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Tribunale Novara 27/04/2010 n. 435

                         REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                        IL TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile
In composizione monocratica ai sensi dell'art.50 ter c.p.c.
in persona del Giudice Dr.ssa Rossana Riccio
Ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
Nella  causa  civile  iscritta al n.2740/06 r.g. promossa con atto di
citazione  da V. geom. L., elettivamente domiciliato in Novara presso
l'avv.  Michele  Franzosi che lo rappresenta e difende unitamene alla
dott.  Alessandra  Provenzano  giusta  delega  a margine dell'atto di
citazione
- ATTORE -
CONTRO
NEW  MOTORS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente  domiciliata in Novara presso l'avv. Diego Belletti del
Foro  di  Novara  che  la  rappresenta  e difende unitamente all'avv.
Filippo Canepa del Foro di Busto Arsizio giusta delega in atti,
                                                                   - CONVENUTA -
                                       E
DAIMLER  CHRYSLER ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in  Novara  presso  l'avv.
Loredana  Ongaro  del  Foro  di  Novara  che la rappresenta e difende
unitamente  agli  avv.ti  Alessandro  Spinella e Corrado Piccione del
Foro di Roma giusta delega in atti,
                                                                   - CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore : vedi Allegato sub A)
Per la convenuta New Motors s.p.a.: vedi allegato sub B)
Per la convenuta Daimler ChrysIer Italia s.p.a : vedi allegato sub C)
Allegato A)
TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
V.  Geom. L., nel procedimento civile n. 2740/06 R.G. promosso contro
New  Motors  S.p.A.  e  Daimler  Chrysler  S.p.A., dichiarando di non
accettare  il contraddittorio su eventuali nuove conclusioni, domande
ed eccezioni avversarie, così precisa le proprie
CONCLUSIONI
"Voglia  l'Ill.mo  Tribunale  di  Novara,  contrariis reiectis, visto
l'art.  20  c.p.c., nonché gli artt. 1492 e ss c.c. e 114 e ss. e 128
e  ss.  D.Lgs.  206/2005  e  2043  c.c., accertare e dichiarare che i
danni  lamentati dall'attore, come esposti in premesse in giudizio si
verificarono  per  fatto  e  colpa  delle  società  convenute,  ed in
particolare  che l'incendio all'autovettura Jeep Daimler Chrysler tg.
...omissis...,  di  proprietà  dell'esponente,  si
 verificò per cause
riconducibili  a  difetto  del prodotto o comunque per la presenza di
vizi  e/o difetti riconducibili al bene medesimo, costruito e venduto
dalle  odierne  convenute,  per  l'effetto  condannarle in solido tra
loro,  attesa la loro qualità rispettivamente di società costruttrice
dell'autovettura  quanto  a  Daimler  Chrysler  Italia  S.p.A.  e  di
società  venditrice del bene, quanto a New Motors S.p.A., a risarcire
all'istante le seguenti somme:
euro  32.068,83  per  costi  conseguenti ai danni all'automezzo e più
precisamente  euro  6.977,60  per  rate di finanziamento corrisposte,
euro  251,41  per  costi di estinzione del finanziamento, euro 589,82
per  istruttoria  pratica  di  finanziamento  nuova autovettura, euro
24.000,00  quale  somma  corrispondente  al  valore dell'automezzo G.
Cherokee  27  CRD  Laredo tg. ...omissis..., euro 
250,00 per costi di
bollo  ed assicurazione, relativi ai mesi pagati ma non usufruiti per
perdita  dell'autovettura, dedotti i costi per vendita relitto pari a
euro 500,00 (doc.to n. 33);
-  euro  4.540,00  per  danno  patrimoniale  costituito dalla perdita
degli effetti personali presenti sull'auto al momento dell'incendio;
-  euro  1.448,08  per  danno  patrimoniale  costituito  dai costi di
trasporto  sostenuti dal Geom. V. nel periodo dal 17/1 al 20/2/06 per
effettuare  spostamenti  connessi alla propria attività professionale
e per accompagnare la madre anziana disabile;
-  euro  2.500,00  oltre  IVA  per interventi di ripristino del manto
stradale,   riverniciatura  della  recinzione  e  sostituzione  della
cassetta  lettere del fabbricato adiacente al luogo ove si verificato
l'incendio,  interessati  dall'evento,  nonché per potatura di albero
(tuja di altezza pari a circa mt. 4,00),
o  quelle  altre maggiori o minori che emergeranno in corso di causa,
anche a seguito di valutazione equitativa e/o discrezionale.
Il  tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'evento
dannoso al saldo.
Con il favore di spese, diritti ed onorari".
In  via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza 7/2/2008 ammettersi
i seguenti mezzi di prova:
-  prova  per  testi  nonché  per interpello dei legali rappresentati
delle società convenute sui seguenti capitoli:
1)  "Vero  che  l'esponente  era  proprietario  di  autoveicolo  Jeep
Daimler    Chrysler    tg.    ...omissis...,   acquistata  presso  la
concessionaria    New  Motors  S.p.A.,  filiale  di  Novara  in  data
24/3/2005";
2)  "Vero  che,  in  data  16/1/2006,  mentre  l'autovettura suddetta
trovavasi    parcheggiata   in  Novara,  sulla  via  privata  A.,  in
prossimità    dell'abitazione    dell'esponente,    la    stessa   fu
completamente  distrutta  da  incendio,  che  ebbe,  origine dal vano
motore ed interessò l'intero veicolo";
3)  "Vero che le fotografie che mi si rammostrano ( doc.ti nn. 3, 4 e
5  attorei),  rappresentano  le  condizioni e lo stato della vettura,
successivamente all'evento dannoso suddetto";
4)  "Vero  che,  allertati immediatamente Questura e Vigili del Fuoco
di  Novara, questi ultimi intervenivano in loco domando l'incendio ed
escludendo  l'origine  dolosa  dell'evento. Nell'occasione invitavano
inoltre  il  proprietario  all'immediata  rimozione del veicolo dalla
sede stradale";
5)  "Vero  che, l'esponente immediatamente notiziava dell'accaduto la
società  New  Motors S.p.A., presso la quale, era stato acquistato il
veicolo    in  oggetto,  domandando  la  necessaria  assistenza,  che
tuttavia  veniva  negata,  tanto  che,  in  data  20/1/06 l'attore si
vedeva  costretto  ad invitare, per il tramite del proprio legale, la
suddetta  società  ad  attivarsi,  al fine di ovviare alla situazione
negativa  venutasi a creare, il tutto come da doc.to n. 8 attorco che
mi si rammostra";
6)  "Vero che, per contro, l'unica risposta fornita da New Motors era
l'invio  di  preventivo,  relativo  a vettura analoga a quella andata
distrutta  nell'incendio  (doc.to  n.  9 attreo che mi si rammostra),
mentre  Daimler  Chrysler, società costruttrice del veicolo, soggetto
cui  la  missiva del legale del V., era stata inviata per conoscenza,
rispondeva    negando   ogni  suo  coinvolgimento  sotto  il  profilo
giuridico,    con    riferimento  ai  rapporti  di  compravendita  ed
assistenza";
7)  "Vero che, neppure i successivi solleciti (dioc.ti nn. 11,12 e 13
che  mi  si  rammostrano)  rivolti  a  New  Motors  e  finalizzati ad
ottenere   risposte  adeguate  alla  grave  e  disagevole  situazione
venutasi  e  creare e soprattutto in ordine alle causa ed alla natura
dell'  eventi dannoso che aveva coinvolto il mezzo attorco, sortivano
effetto concreto alcuno";
8)  "Vero  che  nel  frattempo l'esponente incaricava professionista,
nella    persona  del  p.a.  T.E.,  al  fine  di  appurare  l'origine
dell'incendio  e  quest'ultimo concludeva individuando la natura e le
cause  dell'evento  nel "...surriscaldamento di un circuito elettrico
del    veicolo..."    ed    ancora   rilevava  come  "..il  difettoso
funzionamento  di  un dispositivo abbia provocato il surriscaldamento
e  la  successiva  combustione  di  una  guaina  e  di un'altra parte
elettrica..." come da doc.to n. 14 che si allega";
9)  "Vero  che  nell'incendio  per  cui è causa il Geom. V. subiva la
completa  distruzione del veicolo suddetto, coK danni pari all'intero
valore di costo";
10)  "Vero  che il bene era stato acquistato con finanziamento acceso
presso  Daimer  Chrysler  Servizi Finanziari S.p.A. come da doc.to n.
