Obblighi principali dell'agente. E' sufficiente una semplice attività di propaganda?

In base all'art. 1742 c.c., l'agente nel rapporto contrattuale "assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata." (cfr. obblighi dell'agente nel diritto tedesco)

Con riferimento a tale articolo, recentemente si è pronunciata una sentenza della Corte di Cassazione, che si è soffermata appunto sugli elementi essenziali del contratto di agenzia. La Corte ha precisato che l'attività di promozione della conclusione di contratti, che appunto costituisce obbligazione tipica dell'agente ex art. 1742 c.c., non può consistere in una semplice attività di "propaganda", seppure da questa derivi un incremento delle vendite; infatti una semplice attività di promozione della conclusione di contratti non è sufficiente a fare maturare il diritto dell'agente alla provvigione, essendo necessario che l'agente stesso svolga una attività di convincimento del potenziale cliente a effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente. Solo in tal caso, ossia in caso il contratto promosso dovesse andare a buon fine per l'attività svolta dall'agente, quest'ultimo avrà diritto alla provvigione. (cfr. anche Le modifiche unilaterali del contratto di agenzia da parte del preponente.L’obbligo di informazione dell’agente nei confronti del preponente).

La Cassazione sul punto ha affermato che la prestazione dell'agente consiste

"in atti di contenuto vario e non predeterminato - quali il compito di propaganda, predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione - atti che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente; nessuna di queste attività costituisce componente indispensabile della prestazione dell'agente." (Cass. Civ. 4.9.2014 n. 18690).

La giurisprudenza, quindi, fa una netta distinzione tra l’attività di propaganda e l’attività di promozione.

L’attività di promozione, infatti, è considerata come la prestazione tipica dell’agente di commercio, ex art. 1742 c.c.. Promuovere la conclusione di un contratto significa quindi spingere, proporre, mettere in atto una serie di attività affinché vengano stipulati determinati contratti in una determinata zona. Tra le attività di promozione, si ricorda, rientrano svariate attività di “impulso” e di “agevolazione”, finalizzate appunto al collocamento di un bene o servizio in una zona determinata, volte ad incrementare o sostenere verso l’acquisto la domanda del prodotto offerto dall’impresa preponente.

Tra queste attività di impulso rientra (principalmente) l’attività di propaganda, che è destinata a persuadere e informare un potenziale cliente dell’esistenza del prodotto o del servizio, illustrandone le qualità e le caratteristiche.

A ogni modo, la semplice attività di propaganda non è sufficiente a fare si che si possa ritenere sussistere un rapporto di agenzia. Rilevo da ultimo che la giurisprudenza non esclude la possibilità di rendere preminente l'azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto.