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ToggleL’art. 13 degli AEC commercio 2009, suddivide l’indennità di fine rapporto in tre componenti (sul punto cfr. anche calcolo indennità ex art. 1751 c.c., calcolo indennità ex AEC 2014, calcolo indennità ex ANA 2003):
- indennità di risoluzione del rapporto, accantonata dal preponente presso il fondo ENASARCO (FIRR) (capo I);
- indennità suppletiva di clientela riconosciuta all’agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d’affari (capo II);
- indennità meritocratica, collegata all’incremento della clientela e/o del giro d’affari (capo III).
I. FIRR
Il FIRR viene accantonato presso l’ENASARCO da parte del preponente e, allo scioglimento del rapporto, è dovuto all’agente indipendentemente da un eventuale incremento della clientela e/o degli affari.
L’obbligo di accantonamento del FIRR sussiste solamente nel caso di applicazione degli AEC al rapporto. Gli AEC sono applicabili al contratto, solamente qualora entrambe le parti (preponente e agente) siano iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, oppure, in caso contrario, le parti abbiano richiamato espressamente gli AEC nel contratto, ovvero abbiano provveduto ad una loro applicazione implicita nel corso del rapporto (ad esempio, quando il preponente abbia provveduto ad un’applicazione spontanea, costante ed uniforme di alcune provvisioni previste dagli AEC).[1] Ciò comporta che in caso di mancata applicazione degli AEC, il preponente non è tenuto ad accantonare il FIRR, bensì solamente versare all’Enasarco i contributi previdenziali.[2] (sul punto cfr. l’obbligo previdenziale dell’agente italiano e del preponente straniero).
Importante rilevare che giurisprudenza[3] e dottrina,[4] ritengono univocamente che la richiesta di pagamento del FIRR, vada avanzata nei confronti dell’Enasarco e non del preponente, fatto salvo per le somme non eventualmente accantonate da quest’ultimo.
Tale indennità si calcola annualmente con le seguenti modalità:
AGENTE MONOMANTATARIO
- 4% sulla quota di provvigioni fino a € 12.400 annui
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 12.400 annui e € 18.600 annui
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600 annui
AGENTE PLURIMANDATARIO
- 4% sulla quota di provvigioni fino a € 6.200 annui
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra € 6.200 annui e € 9.300 annui
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300 annui
II. INDENNITÀ SUPPLETTIVA
Essa verrà riconosciuta secondo le seguenti aliquote:
3% | sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia |
3,50% | sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto |
4,00% | sulle provvigioni maturare negli anni successivi |
Tale indennità sarà dovuta in tutti il rapporto sia in atto da almeno un atto e nel caso le dimissioni dell’agente siano dovute a:
- invalidità permanente e totale;
- per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- conseguimento di pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps;
- per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);
- in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.
Ad ogni modo oltre alle fattispecie sopra indicate, posto che secondo la giurisprudenza maggioritaria, gli AEC rappresentano per l’agente un trattamento minimo garantito,[5] tale indennità viene riconosciuta all’agente allo scioglimento del rapporto, indipendentemente dalla prova da parte dell’agente di avere sviluppato gli affari e/o la clientela del preponente, così come invece è previsto dall’indennità civilistica di cui all’art. 1751 c.c. (sul punto cfr. l’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia).
III. INDENNITÀ MERITOCRATICA
L’AEC Commercio 2009 prevede un calcolo piuttosto strutturato per quantificare l’indennità meritocratica, che sarà riconosciuta all’agente solamente nel caso in cui risulti superiore alla somma delle due indennità sopra analizzate (FIRR + suppletiva).
