{"id":7910,"date":"2023-12-07T15:19:14","date_gmt":"2023-12-07T15:19:14","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=7910"},"modified":"2026-10-26T09:39:13","modified_gmt":"2026-10-26T09:39:13","slug":"contratto-di-agenzia-principali-sentenze-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/contratto-di-agenzia-principali-sentenze-2023\/","title":{"rendered":"Contratto di agenzia: le sentenze chiave del 2023"},"content":{"rendered":"<hr \/>\n<p><strong>Un agente senza contratto scritto chiede le provvigioni; un preponente si riserva di concedere extrasconti senza limiti; un altro risolve in tronco il rapporto invocando una clausola risolutiva espressa; un fallimento o una liquidazione coatta interrompe l\u2019attivit\u00e0 del preponente. Sono i casi su cui, nel 2023, la giurisprudenza italiana ed europea sul contratto di agenzia \u00e8 tornata a pronunciarsi.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La rassegna raccoglie le decisioni pi\u00f9 significative dell\u2019anno, dalla forma del contratto all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto, dall\u2019accesso ai libri contabili alla sorte del rapporto nelle procedure concorsuali, e segnala dove gli orientamenti convergono e dove, come sulla clausola risolutiva espressa, restano divergenti.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>Il 2023 ha portato una serie di sentenze significative nella giurisprudenza italiana ed europea inerenti al contratto di agenzia, delineando orientamenti e chiarimenti fondamentali in materia, talvolta in linea con i precedenti, talvolta in contrasto. Attraverso l\u2019esame di queste decisioni, l\u2019articolo offre una panoramica su come la materia dell\u2019agenzia commerciale si \u00e8 sviluppata nel corso degli ultimi mesi, andando a toccare temi importanti quali la forma del contratto, l\u2019accesso alle scritture contabili, l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto e il fallimento. Questo articolo intende fornire un\u2019analisi generale delle sentenze pi\u00f9 influenti, evidenziando le implicazioni pratiche per agenti e preponenti e tracciando il percorso della giurisprudenza nell\u2019ambito del diritto di agenzia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>1. Forma del contratto<\/h2>\n<h3>1.1. Prova del rapporto<\/h3>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 18\/05\/2023, n. 532 <\/u><\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=3&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1742&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0#:~:text=1742)-,Art.,contratti%20in%20una%20zona%20determinata.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1742<\/a>, comma 2, c.c., dispone che \u201c<em>il contratto deve essere provato per iscritto<\/em>\u201d. Del che la norma richiede la forma scritta solamente <em>ad probationem<\/em> e non <em>ad substantiam. <\/em>La forma, dunque, non \u00e8 un elemento costitutivo del contratto, ma un onere richiesto ai fini della prova dell\u2019avvenuta stipulazione di esso. Conseguenza dell\u2019inosservanza della forma stabilita \u00e8 il divieto della prova testimoniale (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=371&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2725&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0#:~:text=2725.,3%20dell&#039;articolo%20precedente.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2725<\/a>, comma 1 c.c.), cos\u00ec come di quella presuntiva (<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-sesto\/titolo-ii\/capo-iv\/art2729.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2729<\/a>, comma 2, c.c.). Ad ogni modo, la mancanza di un contratto scritto non preclude l\u2019indagine sull\u2019esistenza e sulla natura del rapporto intercorso quale agenzia, ma comporta che tale accertamento debba svolgersi sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti in causa.<\/p>\n<p>Nell\u2019affermare tale principio, la Corte d\u2019Appello richiama il consolidato orientamento della Corte di legittimit\u00e0, in base al quale la prova dell\u2019esistenza di un contratto di agenzia non deve necessariamente derivare da un documento formale che evidenzia l\u2019accordo iniziale delle parti. Pu\u00f2 anche essere dedotta da documentazione che riflette l\u2019esecuzione volontaria del contratto, la sua conferma o il riconoscimento volontario delle sue condizioni da parte delle parti coinvolte e, quindi, documenti che mostrano come le parti abbiano effettivamente agito in accordo con un contratto di agenzia (ad esempio, riepiloghi di pagamenti e di provvigioni, estratti conto).<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/p>\n<p>La prova deve quindi riguardare i <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/elementi-essenziali-contratto-di-agenzia-2\/\">caratteri distintivi del rapporto di agenzia<\/a>, ossia i requisiti di stabilit\u00e0 e continuit\u00e0 del rapporto. Nel caso di specie, sono stati sufficienti la periodicit\u00e0 delle fatture che nel caso di specie avevano cadenza mensile ed erano state emesse dall\u2019agente, nonch\u00e9 i loro importi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h3>1.2. Contratto di agenzia e art. 1341 c.c.