19 che mi si rammostra";
11)  "Vero  che  il  danno  è  stato  parzialmente  rimborsato  dalla
compagnia  di  assicurazione  dell'esponente per euro 30.600,00 (come
da doc.to n. 20 che mi si rammostra)";
12)  "Vero  che  è  residuato  in  capo all'attore costo pari ad euro
6.977,60 per rate di finanziamento corrisposte, euro 251,41";
13)  "Vero  che  inoltre  l'attore  ha  sostenuto  costi per costi di
estinzione  del finanziamento, euro 589,82 per istruttoria pratica di
finanziamento  nuova  autovettura,  euro 250,00 per costi di bollo ed
assicurazione,  relativi  ai mesi pagati ma non usufruiti per perdita
dell'autovettura,  il  tutto  come da doc.ti nn. 21,22,23 e 24 che mi
si rammostrano";
14)  "Vero  che  inoltre  l'esponente ha subito la perdita totale e/o
parziale  di  numerosi effetti personali nonché di documenti relativi
alla  propria attività professionale, che si trovavano depositati nel
bagagliaio della vettura al momento dell'incendio";
15)  "Vero  che  i beni presenti sull'autovettura ed andati distrutti
sono  quelli  di cui all'elenco analitico che mi si rammostra (doc.to
n.  29  attoreo)  e  le  condizioni  in  cui  i  medesimi  sono stati
rinvenuti    dopo   l'incendio  sono  parzialmente  evincibili  dalla
documentazione  fotografica  che  mi rammostra (doc.ti nn. 25 e 26 di
parte attrice)";
16)  "Vero  che  ancora  l'attore ha dovuto sopportare, quale diretta
conseguenza  dell'evento  per  cui  è  causa, costi per interventi di
ripristino  del  manto  stradale  sul quale trovavasi parcheggiata la
Jeep,  e  per  sostituzione  della  cassetta  lettere  del fabbricato
adiacente  al  luogo  dell'incendio  nonché  infine per intervento di
potatura  di  albero  parzialmente  interessato  dall'evento, come da
preventivo che mi si rammostra (doc.to n. 30);
17)   "Vero  che  l'attore,  nel  periodo  immediatamente  successivo
all'evento,  attesa  l'indisponibilità  di  altra  vettura,  anche in
considerazione  del  rifiuto  di  New  Motors  S.p.A.  di  mettere  a
disposizione  auto  sostitutiva,  si vedeva costretto a rivolgersi ad
amici,  conoscenti  e collaboratori ai quali domandava assistenza per
il  trasporto e in relazione alla propria attività professionale e al
fine  di assistere la madre disabile, con costi pari ad euro 1256,08,
come da doc.ti nn. 31 e 32 attorei che mi si rammostrano";
A  testi  sui  capitoli  2,3,4,9,12,13 i sigg.ri Sigg.ri P.F., P.A. e
T.A., r.ti in Novara.
Sui  capitoli  2,3  e  4  sigg. Te.G.e D.S.P. C/o Vigili del Fuoco di
Novara.
Sui  capitoli 1,5,6,7,10 interpello formale del legale rappresentante
New Motors s.p.a..
Sul  capitolo  6  interpello  formale  legale  rappresentante Daimler
Chrysler Italia s.p.a.
Sui  capitoli  10,  11  e  12  a  teste legale rappresentante Daimler
Chrysler Servizi Finanziari s.p.a. corrente in Novara.
Sul  capitolo  13  a  teste  legale  rappresentante  Finconsumo Banca
s.p.a.  e  interpello  formale legale rappresentante Daimler Chrysler
Italia s.p.a.
Sui capitoli 14, 15 Sigg. Ve.S., Ca.G., G.Vi. residenti in Novara.
Sul  capitolo  16 legale rappresentante Impresa M. s.n.c, corrente in
Novara.
