Un compratore riceve da un venditore estero merce difettosa, denuncia i vizi e, qualche mese dopo, chiede in giudizio la risoluzione del contratto: se al rapporto si applica la Convenzione di Vienna, la denuncia tempestiva non basta, perché la risoluzione richiede una seconda dichiarazione, soggetta a un proprio termine di decadenza.
La Convenzione non disciplina la prescrizione, che resta affidata al diritto interno richiamato attraverso l’art. 7, comma 2 (per l’Italia l’art. 1495 c.c.), ma regola i termini di decadenza: la denuncia del difetto entro un termine ragionevole e comunque entro due anni dalla consegna (art. 39) e la dichiarazione di risoluzione entro un termine ragionevole (art. 49). L’articolo ricostruisce come le corti hanno misurato quel termine e perché, secondo la dottrina, le due scadenze finiscono per coincidere.
Come si è già avuto modo di rilevare, la Das Wiener Übereinkommen befasst sich nicht mit der Verjährung von Klagendie nach der herrschenden Lehrmeinung[1] und Rechtsprechung,[2] viene disciplinata dalle norme interne. La prescrizione, pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della medesima Convenzione, trova ingresso sulla base delle norme del diritto applicabile e, nel caso del diritto italiano, all’art. 1495 c.c. e ss.
1. Termini di decadenza ex art. 39 e 49 della Convenzione
Contrariamente, la Convenzione regolamenta espressamente i termini di decadenza del diritto dell’acquirente alla garanzia. L’art. 39 così recita:
- L’acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un angemessene Frist, a partire dal momento in cui l’ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.
- In tutti i casi l’acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia spätestens innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahrenab dem Tag, an dem die Waren tatsächlich an ihn geliefert wurden, es sei denn, dieser Ablauf ist mit der Dauer einer vertraglichen Garantie unvereinbar.
So sieht Artikel 39 vor, dass das Recht des Käufers, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Ware zu berufen, einschließlich des Rechts, den Vertrag zu kündigen, erlischt, wenn er sie dem Verkäufer nicht innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er sie entdeckt hat oder hätte entdecken müssen, anzeigt, in jedem Fall spätestens innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem die Waren tatsächlich an ihn geliefert wurden.
Contrariamente alla disciplina civilista, nel caso in cui l’acquirente intenda chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, la Convenzione prevede eine weitere Verjährungsfrist, die über die oben beschriebene Frist für die Meldung des Mangels hinausgeht, che impone allo stesso di comunicare al venditore la propria intenzione di dichiarare il contratto risolto. L’art. 49 della Convenzione così dispone:
- L’acquirente kann den Vertrag für beendet erklären [vermieden]:
- se l’inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un’inosservanza essenziale del contratto; […]
- Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l’acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto:
- im Falle einer verspäteten Lieferung innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem sie Kenntnis davon erlangt hat, dass die Lieferung stattgefunden hat;
- im Falle der Nichteinhaltung außer bei verspäteter Lieferung, innerhalb einer angemessenen Frist.
Tale articolo contempla il più radicale dei rimedi per l’inadempimento del venditore: la risoluzione del contratto. Il secondo comma dell’art. 49 prevede che, qualora il venditore abbia effettuato la consegna, verliert der Käufer das Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn er es nicht innerhalb einer "Begriff vernünftig" durch seine eigene einseitige Erklärung.
Der Käufer nach dem Wiener Übereinkommen muss daher:
- innerhalb einer angemessenen Frist (spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach der Lieferung) den Mangel zu rügen (Art. 39);
- innerhalb einer angemessenen Frist nach der Lieferung die Beendigung des Vertrags erklären (Art. 49).
Zur Auslegung des Begriffs "angemessene Frist" in Art. 49 für die Erklärung der Beendigung eines Vertrags haben sich die Gerichte unter Berücksichtigung der Tatsache geäußert, dass Art der verkauften Waren und Produktbereich.
Die Frist von fünf Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Käufer den Verkäufer über die Mängel der Ware informiert hat, wurde als unangemessen erachtet;[3] una dichiarazione di risoluzione fatta dopo otto settimane, da quando il compratore è venuto a conoscenza della sussistenza dei vizi è stata altresì ritenuta tardiva;[4] Die Frist von acht Monaten, nachdem der Käufer von den Mängeln hätte wissen müssen, wurde ebenfalls als "unangemessen" eingestuft.[5] D’altro canto il periodo di un mese o cinque settimane è stato ritenuto ragionevole e pertanto tempestivo per effettuare la dichiarazione di cui all’art. 49 secondo comma, lettera b.[6]
Inoltre, secondo autorevole dottrina, il termine ragionevole di cui all’art. 49 secondo comma non può mai superare il termine di cui all’art. 39, secondo comma, ossia due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati.
"Der Käufer verliert das Recht, sich auf die Vertragswidrigkeit zu berufen und folglich den Vertrag zu kündigen. In einem solchen Fall hat die in Artikel 39 vorgesehene Frist Vorrang vor der in Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe B vorgesehenen Frist; der Zeitpunkt der Beschwerde nach Artikel 39 und der Zeitpunkt der Beendigungserklärung nach Artikel 49 dürfen nicht zusammenfallen, aber die Frist für beide beginnt zur gleichen Zeit und hat das gleiche Ablaufdatum [Datum der tatsächlichen Lieferung beachten].[7]"
Dies bedeutet, dass der Käufer innerhalb von höchstens zwei Jahren nach der Lieferung sia denunciare i vizi (ex art. 39), che dichiarare il contratto risolto (ex art. 49)wenn sie beabsichtigt, die Beendigung des Vertragsverhältnisses gerichtlich durchzusetzen.
