REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione civile
In composizione monocratica ai sensi dell'art.50 ter c.p.c.
in persona del Giudice Dr.ssa Rossana Riccio
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2740/06 r.g. promossa con atto di
citazione da V. geom. L., elettivamente domiciliato in Novara presso
l'avv. Michele Franzosi che lo rappresenta e difende unitamene alla
dott. Alessandra Provenzano giusta delega a margine dell'atto di
citazione
- ATTORE -
CONTRO
NEW MOTORS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Novara presso l'avv. Diego Belletti del
Foro di Novara che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Filippo Canepa del Foro di Busto Arsizio giusta delega in atti,
- CONVENUTA -
E
DAIMLER CHRYSLER ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara presso l'avv.
Loredana Ongaro del Foro di Novara che la rappresenta e difende
unitamente agli avv.ti Alessandro Spinella e Corrado Piccione del
Foro di Roma giusta delega in atti,
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore : vedi Allegato sub A)
Per la convenuta New Motors s.p.a.: vedi allegato sub B)
Per la convenuta Daimler ChrysIer Italia s.p.a : vedi allegato sub C)
Allegato A)
TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
V. Geom. L., nel procedimento civile n. 2740/06 R.G. promosso contro
New Motors S.p.A. e Daimler Chrysler S.p.A., dichiarando di non
accettare il contraddittorio su eventuali nuove conclusioni, domande
ed eccezioni avversarie, così precisa le proprie
CONCLUSIONI
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis, visto
l'art. 20 c.p.c., nonché gli artt. 1492 e ss c.c. e 114 e ss. e 128
e ss. D.Lgs. 206/2005 e 2043 c.c., accertare e dichiarare che i
danni lamentati dall'attore, come esposti in premesse in giudizio si
verificarono per fatto e colpa delle società convenute, ed in
particolare che l'incendio all'autovettura Jeep Daimler Chrysler tg.
...omissis..., di proprietà dell'esponente, si
verificò per cause
riconducibili a difetto del prodotto o comunque per la presenza di
vizi e/o difetti riconducibili al bene medesimo, costruito e venduto
dalle odierne convenute, per l'effetto condannarle in solido tra
loro, attesa la loro qualità rispettivamente di società costruttrice
dell'autovettura quanto a Daimler Chrysler Italia S.p.A. e di
società venditrice del bene, quanto a New Motors S.p.A., a risarcire
all'istante le seguenti somme:
euro 32.068,83 per costi conseguenti ai danni all'automezzo e più
precisamente euro 6.977,60 per rate di finanziamento corrisposte,
euro 251,41 per costi di estinzione del finanziamento, euro 589,82
per istruttoria pratica di finanziamento nuova autovettura, euro
24.000,00 quale somma corrispondente al valore dell'automezzo G.
Cherokee 27 CRD Laredo tg. ...omissis..., euro
250,00 per costi di
bollo ed assicurazione, relativi ai mesi pagati ma non usufruiti per
perdita dell'autovettura, dedotti i costi per vendita relitto pari a
euro 500,00 (doc.to n. 33);
- euro 4.540,00 per danno patrimoniale costituito dalla perdita
degli effetti personali presenti sull'auto al momento dell'incendio;
- euro 1.448,08 per danno patrimoniale costituito dai costi di
trasporto sostenuti dal Geom. V. nel periodo dal 17/1 al 20/2/06 per
effettuare spostamenti connessi alla propria attività professionale
e per accompagnare la madre anziana disabile;
- euro 2.500,00 oltre IVA per interventi di ripristino del manto
stradale, riverniciatura della recinzione e sostituzione della
cassetta lettere del fabbricato adiacente al luogo ove si verificato
l'incendio, interessati dall'evento, nonché per potatura di albero
(tuja di altezza pari a circa mt. 4,00),
o quelle altre maggiori o minori che emergeranno in corso di causa,
anche a seguito di valutazione equitativa e/o discrezionale.
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'evento
dannoso al saldo.
Con il favore di spese, diritti ed onorari".