Sul   capitolo  17  geom.  G.Vi.  residente  in  Lumellogno  e  T.Ca.
residente in Sozzago.
18)  "Vero  che  confermo  contenuti  e  conclusioni  della relazione
peritale  (doc.to  n.  14  attoreo)  che  ho  provveduto  a  redigere
nell'interesse    del   Geom.  V.  in  data  19/1/2006  nonché  della
integrazione di perizia (doc.to n. 40) che mi si rammostrano";
A teste p.i. T.E., Via B. Novara, nonché sui capitoli 2,3,4,8,9, 12.
19)    "Vero   che  fui  incaricato  dalla  società  Reale  Mutua  di
Assicurazioni  S.p.a.  di effettuare relazione tecnica sulla natura e
cause    dell'incendio   dell'autovettura  Jeep  Grand  Cherokee,  di
proprietà del Geom. V. L. tg. ...omissis...";
20)    "Vero    che  le  conclusioni  rassegnate  alla  compagnia  di
assicurazione     indicavano    quale    causa    dell'incendio    il
surriscaldamento di un circuito elettrico dei veicolo".
A  teste  B.G., r.te in Novara, anche sui capitoli 3, 8 e 9. - previa
autorizzazione,  ex  art.  210  c.p.c,  ad acquisire presso l'Ufficio
Liquidazione    Danni    di  Novara  della  società  Reale  Mutua  di
Assicurazioni  S.p.A.,  copia della relazione peritale predisposta da
B.G.  sull'autovettura  dell'attore  a  seguito dell'evento per cui è
causa.  -  previa  CTU  tecnica  atta  a  determinare  natura e cause
dell'evento  dannoso  per  cui  è  causa, nonché quantificare i danni
lamentati   dall'esponente.  Tale  mezzo  istruttorio  pur  se  nella
disponibilità    del    Giudice,   si  appalesa  oggi  necessario  ed
ammissibile,  anche  alla  luce  delle  allegazioni attoree in ordine
alle  problematiche  che  hanno interessato il modello di autoveicolo
di  proprietà  ed  in uso all'attore e che appaiono infatti del tutto
compatibili  con  l'evento  dannoso  per  cui  è  causa.  Si  insiste
pertanto  affinchè  venga  disposta  consulenza che, sulla base della
documentazione  prodotta  e  degli  accertamenti effettuati all'epoca
dei  fatti,  operi  una  ricostruzione  della  natura  e  delle cause
dell'incendio  che ha determinato la completa distruzione del veicolo
attoreo.
Allegato B)
TRIBUNALE DI NOVARA (r.g. n. 2740/2006; Giudice dr.ssa Giordani)
Nella causa promossa da:
V. GEOM. L., con l'avvocato Michele Franzosi
- attrice
Contro
DAIMLER    CHRYSLER   ITALIA  s.p.a.,  con  gli  avvocati  Alessandro
Spinella, Corrado Piccione e Loredana Ongaro
- convenuta e terza chiamata -
nonché contro
NEW MOTORS s.p.a., con gli avvocati Filippo Canepa e Diego Belletti
- convenuta -
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER NEW MOTORS S.P.A.
Piaccia  all'Ill.mo  Tribunale,  contrariis  reiectis,  e  previe  le
declaratorie del caso in rito e in merito:
Nel merito
-    respingere   tutte  le  domande  proposte  dall'attore,  siccome
infondate in fatto ed in diritto;
Invia subordinata
nella  denegata  e  non  creduta ipotesi di soccombenza di New Motors
s.p.a.,  dichiarare Daimler Chrysler Italia s.p.a. tenuta a mantenere
indenne    e    manlevata  New  Motors  s.p.a.  da  ogni  conseguenza
pregiudizievole  derivante  dal  presente  giudizio e, per l'effetto,
condannare  Daimler  Chrysler  Italia s.p.a. a risarcire a New Motors
s.p.a. quanto quest'ultima fosse tenuta a versare al geom. L.V..