Il calcolo dell’indennità meritocratica è la seguente:
- Determinazione dell’incremento di clientela, costituita dalla differenza delle provvigioni percepite dall’agente all’inizio ed alla fine del rapporto, tenendo presente che il periodo di prognosi varierà in base alla durata del rapporto, seguendo la seguente tabella:
DURATA DEL RAPPORTO | PERCENTUALE DI INCREMENTO DEL FATTURATO | PERCENTUALE DI INDENNITA’ RISPETTO AL VALORE MASSIMO DETERMINATO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 1751 CODICE CIVILE (DA CUI SOTTRARRE INDENNITA’ F.I.R.R. E INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA |
Fino a 12 mesi (1° anno) | Da 0 a 5% | – |
Da 5 a 30% | 25% | |
Da 30 a 60& | 30% | |
Da 60 a 150% | 40% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 12 a 24 mesi (2°anno) | Fino a 30% | 30% |
Da 30 a 60% | 35% | |
Da 60 a 150% | 40% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 24 a 36 mesi (3°anno) | Fino a 30% | 35% |
Da 30 a 60% | 40% | |
Da 60 a 150% | 45% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 36 a 48 mesi (4° anno) | Fino a 30% | 40% |
Da 30 a 60% | 45% | |
Da 60 a 150% | 50% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 48 a 60 mesi (5° anno) | Fino a 30% | 45% |
Da 30 a 60% | 50% | |
Da 60 a 150% | 55% | |
Oltre il 150% | 100% | |
Da 60 mesi in avanti | Fino a 30% | 50% |
Da 30 a 60% | 55% | |
Da 60 a 150% | 60% | |
Oltre il 150% | 100% |
- Per individuare il valore reale dell’incremento del fatturato procurato dall’agente, sarà preso in considerazione il volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuato dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente.
- Per la determinazione percentuale dell’incremento si porranno a confronto i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale), secondo le seguenti modalità:
Durata del rapporto | Valore iniziale | Valore finale |
Per il primo anno di durata del rapporto | Media del fatturato dei primi 3 mesi | Media del fatturato degli ultimi 3 mesi |
Per il secondo anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato dei primi 2 trimestri | Media annua del volume del fatturato degli ultimi 2 trimestri |
Per il terzo anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato dei primi 3 trimestri | Media annua del volume del fatturato degli ultimi 3 trimestri |
Dall’inizio del quarto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato dei primi 8 trimestri | Media annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri |
Dall’inizio del settimo anno al compimento del nono anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato dei primi 12 trimestri | Media annua del volume del fatturato degli ultimi 12 trimestri |
Dall’inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato dei primi 16 trimestri | Media annua del volume del fatturato degli ultimi 16 trimestri |
Oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato dei primi 20 trimestri | Media annua del volume del fatturato degli ultimi 20 trimestri |
- Da ultimo si rende omogenea la cifra iniziale con quella finale, applicando alla stessa il coefficiente di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro.
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[1] Cfr. Bortolotti, Contratti di distribuzione, 2016, Wolter Kluwer, pag. 87 e ss.
[2] Trib. Roma 14.1.2010.
[3] Trib. Bari 2.5.2012.
[4] Bortolotti, Contratti di distribuzione, 2016, Wolter Kluwer, pag. 365 e ss.
[5] Cfr. sul punto Cass. Civ. 2014 n. 7567. Si rileva comunque che la Corte di Giustizia europea, con una pronuncia del 23 marzo 2006, ha contestato la legittimità dell’indennità suppletiva di clientela così come prevista dal l’AEC, che consente all’agente di percepire comunque una indennità di fine rapporto, anche nel caso in cui l’agente non abbia effettivamente sviluppato la clientela del preponente e quest’ultimo ne tragga vantaggi anche a seguito della cessazione del rapporto; in linea con tale orientamento si riscontra un indirizzo minoritario della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto gli AEC inapplicabili al nostro ordinamento e non ha pertanto riconosciuto all’agente la disciplina ivi riportata come un minimo garantito (Tribunale Treviso 29 maggio 2008. Tribunale Treviso 8 giugno 2008; Tribunale di Roma 11 luglio 2008).