Quali sono le garanzie del venditore/produttore per i difetti materiali della cosa venduta?

La disciplina della garanzia dei vizi materiali (e non giuridici) viene regolamentata agli artt. 1490 e ss. c.c. Nello specifico essa è così suddivisa: gli articoli 1490-1496 disciplinano la garanzia per vizi della cosa, mentre l’art. 1497 c.c. disciplina la garanzia per mancanza di qualità.

La giurisprudenza italiana ha sviluppato, a fianco a queste garanzie, una ulteriore conosciuta come “aliud pro alio”, che si ha tutte le volte in cui il vizio materiale della cosa venduta è talmente grave, da rendere completamente inidoneo il bene ad assolvere la funzione per cui era stata acquistata.

Per quanto possibile, stante la complessità e l’articolazione della questione, si va qui di seguito a cercare di distinguere le varie discipline di garanzie conosciute dall’ordinamento italiano.

      a) Garanzia per vizi (art. 1490-1496 c.c.)

Tale garanzia è dovuta dal venditore solamente se al momento della stipulazione del contratto, il compratore ignorava l’esistenza dei vizi ovvero se tale ignoranza non sia colpevole, posto che i vizi non erano facilmente riconoscibili (art. 1491 c.c.).[1]

Circa il contenuto, essa conferisce al compratore la possibilità di agire per chiedere a sua discrezione la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), oltre in ogni caso al risarcimento (art. 1494 c.c.). Esclusa da tale garanzia è invece l’azione da esatto adempimento, ossia l’azione con la quale si chiede al venditore di eliminare i vizi, riparando il bene oggetto della compravendita.[2]

Importante evidenziare che la scelta dell’azione di riduzione del prezzo e quella di risoluzione del contratto è irrevocabile una volta che è stata fatta tramite domanda giudiziale (art. 1492, comma 2 c.c.), non potendo una parte neppure promuovere una azione chiedendo la riduzione del prezzo in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione del contratto, o viceversa.[3]

Infine, le parti hanno facoltà di escludere tale garanzia per vizi, con il solo limite al caso in cui i vizi sono taciuti in mala fede dal venditore. Particolare attenzione deve essere data alle clausole di esonero di garanzia (la cui trattazione da sola richiederebbe un ben più ampio approfondimento), che rientrano nella disciplina speciale prevista dall’art. 1341 c.c.,[4] che regola le cosiddette “clausole vessatorie” e che prevede l’obbligo di sottoscrivere espressamente la clausola con doppia firma, pena la nullità della clausola in caso di mancata doppia sottoscrizione.[5]

      b) Garanzie per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c.

Mentre il vizio consiste in una imperfezione/difetto del bene, la mancanza di qualità si ha ogni volta che la cosa (seppure non presenti difetti di fabbricazione/formazione/conservazione) è ascrivibile ad una specie piuttosto che ad un’altra, pur nell’ambito di un medesimo genere.[6]

La disciplina di questa garanzia è particolare, in quanto da una parte l’art. 1497 c.c., comma 1, la assoggettata ai termini di denuncia e prescrizione previsti per la vendita, all’art. 1495 c.c. (e che saranno oggetto di successiva trattazione cfr. paragrafo nr. X), ma dall’altro lato se ne distacca, posto che l’art. 1497 c.c. comma 2, dispone che la risoluzione del contratto è ammessa “secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento”.

Seppure la giurisprudenza nel tempo è sempre stata oscillante nel ritenere se la presenza di vizi e la mancanza di qualità debbano essere o meno soggette alla stessa disciplina,[7] le più recenti sentenze, sembrano ritenere che l’azione ex art. 1497 c.c. si differenzia rispetto a quella per garanzia per vizi, in quanto nella prima:

  • il compratore può esercitare l’azione di esatto adempimento (ex art. 1453 c.c.);
  • il compratore non potrebbe richiedere la riduzione del prezzo, in quanto non prevista dalla disciplina generale dell’inadempimento.[8]
     c) L’“aliud pro alio”

Si ha aliud pro alio, quando la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quello della cosa consegnata, oppure presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti.[9] Si pensi, ad esempio alla cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista. Tale ipotesi legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ex art. 1453;[10] oppure alla vendita di case non abitabili o comunque prive dei requisiti di abitabilità (C. 8880/2000) o di macchine con numero di telaio contraffatto (C. 7561/2006).

