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ToggleL’art. 10 degli AEC industria 2014 (cfr. anche , suddivide l’indennità di fine rapporto in tre componenti:
- indennità di risoluzione del rapporto, accantonata dal preponente presso il fondo ENASARCO (FIRR) (capo I);
- indennità suppletiva di clientela riconosciuta all’agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari (capo II);
- indennità meritocratica, collegata all’incremento della clientela e/o del giro d’affari (capo III).
Il terzo comma dell’articolo 10, prevede altresì che l’indennità vada computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte corrisposte.
Ciò comporta che tali indennità (in tema cfr. anche calcolo indennità ex art. 1751 c.c., calcolo indennità ex AEC 2009, calcolo indennità ex ANA 2003) andranno calcolate tenendo conto anche:
- degli emolumenti non aventi carattere provvigionale, quali ad esempio rimborsi per spese e/o attività accessorie;
- delle somme maturate, ma ancora non percepite e/o versate all’agente alla data dello scioglimento del rapporto.
I. FIRR
Il FIRR viene accantonato presso l’ENASARCO da parte del preponente e, allo scioglimento del rapporto, è dovuto all’agente indipendentemente da un eventuale incremento della clientela e/o degli affari. Non viene invece riconosciuto in caso di interruzione del rapporto ad iniziativa del preponente, giustificata da i seguenti comportamenti dell’agente: ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente, concorrenza sleale, violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
L’obbligo di accantonamento del FIRR sussiste solamente nel caso di applicazione degli AEC al rapporto. Gli AEC sono applicabili al contratto, solamente qualora entrambe le parti (preponente e agente) siano iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, oppure, in caso contrario, le parti abbiano richiamato espressamente gli AEC nel contratto, ovvero abbiano provveduto ad una loro applicazione implicita nel corso del rapporto (ad esempio, quando il preponente abbia provveduto ad un’applicazione spontanea, costante ed uniforme di alcune provvisioni previste dagli AEC).[1] Ciò comporta che in caso di mancata applicazione degli AEC, il preponente non è tenuto ad accantonare il FIRR, bensì solamente versare all’Enasarco i contributi previdenziali.[2] (sul punto cfr. l’obbligo previdenziale dell’agente italiano e del preponente straniero).
Importante rilevare che giurisprudenza[3] e dottrina,[4] ritengono univocamente che la richiesta di pagamento del FIRR, vada avanzata nei confronti dell’Enasarco e non del preponente, fatto salvo per le somme non eventualmente accantonate da quest’ultimo.
Tale indennità si calcola annualmente con le seguenti modalità:
AGENTE MONOMANTATARIO
- 4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400 annui
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400 annui e € 18.600 annui
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600 annui
AGENTE PLURIMANDATARIO
- 4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200 annui
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200 annui e € 9.300 annui
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300 annui
II. INDENNITÀ SUPPLETTIVA
Posto che secondo la giurisprudenza maggioritaria, gli AEC rappresentano per l’agente un trattamento minimo garantito,[5] tale indennità verrà versata all’agente allo scioglimento del rapporto e sarà dovuta allo stesso indipendentemente dalla prova da parte dell’agente di avere sviluppato gli affari e/o la clientela del preponente, così come invece è previsto dall’indennità civilistica di cui all’art. 1751 c.c. (sul punto cfr. l’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia).
Essa verrà riconosciuta secondo le seguenti aliquote:
3% | sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute |
0,50% aggiuntivo | sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di € 45.000 di provvigioni) |
ulteriore 0,50% aggiuntivo | sulle provvigioni maturare dal sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di € 45.000 di provvigioni) |
Tale indennità sarà dovuta in tutti i casi in cui lo scioglimento del rapporto non sia dovuto ad un fatto imputabile all’agente (sia in caso di contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato). Non si considerano fatti imputabili all’agente:
- dimissioni dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente,
- dimissioni conseguenti ad invalidità permanente e totale,
- dimissioni dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto,
- dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO,
- dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata INPS.
III. INDENNITÀ MERITOCRATICA
L’AEC Industria 2014 prevede un calcolo piuttosto strutturato per quantificare l’indennità meritocratica, che sarà riconosciuta all’agente solamente nel caso in cui risulti superiore alla somma delle due indennità sopra analizzate (FIRR + suppletiva).
Il calcolo dell’indennità meritocratica è la seguente:
- Determinazione dell’incremento di clientela, costituita dalla differenza delle provvigioni percepite dall’agente all’inizio ed alla fine del rapporto, tenendo presente che il periodo di prognosi varierà in base alla qualifica dell’agente come mono o plurimandatario e dalla durata del rapporto, seguendo la seguente tabella:
Tipologia e durata | Anni |
Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni | 2,00 |
Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni | 2,25 |
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni | 2,50 |
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni | 2,75 |
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni | 3,00 |
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni | 3,25 |
- Si rende omogenea la cifra iniziale con quella finale, applicando alla stessa il coefficiente di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro.
- Si determina il tasso di migrazione della clientela in base alla seguente tabella:
Tipologia e durata | percentuale |
Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni | 27% |
Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni | 15% |
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni | 22% |
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni | 20% |
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni | 37% |
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni | 35% |
- Si sottrae per il primo anno del periodo di prognosi il citato tasso di migrazione dal valore dell’incremento di cui al punto 1. Per gli anni successivi del periodo di prognosi, il medesimo tasso di migrazione viene sottratto dal valore determinato per l’anno di prognosi precedente. Si sommano i risultati così ottenuti.
- Si diminuisce forfetariamente l’importo ottenuto di una percentuale variabile pari:
- Al 10% per i contratti di durata inferiore o uguale a 5 anni;
- Al 15% per i contratti di durata superiore a 5 anni ed inferiore a 10 anni
- Al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni.
- Si confronta l’indennità meritocratica calcolata in base ai precedenti punti con il valore massimo dell’indennità prevista dal terzo comma dell’art. 1751 c.c.
- Si detrae dall’indennità meritocratica ottenuta l’indennità di risoluzione del rapporto e l’indennità di clientela.
[1] Cfr. Bortolotti, Contratti di distribuzione, 2016, Wolter Kluwer, pag. 87 e ss.
[2] Trib. Roma 14.1.2010.
[3] Trib. Bari 2.5.2012.
[4] Bortolotti, Contratti di distribuzione, 2016, Wolter Kluwer, pag. 365 e ss.
[5] Cfr. sul punto Cass. Civ. 2014 n. 7567. Si rileva comunque che la Corte di Giustizia europea, con una pronuncia del 23 marzo 2006, ha contestato la legittimità dell’indennità suppletiva di clientela così come prevista dal l’AEC, che consente all’agente di percepire comunque una indennità di fine rapporto, anche nel caso in cui l’agente non abbia effettivamente sviluppato la clientela del preponente e quest’ultimo ne tragga vantaggi anche a seguito della cessazione del rapporto; in linea con tale orientamento si riscontra un indirizzo minoritario della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto gli AEC inapplicabili al nostro ordinamento e non ha pertanto riconosciuto all’agente la disciplina ivi riportata come un minimo garantito (Tribunale Treviso 29 maggio 2008. Tribunale Treviso 8 giugno 2008; Tribunale di Roma 11 luglio 2008).