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza 7/2/2008 ammettersi
i seguenti mezzi di prova:
- prova per testi nonché per interpello dei legali rappresentati
delle società convenute sui seguenti capitoli:
1) "Vero che l'esponente era proprietario di autoveicolo Jeep
Daimler Chrysler tg. ...omissis..., acquistata presso la
concessionaria New Motors S.p.A., filiale di Novara in data
24/3/2005";
2) "Vero che, in data 16/1/2006, mentre l'autovettura suddetta
trovavasi parcheggiata in Novara, sulla via privata A., in
prossimità dell'abitazione dell'esponente, la stessa fu
completamente distrutta da incendio, che ebbe, origine dal vano
motore ed interessò l'intero veicolo";
3) "Vero che le fotografie che mi si rammostrano ( doc.ti nn. 3, 4 e
5 attorei), rappresentano le condizioni e lo stato della vettura,
successivamente all'evento dannoso suddetto";
4) "Vero che, allertati immediatamente Questura e Vigili del Fuoco
di Novara, questi ultimi intervenivano in loco domando l'incendio ed
escludendo l'origine dolosa dell'evento. Nell'occasione invitavano
inoltre il proprietario all'immediata rimozione del veicolo dalla
sede stradale";
5) "Vero che, l'esponente immediatamente notiziava dell'accaduto la
società New Motors S.p.A., presso la quale, era stato acquistato il
veicolo in oggetto, domandando la necessaria assistenza, che
tuttavia veniva negata, tanto che, in data 20/1/06 l'attore si
vedeva costretto ad invitare, per il tramite del proprio legale, la
suddetta società ad attivarsi, al fine di ovviare alla situazione
negativa venutasi a creare, il tutto come da doc.to n. 8 attorco che
mi si rammostra";
6) "Vero che, per contro, l'unica risposta fornita da New Motors era
l'invio di preventivo, relativo a vettura analoga a quella andata
distrutta nell'incendio (doc.to n. 9 attreo che mi si rammostra),
mentre Daimler Chrysler, società costruttrice del veicolo, soggetto
cui la missiva del legale del V., era stata inviata per conoscenza,
rispondeva negando ogni suo coinvolgimento sotto il profilo
giuridico, con riferimento ai rapporti di compravendita ed
assistenza";
7) "Vero che, neppure i successivi solleciti (dioc.ti nn. 11,12 e 13
che mi si rammostrano) rivolti a New Motors e finalizzati ad
ottenere risposte adeguate alla grave e disagevole situazione
venutasi e creare e soprattutto in ordine alle causa ed alla natura
dell' eventi dannoso che aveva coinvolto il mezzo attorco, sortivano
effetto concreto alcuno";
8) "Vero che nel frattempo l'esponente incaricava professionista,
nella persona del p.a. T.E., al fine di appurare l'origine
dell'incendio e quest'ultimo concludeva individuando la natura e le
cause dell'evento nel "...surriscaldamento di un circuito elettrico
del veicolo..." ed ancora rilevava come "..il difettoso
funzionamento di un dispositivo abbia provocato il surriscaldamento
e la successiva combustione di una guaina e di un'altra parte
elettrica..." come da doc.to n. 14 che si allega";
9) "Vero che nell'incendio per cui è causa il Geom. V. subiva la
completa distruzione del veicolo suddetto, coK danni pari all'intero
valore di costo";
10) "Vero che il bene era stato acquistato con finanziamento acceso
presso Daimer Chrysler Servizi Finanziari S.p.A. come da doc.to n.