In caso di aliud pro alio, il compratore non è soggetto ad alcun onere di denuncia, ma ha la possibilità sia di domandare l'adempimento, sia di esperire l'azione di risoluzione e secondo quanto stabilito dall'art. 1453 il venditore sarà responsabile solo se colpevole, secondo i principi generali che regolano l'inadempimento e, quindi, soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni.[11]

      d) Risarcimento del danno

Nel caso di difetti materiali della cosa, l’acquirente ha diritto, oltre a chiedere la risoluzione del danno o la riduzione del prezzo, anche il risarcimento del danno.  L’art. 1494 c.c. prevede inoltre una presunzione di colpa in capo al venditore, il quale è tenuto a provare di avere ignorato incolpevolmente la sussistenza dei vizi della cosa.

La conforme giurisprudenza ritiene che l'acquirente deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi, ma non quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se lo avesse concluso ad un prezzo inferiore.[12] Inoltre il compratore può domandare anche il risarcimento delle spese impiegate per eliminare i vizi, a prescindere dalla effettiva eliminazione dei vizi stessi.[13]

      e) Applicazione della Convenzione di Vienna e del codice del consumo

Giova notare che la distinzione tra vizi, mancanza di qualità, difettoso funzionamento, aliud pro alio e responsabilità ordinaria sono state superate dalla Convenzione di Vienna, che prevede, agli artt. 35-41, strumenti di tutela del compratore omogenei per tutte le ipotesi di difformità della cosa consegnata rispetto a quella pattuita.

L’art. 35 fissa due criteri per valutare se la merce consegnata è priva di difetti di vizi, da un lato quello della conformità a quanto pattuito tra le parti e, nel caso in cui tale pattuizione manchi, una serie di criteri sussidiari.[14]

Quanto ai rimedi offerti dalla Convenzione essi sono: la richiesta di adempimento (art. 46)[15], di risoluzione del contratto (art. 47),[16] riduzione del prezzo (art. 50)[17] e risarcimento del danno (art. 45).[18]

Nella stessa direzione si è mossa la direttiva 25.5.1999, n. 1999/44/CE, attuata con il D.Lgs. 2.2.2002, n. 24 (che ha introdotto nel codice civile gli artt. 1519 bis-1519 novies) e relativa alla vendita di beni di consumo. La nuova disciplina prevede, a carico del venditore professionista, una garanzia unitaria per tutti le ipotesi di "difetto di conformità" del bene dal contratto, legittimante il consumatore a domandare, a sua scelta, la riparazione del bene o la risoluzione del contratto.

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[1] La riconoscibilità del vizio è esclusa nel caso in cui la vendita è stata conclusa a distanza, ovvero nel caso in cui il bene/la merce fosse imballata o confezionata

[2] Tale esonero è valido, ovviamente, per la vendita tra professionisti, posto che il nuovo codice del consumo, che è stato introdotto in Italia con il recepimento della direttiva 25.5.1999, n. 1999/44/CE, attuata con il D.Lgs. 2.2.2002, n. 24.

[3] Cass. Civ. 2015, nr. 17138; Cass. Civ. 2004, n. 1434.

[4] Articolo 1341. "Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facolt di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria"

[5] Secondo autorevole dottrina (Bortolotti F. ‘‘Manuale di diritto commerciale internazionale’’ vol. II L.E.G.O. Spa, 2010; Ferrari F. ‘‘Condizioni generali di contratto nei contratti di vendita internazionale di beni mobili’’ in Obb. e Contr., 2007, 4, 308; Bonell M.J. «Le condizioni generali in uso nel commercio internazionale e la loro valutazione sul piano transnazionale» in «Le condizioni generali di contratto» a cura di Bianca M., Milano, 1981) e giurisprudenza (Cass. Civ. 2007, nr. 1126) sostengono che il requisito della doppia sottoscrizione di cui all’art. 1341 c.c. non sia invocabile e, quindi, venga derogato in caso di applicazione della Convenzione di Vienna. Contra dottrina minoritaria (Pischedda P. ‘‘L’evoluzione dell’assicurazione del credito export’’ IPSOA, 2007).