Über die Modus Artikel 26 des Übereinkommens sieht vor, dass eine solche Erklärung abgegeben werden muss:
"Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se è effettuata mediante notifica all’altra parte."
Dies bedeutet, dass diese Erklärung Folgendes enthalten muss ausdrücklich und unmissverständlich, dass der Vertrag gekündigt wurde und somit beendet ist.[8]
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Cosa verificare prima di agire
- Verificare se al contratto si applica la Convenzione di Vienna e quale diritto interno regola la prescrizione (art. 7, comma 2; per l’Italia l’art. 1495 c.c.).
- Denunciare il difetto di conformità al venditore entro un termine ragionevole dalla scoperta, precisandone la natura, e comunque entro due anni dalla consegna effettiva (art. 39).
- Dichiarare espressamente la risoluzione del contratto entro un termine ragionevole da quando il difetto è stato o avrebbe dovuto essere conosciuto (art. 49, comma 2), senza attendere il giudizio.
- Tenere conto che le corti hanno giudicato tardive dichiarazioni fatte dopo otto settimane, cinque e otto mesi, e tempestive quelle fatte entro un mese o cinque settimane, secondo il tipo di merce e il settore.
- Notificare la dichiarazione di risoluzione alla controparte in forma espressa e inequivocabile (art. 26) e conservarne la prova.
Domande frequenti
La Convenzione di Vienna disciplina la prescrizione dell’azione del compratore?
No. Secondo la dottrina e la giurisprudenza richiamate nell’articolo la prescrizione è regolata dalle norme interne, alle quali si arriva attraverso l’art. 7, comma 2 della Convenzione; se si applica il diritto italiano valgono l’art. 1495 c.c. e seguenti.
Quali termini di decadenza prevede la Convenzione per il compratore che vuole risolvere il contratto?
Due termini distinti: la denuncia del difetto di conformità entro un termine ragionevole dalla scoperta e comunque entro due anni dalla consegna effettiva (art. 39), e la dichiarazione di risoluzione entro un termine ragionevole da quando il compratore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l’inadempimento (art. 49, comma 2). Secondo la dottrina citata nell’articolo il secondo termine non può superare i due anni del primo.
Come deve essere fatta la dichiarazione di risoluzione?
Mediante notifica all’altra parte (art. 26), con una dichiarazione unilaterale del compratore che esprima in modo espresso e inequivocabile che il contratto è risolto. Le corti hanno giudicato tardive dichiarazioni fatte dopo otto settimane, cinque mesi e otto mesi, e tempestive quelle fatte entro un mese o cinque settimane.
Note
[1] Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, UNCITRAL, United Nations, 2016 Edition, pag. 25 (art. 4, par. 9, nota 62: PDF ufficiale); Schlechtriem, Internationales UN-Kaufrecht, Tübingen 2007, 124, n. 162; Honsel, Das einheitliche UN-Kaufrecht, consultabile sul sito http://20iahre.cisg-library.org.
[2] Bundesgerichtshof, Germania, 23 ottobre 2013, Internationales Handelsrecht 2014, 25 = CISG-online n ° 2474; Bundesgericht, Svizzera, 18 maggio 2009, 4A_68/2009 (testo integrale), traduzione in inglese disponibile su Internet all’indirizzo www.cisg.law.pace.edu; Appellationsgericht Basilea Città, Svizzera, 26 settembre 2008, traduzione in inglese disponibile su Internet all’indirizzo www.cisg.law.pace.edu; Corte Suprema, Slovacchia, 30 aprile 2008, traduzione in inglese disponibile su Internet all’indirizzo www.cisg.law.pace.edu; Oberlandesgericht Köln, Germania, 13 febbraio 2006 (CLOUT n. 823), anche in Internationales Handelsrecht 2006, 145 ss.; Cour d’appel de Versailles, Francia, il 13 ottobre 2005, traduzione in inglese disponibile su Internet all’indirizzo www.cisg.law.pace.edu, Tribunale di Padova, sez. Este, 25 febbraio 2004, disponibile all’indirizzo http://www.uncitral.org/docs/clout/ITA/ITA_100106_FT_clean.pdf.
[3] Bundesgerichtshof, Germania, 15 febbraio 1995 (CLOUT n. 124); cfr. inoltre Oberlandesgericht München, Germania, 2 marzo 1994 (CLOUT n. 83) (4 mesi).
[4] Oberlandesgericht Koblenz, Germania, 31 gennaio 1997 (CLOUT n. 282).
[5] Cour d’appel Paris, Francia, 14 giugno 2001 (CLOUT n. 481); cfr. inoltre Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, Russia, 22 October 1998 (CLOUT n. 470) (che ha considerato una denuncia effettuata dopo cinque o sei mesi non tempestiva); Hof ’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi, 11 ottobre 2005 (CLOUT n. 944).
[6] CLOUT case No. 905 [Tribunal cantonal du canton de Valais, Switzerland, 21 February 2005] (one month); CLOUT case No. 165 [Oberlandesgericht Oldenburg, Germany, 1 February 1995] (five weeks); Bundesgericht, Switzerland, 18 May 2009, 4A_68/2009, Internationales Handelsrecht 2010, 27 (ein bis zwei Monate).
[7] Bianca e Bonell, Commentario sulla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, Nuove leggi civili commentate, CEDAM, Padova, 1989.
[8] Kantonsgericht des Kantons Zug, Svizzera, 30 agosto 2007 (CLOUT n. 938); UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, UNCITRAL, United Nations, 2016 Edition, pag. 233 (art. 49, par. 5, nota 9: PDF ufficiale).