<\/h3>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Milano, Sez. lavoro, 23\/03\/2023, n. 327 <\/u><\/p>\n<p>La sentenza della Corte d\u2019Appello di Milano, n. 327 del 23 marzo 2023, affronta una questione importante relativa alla natura e alla formazione del contratto di agenzia, in relazione all\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ii\/capo-ii\/sezione-i\/art1341.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1341<\/a> del codice civile italiano, che disciplina le condizioni generali di contratto.<\/p>\n<p>La Corte osserva che il contratto di agenzia si basa sull\u2019\u201cintuitus personae\u201d, ovvero sulla particolare considerazione delle qualit\u00e0 personali dell\u2019agente. A differenza dei contratti standardizzati che utilizzano moduli o formulari predisposti da una delle parti, e che sono destinati a una platea indifferenziata di soggetti, il contratto di agenzia \u00e8 specificamente rivolto a determinati agenti e si caratterizza per un regolamento negoziale personalizzato.<\/p>\n<p>In questo contesto, la Corte chiarisce che al contratto di agenzia non sono applicabili i criteri di forma previsti dall\u2019art. 1341 c.c., inerente alla disciplina relativa ai contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari: \u201c<em>non \u00e8 sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l\u2019intero contenuto del regolamento (senza il concorso dell\u2019altra parte) ma \u00e8 necessario che le condizioni in esso fissate non possano che accettarsi (o rifiutarsi) nella loro interezza e, comunque, siano finalizzate a disciplinare una serie indefinita di rapporti<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>2. Rito lavoro<\/h2>\n<p><u>Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05\/04\/2023, <a href=\"https:\/\/brocardi.it\/massimario\/88798.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n. 9431<\/a><\/u><\/p>\n<p>Con sentenza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Piacenza ha dichiarato il proprio difetto di competenza, per effetto della <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/\">clausola compromissoria<\/a> contenuta nell\u2019art. 13, comma 2 del contratto di agenzia tra le parti, e ha ritenuto che l\u2019attivit\u00e0 di agenzia svolta dal ricorrente, data l\u2019autonomia della sua struttura imprenditoriale di non modeste dimensioni, non rientrasse nella sua competenza. Successivamente, con atto notificato il 22 dicembre 2021, l\u2019agente ha proposto regolamento di competenza, ai sensi degli artt. <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-primo\/titolo-i\/capo-i\/sezione-vi\/art42.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">42<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-primo\/titolo-i\/capo-i\/sezione-vi\/art47.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">47<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-quarto\/titolo-viii\/capo-iii\/art819ter.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">819 ter<\/a> c.p.c.<\/p>\n<p>In questo contesto, la sentenza della Corte di Cassazione si inserisce per chiarire i criteri di competenza in relazione ai rapporti di agenzia. La Corte ribadisce che le controversie relative al rapporto di agenzia rientrano nella competenza per materia del Tribunale del lavoro, secondo l\u2019art. <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-secondo\/titolo-iv\/capo-i\/sezione-i\/art409.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">409<\/a>, n. 3, c.p.c., solo se il rapporto implica una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. Tale requisito si considera mancante, escludendo l\u2019applicazione del rito del lavoro, qualora l\u2019agente operi tramite una societ\u00e0 di persone o di capitali, o abbia organizzato la propria attivit\u00e0 con criteri imprenditoriali, gestendo un\u2019impresa autonoma.<\/p>\n<p>La prevalente personalit\u00e0 della prestazione d\u2019opera \u00e8 un requisito distintivo di tutti i rapporti di parasubordinazione, inclusi quelli di agenzia, come previsto dall\u2019art. 409 c.p.c., n. 3. Questo requisito viene meno qualora il contributo personale e diretto dell\u2019agente all\u2019attivit\u00e0 sia meno significativo rispetto all\u2019organizzazione e al coordinamento di una struttura autonoma. Tale situazione si verifica qualora il personale e diretto contributo dell\u2019agente alla prestazione dell\u2019attivit\u00e0 caratteristica sia minore rispetto a quello all\u2019organizzazione e al coordinamento di un\u2019autonoma struttura.<\/p>\n<p>\u00c8 stata, ad esempio, riconosciuta la competenza del giudice ordinario per un\u2019agenzia di considerevoli dimensioni, con dodici dipendenti, quattro subagenti e tredici consulenti previdenziali, oltre a un ampio portafoglio clienti, tanto da necessitare la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria da parte di una societ\u00e0 in accomandita semplice.