[6] Con riferimento alle qualità che il bene compravenduto deve avere, esso è determinato nell’orientamenti italiano, dal criterio della “qualità media”, che opera (esclusivamente) nella vendita di cose generiche. Tale criterio richiede che le singole qualità sussistano in quella misura ordinaria che conferisce al bene un valore medio (art. 1178 c.c.).

[7] Cass. Civ. 1978 nr. 5361; Cass. Civ. 1978 nr. 206.

[8] Cass. Civ. 2000, nr. 639.

[9] In tema di distinzione tra vizio ed aluid pro alio la Cassazione recentemente è intervenuta affermando che si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta. C. 5202/2007; C. 686/2006; C. 14586/2004; C. 18757/2004; C. 13925/2002; C. 5153/2002; C. 2659/2001; C. 10188/2000; C. 2712/1999; C. 4899/1998; C. 1038/1998; C. 844/1997; C. 244/1997; C. 5963/1996; C. 593/1995; C. 8537/1994; C. 1866/1992; C. 13268/1991; A. Roma 29.5.2008.

[10] Cass. Civ. 2008 nr. 17995.

[11] Cass. Civ. 2016, nr. 2313.

[12] Cass. Civ. 2000, nr. 7718; Cass. Civ. 1995, nr. 1153.

[13] Cass. Civ. 1990, nr. 8336.

[14] Art. 35 secondo comma “A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo; c  possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerli.”

[15] Azione esperibile, purché non abbia fatto ricorso ad un rimedio incompatibile. Può inoltre chiedere la sostituzione della merce, in presenza di un inadempimento essenziale ex art. 25. La riparazione può essere richiesta invece ove non appaia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. Cfr. sul punto Bortolotti, Il contratto di vendita internazionale, CEDAM, 2012, pag. 260.

[16] La risoluzione del contratto e conseguente restituzione delle prestazioni effettuate, può essere richiesta solamente in caso di inadempimento essenziale o in caso di mancata consegna della merce entro un termine ragionevole supplementare fissato dal compratore ex art. 47.

[17] Tale richiesta non può essere avanzate se il venditore rimedia il difetto o se il compratore rifiuta la prestazione del venditore.

[18] Il danno è costituito dalla perdita subita a causa dell’inadempimento e dal mancato guadagno. Ad ogni modo il danno risarcibile non può superare la perdita che il venditore aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto (art. 74), dovendo comunque il compratore adottare le misure ragionevoli per limitare il danno, potendo in caso contrario la parte inadempiente ridurre l’entità del risarcimento pari all’ammontare della perdita che avrebbe potuto evitare (art. 77).


Cassazione: abuso del diritto anche in materia tributaria.

[:it]Per la Cassazione l’abuso di diritto è configurabile anche in materia tributaria.

Le recenti sentenze 3242/2013 e 4901/2013 hanno riconfermato che l’istituto dell’abuso del diritto sia applicabile anche in materia tributaria.

Per comprendere appieno il dettato, è preliminarmente necessario comprendere il concetto di abuso del diritto, stando attenti di applicare una netta distinzione tra evasione fiscale ed abuso ed elusione.

Contrariamente da altri paesi europei, quali, ad esempio, Germania, Grecia, Svizzera, Portogallo, l’Italia non ha recepito come norma di legge il principio in dell’abuso del diritto. Tuttavia, a livello civilistico, dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato tale ampiamente detto istituto. Un’ottima definizione è stata data dalla Corte di Cassazione, che ha previsto che “si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando un sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti” (Cass. Civ. 2009/20106).

