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Cosa succede se l’aereo atterra con un notevole ritardo? Ha in qualche modo il passeggero diritto ad un risarcimento del danno?

A queste domande ha risposto recentemente la Corte di Giustizia europea la quale ha sancito, con la Sentenza del 23 ottobre 2012, n. 629/10, che in caso di sbarco del passeggero con ritardo di tre ore dopo l’orario previsto, questi ha diritto a richiedere la compensazione forfettaria prevista per la cancellazione del volo.

Si veda sul punto il Regolamento CE n. 261/2004 che prevede che, in caso di cancellazione del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro.

Il principio sopra sancito fa applicazione di quanto già stabilito nella sentenza Sturgeon del 19/11/2009, in cui i giudici di Lussemburgo hanno considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria.

È chiaro che il risarcimento non possa essere chiesto qualora il vettore aereo dimostri che è stato causato da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

 

 

 

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