In  via  istruttoria, si domanda l'ammissione di prova testimoniale e
per  interrogatorio  formale,  sulle  circostanze  di cui ai seguenti
capitoli di prova:
1)  "Vero  che  le  procedure di New Motors prevedono che, in caso di
vendita  di  un'automobile  nuova,  su  di  essa  vengano  effettuati
esclusivamente  test  diagnostici,  che consistono in controlli sulle
funzionalità  dell'automobile,  sui  pneumatici  e  sui  livelli  dei
liquidi".
2)  "Vero che anche l'autovettura nuova Jeep Daimler Chrysler targata
CV632YG  è  stata  sottoposta,  nel  mese  di  Marzo  2005,  ai  test
diagnostici   di  routine,  ossia  ai  controlli  sulle  funzionalità
dell'automobile,  sui  pneumatici  e sui livelli dei liquidi, come da
ordine di lavoro del 7.3.2005 (doc. 1) che mi si rammostra".
3)  "Vero  che,  in  tale occasione, i test diagnostici di routine si
svolsero    regolarmente,    senza  riscontrare  la  segnalazione  di
anomalie".
4)    "Vero    che    nell'Ottobre  2005,  il  signor  V.  presentava
l'autovettura    ai  concessionario  New  Motors  di  Novara  per  le
verifiche  programmate da effettuare al raggiungimento dei 20.000 km.
percorsi".
5)  "Vero  che,  in  tale occasione, il signor V. non segnalava alcun
inconveniente nel funzionamento dell'Autovettura".
6)  "Vero che, in tale occasione, New Motors effettuava unicamente le
manutenzioni    ordinarie,    come   da  fattura  numero  4311/A  del
18.10.2005, che mi si rammostra".
Si indicano a testimoni, i signori:
- L.Ri., residente a Cameri (NO), in via M.;
- A.In., residente a Mortara (PV), in via V.
Con  vittoria  di  spese,  diritti  e onorari del giudizio, anche con
riferimento alla chiamata in causa.
Allegato C)
TRIBUNALE DI NOVARA
Conclusioni  nell'interesse  della  DaimlerChrysler  Italia  spa  ora
Mercedes-Benz Italia spa con gli avvocati Spinela, Piccione e Onagro
nella causa n. 2740/2006 RG contro
sig.  L.V.  con l'avvocato Franzosi e nei confronti di New Motors spa
con l'avv. Canepa
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis  reiectis,  rigettare la domanda risarcitoria formulata da
parte  attrice,  in  quanto  infondata  in  fatto  ed  in  diritto, e
sfornita  di prova, e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva
avanzata  da  New  Motors spa nei confronti di DaimlerChrysler Italia
spa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.


FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, V. geom. L. evocava in giudizio NEW MOTORS S.p.a. e DAIMLER Chrysler Italia S.p.a. esponendo di aver acquistato il 24.3.2005 presso la New Motors un'autovettura Jeep Daimler Chrysler ...omissis... e che tale veicolo, mentre era parcheggiato sulla via privata A., aveva subito un incendio in data 16.1.06, originato dal vano motore, che ne determinava la pressocche totale distruzione.
I VV.FF. intervenuti per sedare l'incendio ne escludevano la natura dolosa.
Nonostante la richiesta inviata alla concessionaria venditrice e quindi alla società costruttrice di intervento per assistenza, le due società negavano qualsiasi loro coinvolgimento e/o responsabilità contestando, in particolare, che la causa dell'incendio potesse ravvisarsi in anomalie del veicolo venduto.
A diversa conclusione perveniva un tecnico incaricato dall'attore che individuava la causa dell'incendio nel "surriscaldamento di un circuito elettrico..."
Chiedeva, quindi, che il Tribunale, accertato e dichiarato che l'incendio si era verificato in conseguenza di un difetto del prodotto o per la presenza di vizi e/o difetti riconducibili al bene, condannasse le società convenute, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patiti.
NEW MOTORS S.p.a. ( di seguito solo New Motors) contestava le pretese attoree evidenziando che costituisse onere dell'attore dimostrare che l'incendio era stato provocato da un vizio e/o difetto della vettura venduta, prova che non risultava desumibile dal verbale dei VV.FF. che non identificavano la causa dell'incendio e che risultava contraddetta dalle verifiche tecniche operate dai tecnici incaricati dalla Daimler.