In ambito tributario, la figura dell’abuso è stata introdotto, invero, con la sentenza del 13 maggio 2009, n. 10981 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con cui ha affermato che “il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

In sostanza, il concetto di abuso del diritto tributario è stato, di fatto, un allargamento del concetto di elusione,circoscritto (erroneamente) a fattispecie casistiche (art. 37-bis del Dpr 600/1973).

Le recenti sentenze oggetto di esame, hanno risancito l’applicabilità dell’istituto dell’abuso anche in ambito tributario. Nello specifico, hanno stabilito che qualora un contribuente, esercitando un diritto espressamente riconosciutogli, non persegua, in realtà, un fine meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, realizzando anzi un obiettivo contrario, non può essergli riconosciuta alcuna tutela giurisdizionale. Infatti, il soggetto abusa della libertà di adottare un certo trattamento per i propri vantaggi, sfruttando la varietà di forme giuridiche che l’ordinamento gli mette a disposizione.

Quindi, al contrario dell’evasione, che si realizza quando vi è un occultamento di ricchezza imponibile ovvero l’alterazione di un fatto economico (come la simulazione, l’interposizione fittizia), l’abuso e l’elusione, al contrario, si verificano quando il vantaggio fiscale del contribuente è indebito, poiché ottenuto attraverso il superamento (o abuso) del vantaggio riconosciutogli espressamente da una norma, andando a perseguire un vantaggio disapprovato dal sistema.

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Cassazione: banca non onerata ad avvertire l’elevazione di un protesto.

[:it]Secondo una piuttosto recente sentenza della Corte di Cassazione, 12.2.2013 n. 3286, la banca non è onerata ad avvertire il cliente prima della elevazione del protesto di un assegno emesso per mancanza di fondi.Nel caso in analisi, la Suprema Corte ha respinto la pronuncia del grado di appello, promosso da un istituto bancario, erroneamente condannato al risarcimento dei danni subiti dal correntista.

Nella fattispecie, gli Ermellini, hanno ritenuto che non si può rilevare un interesse legittimo, da parte del correntista, nel legittimo affidamento ad essere informato dell’invio di un assegno per l’elevazione del protesto. Nello specifico, hanno evidenziato che una tale aspettativa, non viene tutelata dal nostro ordinamento, avendo ad oggetto un interesse di mero fatto, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo. La Corte, sul punto, contestava il rimando, da parte della Corte di Appello, alla decisione delle Sezioni Unite n. 500, del 22.7.1999.

Si ricorda, brevemente, che quest’ultima sentenza ha affermato che un danno può essere risarcito ex art. 2043 c.c., solamente qualora abbia ad oggetto “un interesse rilevante per l’ordinamento; sia esso un interesse indifferenziatamente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo) ovvero nelle forme dell’interesse legittimo o altro interesse giuridicamente rilevante e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto.” Nel concludere, la sentenza evidenzia che l’evento dannoso derivante da un protesto, non può essere riferibile alla condotta dell’istituto di credito, ma unicamente al correntista. Questi, invero, è sempre a conoscenza dello stato del proprio conto corrente, proprio per tale ragione, un eventuale protesto per mancanza di fondi sarà unicamente a questi addebitabile, non avendo, pertanto, diritto alcuno ad un avviso preventivo da parte dell’istituto.

 

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Il postino

L’utilizzo della PEC in ambito di esecuzione presso terzi

[:it]Dal primo gennaio obbligo per il creditore procedente di indicare l’indirizzo di posta certificata nell’atto di pignoramento.

A partire dal 1° gennaio 2013, si applicano a pignoramenti verso terzi le modifiche al codice di procedura civile intro.otte dall’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302.

Nello specifico, la riforma prevede che il creditore procedente deve indicare l’indirizzo di posta certificata, (alias PEC), nell’atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.) e, inoltre, l’indicazione che il terzo creditore può svolgere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. anche a mezzo PEC.

Si ricorda, brevemente, che già con le modifiche adottate dalla legge 52/2006, era consentito al terzo, nei casi di crediti non di lavoro, di rendere la dichiarazione anche a mezzo raccomandata postale. Con la riforma, dunque, il terzo può decidere di rendere detta dichiarazione via mail certificata evitando aggravi di costi e complicanze.

