Una tra le clausole maggiormente utilizzate e di grande diffusione nel contratto di agenzia è sicuramente quella dei “minimi di fatturato”. Con tale clausola le parti stabiliscono la soglia minima di fatturato annuo che l’agente deve apportare al preponente.

A tal proposito ci si chiede quale è la validità di tale clausola e quali siano le conseguenze nel caso in cui l’agente non riesca a raggiungere le soglie concordate.

In primo luogo, in via per così dire preliminare, secondo la giurisprudenza il fatturato concordato deve essere equo, ossia fissato dalle parti in relazione alle effettive possibilità di assorbimento del mercato; in secondo luogo, si rileva che una clausola che attribuisce al preponente la facoltà di modificare unilateralmente, nel corso del rapporto, i minimi di fatturato è di dubbia validità: in linea di principio, infatti, le parti non posso introdurre sempre e in maniera indistinta clausole contrattuali che conferiscono ad una parte la facoltà di modificare discrezionalmente il contratto, soprattutto se hanno ad oggetto elementi fondamentali del rapporto, quali, ad esempio, la zona, il pacchetto clienti dell’agente, le provvigioni, minimi contrattuali, etc..

Tale diritto potestativo conferito al preponente, in linea di massima soggiace, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, anch’esso ai principi generali del nostro ordinamento di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, disciplinati appunto agli artt. 1175, 1375 c.c. e 1749 c.c.[1] In generale, nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare elementi essenziali del rapporto, deve “essere giustificato dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il corso del tempo[2]non può tradursi in un sostanziale aggiramento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso, in linea di principio, la giurisprudenza ritiene che il mancato raggiungimento di un minimo concordato implica di fatto un inadempimento dell’agente. Il problema maggiore è comprendere se ciò costituisca un inadempimento di gravità tale da giustificare il recesso in tronco o la risoluzione per inadempimento da parte del preponente.

Nel caso in cui le parti non avessero previsto nulla in merito, sarà necessario valutare, caso per caso, la gravità di tale inadempimento e se questo possa configurare una recesso per giusta causa oppure la risoluzione del contratto.

Qualora, contrariamente, le parti avessero espressamente previsto nel contratto che il mancato raggiungimento dei minimi comporti lo scioglimento immediato del rapporto e, pertanto, avessero previsto una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., si deve ritenere che fino a qualche anno fa la giurisprudenza riteneva univocamente che:

quando […] le parti, nella loro autonomia e libertà negoziale, abbiano preventivamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull’entità dell’inadempimento stesso rispetto all’interesse dell’altro contraente, ma deve unicamente accettare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa, che peraltro si presume a norma dell’art. 1218 c.c.”.[3]

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato radicalmente cambiato da un più recente (ed ormai consolidato) orientamento della Corte del 2011,[4] con il quale la Cassazione, seppure da un lato ha riconosciuto la legittimità dell’inserimento all’interno del contratto di una clausola risolutiva espressa, dall’altro lato ne ha in parte limitato la sua efficacia: con tale pronuncia la Corte ha precisato che l’interruzione di un contratto di agenzia in forza di una clausola risolutiva espressa, comporta la preliminare e necessaria verifica da parte del giudice dell’esistenza di un inadempimento. Il giudice, nello specifico, dovrà verificare se:

  • l’inadempimento è di gravità tale da escludere l’indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c.;
  • l’inadempimento è di gravità tale da escludere il diritto dell’agente di percepire l‘indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.

Si vanno qui di seguito ad analizzare brevemente tali fattispecie.

a) Indennità di mancato preavviso

È ormai consolidato che il contratto di agenzia sia soggetto ad un’applicazione analogia dell’art. 2119 c.c., che prevede la facoltà dei contraenti di recedere senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Sulla base di tale presupposto, la sopra richiamata Giurisprudenza ha quindi affermato che in caso di ricorso da parte dell’impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, questa può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco, non potendo la libertà delle parti di fatto essere assoluta. Il Giudice, in tali casi, dovrà accertare se il mancato raggiungimento del budget sia una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.[5]

 Applicando tale principio alla clausola dei minimi di fatturato la giurisprudenza di merito ha recentemente ritenuto che di per sé il mancato raggiungimento del budget di vendita non legittima una chiusura immediata del rapporto da parte del preponente,

poiché […] non rientra tra le obbligazioni dell’agente quella di far conseguire al preponente un certo fatturato e poiché non è possibile, in linea di principio, addebitare all’agente il mancato raggiungimento di obiettivi a prescindere dal fatto che tale evenienza sia addebitale o meno al comportamento inadempiente dell’agente.”[6]

b) Indennità di fine rapporto

Parimenti, per quanto l’indennità di fine rapporto, la valutazione di gravità dell’inadempimento dovrà essere effettuata sul parametro di cui all’art. 1751 c.c., che anch’esso subordina il venir meno a tale indennità, qualora si verifichi un inadempimento che per la sua gravità “non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Posto che l’art. 1751 c.c. prevede espressamente che tutte le disposizioni in esso contenute sono inderogabili a svantaggio dell’agente, la possibilità di escludere il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto, dovrà essere subordinata all’esistenza di un inadempimento grave, indipendentemente dall’inserimento all’interno del contratto di una clausola risolutiva espressa.[7]

Ne consegue che il mancato raggiungimento degli obiettivi, qualora sia svincolato da precise e specifiche inadempienze dell’agente che devono essere specificamente provate dalla preponente, non può essere posto a fondamento del venire meno del vincolo fiduciario tale da impedire la prosecuzione del rapporto.[8]

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[1] Sul punto cfr. Cass. Civ. n. 9924, 2009.

[2] Cass. Civ. n. 5467, n. 2000.

[3] Cass. Civ. n 7063, 1987.

[4] Cass. Civ. 2011 n. 10934

[5] Cass. Civ. 14.2.2011 n. 3595.

[6] Corte d’Appello di Brescia del 15.9.2019.

[7] Cfr. sul punto Tribunale di Modena 10 giugno 2011.

[8] Id. Corte d’Appello di Brescia del 15.9.2019.