Come si calcola l'indennità di fine rapporto degli agenti assicurativi? I parametri previsti dall'ANA 2003.

Il calcolo dell'indennità di fine rapporto prevista dall'Accordo Nazionale Agenti 2003, è piuttosto articolata e complessa e viene regolata agli artt. 12 e seguenti.

In primo luogo è importante sottolineare che l'art. 18 ANA dispone che in caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell'impresa o dell'agente per giusta causa:

  • non è dovuto alcun preavviso;
  • se recedente è l'impresa, all'agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33 (di seguito esaminate); se recedente è l'agente, allo stesso spettano le indennità di risoluzione previste per il caso di recesso dell'impresa.

Ciò premesso, in base all’art. 12, I comma ANA, il contratto di agenzia può sciogliersi per:

  1. Cancellazione dell’agente dall’Albo nazionale degli agenti di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48;
  2. Morte;
  3. Invalidità totale;
  4. Limiti di età;
  5. Recesso per giusta causa.

Il II comma del medesimo articolo, dispone altresì che il contratto di agenzia può sciogliersi per recesso da parte dell’impresa ovvero da parte dell’agente. Il recesso da parte dell’impresa, viene a sua volta distinto in tre tipologie:

  1. Recesso con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso al Collegio arbitrale, nel qual caso si applica la disciplina di cui all’art. 12-bis;
  2. recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi, nel qual caso si applica la disciplina di cui all’art. 12-ter;
  3. recesso dell’impresa con applicazione dell’art. 12-quater per gli agenti che ne abbiano diritto.

Qualora il recesso venga effettuato da parte dell’agente si applicherà la disciplina dell’art. 12-bis

Il III comma, prevede che le indennità di risoluzione del contratto spettanti all'agente sono  sono indicate agli articoli da 14 a 19.

Ad ogni modo, il IV comma dell’art. 12 prevede che, nei casi di scioglimento del contratto per morte o invalidità totale dell’agente, spetti all’agente un’ulteriore somma all’agente cessato o ai suoi eredi, che va ad aggiungersi alle indennità di cui agli articoli da 14 a 19, come dal seguente prospetto:

Scaglioni di provvigioni

(Euro)

Anzianità

 

Fino a 5 anni compiuti Oltre 5 anni compiuti
fino a 20.500,00

da 20.501,00 a 26.400,00

da 26.401,00 a 38.000,00

da 38.001,00 in poi

20%

15%

15%

15%

30%

25%

20%

15%

Detta ulteriore somma non potrà essere inferiore a euro 8.800,00 né superiore a euro 29.300,00.

L’art. 12 A prevede  poi una dettagliata disciplina con un preciso schema di riferimento per il calcolo della somma aggiuntiva eventualmente spettante all’agente in applicazione dell'ANA 2003, ossia:

Schema di riferimento e disciplina ex art. 12A
sui primi € 103.291,00 di provvigioni 65%
sui successivi € 103.291,00 di provvigioni 40%
sui successivi € 154.937,00 di provvigioni 15%
sui successivi € 154.937,00 di provvigioni 10%
su quanto supera € 516.457,00 5%
Detta ulteriore somma non potrà essere inferiore a euro 8.800,00 né superiore a euro 29.300,00.

L'art. 12-bis prevede che entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l’altra parte ha facoltà di ricorrere ad una procedura di arbitrato irrituale; le modalità di accesso a tale procedura, vengono espressamente disciplinate nell’art. 12-bis stesso.L’art. 12-bis disciplina il recesso da parte dell’impresa con indicazione dei motivi.

L’art. 13-ter disciplina, invece, l’ipotesi di recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi. In tale caso il preavviso dovuto all’agente, ai sensi dell’art. 13, decorrerà solo dopo il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del recesso da parte dell’impresa. Entro tale termine, l’agente potrà scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberazione del portafoglio gestito dall’agenzia, inviando all’impresa apposita comunicazione. Nel caso le parti concordino di optare per la liberalizzazione del portafoglio, essa dovrà avvenire tramite la sottoscrizione del testo allegato di cui all’allegato A dell’accordo ANA 2003.

Importante sottolineare che, secondo la giurisprudenza, la liberalizzazione del portafoglio è ritenuta una legittima alternativa al pagamento delle indennità di fine rapporto.[1]

In caso di mancata opzione da parte dell’agente e comunque in caso di mancata sottoscrizione da parte dello stesso dell’atto di liberalizzazione, di cui al punto precedente, l’impresa è tenuta a corrispondere all’agente gli indennizzi di cui agli art. II e III dell'arto12-ter ed il contratto si risolve con diritto dell’agente:

  • al trattamento di cui all’art. 13 dell’ANA (che disciplina il termine di preavviso);
  • le indennità di risoluzione di cui agli art. 25 e 33;
  • nonché ad una somma aggiuntiva pari al 50% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’art. 12A.