È forse il caso di sottolineare che il terzo pignorato, chiamato a dichiarare, se si trova in possesso di cose del debitore esecutato o se sia nei confronti di quest’ultimo a sua volta debitore di somme di denaro, non assume la qualità di parte nell’ambito del processo esecutivo, mentre, in caso di dichiarazione mancata, negativa o contestata, diviene parte convenuta nell’eventuale giudizio da instaurare per accertare il suo obbligo verso il debitore. Il legislatore ha, inoltre, modificato gli artt. 548 e 549 c.p.c. Si legge nel nuovo testo dell’art. 548 c.p.c. che, nel caso di crediti di lavoro (545 comma 3 e 4 c.p.c.), la mancata dichiarazione del terzo o la sua mancata comparizione all’udienza stabilita dal creditore equivale a non contestazione del credito. Invero, per i crediti diversi da quelli di lavoro, il nuovo 548 c.p.c. comma 2 prevede che, qualora il creditore dichiari di non avere non aver ricevuto alcuna dichiarazione del terzo e, inoltre, il terzo non compare all’udienza fissata dal creditore, il Giudice fissa con ordinanza, da notificare al terzo, una nuova udienza; se neppure a questa seconda udienza il terzo non compare, il credito si considera non contestato. Da ultimo, il nuovo 549 c.p.c. prevede, che, se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, queste sono risolte dal Giudice con ordinanza basata sugli opportuni accertamenti. L’ordinanza è, in caso, contestabile ex art. 617 c.p.c.

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Si può fare

[:it]Il negato trasporto di persone disabili. Il Tar Marche riconosce il danno morale[:]

[:it]Il Tar Marche ha riconosciuto il danno morale alla famiglia di una ragazza portatrice di handicap alla quale era stato negato il servizio di trasporto scolastico.

In data 11.1.2013 è intervenuto il TAR Marche, con la sentenza n. 32/2013, in materia di danno esistenziale, chiarendo alcuni aspetti relativi alla configurabilità e quantificazione del danno, in caso di negato trasporto di persona disabile, da parte della P.A.

Il caso di specie, invero, ha visto una ragazza portatrice di handicap, alla quale è stato negato, per un determinato periodo di tempo, il servizio di trasporto scolastico da parte del Comune di Cartoceto.

Il TAR, ha accolto il ricorso della famiglia contro il comune, che, non solo non era intervenuto a seguito delle richieste dei genitori, bensì aveva opposto solo un ingiustificato silenzio.

Nello specifico il TAR osserva che il danno patito dalla famiglia è, appunto, derivato dall’ingiustificato ritardo con cui il Comune si è attivato al fine di garantire al disabile il funzionamento del servizio. Il risarcimento, dovuto ex art. 2 -bis della L. n. 241/1990 si è configurato “colpa d’apparato” del Comune.

Riguardo, invece, l’esistenza di un nesso di causalità tra il disservizio ed il danno dei famigliari, il Giudice ha riconosciuto un pregiudizio di natura morale e psicologica, cagionato al genitore di un figlio disabile, al quale venga negato un servizio assistenziale, previsto dalla legge, solo per ragioni burocratiche, dovendo provvedere la famiglia stessa a supplire il disservizio.

Da ultimo il TAR rigetta le richieste attore aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, posta la brevità e transitorietà del pregiudizio arrecato e insussistenza di alcuna prova circa il peggioramento del rendimento scolastico a causa delle ripetute assenze.

 

 

 

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Johnny Stecchino

Imprenditore evasore assolto dal Tribunale: la P.A non lo aveva pagato.

[:it]Per il Gip milanese se la PA non paga i propri debiti verso i fornitori, non può pretendere che questi vengano condannati per evasione.

