Clausola arbitrale

Indennità dell'agente e clausola arbitrale estera: indisponibilità ex art. 2113 c.c. e l'estensione della tutela ai servizi

 


La Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato nulla la clausola arbitrale in un contratto di agenzia con preponente statunitense, qualificando l'indennità ex art. 1751 c.c. come diritto indisponibile ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 218/1995.
Il fondamento della decisione poggia in gran parte sull'art. 2113 c.c. e sulle categorie elaborate in materia di lavoro. La costruzione lascia aperti tre profili: il rapporto tra inderogabilità della norma e indisponibilità del diritto; l'applicabilità di uno strumento pensato per la persona fisica a un agente costituito in forma societaria; il coordinamento con la Convenzione di New York del 1958 in tema di arbitrato internazionale.
La pronuncia produce inoltre un effetto che la giurisprudenza tedesca più recente esclude: in Italia la tutela potrebbe estendersi anche ai contratti di agenzia aventi ad oggetto servizi. È un esito che merita di essere verificato alla luce del percorso argomentativo seguito dalla Corte.


1. Il caso: due contratti, due parti, una clausola

Aerospace Engineering s.r.l. aveva operato come agente di Sonic Industries Inc., società con sede negli Stati Uniti, in forza di un contratto stipulato nel 2000. Dopo la cessazione del rapporto, Aerospace ha convenuto Sonic davanti al Tribunale di Genova chiedendo l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e le provvigioni non corrisposte.

Sonic ha eccepito il difetto di giurisdizione richiamando una clausola arbitrale contenuta in un contratto concluso nel 2013 tra Aerospace e Sargent Aerospace & Defence, società del medesimo gruppo, che designava un arbitro unico con sede in Arizona. Il Tribunale di Genova ha affermato la propria giurisdizione e Sonic ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 21657 depositata il 28 luglio 20251, rigettano il ricorso articolando la decisione su due piani distinti. Il primo è contrattuale: poiché le parti del contratto del 2013 sono diverse da quelle del contratto del 2000 sul quale si fondano le pretese di Aerospace, la clausola arbitrale (contenuta nel primo e non nel secondo) non è opponibile ad Aerospace nel rapporto azionato. Questo rilievo, da solo, sarebbe stato sufficiente a fondare la giurisdizione italiana.

La Corte affronta tuttavia anche un secondo piano, sostanziale, e afferma che la clausola arbitrale sarebbe comunque nulla perché l'indennità ex art. 1751 c.c. costituisce un diritto indisponibile ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 218/1995. È su questo secondo piano, che eccede la ratio decidendi necessaria e assume perciò la funzione di affermazione di principio, che si concentra l'analisi.


2. Perché si applica la L. 218/1995 e non il Regolamento Bruxelles I-bis

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina, all'art. 25, le clausole di proroga della giurisdizione quando le parti designano il giudice di uno Stato membro. Nel caso in esame il preponente ha sede negli Stati Uniti e la clausola designa un arbitrato in Arizona, con la conseguenza che il Regolamento resta fuori dall'ambito applicativo e la disciplina va ricercata nel diritto internazionale privato italiano.

Trova quindi applicazione l'art. 4, co. 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero a due condizioni cumulative: che la deroga sia provata per iscritto e che la causa verta su diritti disponibili. La forma scritta non è in discussione; il nodo è la disponibilità del diritto controverso.

La struttura della norma fa dipendere l'intera questione da questo requisito. Se l'indennità ex art. 1751 c.c. è un diritto disponibile, la clausola arbitrale è idonea a derogare la giurisdizione italiana; se è indisponibile, la deroga non è consentita e la giurisdizione italiana si impone. Ogni passaggio successivo del ragionamento della Corte discende da come questo requisito viene qualificato.


3. La strada scelta dalle Sezioni Unite: indisponibilità ex art. 2113 c.c.

La Corte costruisce la qualificazione dell'indennità come diritto indisponibile richiamando due precedenti, che ne compongono l'ossatura argomentativa.

Il primo è Cass. SS.UU. n. 369/1999 (Air Malta c. Scopelliti Travel)2, pronuncia relativa a una controversia analoga — agente italiano, preponente estero, clausola compromissoria — nella quale la Corte aveva affermato la nullità della clausola arbitrale sul presupposto che l'inderogabilità dell'art. 1751 c.c., sancita dall'ultimo comma della norma, coincida con l'indisponibilità del diritto ai sensi dell'art. 4 L. 218/1995.

Il secondo è Cass. n. 24078/2021, che ha elaborato la nozione di diritti indisponibili muovendo dall'art. 2113 c.c.: sono indisponibili non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma ogni posizione regolata da norme inderogabili poste a tutela della parte debole del rapporto.

Su queste basi la Corte sviluppa una catena argomentativa lineare. L'art. 1751 c.c. è inderogabile a svantaggio dell'agente, come dispone espressamente il suo ultimo comma in attuazione dell'art. 19 della Direttiva 86/653/CEE; l'agente è parte debole del rapporto; le norme inderogabili poste a tutela della parte debole generano, secondo la lettura dell'art. 2113 c.c. accolta da Cass. n. 24078/2021, diritti indisponibili; i diritti indisponibili non possono essere oggetto di deroga convenzionale della giurisdizione ex art. 4 L. 218/1995; la clausola arbitrale è pertanto nulla.

La costruzione presenta una caratteristica che vale la pena isolare, perché orienta l'intera analisi successiva: la Corte non richiama la sentenza Ingmar (CGUE, C-381/98, 9 novembre 2000), non qualifica l'art. 1751 c.c. come norma di applicazione necessaria e non menziona la Convenzione di New York del 1958. Il fondamento della decisione è interamente interno e poggia sulla nozione di indisponibilità mutuata dal diritto del lavoro.


4. Il rapporto tra inderogabilità e indisponibilità

Sul piano sistematico, inderogabilità e indisponibilità individuano due categorie che il diritto italiano tiene distinte. Una norma è inderogabile quando le parti non possono escluderla o attenuarla per via pattizia prima che il diritto sorga; un diritto è indisponibile quando il titolare non può disporne — rinunciarvi, cederlo, transigere su di esso — nemmeno dopo che è sorto. La prima categoria attiene alla forza cogente della norma nella fase genetica del rapporto, la seconda alla facoltà di disposizione del diritto una volta entrato nel patrimonio del titolare.

Questa distinzione è incorporata nello stesso strumento su cui la Corte fonda il proprio ragionamento. L'art. 2113 c.c. opera infatti una separazione interna: da un lato i diritti assolutamente indisponibili, costituzionalmente garantiti — quali salute, riposo, ferie —, dall'altro i diritti derivanti da norme inderogabili che restano invece disponibili una volta sorti, con l'unico correttivo dell'impugnabilità delle rinunce e transazioni entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. La previsione stessa di un termine semestrale di impugnazione presuppone che il diritto sia disponibile: se così non fosse, la rinuncia sarebbe nulla ab initio e non soggetta ad alcun termine di decadenza. Il meccanismo dell'art. 2113 c.c. dimostra pertanto che l'inderogabilità della norma e l'indisponibilità del diritto operano su piani diversi.

Leggi anche: Quali rinunce e transazioni possono essere impugnate dall'agente di commercio ex art. 2113 c.c.?

La medesima distinzione è acquisita nella giurisprudenza di legittimità in materia di arbitrato, dove opera con segno opposto rispetto a quello adottato dalle Sezioni Unite in materia di agenzia. La Corte ha affermato, in adesione alla prevalente dottrina, che l'imperatività o inderogabilità della norma che regola il diritto non rende automaticamente indisponibile quest'ultimo, e che gli arbitri restano tenuti ad applicare la normativa cogente (Cass. sez. I, 19 aprile 2018, principio ribadito nel 2020 e nel 2022)4. L'arbitrabilità della controversia e l'imperatività della disciplina sostanziale convivono, in questa lettura, senza che la seconda escluda la prima.

Il rilievo trova riscontro anche in dottrina. Bortolotti osserva che la nozione di diritti indisponibili va circoscritta ai diritti stabiliti a tutela non soltanto dell'interesse privato del titolare ma anche di un interesse pubblico — diritti della personalità, diritti di famiglia, diritti dei lavoratori in senso stretto —, poiché l'estensione della categoria a tutti i diritti protetti da norme imperative comporterebbe la non arbitrabilità della maggior parte dei contratti commerciali, esito che il sistema dell'arbitrato internazionale non conosce5.

Le Sezioni Unite del 2025, in continuità con Air Malta, muovono dalla premessa opposta senza soffermarsi su questo orientamento.

La distinzione in sintesi

Inderogabile — la norma non può essere esclusa contrattualmente prima che il diritto sorga.

Indisponibile — il diritto non può essere ceduto, rinunciato o transatto nemmeno dopo che è sorto.

L'art. 2113 c.c. presuppone la distinzione: il termine semestrale di impugnazione esiste perché il diritto può essere disposto. Se fosse indisponibile, la rinuncia sarebbe nulla — non impugnabile nel termine.


5. L'art. 2113 c.c. e l'agente costituito in forma societaria

Un secondo profilo attiene all'ambito soggettivo di applicazione dello strumento utilizzato. L'art. 2113 c.c. si applica ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c., ossia, per quanto qui rileva, ai rapporti di agenzia caratterizzati da una prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale. È questa componente di personalità della prestazione a individuare l'agente persona fisica quale destinatario della tutela.

La giurisprudenza di legittimità esclude con orientamento consolidato che le società rientrino in questo perimetro. Quando l'agente opera in forma societaria (di persone o di capitali) la società costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che si interpone tra il socio e il preponente, facendo venir meno il carattere prevalentemente personale della prestazione richiesto dall'art. 409, n. 3, c.p.c.13 Il rapporto fuoriesce così dall'ambito della parasubordinazione e, con esso, dall'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c.

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Nel caso deciso dalle Sezioni Unite l'agente è Aerospace Engineering s.r.l., società a responsabilità limitata che, per il richiamato orientamento, non rientra nell'ambito dell'art. 409 c.p.c. La qualificazione dell'indennità come diritto indisponibile viene dunque costruita mediante uno strumento, l'art. 2113 c.c., la cui applicazione presuppone requisiti soggettivi che, nel caso concreto, non ricorrono.

La circostanza incide sulla coerenza interna della costruzione. Lo strumento adottato dalla Corte è tanto più esposto quanto più la tutela si estende alle persone giuridiche, poiché la sua ratio è calibrata sulla protezione della persona fisica in posizione di debolezza strutturale. Lo stesso profilo era del resto già emerso in Air Malta, dove l'agente era una società in accomandita semplice e la Corte aveva dato atto che la natura societaria escludeva l'applicazione dell'art. 409 c.p.c., senza tuttavia trarne conseguenze sul piano dell'indisponibilità.


6. Il fondamento alternativo: l'art. 1751 c.c. come norma di applicazione necessaria

Accanto alla via dell'indisponibilità esiste un percorso argomentativo diverso, più aderente al sistema dell'arbitrato internazionale, che conduce al medesimo esito attraverso una qualificazione differente del problema.

La sentenza Ingmar (CGUE, C-381/98, 9 novembre 2000)6 ha stabilito, ai punti da 21 a 25, che gli artt. 17-19 della Direttiva 86/653/CEE presentano carattere imperativo e trovano applicazione anche quando il contratto di agenzia è sottoposto per volontà delle parti al diritto di uno Stato terzo, purché l'agente eserciti la propria attività nel territorio dell'Unione. Su questa base l'art. 1751 c.c., quale norma di attuazione della Direttiva, assume la natura di norma di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 17 L. 218/1995 (oggi art. 9 del Regolamento Roma I): una norma che il giudice italiano applica a prescindere dalla legge scelta dalle parti.

Il ragionamento che ne discende ha struttura prognostica. La nullità della clausola non deriva dalla natura ontologicamente indisponibile del diritto, ma dal rischio concreto che il foro designato — nella specie, il collegio arbitrale con sede in Arizona, chiamato ad applicare il diritto dell'Arizona — non riconosca l'indennità, con conseguente elusione della norma imperativa italiana. Ciò che la nullità protegge è l'effettività della norma di applicazione necessaria, non la qualificazione del diritto in termini di disponibilità.

È il percorso seguito dalla giurisprudenza tedesca. L'OLG München, con sentenza del 17 maggio 2006 (7 U 1781/06)7, ha dichiarato nulla tanto la clausola arbitrale in favore dell'American Arbitration Association quanto la connessa clausola di foro, in un contratto tra un agente tedesco e una società californiana, sul rilievo che le disposizioni imperative della Direttiva non possono essere vanificate dalla scelta di un foro in uno Stato terzo il cui diritto non contempli l'indennità di fine rapporto. La Corte ha inoltre precisato che non occorre l'accertamento della concreta mancata applicazione del diritto tedesco da parte del giudice straniero, essendo sufficiente il rischio prossimo che ciò si verifichi. Sulla medesima linea si collocano l'OLG Stuttgart (16 gennaio 2012, 5 U 126/11) e, in sede di conferma, il BGH (5 settembre 2012, VII ZR 25/12)8.

Rispetto alla via dell'indisponibilità, questo percorso presenta tre caratteristiche che ne definiscono la portata: prescinde dall'equazione tra inderogabilità e indisponibilità; non richiede il ricorso all'art. 2113 c.c. e alle categorie del lavoro subordinato; opera indipendentemente dalla natura soggettiva dell'agente, persona fisica o società.

Vale in questa prospettiva il principio affermato dalle stesse Sezioni Unite in Cass. SS.UU. n. 3841/2007 (JP Morgan Chase Bank c. Poste Italiane)3, secondo cui le norme di applicazione necessaria della lex fori operano come limite all'applicazione del diritto straniero richiamato dalla norma di conflitto, ma non si riverberano automaticamente sull'individuazione della giurisdizione, che precede su un piano logico la questione della legge applicabile. La tenuta del ragionamento fondato sulla norma di applicazione necessaria si misura pertanto sul coordinamento con questo precedente, che le Sezioni Unite del 2025 non richiamano.

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7. Il limite del percorso europeo: la Direttiva e la nozione di merci

Il fondamento costruito sulla norma di applicazione necessaria incontra un confine preciso, che ne segna al tempo stesso la coerenza e l'estensione.

La Direttiva 86/653/CEE, all'art. 1, par. 2, definisce l'agente commerciale come l'intermediario indipendente incaricato in maniera permanente di trattare la vendita o l'acquisto di merci11. I servizi restano fuori dal suo ambito. La tutela affermata in Ingmar copre di conseguenza i soli agenti di merci: il ragionamento fondato sul carattere imperativo della Direttiva opera nei limiti in cui la Direttiva stessa trova applicazione.

Il Kammergericht di Berlino ha tratto questa conseguenza nel provvedimento del 1° luglio 2025 (2 U 37/22)9, relativo a un agente incaricato di promuovere servizi software in cloud (SaaS) per una società californiana. Il KG ha dichiarato valida la clausola di foro esclusivo a San Francisco muovendo da due passaggi: la Direttiva non si applica alla mediazione di servizi; i §§ 84 ss. HGB, che estendono la disciplina dell'agenzia anche ai servizi, operano in quel perimetro come norme semplicemente inderogabili nel diritto interno (einfach zwingend) e non come norme collisionsrechtlich zwingend, con la conseguenza che non si impongono contro una scelta di legge straniera né precludono la deroga della giurisdizione.

Il riferimento sistematico è alla sentenza Unamar (CGUE, C-184/12, 17 ottobre 2013)10, secondo cui una norma nazionale che ecceda il perimetro della Direttiva può assumere carattere di norma di applicazione necessaria solo ove il legislatore nazionale abbia inteso attribuirle espressamente quella forza. Per i §§ 84 ss. HGB il KG non rinviene tale volontà, e ne trova conferma nel § 92c HGB, che ammette la deroga contrattuale della disciplina per gli agenti operanti fuori dall'UE e dallo SEE. L'ordinamento tedesco perviene così a un assetto coerente: la tutela è cogente sul piano internazionale dove la Direttiva arriva, cede alla libertà di scelta dove la Direttiva non arriva.


8. L'ambito dell'art. 1751 c.c. e l'estensione ai servizi

L'ordinamento italiano non replica il limite oggettivo della Direttiva. L'art. 1751 c.c. si applica ai contratti di agenzia senza distinzione tra merci e servizi, in forza di una scelta del legislatore nazionale di dare attuazione alla Direttiva in senso überschießend (estensivo), estendendo la disciplina oltre il perimetro europeo. La differenza rispetto al diritto tedesco non è di dettaglio: là dove i §§ 84 ss. HGB estendono la tutela ai servizi mantenendola nel diritto interno, l'art. 1751 c.c. la estende con una norma che la giurisprudenza italiana qualifica come inderogabile senza distinzioni di oggetto.

Ne discende una conseguenza che opera sul piano del ragionamento delle Sezioni Unite. Se l'inderogabilità dell'art. 1751 c.c. produce l'indisponibilità del diritto, e se questa preclude la deroga della giurisdizione, la catena vale per tutti i contratti di agenzia regolati dal diritto italiano, a prescindere dall'oggetto. In Italia, diversamente dalla Germania, la clausola arbitrale o di foro estero risulterebbe nulla anche nel contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione di servizi software in cloud.

L'esito è più ampio di quello raggiungibile attraverso il solo percorso di Ingmar, che si arresta alla soglia delle merci. La sua tenuta dipende però dalla premessa da cui muove: l'equazione tra inderogabilità e indisponibilità, costruita sull'art. 2113 c.c., di cui si è dato conto ai paragrafi 4 e 5.

Il percorso della norma di applicazione necessaria potrebbe condurre al medesimo risultato anche per i servizi, ma a una condizione ulteriore: che si dimostri, secondo il criterio fissato da Unamar, la volontà del legislatore italiano di attribuire all'art. 1751 c.c. carattere di norma di applicazione necessaria anche nel perimetro überschießend (estensivo) rispetto alla Direttiva. È l'accertamento che il KG Berlin ha svolto in senso negativo per il diritto tedesco e che, per il diritto italiano, resta da compiere.


9. Due ordinamenti, due metodi

Italia e Germania muovono dalla medesima matrice europea — la Direttiva 86/653/CEE e la sentenza Ingmar e pervengono, sul perimetro dei servizi, a esiti opposti in ragione del metodo adottato.

Pronuncia Data Paese Oggetto Principio
Cass. SS.UU. n. 369/1999 (Air Malta) 30.06.1999 Italia Agenzia biglietti aerei Inderogabilità art. 1751 c.c. = indisponibilità; clausola arbitrale nulla
OLG München 7 U 1781/06 17.05.2006 Germania Agenzia semiconduttori Rischio di elusione della norma imperativa; clausola arbitrale nulla
OLG Stuttgart 5 U 126/11 / BGH VII ZR 25/12 2012 Germania Agenzia merci Conferma OLG München; clausola di foro estero nulla
KG Berlin 2 U 37/22 01.07.2025 Germania Agenzia SaaS Fuori dalla Direttiva; §§ 84 ss. HGB non collisionsrechtlich zwingend; clausola valida
Cass. SS.UU. n. 21657/2025 28.07.2025 Italia Agenzia componenti aeronautici Indisponibilità ex art. 2113 c.c.; clausola arbitrale nulla

Il metodo tedesco àncora la tutela alla Direttiva e a Ingmar attraverso il ragionamento prognostico sulla norma di applicazione necessaria. Dove la Direttiva non arriva (servizi) il meccanismo non opera e la clausola di deroga resta valida. La tutela è così cogente nel perimetro europeo e cede al di fuori di esso, in un assetto internamente coerente.

Il metodo italiano àncora la tutela all'indisponibilità del diritto secondo il diritto interno. Non essendo legata all'ambito della Direttiva, la qualificazione si estende in astratto a tutti i contratti di agenzia, tanto di merci quanto di servizi. Il fondamento poggia però sull'equazione tra inderogabilità e indisponibilità e sull'applicazione dell'art. 2113 c.c. a soggetti che la giurisprudenza in materia di rito del lavoro esclude dal relativo ambito, e si colloca in tensione con il criterio di separazione tra giurisdizione e legge applicabile affermato in JP Morgan.

Resta così aperto un interrogativo che nessuna delle due giurisprudenze ha finora sciolto: se sia possibile estendere in modo coerente la tutela agli agenti di servizi nell'ordinamento italiano senza ricorrere all'equazione tra inderogabilità e indisponibilità. La risposta postula la dimostrazione — secondo il criterio di Unamar — che l'art. 1751 c.c., nel suo perimetro estensivo, costituisce norma di applicazione necessaria per scelta espressa del legislatore. È il fondamento che la via della norma di applicazione necessaria richiederebbe e che le Sezioni Unite, avendo percorso la via dell'indisponibilità, non hanno avuto occasione di sviluppare.


Cosa verificare prima di agire

  • Verificare se il preponente ha sede in uno Stato membro UE o in un paese terzo: solo nel secondo caso si applica l'art. 4 L. 218/1995 e il requisito della disponibilità del diritto.
  • Verificare se il contratto ha per oggetto merci o servizi: in Germania la distinzione è decisiva; in Italia — allo stato attuale — la giurisdizione italiana sarebbe protetta in entrambi i casi, ma su basi dogmaticamente più esposte per i servizi.
  • Verificare se il foro o l'arbitrato designato appartiene a un ordinamento che non riconosce l'indennità di fine rapporto dell'agente: è questo il presupposto del ragionamento prognostico tedesco e potrebbe rafforzare anche l'argomento italiano.
  • Verificare se l'agente è persona fisica o società di capitali: il fondamento art. 2113 c.c. adottato dalle Sezioni Unite è più esposto a contestazione nel secondo caso, per ragioni di sistema — la giurisprudenza consolidata esclude le società dall'art. 409 c.p.c.
  • Verificare se nel contratto è presente una clausola di scelta della legge applicabile a favore di un diritto straniero: la scelta della legge non neutralizza le norme di applicazione necessaria italiane, ma incide sull'analisi complessiva.

Note

¹ Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 28 luglio 2025, n. 21657 (data ud. 25 marzo 2025).

² Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30 giugno 1999, n. 369 (Air Malta c. Scopelliti Travel s.a.s.).

³ Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 20 febbraio 2007, n. 3841 (JP Morgan Chase Bank National Association c. Poste Italiane s.p.a.).

⁴ Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2018: l'imperatività della norma non rende automaticamente indisponibile il diritto che ne deriva; gli arbitri restano tenuti ad applicare la normativa cogente. Principio ribadito in Cass. 2020 e Cass. 2022 (rassegna in Giurisprudenzarbitrale.it, semestri II/2020 e I/2022).

⁵ F. Bortolotti — S. Bortolotti, Dubbi sulla validità delle clausole arbitrali nei contratti di agenzia commerciale, febbraio 2017, in www.bbmpartners.com.

⁶ CGUE, 9 novembre 2000, causa C-381/98, Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.

⁷ OLG München, Urteil vom 17. Mai 2006, 7 U 1781/06, in IPRax 2007, 322.

⁸ OLG Stuttgart, Beschluss vom 16. Januar 2012, 5 U 126/11; BGH, Beschluss vom 5. September 2012, VII ZR 25/12.

⁹ KG Berlin, Beschluss vom 1. Juli 2025, 2 U 37/22, in ZVertriebsR 2025, 391.

¹⁰ CGUE, 17 ottobre 2013, causa C-184/12, Unamar NV c. Navigation Maritime Bulgare.

¹¹ Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, artt. 1, par. 2; 17; 18; 19.

¹² Art. 4, co. 2, L. 31 maggio 1995, n. 218; art. 17 L. 218/1995; art. 9 Reg. (CE) n. 593/2008 (Roma I); art. 2113 c.c.; art. 409, n. 3, c.p.c.

¹³ Sull'esclusione delle società dall'art. 409 c.p.c. e dall'art. 2113 c.c.: Cass. civ. n. 14813/2005; Cass. civ. n. 2158/2012; Cass. civ. n. 2509/1997; Cass. civ. n. 9547/2001; Cass. civ. n. 15535/2011.


Vendita passiva

Restrizioni delle vendite passive e compensazione dei costi di garanzia nei contratti di distribuzione: dove passa il confine antitrust.

 

 

Sintesi
L'art. 4 del Regolamento (UE) 2022/720 vieta le restrizioni delle vendite passive come restrizioni fondamentali: la loro presenza nell'accordo esclude l'intero contratto dall'esenzione per categoria. Il problema applicativo non riguarda le clausole esplicite — nessun contratto redatto con consapevolezza antitrust le contiene più. Riguarda i meccanismi economici e operativi che producono lo stesso effetto restrittivo senza vietare formalmente nulla. La linea tra restrizione indiretta illecita e meccanismo di compensazione ammissibile è tecnica, non intuitiva, e passa attraverso la struttura del meccanismo — non attraverso il suo risultato economico immediato.

1. Vendite attive e vendite passive: la distinzione che regge tutto

La distinzione tra vendite attive e vendite passive è il presupposto logico di ogni analisi sulle restrizioni territoriali nei contratti di distribuzione. Non è una distinzione di grado: è una distinzione di qualificazione, con conseguenze radicalmente diverse sul piano antitrust.

Le vendite attive designano la sollecitazione diretta di un territorio o di una clientela altrui: invio di comunicazioni mirate, pubblicità geolocalizzata, apertura di magazzini nel territorio esclusivo di un altro distributore, invio di personale commerciale fuori zona. Il distributore va verso il cliente. Le vendite passive designano l'opposto: il cliente viene verso il distributore senza essere stato sollecitato. L'ordine arriva spontaneamente — per canale web, per passaparola, per ragioni di prezzo.

Gli Orientamenti della Commissione del 2022 (2022/C 248/01) precisano che le vendite online devono essere considerate, in linea generale, vendite passive: il fatto che un sito web sia accessibile da tutto il territorio dell'Unione non trasforma ogni acquisto transfrontaliero in una vendita attiva.1 Il distributore che riceve un ordine non sollecitato da un cliente di un altro Stato membro non ha fatto nulla di diverso dal rendere accessibile la propria offerta commerciale.

Il caso pratico più ricorrente è il seguente: un cliente straniero, dopo aver confrontato i prezzi sul mercato, contatta direttamente il distributore di un altro paese perché il prezzo è più basso di quello praticato dal distributore locale. Quella vendita è passiva. Il distributore non ha fatto nulla per procurarsela. La normativa europea gli riconosce il diritto di concluderla — e qualunque meccanismo che lo scoraggi dal farlo pone un problema antitrust.

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2. Perché la restrizione delle vendite passive è una restrizione fondamentale

Il Regolamento (UE) 2022/720 classifica le restrizioni della concorrenza in due categorie distinte: le restrizioni fondamentali (hardcore restrictions) di cui all'art. 4, e le restrizioni escluse di cui all'art. 5. La differenza non è di intensità — è di effetto sull'accordo nel suo complesso.

Le restrizioni escluse dell'art. 5 — come gli obblighi di non concorrenza di durata superiore a cinque anni — comportano la nullità della singola clausola, ma non travolgono l'accordo: il contratto di distribuzione sopravvive, depurato dalla clausola invalida.

Le restrizioni fondamentali dell'art. 4 funzionano diversamente. La loro presenza in un accordo esclude l'intero contratto dall'esenzione per categoria — indipendentemente dalla quota di mercato delle parti, indipendentemente dall'assenza di altri elementi anticoncorrenziali, indipendentemente dall'intenzione soggettiva del produttore. Una singola clausola hardcore travolge l'accordo nella sua globalità.

Distinzione critica — art. 4 vs. art. 5 Reg. 2022/720

  • Art. 5 (restrizioni escluse): la clausola è nulla, ma l'accordo sopravvive.
  • Art. 4 (restrizioni fondamentali): la clausola travolge l'intero accordo. Nessun esenzione per categoria. L'accordo ricade nel divieto dell'art. 101, par. 1 TFUE.

