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Qualora le parti non individuano la legge a cui il rapporto contrattale è sottoposto, si applicano i criteri di collegamento previsti dall’art. 4 del Regolamento Roma I (593/2008)

Nello specifico l’art. 4,1 individua inequivocabilmente quale legge bisogna applicare ad una serie di contratti, qualora le parti non abbiamo posto in essere la scelta (vendita, prestazione di servizi, franchising, distribuzione). Si legge, infatti che:

  1. il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

  2. il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

  3. il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;

  4. in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la  residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

  5. il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;

  6. il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;

L’art. 4.2 del regolamento, inoltre, prevede che qualora il contratto non rientri tra le categorie di cui all’art. 4,1 lo stesso è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale;

L’art. 4.3, infine, prevede che nel caso che nessuno di questi criteri consenta di determinare la legge applicabile, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

RIASSUMENDO

In caso di mancata scelta verificare:

  • se il contratto rientra tra le categorie disciplinate dall’art. 4,1 del Regolamento Roma I
  • in caso contrario, si applica la legge nel quale la parte deve effettuare la prestazione caratteristica
  • infine se nessuno dei suddetti criteri permetta la determinazione della legge applicabile, il contratto è legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto

 

 

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