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SOCIETÀ DI CAPITALI
Amministratori
- conflitto di interessi
Codice Civile (1942) art. 2373 comma 2
Società - Assemblea dei soci - Azione di responsabilità - Votazione nei confronti di ciascun amministratore - Deliberazione negativa - Annullabilità - Divieto di voto - Non configurabilità.
In conformità al principio della responsabilità per fatto proprio, il voto del socio-amministratore sulla responsabilità degli altri amministratori è ammissibile e dovrà pertanto essere computato ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo, trovando invece applicazione il divieto previsto dall'art. 2373, comma 2, c.c. unicamente nel caso in cui la deliberazione abbia a oggetto la responsabiltà dello stesso socio-amministratore votante e non quando la deliberazione abbia a oggetto la responsabilità di altro amministratore.
Collegio arbitrale, 02/07/2009
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Giur. comm. 2010, 5, 911 (nota De Pra)
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