Tra le restrizioni fondamentali elencate all'art. 4, lett. b) del Regolamento 2022/720 figura esplicitamente la restrizione del territorio in cui, o dei clienti ai quali, l'acquirente può vendere passivamente i beni o servizi oggetto del contratto.2 Il divieto copre sia le restrizioni dirette — clausole che vietano espressamente la vendita fuori zona — sia le restrizioni indirette che producono lo stesso effetto attraverso meccanismi economici o operativi.

L'esenzione individuale ex art. 101, par. 3 TFUE è teoricamente disponibile per gli accordi che escono dall'esenzione per categoria, ma il suo onere probatorio è elevato: richiede la dimostrazione di efficienze reali, proporzionalità delle restrizioni e benefici per gli utilizzatori finali. Nella prassi applicativa resta una strada percorribile solo in circostanze eccezionali.

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3. Le restrizioni indirette: come si viola il divieto senza vietare esplicitamente

Nessun contratto di distribuzione redatto con consapevolezza antitrust contiene oggi una clausola che vieta espressamente le vendite passive. Il problema si pone altrove: nei meccanismi che, senza vietare formalmente nulla, rendono la vendita fuori zona economicamente onerosa, operativamente complicata o commercialmente non conveniente per il distributore.

La Commissione e la Corte di Giustizia ragionano su questi meccanismi in termini di effetto, non di forma. Il criterio non è se la clausola dica che non si può vendere fuori zona, ma se produca l'effetto di scoraggiare o penalizzare le vendite passive. Se la risposta è sì, la qualificazione come restrizione fondamentale è indipendente dalla formulazione letterale del contratto.

I meccanismi più frequenti nella prassi distributiva sono i seguenti.

3.1. Scontistica e premi legati alla destinazione geografica delle vendite

Un sistema di remunerazione che prevede sconti, bonus o rebate condizionati al fatto che le vendite avvengano all'interno del territorio assegnato — o che li riduce o li sopprime in caso di vendite fuori zona — fa dipendere la remunerazione del distributore dalla destinazione geografica delle vendite. La struttura produce un effetto economico diretto: il distributore che vende fuori zona guadagna di meno per la stessa vendita. Il meccanismo scoraggia le vendite passive senza vietarle.

La Commissione ha qualificato questa struttura come restrizione delle vendite passive nella decisione 25 marzo 2019, caso AT.40436 — Nike: i punti 71 e 72 di quella decisione accertano che il sistema di condizioni commerciali applicato da Nike ai distributori europei produceva l'effetto di impedire le vendite transfrontaliere passive, subordinando benefici economici al rispetto dei confini territoriali assegnati.3 Gli Orientamenti 2022/C 248/01 richiamano questa decisione nei paragrafi dedicati alle restrizioni delle vendite passive per oggetto e per effetto (par. 120-124, nota a piè di pagina 124) come esempio di meccanismo di remunerazione che integra una restrizione indiretta.

3.2. Contributi di assistenza tecnica imposti selettivamente dalla casa madre

Quando il produttore richiede al distributore che ha effettuato una vendita fuori zona di pagare un contributo per l'assistenza tecnica che dovrà prestare il distributore locale — e questa richiesta avviene su iniziativa del produttore, caso per caso, senza un quadro contrattuale predefinito e generalizzato — il meccanismo configura una restrizione fondamentale. La Commissione ha qualificato questa struttura nella decisione 16 luglio 2003, caso COMP/37.975 — PO/Yamaha: i punti 111 e 112 di quella decisione accertano che il sistema di contributi imposti ai distributori che effettuavano vendite fuori dal territorio assegnato produceva l'effetto di far dipendere la remunerazione dalla destinazione geografica delle vendite, con conseguente compartimentazione dei mercati nazionali.4 Gli Orientamenti 2022/C 248/01 richiamano questa decisione negli stessi paragrafi dedicati alle restrizioni per oggetto e per effetto (par. 120-124, nota a piè di pagina 123) come esempio emblematico di restrizione indiretta delle vendite passive.

3.3. Pressioni informali documentate per iscritto

Una comunicazione scritta in cui il produttore invita il distributore a tenere conto dei prezzi praticati nel mercato di destinazione, a non procedere a una vendita fuori zona, o a riconoscere una compensazione al distributore locale, costituisce prova di una pratica concordata restrittiva delle vendite passive, anche in assenza di qualsiasi clausola contrattuale. La corrispondenza tra le parti diventa essa stessa elemento di prova di un accordo verticale restrittivo ai sensi dell'art. 101, par. 1 TFUE. Una comunicazione operativa mal formulata può avere lo stesso peso giuridico di una clausola contrattuale esplicita.

3.4. Divieti di forniture incrociate tra distributori

Quando i contratti di distribuzione vietano ai distributori di acquistare i prodotti da altri distributori autorizzati della rete — impedendo le cosiddette forniture incrociate (cross-supplies) — il meccanismo restringe indirettamente le vendite passive: un distributore che non può rifornirsi da un collega di un altro paese non può servire il cliente che proviene da quel paese. L'art. 4, lett. c) del Regolamento 2022/720 vieta espressamente, nei sistemi di distribuzione selettiva, le restrizioni delle forniture incrociate tra i membri del sistema, qualificandole come restrizioni fondamentali che travolgono l'intero accordo.5 Il divieto opera anche quando la restrizione è indiretta: obblighi di approvvigionamento esclusivo che impediscano di fatto l'acquisto da distributori di un altro Stato membro producono lo stesso effetto di una clausola esplicita.

Prospetto sinottico — Principali precedenti in materia di restrizioni indirette delle vendite passive

Pronuncia Data Tema Principio
Commissione UE, caso COMP/37.975 — PO/Yamaha 16 lug. 2003 Contributi imposti ai distributori per vendite fuori territorio Restrizione per oggetto: remunerazione condizionata alla destinazione geografica
Commissione UE, caso AT.40436 — Nike 25 mar. 2019 Condizioni commerciali subordinate al rispetto dei confini territoriali Restrizione per oggetto: benefici economici condizionati alla destinazione integrano restrizione indiretta
Orientamenti 2022/C 248/01 30 giu. 2022 Meccanismo di compensazione lecito tra distributori Commissione ancorata al costo dei servizi non restringe le vendite passive (richiamo espresso a T-67/01, punti 136-145; Yamaha nota 123; Nike nota 124)

4. I meccanismi di compensazione ammissibili: dove passa il confine

Il divieto di restringere le vendite passive non equivale al divieto di prevedere qualsiasi forma di compensazione economica tra distributori quando una vendita fuori zona si realizza. Gli Orientamenti 2022/C 248/01 riconoscono espressamente questa possibilità, con un principio tecnico che vale la pena leggere nella sua formulazione originale.

Il passaggio rilevante — che richiama espressamente la sentenza JCB Service/Commissione, T-67/01, punti 136-145 — afferma che un accordo in base al quale il fornitore concorda con i propri distributori che, quando un distributore effettua una vendita nel territorio attribuito a un altro, il primo deve pagare al secondo una commissione basata sul costo dei servizi da prestare, non ha per oggetto la restrizione delle vendite passive.6

La struttura logica è la seguente: il distributore che vende fuori zona mantiene piena libertà di concludere la vendita. Sa però in anticipo che, a fronte di quella vendita, dovrà riconoscere al distributore del territorio di destinazione una quota corrispondente al costo dell'assistenza tecnica che quest'ultimo dovrà prestare. Non è una sanzione applicata ex post per scoraggiare la vendita: è una struttura economica che distribuisce i costi in modo proporzionale ai servizi effettivamente resi.

Perché il meccanismo sia lecito, devono ricorrere cumulativamente le seguenti condizioni.

Condizioni cumulative per la liceità del meccanismo di compensazione

  • Ancoraggio al costo reale dei servizi. Il parametro è il costo — ricambi, manodopera, trasferte — che il distributore locale sosterrà per assistere il prodotto. Un importo che incorpora una componente di "margine perduto" sulla vendita non è una commissione sui servizi: è una penale travestita da commissione.
  • Predeterminazione contrattuale. L'importo deve essere stabilito ex ante, per tutte le ipotesi di vendita fuori zona, nei confronti di tutti i distributori della rete. Un meccanismo attivato dalla casa madre caso per caso è strutturalmente diverso: non è una regola del sistema, è un intervento selettivo.
  • Generalizzazione nella rete. Il meccanismo deve applicarsi uniformemente all'intera rete distributiva, senza discriminazioni tra singoli distributori o singole operazioni.
  • Non gestione diretta da parte del produttore. Quando è la casa madre a richiedere al distributore venditore di pagare il contributo al distributore locale — identificando l'operazione, quantificando l'importo, gestendo il flusso — il meccanismo perde la natura di accordo tra distributori e assume quella di strumento di controllo del produttore sulle vendite fuori zona.
  • Simmetria. Se la compensazione si applica solo in una direzione (da paese A verso paese B, ma non viceversa), la struttura produce un effetto di compartimentazione asimmetrica del mercato che, se non giustificata, difficilmente supera la valutazione antitrust.

5. La gestione della garanzia nella distribuzione internazionale: dove il problema si presenta più spesso

La gestione della garanzia nei sistemi di distribuzione internazionale è uno dei contesti in cui il problema delle restrizioni indirette delle vendite passive emerge con maggiore frequenza, perché la struttura economica della copertura in garanzia può generare uno squilibrio tra distributori che spinge verso soluzioni di frontiera.

Il caso JCB resta il riferimento giurisprudenziale di questo tema: differenze di prezzo significative tra i mercati rendevano conveniente per alcuni clienti acquistare da distributori di paesi diversi da quello in cui operavano. Il meccanismo di controllo delle vendite passive, accertato dalla Commissione con la decisione 2002/190/CE e confermato dalla Corte di Giustizia in C-167/04 P, coinvolgeva contributi di assistenza tecnica, sistemi di scontistica condizionati alla destinazione e pressioni operative documentate nella corrispondenza interna.

5.1. Il cortocircuito economico della garanzia

Lo squilibrio nasce dalla coesistenza di regimi diversi di copertura dei costi di garanzia. I contratti di distribuzione internazionale possono prevedere, a seconda del mercato, un sistema analitico — in cui il distributore che esegue l'intervento viene rimborsato sulla base dei costi effettivi di ricambi, manodopera e trasferte — oppure un sistema forfettario, in cui il distributore riceve una quota fissa a prescindere dal costo reale dell'intervento.

Il cortocircuito emerge quando un prodotto venduto da un distributore di un paese richiede assistenza in garanzia nel territorio di un altro distributore. Il distributore del territorio di destinazione è contrattualmente tenuto a prestarla — l'obbligo di assistenza universale è spesso esplicito nel contratto con il produttore — ma viene compensato secondo il proprio regime, che può non coprire i costi effettivi se calibrato sul margine della vendita anziché sul costo dell'intervento isolato. Il distributore venditore ha incassato il margine; il distributore locale sostiene il costo dell'assistenza senza aver realizzato la vendita.

Il punto centrale, in questa dinamica, resta il cliente finale. Il produttore ha un interesse diretto a garantire che l'assistenza post-vendita funzioni senza intoppi, indipendentemente dal paese di acquisto: un cliente con un prodotto fermo e un distributore locale non disposto a intervenire è un problema del sistema distributivo prima ancora che contrattuale. La struttura della garanzia deve quindi essere progettata non solo per equilibrare i rapporti tra distributori, ma per assicurare al cliente finale un servizio adeguato e al produttore la certezza che il distributore locale abbia le condizioni economiche per prestarlo senza una perdita strutturale.

5.2. Le soluzioni illecite che tipicamente emergono

Lo squilibrio genera una pressione reale sul produttore affinché intervenga. Le soluzioni che tipicamente emergono nella prassi sono quelle già descritte nella sezione 3: il produttore che, su una singola operazione, sollecita il distributore venditore a riconoscere una compensazione al distributore del territorio di destinazione; oppure che, in una comunicazione alla rete, invita i distributori a tenere conto del livello di prezzo praticato nel mercato di destinazione prima di accettare un ordine proveniente da fuori zona. Entrambe le condotte, per le ragioni già illustrate, producono effetti qualificabili come restrizione delle vendite passive.

5.3. La soluzione lecita: strutturare il meccanismo ex ante

La soluzione lecita — quella che gli Orientamenti 2022 e la sentenza JCB (T-67/01, punti 136-145) indicano come percorribile — è strutturalmente diversa. Il produttore costruisce ex ante, nel contratto con tutti i distributori della rete, un meccanismo per cui, quando un distributore effettua una vendita nel territorio di un altro, riconosce a quest'ultimo una commissione ancorata al costo standard dell'assistenza in garanzia per quella categoria di prodotto. L'importo è predeterminato — calcolato sui costi effettivi di manodopera, ricambi e trasferte — non negoziato operazione per operazione. Il distributore venditore può sempre vendere fuori zona: conosce in anticipo il costo economico di quella scelta.

Il risultato è che il sistema distributivo gestisce autonomamente lo squilibrio della garanzia senza che il produttore intervenga su singole operazioni. Il produttore non sceglie quali vendite autorizzare e quali penalizzare: stabilisce una regola di sistema, uguale per tutti, fondata su parametri oggettivi. Il cliente finale ottiene il servizio post-vendita a prescindere dal paese di acquisto; il distributore locale ha la certezza economica per prestarlo; il produttore evita di esporsi al rischio antitrust intervenendo caso per caso.

La differenza tra le due soluzioni non sta nel risultato economico immediato, ma nella struttura: un intervento selettivo del produttore su singole operazioni è una restrizione delle vendite passive; una regola contrattuale predeterminata e generalizzata, ancorata al costo reale dei servizi, è una struttura organizzativa ammissibile ai sensi degli Orientamenti 2022 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Va precisato, tuttavia, che la progettazione di un meccanismo di questo tipo è di estrema delicatezza. La linea tra struttura lecita e restrizione indiretta non è sempre netta nell'applicazione concreta: la scelta dei parametri di calcolo, la verifica della simmetria applicativa, la formulazione contrattuale e la gestione operativa richiedono un'analisi caso per caso, che tenga conto delle specificità del sistema distributivo, dei mercati coinvolti e dei contratti con i singoli distributori. Un meccanismo corretto in astratto può produrre effetti restrittivi nella sua applicazione concreta, ed è sconsigliabile procedere in questo ambito senza una valutazione legale specifica.

Leggi anche: Vendite Parallele e Distribuzione Selettiva: rilievi normativi e tutela del marchio

6. Cosa verificare prima di agire

  • Verificare se il contratto di distribuzione contiene clausole — anche non esplicite — che condizionano sconti, premi o rebate alla destinazione geografica delle vendite.
  • Verificare se le comunicazioni interne o con la rete contengono inviti o indicazioni su prezzi praticabili in altri mercati o su compensazioni da riconoscere ai distributori locali.
  • Verificare se meccanismi di service fee o contributi di assistenza tecnica sono stati attivati dalla casa madre su singole operazioni o sono disciplinati contrattualmente per l'intera rete.
  • Verificare se il parametro di calcolo del contributo inter-distributori è ancorato al costo reale dei servizi o incorpora una componente di margine commerciale perso.
  • Verificare se il meccanismo opera simmetricamente per tutte le direzioni di vendita nella rete.
  • Se nessun meccanismo è contrattualizzato: valutare se strutturarlo ex ante, prima che il problema si presenti su singole operazioni e la gestione spontanea produca prove di una restrizione delle vendite passive.

Note

1 Commissione europea, Orientamenti sulle restrizioni verticali (2022/C 248/01), GU C 248 del 30.6.2022, pag. 1, par. 101 ss., sulla qualificazione delle vendite online come vendite passive.

2 Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022, art. 4, lett. b), GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 4.

3 Commissione europea, decisione del 25 marzo 2019, caso AT.40436 — Nike, punti 71 e 72 della decisione. Quei punti accertano che il sistema di condizioni commerciali di Nike produceva l'effetto di impedire le vendite transfrontaliere passive, subordinando benefici economici al rispetto dei confini territoriali. Gli Orientamenti 2022/C 248/01 richiamano questa decisione al par. 120-124, nota a piè di pagina 124, come esempio di restrizione indiretta delle vendite passive per oggetto e per effetto.

4 Commissione europea, decisione del 16 luglio 2003, caso COMP/37.975 — PO/Yamaha, punti 111 e 112 della decisione. Quei punti accertano che il sistema di contributi imposti da Yamaha ai distributori che effettuavano vendite fuori dal territorio assegnato costituiva una restrizione delle vendite passive per oggetto, facendo dipendere la remunerazione dalla destinazione geografica e producendo un effetto di compartimentazione dei mercati nazionali contrario all'art. 81 del Trattato CE (ora art. 101 TFUE). Gli Orientamenti 2022/C 248/01 richiamano questa decisione al par. 120-124, nota a piè di pagina 123, come esempio emblematico di restrizione indiretta delle vendite passive.

5 Regolamento (UE) 2022/720, art. 4, lett. c): sono qualificate come restrizioni fondamentali le restrizioni delle vendite incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, incluse le restrizioni fra distributori operanti a livelli commerciali diversi. Il divieto si applica sia alle restrizioni esplicite sia ai meccanismi che producono indirettamente il medesimo effetto, come gli obblighi di approvvigionamento esclusivo che impediscano acquisti da distributori stabiliti in altri Stati membri.

6 Commissione europea, Orientamenti sulle restrizioni verticali (2022/C 248/01), cit., nota 123: un accordo in base al quale il fornitore concorda con i suoi distributori che, qualora un distributore effettui una vendita in un territorio attribuito a un altro distributore, il primo distributore deve pagare al secondo una commissione basata sul costo dei servizi da prestare, non ha per oggetto la restrizione delle vendite dei distributori al di fuori dei territori loro attribuiti (richiamo espresso a T-67/01, JCB Service/Commissione, EU:T:2004:3, punti 136-145).


Data Act e prodotti connessi: tutela del know-how industriale tra obbligo di condivisione e presidi contrattuali

Sintesi

I dati generati da un prodotto connesso non sono informazioni neutre. Aggregati e analizzati, rivelano logiche progettuali, soglie operative, comportamenti nelle condizioni critiche: il know-how industriale del produttore. Dal 12 settembre 2025, chiunque utilizzi quel prodotto può richiederne l'accesso — e il rifiuto generalizzato non è un'opzione. Il Data Act disciplina le condizioni della condivisione, non la esonera. Il punto critico non è se condividere. È costruire le condizioni prima che arrivino le prime richieste.

1. Il problema: i dati tecnici non sono solo dati tecnici

Un veicolo connesso, una macchina da cantiere, un impianto industriale dotato di sensori IoT generano, durante il normale utilizzo, flussi continui di dati. Temperatura del motore, pressione dei freni, cicli di carico, soglie di intervento. In apparenza: informazioni tecniche. Nella realtà operativa: qualcosa di diverso.

Aggregati e analizzati, quei parametri rivelano le logiche di funzionamento del sistema, i limiti di progetto, i comportamenti nelle condizioni critiche. Rivelano il risultato di anni di sviluppo ingegneristico. Rivelano, in altri termini, il know-how industriale del produttore.

Dal 12 settembre 2025, chiunque utilizzi quel prodotto può richiederne i dati. Il Regolamento (UE) 2023/2854 — il Data Act — lo impone. La richiesta può arrivare da un distributore, da un'officina indipendente, da un cliente industriale strutturato, da un fornitore concorrente. Il produttore non può opporre un rifiuto generalizzato.

Tre scenari mostrano dove il problema diventa concreto:

  • un operatore riceve i dati operativi del prodotto e li utilizza per sviluppare un servizio in concorrenza con la rete del produttore;
  • un cliente trasmette parametri tecnici a fornitori alternativi, riducendo il valore esclusivo della rete di assistenza;
  • dati aggregati consentono di ricostruire logiche progettuali sviluppate in anni di test e collaudi.

In tutti e tre i casi, i dati erano condivisibili. Il problema era l'assenza di condizioni.

2. Il quadro normativo: gli obblighi dal 12 settembre 2025

Il Data Act è entrato in vigore l'11 gennaio 2024. Le sue disposizioni principali si applicano però in modo progressivo, secondo una scansione che il produttore non può ignorare.

Dal 12 settembre 2025: gli obblighi di condivisione dei dati (Capi II e III del Regolamento) sono pienamente efficaci. Da quel giorno, ogni richiesta di accesso da parte di un utente o di un terzo autorizzato è esigibile.

Dal 12 settembre 2026: scatta l'obbligo di progettazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I prodotti connessi immessi sul mercato da quella data devono essere progettati in modo da rendere i dati accessibili per impostazione predefinita, in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico.[2]

L'articolo 5, paragrafo 1, è la norma più rilevante per il produttore: su richiesta dell'utente, il titolare dei dati deve mettere i dati a disposizione anche di terzi. L'officina indipendente, il distributore, il cliente industriale strutturato, il fornitore concorrente. La richiesta può arrivare da qualunque soggetto che utilizzi il prodotto, senza che sia richiesto alcun rapporto contrattuale diretto con il produttore.

Leggi anche: Concessione di vendita, distributore o cliente abituale? Guida 2026

3. La distinzione che conta: dati grezzi, pretrattati e derivati

Il Considerando 15 del Data Act fissa un criterio solo: il grado di complessità elaborativa e il valore aggiunto introdotto dall'algoritmo. Da quel criterio discendono tre categorie. Le linee guida della Commissione per il settore automotive (Comunicazione C(2025) 6119) le articolano con esempi specifici.[3]

Applicato questo criterio, le categorie si definiscono con precisione.

3.1 I dati soggetti all'obbligo

I dati grezzi (raw data) sono generati automaticamente dai sensori, senza elaborazione: il segnale elettrico puro, la rilevazione diretta di una grandezza fisica. I dati pretrattati derivano da operazioni tecniche di base — conversioni, aggregazioni semplici — che rendono il dato grezzo leggibile: la velocità in km/h, la temperatura in gradi, il livello della batteria in percentuale. Entrambe le categorie rientrano nell'obbligo.

Le linee guida confermano che semplici operazioni matematiche — medie, somme, conversioni — non trasformano un dato in derivato. Il dato resta pretrattato, e come tale va condiviso.

3.2 I dati esclusi dall'obbligo

I dati derivati (inferred or derived data) sono informazioni nuove prodotte dall'applicazione di algoritmi complessi o modelli predittivi ai dati di partenza. Il Considerando 15 li esclude espressamente dall'obbligo, qualificandoli come risultato di «ulteriori investimenti nell'attribuzione di valori o informazioni derivanti dai dati, in particolare mediante algoritmi proprietari complessi». Solo una reale complessità algoritmica, o un'elaborazione prognostica che genera valore aggiunto non ricostruibile dai dati di partenza, produce questa trasformazione.

Classificare correttamente i propri dati — individuando con precisione cosa è soggetto all'obbligo e cosa rimane patrimonio esclusivo — è il primo strumento di tutela disponibile per il produttore.

Le tre categorie nel Data Act — schema operativo

Dati grezzi: segnali di sensore, rilevazioni primarie → soggetti all'obbligo

Dati pretrattati: conversioni di base, medie semplici → soggetti all'obbligo

Dati derivati: output di algoritmi proprietari, modelli predittivi, stime prognostiche → esclusi dall'obbligo

Il confine non è nella forma del dato, ma nella complessità elaborativa che lo ha prodotto. Documentare questa complessità — nei metadati e nella documentazione tecnica — è parte del presidio difensivo.

4. Il rifiuto alla condivisione: ammesso, ma non libero

Il Data Act non vieta il rifiuto. Lo disciplina, lo condiziona e lo sottopone a controllo pubblico. Due sono i meccanismi previsti, distinti per presupposti e conseguenze.

4.1 Segreti commerciali e sospensione della condivisione

L'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento consente al produttore di condizionare la comunicazione di segreti commerciali all'adozione preventiva — da parte del destinatario — di misure tecniche e organizzative adeguate: clausole contrattuali tipo, NDA, protocolli di accesso rigorosi, standard tecnici di sicurezza.

Se l'accordo sulle misure non si raggiunge, o se il destinatario non le attua, l'articolo 4, paragrafo 7, consente di bloccare o sospendere la condivisione. La decisione deve essere motivata per iscritto, comunicata senza indebito ritardo. E qui scatta l'obbligo che molti non conoscono: il titolare dei dati deve notificare all'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione, indicando quali misure non sono state concordate o rispettate.

4.2 Il rifiuto puntuale per grave danno economico

L'articolo 4, paragrafo 8, prevede un'ulteriore ipotesi — eccezionale e residuale. Il produttore può rifiutare una specifica richiesta di accesso quando dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la divulgazione produrrebbe «molto probabilmente gravi danni economici», nonostante le misure di protezione adottate dal destinatario. Anche questo rifiuto richiede motivazione scritta, senza indebito ritardo, e notifica all'autorità competente.

Un diniego non motivato o non notificato espone il produttore alle sanzioni previste dall'articolo 40. Il rifiuto è uno strumento eccezionale, non una via d'uscita ordinaria.

Leggi anche: L'obbligo di esclusiva e il patto di non concorrenza nel contratto di concessione di vendita

5. I presidi contrattuali: cosa funziona e cosa no

Il Data Act consente un sistema di protezione contrattuale articolato. Il limite è uno: le condizioni imposte unilateralmente che rendano di fatto impossibile la condivisione sono abusive e non vincolanti ai sensi dell'articolo 13. Condizioni irragionevoli equivalgono a nessuna condizione.
Dentro quel limite, il perimetro dell'ammissibile è ampio.

5.1 Clausole di limitazione della finalità

L'articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che il terzo destinatario tratta i dati ricevuti solo per le finalità concordate con l'utente. Da questa regola discende la clausola più utile per il produttore: vincolare contrattualmente il destinatario a un uso specifico e circoscritto, escludendo tutto ciò che non è espressamente autorizzato. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), aggiunge un divieto diretto: il terzo non può usare i dati per sviluppare un prodotto concorrente con quello da cui provengono.

5.2 Protocolli di accesso e misure tecniche

L'articolo 11, paragrafo 1, autorizza il produttore ad applicare misure tecniche di protezione — cifratura, controllo degli accessi, smart contract. I destinatari non possono modificarle o rimuoverle senza accordo. La sequenza operativa è questa: prima si concordano le misure, poi si trasmettono i dati. Il produttore che inverte l'ordine perde il presidio.

5.3 NDA e clausole penali

Gli articoli 4 e 5 contemplano espressamente gli accordi di riservatezza tra le misure idonee a tutelare i segreti commerciali. L'NDA da solo non basta: va integrato con clausole penali specifiche per la violazione degli obblighi di riservatezza. Va inoltre esteso ai sub-destinatari — il destinatario deve raccogliere un impegno analogo da chiunque riceva i dati a valle. La catena di tutela segue la catena di condivisione.

5.4 Rimedi in caso di violazione

L'articolo 11, paragrafo 2, fissa i rimedi azionabili in caso di utilizzo non autorizzato: cancellazione dei dati e di tutte le copie; cessazione della produzione, offerta o commercializzazione di beni o servizi sviluppati sulla base di quei dati; risarcimento del danno. Sono rimedi diretti, azionabili contrattualmente, indipendenti dai procedimenti amministrativi.

6. Il principio di equità: il vincolo che non si può ignorare

Il Data Act fissa due parametri. L'articolo 8, paragrafo 1, impone condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti — il principio FRAND. L'articolo 13 sancisce la non vincolatività delle clausole abusive imposte unilateralmente. I due parametri operano insieme: il secondo è la sanzione del primo.
Da questi parametri discende una classificazione in due liste.
La lista nera contiene le clausole sempre abusive: quelle che escludono la responsabilità del produttore per atti intenzionali o negligenza grave, e quelle che gli attribuiscono il diritto esclusivo di interpretare il contratto. Sono nulle in ogni caso, indipendentemente dal contesto.
La lista grigia contiene le clausole presuntivamente abusive: quelle che limitano in modo sproporzionato i rimedi del destinatario, e quelle che gli impediscono di usare i dati che ha contribuito a generare. La presunzione ammette prova contraria — ma l'onere spetta al produttore.
La regola pratica che ne deriva è una. Le misure di protezione devono essere proporzionate al rischio concreto che si vuole presidiare. Un produttore che classifichi tutto il proprio output come segreto commerciale, o che imponga condizioni tecniche oggettivamente impossibili, non sta costruendo un presidio: sta eludendo un obbligo.

7. La roadmap operativa

Tradurre il Regolamento in azioni concrete richiede tre fasi distinte, nell'ordine.

Prima fase — classificazione dei dati. Si distinguono i dati liberamente condivisibili dai dati sensibili e dai segreti commerciali. Questi ultimi vanno marcati nei metadati pertinenti e documentati nei sistemi interni. La classificazione non è un'operazione una tantum: va aggiornata con l'evoluzione dei sistemi e delle richieste ricevute.

Seconda fase — valutazione del destinatario. Non tutte le richieste presentano lo stesso profilo di rischio. Un grande operatore attivo negli stessi mercati del produttore richiede presidi diversi rispetto a un'officina indipendente o a un cliente finale. Le misure contrattuali si calibrano su questo profilo — non si applicano in modo uniforme a tutti.

Terza fase — documentazione contrattuale. Si aggiornano i termini di servizio, si predispongono appendici dedicate alla condivisione dei dati, si integrano NDA e clausole penali calibrate sul profilo del destinatario. Si definiscono protocolli chiari per la gestione delle richieste, per la notifica all'autorità competente in caso di rifiuto o sospensione, e per l'azionamento dei rimedi in caso di violazione.

8. Conclusioni

Il Data Act non è un obbligo di trasparenza totale. È un quadro che bilancia accesso ai dati e tutela del patrimonio informativo.

La distinzione tra dati grezzi, pretrattati e derivati fissa il perimetro dell'obbligo. I presidi contrattuali e tecnici — classificazione, valutazione del destinatario, documentazione — costituiscono la risposta operativa. L'obbligo di notifica all'autorità competente, in caso di rifiuto o sospensione, è il vincolo procedurale che non va ignorato.

Il produttore non può opporre un rifiuto generalizzato. Può costruire condizioni proporzionate, classificare i dati con metodo, azionare rimedi efficaci in caso di violazione. Può tutelarsi — a condizione di non aspettare la prima richiesta per cominciare a farlo.

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Cosa verificare prima di agire

  • Classificare i dati generati dal prodotto distinguendo grezzi, pretrattati e derivati — e documentare per iscritto i criteri usati per la classificazione.
  • Identificare quali dati costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Data Act e della Direttiva (UE) 2016/943 — e marcarli nei metadati pertinenti.
  • Verificare che i termini di servizio e i contratti con utenti e terzi non contengano clausole abusive ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.
  • Predisporre un protocollo interno per la gestione delle richieste di accesso: chi riceve la richiesta, chi valuta il profilo di rischio del destinatario, chi autorizza la condivisione.
  • Definire le misure tecniche di protezione da richiedere al destinatario come condizione previa alla condivisione — cifratura, controllo degli accessi, NDA — in funzione della sensibilità dei dati.
  • Verificare l'identità e i contatti dell'autorità competente designata ai sensi dell'art. 37 nel proprio Stato membro: ogni rifiuto o sospensione della condivisione va notificato a quella autorità.

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Note e riferimenti

[1] Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), Linee guida 01/2020 sul trattamento dei dati personali nel contesto dei veicoli connessi e delle applicazioni legate alla mobilità, versione 2.0, adottate il 9 marzo 2021, consultabili su edpb.europa.eu.

[2] Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (Data Act), GU L 2023/2854 del 22.12.2023. Articolo 50, comma 3.

[3] Commissione europea, Comunicazione C(2025) 6119, Linee guida per il settore automotive sull'applicazione del Data Act, consultabile su EUR-Lex.

[4] Data Act, Considerando 15: distinzione tra dati grezzi, pretrattati e derivati; esclusione dei dati derivati dall'ambito dell'obbligo di condivisione.

[5] Data Act, art. 4, parr. 6, 7 e 8: tutela dei segreti commerciali, sospensione della condivisione, rifiuto puntuale e obbligo di notifica all'autorità competente designata ai sensi dell'art. 37.

[6] Data Act, art. 6, par. 2, lett. e): divieto per il terzo destinatario di utilizzare i dati per sviluppare un prodotto connesso concorrente.

[7] Data Act, art. 8, par. 1, e art. 13: principio FRAND e regime delle clausole abusive nei rapporti tra imprese.

[8] Data Act, art. 11, parr. 1 e 2: misure tecniche di protezione e rimedi in caso di uso non autorizzato o divulgazione illecita.

[9] Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione dei segreti commerciali. La definizione di segreto commerciale richiamata dall'art. 2, punto 18, del Data Act rinvia a questa Direttiva.


concessione di vendita

Concessione di vendita, distributore o cliente abituale? Guida 2026

Sintesi

La giurisprudenza italiana ha consolidato, tra il 2020 e il 2025, l’inquadramento della concessione di vendita come “contratto-quadro” atipico, recependo espressamente i criteri Corman-Collins della Corte di Giustizia UE per distinguere il concessionario dal cliente abituale. Il dato più rilevante è duplice: la Cassazione (n. 25460/2023) ha fotografato in modo organico gli elementi caratterizzanti del rapporto, mentre i tribunali di merito hanno affinato i criteri di congruità del preavviso e di valutazione dell’abuso di dipendenza economica.

1. Il contratto di concessione di vendita: quadro generale

Il contratto di concessione di vendita (anche chiamato contratto di distribuzione) rappresenta una delle forme più diffuse di distribuzione integrata. Viene utilizzato sia a livello di commercializzazione tramite rivenditori – come gli importatori esclusivi responsabili di un intero Stato – sia al dettaglio, si pensi al classico esempio dei concessionari di automobili.

Tale contratto, sebbene non sia legislativamente disciplinato in Italia, si concretizza nella commercializzazione di particolari prodotti attraverso un’azione coordinata tra due o più imprenditori: il concedente (che si impegna a produrre) e il concessionario (che si impegna ad acquistare periodicamente i prodotti per rivenderli).

Caratteri distintivi principali

  • È un contratto di distribuzione, il cui scopo principale è la commercializzazione dei prodotti del concedente.
  • Il concessionario gode di una posizione di privilegio, quale l’esclusiva di zona, come contropartita degli obblighi che assume per garantire una corretta distribuzione.
  • Il concessionario opera in qualità di acquirente-rivenditore: diversamente dall’agente, non promuove solo i prodotti ma li acquista, accollandosi il rischio di rivendita.
  • Il concessionario viene integrato nella rete distributiva del concedente, essendo obbligato a rivendere i prodotti secondo le direttive del concedente.

2. La distinzione dal cliente abituale

Molto frequentemente, soprattutto quando le parti non hanno regolato in maniera specifica il rapporto di collaborazione, si pone il problema di stabilire se la controparte del concedente sia un concessionario oppure un semplice “cliente abituale”.

Il fenomeno si manifesta in modo graduale: il concedente inizia a vendere i propri prodotti a un determinato soggetto, il quale progressivamente assume maggiori responsabilità e impegni tipici del concessionario. A quel punto si pone il problema di qualificare il rapporto: serie di contratti di vendita indipendenti, o esecuzione di un contratto di concessione?

La differenza non è accademica. Le conseguenze operative sono rilevanti:

    • Nel rapporto con un cliente abituale non esiste alcun obbligo di preavviso: il venditore può cessare le forniture in qualunque momento.
    • Nel rapporto di concessione, il contratto è considerato “di durata”: la cessazione richiede un congruo preavviso, la cui mancanza genera diritto al risarcimento.
    • Alla cessazione di una concessione possono emergere pretese di indennizzo per gli investimenti effettuati, la clientela sviluppata, i costi non ammortizzati.

Leggi anche: Cessazione del contratto di concessione di vendita e gestione delle giacenze: diritti e doveri delle parti

3. Il criterio Corman-Collins e la sua applicazione italiana

3.1 La sentenza della Corte di Giustizia

Nel 2013, la Corte di Giustizia europea, nella sentenza Corman-Collins (19 dicembre 2013, causa C-9/12), ha definito i tratti caratteristici del concessionario per distinguerlo dal cliente abituale.

Secondo i Giudici della Corte, un rapporto commerciale durevole tra operatori economici è qualificabile come semplice compravendita quando si limita ad accordi successivi, ciascuno avente ad oggetto la consegna e il ritiro di merce. Deve invece ritenersi una concessione di vendita quando la distribuzione è regolata da un accordo quadro avente ad oggetto un obbligo di fornitura e di approvvigionamento concluso per il futuro, che contiene clausole contrattuali specifiche relative alla distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente.

Il criterio discriminante è dunque netto: se il rapporto si limita alla fornitura di prodotti, anche continuativa e di lunga durata, è compravendita. Se il rivenditore assume specifici obblighi relativi alla distribuzione, è concessione di vendita.

3.2 Il recepimento nella giurisprudenza italiana 2020–2025

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25460 del 30 agosto 2023, ha ribadito la natura del contratto di concessione di vendita come contratto atipico «non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche», avente natura di «contratto quadro» dal quale deriva per il distributore il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti alle condizioni fissate nel contratto normativo iniziale.

La pronuncia — intervenuta in un caso in cui era in discussione anche la qualificazione del rapporto come contratto di agenzia — ha precisato che il tratto essenziale del concessionario è operare come acquirente-rivenditore in nome e per conto proprio, traendo il proprio guadagno dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita. Questo elemento strutturale distingue la concessione dall'agenzia, nella quale la collaborazione tra le parti costituisce elemento determinante, e si affianca alla ricostruzione tradizionale fondata su Cass. n. 1469/1999 e n. 13569/2009.

3.3 Gli indici discriminanti: la checklist del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1043 del 9 febbraio 2023, ha applicato la griglia Corman-Collins in negativo – verificando cioè se un rapporto, formalmente cessato, potesse qualificarsi come concessione proseguita di fatto – e ha enucleato quattro indici discriminanti che la giurisprudenza successiva tende a utilizzare come checklist operativa:

I quattro indici discriminanti (Trib. Milano 1043/2023)

  • Obbligo di minimi di acquisto predeterminati
  • Obbligo di dedicare una quota specifica della superficie di vendita ai prodotti del fornitore
  • Obbligo di promozione, assistenza e partecipazione a fiere
  • Obbligo del produttore di rispettare un preavviso per l’interruzione delle forniture

Quando questi elementi non siano né espressamente pattuiti né desumibili dalla prassi, il rapporto resta qualificabile come serie di compravendite, con la conseguenza che non è dovuto alcun preavviso congruo in caso di interruzione.

4. Il problema della prova

Un profilo significativamente sviluppato dalla giurisprudenza 2020–2025 riguarda l’onere probatorio a carico di chi invoca la qualifica di concessionario.

La Corte d’Appello di Firenze (sentenza su ric. n. 867/2023, confermativa di Trib. Grosseto 625/2022) ha chiarito che la realizzazione di uno showroom con spazio espositivo dedicato al produttore – anche con spese condivise – e il pagamento di provvigioni per alcuni anni non bastano a provare in via presuntiva né l’esistenza di un contratto di concessione con esclusiva né la cessione di clientela.

La giurisprudenza attuale richiede prova documentale puntuale degli impegni qualificanti. Non è possibile dedurre la concessione da comportamenti equivoci, compatibili anche con altre forme di distribuzione o con un ordinario rapporto di fornitura.

Segnali comportamentali rilevanti

Nella prassi giudiziale, i comportamenti che la giurisprudenza considera segnali qualificanti sono:

  • Il cliente forma i rivenditori locali su come vendere i prodotti del fornitore
  • Il cliente espone i prodotti del fornitore alle proprie fiere di settore, con il logo del fornitore
  • Il cliente stampa e distribuisce materiali promozionali a proprie spese
  • Il cliente definisce contratti scritti con i propri sotto-acquirenti
  • Il cliente utilizza la denominazione “distributore” nelle comunicazioni commerciali
  • Il cliente gestisce i reclami dei clienti finali in nome del fornitore

Questi comportamenti non qualificano automaticamente il rapporto come concessione. Costituiscono però indizi che i giudici valutano complessivamente, insieme agli elementi documentali.

5. Il preavviso congruo e il risarcimento

La giurisprudenza 2020–2025 ha continuato a trattare la congruity del preavviso come valutazione caso per caso, con alcuni punti fermi.

La Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13332 del 14 maggio 2024 ha giudicato congruo un preavviso di sei mesi in un contratto di distribuzione a tempo indeterminato di principi attivi cosmetici. L’ordinanza consolida l’approccio secondo cui la valutazione della congruity è tipica questione di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.

Il Tribunale di Torino, sent. n. 2932 del 16 giugno 2025, ha ribadito che quando il contratto prevede un preavviso specificamente quantificato, il giudice non può sindacarne la congruity: il termine pattuito è vincolante per entrambe le parti.

Criteri di congruity utilizzati dai giudici

  • Durata pregressa del rapporto
  • Entità degli investimenti effettuati dal concessionario
  • Tempi di ammortamento degli investimenti
  • Possibilità di riconversione dell’attività
  • Usi commerciali del settore

Per orientamento consolidato, si considerano non congrui 6 mesi per un contratto decennale, congrui 3 mesi per un contratto di 26 mesi. Per il settore automobilistico, la giurisprudenza continua a fare riferimento – in via analogica – al termine di due anni, riducibile a uno in caso di riorganizzazione di rete.

Leggi anche: Concessione di vendita e indennità di fine rapporto: la normativa del settore auto

6. Prospetto sinottico delle pronunce principali 2020–2025

Data Tema Principio
Cass. civ. n. 25460/2023 30.8.2023 Caratteri del contratto Prima trasposizione sistematica criteri Corman-Collins in Cassazione
Cass. civ. ord. n. 13332/2024 14.5.2024 Preavviso e art. 1751 c.c. 6 mesi congrui per rapporto cosmetici; inammissibile domanda analogica art. 1751 c.c.
Trib. Milano n. 1043/2023 9.2.2023 Cliente abituale vs concessionario Quattro indici discriminanti: minimi, superficie, promozione, preavviso
Trib. Venezia ord. 3.11.2022 Minimi di acquisto La tolleranza non integra rinuncia alla clausola risolutiva espressa
Trib. Torino n. 2932/2025 16.6.2025 Risoluzione per inadempimento Inadempimento nei pagamenti e uso marchi legittima risoluzione ex art. 1456 c.c.
App. Milano n. 2296/2025 23.7.2025 Distribuzione senza forma scritta Ricostruzione per facta concludentia del rapporto di concessione
App. Bologna n. 1644/2025 1.10.2025 Abuso di dipendenza economica Prova concreta dell’abuso; bilanciamento con libertà economica
App. Firenze ric. 867/2023 2024 Prova della concessione Spazio espositivo e provvigioni sporadiche non bastano a provare la concessione

7. Conclusioni

La giurisprudenza italiana 2020–2025 sulla concessione di vendita conferma senza stravolgimenti l’architettura dogmatica consolidata – contratto atipico, natura di contratto-quadro, inapplicabilità dell’art. 1751 c.c. – ma ne aggiorna gli snodi operativi in tre direzioni.

Prima, l’incorporazione della griglia Corman-Collins (Cass. 25460/2023, Trib. Milano 1043/2023) rende più razionale e prevedibile la qualificazione del rapporto: esistono oggi quattro indici concreti che i giudici verificano sistematicamente.

Seconda, il preavviso congruo resta quantificato caso per caso con ampia discrezionalità del merito, ma si consolida la regola che un preavviso pattuito specificamente non è sindacabile dal giudice.

Terza, l’abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998 – rafforzato dalla L. 118/2022 e dall’attivismo AGCM – si afferma come tutela alternativa all’indennità di fine rapporto negata, pur richiedendo prova rigorosa.

Il dato più innovativo per chi redige contratti oggi è però europeo: il VBER 2022 impone di rivedere ogni clausola di esclusiva, di vendite online, di imposizione prezzi e di marketplace. Le linee di tensione future riguarderanno la distribuzione duale con piattaforme, l’onere probatorio dell’effetto anticoncorrenziale e la tutela del concessionario-PMI dipendente da gatekeeper digitali.

Note e riferimenti

[1] In Belgio la concessione di vendita è stata disciplinata con la L. 27 luglio 1961, unico caso di disciplina legislativa espressa in Europa.

[2] Cfr. Bocchini e Gambino, I contratti di somministrazione e di distribuzione, 2017, UTET, pag. 640 ss.; Bortolotti, Contratti di Distribuzione, Itinera, 2016, pag. 538 ss.

[3] Cass. Civ., n. 1469 del 1999; Cass. Civ., n. 13569 del 2009.

[4] Sentenza CGUE 19.12.2013, causa C-9/12, Corman-Collins.

[5] Cass. civ., n. 16787 del 2014; Cass. civ. n. 17528 del 2010; Cass. civ. n. 13394 del 2011.

[6] Cass. civ., Sez. II, n. 25460 del 30 agosto 2023.

[7] Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13332 del 14 maggio 2024.

[8] Trib. Milano, sent. n. 1043 del 9 febbraio 2023.

[9] App. Firenze, sent. su ric. n. 867/2023 (confermativa di Trib. Grosseto 625/2022).

[10] Trib. Venezia, ord. del 3 novembre 2022.

[11] Trib. Torino, sent. n. 2932 del 16 giugno 2025; App. Milano, sent. n. 2296 del 23 luglio 2025.

[12] App. Bologna, sent. n. 1644 del 1° ottobre 2025.


Le sentenze più importanti del contratto di agenzia nel 2025

Nel corso del 2025, la giurisprudenza ha approfondito numerosi profili del contratto di agenzia, offrendo chiarimenti di rilievo su temi quali la qualificazione del rapporto e la distinzione rispetto alle figure affini (in particolare il procacciamento e le collaborazioni atipiche), la maturazione delle provvigioni e i relativi oneri probatori (anche con riferimento agli affari post-cessazione), i limiti alle variazioni unilaterali del preponente e i criteri di correttezza nell’esercizio dello ius variandi, nonché la disciplina del recesso e della giusta causa. Le pronunce del 2025 si sono inoltre soffermate sulle indennità di fine rapporto, sul patto di non concorrenza, sugli aspetti processuali (rito, competenza e giurisdizione, anche in ambito internazionale) e sulla sorte dei crediti e del rapporto in caso di procedure concorsuali. Segue un’analisi tematica di alcune tra le decisioni più significative.

1. La qualificazione del rapporto: agenzia, procacciamento d’affari e forma

Nel 2025 la giurisprudenza di merito ha ulteriormente affinato i criteri di distinzione tra il contratto di agenzia e le figure affini, con particolare attenzione alla natura dell’incarico e alla sussistenza di un obbligo di stabilità.

1.1. Agenzia vs attività di procacciamento: stabilità e indici probatori

La giurisprudenza del 2025 ribadisce che il contratto di agenzia si caratterizza per l’assunzione, in capo all’agente, di un obbligo giuridico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente, nell’ambito di una collaborazione professionale autonoma, non episodica, svolta a proprio rischio e con il dovere di attenersi alle istruzioni impartite. In tal senso si esprimono la Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, 4 febbraio 2025, n. 262, nonché la Corte di Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2025, n. 1263, le quali individuano nella stabilità dell’obbligo promozionale e nella non episodicità della collaborazione gli elementi qualificanti del rapporto.

Di contro, il procacciamento d’affari si configura come un’attività più limitata, consistente nella mera segnalazione di clienti o nella raccolta di ordinativi, priva di vincolo di stabilità e svolta in modo episodico e occasionale, dipendente esclusivamente dall’iniziativa del collaboratore, il quale resta libero di promuovere o meno gli affari. In tale ipotesi manca un obbligo giuridico di promozione continuativa e l’attività si esaurisce nei singoli affari conclusi, come ribadito dalla stessa Cassazione n. 1263/2025.

1.2. Continuità e stabilità di fatto

Un profilo centrale riguarda la distinzione tra stabilità e continuità di fatto. Come chiarito dalla Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, 18 marzo 2025, n. 1010, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione richiamato anche dalla successiva Corte d’Appello di Roma n. 2818/2025, la stabilità ricorre solo quando la prestazione si protrae nel tempo in forza di un impegno contrattuale giuridicamente vincolante; la continuità di fatto, invece, può sussistere anche in assenza di tale obbligo, qualora l’attività si ripeta per libera iniziativa del collaboratore. Ne consegue che la mera reiterazione degli affari, anche se protratta nel tempo, non è di per sé sufficiente a qualificare il rapporto come agenziale, in mancanza dell’obbligo tipico di cui all’art. 1742 c.c.

Ai fini della qualificazione del rapporto possono tuttavia assumere rilievo indici probatori sintomatici della stabilità, quali la cadenza periodica e regolare della fatturazione, la corresponsione di acconti provvigionali, l’automatismo del compenso e la previsione di un preavviso in caso di recesso. Tali elementi, pur non decisivi se considerati isolatamente, sono valorizzati dalla Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, 23 ottobre 2025, n. 3129, laddove risultino coerenti con un assetto contrattuale che presupponga un obbligo stabile di promozione.

In questa prospettiva assumono particolare rilievo anche il riconoscimento di un’esclusiva di zona, la previsione di un patto di non concorrenza e il diritto al preavviso o alla relativa indennità, clausole tipiche del contratto di agenzia e difficilmente compatibili con la natura occasionale del procacciamento. Tali elementi, in quanto presuppongono un rapporto giuridicamente vincolato e strutturato, sono valorizzati sia dalla Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, 4 febbraio 2025, n. 262, sia dalla Corte di Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2025, n. 1263, quali indici qualificanti della natura agenziale del rapporto

1.3. Agenzia vs attività di coordinamento: centralità dell’obbligo di promozione

Con sentenza Corte d’Appello di Venezia, sez. III, 17 aprile 2025, n. 1472, la Corte nega la riconducibilità del rapporto allo schema del contratto di agenzia, valorizzando in primo luogo il contenuto concreto delle obbligazioni assunte. Dall’esame dell’accordo emerge che la società collaboratrice non era tenuta a promuovere né a concludere contratti in nome o per conto della preponente, ma svolgeva attività di coordinamento, supervisione, formazione e supporto organizzativo della rete di vendita, sia a livello territoriale sia nazionale. Tali prestazioni, pur funzionali all’attività commerciale, sono considerate preliminari e strumentali rispetto alla conclusione dei contratti e non coincidono con l’attività tipica dell’agente, incentrata sulla promozione stabile degli affari.

La Corte esclude, inoltre, l’applicabilità automatica della L. n. 173/2005, chiarendo che la disciplina della vendita diretta a domicilio non impone necessariamente la qualificazione del rapporto come agenzia, potendo l’attività essere svolta anche sulla base di incarichi diversi, inclusi rapporti atipici. Nel caso di specie, la collaboratrice non svolgeva neppure indirettamente attività di raccolta di ordinativi presso i consumatori finali, attività rimessa ai singoli venditori direttamente contrattualizzati dalla preponente.

Pur essendo il compenso determinato in misura percentuale sul fatturato, la Corte esclude la natura provvigionale in senso tecnico, rilevando che tale remunerazione non era causalmente collegata alla promozione o conclusione di singoli affari, bensì all’attività di coordinamento, formazione e supervisione della rete di vendita. Ne consegue l’assenza della prestazione tipica dell’agente di commercio e la qualificazione del rapporto come contratto atipico di collaborazione commerciale.

1.4. Forma del contratto

Con sentenza Tribunale di Lucca, 11 aprile 2025, n. 285, il Tribunale ribadisce che il contratto di agenzia non richiede la forma scritta ad substantiam, essendo l’art. 1742, comma 2, c.c. posto esclusivamente ai fini della prova del rapporto. La questione probatoria, tuttavia, rileva solo ove l’esistenza del contratto sia oggetto di contestazione.

In applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., il giudice afferma che, qualora la parte non neghi l’esistenza del rapporto e anzi lo presupponga a fondamento delle proprie domande (recesso, indennità di cessazione), opera la relevatio ab onere probandi, con conseguente possibilità di porre il fatto a base della decisione anche in assenza di prova scritta. La mancata contestazione dell’esistenza del contratto di agenzia rende dunque irrilevante il difetto di forma documentale, consolidando il rapporto sul piano processuale.

2. Il diritto alle provvigioni: maturazione, spese e affari post-cessazione

La giurisprudenza del 2025 si è soffermata con particolare attenzione non solo sul momento in cui sorge il diritto al compenso, ma anche sulla validità di clausole che ne erodono l'importo tramite il riaddebito di costi operativi.

2.1. Provvigioni e costi nel contratto di agenzia: riaddebito delle spese e remunerazione sul MOL

Corte d’Appello di Genova, sez. lavoro, 1 dicembre 2025, n. 258 (Do. An. c. G. s.r.l.) ammette la clausola contrattuale che prevede il riaddebito all’agente delle spese sostenute dalla preponente per servizi resi nell’interesse esclusivo dell’agente (es. strumenti e supporti organizzativi necessari allo svolgimento dell’attività promozionale), escludendo che tale meccanismo integri una violazione delle disposizioni inderogabili in materia di provvigioni e liquidazione (artt. 1748–1749 c.c.), purché i servizi siano effettivi e funzionali all’attività dell’agente.

Dall’altro lato, la sentenza conferma la validità di un sistema provvigionale ancorato al Margine Operativo Lordo (MOL) dell’operazione, anziché al mero fatturato, purché i criteri di calcolo siano predeterminati, trasparenti e verificabili dall’agente. In tale prospettiva, è ammissibile che il risultato economico dell’affare tenga conto anche dei costi direttamente inerenti alla singola transazione, senza che ciò comporti una indebita compressione del compenso provvigionale.

2.2. Affari conclusi dopo la cessazione del rapporto, onere probatorio dell’agente e 210 c.p.c.

In materia di provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto di agenzia, la Corte d’Appello di Venezia, sezione lavoro, con sentenza n. 715 del 19 novembre 2025, ha chiarito che il riconoscimento del diritto dell’agente non consegue automaticamente al decorso di un determinato arco temporale, ma presuppone la dimostrazione che gli affari conclusi successivamente siano prevalentemente riconducibili all’attività promozionale svolta dall’agente prima dello scioglimento del rapporto.

La Corte richiama, in proposito, gli Accordi Economici Collettivi del Commercio, e in particolare l’art. 5, i quali individuano quale parametro temporale di riferimento il periodo dei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto, subordinando tuttavia la debenza della provvigione alla prova che la conclusione dell’affare sia effettivamente conseguenza dell’attività svolta dall’agente prima dello scioglimento, nonché alla previa trasmissione, al momento della cessazione, di una relazione dettagliata sulle trattative non ancora concluse.

Un criterio sostanzialmente conforme è adottato anche dal codice civile, all’art. 1748, comma 3, c.c., il quale fonda il diritto alla provvigione sulla conclusione dell’affare entro un termine ragionevole e sulla sua prevalente imputabilità all’opera dell’agente, senza introdurre alcuna presunzione automatica in favore di quest’ultimo.

Ne consegue che grava sull’agente uno specifico onere di allegazione e di prova in ordine alle trattative effettivamente avviate prima della cessazione del rapporto e al nesso causale tra tali attività e gli affari successivamente conclusi. In tale contesto, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ritenuto ammissibile solo se circoscritto e puntuale, con riferimento a fatti specificamente indicati – quali singoli clienti o determinate trattative – e non può essere utilizzato in chiave esplorativa al fine di colmare una carenza probatoria dell’agente.

3. Variazioni unilaterali del preponente: limiti e correttezza

3.1. Validità dei limiti AEC e divieto di abuso del potere modificativo 

Le Corti confermano che le variazioni unilaterali del rapporto (in termini di zona, clientela, prodotti o provvigioni) sono legittime solo se rispettano i parametri quantitativi fissati dagli AEC, in particolare dall’art. 3 AEC Commercio. In tale prospettiva, le modifiche di lieve entità (0–5%) non richiedono preavviso, mentre quelle di media o sensibile entità (superiori al 20%, anche per effetto del cumulo delle variazioni intervenute nei 18 mesi precedenti) impongono specifici obblighi di preavviso e riconoscono all’agente la facoltà di rifiuto o di recesso per giusta causa (equiparato al recesso del preponente). Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte d’Appello di Ancona, Sez. Lavoro, nel caso T.B. S.r.l. (sentenza del 2025), che ha ritenuto illegittime plurime variazioni peggiorative cumulate in 18 mesi, e dalla Corte d’Appello di Messina, Sez. Lavoro, 9 dicembre 2025, n. 788, la quale ha inoltre ritenuto legittima l’applicazione analogica dei parametri AEC anche ai rapporti di subagenzia assicurativa, in assenza di una contrattazione collettiva di settore aggiornata.

3.2. Il limite del sinallagma e il ruolo della buona fede 

Anche in presenza di clausole contrattuali che attribuiscono al preponente un potere di ius variandi, ovvero nei casi in cui gli AEC non trovino applicazione diretta, tale potere non può ritenersi illimitato. La giurisprudenza chiarisce che lo ius variandi non può tradursi in un sostanziale aggiramento della forza vincolante del contratto, né può incidere sull’assetto quali-quantitativo della prestazione in misura tale da alterare l’equilibrio economico del rapporto o rendere la prestazione dell’agente eccessivamente gravosa. Ogni modifica deve pertanto rispettare i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., come affermato dalla Corte d’Appello di Ancona (caso T.B. S.r.l., 2025) e ribadito dalla Corte d’Appello di Messina n. 788/2025.

3.3. Forma scritta ad probationem e onere della prova delle modifiche peggiorative

In tema di prova delle variazioni peggiorative del rapporto (quali la riduzione delle provvigioni), la giurisprudenza adotta un approccio particolarmente rigoroso, richiedendo la forma scritta ai fini della prova (ad probationem), ai sensi dell’art. 1742 c.c. e delle clausole contrattuali. È stato chiarito che la mera emissione di fatture da parte dell’agente recanti importi ridotti, così come la prosecuzione del rapporto, non costituiscono di per sé prova sufficiente di un accordo tacito o di una rinuncia ai diritti maturati, soprattutto quando il contratto subordina espressamente le modifiche alla forma scritta. In difetto di una pattuizione scritta, la modifica peggiorativa deve ritenersi inopponibile all’agente, secondo quanto affermato in modo netto dalla Corte d’Appello di Venezia, Sez. Lavoro, sentenza n. 711 del 21 novembre 2025.

4. Recesso e Giusta Causa: la valutazione del vincolo fiduciario

4.1. Criteri di valutazione della giusta causa (art. 2119 c.c.)

La Corte d’Appello di Bari, Sez. lavoro, con sentenza n. 486 del 22 aprile 2025, ha chiarito che la giusta causa di recesso nel contratto di agenzia trova fondamento nell’art. 2119, primo comma, c.c., applicabile anche a tale tipologia contrattuale. La Corte ha tuttavia precisato che, in ragione della maggiore intensità del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra preponente e agente, ai fini della legittimità del recesso può risultare sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto per il licenziamento di un lavoratore subordinato. Resta comunque imprescindibile che la condotta addebitata sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via provvisoria.

4.2. Pericolosità intrinseca della condotta

Secondo l’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Bologna, Sez. lavoro, con sentenza n. 5 del 13 gennaio 2025, la risoluzione del rapporto per giusta causa può ritenersi legittima anche in assenza di un danno economico attuale o di un vantaggio personale conseguito dall’agente. È sufficiente, infatti, che la condotta presenti una pericolosità intrinseca tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario, incidendo negativamente sulla ragionevole aspettativa della mandante circa la futura correttezza e affidabilità dell’operato dell’agente.

4.3. Rinuncia al preavviso e rispetto dei termini

La Corte d’Appello di Milano, Sez. lavoro, con sentenza n. 370 del 23 luglio 2025, ha affrontato il tema della rinuncia al preavviso da parte del preponente in caso di recesso esercitato dall’agente. Nel caso esaminato, la rinuncia comunicata oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso – previsto dall’art. 9 AEC – è stata ritenuta tardiva e, pertanto, inefficace. La pronuncia ribadisce la natura perentoria dei termini procedurali fissati dalla disciplina collettiva e l’esigenza di un loro rigoroso rispetto, al fine di evitare l’insorgenza dell’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.

5 Clausola risolutiva espressa e limiti all’autonomia contrattuale nel contratto di agenzia

L’autonomia contrattuale delle parti, frequentemente esercitata mediante l’inserimento di clausole risolutive espresse volte a tipizzare preventivamente gli inadempimenti ritenuti rilevanti (art. 1456 c.c.), incontra nel contratto di agenzia un limite invalicabile nella natura inderogabile delle norme poste a tutela dell’agente. La giurisprudenza di merito del 2025 ha chiarito che l’automatismo risolutivo previsto contrattualmente non coincide necessariamente con la sussistenza di una giusta causa di recesso idonea a escludere il diritto alle indennità di fine rapporto e che sono nulle le clausole dirette, anche indirettamente, ad eludere tali diritti.

5.1. Il sindacato giudiziale sulla gravità dell’inadempimento

Il principio cardine ribadito nel 2025 è che la previsione di una clausola risolutiva espressa non esonera il giudice dal dovere di valutare la condotta dell’agente alla luce dei criteri di cui all’art. 2119 c.c. Anche in presenza di una clausola che prevede la risoluzione immediata per specifici inadempimenti – quali, ad esempio, la violazione di obblighi di riservatezza o il mancato raggiungimento di determinati obiettivi – il giudice è tenuto a verificare se l’inadempimento presenti carattere di rilevante importanza e sia concretamente idoneo a compromettere in modo irreversibile il vincolo fiduciario.

In tale prospettiva si colloca la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, Sez. lavoro, n. 139 dell’11 aprile 2025, che ha affermato come, anche a fronte dell’attivazione di una clausola risolutiva espressa da parte della preponente, debba essere accertata in concreto la sussistenza di una giusta causa di recesso, valutando l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio economico del rapporto e sulle dimensioni complessive del contratto. In senso conforme si esprime la Corte d’Appello di Trieste, Sez. lavoro, con sentenza n. 22 del 22 febbraio 2025, la quale ha ribadito che la clausola risolutiva espressa può legittimare il recesso in tronco, ma non sottrae la condotta al vaglio giudiziale in ordine alla sua effettiva gravità.

5.2. Mancato raggiungimento dei minimi di vendita (budget)

Un ambito di applicazione particolarmente ricorrente riguarda le clausole che subordinano la prosecuzione del rapporto al raggiungimento di minimi di fatturato. La giurisprudenza del 2025 si è mostrata costantemente contraria a una lettura meramente automatica e aritmetica di tali previsioni. In particolare, la Corte d’Appello di L’Aquila, Sez. lavoro, con sentenza n. 463 del 7 gennaio 2025, ha affermato che la presenza di una clausola risolutiva espressa ancorata al mancato conseguimento degli obiettivi non esonera il giudice dal valutare la condotta dell’agente secondo i parametri dell’art. 2119 c.c. Occorre, infatti, verificare se il mancato raggiungimento del minimo sia di rilevante importanza rispetto all’interesse della preponente, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto e non limitandosi a un mero riscontro numerico.

5.3. Nullità per contrarietà a norme imperative: il “fatto del terzo”

Un ulteriore limite all’autonomia privata è rappresentato dal divieto di eludere le norme imperative poste a tutela dell’agente (artt. 1750 e 1751 c.c.) mediante meccanismi di risoluzione automatica non collegati a un effettivo inadempimento colpevole. In tale direzione si colloca la significativa pronuncia del Tribunale di Asti, sentenza n. 111 del 2025, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 464 del 14 novembre 2025. In tale occasione è stata dichiarata nulla la clausola risolutiva espressa che prevedeva lo scioglimento automatico del contratto di agenzia, senza corresponsione di indennità, nel caso di revoca del mandato alla preponente da parte di una terza società. I giudici hanno ritenuto che una simile previsione, collegando la risoluzione a un fatto del terzo non imputabile all’agente, determinasse un’illegittima compressione del diritto al preavviso e alle indennità di fine rapporto, in violazione delle tutele inderogabili previste dalla legge.

5.4. Inadempimento di obblighi accessori e mutamenti soggettivi

Restano astrattamente legittime le clausole che collegano la risoluzione all’inadempimento di obblighi accessori funzionalmente connessi al contratto di agenzia, ovvero a modifiche sostanziali della controparte idonee a incidere sull’intuitu personae. In tal senso, la Corte d’Appello di Palermo, Sez. lavoro, con sentenza n. 327 del 1° aprile 2025, ha confermato la validità del collegamento negoziale tra contratto di agenzia e incarico accessorio di team leader, precisando però che l'inadempimento dell'obbligo accessorio (nella specie, obiettivi di reclutamento), per giustificare il recesso in tronco, deve essere di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto principale. Analogamente, la Corte d’Appello di Venezia, Sez. lavoro, con sentenza n. 471 dell’11 marzo 2025, ha confermato la legittimità del recesso esercitato in forza di una clausola risolutiva attivata a seguito di un "cambiamento significativo nella gestione dell'agente" (trasferimento dell'amministratore all'estero), ritenuto idoneo a incidere sul rapporto fiduciario.

5.5. Irrilevanza del danno patrimoniale e centralità del vincolo fiduciario

Un ulteriore tassello è stato aggiunto dalla giurisprudenza di merito del 2025, che ha precisato come, ai fini della giusta causa di recesso, non sia necessario che l’inadempimento dell’agente abbia cagionato un danno economico attuale e concreto al preponente. Secondo quanto affermato dalla Corte d’Appello di Milano, Sez. lavoro, con sentenza n. 860 del 07 novembre 2025 (che ha confermato sul punto la sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Lecco), è sufficiente che la condotta (nella specie, inattività prolungata per otto mesi) sia tale da ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, facendo venir meno l’affidamento sulla corretta esecuzione delle obbligazioni future. La fiducia, quale elemento essenziale del contratto di agenzia, una volta compromessa, giustifica il recesso in tronco anche in assenza di perdite finanziarie immediate o di minimi di vendita pattuiti.

6. L’indennità di fine rapporto: onere della prova, criteri di calcolo e profili fiscali

L’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. continua a rappresentare uno dei principali terreni di contenzioso. La giurisprudenza del 2025 chiarisce in modo univoco che tale indennità non costituisce un automatismo conseguente alla cessazione del rapporto, bensì un emolumento a carattere meritocratico, subordinato a un rigoroso onere probatorio.

6.1. 1751 c.c. e pnere della prova sull’apporto di nuova clientela

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, l’agente deve dimostrare di avere procurato nuovi clienti al preponente ovvero di avere sensibilmente sviluppato gli affari con la clientela già acquisita. La Corte d’Appello di Roma, Sez. IV, con sentenza n. 5014 dell’11/09/2025, ha ribadito che l’onere della prova grava integralmente sull’agente. In particolare, non è sufficiente una generica allegazione di incremento del fatturato: occorrono elementi puntuali e specifici che consentano al giudice di verificare sia l’effettivo apporto dell’agente, sia la prognosi circa la permanenza di vantaggi sostanziali in capo al preponente anche dopo la cessazione del rapporto.

6.2. Rapporto tra codice civile (art. 1751 c.c.) e AEC

Un profilo centrale attiene alla gerarchia delle fonti applicabili. La giurisprudenza del 2025 conferma il principio del “trattamento più favorevole”, secondo cui l’indennità deve essere determinata applicando i criteri previsti dalla contrattazione collettiva (AEC) quando questi conducano a un risultato più favorevole rispetto a quello ottenibile sulla base dell’art. 1751 c.c. In caso contrario, prevale la disciplina legale, in quanto norma imperativa, se più vantaggiosa per l’agente (Corte d’Appello di Sassari, Sez. Lavoro, sentenza n. 126 del 20/09/2025).

6.3. Regime fiscale delle indennità

Sul piano fiscale, un rilevante chiarimento è fornito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 1075 del 23/04/2025. È stato affermato che l’aliquota applicabile alle indennità di cessazione del rapporto deve essere determinata con riferimento alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sorge il diritto alla percezione, e non in base all’aliquota media del biennio precedente l’anno di effettiva riscossione. Tale impostazione assicura una tassazione coerente con il momento genetico del diritto e più equa per l’agente.

7. Il patto di non concorrenza post-contrattuale

Il patto di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto di agenzia continua a costituire un terreno particolarmente sensibile del contenzioso. La giurisprudenza del 2025 ha fornito chiarimenti di rilievo sia in ordine alla validità del patto in assenza di un compenso espressamente determinato, sia con riferimento ai rimedi riconosciuti all’agente in caso di inadempimento del preponente.

7.1. Validità del patto anche in assenza di compenso determinato

Contrariamente a un orientamento ancora diffuso nella prassi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 24845 del 09/09/2025, ha affermato che la mancata determinazione del compenso nel patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. non ne comporta la nullità. La disciplina è derogabile dalle parti e, in mancanza di una quantificazione espressa, il patto resta valido, potendo il compenso essere determinato in via giudiziale ovvero mediante rinvio alla contrattazione collettiva applicabile. Resta fermo che l’eventuale previsione di una durata eccedente il limite legale comporta una nullità parziale limitata alla sola eccedenza temporale.

7.2. Corresponsione anticipata dell’indennità nel corso del rapporto

Una prassi ricorrente è la corresponsione dell’indennità di non concorrenza in forma rateale durante lo svolgimento del rapporto. Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Friuli-Venezia Giulia (Pordenone), con sentenza n. 44 del 24/04/2025, ha evidenziato i profili di rischio di tale impostazione. La corresponsione anticipata è ammissibile solo ove vi sia una chiara e inequivoca imputazione delle somme ai criteri di cui all’art. 1751-bis c.c.; in difetto, gli importi erogati sono suscettibili di riqualificazione come provvigioni ordinarie, con conseguente applicazione del regime fiscale ordinario e non della tassazione separata. In tale evenienza, l’obbligo di non concorrenza risulta, di fatto, privo di uno specifico e autonomo corrispettivo.

7.3. Eccezione di inadempimento e inefficacia del patto

Qualora il patto sia valido ma il preponente ometta il pagamento dell’indennità dovuta, l’agente dispone di un efficace strumento di autotutela. La Corte d’Appello di Bologna, Sez. Lavoro, con sentenza n. 525 del 03/11/2025, ha chiarito che l’agente può legittimamente sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. In assenza della prova dell’avvenuta corresponsione dell’indennità pattuita, la clausola di non concorrenza non è opponibile e l’agente non può essere sanzionato per avere intrapreso attività in concorrenza dopo la cessazione del rapporto.

8. Aspetti processuali: rito, competenza e giurisdizione

La disciplina processuale dei rapporti di agenzia e affini assume rilievo centrale, in particolare con riferimento al rito applicabile, alla competenza territoriale e alla giurisdizione, profili rispetto ai quali la giurisprudenza più recente ha rafforzato la tutela dell’agente quale parte strutturalmente debole del rapporto.

8.1. Giurisdizione e tutela inderogabile nei rapporti internazionali

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 21657 del 28 luglio 2025, ha sancito la nullità delle clausole di deroga della giurisdizione a favore di giudici o arbitri extra-UE (ad esempio statunitensi) qualora tale deroga comporti per l’agente la perdita delle tutele inderogabili garantite dal diritto dell’Unione europea, e in particolare dell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 c.c.

La Suprema Corte ha qualificato tale indennità come diritto indisponibile ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 218/1995.

Ne consegue che l’agente italiano può radicare il giudizio dinanzi al giudice italiano anche in presenza di una clausola contrattuale contraria, qualora dimostri che il foro straniero designato non assicuri un livello di protezione equivalente a quello garantito dalla normativa imperativa europea.

La pronuncia rafforza il principio di prevalenza delle norme di tutela dell’agente rispetto all’autonomia contrattuale in materia di giurisdizione.

8.2. Competenza territoriale e rito del lavoro nei rapporti parasubordinati

Con sentenza n. 1492 del 27 marzo 2025, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha affermato che la competenza territoriale inderogabile del giudice del lavoro e l’applicazione del relativo rito si estendono anche ai rapporti di agenzia formalmente instaurati in forma societaria, qualora ricorrano i requisiti della parasubordinazione ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c.

In particolare, il giudice ha ritenuto che la prevalenza dell’attività personale dell’agente rispetto alla struttura organizzativa giustifichi l’applicazione delle tutele processuali lavoristiche, con conseguente inderogabilità del foro del domicilio dell’agente ex art. 413 c.p.c. e inefficacia delle clausole di foro convenzionale difformi.

Il principio affermato assume rilievo sistematico, in quanto consente di superare la veste formale del rapporto e di attrarre la controversia nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro in presenza di una sostanziale dipendenza economico-funzionale.

8.3. Clausole arbitrali e qualificazione del rapporto: il procacciamento d’affari

Diverso è il regime applicabile alle clausole arbitrali nei contratti di procacciamento d’affari, come chiarito dalla Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro con sentenza n. 21 del 16 giugno 2025.

La Corte ha ritenuto valida una clausola di arbitrato irrituale inserita in un contratto di procacciamento, evidenziando come tale rapporto, in assenza dei requisiti di parasubordinazione propri dell’agenzia, non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 409 c.p.c., né sia soggetto ai limiti di arbitrabilità previsti per le controversie di lavoro dall’art. 806 c.p.c.

La pronuncia individua quindi una possibile area di autonomia negoziale per le imprese, consentendo il ricorso all’arbitrato, a condizione che il rapporto sia genuinamente qualificabile come procacciamento.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di disapplicazione della clausola arbitrale qualora, in sede giudiziale, il rapporto venga riqualificato come agenzia mascherata.

9. Contratto di agenzia e procedure concorsuali

9.1. Opponibilità dei crediti provvigionali alla massa

Con l’ordinanza n. 5603 del 3 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione I, ha ribadito che l’agente che intenda far valere i propri crediti provvigionali nei confronti della massa dei creditori è tenuto a fornire una prova rigorosa dei fatti costitutivi del credito. In particolare, l’ammissione al passivo presuppone la dimostrazione della conclusione degli affari, della loro regolare trasmissione al preponente e della mancata esecuzione degli stessi per fatto imputabile a quest’ultimo.

La Suprema Corte ha chiarito che, in mancanza di idonea documentazione a supporto – quali ordini accettati, estratti conto provvigionali o rendicontazioni – non possono ritenersi ammissibili istanze istruttorie generiche o esplorative, con il conseguente rischio di esclusione del credito dallo stato passivo. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento consolidato volto a tutelare l’interesse della massa, imponendo un elevato standard probatorio per l’insinuazione dei crediti di natura provvigionale.

9.2. Indennità di fine rapporto e ammissione al passivo

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la natura e l’ammissibilità al passivo delle indennità di fine rapporto spettanti all’agente, con particolare riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità suppletiva di clientela. Con l’ordinanza n. 5620 del 3 marzo 2025, nonché con le conformi pronunce nn. 4648 e 4649 del 21 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che tali crediti, avendo natura indennitaria e non risarcitoria né retributiva, sono in linea di principio ammissibili allo stato passivo della procedura concorsuale.

Ciò nondimeno, l’agente è tenuto a fornire piena prova del credito anche nei confronti del Curatore, il quale, in quanto terzo rispetto al fallito, non subisce né l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 1749 c.c., né gli effetti confessori derivanti dalla mancata esibizione delle scritture contabili da parte della società assoggettata a procedura. Ne deriva un rafforzamento dell’onere probatorio in capo all’agente anche con riferimento alle indennità di fine rapporto.

9.3. Sorte del contratto di agenzia nella liquidazione giudiziale: sospensione e scioglimento

La medesima ordinanza n. 5620/2025 ha chiarito il regime applicabile al contratto di agenzia in pendenza di procedura concorsuale, distinguendolo dal mandato. La Corte ha affermato che il contratto di agenzia non si scioglie automaticamente con l’apertura della liquidazione giudiziale, ma resta sospeso ai sensi dell’art. 72 L.F. (ora trasfuso nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), fino a quando il Curatore non eserciti la facoltà di subentro ovvero di scioglimento.

Qualora il rapporto venga sciolto per scelta del Curatore, ovvero per fatto concludente – quale, ad esempio, l’esclusione del credito dallo stato passivo – all’agente spettano le indennità di fine rapporto, salvo che la cessazione sia imputabile a una grave inadempienza dell’agente stesso o che questi abbia promosso domanda di risoluzione del contratto anteriormente all’apertura della procedura concorsuale. La pronuncia conferma, dunque, un equilibrio tra tutela dell’agente e esigenze proprie della procedura concorsuale

10. L’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF): tra Agenzia, Lavoro Subordinato e Propaganda

La figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) continua a collocarsi in una zona di confine particolarmente delicata, generando un contenzioso qualificatorio costante. La giurisprudenza del 2025 ha contribuito a chiarire i criteri distintivi, tracciando una linea di demarcazione piuttosto netta: l’ISF non è riconducibile al contratto di agenzia quando la sua attività si esaurisce nella mera propaganda scientifica del prodotto, priva di una reale funzione di promozione contrattuale; tuttavia, la stessa attività può essere riqualificata come lavoro subordinato qualora risulti rigidamente eterodiretta attraverso sistemi di controllo, reportistica vincolante e direttive operative stringenti.

11.1. La distinzione tra Agente e ISF: “promozione” contrattuale e propaganda scientifica

Un principio centrale ribadito dalla giurisprudenza del 2025 riguarda l’incompatibilità strutturale tra la pura informazione scientifica e il contratto di agenzia, con conseguente esclusione dell’obbligo contributivo Enasarco. In tale prospettiva si colloca la sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 3513 del 30 ottobre 2025, che ha rigettato la pretesa contributiva avanzata da Enasarco nei confronti di una società farmaceutica.

La Corte ha chiarito che l’attività dell’ISF consiste nel persuadere la potenziale clientela circa l’utilità terapeutica del farmaco, illustrandone le caratteristiche scientifiche, senza tuttavia promuovere – se non in maniera del tutto marginale e indiretta – la conclusione di contratti. In tale contesto, l’obbligazione dell’agente si caratterizza per la promozione di affari e per un risultato economicamente misurabile, mentre quella dell’ISF si esaurisce nella divulgazione scientifica rivolta ai medici, soggetti che non acquistano il prodotto, ma si limitano a prescriverlo.

La Corte ha inoltre precisato che la modalità di determinazione del compenso, ancorata a percentuali calcolate sui dati di vendita IMS riferiti a un’area geografica, non è idonea a dimostrare la natura agenziale del rapporto. Le vendite ai grossisti o alle farmacie non risultano infatti causalmente riconducibili all’attività negoziale dell’informatore, ma rappresentano una conseguenza indiretta e mediata della sua attività di propaganda scientifica, insufficiente a integrare l’obbligo tipico di promozione contrattuale richiesto dall’art. 1742 c.c.

11.2. Il rischio della riqualificazione in lavoro subordinato

Se l’ISF “puro” non è un agente, la giurisprudenza del 2025 mostra tuttavia un atteggiamento rigoroso nei confronti delle aziende che utilizzano formalmente contratti di agenzia o rapporti di collaborazione autonoma per mascherare rapporti di lavoro subordinato. In questo senso si colloca la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, Sezione Lavoro, n. 327 del 2 ottobre 2025, che ha confermato la riqualificazione del rapporto di un ISF in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La decisione valorizza una serie di indici sintomatici della subordinazione, tra cui l’eterodirezione puntuale dell’attività, espressa attraverso direttive vincolanti sul numero minimo di visite giornaliere ai medici e sulla tipologia di specialisti da contattare, nonché un controllo costante e penetrante mediante l’obbligo di invio di reportistica dettagliata attraverso strumenti aziendali, con possibilità di richiami e contestazioni disciplinari in caso di scostamento dagli standard imposti.

Ulteriori elementi valorizzati dalla Corte sono l’assenza di un reale rischio d’impresa, dato che il compenso risultava parametrato a dati di vendita di zona e non agli affari effettivamente procurati, nonché la gestione eterodiretta delle ferie, imposte nei periodi di chiusura aziendale. In tale scenario, la qualificazione formale del rapporto come agenzia è stata ritenuta simulata, poiché l’attività svolta risultava priva di autonomia organizzativa e sostanzialmente inserita nella struttura aziendale del preponente.

11.3. La “zona grigia” della vendita di dispositivi medici

Una casistica particolarmente complessa riguarda gli informatori scientifici che affiancano all’attività di informazione anche la vendita diretta di dispositivi medici o prodotti parafarmaceutici. In tali ipotesi, la natura mista del rapporto può giustificare l’applicazione della disciplina dell’agenzia qualora l’attività di vendita assuma carattere prevalente o comunque significativo.

In questo solco si inserisce la decisione della Corte d’Appello di Napoli del 23 ottobre 2025., che ha affrontato un rapporto ibrido di informazione scientifica e vendita di dispositivi medici. La Corte ha riconosciuto la rilevanza delle norme sull’agenzia, anche in relazione al recesso per giusta causa, chiarendo che le variazioni unilaterali delle provvigioni, pur ammissibili entro i limiti previsti dagli AEC, non devono alterare in modo significativo l’equilibrio contrattuale del rapporto, pena la lesione dell’affidamento dell’agente.

 


Duplice distribuzione

Prezzi futuri e clienti finali: il confine antitrust nella duplice distribuzione

Lo scambio di informazioni costituisce, nella prassi commerciale, un elemento fisiologico del rapporto tra fornitore e distributore. Tuttavia, quando esso riguarda prezzi futuri o clienti finali identificabili, il quadro antitrust può cambiare radicalmente se si opera in ambito di duplice distribuzione. Tali informazioni possono attribuire al fornitore un vantaggio competitivo potenzialmente idoneo a condizionare l’autonomia decisionale del distributore nel mercato a valle, trasformando una relazione genuinamente verticale in un rapporto con evidente rilevanza orizzontale.

Il Regolamento (UE) 2022/720 ammette scambi di informazioni solo se strettamente necessari all’attuazione dell’accordo verticale o al miglioramento della distribuzione. Qualora tale soglia venga superata — in particolare nelle ipotesi di scambio combinato di prezzi futuri e dati sui clienti — l’esenzione per categoria non è più applicabile, e il comportamento ricade nell’ambito del divieto dell’art. 101, § 1 TFUE. In specifiche circostanze, come confermato dalla giurisprudenza più recente, tale condotta può essere qualificata restrittiva per oggetto.

L’esenzione individuale di cui all’art. 101, § 3 TFUE rappresenta un’opzione teoricamente percorribile, ma di complessa applicazione: richiede non solo la dimostrazione di efficienze reali e verificabili, ma anche la prova che non esistano alternative meno restrittive della concorrenza e che i benefici si traducano a vantaggio degli utenti finali. Si tratta di un onere probatorio significativo, che nella maggior parte dei casi ne limita la praticabilità. 

Per le imprese che operano (anche solo potenzialmente) in un contesto di duplice distribuzione, la strategia più efficace è progettare sin dall’origine sistemi informativi e processi di comunicazione proporzionati, segmentati e desensibilizzati, in linea con le tecniche e le misure suggerite dalla Commissione.

 

1. Cos'è la duplice distribuzione.

La tematica della duplice distribuzione è già stata oggetto di approfondimento in un precedente contributo pubblicato sul presente blog. Il presente articolo ha invece il focus di analizzare in che misura gli scambi di informazioni — tipici nei rapporti di distribuzione — possano incidere sulla qualificazione antitrust dell’accordo, con particolare riferimento ai nominativi dei clienti finali e ai prezzi futuri di rivendita. Si tratta, infatti, delle categorie informative che più frequentemente emergono nella prassi commerciale e che la normativa europea considera tra le più sensibili, poiché potenzialmente idonee a restringere la concorrenza negli scenari di duplice distribuzione.

Il Regolamento (UE) 2022/720 individua la duplice distribuzione come la situazione in cui un’impresa attiva nella produzione o fornitura di un bene o servizio vende anche direttamente nel mercato a valle, entrando così in concorrenza con i propri distributori indipendenti.[1] In questi casi, il fornitore non si limita a servire la rete distributiva, ma commercializza esso stesso i prodotti verso i clienti finali, dando vita a una struttura distributiva mista.

Questo assetto genera una duplice relazione competitiva: verticale (tra fornitore e distributore, collocati su livelli diversi della catena) e orizzontale (poiché, nel mercato a valle, possono rivolgersi agli stessi clienti).

Il Regolamento considera la concorrenza in senso ampio, includendo non solo la concorrenza effettiva — ossia quando le parti operano già nel medesimo mercato rilevante di prodotto e geografico — ma anche la concorrenza potenziale, che ricorre quando il fornitore sarebbe realisticamente in grado, in assenza dell’accordo, di entrare nel mercato del distributore in un arco temporale relativamente breve e senza sostenere investimenti sproporzionati.[2]

In tale contesto, gli accordi verticali conclusi tra imprese che siano concorrenti solo nel mercato a valle possono comunque beneficiare dell’esenzione per categoria, purché il rapporto resti genuinamente verticale e non si realizzi anche una concorrenza a monte nella produzione o fornitura del bene/servizio (art. 2, § 4, Reg. 2022/720).

Resta tuttavia fermo che, in queste ipotesi, l’esenzione non si estende automaticamente agli scambi di informazioni tra le parti: tali scambi sono ammessi solo se direttamente connessi all’esecuzione dell’accordo e necessari a migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto (art. 2, § 5).

Qualora le informazioni scambiate eccedano questi limiti, soltanto questo specifico aspetto dell’accordo dovrà essere valutato alla luce dell’art. 101, § 1 TFUE. Ciò in quanto la violazione non integra una restrizione fondamentale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 2022/720 e non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione per categoria dell’intero contratto, che resta applicabile alle restanti previsioni conformi al Regolamento.[3]

La ratio di tale impostazione è quella di evitare che la posizione informativa privilegiata del fornitore — derivante dalla collaborazione verticale — possa essere utilizzata per avvantaggiarlo indebitamente nel mercato a valle, alterando la concorrenza con i distributori che restano, invece, imprese tra loro indipendenti.

Per stabilire se il fornitore e l’acquirente siano concorrenti nel mercato a valle, è necessario definire con precisione il mercato rilevante — oggetto del successivo paragrafo.

2. Come si definisce il Mercato Rilevante.

La verifica dell’esistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE e l’applicazione delle soglie di esenzione previste dal Regolamento (UE) 2022/720 (in particolare la soglia del 30% di quota di mercato, art. 3) richiedono preliminarmente l’individuazione del mercato rilevante.

Il mercato rilevante è lo spazio economico nel quale le imprese esercitano una pressione concorrenziale l’una sull’altra e nel quale devono essere valutati gli effetti dell’accordo. Il mercato rilevante si articola in due dimensioni:

  • rilevanza del prodotto/servizio, che comprende i beni o servizi considerati sostituibili dal consumatore in base alle loro caratteristiche, al prezzo e all’uso;
  • rilevanza geografica, limitata all’area nella quale le condizioni di concorrenza sono omogenee, distinguibile da territori contigui in cui tali condizioni risultano sensiblementi differenti.[4]

La definizione del mercato rilevante ha una funzione eminentemente pratica: verificare se, a fronte di un incremento ipotetico e non transitorio del prezzo (il test del monopolista ipotetico, richiamato dalla Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante, GU C 372/1997), i clienti si rivolgerebbero a prodotti alternativi o a fornitori localizzati in altre aree. Qualora tale spostamento sia probabile, tali alternative devono essere ricomprese nello stesso mercato rilevante.

Una volta definito il mercato rilevante, il passo successivo consiste nel verificare se tra fornitore e distributore sussista una concorrenza quantomeno potenziale nel mercato a valle. Tale valutazione è essenziale per stabilire se ci si trovi in un contesto di duplice distribuzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/720.

La concorrenza potenziale rilevante ai fini dell’art. 101 TFUE, e così come definita dall'art. 1 lett. c) del Regolamento, sussiste solo se l’impresa potenzialmente entrante è in grado di esercitare una pressione concorrenziale sull’operatore già attivo nel mercato rilevante. Quindi, non basta una possibilità astratta di ingresso: deve trattarsi di un ingresso:

  1. realistico (non meramente ipotetico)
  2. temporalmente circoscritto (normalmente entro un anno)
  3. economicamente sostenibile
  4. capace di incidere sulle strategie dell’impresa presente sul mercato.[5]

Una mera possibilità teorica di ingresso non sarebbe sufficiente. È necessario che l’impresa potenziale entrante rappresenti, per la sola prospettiva del suo ingresso, un effettivo vincolo competitivo nel mercato di riferimento. Affinché si possa parlare di concorrenza potenziale — e dunque di duplice distribuzione — non è sufficiente che il fornitore venda anche a valle o che, in teoria, possa farlo. Occorre verificare se il suo eventuale ingresso nel mercato del distributore sia idoneo a incidere sul comportamento competitivo di quest’ultimo.[6]

Questa valutazione dipende da una serie di fattori oggettivi legati al mercato rilevante:

  • la struttura del mercato a valle (livello di concentrazione, numero di operatori, barriere all’ingresso);
  • la credibilità economica e commerciale dell’ingresso diretto del fornitore nel breve-medio termine;
  • la percezione, da parte degli operatori già presenti, che il fornitore possa effettivamente subentrare con un’offerta concorrente.

Se il solo ingresso potenziale del fornitore può limitare la libertà concorrenziale del distributore — ad esempio in termini di prezzi, investimenti, strategie di vendita — la pressione concorrenziale è considerata sufficiente a integrare un rapporto di concorrenza potenziale ai sensi del Regolamento (UE) 2022/720).

Una volta verificata l’esistenza di una sovrapposizione concorrenziale, l’attenzione si sposta sulla natura delle informazioni scambiate all’interno del rapporto verticale.

3. Cosa si può (e non si può) condividere.

Nel caso in cui ci si trovi in un contesto di duplice distribuzione, occorre verificare se lo scambio di informazioni tra fornitore e distributore possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 2, § 5 del Regolamento (UE) 2022/720. La norma chiarisce che, quando le parti sono concorrenti — effettive o potenziali — nel mercato a valle, lo scambio informativo non è automaticamente esente ai fini antitrust.

L’esenzione continua ad applicarsi solo se le informazioni condivise sono:

  • direttamente connesse all’attuazione dell’accordo verticale (ad esempio ai fini della gestione degli ordini, della tracciabilità, delle garanzie, della sicurezza dei prodotti o della conformità della rete distributiva); oppure
  • necessarie per migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto, contribuendo a un incremento di efficienza effettivo e verificabile.

In sintesi, lo scambio informativo è ammesso e coperto dall’esenzione solo quando è funzionale al corretto svolgimento della relazione verticale, senza incidere sul gioco concorrenziale nel mercato a valle.

Gli Orientamenti verticali individuano con particolare chiarezza le categorie informative che, nei rapporti di duplice distribuzione, presentano i maggiori rischi anticoncorrenziali. Tra le informazioni più frequentemente richieste o scambiate nella prassi commerciale spiccano:

  • i prezzi futuri di rivendita (punto 100(a)), la cui condivisione riduce l’incertezza competitiva e consente al fornitore di anticipare o condizionare le strategie di prezzo del distributore;
  • i dati sui clienti finali identificabili (punto 100(b)), che — salvo esigenze limitate e specificamente giustificate — permettono al fornitore di intervenire sul portafoglio clienti dei distributori, incidendo direttamente sul gioco concorrenziale a valle.

Gli stessi Orientamenti precisano che:

  • possono essere condivise informazioni sugli acquisti e sulle preferenze dei clienti solo se non collegate a prezzi futuri (punto 99(c));
  • i prezzi effettivi praticati dai distributori possono essere comunicati a condizione che non vengano utilizzati per monitorare o orientare la loro politica commerciale, né combinati con dati nominativi sui clienti (punto 99(e)).

In sintesi, quando si tratta di prezzi futuri o clienti identificabili, la normativa europea presume un rischio concorrenziale elevato, perché tali informazioni attribuiscono al fornitore un vantaggio strategico che normalmente esula dalle esigenze fisiologiche della relazione verticale e può alterare la concorrenza nel mercato a valle.

Inoltre, quando prezzi futuri e dati sui clienti finali identificabili vengono scambiati congiuntamente — ipotesi tutt’altro che rara nella prassi — il rischio competitivo si intensifica in modo significativo: conoscere chi sono i clienti, cosa acquistano, con quali preferenze e a quali prezzi saranno serviti crea un livello di trasparenza tra fornitore e distributore che può non riflette le normali condizioni concorrenziali. Tale combinazione informativa può agevolare forme di coordinamento sulle politiche commerciali nel mercato a valle e fa venire meno l’esenzione prevista dall’art. 2, § 5 del Regolamento (UE) 2022/720.

Come chiarito dalla Corte di giustizia nelle recenti sentenze Super Bock Bebidas SA e al. v Autoridade da Concorrência[7] e Banco BPN/BIC Português SA e al.,[8] la condivisione di informazioni strategiche — quali prezzi futuri o dati sui clienti finali identificabili — può eliminare l’incertezza competitiva che caratterizza il comportamento di operatori indipendenti, facilitando forme di coordinamento, anche solo implicite, sulle politiche commerciali nel mercato a valle.

La Corte, nella pronuncia Super Bock Bebidas SA, ha inoltre precisato che, in determinati contesti di mercato — in particolare quando si opera in settori altamente concentrati, caratterizzati da elevata trasparenza e forti barriere all’ingresso e in cui la concorrenza è strutturalmente più fragile — la comunicazione di prezzi futuri o di clienti finali può essere, per la sua stessa natura, intrinsecamente idonea a restringere la concorrenza “per oggetto”.

La qualificazione per oggetto rileva perché, in tali ipotesi, non è necessario provare che lo scambio informativo abbia prodotto effetti concreti sul mercato (come aumenti di prezzo o riduzione della scelta). È sufficiente constatare che l’accordo, per natura e contesto economico, elimina quella incertezza strategica che normalmente guida il comportamento di operatori indipendenti. In altre parole, lo scambio è talmente sensibile da essere considerato di per sé capace di incidere negativamente sulla concorrenza, senza attendere la prova di un danno effettivo.

Ciò non significa, neppure in caso di restrizione per oggetto, che l’illiceità sia automatica. Significa però che il parametro di valutazione cambia: lo scambio è presunto anticompetitivo e spetta alle parti dimostrare, con elementi rigorosi e documentati, che esso fosse indispensabile e proporzionato per generare efficienze reali ai sensi dell’art. 101, § 3 TFUE. In assenza di questa prova positiva, la condotta è qualificata come restrittiva.

Questa forma di esenzione è tuttavia eccezionale e soggetta alla prova rigorosa che l’accordo generi efficienze verificabili, tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali. L’onere probatorio incombe interamente sulle imprese che intendono avvalersene.

4. Quando serve l'esenzione individuale 

L’art. 101, § 3 TFUE prevede quattro condizioni cumulative:

 i. Benefici oggettivi per il mercato

L’accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione, oppure a promuovere innovazione tecnica o economica. Occorre quindi dimostrare — con evidenze concrete — che lo scambio informativo è necessario per generare un incremento di efficienza lungo la catena distributiva.

ii. Indispensabilità della restrizione

Gli effetti positivi devono dipendere dalla restrizione contestata: se esistono alternative realisticamente praticabili, meno restrittive della concorrenza (ad esempio dati solo storici o anonimizzati), l’esenzione non è applicabile. Il principio guida è che la misura restrittiva deve essere proporzionata al beneficio perseguito.

iii. Trasferimento dei benefici ai consumatori

Una parte equa dei vantaggi deve essere traslata agli utilizzatori finali (clienti diretti o indiretti), così da controbilanciare gli eventuali effetti negativi sul prezzo, sulla qualità o sulla scelta.

iv. Preservazione di un adeguato livello di concorrenza residua

L’accordo non deve conferire alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interessato. In altre parole, non può trasformarsi in un meccanismo di controllo del mercato, specie in presenza di potere significativo dell’impresa a monte.

Si tratta di un percorso tutt’altro che agevole: l’applicazione dell’art. 101, § 3 richiede una documentazione strutturata, una chiara connessione causale tra lo scambio informativo e i benefici di efficienza e la dimostrazione che non esistono soluzioni meno restrittive atte a conseguire lo stesso risultato. In assenza di tali elementi, la condotta ricade inevitabilmente nel divieto dell’art. 101, § 1 TFUE.

5. Come ridurre i rischi antitrust.

Le indicazioni relative agli strumenti da adottare per ridurre i rischi derivanti dallo scambio di informazioni sensibili — in particolare per evitare la qualificazione come “restrizione per oggetto” e per garantire il rispetto del criterio di indispensabilità (attraverso proporzionalità e desensibilizzazione) — sono contenute, in primo luogo, nei punti 96 e 103 degli Orientamenti verticali, che disciplinano gli scambi informativi in situazioni di duplice distribuzione, e successivamente approfondite nella Comunicazione della Commissione.[9]

Di seguito sono riportati i principali punti di riferimento (numerati secondo i paragrafi delle Linee direttrici) che affrontano tali aspetti.

5.1. Limitare i dati allo stretto necessario.

La desensibilizzazione e la proporzionalità costituiscono concetti centrali per dimostrare il carattere indispensabile di una restrizione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

  • Punto 426 – È il riferimento principale per il criterio di indispensabilità. La Commissione richiede che le parti dimostrino che la natura e le caratteristiche dello scambio rappresentano il mezzo meno restrittivo per generare gli incrementi di efficienza dichiarati. Lo scambio non deve comprendere informazioni che vadano oltre le variabili rilevanti per ottenere tali benefici. A titolo di esempio, ai fini di un’analisi comparativa (benchmarking), la condivisione di dati individualizzati non è normalmente considerata indispensabile, poiché le informazioni aggregate (ad esempio sotto forma di classifiche di settore) possono produrre gli stessi effetti di efficienza con un rischio collusivo minore.

5.2. Usare dati aggregati e controllare gli accessi.

Per minimizzare i rischi anticoncorrenziali — in particolare il rischio di qualificazione come “restrizione per oggetto” — la Commissione incoraggia l’adozione di tecniche di desensibilizzazione (A) e di misure di segregazione e controllo (B) delle informazioni.

1. Tecniche di Desensibilizzazione (Aggregazione e Storicità)

  • Punto 372 – Si raccomanda di ridurre la frequenza dello scambio informativo e, ove possibile, di utilizzare dati aggregati o intervalli di valori, al fine di evitare lo scambio di informazioni dettagliate o attribuibili a singole imprese.
  • Punto 391 – È meno probabile che lo scambio di informazioni aggregate comporti una restrizione della concorrenza, soprattutto quando l’attribuzione dei dati a singole imprese è difficile o incerta.
  • Punto 393 – Lo scambio di informazioni storiche è in generale meno suscettibile di produrre effetti collusivi, poiché tali informazioni perdono rapidamente la loro rilevanza strategica.
  • Punto 394 – Il carattere “storico” deve essere valutato in funzione delle caratteristiche del mercato rilevante, tenendo conto, ad esempio, della durata media dei cicli di fissazione dei prezzi o dei contratti.
  • Punto 411 – Le imprese dovrebbero ridurre il rischio di divulgazione di informazioni sensibili concentrandosi su dati aggregati e storici, che sono generalmente meno strategici.

2. Misure di Segregazione e Controllo (Clean Teams, Fiduciari, Firewall)

  • Punto 406 – Le imprese dovrebbero implementare misure di controllo e limitazione dell’accesso alle informazioni, al fine di prevenire l’uso improprio dei dati condivisi.
  • Punto 407 – È raccomandato l’uso di clean teams (gruppi ristretti interni non coinvolti nelle attività commerciali) o di fiduciari indipendenti per la gestione dei dati, in conformità al principio della necessità di sapere (need to know basis) e in forma aggregata.
  • Punto 408 – Nei pool di dati, ciascun partecipante dovrebbe avere accesso solo alle proprie informazioni e ai dati aggregati degli altri, garantendo che vengano raccolti solo i dati strettamente necessari alla finalità legittima perseguita.
  • Punto 418 – Per evitare la qualificazione come restrizione “per oggetto” negli accordi di condivisione di dati tra concorrenti, le parti dovrebbero basarsi il più possibile su dati aggregati e storici, ridurre la frequenza dello scambio e limitare l’accesso alle informazioni sensibili.

6. Conclusioni

La disciplina degli scambi di informazioni nei rapporti di duplice distribuzione conferma quanto questo sia un terreno delicato e ad elevato rischio antitrust. Si tratta, peraltro, di un rischio spesso non pienamente percepito dalle imprese, in quanto fondato sulla concorrenza potenziale: una minaccia competitiva che può esistere anche quando il fornitore non opera ancora, in concreto, nel mercato del distributore.

Gli stessi flussi informativi che rendono efficiente la collaborazione verticale possono infatti trasformarsi — se non correttamente gestiti — in strumenti idonei ad alterare la concorrenza nel mercato a valle.

Le imprese devono quindi impostare tali rapporti con massima prudenza, evitando automatismi e generalizzazioni: ogni scambio richiede una valutazione attenta della natura dei dati, dello scopo perseguito e del contesto competitivo in cui avviene.

La corretta applicazione del quadro normativo europeo impone, in definitiva, un approccio consapevole, documentato e proporzionato, nel quale i principi di necessità e minimizzazione guidino la progettazione dei sistemi informativi e delle interazioni tra fornitore e distributore.

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[1] Considerando 12, Reg. 2022/720.

[2] Linee Guida 2022, par. 89–90: “di norma non più di un anno”.

[3] Art. 2, § 5 Reg. (UE) 2022/720; Linee Guida 2022, parr. 96–103).

[4] Orientamenti verticali 2022, § 5.1.

[5] CGUE, Glaxo, punti 42–43; Comunicazione Commissione 2023/C 259/01, § 13; Orientamenti sulle restrizioni verticali 2022, parr. 89–90.

[6] CGUE, Glaxo, punti 42–43; Comunicazione 2023/C 259/01, § 13.

[7] (C-211/22, § 51)

[8] (C-298/22, §§ 63–71)

[9] Capitolo 6 delle Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 TFUE agli accordi di cooperazione

orizzontale


Contratto di agenzia e normativa antitrust

La normativa antitrust e il contratto di agenzia

Il contributo analizza l’applicabilità della disciplina antitrust europea ai contratti di agenzia commerciale, partendo dalla premessa che, nella maggior parte dei casi, tali accordi non rientrano nell’ambito dell’art. 101, § 1 TFUE, in quanto l’agente opera come ausiliario del preponente e non assume rischi economici rilevanti. Tuttavia, l’evoluzione del mercato – segnatamente con l’emergere di figure ibride come piattaforme online e influencer – impone una riflessione critica: in alcune ipotesi, la struttura del rapporto può giustificare l’applicazione delle regole antitrust, richiedendo una valutazione attenta e caso per caso. L'articolo esplora i criteri normativi e giurisprudenziali rilevanti e ipotizza gli sviluppi futuri di tale qualificazione.

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1. Quadro normativo generale.

La normativa antitrust europea nasce dall’esigenza di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato garantire un mercato interno integrato e concorrenziale, dall’altro consentire alle imprese di introdurre alcune restrizioni giustificate per strutturare reti distributive efficienti e tutelare i propri investimenti[1]. In altri termini, il diritto della concorrenza UE mira a prevenire accordi o pratiche che restringano la competizione, pur riconoscendo che determinate intese verticali possono avere effetti pro-competitivi (es. miglioramenti distributivi) e meritare esenzioni.

I riferimenti cardine sono l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), che vieta gli accordi tra imprese aventi per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza[2], e l’art. 102 TFUE, che vieta l’abuso di posizione dominante da parte di un’impresa. In ambito di accordi verticali (accordi tra imprese operanti a differenti livelli della filiera distributiva), l’applicazione dell’art. 101(1) TFUE è stata dettagliata da normativa secondaria. In particolare, il Regolamento (UE) 2022/720 (cosiddetto nuovo VBER – Vertical Block Exemption Regulation) disciplina le condizioni in cui gli accordi verticali possono beneficiare di un’esenzione automatica dal divieto antitrust[3]. A complemento, la Commissione UE ha emanato i nuovi Orientamenti del 2022 sulle restrizioni verticali, che forniscono criteri interpretativi per valutare gli accordi verticali alla luce dell’art. 101 TFUE e dello stesso Regolamento.

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2. Il precedente fondamentale: il caso Grundig (1964).

La moderna disciplina degli accordi verticali trova fondamento nel celebre caso Consten & Grundig (1964), pietra miliare in cui per la prima volta un sistema di esclusiva territoriale assoluta fu giudicato incompatibile con il mercato unico europeo[4]. In quella vicenda, Grundig aveva garantito al suo concessionario francese (Consten) una protezione territoriale totale, vietando vendite al di fuori della Francia e impedendo parallelamente ai distributori di altri Paesi di vendere in Francia. La Commissione (confermata dalla Corte di Giustizia nel 1966) dichiarò l’illegittimità di tale accordo: si stabilì il divieto dei sistemi di “esclusiva chiusa”, ossia quelli che prevedono il divieto assoluto di vendite passive fuori territorio, in quanto restrizioni anticoncorrenziali per oggetto[4][5]. Da allora vige il principio per cui le clausole che garantiscono una protezione territoriale perfetta (impedendo le vendite passive verso territori riservati) sono vietate di per sé ex art. 101(1) TFUE, indipendentemente dagli effetti concreti sul mercato[5]. Questo precedente giurisprudenziale ha posto le basi per tutta la successiva regolamentazione degli accordi verticali in Europa.

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3. L’esenzione per categoria e le restrizioni fondamentali negli accordi verticali.

Il Regolamento (UE) 2022/720 prevede un’esenzione automatica (per categoria) per gli accordi verticali che rispettino determinate condizioni. In particolare, l’art. 3 del regolamento stabilisce una “safe harbor” antitrust per tutti gli accordi verticali in cui sia il fornitore che l'acquirente non superano il 30% di quota di mercato nel rispettivo mercato rilevante[6]. Entro tale soglia, l’accordo beneficia di una presunzione di legalità purché non contenga restrizioni fondamentali della concorrenza. Questa impostazione ricalca quella del precedente Reg. 330/2010, mantenendo la cosiddetta “zona di sicurezza” al 30%[7].

Le restrizioni fondamentali (note anche come hardcore restrictions) sono clausole verticali particolarmente gravi, considerate in grado di causare un significativo danno ai consumatori. La presenza di anche una sola di queste restrizioni “hardcore” comporta l’esclusione integrale dell’accordo dall’esenzione di categoria e la nullità di pieno diritto delle relative clausole ai sensi dell’art. 101(2) TFUE. In pratica, se un contratto di distribuzione contiene una restrizione fondamentale, perde automaticamente il beneficio dell’esenzione e può essere integralmente invalido (qualora la clausola illecita non sia scindibile dal resto dell’accordo). [2] [8] [9]

Tra le restrizioni fondamentali elencate all’art. 4 del Regolamento 2022/720 rientrano, ad esempio:

  • Prezzo di rivendita imposto: il fornitore non può fissare il prezzo minimo o fisso di rivendita al distributore (è ammessa solo la fissazione di un prezzo massimo o la semplice raccomandazione non vincolante). Qualsiasi forma di price fixing verticale (c.d. RPM, resale price maintenance) è considerata restrizione hardcore.
  • Restrizioni territoriali o di clientela: in linea generale, sono vietate le clausole che limitano l’area geografica o la categoria di clientela in cui l’acquirente può rivendere i beni, salvo specifiche eccezioni che consentono di organizzare le reti distributive in modo conforme alle regole antitrust. Nel sistema di distribuzione esclusiva, il fornitore può riservare un territorio o gruppo di clienti a un solo distributore e vietare agli altri membri del sistema di effettuare vendite attive in quell’area o verso quei clienti. Tuttavia, resta vietato impedire le vendite passive (cioè non sollecitate) da parte di altri distributori. Diversamente, nel sistema di distribuzione selettiva, è ammesso vietare le vendite attive e passive verso distributori non autorizzati, anche se situati in altri Stati membri dell’UE. In cambio, però, vige il divieto di impedire le vendite incrociate tra membri autorizzati del sistema. In altri termini, nel sistema selettivo è possibile limitare le vendite passive verso l’esterno, ma non tra soggetti interni alla rete.[4].
  • Restrizioni all’uso di Internet: il nuovo regolamento ha innovato espressamente su questo punto, introducendo all’art. 4 lett. e) il divieto generale di impedire l’uso efficace di internet da parte dell’acquirente (o dei suoi clienti) per la vendita dei prodotti[8]. Ciò significa che il fornitore non può adottare misure che, direttamente o indirettamente, limitino in modo significativo l’accesso a Internet come canale di vendita. Ad esempio, costituirebbero violazioni hardcore clausole che proibiscano al distributore di operare un sito di e-commerce, di utilizzare piattaforme online riconoscibili, o altre restrizioni equivalenti che di fatto precludano l’online come canale[8]. (Sono invece lecite condizioni qualitative sulle vendite online, purché non equivalgano a un divieto sostanziale di usare Internet).
  • Scambio di informazioni sensibili in contesti di duplice distribuzione: il Regolamento 2022/720 dedica attenzione ai casi in cui fornitore e acquirente sono (anche) concorrenti sul mercato (c.d. dual distribution). L’art. 2(4) esclude dall’esenzione automatica gli accordi verticali tra concorrenti quando non si limitano a una cooperazione “genuinamente verticale”. In particolare, le Linee Guida 2022 chiariscono che nello scenario di duplice distribuzione è illecito lo scambio di informazioni non necessario e idoneo a eliminare la concorrenza tra le parti – ad esempio la comunicazione da parte del distributore al produttore di informazioni strategiche sui prezzi futuri, clienti individuali, vendite dettagliate, etc., che il produttore (concorrente) potrebbe sfruttare a proprio vantaggio. Tali scambi informativi comportano il rischio di collusione orizzontale e dunque possono far perdere l’esenzione [10].
  • Clausole di non concorrenza ultraquinquennali: il Regolamento (art. 5) elenca alcune restrizioni escluse, ossia clausole che, pur non essendo hardcore, non beneficiano dell’esenzione di categoria (ma, a differenza delle hardcore, non rendono illecito l’intero contratto se isolate). Tra queste, la principale è il patto di non concorrenza imposto all’acquirente di durata indeterminata o superiore a 5 anni. Un obbligo che vincoli il distributore a non trattare prodotti concorrenti oltre il quinquennio, o senza scadenza, non è coperto dall’esenzione automatica (salvo rinnovo tacito che consenta alle parti di rinegoziare liberamente dopo 5 anni, con preavviso almeno semestrale). Oltre tale limite temporale, l’accordo verticale dovrà essere valutato caso per caso ai sensi dell’art. 101 TFUE, poiché patti di non concorrenza troppo lunghi possono ostacolare la concorrenza in modo ingiustificato.

(Si noti che la presenza di una “restrizione esclusa” come il patto di non concorrenza >5 anni non annulla l’intero accordo: semplicemente quella clausola non gode di esenzione per categoria e va valutata singolarmente. Le restrizioni fondamentali, invece, contagiano l’intero contratto rendendolo privo di esenzione e nullo se indispensabile). [2] [8] [9]

Quanto sopra delineato costituisce, in sintesi, la disciplina UE degli accordi verticali leciti. Tipicamente, nei normali contratti di distribuzione, clausole come il controllo del prezzo di rivendita, l’esclusiva territoriale assoluta, il divieto di vendite online, ecc., sono vietate in quanto restrittive della concorrenza. Tuttavia, la situazione si complica quando consideriamo una diversa figura contrattuale: il contratto di agenzia. Gli accordi di agenzia spesso contengono proprio quelle stesse pattuizioni (prezzi imposti, zone di esclusiva, limitazioni di clienti) che, tra fornitori e distributori indipendenti, sarebbero hardcore vietate. È dunque fondamentale capire se e quando un rapporto di agenzia rientri nella definizione di accordo verticale soggetto alle regole di cui sopra, oppure no.