19 che mi si rammostra";
11) "Vero che il danno è stato parzialmente rimborsato dalla
compagnia di assicurazione dell'esponente per euro 30.600,00 (come
da doc.to n. 20 che mi si rammostra)";
12) "Vero che è residuato in capo all'attore costo pari ad euro
6.977,60 per rate di finanziamento corrisposte, euro 251,41";
13) "Vero che inoltre l'attore ha sostenuto costi per costi di
estinzione del finanziamento, euro 589,82 per istruttoria pratica di
finanziamento nuova autovettura, euro 250,00 per costi di bollo ed
assicurazione, relativi ai mesi pagati ma non usufruiti per perdita
dell'autovettura, il tutto come da doc.ti nn. 21,22,23 e 24 che mi
si rammostrano";
14) "Vero che inoltre l'esponente ha subito la perdita totale e/o
parziale di numerosi effetti personali nonché di documenti relativi
alla propria attività professionale, che si trovavano depositati nel
bagagliaio della vettura al momento dell'incendio";
15) "Vero che i beni presenti sull'autovettura ed andati distrutti
sono quelli di cui all'elenco analitico che mi si rammostra (doc.to
n. 29 attoreo) e le condizioni in cui i medesimi sono stati
rinvenuti dopo l'incendio sono parzialmente evincibili dalla
documentazione fotografica che mi rammostra (doc.ti nn. 25 e 26 di
parte attrice)";
16) "Vero che ancora l'attore ha dovuto sopportare, quale diretta
conseguenza dell'evento per cui è causa, costi per interventi di
ripristino del manto stradale sul quale trovavasi parcheggiata la
Jeep, e per sostituzione della cassetta lettere del fabbricato
adiacente al luogo dell'incendio nonché infine per intervento di
potatura di albero parzialmente interessato dall'evento, come da
preventivo che mi si rammostra (doc.to n. 30);
17) "Vero che l'attore, nel periodo immediatamente successivo
all'evento, attesa l'indisponibilità di altra vettura, anche in
considerazione del rifiuto di New Motors S.p.A. di mettere a
disposizione auto sostitutiva, si vedeva costretto a rivolgersi ad
amici, conoscenti e collaboratori ai quali domandava assistenza per
il trasporto e in relazione alla propria attività professionale e al
fine di assistere la madre disabile, con costi pari ad euro 1256,08,
come da doc.ti nn. 31 e 32 attorei che mi si rammostrano";
A testi sui capitoli 2,3,4,9,12,13 i sigg.ri Sigg.ri P.F., P.A. e
T.A., r.ti in Novara.
Sui capitoli 2,3 e 4 sigg. Te.G.e D.S.P. C/o Vigili del Fuoco di
Novara.
Sui capitoli 1,5,6,7,10 interpello formale del legale rappresentante
New Motors s.p.a..
Sul capitolo 6 interpello formale legale rappresentante Daimler
Chrysler Italia s.p.a.
Sui capitoli 10, 11 e 12 a teste legale rappresentante Daimler
Chrysler Servizi Finanziari s.p.a. corrente in Novara.
Sul capitolo 13 a teste legale rappresentante Finconsumo Banca
s.p.a. e interpello formale legale rappresentante Daimler Chrysler
Italia s.p.a.
Sui capitoli 14, 15 Sigg. Ve.S., Ca.G., G.Vi. residenti in Novara.
Sul capitolo 16 legale rappresentante Impresa M. s.n.c, corrente in
Novara.
Sul capitolo 17 geom. G.Vi. residente in Lumellogno e T.Ca.
residente in Sozzago.
18) "Vero che confermo contenuti e conclusioni della relazione
peritale (doc.to n. 14 attoreo) che ho provveduto a redigere
nell'interesse del Geom. V. in data 19/1/2006 nonché della
integrazione di perizia (doc.to n. 40) che mi si rammostrano";
A teste p.i. T.E., Via B. Novara, nonché sui capitoli 2,3,4,8,9, 12.
19) "Vero che fui incaricato dalla società Reale Mutua di
Assicurazioni S.p.a. di effettuare relazione tecnica sulla natura e
cause dell'incendio dell'autovettura Jeep Grand Cherokee, di
proprietà del Geom. V. L. tg. ...omissis...";
20) "Vero che le conclusioni rassegnate alla compagnia di
assicurazione indicavano quale causa dell'incendio il
surriscaldamento di un circuito elettrico dei veicolo".