Neppure la perizia di parte prodotta dall'attore poteva assurgere a prova per l'individuazione della causa dell'incendio.
In ogni caso alcun addebito poteva essere mosso alla convenuta che aveva acquistato il veicolo nuovo dalla Daimler e nella denegata ipotesi che fosse riconosciuta una sua responsabilità chiedeva di essere tenuta indenne e manlevata da Daimler Chrysler Italia s.p.a.. Contestava altresì la quantificazione dei danni esposti dall'attore.
Costituendosi in giudizio DAIMLERCHRYSLER Italia s.p.a. evidenziava come, qualora l'attore avesse fornito prova del difetto del veicolo quale causa dell'incendio, la norma dettata dall'art. 114 e ss. d.lgs.206/05 invocata dall'attore quale fondamento della pretesa risarcitoria potesse trovare al più applicazione per la distruzione degli effetti personali dell'attore ove ne fosse stata dimostrata la presenza sul veicolo al momento dell'incendio.
Rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata ex art.2043 c.c. era, invece, onere del geom. V. dimostrare la condotta colposa della convenuta, il danno subito e il nesso di causalità tra condotta e danno.
Negava che la causa dell'incendio fosse ascrivibile ad un difettoso funzionamento di parti o congegni dell'autoveicolo non potendo assumere autonomo valore probatorio la consulenza di parte prodotta che appariva contrastare con gli accertamenti tecnici svolti dalla convenuta che escludevano qualsiasi difetto dell'autoveicolo.
Acquisita la documentazione offerta, il giudice istruttore non ammetteva le prove orali e le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti.
All'udienza del 20.1.2010, mutata la persona del giudice istruttore, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte ed il giudice istruttore assegnava la causa definitivamente in decisione.
Pacifico il verificarsi dell'incendio della vettura dell'attore il 16.1.06, verso le ore 4,00 del mattino, mentre era parcheggiata nei pressi della sua abitazione, è controversa l'individuazione della causa di tale fenomeno.
Assume parte attrice che, mentre i Vigili del Fuoco intervenuti per domare l'incendio ne avrebbero escluso l'origine dolosa, gli accertamenti tecnici condotti dal proprio perito avrebbero consentito di stabilire che l'incendio si è sviluppato all'interno del vano motore e da qui si sarebbe poi esteso all'abitacolo secondo una ricostruzione coerente con le campagne di richiamo dello stesso modello di veicolo operate negli anni 2005/2006 dalla DaimlerChrysler per problematiche di surriscaldamento del sistema che regola il riscaldamento dei sedili anteriori.
Sennonché osserva il Tribunale che qualunque sia il fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore (2043 c.c., 1492 e ss c.c. o 114 e ss. D.lgs.206/200), è indubbio che gravi su chi invoca il risarcimento provare non solo l'evento dannoso ma innanzitutto la sua riconducibilità sul piano causale ad un difetto di funzionamento dell'autoveicolo, ad un vizio occulto della vettura o comunque ad una problematica dei congegni della vettura. Prova che nel caso di specie parte attrice non è stata in grado di fornire. Premesso che contrariamente a quanto prospettato da parte attrice non si rinviene nella scheda di intervento dei Vigili del Fuoco alcuna espressa indicazione in ordine alla causa dell'incendio de quo essendosi i medesimi limitati a riferire che la causa del sinistro è da attribuirsi a: 1) non potuta accertare, espressione di significato neutro in ordine alle possibili cause dell'incendio, (che al più potrebbe esser intesa ad escludere l'origine dolosa ma che non sembra idonea ad escludere eventualmente che l'evento sia stato provocato sia pure colposamente da un agente esterno), giova altresì ricordare che la consulenza di parte, anche laddove sia confermata sotto il vincolo del giuramento, non è dotata di efficacia probatoria costituendo mera allegazione difensiva di carattere tecnico, cui può attribuirsi al più un mero valore di indizio.