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4. Contratti di agenzia e applicabilità dell’art. 101 TFUE.

La domanda cruciale è: un contratto di agenzia commerciale può essere considerato un accordo verticale ai sensi del Regolamento 2022/720, e quindi soggetto al divieto di cui all’art. 101(1) TFUE? La risposta ha implicazioni pratiche importanti, poiché – come detto – nei contratti di agenzia è prassi inserire clausole di fissazione del prezzo, di esclusiva territoriale o di clientela, ecc., tutte restrizioni che, se l’agenzia fosse trattata come un normale accordo tra imprese indipendenti, violerebbero l’art. 101(1). In generale, però, il diritto antitrust riconosce che taluni accordi di intermediazione non sono frutto di imprese effettivamente concorrenti tra loro, ma fanno parte di un unico centro d’interessi economico. In tali casi, l’art. 101 TFUE non si applica affatto.

Già nel 1962 la Commissione CEE, nella cosiddetta “Comunicazione di Natale”, aveva chiarito che gli accordi di rappresentanza commerciale in linea di principio sfuggono al divieto antitrust qualora l’agente non assuma nessun rischio contrattuale significativo (se non la normale garanzia per insolvenza, lo star del credere)[12]. La logica è che quando l’agente agisce solo come ausiliario del preponente – eseguendo istruzioni e operando nell’interesse di quest’ultimo – l’accordo “non ha né per oggetto né per effetto” di restringere la concorrenza. L’agente, infatti, in tale scenario non è un operatore economico indipendente, ma parte integrante dell’organizzazione commerciale del preponente.

Questo principio è stato consolidato da una lunga evoluzione giurisprudenziale: in numerosi casi, la Corte di Giustizia ha ribadito che l’art. 101, §1 non si applica ai contratti di intermediazione commerciale se l’agente non assume i rischi commerciali e finanziari tipici di un distributore indipendente[13]. In particolare, l’agente genuino viene visto come un “organo ausiliario” facente parte dell’impresa del preponente (e quindi non come un altro centro di interessi con cui fare cartello). Viceversa, se l’agente opera con un grado di autonomia tale da sopportare rischi o funzioni analoghe a quelle di un commerciante indipendente, allora si considera che l’accordo di agenzia sia falso (non genuino) e debba ricadere sotto l’art. 101[14].

Il criterio di distinzione fondamentale è dunque l’assunzione del rischio. Come sottolineato sia dalla Corte di Giustizia che dagli Orientamenti della Commissione, “il fattore determinante per definire un accordo di agenzia commerciale ai fini dell’applicazione dell’art. 101, §1, è il rischio finanziario o commerciale assunto dall’agente”[15]. In pratica, se i rischi legati alle attività contrattuali gravano sostanzialmente sul preponente, ci troviamo di fronte a un vero contratto di agenzia; se invece l’agente si fa carico di rischi significativi (normalmente propri di un rivenditore), l’accordo potrà essere considerato come intesa tra imprese distinte e soggetto al divieto di cartello[8]. La Commissione nelle Linee Guida conferma che, di norma, un accordo è considerato di agenzia quando l’agente non acquisisce la proprietà dei beni che vende (che rimane in capo al preponente) né fornisce esso stesso i servizi oggetto del contratto[8] – situazioni dalle quali si inferisce che il rischio commerciale resta sul preponente.

Ma quali sono, concretamente, i rischi la cui presenza trasforma un agente in un “finto agente”? Le Linee Guida sia del 2010 che del 2022 elencano una serie di circostanze esemplificative in cui l’agente esce dal suo ruolo “tipico”. Tra i rischi incompatibili con un’agenzia pura rientrano, ad esempio, l’ipotesi in cui l’agente acquista la proprietà dei prodotti (rivendendoli poi per conto proprio), partecipa ai costi di fornitura o logistica, mantiene scorte a proprio costo o rischio, assume responsabilità verso terzi per difetti o danni dai prodotti, garantisce personalmente le obbligazioni dei clienti (rischio d’insolvenza), effettua investimenti propri in promozione, infrastrutture, personale, oppure svolge in parallelo attività in concorrenza nel medesimo mercato del preponente. In tutte queste situazioni l’agente sta operando con una autonomia economica e un’allocazione del rischio non coerenti con la figura dell’agente “vero” ai fini antitrust.

L’importanza pratica di questa distinzione è evidente: se un contratto di agenzia viene qualificato come “falso” secondo il diritto antitrust, esso ricadrà sotto il divieto dell’art. 101(1). In tal caso il preponente non potrà imporre all’agente quelle restrizioni che normalmente applicherebbe (prezzi, territori, clienti, ecc.), pena violare la legge antitrust. Ad esempio, se l’intermediario non è un vero agente agli occhi dell’art. 101, il preponente non potrà vietargli di concedere sconti sulla propria provvigione, né limitare l’area o la clientela in cui operare, né tanto meno proibire le vendite passive al di fuori della zona assegnata. In sintesi, l’accordo di agenzia “falso” sarà trattato alla stregua di un accordo verticale qualsiasi tra imprese indipendenti, soggetto quindi a tutte le restrizioni e nullità previste (salvo, eventualmente, rientrare nei parametri di esenzione del Reg. 2022/720, come quota di mercato <30% e assenza di clausole hardcore).

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5. Novità e dibattito: i criteri della Commissione e prime considerazioni.

I nuovi Orientamenti UE del 2022 confermano il predetto approccio basato sui rischi, ma introducono anche esempi moderni di forme ibride di intermediazione che stanno sfumando il confine tra agenzia e distribuzione. Da una prima analisi, emerge che molte di queste situazioni riguardano elementi non tipici dell’agente “tradizionale” così come finora conosciuto e regolato. Ci si riferisce a figure di intermediari che, pur qualificati contrattualmente come agenti, nell’operatività assumono connotati imprenditoriali ben differenti [15].

Vale la pena evidenziare che parte della dottrina ha espresso perplessità sui criteri enunciati dalla Commissione per distinguere agenti veri e falsi: secondo alcuni, tali criteri risultano talora fuorvianti poiché derivati da casistiche giurisprudenziali eccezionali, non rappresentative della normalità dei rapporti di agenzia. In particolare, si osserva che la Commissione ha mutuato le proprie linee guida da una serie di decisioni della Corte di Giustizia relative a fattispecie peculiari, senza tenere conto del modo di operare degli agenti “ordinari” nei comuni rapporti transfrontalieri. Ciò potrebbe condurre – avverte la dottrina – a incertezze applicative: un giudice o un’autorità antitrust nazionale, applicando pedissequamente gli Orientamenti, rischierebbe di classificare come falso agente anche intermediari che di fatto svolgono un’attività tipica di agenzia (quantomeno dal punto di vista civilistico). In altre parole, c’è il timore che criteri troppo rigidi possano far ricadere sotto l’art. 101 contratti di agenzia genuini, creando “falsi positivi” antitrust. Questa critica invita quindi a usare cautela e senso pratico nell’analisi caso per caso, considerando la realtà economica sostanziale oltre alle formule contrattuali.

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6. Quando l’agente non è davvero un agente: esempi pratici.

Per chiarire ulteriormente il confine, la Commissione ha fornito nei suoi Orientamenti alcuni esempi concreti di situazioni in cui un intermediario, pur chiamato agente, non può essere considerato tale ai fini antitrust. Si tratta di casi che riflettono evoluzioni del mercato odierno e aiutano a identificare scenari “a rischio” di falsa agenzia[16]:

  • Agente–distributore: un intermediario che, oltre a operare come agente per un preponente, svolge in parallelo attività di distributore indipendente di altri prodotti nello stesso settore. In questo caso risulta impossibile separare nettamente i costi e i rischi associati alle due attività. L’agente finisce per comportarsi in parte come un normale rivenditore (per le linee di prodotto che acquista e rivende in proprio), e ciò contamina anche il rapporto di agenzia: dal punto di vista concorrenziale, un simile operatore non potrà beneficiare dell’esenzione riservata all’agente puro, poiché porta inevitabilmente su di sé alcuni rischi imprenditoriali.
  • Piattaforme online “ibride”: nel contesto dell’economia digitale, molte piattaforme di intermediazione (si pensi a marketplace, portali di prenotazione, ecc.) sostengono ingenti investimenti specifici di mercato – sviluppo e manutenzione di software, servizi pubblicitari e promozionali, gestione del customer care e dei resi – e contemporaneamente si assumono rilevanti rischi finanziari o commerciali legati all’andamento delle vendite[42]. Queste piattaforme online che fungono da intermediari tra venditori e acquirenti, ma investono risorse proprie e influenzano attivamente il mercato, difficilmente potranno qualificare come agenti genuini. La loro posizione economica è più assimilabile a quella di operatori indipendenti (o di co-distributori) anziché meri ausiliari del fornitore, soprattutto se la piattaforma tratta allo stesso tempo prodotti di suoi concorrenti o promuove i propri servizi concorrendo con i fornitori che ospita.

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7. Le nuove figure di agenzia. L’influencer e l’agente “online”.

Agente “influencer”: una figura emersa di recente è quella dell’influencer commerciale che promuove prodotti sui social media per conto di un’azienda. Pur potendo essere inquadrato contrattualmente come agente (procurando clientela al preponente in cambio di una commissione), un influencer tipicamente sostiene spese proprie (es. per shooting fotografici, montaggio video, personale di supporto), decide in autonomia come presentare e pubblicizzare il prodotto (tono, contenuti, canali e tempistiche della comunicazione) e gestisce il rapporto con i follower/potenziali clienti senza direttive vincolanti del preponente. In sostanza, l’influencer esercita un’attività creativa e imprenditoriale per promuovere le vendite, assumendosene il rischio di successo: caratteristiche ben lontane dall’agente classico che esegue istruzioni. È quindi lecito chiedersi se, in determinati casi, in cui l’influencer disponga di un ampio potere contrattuale — tale da consentirgli di decidere in maniera pressoché autonoma le strategie di vendita e il posizionamento dei prodotti sul mercato, inclusi i prezzi — possa davvero qualificarsi come agente ai fini della normativa antitrust, o se invece il suo ruolo debba essere inquadrato come una forma di collaborazione commerciale autonoma, soggetta dunque all’applicazione dell’art. 101 TFUE.

Si tratta, con ogni evidenza, di un esercizio concettuale più che pratico, finalizzato a comprendere come nuove figure professionali possano progressivamente inserirsi nei modelli distributivi tradizionali. Resta fermo che, in questo processo evolutivo, anche la normativa antitrust sarà destinata a giocare un ruolo rilevante, fungendo da parametro di compatibilità dei nuovi modelli contrattuali con le regole del mercato interno.

Agente operante tramite e-commerce proprio: si pensi infine al caso di un agente cui il preponente affida la vendita in una certa zona, ma senza vincolarlo sulle modalità – e l’agente decide di organizzare direttamente un e-shop o di usare piattaforme online terze (come Amazon, eBay, Etsy, Farfetch, ecc.) per vendere i prodotti del preponente. In tal scenario, l’agente gestisce in proprio l’account online, stabilisce i prezzi di vendita al pubblico, decide la strategia commerciale digitale e la logistica di consegna, il tutto senza un controllo operativo stringente da parte del preponente. Di fatto, l’agente si comporta come un commerciante indipendente che utilizza canali online per collocare i prodotti: anche se formalmente agente, sta assumendo rischio d’impresa (es. rischio invenduto, reputazione online, feedback clienti) e un margine di autonomia incompatibile con la qualifica di “organo ausiliario” del preponente. In una futura valutazione antitrust, è verosimile che tali agenti “digitali” vengano considerati falsi agenti.

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8. Conclusioni.

In definitiva, la figura dell’agente di commercio rappresenta un unicum contrattuale nel diritto antitrust: quando l’agente risulta genuinamente integrato nella sfera del preponente — ossia non assume rischi finanziari o commerciali rilevanti — l’accordo tra le parti sfugge all’applicazione dell’art. 101 TFUE. In tali casi, che costituiscono la stragrande maggioranza delle ipotesi concrete, il preponente può legittimamente imporre condizioni contrattuali altrimenti vietate nei rapporti tra imprese indipendenti, quali la fissazione dei prezzi di rivendita, l’attribuzione di esclusive territoriali o il divieto di vendite attive.

Tuttavia, le evoluzioni del mercato e dei modelli distributivi odierni mostrano che non tutti i rapporti di agenzia presentano le caratteristiche dell’agente “tipo” finora considerato. Alcune forme di intermediazione – dalle piattaforme online agli influencer, fino ad agenti con doppio ruolo – potrebbero trascinare il contratto fuori dall’area protetta riservata agli agenti veri, facendo sì che tali rapporti vengano valutati alla stregua di accordi tra imprese indipendenti. In futuro, è quindi plausibile che determinate tipologie di agenzia vengano considerate “false” in ottica antitrust, perdendo l’immunità e rientrando nel campo di applicazione dell’art. 101.

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[1] [4] [5] Vendite parallele. Quando possono essere bloccate?

[2] Art. 101 TFUE

[3] Regolamento 2022/720

[6] Esenzioni per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione (a partire dal 2022)

[7] Quote di mercato nella concessione di vendita e antitrust

[8] Vendite online contratti di distribuzione e nell'antitrust

[9] Comunicazione 101 del 27.4.2004

[10] Scambio di informazioni e duplice distribuzione: implicazioni antitrust nei contratti di distribuzione

[11] Contratto di agenzia e normativa antitrust. Una panoramica

[12] Decreto della Commissione Europea (Comunicazione / Decisione) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 24 dicembre 1962, a pag. 2921, riguardante i contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio

[13] Suiker Unie - Sentenza del 16-12-1975 — Cause Riunite 40—18, 50, 54—56, 111, 113 E 114-73

[14] DaimlerChrysler/Commissione, sentenza 15. 9. 2005 – Causa T-325/01

[15] Orientamenti sulle restrizioni verticali – Commissione 2022

[16] Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle restrizioni verticali (2022/C 248/01)

 

 


Contratto di agenzia

Le sentenze più importanti del 2024 sul contratto di agenzia: influencer, provvigioni, indennità e oltre.

Nel corso del 2024, la giurisprudenza ha affrontato numerosi profili del contratto di agenzia, chiarendo aspetti rilevanti quali l’inquadramento di nuove figure professionali, come gli influencer, nel ruolo di agenti di commercio, nonché questioni relative al rito applicabile, alle provvigioni, all’accesso alla documentazione contabile, allo scioglimento del rapporto e alle connesse indennità, al patto di non concorrenza, al risarcimento del danno e alla distinzione con il procacciamento d’affari. Segue un’analisi tematica di alcune tra le decisioni più significative.

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1. Forma del contratto di agenzia: distinzione tra esistenza e contenuto.

L’art. 1742, comma 2, c.c. stabilisce che «il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto». La norma non impone la forma scritta ad substantiam: il contratto può essere validamente concluso anche verbalmente. Tuttavia, ai fini probatori, la parte che intende far valere il rapporto deve fornire una prova scritta della sua esistenza. Tale prova può consistere, ad esempio, in una lettera di incarico, una corrispondenza commerciale, una conferma d’ordine firmata o anche una fattura descrittiva.

Una volta provata l’esistenza del contratto, il contenuto delle pattuizioni può invece essere ricostruito anche attraverso mezzi di prova diversi dalla scrittura. La giurisprudenza — da ultimo Cass. civ., sez. II, ord. 13 maggio 2024, n. 13008 — ha chiarito che le singole clausole possono risultare da dichiarazioni testimoniali, presunzioni o comportamenti concludenti, a condizione che siano univoci e coerenti.

In conclusione, mentre l’esistenza del contratto richiede necessariamente un documento scritto, il contenuto può essere dimostrato anche con altri strumenti probatori, in presenza di elementi attendibili e convergenti.

Leggi anche: Gli elementi essenziali del contratto di agenzia.

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2. Prova del rapporto di agenzia: criteri e onere probatorio.

In una controversia avente a oggetto la qualificazione di un rapporto contrattuale, il Tribunale di Milano, con decisione confermata dalla Corte d'Appello, aveva riconosciuto il diritto dell'agente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità di fine rapporto, ravvisando nel contratto, pur formalmente denominato franchising, la presenza di elementi riconducibili al modello tipico dell'agenzia. Il rapporto veniva qualificato come contratto misto, contenente caratteristiche sia dell’agenzia sia del franchising.

Il Tribunale ha ritenuto che il contratto stipulato, pur denominato “franchising”, presentasse tutti gli elementi propri dell’agenzia, ovvero:

  • promozione continuativa di contratti per conto di un preponente;
  • vincolo di zona;
  • obbligo di esclusiva;
  • remunerazione provvigionale;
  • obbligo del preponente di approvare i contratti;
  • inquadramento e formazione commerciale da parte del preponente;
  • fornitura di strumenti e reportistica da parte del preponente.

La Corte di Cassazione (15/03/2024, n. 6971) ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale, volto a sostenere la natura esclusivamente commerciale dell’accordo, sia il ricorso incidentale, volto a farlo qualificare esclusivamente come contratto di agenzia. Il Collegio ha ribadito che la qualificazione giuridica del contratto, così come la valutazione delle prove, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, violazione che nel caso concreto non è stata idoneamente dedotta.

La decisione si segnala nel quadro della giurisprudenza sull’agenzia per avere confermato che, in presenza di contratti complessi o atipici, l’individuazione della disciplina applicabile – anche laddove siano presenti elementi riconducibili all'agenzia – deve avvenire sulla base del contenuto sostanziale del rapporto e della funzione economico-sociale perseguita, e non della denominazione formalmente attribuita dalle parti. Non è dunque sufficiente l'emersione di singoli indici formali per invocare automaticamente l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1742 ss. c.c.

In tema di onere probatorio, la Corte ha infine ribadito che grava sull'agente che richiede le indennità di fine rapporto l'onere di provare l'esistenza dei presupposti di legge (art. 1751 c.c.), precisando che le contestazioni relative alla valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere riproposte in Cassazione se si risolvono in una richiesta di nuova delibazione dei fatti.

Leggi anche: Sentenze chiave del 2023: Una panoramica essenziale sul diritto di agenzia.

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3. Quando un influencer è un agente di commercio?

Un tema innovativo affrontato nel 2024 è se l’influencer possa essere qualificato come agente di commercio. Nella Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 04/03/2024 n. 2615 il giudice ha analizzato un contratto con cui una società incaricava alcuni social media influencer di promuovere i propri prodotti. La società ricorrente, attiva nella vendita online di integratori alimentari, aveva stipulato contratti di "influencer marketing" con vari sportivi e personaggi noti. A seguito di un accertamento ispettivo svolto da ENASARCO, era stato rilevato che tali influencer svolgevano in realtà un'attività assimilabile a quella di agenti di commercio: promuovevano stabilmente i prodotti della società sui propri canali social, ricevevano un compenso proporzionato alle vendite effettive (tramite un codice sconto personalizzato) e operavano in modo continuativo, emettendo numerose fatture periodiche.

L'ispettore aveva pertanto riqualificato tali rapporti come contratti di agenzia ai sensi dell’art. 1742 c.c., imponendo alla società il versamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni. La società aveva quindi proposto giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento ENASARCO.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, affermando che:

  • L’attività degli influencer era effettivamente stabile e strutturata per promuovere vendite tramite social network;
  • La "zona determinata" coincideva con la comunità dei followers cui si rivolgevano i contenuti promozionali;
  • L’autonomia dichiarata nel contratto e il termine breve di preavviso non escludevano la natura agenziale del rapporto;
  • I compensi erano sostanzialmente provvigionali, maturando in corrispondenza degli ordini andati a buon fine e tracciati attraverso l’utilizzo del codice sconto offerto dall’influencer durante i propri post, attivato poi dall’acquirente (follower) in fase di acquisto.

Il giudice ha inoltre distinto la figura degli influencer da quella dei testimonial, anch’essi attivi nella società e oggetto dell’ispezione ENASARCO: mentre i testimonial si limitavano a prestare la propria immagine a fini promozionali dietro un compenso fisso, senza promuovere direttamente vendite, gli influencer svolgevano una vera e propria attività promozionale, riconducibile al contratto di agenzia.

La società è stata pertanto condannata al pagamento di circa 90.000 euro tra contributi previdenziali e sanzioni.

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4. Modifiche unilaterali del contratto di agenzia.

La sentenza della Corte d'Appello di Brescia (12 gennaio 2024, n. 324) si sofferma su due aspetti di rilievo:

  • la legittimità della disciplina prevista dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) che consente, in presenza di determinate condizioni, la modifica unilaterale del contratto di agenzia da parte della preponente;
  • il limite rappresentato dal dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Nel caso esaminato, la preponente aveva comunicato una variazione del mandato derivante dalla perdita di un cliente, che incideva sulle provvigioni in misura inferiore al 20%: si trattava, pertanto, di una modifica "di media entità" ai sensi dell'AEC applicabile, realizzabile con semplice preavviso senza necessità di consenso dell’agente.

La Corte ha confermato la piena validità della clausola collettiva che autorizza variazioni unilaterali del mandato entro i limiti convenzionali, ricordando come la giurisprudenza di legittimità consideri ammissibile l’attribuzione alla preponente del potere di modificare talune clausole del contratto (ad esempio l’ambito territoriale o la misura delle provvigioni), purché tali modifiche siano esercitate in osservanza dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Nello specifico, la variazione era stata comunicata con congruo preavviso, era giustificata da circostanze oggettive (la revoca da parte del cliente) e non costituiva una manovra vessatoria o arbitraria a danno dell’agente. Pertanto, la modifica era stata ritenuta legittima anche sotto il profilo del rispetto della buona fede contrattuale.

Leggi anche: Le modifiche unilaterali del contratto di agenzia da parte del preponente.

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5. Il diritto alle provvigioni.

5.1. Provvigioni e dolo del preponente: rilevanza autonoma del comportamento omissivo.

Corte d’Appello di Milano, Sez. II, sentenza 22 luglio 2024, n. 2162

La Corte d'Appello di Milano ha chiarito che il diritto dell'agente di ottenere le provvigioni (art. 1748 c.c.) è autonomo rispetto al diritto di verifica contabile previsto dall'art. 1749 c.c.: l'esercizio del diritto di verifica non sospende né interrompe la prescrizione del diritto provvigionale.

Con riferimento all'eccezione di dolo occultativo, il giudice ha ribadito che la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta che renda impossibile e non semplicemente difficile l’esercizio del diritto da parte del creditore. Nel caso di specie, la trasmissione da parte della preponente di dati aggregati – pur impedendo un controllo analitico – non aveva determinato l’impossibilità di agire, anche perché l'agente aveva manifestato dubbi già durante l'esecuzione del contratto.

La Corte ha infine precisato che l’omessa indicazione delle singole fatture nei report provvigionali non integra di per sé un dolo rilevante ai fini della sospensione della prescrizione.

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5.2. Provvigioni e attività di incasso dell’agente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21312/2024, si è pronunciata sulla questione del compenso spettante all'agente per l'attività di incasso dei crediti del preponente. In particolare, ha ribadito il principio, già affermato in precedenti decisioni (Cass. n. 17572/2020; Cass. n. 21079/2013), secondo cui:

  • Se l'attività di incasso è prevista fin dall’inizio del rapporto, il relativo compenso si presume compreso nella provvigione pattuita, senza diritto dell'agente ad un'ulteriore remunerazione autonoma;
  • Se invece l'incarico di riscossione è affidato successivamente, esso configura una prestazione accessoria ulteriore rispetto al contratto originario e deve essere compensato separatamente, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.

La Corte ha inoltre chiarito che l'Accordo Economico Collettivo (A.E.C. 2002 e 2009) prevede un compenso aggiuntivo per l’attività di incasso solo quando vi sia anche assunzione di responsabilità per errori contabili da parte dell'agente.

Nel caso esaminato, la Corte d'Appello di Genova aveva riconosciuto all’agente un compenso separato per l’attività di incasso, ritenendo illegittimo il conglobamento nella provvigione stabilito nel contratto individuale. La Cassazione ha cassato la sentenza, rilevando che la Corte territoriale non aveva correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati: avrebbe dovuto preliminarmente verificare se l'incarico di incasso era previsto fin dall'origine e se l'agente si fosse assunto una responsabilità contabile, prima di riconoscere il diritto a un compenso aggiuntivo.

Leggi anche: Diritto alla provvigione dell’agente sui contratti di lunga durata.

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5.3. Provvigioni fuori zona e su affari indiretti.

Corte d’Appello di Brescia, 12 gennaio 2024, n. 324

La sentenza ha rigettato la domanda dell’agente volta al riconoscimento di provvigioni indirette per vendite effettuate nella sua zona senza che gli fossero state comunicate, ritenendo la genericità delle allegazioni e la mancanza di prova dei presupposti richiesti dall’art. 1748, comma 3, c.c. La Corte ha confermato il rigetto dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ndr: verosimilmente fondato sull’art. 1749 c.c., ancorché non espressamente richiamato), avente ad oggetto estratti conto provvigionali e scritture contabili, rilevandone il carattere meramente esplorativo in assenza di puntuali allegazioni sugli affari asseritamente sviati.

Leggi anche: Diritto dell’agente alle provvigioni su affari conclusi dopo la cessazione del rapporto.

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6. Accesso ai documenti e libri contabili del preponente.

L’agente, durante lo svolgimento del rapporto, ha diritto ad essere informato sul volume degli affari e sull’andamento delle vendite che lo riguardano (art. 1749 c.c.), nonché a ricevere un estratto conto provvigionale periodico. Tuttavia, fuori da questi obblighi specifici, l’accesso ai libri contabili del preponente non costituisce un diritto incondizionato. La giurisprudenza recente ha marcato dei limiti precisi.

Cass., sez. II, ord. 10 luglio 2024, n. 18942

Il diritto dell’agente di accedere alla documentazione del preponente ai sensi dell’art. 1749 c.c. presuppone la dimostrazione di uno specifico interesse all’azione, strettamente collegato all’esercizio di diritti patrimoniali derivanti dal contratto di agenzia. Tale diritto non sussiste automaticamente dopo la cessazione del rapporto: è onere dell’agente allegare e dimostrare che la documentazione richiesta è necessaria a verificare il proprio diritto a provvigioni maturate su affari conclusi successivamente, ai sensi dell’art. 1748, co. 3, c.c. In mancanza di tale allegazione, non può riconoscersi all’agente il diritto all’esibizione della documentazione.

(Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 2024, n. 18942)

Quanto all’accesso alla documentazione ai sensi dell’art. 1749 c.c., la Corte ha precisato che l'agente ha diritto di ottenere copia dei documenti della preponente solo se dimostra l'interesse concreto all’accertamento di diritti patrimoniali (ad esempio provvigioni) ancora spettanti. Se il rapporto è cessato senza residui crediti provvigionali, l’agente non ha diritto all’esibizione della documentazione.

Leggi anche: Il diritto dell’agente di visionare i libri contabili del preponente.

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7. Scioglimento del contratto.

7.1. Scioglimento per giusta causa.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2251/2024, ha confermato la sussistenza della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia esercitato dalla preponente, evidenziando la violazione del vincolo fiduciario da parte dell’agente. In particolare, la Corte ha ritenuto arbitraria e contraria ai principi di buona fede e correttezza la clausola contrattuale imposta dall’agente ai subagenti (c.d. fee di ingresso pari a € 19.000,00), non giustificata da esigenze oggettive, da prassi contrattuali né da comprovate esigenze economiche. Secondo i giudici, la condotta dell’agente – consistente nell’introdurre condizioni penalizzanti senza previa interlocuzione con la preponente e in assenza di benefici dimostrabili per gli agenti coinvolti – ha integrato un comportamento idoneo a giustificare il recesso ex art. 2119 c.c., applicabile per analogia anche al contratto di agenzia.

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7.2. Scioglimento per mutuo consenso.

La Cassazione, con ordinanza n. 22138 del 6 agosto 2024, ha ribadito che, in materia di contratto di agenzia, è ammissibile lo scioglimento anticipato per mutuo consenso, anche in presenza di una clausola che imponga la forma scritta per le modifiche contrattuali. Quando il contratto non richiede tale forma a pena di nullità, le parti possono rinunciarvi anche tacitamente, purché attraverso comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di mantenerla.