A teste B.G., r.te in Novara, anche sui capitoli 3, 8 e 9. - previa
autorizzazione, ex art. 210 c.p.c, ad acquisire presso l'Ufficio
Liquidazione Danni di Novara della società Reale Mutua di
Assicurazioni S.p.A., copia della relazione peritale predisposta da
B.G. sull'autovettura dell'attore a seguito dell'evento per cui è
causa. - previa CTU tecnica atta a determinare natura e cause
dell'evento dannoso per cui è causa, nonché quantificare i danni
lamentati dall'esponente. Tale mezzo istruttorio pur se nella
disponibilità del Giudice, si appalesa oggi necessario ed
ammissibile, anche alla luce delle allegazioni attoree in ordine
alle problematiche che hanno interessato il modello di autoveicolo
di proprietà ed in uso all'attore e che appaiono infatti del tutto
compatibili con l'evento dannoso per cui è causa. Si insiste
pertanto affinchè venga disposta consulenza che, sulla base della
documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati all'epoca
dei fatti, operi una ricostruzione della natura e delle cause
dell'incendio che ha determinato la completa distruzione del veicolo
attoreo.
Allegato B)
TRIBUNALE DI NOVARA (r.g. n. 2740/2006; Giudice dr.ssa Giordani)
Nella causa promossa da:
V. GEOM. L., con l'avvocato Michele Franzosi
- attrice
Contro
DAIMLER CHRYSLER ITALIA s.p.a., con gli avvocati Alessandro
Spinella, Corrado Piccione e Loredana Ongaro
- convenuta e terza chiamata -
nonché contro
NEW MOTORS s.p.a., con gli avvocati Filippo Canepa e Diego Belletti
- convenuta -
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER NEW MOTORS S.P.A.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, e previe le
declaratorie del caso in rito e in merito:
Nel merito
- respingere tutte le domande proposte dall'attore, siccome
infondate in fatto ed in diritto;
Invia subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza di New Motors
s.p.a., dichiarare Daimler Chrysler Italia s.p.a. tenuta a mantenere
indenne e manlevata New Motors s.p.a. da ogni conseguenza
pregiudizievole derivante dal presente giudizio e, per l'effetto,
condannare Daimler Chrysler Italia s.p.a. a risarcire a New Motors
s.p.a. quanto quest'ultima fosse tenuta a versare al geom. L.V..
In via istruttoria, si domanda l'ammissione di prova testimoniale e
per interrogatorio formale, sulle circostanze di cui ai seguenti
capitoli di prova:
1) "Vero che le procedure di New Motors prevedono che, in caso di
vendita di un'automobile nuova, su di essa vengano effettuati
esclusivamente test diagnostici, che consistono in controlli sulle
funzionalità dell'automobile, sui pneumatici e sui livelli dei
liquidi".
2) "Vero che anche l'autovettura nuova Jeep Daimler Chrysler targata
CV632YG è stata sottoposta, nel mese di Marzo 2005, ai test
diagnostici di routine, ossia ai controlli sulle funzionalità
dell'automobile, sui pneumatici e sui livelli dei liquidi, come da
ordine di lavoro del 7.3.2005 (doc. 1) che mi si rammostra".
3) "Vero che, in tale occasione, i test diagnostici di routine si
svolsero regolarmente, senza riscontrare la segnalazione di
anomalie".
4) "Vero che nell'Ottobre 2005, il signor V. presentava
l'autovettura ai concessionario New Motors di Novara per le
verifiche programmate da effettuare al raggiungimento dei 20.000 km.
percorsi".
5) "Vero che, in tale occasione, il signor V. non segnalava alcun
inconveniente nel funzionamento dell'Autovettura".
6) "Vero che, in tale occasione, New Motors effettuava unicamente le
manutenzioni ordinarie, come da fattura numero 4311/A del
18.10.2005, che mi si rammostra".
Si indicano a testimoni, i signori:
- L.Ri., residente a Cameri (NO), in via M.;
- A.In., residente a Mortara (PV), in via V.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, anche con
riferimento alla chiamata in causa.
Allegato C)
TRIBUNALE DI NOVARA
Conclusioni nell'interesse della DaimlerChrysler Italia spa ora
Mercedes-Benz Italia spa con gli avvocati Spinela, Piccione e Onagro
nella causa n. 2740/2006 RG contro
sig. L.V. con l'avvocato Franzosi e nei confronti di New Motors spa
con l'avv. Canepa
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis reiectis, rigettare la domanda risarcitoria formulata da
parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e
sfornita di prova, e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva
avanzata da New Motors spa nei confronti di DaimlerChrysler Italia
spa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.