Al riguardo rilevasi che mentre nella prima relazione del consulente di parte risulta evidenziato che "3) l'evidente stratificazione orizzontale dei danni all'interno del vano motore indica chiaramente che le fiamme si sono alimentate con materiali presenti all'interno del vano motore stesso e non sotto di esso; 4) ...la decrescente gravità dei danni in senso antero -> posteriore provano chele fiamme hanno agito per un tempo maggiore nel vano motore e solo successivamente si sono estese all'abitacolo...." (cfr. reazione a firma T. - doc.6 fasc. attoreo)
Orbene se è vero che già nella prima relazione il perito di parte indicava che "unica possibile causa di incendio è da ravvisarsi nel surriscaldamento di un circuito elettrico del veicolo ", successivamente lo stesso perito - alla luce della operata campagna di richiamo di vetture come quella dell'attore in quanto risultavano "elementi riscaldatori sedili non conformi a specifica" - sostiene che proprio da tali elementi riscaldatori dei sedili anteriori potrebbe essersi originato l'incendio de quo, rientrando anche la vettura dell'attore in quel gruppo di vetture che dovevano essere controllate (cfr.doc.40 fac. attoreo). Proprio tale diversa prospettazione sembra sottolineare le difficoltà incontrate finanche dal perito di parte (che pur sembra aver avuto la possibilità di esaminare direttamente il veicolo) nell'individuazione della causa dell'incendio che inizialmente sembra individuata in un surriscaldamento di consegni del vano motore e poi indicata nel difettoso funzionamento di dispositivi presenti nei sedili anteriori. In definitiva in un caso l'incendio si sarebbe sviluppato nel vano motore mentre nell'altro si sarebbe sviluppato nell'abitacolo.
Le incertezze incontrate dallo stesso perito di parte non sembrano superabili con il riferimento alle campagne di richiamo operate dalla società convenuta, che al più potrebbero apparire suggestive di una possibile problematica ma non dimostrano l'effettività di tale difettoso funzionamento nel caso de quo.
Né a diversa conclusione si sarebbe potuto pervenire sulla base delle prove offerte o richieste dall'attore.
Quanto alle prove orali dedotte dall'attore si osserva come esse non risultassero ammissibili laddove risultavano in parte sottendenti giudizi non demandabili ai testi (in specie in ordine alle cause dell'incendio) o genericamente formulati (in relazione alla perdita e distruzione di beni personali) ed in larga parte relativi a circostanze pacifiche o documentali.
Rilevasi, inoltre, che mentre l'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. della perizia redatta dall'impresa assicuratrice dell'attore non risultava accoglibile stante la facoltà per l'attore di procedere alla diretta acquisizione e produzione, nei termini assegnati, di tale documento (come riconosciuto lealmente dallo stesso attore in comparsa conclusionale, pag.15), la richiesta CTU volta ad individuare esattamente la causa dell'evento de quo appare in concreto non realizzabile attesa la scelta operata dall'attore di cedere l'autoveicolo senza richiederne preventivamente una verifica tecnica in ordine alle cause dell'evento dannoso, eventualmente anche in via anticipata attraverso un accertamento tecnico preventivo.
Ne consegue che non avendo l'attore fornito prova adeguata che causa dell'incendio sia ascrivibile a difetto/vizio dell'autoveicolo venduto da New Motor s.p.a. e prodotto da DaimerChrysIer Italia s.p.a. la sua domanda risarcitoria debba essere rigettata.
Si osserva, peraltro, che in ordine anche alla quantificazione dei danni le prove orali non apparivano ammissibili poiché generiche (cfr. cap. 14-15-16-17) mentre taluni voci di danno non sembrano comunque riconducibili a danni suscettibili di ristoro a fronte della accettazione da parte dell'attore del rimborso operato dalla compagnia assicuratrice. La permanenza dei dubbi sulla causa del sinistro a fronte delle campagne di richiamo operate dalla società produttrice inducono a ritenere che sebbene la domanda dell'attore debba esser rigettata per quanto testé esposto, nondimeno esistessero degli elementi indiziari che potevano giustificare l'introduzione del giudizio de quo da parte dell'attore. Tali considerazioni inducono a ritenere che sussistano ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa,
Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da V.L. nei confronti di New Motors s.p.a. e DaimlerChrysIer Italia s.p.a. perché infondata;
spese di causa compensate.
Novara 26.4.2010
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