REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOVARA Sezione civile In composizione monocratica ai sensi dell'art.50 ter c.p.c. in persona del Giudice Dr.ssa Rossana Riccio Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.2740/06 r.g. promossa con atto di citazione da V. geom. L., elettivamente domiciliato in Novara presso l'avv. Michele Franzosi che lo rappresenta e difende unitamene alla dott. Alessandra Provenzano giusta delega a margine dell'atto di citazione - ATTORE - CONTRO NEW MOTORS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara presso l'avv. Diego Belletti del Foro di Novara che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Filippo Canepa del Foro di Busto Arsizio giusta delega in atti, - CONVENUTA - E DAIMLER CHRYSLER ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara presso l'avv. Loredana Ongaro del Foro di Novara che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Alessandro Spinella e Corrado Piccione del Foro di Roma giusta delega in atti, - CONVENUTA - CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'attore : vedi Allegato sub A) Per la convenuta New Motors s.p.a.: vedi allegato sub B) Per la convenuta Daimler ChrysIer Italia s.p.a : vedi allegato sub C) Allegato A) TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI V. Geom. L., nel procedimento civile n. 2740/06 R.G. promosso contro New Motors S.p.A. e Daimler Chrysler S.p.A., dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove conclusioni, domande ed eccezioni avversarie, così precisa le proprie CONCLUSIONI "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis, visto l'art. 20 c.p.c., nonché gli artt. 1492 e ss c.c. e 114 e ss. e 128 e ss. D.Lgs. 206/2005 e 2043 c.c., accertare e dichiarare che i danni lamentati dall'attore, come esposti in premesse in giudizio si verificarono per fatto e colpa delle società convenute, ed in particolare che l'incendio all'autovettura Jeep Daimler Chrysler tg. ...omissis..., di proprietà dell'esponente, si verificò per cause riconducibili a difetto del prodotto o comunque per la presenza di vizi e/o difetti riconducibili al bene medesimo, costruito e venduto dalle odierne convenute, per l'effetto condannarle in solido tra loro, attesa la loro qualità rispettivamente di società costruttrice dell'autovettura quanto a Daimler Chrysler Italia S.p.A. e di società venditrice del bene, quanto a New Motors S.p.A., a risarcire all'istante le seguenti somme: euro 32.068,83 per costi conseguenti ai danni all'automezzo e più precisamente euro 6.977,60 per rate di finanziamento corrisposte, euro 251,41 per costi di estinzione del finanziamento, euro 589,82 per istruttoria pratica di finanziamento nuova autovettura, euro 24.000,00 quale somma corrispondente al valore dell'automezzo G. Cherokee 27 CRD Laredo tg. ...omissis..., euro 250,00 per costi di bollo ed assicurazione, relativi ai mesi pagati ma non usufruiti per perdita dell'autovettura, dedotti i costi per vendita relitto pari a euro 500,00 (doc.to n. 33); - euro 4.540,00 per danno patrimoniale costituito dalla perdita degli effetti personali presenti sull'auto al momento dell'incendio; - euro 1.448,08 per danno patrimoniale costituito dai costi di trasporto sostenuti dal Geom. V. nel periodo dal 17/1 al 20/2/06 per effettuare spostamenti connessi alla propria attività professionale e per accompagnare la madre anziana disabile; - euro 2.500,00 oltre IVA per interventi di ripristino del manto stradale, riverniciatura della recinzione e sostituzione della cassetta lettere del fabbricato adiacente al luogo ove si verificato l'incendio, interessati dall'evento, nonché per potatura di albero (tuja di altezza pari a circa mt. 4,00), o quelle altre maggiori o minori che emergeranno in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa e/o discrezionale. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'evento dannoso al saldo. Con il favore di spese, diritti ed onorari". In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza 7/2/2008 ammettersi i seguenti mezzi di prova: - prova per testi nonché per interpello dei legali rappresentati delle società convenute sui seguenti capitoli: 1) "Vero che l'esponente era proprietario di autoveicolo Jeep Daimler Chrysler tg. ...omissis..., acquistata presso la concessionaria New Motors S.p.A., filiale di Novara in data 24/3/2005"; 2) "Vero che, in data 16/1/2006, mentre l'autovettura suddetta trovavasi parcheggiata in Novara, sulla via privata A., in prossimità dell'abitazione dell'esponente, la stessa fu completamente distrutta da incendio, che ebbe, origine dal vano motore ed interessò l'intero veicolo"; 3) "Vero che le fotografie che mi si rammostrano ( doc.ti nn. 3, 4 e 5 attorei), rappresentano le condizioni e lo stato della vettura, successivamente all'evento dannoso suddetto"; 4) "Vero che, allertati immediatamente Questura e Vigili del Fuoco di Novara, questi ultimi intervenivano in loco domando l'incendio ed escludendo l'origine dolosa dell'evento. Nell'occasione invitavano inoltre il proprietario all'immediata rimozione del veicolo dalla sede stradale"; 5) "Vero che, l'esponente immediatamente notiziava dell'accaduto la società New Motors S.p.A., presso la quale, era stato acquistato il veicolo in oggetto, domandando la necessaria assistenza, che tuttavia veniva negata, tanto che, in data 20/1/06 l'attore si vedeva costretto ad invitare, per il tramite del proprio legale, la suddetta società ad attivarsi, al fine di ovviare alla situazione negativa venutasi a creare, il tutto come da doc.to n. 8 attorco che mi si rammostra"; 6) "Vero che, per contro, l'unica risposta fornita da New Motors era l'invio di preventivo, relativo a vettura analoga a quella andata distrutta nell'incendio (doc.to n. 9 attreo che mi si rammostra), mentre Daimler Chrysler, società costruttrice del veicolo, soggetto cui la missiva del legale del V., era stata inviata per conoscenza, rispondeva negando ogni suo coinvolgimento sotto il profilo giuridico, con riferimento ai rapporti di compravendita ed assistenza"; 7) "Vero che, neppure i successivi solleciti (dioc.ti nn. 11,12 e 13 che mi si rammostrano) rivolti a New Motors e finalizzati ad ottenere risposte adeguate alla grave e disagevole situazione venutasi e creare e soprattutto in ordine alle causa ed alla natura dell' eventi dannoso che aveva coinvolto il mezzo attorco, sortivano effetto concreto alcuno"; 8) "Vero che nel frattempo l'esponente incaricava professionista, nella persona del p.a. T.E., al fine di appurare l'origine dell'incendio e quest'ultimo concludeva individuando la natura e le cause dell'evento nel "...surriscaldamento di un circuito elettrico del veicolo..." ed ancora rilevava come "..il difettoso funzionamento di un dispositivo abbia provocato il surriscaldamento e la successiva combustione di una guaina e di un'altra parte elettrica..." come da doc.to n. 14 che si allega"; 9) "Vero che nell'incendio per cui è causa il Geom. V. subiva la completa distruzione del veicolo suddetto, coK danni pari all'intero valore di costo"; 10) "Vero che il bene era stato acquistato con finanziamento acceso presso Daimer Chrysler Servizi Finanziari S.p.A. come da doc.to n. 19 che mi si rammostra"; 11) "Vero che il danno è stato parzialmente rimborsato dalla compagnia di assicurazione dell'esponente per euro 30.600,00 (come da doc.to n. 20 che mi si rammostra)"; 12) "Vero che è residuato in capo all'attore costo pari ad euro 6.977,60 per rate di finanziamento corrisposte, euro 251,41"; 13) "Vero che inoltre l'attore ha sostenuto costi per costi di estinzione del finanziamento, euro 589,82 per istruttoria pratica di finanziamento nuova autovettura, euro 