Nel caso deciso, la volontà comune di anticipare la cessazione del rapporto è stata desunta da più elementi significativi: la comunicazione all’ente previdenziale con la nuova data di chiusura, l’affiancamento di un nuovo agente nella zona già assegnata e l’assenza di contestazioni da parte della società. Tali condotte sono state ritenute sufficienti a dimostrare una risoluzione consensuale, efficace anche in mancanza di un accordo formale.

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8. Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia.

Anche nel 2024 si riscontra un contrasto giurisprudenziale in tema di clausola risolutiva espressa.

Confrontando l'ordinanza n. 13792/2024 della Cassazione (Sez. II, 17 maggio 2024) e l'ordinanza n. 12865/2024 (Sez. II, 10 maggio 2024), emerge una diversa impostazione circa la necessità o meno di accertare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione automatica del contratto.

In particolare:

  • L'ordinanza n. 13792/2024 ha ribadito che, in presenza di una clausola risolutiva espressa sufficientemente tipizzata, il giudice non deve svolgere alcuna autonoma valutazione sulla gravità del fatto ai sensi dell'art. 1455 c.c.: è sufficiente verificare che si sia realizzato l'inadempimento contemplato. Nel contratto di agenzia esaminato, la clausola vietava espressamente all'agente di trattare anche indirettamente affari per concorrenti. La Cassazione ha aggiunto che, ai sensi dell'art. 1228 c.c., l'agente risponde anche per gli atti compiuti dal subagente scelto senza adeguata diligenza, trattandosi di responsabilità contrattuale. Pertanto, l'inadempimento del subagente (tentativo di stipula di un contratto con un concorrente) è stato imputato all'agente, senza che fosse necessario accertare la gravità ulteriore del fatto.
  • L'ordinanza n. 12865/2024 ha invece stabilito che, in presenza di una clausola risolutiva espressa generica o di mero stile, il giudice deve comunque accertare la gravità dell'inadempimento secondo l'art. 1455 c.c. In quel caso, la clausola prevedeva la possibilità di risolvere il contratto in relazione al mancato raggiungimento di risultati di vendita, senza parametri chiari. La Cassazione ha richiesto quindi non solo la prova del fatto, ma anche la valutazione della sua incidenza effettiva sull'equilibrio contrattuale.

Leggi anche: Clausola dei minimi di fatturato nel contratto di agenzia.

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9. Indennità di mancato preavviso.

Con l’ordinanza n. 6971/2024, la Corte di Cassazione ha confermato integralmente quanto statuito in primo grado dal Tribunale di Milano (sent. n. 12344/2017) e successivamente dalla Corte d’Appello, riconoscendo che l’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta anche in caso di scioglimento del rapporto da parte dell’agente, qualora il recesso non sia preceduto dal rispetto del termine minimo previsto dall’art. 1750 c.c.

La Suprema Corte ha altresì ribadito che, in assenza di espressa pattuizione o di un rinvio formale, gli Accordi Economici Collettivi (AEC) non si applicano automaticamente al contratto, neppure laddove esso sia qualificato come agenzia. È quindi esclusa qualsiasi applicazione suppletiva degli AEC in difetto di specifico richiamo nel testo contrattuale o nei comportamenti delle parti.

Di particolare rilievo è la metodologia adottata dal Tribunale per la quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, che la Cassazione ha implicitamente ritenuto corretta, non essendo stata oggetto di impugnazione fondata. Nel dettaglio, il Tribunale:

  • ha accertato che il rapporto contrattuale era in essere dal giugno 2008 al febbraio 2012, e che quindi al momento del recesso erano maturati oltre tre anni e mezzo di durata;
  • ha quindi stabilito che, ai sensi dell’art. 1750, comma 3, c.c., il preavviso avrebbe dovuto essere di sei mesi, mentre ne erano stati concessi solo tre;
  • ha conseguentemente riconosciuto il diritto a tre mensilità di indennità sostitutiva.

Ai fini del calcolo, è stato utilizzato un criterio oggettivo fondato sulla media mensile delle provvigioni percepite, desunto dai documenti contabili in atti e non specificamente contestato da controparte. In particolare:

  • è stata rilevata la media delle provvigioni percepite nel biennio precedente il recesso;
  • tale media è stata moltiplicata per 3 mesi, equivalenti al periodo di preavviso non rispettato;
  • l’importo complessivo riconosciuto a tale titolo è stato pari a € 16.500,00, come da conteggi dettagliati in atti.

Questo criterio si fonda direttamente sulla ratio dell’art. 1750 c.c., che, pur non specificando la formula di calcolo, implica che il valore dell’indennità debba compensare economicamente il danno da mancato preavviso, tipicamente individuato nella perdita del reddito provvigionale medio.

Leggi anche: Il recesso anticipato dal contratto di agenzia. Come si calcola l’indennità per il mancato preavviso?

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10. Indennità di fine rapporto.

10.1. Onere della prova e 1751 c.c.

Con l’ordinanza n. 13008 del 13 maggio 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., cassando la sentenza della Corte d’Appello di Brescia in un caso non disciplinato da Accordo Economico Collettivo.

La Corte ha ribadito che, in assenza di AEC, i presupposti previsti dall’art. 1751 c.c. devono essere accertati con particolare rigore, trattandosi di condizioni normative e non presuntive. È quindi necessario verificare, sulla base delle prove disponibili apportate dall’agente, sia l’effettivo incremento della clientela o lo sviluppo degli affari, sia la permanenza, dopo la cessazione del rapporto, di vantaggi sostanziali per il preponente.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva respinto le censure dell’appellante affermando che le critiche alla sentenza di primo grado e alla consulenza tecnica d’ufficio erano generiche, e che i conteggi del CTU non erano stati specificamente contestati. La Cassazione ha invece sottolineato che la doglianza riguardava non la correttezza dei calcoli, ma l’assenza stessa dei presupposti giuridici per il riconoscimento dell’indennità. Si tratta di una valutazione che spetta esclusivamente al giudice e che non può essere delegata al consulente tecnico, il cui ruolo è limitato a supportare il giudice nell’accertamento dei fatti, non a decidere sulla spettanza del diritto.

La decisione d’appello è stata quindi cassata per motivazione solo apparente: la Corte territoriale non si è confrontata con le reali questioni sollevate dall’appellante e ha omesso qualsiasi verifica autonoma in ordine alla spettanza dell’indennità, fondando il proprio convincimento unicamente sull’elaborato peritale e così violando il riparto delle competenze tra giudice e CTU.

Leggi anche: Indennità di fine rapporto dell’agente. Come si calcola se non si applicano gli AEC?

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10.2. Applicabilità ed esclusione AEC.

Con l’ordinanza n. 24121 del 9 settembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., chiarendo l’interazione tra contratto individuale di agenzia e Accordo Economico Collettivo (AEC).

Nel caso esaminato, il contratto richiamava espressamente l’AEC del settore industria, ma subordinava l’erogazione dell’indennità alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1751 c.c. La Corte d’Appello di Roma, recependo tale impostazione, ha negato l’indennità all’agente per difetto dei presupposti legali (nuova clientela o sviluppo degli affari con vantaggi persistenti per il preponente), ritenendo inapplicabili i criteri forfettari dell’AEC.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’agente, confermando l’interpretazione della Corte territoriale: quando il contratto di agenzia richiama l’art. 1751 c.c. come fondamento del diritto all’indennità, non si applicano automaticamente i criteri più favorevoli dell’AEC. In mancanza di una clausola che recepisca integralmente la disciplina collettiva, i presupposti dell’indennità devono essere accertati secondo i rigorosi requisiti di legge.

La decisione ribadisce che l’applicazione degli AEC non può prescindersi dalla volontà negoziale delle parti e che l’accertamento del diritto all’indennità spetta al giudice, non potendosi inferire da automatismi contrattuali se questi non sono espressamente previsti.

Leggi anche: Contratto di agenzia e derogabilità in peius degli AEC.

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11. Patto di non concorrenza post-contrattuale.

Il patto di non concorrenza che vincola l’agente dopo la cessazione del rapporto è espressamente regolato dall’art. 1751-bis c.c. Esso deve risultare da atto scritto, può estendersi al massimo a due anni e comporta il diritto per l’agente di ottenere un’indennità aggiuntiva.

Con l’ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla natura e il regime giuridico del patto di non concorrenza stipulato nell’ambito di un contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1751-bis c.c., soffermandosi in particolare sulla derogabilità del requisito dell’onerosità e sulle modalità di corresponsione dell’indennità.

Secondo la Suprema Corte, il patto di non concorrenza può essere validamente stipulato anche in assenza di un corrispettivo specificamente determinato e separato, in quanto l’art. 1751-bis c.c. non prevede espressamente una sanzione di nullità in caso di mancata remunerazione. La previsione normativa affida infatti la quantificazione dell’indennità alla contrattazione tra le parti, avuto riguardo agli accordi economici collettivi, alla durata (massimo biennale) del vincolo, alla natura del contratto e all’indennità di fine rapporto. Laddove manchi l’accordo, è il giudice a doverla determinare in via equitativa.

Nel caso di specie, un agente contestava la validità di una clausola che prevedeva il pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza mediante anticipi corrisposti in costanza di rapporto, in percentuale sulle provvigioni, anziché al momento della cessazione dello stesso. La Corte d’appello di Trieste aveva ritenuto legittima tale modalità, respingendo la tesi del ricorrente secondo cui l’indennità dovesse avere natura non provvigionale e autonoma rispetto ai compensi maturati in corso di contratto.

La Cassazione conferma l’impostazione dei giudici di merito, ritenendo che, se il patto è derogabile nell’an, lo è a maggior ragione nel quomodo: le parti possono quindi pattuire forme di pagamento anche diverse da quelle tradizionali, comprese modalità rateali o integrate nei compensi periodici, purché sia possibile un eventuale conguaglio finale. Non sussiste dunque alcuna nullità della clausola che preveda l’erogazione anticipata del corrispettivo, eventualmente anche in forma provvigionale, se ciò avviene nel rispetto dell’equilibrio contrattuale complessivo.

L’ordinanza si inserisce nel solco dell’orientamento già tracciato da Cass. nn. 12127/2015 e 13706/2017, secondo cui la disciplina dell’art. 1751-bis c.c. – introdotto dall’art. 23 L. 422/2000 – non ha natura imperativa né tutela interessi pubblici generali, ma si limita a definire un quadro di riferimento derogabile per via pattizia. Ne consegue un’ampia libertà negoziale nella strutturazione del patto, anche sotto il profilo della sua remunerazione.

Leggi anche: L’obbligo di esclusiva e il patto di non concorrenza nel contratto di concessione di vendita.

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12. Risarcimento del danno nelle controversie di agenzia.

Oltre a provvigioni e indennità, talvolta l’agente invoca il risarcimento del danno per condotte illegittime del preponente. Le situazioni tipiche riguardano: la rottura abusiva del contratto (oltre il mancato preavviso già indennizzato), il mancato guadagno per provvigioni sfumate a causa di atti del preponente, oppure danni all’immagine professionale dell’agente.

La giurisprudenza è però tendenzialmente restrittiva nel riconoscere ulteriori risarcimenti, per evitare duplicazioni con le tutele già previste. Ad esempio, in Cass. 13792/2024 l’agente aveva richiesto un ingente risarcimento (quasi 1,95 milioni di euro) per lucro cessante corrispondente ai guadagni futuri persi a causa dell’interruzione del rapporto. Tuttavia, essendo stata accertata la legittimità della risoluzione per inadempimento dell’agente stesso, la domanda di danni è stata respinta in radice. Più in generale, se la cessazione del rapporto è lecitamente avvenuta (con preavviso, o per giusta causa imputabile all’agente), l’agente non può pretendere alcun risarcimento ulteriore rispetto alle indennità contrattuali previste.

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13. Procacciatore d’affari e agente di commercio: differenze operative.

La giurisprudenza del 2024 conferma criteri ormai consolidati nella qualificazione dei rapporti di agenzia, ribadendo con chiarezza il discrimine rispetto al procacciamento d’affari. In particolare, viene richiamato il principio secondo cui l’agenzia si caratterizza per la continuità e stabilità dell’attività promozionale e per l'inserimento organizzato dell’agente nella rete del preponente, in contrapposizione alla saltuarietà e occasionalità propria del procacciatore.

La giurisprudenza recente (Trib. Roma 2024 n. 2615; Cass. 16565/2020; Cass. 35740/2022) ribadisce che il contratto di agenzia si distingue per la continuità e stabilità dell’attività promozionale a favore del preponente, in una zona o settore determinato, con remunerazione prevalentemente provvigionale e possibile diritto di esclusiva. L'agente opera autonomamente ma con vincolo di assiduità, rendendo conto dell’attività svolta.

Al contrario, il procacciatore d’affari svolge un’attività saltuaria, senza obbligo stabile né inserimento nell’organizzazione del preponente, limitandosi a segnalare affari in modo occasionale (cfr. Cass. 19828/2013; Cass. 13629/2005).

La recente ordinanza Cass. 10656/2024 conferma questo quadro, precisando che la continuità dell’attività e la stabilità della collaborazione sono elementi sufficienti a qualificare il rapporto come agenzia. Nel caso deciso, la società ricorrente sosteneva che mancasse la prova di un vero obbligo di promozione da parte dei collaboratori. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di agire si desume dalla struttura e dall'organizzazione stabile del rapporto: non è necessario isolare la prova di un vincolo giuridico distinto, poiché la stabilità e l'inserimento nella rete del preponente sono già indici tipici del contratto di agenzia.

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14. Rapporto tra incaricati alla vendita diretta a domicilio e contratto di agenzia.

(Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro, 23 febbraio 2024, n. 791)

La Corte ha stabilito che tra preponente e agenti incaricati alla vendita diretta a domicilio non sussisteva un rapporto di agenzia, annullando il verbale ispettivo e l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali.

Principi confermati: L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, disciplinata dalla Legge n. 173/2005, non costituisce automaticamente un contratto di agenzia.
Il D.Lgs. n. 147/2012, art. 7, precisa che, per la configurabilità del contratto di agenzia nella vendita a domicilio, occorre la presenza di:

  • un obbligo contrattuale vincolante di svolgere attività promozionale;
  • un’esclusiva territoriale;
  • vincoli di durata della prestazione.

Nel caso concreto (sentenza n. 791/2024), la Corte ha rilevato che:

  • le lettere di incarico non prevedevano alcun obbligo di promozione;
  • gli incaricati operavano liberamente, senza assegnazione di zona e senza obiettivi minimi di vendita;
  • era possibile interrompere l’attività in ogni momento, senza preavviso né penalità;
  • non vi era una reale esclusiva territoriale, ma solo un generico divieto di concorrenza.

Ulteriori elementi:

  • L'attività era svolta sulla base di semplici autorizzazioni alla vendita e il compenso era legato esclusivamente agli ordini effettivamente conclusi.
  • La pianificazione logistica interna del preponente (organizzazione delle filiali, mezzi di consegna) non bastava a configurare un vincolo contrattuale di attività promozionale da parte dell'agente.

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15. Il rito applicabile: ordinario o lavoro?

La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11 settembre 2024, n. 26722), decidendo su un regolamento di competenza, ha stabilito che nelle controversie relative al contratto di agenzia occorre avere riguardo alla natura sostanziale del rapporto e non alla sua formale intestazione. Nel caso di specie, pur essendo il contratto sottoscritto da una società, l'attività era svolta personalmente e senza autonoma organizzazione imprenditoriale dall'agente. È stata dunque riconosciuta la competenza funzionale del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., cassando la pronuncia che aveva declinato la competenza in favore del giudice ordinario.

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16. Clausola di deroga della giurisdizione nel contratto di agenzia.

Con l’ordinanza n. 15389/2024, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla validità e l’efficacia di una clausola di deroga convenzionale della giurisdizione contenuta in un contratto di agenzia internazionale. Nel caso di specie, il contratto attribuiva la competenza esclusiva al Tribunale di Dubai. Il Tribunale di Lucca aveva accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla preponente italiana; la Corte d'Appello di Firenze, in riforma, aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, valorizzando la condotta dell’agente estero che aveva agito in Italia.

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, ribadendo che una clausola attributiva della giurisdizione, validamente stipulata e provata per iscritto ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 218/1995, ha natura esclusiva e vincolante, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto il carattere facoltativo dell'opzione. La semplice proposizione della domanda davanti al giudice italiano da parte dell'agente straniero non determina il superamento della deroga pattizia

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Distribuzione selettiva

Vendite Parallele e Distribuzione Selettiva: rilievi normativi e tutela del marchio.

Le vendite parallele nei sistemi di distribuzione costituiscono un tema rilevante e complesso nella normativa antitrust, avendo impatti pratici assai significativi sulle politiche commerciali a tutti i livelli della catena distributiva. Questo fenomeno assume un ruolo particolarmente centrale nella distribuzione selettiva, una forma di organizzazione delle vendite in cui il fornitore stabilisce criteri specifici per selezionare i distributori autorizzati, prevalentemente con l'obiettivo di limitare la rivendita dei propri prodotti al di fuori della rete autorizzata e proteggere il prestigio del proprio marchio.

Tuttavia, indipendentemente dai piani distributivi del produttore, il sistema di distribuzione non potrà mai essere completamente "stagno" (risultando altrimenti in contrasto con i principi fondanti della Unione Europea[1]), e accade spesso che prodotti vengano venduti, anche all'interno del territorio in cui è stato creato un sistema di distribuzione esclusiva, da venditori paralleli.

Questo articolo si propone di chiarire i requisiti e le condizioni essenziali per consentire a un fornitore di creare una rete di distribuzione selettiva e di analizzare gli strumenti legali a disposizione per proteggere tale rete da vendite non autorizzate. Queste vendite, effettuate da distributori non approvati tramite canali paralleli, possono infatti compromettere sia l'immagine del marchio sia la qualità percepita dei prodotti.

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1. Definizione e finalità della distribuzione selettiva.

Secondo l’articolo 1 del Regolamento UE 2022/720, un sistema di distribuzione selettiva è definito come un sistema in cui il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi contrattuali esclusivamente a distributori selezionati, in base a criteri specifici, e questi ultimi si impegnano a non rivendere tali prodotti a rivenditori non autorizzati nei territori riservati al sistema.

La distribuzione selettiva si distingue essenzialmente dalla distribuzione esclusiva per il fatto che il produttore può imporre ai membri della propria rete di vendere i prodotti esclusivamente a rivenditori autorizzati, o, in alternativa, anche a soggetti esterni, purché rispettino gli standard qualitativi definiti dal produttore e imposti agli stessi distributori autorizzati.[2]

Posto che si tratta di una struttura che limita in maniera molto importante la concorrenza (certamente superiore rispetto alla distribuzione esclusiva), la sua applicabilità solleva rilevanti questioni di compatibilità con le norme antitrust europee, in particolare in relazione all’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).[3]

Occorre innanzitutto partire dall’assunto che il principio giuridico adottato dal legislatore europeo, da ultimo confermato con il Regolamento UE 2022/720, si basa sul presupposto che la distribuzione selettiva sia stata concepita per rispondere a specifiche esigenze di mercato non soddisfatte dalla distribuzione esclusiva. Tali esigenze riguardano principalmente la tutela di prodotti di lusso o tecnologicamente avanzati, che richiedono una gestione commerciale particolarmente complessa e accurata.

È indubbio, infatti, che la qualità di tali prodotti non derivi unicamente dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dalle modalità con cui vengono venduti, presentati e commercializzati al pubblico. Queste modalità contribuiscono a preservare lo stile e l’immagine di prestigio che conferisce loro un’aura di lusso, elemento essenziale per distinguerli agli occhi dei consumatori da prodotti simili. Con la conseguenza che, qualsiasi danno a tale aura di lusso può compromettere la qualità percepita dei prodotti stessi.[4]

In tale contesto, la Corte ha segnatamente ritenuto che l’organizzazione di un sistema di distribuzione selettiva che ha lo scopo di assicurare una presentazione che valorizza prodotti di prestigio nel punto vendita possa contribuire alla notorietà dei prodotti di cui trattasi e quindi a salvaguardare la loro aura di lusso.[5]

La protezione dell'aura e dell'immagine del marchio è l’obiettivo principale perseguito dal produttore e, allo stesso tempo, come si vedrà, rappresenta lo strumento a disposizione del titolare per tutelarsi adeguatamente dalle vendite parallele.

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2. I requisiti del sistema di distribuzione selettiva.

La giurisprudenza della Corte ha stabilito che, per valutare la compatibilità di un sistema di distribuzione selettiva con l’art. 101, è necessario applicare tre criteri meglio noti come criteri Metro (dal nome della celebre sentenza[6]), riassumibili come segue:

  • in primo luogo, la natura dei beni o servizi in questione deve giustificare l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva. Questo significa che, in base alle caratteristiche specifiche del prodotto, tale sistema deve costituire un requisito legittimo per preservarne la qualità e garantirne un utilizzo adeguato (come anticipato, il ricorso alla distribuzione selettiva può essere legittimo per prodotti di alta qualità, tecnologicamente avanzati[7] o beni di lusso[8]).
  • In secondo luogo, la selezione dei rivenditori deve basarsi su criteri oggettivi di natura qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio.
  • In terzo luogo, i criteri stabiliti non devono eccedere ciò che è necessario.

Sulla base di tali presupposti, la giurisprudenza europea, pur riconoscendo che la distribuzione selettiva incida sulla concorrenza del mercato interno, ne giustifica l’adozione se adottata con l’obiettivo di sostenere un commercio specializzato, capace di soddisfare richieste particolari e di garantire la qualità e il valore tecnologico dei prodotti distribuiti. Questi requisiti permettono di superare una concorrenza basata principalmente sul prezzo, ponendo maggiormente l’accento su fattori quali la qualità del servizio e il supporto post-vendita, elementi che mirano a realizzare un risultato legittimo e contribuiscono a una concorrenza qualitativa.[9]

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3. Clausole contrattuali volte alla tutela del marchio.

Nel contesto della distribuzione selettiva, il produttore o fornitore stabilisce una serie di impegni contrattuali che il rivenditore autorizzato è tenuto a rispettare per garantire la tutela del posizionamento e dell’immagine del marchio. Sebbene le clausole possano variare, esse mirano principalmente a preservare gli standard qualitativi e a garantire che i prodotti siano esposti in modo tale da rispettare l’immagine e la notorietà del brand.

Di seguito analizziamo gli impegni contrattuali più rilevanti che il distributore selettivo deve rispettare, prendendo spunto da una recente ordinanza del Tribunale di Milano.[10]

Esclusività e salvaguardia dell’immagine del marchio: Uno degli obblighi principali riguarda l’esclusività del punto vendita. Il rivenditore autorizzato è tenuto a esporre e vendere i prodotti esclusivamente presso il proprio punto vendita (sia esso fisico o online), evitando qualsiasi esposizione o vendita all’esterno. Viene vietata anche la vendita in prossimità di prodotti che, per la loro natura o qualità inferiore, potrebbero svalutare l’immagine del marchio rappresentato. Talvolta viene concesso ai rivenditori di commercializzare marchi concorrenti, solamente se compatibili con l’immagine e la notorietà del brand. In pratica, si intende assicurare che i prodotti, siano collocati in contesti adeguati e non compromettano l’aura di esclusività e di lusso del marchio.

Esposizione dei prodotti e del marchio: Il contratto di distribuzione selettiva impone specifici obblighi sull’esposizione del marchio. Il rivenditore deve posizionare i prodotti in modo strategico, utilizzando espositori dedicati e targhette con il logo del marchio. Una scelta mirata a evidenziare il prestigio del brand. Inoltre, i prodotti devono essere presentati ad esempio in mobili dedicati, mantenendo caratteristiche dimensionali e visive che ne rispecchino il posizionamento. Questa attenzione al dettaglio consente di rafforzare la percezione del brand e di presentarlo al consumatore in modo coerente con la sua immagine di lusso.

Standard qualitativi: Per mantenere un servizio e un’esperienza di acquisto allineati con le aspettative del brand, il rivenditore deve rispettare specifici standard qualitativi. Questo include la competenza del personale, che deve avere formazione e esperienza idonee. L'obiettivo di questi requisiti è assicurare che ogni interazione con il cliente rifletta i valori del brand, fornendo un servizio di qualità superiore che si distingue per attenzione ai dettagli e professionalità.

Servizio di consulenza ai negozi: Per valorizzare i prodotti e supportare il cliente nella scelta (che in tal caso è il negoziante), in alcuni contratti può essere richiesto al rivenditore autorizzato di offrire un servizio di consulenza adeguato. Tale servizio deve essere proporzionato alla superficie del punto vendita, al numero di marchi presenti e alla quantità di prodotti disponibili. La consulenza è concepita come un valore aggiunto, finalizzato a migliorare l’esperienza di acquisto e a consolidare la percezione di qualità e specializzazione del brand.

Corretta conservazione dei prodotti: Il rivenditore autorizzato si impegna ad offrire alla clientela prodotti perfettamente conservati e dotati della loro presentazione o confezione originale. Questo garantisce che i prodotti siano sempre nelle migliori condizioni possibili, rafforzando la fiducia dei consumatori e preservando la qualità associata al marchio.

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4. La c.d. riparazione selettiva

Nella distribuzione selettiva, spesso il distributore mira a mantenere uno standard elevato che copra tutte le fasi della vendita – dall’offerta all’acquisto e fino alla riparazione – per garantire un livello di qualità costante e un’esperienza omogenea per il consumatore. In questo contesto, si avverte la necessità di includere nella rete anche il servizio post-vendita, creando un sistema di c.d. riparazione selettiva.

Questa scelta risulta particolarmente rilevante per quei prodotti che richiedono interventi di manutenzione specifici, indispensabili per preservarne la qualità e garantirne un uso ottimale.

Da tempo la giurisprudenza comunitaria sostiene che la distribuzione selettiva possa necessitare di un servizio di vendita e post-vendita adeguato alle peculiarità della specifica tipologia di distribuzione adottata.[11] Sul tema, il Tribunale di Milano, ha inoltre recentemente stabilito, nel caso di specie e in termini generali, che l'ammissibilità di un sistema di rivendita selettiva non sia giustificata tanto dalla preservazione dell'immagine del marchio in sé, che potrebbe comportare una restrizione della concorrenza, quanto piuttosto dall’obiettivo di mantenere la qualità dei prodotti nel loro uso corretto, nonché dal perseguimento di un commercio specializzato, capace di offrire prestazioni specifiche per prodotti ad alto livello qualitativo e tecnologico.[12]

Sulla base della giurisprudenza sopra citata, la riparazione selettiva sembrerebbe richiedere un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti per la distribuzione selettiva: non solo la tutela del prestigio del marchio, ma anche la garanzia del mantenimento della qualità del prodotto, che potrebbe altrimenti essere compromessa da riparatori esterni alla rete selettiva, i quali non rispettano gli standard qualitativi imposti dal produttore ai membri autorizzati.

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5. Vendite parallele nei sistemi di distribuzione selettiva.

5.1. Rapporti extracontrattuali nel contesto delle vendite parallele.

Spesso accade che, anche all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, vengano effettuate vendite da parte di soggetti esterni alla rete autorizzata, le cosiddette vendite parallele. Si tratta di vendite realizzate da terzi con cui il produttore non ha un rapporto contrattuale diretto, ma un rapporto di natura extracontrattuale. Questo comporta che le condizioni di vendita concordate tra il titolare del diritto e i rivenditori autorizzati, essendo efficaci solo tra le parti, non possano essere imposte a terzi, ex articolo 1372, secondo comma, c.c.