Può considerarsi colpevole l’imprenditore che evade le tasse, se lo Stato non paga i propri debiti? A tale quesito ha risposto una recente sentenza del Tribunale di Milano, che si è trovato a decidere su un caso di forte interesse socio-economico. Nello specifico, l’amministratore delegato di una azienda milanese, la Sintea Plustek di Assago, aveva fornito a tre Asl e ad un ospedale della Campania dal 2005 prodotti per importo complessivo di un milione e 700mila euro. Ad ogni modo, tali forniture non venivano pagate dalla PA. Malgrado l’inadempimento da parte della PA, l’impresa risultava comunque debitrice nei confronti del fisco di ca. 180.000 € di iva per le fatture emesse. Per tale motivo veniva azionato un procedimento penale, nei confronti legale rappresentate della società, per evasione fiscale.

Il Gip di Milano, Claudio Castelli, ha deciso l’assoluzione dell’imputato posto che questi, come si legge nella motivazione della sentenza “è stato costretto a non pagare da un comportamento omissivo e dilatorio da parte di enti pubblici che avrebbero dovuto pagare.”

La sentenza in esame è di particolare interesse, posto che la Corte ha voluto tutelare non tanto il diritto del singolo imprenditore, ma di una (oramai ampia) categoria di aziende italiane ridotte spesso al collasso per colpa di inadempimenti statali. Si ricorda, da ultimo, un caso analogo che vedeva coinvolto il legale rappresentante della comunità di recupero per tossicodipendenti ‘Saman’. Nella fattispecie la comunità vantava, nel 2009, crediti nei confronti di Asl di due milioni e mezzo, e debiti nei confronti del fisco per un milione e 750 mila euro. Il Gip aveva a suo tempo assolto l’imputato posto che il mancato pagamento dell’erario era da considerarsi un “caso di forza maggiore”, non potendosi riscontrare alcun dolo da parte dell’amministratore.

Importante sottolineare, da ultimo, che le assoluzioni nei due processi penali, non prescindono dall’obbligo delle società di versare le imposte dovute, il cui ammontare era stato quantificato nel parallelo procedimento tributario.

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L'aereo più pazzp del mondo

[:it]CGUE: volo cancellato? obbligo di prestare assistenza ai passeggeri.

[:it]La Corte di Giustizia, con la sentenza del 31 gennaio 2013 nella causa C-12/11, si esprime nuovamente sulla questione avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da ritardi e disagi dei voli aerei.

Si ricorda, brevemente, che con la Sentenza del 23 ottobre 2012, n. 629/10, la Corte ha affermato che, in caso di sbarco del passeggero con ritardo di tre ore dopo l’orario previsto, si applicano i parametri di risarcimento del danno dettati dal Regolamento CE n. 261/2004, che prevede, per l’appunto, il diritto dei passeggeri di ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro, in caso di cancellazione del volo.

Nella sentenza del 23 ottobre, veniva inoltre specificato che il risarcimento non possa essere chiesto qualora il vettore aereo dimostri che il ritardo è stato causato da circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

Con la Sentenza oggetto di esame la Corte di Giustizia specifica sul punto che, anche in caso di forza maggiore, le compagnie non sono esonerate dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri rimasti a terra. Pertanto, anche se il volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali quali la chiusura dello spazio aereo – nel caso di specie appunto l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull – il vettore è comunque obbligato a prestare assistenza senza limitazioni di tempo o di denaro ai passeggeri, fornendo loro alloggio, pasti e bevande.

Peraltro, la Corte sottolinea che, quanlora il vettore aereo non ha adempiuto al suo obbligo di prestare assistenza al passeggero, quest’ultimo può ottenere, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli.

 

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Fantozzi contro tutti

Tardiva contestazione disciplinare? Reintegro del lavoratore.

[:it]La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 1693 del 24.1.2013 ha affermato un principio di diritto piuttosto rilevante nell’ambito del diritto del lavoro. Nello specifico ha attestato che, in caso di licenziamento disciplinare per giusta causa, le infrazioni devono essere contestate dal datore di lavoro nell’immediatezzadella loro commissione.