250,00 per costi di bollo ed assicurazione, relativi ai mesi pagati ma non usufruiti per perdita dell'autovettura, il tutto come da doc.ti nn. 21,22,23 e 24 che mi si rammostrano"; 14) "Vero che inoltre l'esponente ha subito la perdita totale e/o parziale di numerosi effetti personali nonché di documenti relativi alla propria attività professionale, che si trovavano depositati nel bagagliaio della vettura al momento dell'incendio"; 15) "Vero che i beni presenti sull'autovettura ed andati distrutti sono quelli di cui all'elenco analitico che mi si rammostra (doc.to n. 29 attoreo) e le condizioni in cui i medesimi sono stati rinvenuti dopo l'incendio sono parzialmente evincibili dalla documentazione fotografica che mi rammostra (doc.ti nn. 25 e 26 di parte attrice)"; 16) "Vero che ancora l'attore ha dovuto sopportare, quale diretta conseguenza dell'evento per cui è causa, costi per interventi di ripristino del manto stradale sul quale trovavasi parcheggiata la Jeep, e per sostituzione della cassetta lettere del fabbricato adiacente al luogo dell'incendio nonché infine per intervento di potatura di albero parzialmente interessato dall'evento, come da preventivo che mi si rammostra (doc.to n. 30); 17) "Vero che l'attore, nel periodo immediatamente successivo all'evento, attesa l'indisponibilità di altra vettura, anche in considerazione del rifiuto di New Motors S.p.A. di mettere a disposizione auto sostitutiva, si vedeva costretto a rivolgersi ad amici, conoscenti e collaboratori ai quali domandava assistenza per il trasporto e in relazione alla propria attività professionale e al fine di assistere la madre disabile, con costi pari ad euro 1256,08, come da doc.ti nn. 31 e 32 attorei che mi si rammostrano"; A testi sui capitoli 2,3,4,9,12,13 i sigg.ri Sigg.ri P.F., P.A. e T.A., r.ti in Novara. Sui capitoli 2,3 e 4 sigg. Te.G.e D.S.P. C/o Vigili del Fuoco di Novara. Sui capitoli 1,5,6,7,10 interpello formale del legale rappresentante New Motors s.p.a.. Sul capitolo 6 interpello formale legale rappresentante Daimler Chrysler Italia s.p.a. Sui capitoli 10, 11 e 12 a teste legale rappresentante Daimler Chrysler Servizi Finanziari s.p.a. corrente in Novara. Sul capitolo 13 a teste legale rappresentante Finconsumo Banca s.p.a. e interpello formale legale rappresentante Daimler Chrysler Italia s.p.a. Sui capitoli 14, 15 Sigg. Ve.S., Ca.G., G.Vi. residenti in Novara. Sul capitolo 16 legale rappresentante Impresa M. s.n.c, corrente in Novara. Sul capitolo 17 geom. G.Vi. residente in Lumellogno e T.Ca. residente in Sozzago. 18) "Vero che confermo contenuti e conclusioni della relazione peritale (doc.to n. 14 attoreo) che ho provveduto a redigere nell'interesse del Geom. V. in data 19/1/2006 nonché della integrazione di perizia (doc.to n. 40) che mi si rammostrano"; A teste p.i. T.E., Via B. Novara, nonché sui capitoli 2,3,4,8,9, 12. 19) "Vero che fui incaricato dalla società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. di effettuare relazione tecnica sulla natura e cause dell'incendio dell'autovettura Jeep Grand Cherokee, di proprietà del Geom. V. L. tg. ...omissis..."; 20) "Vero che le conclusioni rassegnate alla compagnia di assicurazione indicavano quale causa dell'incendio il surriscaldamento di un circuito elettrico dei veicolo". A teste B.G., r.te in Novara, anche sui capitoli 3, 8 e 9. - previa autorizzazione, ex art. 210 c.p.c, ad acquisire presso l'Ufficio Liquidazione Danni di Novara della società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A., copia della relazione peritale predisposta da B.G. sull'autovettura dell'attore a seguito dell'evento per cui è causa. - previa CTU tecnica atta a determinare natura e cause dell'evento dannoso per cui è causa, nonché quantificare i danni lamentati dall'esponente. Tale mezzo istruttorio pur se nella disponibilità del Giudice, si appalesa oggi necessario ed ammissibile, anche alla luce delle allegazioni attoree in ordine alle problematiche che hanno interessato il modello di autoveicolo di proprietà ed in uso all'attore e che appaiono infatti del tutto compatibili con l'evento dannoso per cui è causa. Si insiste pertanto affinchè venga disposta consulenza che, sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati all'epoca dei fatti, operi una ricostruzione della natura e delle cause dell'incendio che ha determinato la completa distruzione del veicolo attoreo. Allegato B) TRIBUNALE DI NOVARA (r.g. n. 2740/2006; Giudice dr.ssa Giordani) Nella causa promossa da: V. GEOM. L., con l'avvocato Michele Franzosi - attrice Contro DAIMLER CHRYSLER ITALIA s.p.a., con gli avvocati Alessandro Spinella, Corrado Piccione e Loredana Ongaro - convenuta e terza chiamata - nonché contro NEW MOTORS s.p.a., con gli avvocati Filippo Canepa e Diego Belletti - convenuta - FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER NEW MOTORS S.P.A. Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, e previe le declaratorie del caso in rito e in merito: Nel merito - respingere tutte le domande proposte dall'attore, siccome infondate in fatto ed in diritto; Invia subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza di New Motors s.p.a., dichiarare Daimler Chrysler Italia s.p.a. tenuta a mantenere indenne e manlevata New Motors s.p.a. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio e, per l'effetto, condannare Daimler Chrysler Italia s.p.a. a risarcire a New Motors s.p.a. quanto quest'ultima fosse tenuta a versare al geom. L.V.. In via istruttoria, si domanda l'ammissione di prova testimoniale e per interrogatorio formale, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova: 1) "Vero che le procedure di New Motors prevedono che, in caso di vendita di un'automobile nuova, su di essa vengano effettuati esclusivamente test diagnostici, che consistono in controlli sulle funzionalità dell'automobile, sui pneumatici e sui livelli dei liquidi". 2) "Vero che anche l'autovettura nuova Jeep Daimler Chrysler targata CV632YG è stata sottoposta, nel mese di Marzo 2005, ai test diagnostici di routine, ossia ai controlli sulle funzionalità dell'automobile, sui pneumatici e sui livelli dei liquidi, come da ordine di lavoro del 7.3.2005 (doc. 1) che mi si rammostra". 3) "Vero che, in tale occasione, i test diagnostici di routine si svolsero regolarmente, senza riscontrare la segnalazione di anomalie". 4) "Vero che nell'Ottobre 2005, il signor V. presentava l'autovettura ai concessionario New Motors di Novara per le verifiche programmate da effettuare al raggiungimento dei 20.000 km. percorsi". 5) "Vero che, in tale occasione, il signor V. non segnalava alcun inconveniente nel funzionamento dell'Autovettura". 6) "Vero che, in tale occasione, New Motors effettuava unicamente le manutenzioni ordinarie, come da fattura numero 4311/A del 18.10.2005, che mi si rammostra". Si indicano a testimoni, i signori: - L.Ri., residente a Cameri (NO), in via M.; - A.In., residente a Mortara (PV), in via V. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, anche con riferimento alla chiamata in causa. Allegato C) TRIBUNALE DI NOVARA Conclusioni nell'interesse della DaimlerChrysler Italia spa ora Mercedes-Benz Italia spa con gli avvocati Spinela, Piccione e Onagro nella causa n. 2740/2006 RG contro sig. L.V. con l'avvocato Franzosi e nei confronti di New Motors spa con l'avv. Canepa Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Contrariis reiectis, rigettare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e sfornita di prova, e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva avanzata da New Motors spa nei confronti di DaimlerChrysler Italia spa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.