In altre parole, il fornitore si trova nell’impossibilità di far valere direttamente le proprie condizioni contrattuali verso soggetti non autorizzati, non potendo quindi ricorrere agli strumenti giuridici tipici dei rapporti contrattuali. Sviluppando questo principio,  principio, la stessa la Corte di Cassazione ha più volte confermato che il titolare non può estendere le limitazioni contrattuali della rete selettiva a soggetti esterni, a meno che non vi sia un pregiudizio effettivo all’immagine del marchio.[13]

Stante la natura extracontrattuale del rapporto, per tutelare il proprio marchio e la qualità della rete distributiva, il fornitore può/deve così fare affidamento su strumenti giuridici alternativi, collegati essenzialmente con le norme sulla proprietà intellettuale.[14]

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5.2. Il principio dell’esaurimento del marchio: limiti e tutela dell'immagine del brand.

L'art. 7 della direttiva europea 2008/95/CE, recepito in Italia con l'art. 5 del Codice della Proprietà Industriale, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di esaurimento del marchio. In base a questo principio, una volta che un prodotto viene immesso sul mercato dell'Unione Europea dal titolare del marchio o con il suo consenso, i diritti esclusivi su quel prodotto si esauriscono, limitando l’esclusiva al primo atto di commercializzazione. Tuttavia, questa regola presenta un’eccezione: il comma 2 dell’art. 5 CPI permette al titolare di opporsi alla vendita successiva in presenza di "motivi legittimi," come il rischio di danneggiare l’immagine di lusso e prestigio del marchio.

Leggi anche: Vendite parallele e principio dell'esaurimento del marchio.

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che una rete di distribuzione selettiva può essere considerata tra i “motivi legittimi” di protezione del marchio quando la distribuzione non autorizzata rischia di compromettere l’immagine e il valore distintivo di prodotti di lusso o di alto prestigio. In questi casi, l’obiettivo della rete selettiva non è solo quello di limitare la concorrenza, ma anche di garantire che i prodotti siano distribuiti in un contesto che ne preservi l’aura esclusiva, mantenendo elevati standard qualitativi e un’esperienza d’acquisto in linea con le aspettative del pubblico per quella tipologia di prodotto.[15]

In linea con quanto sopra, la giurisprudenza nazionale ha confermato che il titolare del marchio può legittimamente opporsi alla rivendita esterna alla rete selettiva solo se tale commercializzazione comporta un danno effettivo o potenziale alla reputazione del marchio.[16]

D'altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che il terzo non possa giustificare la propria attività di vendita parallela semplicemente sostenendo di aver acquistato i prodotti da un rivenditore autorizzato che, a sua volta, abbia violato le proprie obbligazioni contrattuali.[17] Parimenti, non è sufficiente invocare il mancato rispetto dei requisiti da parte di altri rivenditori autorizzati come pretesto per legittimare la vendita al di fuori della rete. A tal proposito, la giurisprudenza sottolinea che “il mancato rispetto dei requisiti da parte di altri distributori autorizzati non esclude l’illecito, e quindi la violazione delle condizioni generali di vendita.”[18]

Ne consegue che, se la vendita parallela viene effettuata in modo tale da non compromettere l'immagine o la qualità percepita del marchio, il titolare non può opporsi a tale rivendita, poiché, in assenza di un danno effettivo o potenziale alla reputazione del marchio stesso, decadono i motivi legittimi che giustifichino il blocco della vendita parallela.

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5.3. La prova del pregiudizio.

Da ultimo, è importante rilevare che, per giustificare un'eccezione al principio dell’esaurimento, non è sufficiente il semplice pericolo o la possibilità di pregiudizio: è necessaria l’effettiva sussistenza di un danno concreto. Di conseguenza, il pregiudizio deve emergere da circostanze specifiche e comprovabili; non è sufficiente, quindi, limitarsi a indicare una particolare modalità di vendita attuata da terzi estranei alla rete selettiva. Occorre dimostrare che tali modalità causino, nel caso concreto, un danno grave all’aura di prestigio del marchio.[19]

La giurisprudenza ha precisato che la “misura minima di rispetto dell’immagine” dei marchi di lusso risiede nella necessità che i prodotti contraddistinti da tali marchi, caratterizzati da ricercatezza e qualità intrinseca, non siano associati a prodotti analoghi ma di scarsa qualità, o a prodotti del tutto diversi e privi delle prerogative di prestigio. In definitiva, è essenziale che la presentazione dei prodotti di lusso non venga associata ad altri prodotti privi di caratteristiche analoghe, al fine di preservare l’immagine esclusiva e l’elevato valore percepito del marchio.[20]

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[1] Principio che è stato inizialmente introdotto, seppure con riferimento alla vendita esclusiva, dalle storiche sentenze Grundig, Sentenza del 13 luglio 1966, cause riunite Costen e Grundig 56/64 e 58/64.

[2] Cfr. Art. 4, lett. c), VBER 720/2022.

[3] CFr. Punto 146 e seguenti Orientamenti sulle restrizioni verticali 2022/C 248/01

[4]Cfr. in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Copad, C‑59/08, EU:C:2009:260, punti da 24 a 26 e giurisprudenza citata

[5] In tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Copad, C‑59/08, EU:C:2009:260, punto 29.

[6] Sentenza del 25 ottobre 1977, Metro/Commissione, C-26/76.

[7] Causa Metro/Commissione, Causa C-107/82 – AEG/Commissione.

[8] Cfr. Causa C-230/16 , Causa Coty Germany.

[9] Tribunale UE del 25 ottobre 1983, Telefunken/Commissione, 107/82, e della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C-439/09, punto 39.

[10] Tribunale di Milano, ordinanza del 2 gennaio 2023.

[11] Tribunale UE, sentenza del 22 ottobre 1980, Metro/Commissione, 75/84, punto 54.

[12] Tribunale di Milano, sentenza del 27 settembre 2022, n. 7389.

[13] Cassazione, 14 marzo 2023, N. 7378.

[14] Tribunale di Milano, ordinanza del 17 marzo 2016; Corte di Giustizia Europea, sentenza del 30 novembre 2004, C-16/03; Tribunale di Milano, sentenza del 9 dicembre 2008.

[15] Corte di Giustizia UE, causa C-59/08, Copad vs. Christian Dior.

[16] Tribunale di Milano, 11 gennaio 2016; Tribunale di Torino, 17 dicembre 2018.

[17] Tribunale di Milano, ordinanza del 2 gennaio 2023.

[18] Tribunale di Milano, 20 luglio 2018.

[19] Tribunale Milano, ordinanza 17.3.2023.

[20] Tribunale Milano, ordinanza 12.1.2021.


Gestione delle vendite online nei contratti di distribuzione e antitrust europeo.

Il nuovo regolamento sulle vendite verticali ha introdotto per la prima volta una disciplina delle vendite online, introducendo all'art. 4 lett. e) un generico divieto di impedire "l’uso efficace di internet" da parte dell’acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizio oggetto del contratto.

Il precedente regolamento (330/2010) non disciplinava direttamente eventuali restrizioni sulle vendite online e tali tematiche erano state sviluppate unicamente attraverso un'importante evoluzione giurisprudenziale, tra cui spiccano due sentenze della Corte di Giustizia considerate pietre miliari nel settore.

In questo articolo si analizzeranno brevemente i principali impatti che le nuove normative possono avere sulle vendite online nei diversi sistemi distributivi, ossia esclusivo, selettivo e libero, con l'obiettivo di fornire una panoramica generale (evitando eccessivi tecnicismi) e aiutare gli operatori del settore a orientarsi in un contesto sempre in evoluzione e tutt'altro che lineare.

1. Le vendite online nel precedente regolamento 330/2010.

Come accennato, in assenza di una disciplina legislativa, la Corte di Giustizia ha contribuito a regolamentare una tematica assai importante attraverso due sentenze, che sono tuttora attuali e aiutano a interpretare anche la novella introdotta dal vigente regolamento.

La prima, del 13 ottobre 2011, relativa al caso Pierre Fabre.[1] In tale circostanza, la società produttrice di cosmetici e prodotti per l'igiene personale aveva adottato un sistema di distribuzione selettiva che imponeva la presenza fisica e permanente di un farmacista laureato nel punto vendita, al fine di fornire una consulenza adeguata ai consumatori. Quindi la società non aveva direttamente vietato la vendita online, ma l'aveva resa di fatto impraticabile subordinandola a una condizione irrealizzabile. La Corte ha stabilito che tale disposizione comportava (di fatto) un divieto assoluto di utilizzare Internet, ritenendo la disposizione contrattuale contraria alle norme sulla libera concorrenza europea e al regolamento antitrust, con l’effetto di rendere nullo l’intero accordo.

La seconda sentenza, nota come “Coty Germany”, del 6 dicembre 2017,[2] riguardava l'ammissibilità, in un contratto di distribuzione selettiva, della clausola che vieta ai distributori di utilizzare, per la vendita dei prodotti contrattuali, piattaforme di terzi riconoscibili (come, ad esempio, Amazon), ossia piattaforme che recano un nome diverso da quello dei prodotti del fornitore.

La questione era stata portata davanti al tribunale di Francoforte, il quale aveva deciso che la clausola doveva considerarsi contraria al divieto previsto dall'art. 101(1) e non autorizzabile ai sensi del par. 3 della stessa norma, né in virtù del regolamento di esenzione allora in vigore (330/2010), poiché in contrasto con l'art. 4, lett. b) e c) del medesimo regolamento. In appello, l'Oberlandesgericht Frankfurt ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale relativa alla legittimità di tale clausola.

La Corte di Giustizia ha stabilito che il divieto, imposto ai membri di una rete selettiva di prodotti di lusso, di utilizzare in maniera riconoscibile imprese terze per le vendite tramite Internet:

  1. non viola l'art. 101, comma 1 del TFUE "qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l'immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare";
  2. non costituisce una restrizione della clientela ai sensi dell'art. 4, lett. b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali ai sensi dell'art. 4, lett. c) del medesimo regolamento.

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2. L’uso efficace di internet e le novità introdotte dal regolamento 720/2022

Come sottolineato, il regolamento introduce all’art. 4 lett. e) un divieto ampio che preclude ai fornitori la possibilità di limitare in modo significativo l'accesso a internet. Data l'ampiezza di questo divieto, le Linee Guida sono volte a chiarirne il significato e a offrire indicazioni concrete agli operatori del settore. In particolare, precisano che le restrizioni all'utilizzo ottimale di internet non sono imputabili soltanto a divieti espliciti, ma emergono anche attraverso limitazioni indirette, fornendo esempi di tali restrizioni indirette. Si richiamano alcuni di questi esempi:[3]

  • Impedire al distributore e ai suoi clienti di accedere al proprio sito web o negozio online da un territorio diverso, reindirizzandoli verso il negozio online del produttore o di un altro venditore.
  • L'obbligo per il distributore di annullare transazioni online se l'indirizzo del consumatore non è nel territorio dell'acquirente.
  • L'obbligo di vendere i prodotti contrattuali esclusivamente in uno spazio fisico o alla presenza di personale specializzato, e di ottenere l'autorizzazione preventiva del fornitore per le vendite online.
  • Il divieto per l'acquirente di usare marchi commerciali del fornitore nel proprio sito web o di gestire negozi online, indipendentemente dalla loro ubicazione.
  • Il divieto di utilizzare interi canali pubblicitari online, come motori di ricerca o servizi di comparazione prezzi.

Al contrario, generalmente si considerano legittime le clausole contrattuali che richiedono al distributore di:

  • Adottare standard specifici per assicurare la qualità o l'estetica del negozio online, in particolare nel contesto della distribuzione selettiva.
  • Imporre requisiti per la presentazione dei prodotti nel negozio online, come ad esempio un numero minimo di articoli esposti o l'utilizzo dei marchi.
  • Mantenere l'obbligo, per il rivenditore, di gestire negozi o showroom fisici come prerequisito per partecipare alla rete di distribuzione selettiva, vendendo offline una quantità minima, in termini di valore o volume, non proporzionale alle vendite totali.
  • Applicare differenze di prezzo all'ingrosso per i prodotti commercializzati online rispetto a quelli venduti offline. Quest'ultima condizione è considerata accettabile solo se non limita di fatto l'utilizzo di Internet per le vendite e se la variazione di prezzo corrisponde in modo giustificabile agli investimenti e ai costi sostenuti per la vendita attraverso ciascun canale.

Infine, si considerano lecite le restrizioni imposte alla pubblicità online, purché non vietino all'acquirente di sfruttare appieno un canale pubblicitario specifico.[4] Tali limitazioni sono legittime quando, ad esempio, impongono che le campagne pubblicitarie aderiscano a certi standard qualitativi o quando prevedono l'obbligo di evitare l'impiego di servizi pubblicitari online di bassa qualità.

Più in generale, il nuovo Regolamento ha portato interessanti cambiamenti che sono particolarmente rilevanti per la circostanza in esame e che possano avere importanti impatti anche sulla gestione delle vendite online, ossia:

  • La possibilità di trasferire ai clienti diretti del distributore le restrizioni delle vendite attive nei territori assegnati in via esclusiva;[5]
  • La possibilità di strutturare sistemi di distribuzione selettiva più chiusi[6] rispetto a quanto consentito dal regolamento precedente, il quale permetteva implicitamente ai distributori esclusivi di effettuare anche vendite attive all'interno del territorio selettivo e portava di fatto a rendere efficace questo modello solamente se introdotto in tutta Europa (leggi anche: distribuzione selettiva ed esclusiva il sistema misto funziona?);
  • L'introduzione della possibilità di applicare restrizioni sull'uso di internet anche per i distributori esclusivi, tra cui spicca la facoltà di adottare una doppia tariffazione per i prezzi destinati alle vendite online e offline e imporre un minimo di vendite offline quale requisito per la prosecuzione dell’accordo;[7]
  • La facoltà, all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, di vietare sia le vendite attive che passive da parte dei dettaglianti agli utenti finali dirette in un territorio coperto da esclusiva.[8]

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3. I modelli distributivi del regolamento 720/2022.

Nonostante il regolamento introduca diverse novità rispetto al modello precedente, l'impostazione di base rimane quella precedentemente sviluppata. Il regolamento consente alle imprese di stipulare accordi verticali seguendo essenzialmente tre modelli:

  • contratti di distribuzione esclusiva, nei quali il produttore concede al distributore un'area di esclusività;
  • contratti di distribuzione selettiva, in cui il produttore sceglie i propri distributori e membri della rete, basandosi su standard qualitativi prestabiliti;
  • contratti di distribuzione libera, in cui non viene riconosciuta alcuna esclusività né si opta per una distribuzione selettiva.

Di seguito vengono ripresi i vari modelli, schematizzando le principali caratteristiche a cui devono attenersi, come delineato dal nuovo regolamento e basato sull'interpretazione delle Linee Guida.

È importante ricordare che il nuovo regolamento specifica che i contratti di distribuzione sono conformi alla normativa antitrust solo se nessuna delle parti detiene una quota di mercato superiore al 30% nel settore di riferimento. In caso contrario, il contratto dovrà essere valutato caso per caso, senza beneficiare di una presunzione di legittimità. Questa tematica è stata già trattata in precedenza, si richiama quindi il punto: Quota di mercato superiore al 30% e impatti su contratti di distribuzione.

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3.1. I contratti di distribuzione esclusiva.

Secondo l'articolo 4, lettere a) e b) del Regolamento, il contratto di distribuzione esclusiva non può contenere clausole specifiche che ne comporterebbero la nullità dell'intero accordo. In particolare, sono illegittime clausole che comportano:

  • l'imposizione di prezzi di rivendita, sia in maniera diretta che indiretta;
  • il divieto imposto al distributore di effettuare vendite passive[9] in un territorio assegnato in esclusiva ad un altro distributore (ad esempio, proibire al distributore esclusivo in Italia di realizzare vendite passive in Francia, dove esiste un distributore esclusivo francese);
  • l'ostacolo all'uso efficace di internet da parte del distributore o dei suoi clienti.

Il produttore può invece imporre le seguenti restrizioni:

  • vietare al distributore e ai suoi clienti di effettuare vendite attive, ossia di intraprendere azioni di promozione commerciale, in territori assegnati in esclusiva ad altri;
  • proibire al distributore e ai suoi clienti di realizzare sia vendite attive che passive in aree designate per una distribuzione selettiva;
  • limitare il luogo di stabilimento del distributore, definendo dove può operare o stabilire i suoi punti vendita;
  • restringere le vendite, sia attive che passive, agli utenti finali da parte di distributori che operano a livello di commercio all'ingrosso.

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3.2. I contratti di distribuzione selettiva.

La distribuzione selettiva si riferisce a un sistema di distribuzione in cui i prodotti vengono commercializzati esclusivamente attraverso rivenditori che soddisfano specifici standard di competenza professionale, qualità del servizio e prestigio del punto vendita, stabiliti dal produttore. Questo metodo viene impiegato principalmente per la commercializzazione di prodotti tecnicamente complessi, che necessitano di una qualificazione tecnica specifica da parte del rivenditore, e di prodotti di lusso, per i quali è fondamentale che la vendita avvenga in contesti adeguati al loro prestigio. Al fine di garantire che il rivenditore rispetti le caratteristiche richieste, il produttore seleziona i rivenditori (secondo criteri più o meno rigidi) e impone loro di non vendere i prodotti al di fuori della rete autorizzata (in quanto ciò comprometterebbe lo scopo della selezione).[10]

In tale contesto, in base all’art. 4 lett. c) del Regolamento, il produttore non può vietare al proprio distributore selettivo:

  • le forniture incrociate tra i membri del sistema di distribuzione selettiva che operano allo stesso o a diversi livelli commerciali;
  • la restrizione di un uso efficace di internet.

Contrariamente, il produttore può imporre al distributore selettivo divieti specifici quali:

  • proibire ai membri della distribuzione sia le vendite attive che passive nei confronti di distributori non autorizzati situati all'interno del territorio selettivo;
  • vietare ai membri della distribuzione selettiva di effettuare vendite attive in territori coperti da esclusiva;
  • restringere le vendite attive e passive ai consumatori finali da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva che operano nel settore del commercio all'ingrosso.
  • limitare le vendite, sia attive che passive, ai consumatori finali da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva attivi nel commercio al dettaglio, quando queste avvengono in territori soggetti a distribuzione esclusiva;
  • imporre limitazioni riguardanti la localizzazione degli stabilimenti dei membri del sistema di distribuzione selettiva.

La distribuzione selettiva si distingue dalla distribuzione esclusiva principalmente per la facoltà del produttore di scegliere i rivenditori della propria rete, un'opzione che introduce una limitazione alla concorrenza, giustificabile come inizialmente delineato dalla sentenza Metro[11] (e confermato dalle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea[12]) solo quando la natura dei beni richiede tali misure per tutelarne la qualità e garantirne l'uso corretto. Proprio questo motivo, la giurisprudenza ammette l'applicazione di questa tipologia di distribuzione esclusivamente a prodotti tecnicamente di alto contenuto tecnologico,[13] di alta qualità,[14] di lusso o a quelli che almeno ne trasmettono una aura[15] e impone che la selezione dei rivenditori sia effettuata seguendo criteri qualitativi oggettivi, applicati uniformemente e senza discriminazioni. Inoltre, ogni criterio stabilito dal produttore per la scelta dei rivenditori deve essere proporzionato e necessario per mantenere la qualità e l'immagine dei prodotti, senza imporre restrizioni o requisiti non indispensabili per il conseguimento di tali fini.[16]

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3.3. Contratti di distribuzione libera.

Il regolamento, all’art. 4. Lett. d) prevede inoltre la possibilità di imporre delle limitazioni anche per gli accordi di distribuzione che non rientrano nelle categorie di esclusività o selettività. Queste restrizioni mirano a prevenire che tali contratti compromettano i sistemi di distribuzione selettiva o esclusiva stabiliti dal produttore in vari territori, come, ad esempio, un sistema selettivo in Italia e uno esclusivo in Francia. Qui di seguito l’elenco delle restrizioni principali:

  • le restrizioni sulle vendite attive effettuate dal distributore e dai suoi clienti diretti in un territorio coperto da esclusiva.
  • le restrizioni sulle vendite, sia attive che passive, da parte del distributore e dei suoi clienti verso distributori non autorizzati all'interno di un sistema di distribuzione selettiva a qualsiasi livello della catena commerciale.
  • la restrizione riguardante la localizzazione degli stabilimenti degli acquirenti.

Ovviamente, queste restrizioni hanno lo scopo di proteggere i mercati soggetti a distribuzione esclusiva o selettiva. Al contrario, i mercati liberi rimangono aperti a qualsiasi attività di vendita, sia attiva che passiva, da parte di distributori esterni a tali reti.

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4. Le limitazioni a internet nei diversi sistemi distributivi.

Per conferire un approccio pratico e quindi comprendere con quali limitazioni possono essere apportati dei blocchi alle vendite online, si procederà di seguito alla valutazione degli impatti potenziali nelle seguenti ipotesi:

  • l'adozione di un sistema di distribuzione esclusiva in Italia accoppiato a un sistema di distribuzione libero in Francia;
  • l'adozione di un sistema di distribuzione selettiva in Italia accoppiato a un sistema di distribuzione libera in Francia;
  • l'applicazione di un sistema di distribuzione esclusiva sia in Italia che in Francia;
  • l'introduzione di un sistema di distribuzione selettiva in Italia e esclusiva in Francia.

Ovviamente, questa rappresenta un'analisi preliminare, al fine di aiutare a comprendere quale strategia adottare e su quale concentrarsi per ulteriori approfondimenti.

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4.1. Distribuzione esclusiva in Italia e libera in Francia.

In questo contesto, non si potrebbe vietare al distributore esclusivo italiano e ai suoi clienti di effettuare vendite attive verso la Francia, dato che il territorio francese non è soggetto a esclusiva. Al contrario, è possibile imporre al distributore francese di non effettuare vendite attive in Italia e limitare le vendite a quelle non passive.

Una restrizione rilevante che potrebbe essere implementata consisterebbe nel vietare ai distributori di effettuare vendite attive e passive al dettaglio, ivi incluse le vendite dirette agli utenti finali in Francia, al fine di mantenere separati i livelli di distribuzione commerciale.

Certamente, potrebbe essere rilevante utilizzare la doppia tariffazione, valutando l'introduzione di sconti differenziati per le vendite effettuate online, purché ciò possa essere giustificato sulla base di parametri oggettivi.

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4.2. Distribuzione selettiva in Italia e libera in Francia.

Questo modello avrebbe gli stessi risvolti di quello precedente. Dato che il territorio di destinazione delle vendite non è coperto da alcuna forma di contenimento.

L'unica restrizione rilevante che potrebbe essere implementata consisterebbe nel vietare ai distributori che operano all’ingrosso di effettuare vendite attive e passive al dettaglio, ivi incluse le vendite dirette agli utenti finali in Francia, al fine di mantenere separati i livelli di distribuzione commerciale.

Anche in questo caso, la doppia tariffazione potrebbe avere un impatto positivo, così come il subordinare l'accesso al sistema di distribuzione selettiva alla gestione di negozi fisici o showroom. Più in generale, la gestione di un sistema di distribuzione selettiva comporterebbe comunque un aumento dei costi di gestione per i distributori e i membri della rete. Questa circostanza, di per sé, contribuirebbe (magari solo in parte) ad allineare i prezzi a quelli del mercato francese, o comunque sarebbe un elemento da valutare nello sviluppo della strategia distributiva.

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4.3. Distribuzione esclusiva in Italia e in Francia.

Qui ci si ricolloca nel modello classico di distribuzione esclusiva, dove il produttore può proibire solo le vendite attive, ma non quelle passive. Un elemento molto rilevante e innovativo rispetto al regolamento precedente è la possibilità di estendere ai clienti diretti del distributore le restrizioni sulle vendite attive nei territori assegnati esclusivamente ad altri distributori.

Per il resto, si applicherebbero tutte le valutazioni già effettuate per il modello descritto nel punto 5.1, a cui si fa riferimento. Queste includono:

  • il divieto per i distributori che operano all’ingrosso di effettuare vendite attive e passive al dettaglio;
  • l'utilizzo della doppia tariffazione.

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4.4. Distribuzione selettiva in Italia ed esclusiva in Francia.

L'articolo 4, lettera c), punto iii, apporta indubbiamente vantaggi significativi nel controllo della rete e, per effetto diretto, delle vendite online: permette al produttore di proibire ai membri di una rete di distribuzione selettiva di effettuare sia vendite attive che passive al dettaglio nei territori sottoposti a esclusività territoriale. Di conseguenza, il divieto, che nella distribuzione esclusiva si applica unicamente ai distributori all'ingrosso, può essere esteso ai dettaglianti nel contesto della distribuzione selettiva. Questo significa che potrebbe essere vietato ai dettaglianti che fanno parte del sistema di distribuzione selettiva italiana di effettuare vendite nel territorio francese, nel caso in cui tale territorio fosse soggetto a un accordo di esclusiva.

Un aspetto pratico molto significativo è legato al fatto che, anche se è possibile impedire ai membri della rete di distribuzione selettiva di vendere verso la Francia, se questi mostrano i prezzi sui loro siti online, tali prezzi saranno comunque visibili in Francia (e non possono essere bloccati, in base al regolamento c.d. del Geoblocking 2018/302).

Si potrebbe quindi essere valutata l'opzione di proibire ai membri della rete di esporre listini e prezzi sui loro siti, rendendoli disponibili esclusivamente su richiesta di preventivo tramite form o chatbox, metodo che spesso viene utilizzato online dai rivenditori di beni di alta gamma e del lusso.

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5. Conclusioni.

In questa breve relazione si è cercato di illustrare i principali aspetti normativi e giurisprudenziali riguardanti le novità introdotte dal nuovo regolamento sulle vendite verticali, con particolare attenzione alle implicazioni per la vendita online. Tuttavia, si tratta di una panoramica generale del sistema, che non può esaurire tutte le sfaccettature e le specificità di una materia molto complessa e in continua evoluzione.

Pertanto, è sempre opportuno valutare caso per caso le condizioni e le modalità di applicazione delle restrizioni alla commercializzazione dei prodotti, tenendo conto delle caratteristiche del mercato e delle esigenze dell'impresa.

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[1] Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contro Président de l’Autorité de la concurrence, Causa-439/09,

[2] Coty Germany GmbH contro Parfümerie Akzente GmbH, Causa C-230/16.

[3] Cfr. Paragrafi 206 e successivi delle Linee Guida.

[4] Cfr. Paragrafo 206, lett. g) delle Linee Giuda.

[5] Art. 4, lett. b), punto i).

[6] Art. 4, lett. c), punto i, n. 1.

[7] Paragrafo 209 delle Linee Giuda.

[8] Art. 4, lett. c), punto i, n. 4.

[9] Art. 1 del Regolamento 2022/720 lett. l) e m): per «vendite attive» si intende il fatto di contattare in maniera attiva e mirata dei clienti mediante visite, lettere, e-mail, telefonate o altri mezzi di comunicazione diretta o attraverso azioni di pubblicità e promozione mirate, offline o online, ad esempio attraverso: media cartacei o digitali, compresi i media online; strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità associata a motori di ricerca, che siano destinati a clienti in determinati territori o a gruppi di clienti; la gestione di un sito internet con un dominio di primo livello che corrisponde a determinati territori; l'offerta su un sito internet di opzioni linguistiche comunemente utilizzate in determinati territori, quando tali lingue siano diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito l'acquirente; per vendite «passive» si intendono vendite effettuate in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, comprese la consegna di beni o la prestazione di servizi al cliente, senza che la vendita sia stata avviata sollecitando attivamente particolari clienti, gruppi di clienti o territori, incluse le vendite risultanti dalla partecipazione ad appalti pubblici o dalla risposta a bandi di gara privati.

[10] Art. 1 del Regolamento 2022/720 lett. g).

[11] Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee, Causa C-26/76.

[12] Cfr. paragrafo 149 degli Orientamenti e più in generale paragrafo 4.6.2.3. “Orientamenti per la valutazione individuale degli accordi di distribuzione selettiva”.

[13] Cfr. causa C-26/76 - Metro/Commissione e causa C-107/82 - AEG/Commissione.

[14] Cfr. causa C-230/16 - Coty Germany.

[15] Cfr. causa C-230/16 - Coty Germany, punti da 25 a 29.

[16] Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee, Causa C-26/76.