2017, in www.bbmpartners.com.

⁶ CGUE, 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.

⁷ OLG München, Urteil vom 17. Mai 2006, 7 U 1781/06, in IPRax 2007, 322.

⁸ OLG Stuttgart, Beschluss vom 16. Januar 2012, 5 U 126/11; BGH, Beschluss vom 5. September 2012, VII ZR 25/12.

⁹ KG Berlin, Beschluss vom 1. Juli 2025, 2 U 37/22, in ZVertriebsR 2025, 391.

¹⁰ CGUE, 17 ottobre 2013, causa C-184/12, Unamar NV c. Navigation Maritime Bulgare.

¹¹ Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, artt. 1, par. 2; 17; 18; 19.

¹² Art. 4, co. 2, L. 31 maggio 1995, n. 218; art. 17 L. 218/1995; art. 9 Reg. (CE) n. 593/2008 (Roma I); art. 2113 c.c.; art. 409, n. 3, c.p.c.

¹³ Sull’esclusione delle società dall’art. 409 c.p.c. e dall’art. 2113 c.c.: Cass. civ. n. 14813/2005; Cass. civ. n. 2158/2012; Cass. civ. n. 2509/1997; Cass. civ. n. 9547/2001; Cass. civ. n. 15535/2011.