Il caso di specie ha visto un lavoratore che si è presentato, per oltre due mesi, in ritardo sul luogo di lavoro, ritenendosi demansionato. Il Tribunale di Roma, nel primo grado di giudizio, ha a questi riconosciuto il danno liquidando però soltanto un indennizzo. La Corte di appello, invero, ne ha disposto anche la reintegra.
È arrivata da ultimo la Cassazione Civile statuendo, nella sentenza 1693/2013, che  “il tempo trascorso tra l’intimazione del licenziamento disciplinare e l’accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l’assenza di un requisito della fattispecie prevista dall’articolo 2119 c.c. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all’esercizio del diritto potestativo di licenziare; sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati: con la conseguenza che la mancanza di un tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dalla legge 300 del 1970, articolo 7”.

La mancata contestazione è stata, dunque, considerata dalla Suprema Corte, come un “comportamento tollerato”. Si pensi, infatti, che il succitato articolo 7 dello statuto dei lavoratori prevede esplicitamente che: “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.

 

 

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Mamma è in ritardo l'aereo

Mamma, è in ritardo l'aereo!

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Cosa succede se l’aereo atterra con un notevole ritardo? Ha in qualche modo il passeggero diritto ad un risarcimento del danno?

A queste domande ha risposto recentemente la Corte di Giustizia europea la quale ha sancito, con la Sentenza del 23 ottobre 2012, n. 629/10, che in caso di sbarco del passeggero con ritardo di tre ore dopo l’orario previsto, questi ha diritto a richiedere la compensazione forfettaria prevista per la cancellazione del volo.

Si veda sul punto il Regolamento CE n. 261/2004 che prevede che, in caso di cancellazione del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro.

Il principio sopra sancito fa applicazione di quanto già stabilito nella sentenza Sturgeon del 19/11/2009, in cui i giudici di Lussemburgo hanno considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria.

È chiaro che il risarcimento non possa essere chiesto qualora il vettore aereo dimostri che è stato causato da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.

 

 

 

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il grande silenzio

La buona fede nell'esecuzione del contratto

Negli ultimi anni, dottrina e giurisprudenza si sono spinte ad ampliare il concetto di buona fede in ambito di esecuzione contrattuale, definendo in maniera sempre più estesa quelli che sono gli effettivi obblighi delle parti in tutte le fasi dello svolgimento del contratto.

È principio ormai consolidato quello secondo cui  la buona fede, cioè la reciproca lealtà di condotta, debba presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e accompagnarlo in ogni sua fase. Tale obbligo impone, quindi, di considerare gli interessi che non sono oggetto di una tutela specifica e la lealtà del comportamento nell’esecuzione della prestazione stessa.

La buona fede nell'esecuzione del contratto, dunque,

“…..si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal , trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico….."[1]

Si ricorda inoltre che

“…..il comportamento secondo buona fede e correttezza del singolo contraente è finalizzato, nel rispetto del contemperamento dei rispettivi interessi, ad una tutela delle posizioni e delle aspettative dell’altra parte; in tale contesto è legittimo configurare quali componenti del rapporto obbligatorio i doveri strumentali al soddisfacimento dei diritti delle parti contraenti, cosicché è stato ritenuto che anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può quindi configurare inadempimento.[2]

Quindi, il dovere di buona fede non è solo sinonimo di astensione dal porre in essere atti lesivi degli interessi di controparte, ma deve essere interpretato come un obbligo propositivo di una parte di porre in essere tutte quelle attenzioni volte ad evitare il pregiudizio delle posizioni dell’altro contraente.

Si è visto, infatti, che la giurisprudenza partendo dal presupposto che anche un comportamento inerte di un contraente può recare dei danni all’altra parte, ha ritenuto che un comportamento omissivo può ritenersi contrario a buona fede, qualora non risulti che l’inerzia sia stata dettata solamente dalla necessità del contraente a non ledere i propri interessi.

Il dovere di buona fede deve spingere le parti a porre in essere tutti quei comportamenti che sono atti a preservare gli interessi dell’altro contraente e il limite che si interpone a questo obbligo è unicamente l’interesse proprio del soggetto contraente.