L’art. 13 comma III, fissa quali termini di preavviso:

1 mese per il primo anno di gestione;
2 mesi per il secondo anno di gestione
3 mesi per il terzo anno di gestione
4 mesi per il quarto anno di gestione
5 mesi per il quinto anno di gestione
6 mesi per il sesto anno di gestione

Il IV comma dell'art. 13 prevede che l'impresa può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con un'indennità determinata come segue:

  1. se l'agente ha iniziato il primo anno di gestione ma non lo ha completato: in sostituzione del mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;
  2. se l'agente ha completato il primo anno di gestione ma non ha iniziato il secondo anno di gestione: in sostituzione del mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
  3. se l'agente ha iniziato il secondo anno di gestione ma non lo ha completato:
    • in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni.
  4. se l'agente ha completato il secondo anno di gestione ma non ha iniziato il terzo anno di gestione:
    • in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni.
  5. se l'agente ha iniziato il terzo anno di gestione ma non ha superato i quattro anni di gestione:
    • in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
  6. se l'agente ha iniziato il quinto anno di gestione ma non ha completato i quindici anni di gestione:
    • in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/25 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/35 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/40 delle provvigioni.
  7. se l'agente ha completato o superato i quindici anni di gestione:
    • in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
    • in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.

Per il computo dell'indennità sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate all'agente nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.

In merito all’indennità di fine rapporto per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e cristalli, Rischi diversi sono previste tre indennità, calcolate secondo le norme contenute nei successivi artt. 25, 26 e 27.

L’art. 25 (indennità sull’incremento del monte premi) si applica agli agenti che abbiano svolto un’attività per almeno due anni ed è costituita da una percentuale, così fissata dal V comma e relativa:

Scaglioni Percentuali
fino a euro 35.100,00 6,30 6,30
da euro 35.101,00 a euro 70.200,00 4,80 4,80
da euro 70.201,00 a euro 105.200,00 3,38 3,38
da euro 105.201,00 a euro 140.300,00 2,63 2,63
oltre euro 140.300,00 1,65 1,65

Per gli agenti che abbiano svolto abbiano compiuto almeno un anno di gestione, l’indennità è dovuta nella misura del 75%.

L’art. 26 riconosce una secondo indennità, relativa agli incassi. Anch’essa è costituita da una percentuale sugli per agenti con almeno due anni di gestione e relativa riduzione, al 75%, dopo il prima anno di gestione). Il II comma prevede le seguenti percentuali:

Scaglioni Percentuali
fino a euro 87.700,00 1,25
da euro 87.701,00 a euro 251.400,00 0,90
da euro 251.400,00 0,45

L’art. 27 disciplina la terza indennità (estesa anche ai rami Credito e Cauzione), che è costituita da una percentuale fissata dal IV comma, sulla media annua delle provvigioni liquidate all’agente negli ultimi tre anni di esercizio e descritta nella seguente tabella:

Anzianità Percentuali
Fino a 2 anni 2,5
Oltre 3 anni 3,5
Oltre 4 anni 5
Oltre 5 anni 7
Oltre 6 anni 8,5
Oltre 7 anni 11,5
Oltre 8 anni 13,5
Oltre 9 anni 16
Oltre 10 anni 20,5
Oltre 11 anni 26
Oltre 12 anni 29,5
Oltre 13 anni 35
Oltre 14 anni 40,5
Oltre 15 anni 50,5
Oltre 16 anni 56
Oltre 17 anni 57
Oltre 18 anni 58,5
Oltre 19 anni 59,5
Oltre 20 anni 60,5
Per ogni anno successivo di gestione compiuto la percentuale viene aumentata di 0,50
Se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l’indennità viene calcolata applicando la percentuale 2,5 all’ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione, fermo quanto previsto dal precedente III comma
Se nei periodi di cui ai commi precedenti siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare delle provvigioni, da considerarsi per stabilire la media, sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.

Le seguenti specifiche disposizioni disciplinano l’indennità per il ramo Vita (art. 28), Capitalizzazione (art. 29), Bestiame (art. 30), Grandine (art. 31), Trasporti (art. 32) e i rami non previsti dagli art. 24 e 32 (art. 33). Per i quali ci si richiama integralmente all’ANA 2003 qui allegato.

Da ultimo l’art. 35 regola l’indennità di risoluzione del rapporto nel caso di coagenzia, prevedendo che, nonostante il carattere congiunto dell'incarico coagenziale, lo scioglimento del contratto di agenzia nei confronti di uno o di alcuni dei coagenti non è di per sé causa di scioglimento nei confronti dell'altro o degli altri coagenti, i quali conservano a tutti gli effetti l'anzianità di gestione maturata.

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[1] Sul punto cfr. Cass. Civ. 2006 n. 1286 che ha disposto che, salvo differente accordo tra le parti, “alla cessazione del rapporto di agenzia assicurativa, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna dell'impresa preponente a corrispondere all'agente la indennità sostitutiva del preavviso e le altre spettanze di fine rapporto, e di rigetto della richiesta dell'agente di acquisizione del portafoglio, ritenendo nel contempo che legittimamente la stessa impresa recedente non aveva corrisposto all'agente la indennità sostitutiva del preavviso, benché dovuta, a fronte dell'inadempimento da parte dell'agente della riconsegna di tutto il materiale inerente al suo incarico, relativo al portafoglio clienti di cui era titolare l'impresa, obbligo puoi adempiuto dall'agente a seguito di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. nei suoi confronti).

 

 


L'obbligo di non concorrenza nel contratto di agenzia: durante e a seguito della cessazione del rapporto.

In ambito europeo, stupisce sicuramente il fatto che la direttiva 86/653/CEE non accenni minimamente all'obbligo dell'agente di non operare in concorrenza con il preponente, nel corso del rapporto contrattuale.

Tale impostazione ha portato la maggior parte dei Paesi Membri a non menzionare, regolamentare ed espressamente, tale istituto nei propri ordinamenti. Pertanto, in ambito europeo non deve assolutamente darsi per scontato che l'agente, in caso di mancanza di apposito patto stipulato contrattualmente tra le parti, sia obbligato a non prestare, nel corso del rapporto contrattuale, la propria opera a favore di concorrenti del preponente.

Contrariamente, secondo il diritto italiano durante lo svolgimento del rapporto, il divieto di concorrenza è "effetto naturale del contratto": questo, seppure non vi sia una norma specifica che lo preveda, come ad esempio l'art. 2015 c.c. per il lavoratore subordinato,  si desume indirettamente dal primo comma dell'art. 1746 c.c., in base al quale l'agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

Quanto al periodo successivo alla cessazione del contratto, ossia il cosiddetto divieto di concorrenza "postcontrattuale", esso è stato in parte regolato dalla direttiva, che ha dettato le tutele minime che devono essere rispettate da tutti i paesi firmatari. Esse sono:

  • che venga stipulato per iscritto;
  • che riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati all'agente commerciale, nonché le merci di cui l'agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto, e l'agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto.
  • che sia di durata non superiore a due anni dalla del rapporto contrattuale

La direttiva ha pertanto disposto che il patto di non concorrenza postcontrattuale è ammesso solo in specifico accordo delle parti e comunque entro determinati limiti legali. Infatti, un obbligo di tale natura, che ha sicuramente l'utilità di fare in modo che il preponente possa mantenere la clientela che era gestita dall'agente prima della conclusione del rapporto, ha comunque come risvolto quello di potere di fatto rendere impossibile per l'agente di svolgere la propria attività e per tale motivo è stato espressamente limitato dalla direttiva europea, in modo da garantire gli interessi di entrambe le parti.

Il divieto di concorrenza "postcontrattuale"  è stato introdotto nel nostro paese dell'art. 1751bis c.c., con il decreto 303 del 1991. Nello specifico il primo comma dell'art. 1751bis dispone che:

"Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto."

Il secondo comma dell'art. 1751bis c.c., è stato inserito dalla legge n. 422 del 2000, e stabilisce che:

"l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto."

Importante sottolineare che tale ultimo articolo si applica solamente a certe categorie di agenti di commercio, che sono stati considerati maggiormente meritevoli di tutela. L'art 23,2 della succitata legge n. 422 del 2000, che ha introdotto appunto il secondo comma dell'art. 1751bis c.c., ha previsto espressamente che l'articolo si applica:

"esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1o giugno 2001."

Pertanto il patto di non concorrenza postcontrattuale ha, in primo luogo, carattere oneroso, in secondo luogo, deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia (Trib. Firenze  20 novembre 2012) e, inoltre, deve assumere la forma scrita ad substantiam (Trib. Milano 12 settembre 2011).

Quanto alla quantificazione, è prevista per l'agente una indennità di natura non provvigionale, affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli Accordi Economici Nazionali di categoria.

In difetto d'accordo individuale, e solo quando non siano applicabili gli AEC, l'art. 1751bis terzo comma, dispone che l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa, con riferimento:

  1. alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
  2. alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
  3. all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
  4. all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

 

RIASSUMENDO

  • secondo il diritto italiano durante lo svolgimento del rapporto, il divieto di concorrenza è "effetto naturale del contratto"
  • il divieto di concorrenza "postcontrattuale" è stato introdotto nel nostro paese dell'art. 1751bis c.c.. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia, la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto e deve essere stipulato per iscritto
  • l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale
  • è prevista per l'agente una indennità di natura non provvigionale, affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli Accordi Economici Nazionali di categoria
  • in difetto d'accordo individuale, e solo quando non siano applicabili gli AEC, l'art. 1751bis terzo comma, dispone che l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa