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Cassazione civile, sez. III 12/01/1991 n. 257

                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                          SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
   Dott.    Aldo              SCHERMI                     Presidente
    "       Gioacchino        DE ROSA                Rel. Consigliere
    "       Ubaldo            FRANCABANDERA                    "
    "       Aldo              PAPA                             "
    "       Lorenzo           PITTÀ                           "
ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
sul ricorso proposto
                                  da
S.r.l. MANIFATTURE SPUGNE RADICI e PREVITALI, già Soc. di fatto  tra
Elisa Radici e Franco Previtali - con sede in Leffe, Via Tonale n. 51
- elett. dom. in  Roma,  Via  Cosseria  n.  5  presso  l'Avv.  Enrico
Romanelli che la rapp. e difende un.te all'Avv. Piero Nava per delega
in calce al ricorso;
                                                           Ricorrente
                                contro
S.p.A. INTERMARITTIMA dichiarata fallita - in  persona  del  curatore
Solimena Fernando;
                                                             Intimata
Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano
del 19.10.1982 (R.G. n. 1076-83);
Udito il Cons. Rel.  Dr.  G.  De  Rosa  nella  pubblica  udienza  del
4.7.1989;
Sentito l'Avv. P. Ricci (con delega Avv. Romanelli);
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. F. Amirante  che
ha concluso per il rigetto del ricorso.


Svolgimento del processo
La S.p.A. "Intermarittima" citò dinanzi al Tribunale di Como la Società di fatto "Manifattura spugne e passamanerie Radici e Previtali" chiedendone la condanna al rimborso del nolo da essa corrisposto per aver effettuato, su incarico della società convenuta (lettera 27 novembre 1978), spedizione di merce commissionata dalla ditta australiana E.I.I. (Exclusive Italian Importers) che ne aveva ricevuto la debita consegna.
L'avversaria, costituitasi, eccepì che i titolari del rapporto negoziale erano (giusta lettera 2 ottobre 1978 direttale dalla Intermarittima) costei da un lato e la ditta australiana dall'altro.
Con sentenza 14.2.1983 il Tribunale respinse la domanda.
La Corte d'Appello di Milano accolse invece l'impugnazione della Intermarittima ritenendo:
a) che la lettera 2 ottobre 1978 stilata dallo spedizioniere e diretta a un imprenditore, quale la Soc. Radici e Previtali, con clientela estera ed esperta, per ciò stesso, della peculiare materia, costituiva una chiara e non equivoca proposta di ottenere conferimento di mandato;
b) che la Radici e Previtali aveva accettato tale proposta, come provava la missiva 27 novembre 1978 con cui si affidava alla Intermarittima l'espresso incarico di "inoltrare la merce a destino" precisandosi poi nella "lettera di credito" che l'onere di anticipare l'importo del nolo incombeva sulla venditrice;
c) che irrilevanti erano, ai fini di una interpretazione siffatta, la presenza nella vendita della clausola FOB come pure il fatto che l'Intermarittima, per ottenere il sollecito rimborso del nolo, avesse spiccato la relativa fattura sulla compratrice E.I.I..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Soc. Radici e Previtali, sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata.

Motivi della decisione
Con la prima censura, variamente articolata, la ricorrente, denunziando vizi di motivazione della sentenza impugnata, sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto provata la stipulazione di un contratto di spedizione con la Intermarittima.
La censura non può essere accolta.
I Giudici della Corte di merito, sia pure con motivazione succinta, hanno adeguatamente giustificato il loro convincimento fondato sull'interpretazione, secondo i canoni ermeneutici indicati dall'art. 1362 e segg. c.c., dei documenti prodotti, dai quali hanno desunto la comune volontà delle parti di stipulare il contratto anzidetto, assumendosene i conseguenti diritti ed obblighi.
Il giudizio così espresso, incentrato, com'è, sulla valutazione delle risultanze probatorie, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte, non potendo dirsi inficiato dai vizi logici o dagli errori giuridici indicati dalla ricorrente.
Invero, l'assunto secondo cui il contratto di spedizione sarebbe stato stipulato direttamente dalla E.I.I. con la Intermarittima, sicché la lettera 2 ottobre 1978 da questa inviata alla Manifatture Spugne non sarebbe altro che un invito a giovarsi di un contratto "inter alios", è stato ritenuto infondato dai Giudici anzidetti in base al rilievo che in tale lettera era contenuta una esplicita proposta contrattuale alla stessa rivolta, come risultava dal tenore delle espressioni usate ed in particolare dalla richiesta di prendere buona nota delle condizioni ivi indicate e di "appoggiarci questi invii".
Ulteriore argomento a favore della loro tesi, gli stessi Giudici hanno desunto dalla lettera 27 novembre 1978 con la quale, aderendo alla suddetta proposta, la Manifatture Spugne affidava alla Intermarittima l'incarico din inoltrare la merce a destino.
Obietta la ricorrente che l'espressione "affinché provvediate all'inoltro della merce a destino" contenuta in tale lettera doveva essere intesa nel senso che la documentazione inviata alla Intermarittima era quella necessaria e sufficiente a provvedere all'inoltro stesso, ma l'assunto, non sorretto da alcuna prova, rivela chiaramente la sua fragilità, e non è idoneo a scalfire, sul piano logico, il giudizio espresso dalla Corte di merito.
Le clausole "freight prepaid" e "Fob" risultanti dalla lettera di credito, concernono il rapporto contrattuale tra mittente e destinatario, e quindi non potevano avere rilevanza decisiva nell'interpretazione del rapporto contrattuale intercorso tra la ricorrente e la Intermarittima, anche se la prima di tali clausole, intesa nel suo significato di anticipazione del nolo a carico del mittente, contrastava l'assunto della Manifatture Spugne, come esattamente sottolineato dai Giudici di merito.
È, infine, inconferente il richiamo all'art. 1692 c.c. non risultando che la Intermarittima avesse assunto la qualità di spedizioniere-vettore, e riferendosi, comunque, la norma all'ipotesi in cui il pagamento dei crediti del vettore sia posto a carico del destinatario, mentre, nella specie, secondo gli accertamenti dei Giudici della Corte di merito, tale onere era a carico della ricorrente.
Anche la seconda censura, con la quale si denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda subordinata di annullamento del contratto per dolo della controparte, è inaccoglibile.
Sostiene al riguardo la ricorrente che il dolo dell'Intermarittima emergerebbe dall'impostazione grafica e dalla compilazione della lettera del 2 ottobre 1978 che l'avrebbero indotta a credere che l'incarico della spedizione era già stato conferito dalla Exclusive Italian Importers, come si poteva desumere dalle espressioni "domanda di spedizione" e "vi confermiamo l'incarico ricevuto" ivi contenute.
Nonostante l'apparente inadeguatezza, sul punto, della motivazione della sentenza in esame, l'infondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente emerge dal contesto delle argomentazioni svolte dai Giudici della Corte di merito nell'esame globale del rapporto contrattuale in questione.
Come già altre volte affermato da questa Corte (v. sent. 7572 del 1983), il dolo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1439 c.c., può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, con il silenzio o la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo).
Tuttavia, nell'un caso o nell'altro, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere la buona fede di una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.
Nella specie, i Giudici della Corte di merito hanno rilevato che la proposta contenuta nella lettera citata conteneva, accanto alle espressioni indicate dalla ricorrente, dalle quali non risultava, specificamente, la preesistenza di un incarico e la provenienza dello stesso, l'esplicito invito "ad appoggiarci questi invii", ed, essendo diretta ad un imprenditore con clientela estera ed esperto della peculiare materia, non poteva determinare equivoci e perplessità sulla previa stipula del mandato. Si potrebbe aggiungere, che quand'anche li avesse determinati, essi erano facilmente superabili, con la normale diligenza, chiedendo gli opportuni chiarimenti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non è necessaria alcuna pronunzia sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede.

p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 luglio 1989.
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