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza, osservando che l\u2019estensione territoriale del mandato (Italia e Svizzera), la rete commerciale composta da sei collaboratori per la promozione e conclusione degli affari, la loro remunerazione da parte dell\u2019agente, l\u2019assegnazione di aree di competenza distinte e la collaborazione di due architetti, indicano chiaramente un\u2019organizzazione dell\u2019attivit\u00e0 in forma imprenditoriale. Tale organizzazione \u00e8 stata allestita e gestita dall\u2019agente, con una prestazione d\u2019opera personale che prevale rispetto a quella tipicamente associata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>3. Modifiche unilaterali del contratto<\/h2>\n<p><u>Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05\/04\/2023, n. 9365<\/u><\/p>\n<p>La sentenza in oggetto ha confermato un orientamento ormai pi\u00f9 che costante, in base al quale nel contratto di agenzia, sono considerate nulle, ai sensi degli artt. <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1346&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=167&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1346<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=178&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1418&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1418<\/a> c.c., le clausole che conferiscono al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell\u2019importo delle provvigioni. Il caso di specie riguardava il riconoscimento in capo al preponente di potersi riservare la facolt\u00e0 di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, rendendo cos\u00ec non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale la controprestazione dovuta all\u2019agente.<\/p>\n<p>Sebbene il codice civile riconosca la possibilit\u00e0 di variazioni unilaterali (come quelle correlate alle controprestazioni, contemplate dagli artt. <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2103&amp;art.versione=5&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=265&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">2103<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=202&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1560&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1560<\/a> c.c.), \u00e8 fondamentale che tali modifiche siano predeterminate, attraverso caratteristiche intrinseche o limiti esterni, in modo da rendere possibile la formazione del consenso alla stipulazione del contratto su pi\u00f9 oggetti determinati previsti come alternativi.<\/p>\n<p>Di conseguenza, \u00e8 stata considerata legittima una clausola che riservi al preponente la scelta, all\u2019atto della stipulazione del contratto o nel corso del rapporto, tra pi\u00f9 sistemi di provvigioni determinati nei loro effetti economici complessivi, tali quindi da consentire all\u2019agente la rappresentazione delle possibilit\u00e0 alternative accettate con la conclusione del contratto.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Contrariamente \u00e8 stata dichiarata nulla, in quanto condizione meramente potestativa, la clausola con cui il preponente si riservi, in qualsiasi momento e previa comunicazione, la possibilit\u00e0 di trattare direttamente con alcuni clienti non predefiniti, senza riconoscere all\u2019agente le provvigioni sulle vendite cos\u00ec effettuate e svuotando cos\u00ec il contenuto del contratto.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>Allo stesso modo, \u00e8 stata dichiarata nulla per indeterminatezza dell\u2019oggetto (ex artt. <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1346&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=167&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1346<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=178&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1418&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1418<\/a> c.c.) la clausola di un contratto di agenzia che consenta al preponente di modificare unilateralmente e con il solo onere del preavviso le tariffe provvigionali, escludendo che la determinazione di un elemento essenziale del contratto, quale la controprestazione dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente, sia rimessa al mero arbitrio del preponente.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>4. Provvigioni<\/h2>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 20\/02\/2023, n. 428 <\/u><\/p>\n<p>L\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=3&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1748&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1748<\/a> del codice civile regolamenta il diritto alla provvigione dell\u2019agente, stabilendo i criteri e le condizioni per la sua maturazione, esigibilit\u00e0 e restituzione. La normativa pu\u00f2 essere compresa attraverso i seguenti punti chiave:<\/p>\n<p>1. Maturazione del Diritto alla Provvigione (comma 1): L\u2019agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto se l\u2019operazione \u00e8 stata conclusa per effetto del suo intervento. Questo stabilisce il principio che la provvigione \u00e8 dovuta in relazione all\u2019efficacia dell\u2019azione dell\u2019agente nel portare a termine l\u2019affare.<\/p>\n<p>2. Esigibilit\u00e0 della Provvigione (comma 4): La provvigione diventa esigibile dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. Inoltre, la provvigione \u00e8 dovuta all\u2019agente, al pi\u00f9 tardi, nel momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, a condizione che il preponente abbia adempiuto ai suoi obblighi. Questo stabilisce un legame diretto tra l\u2019esecuzione dell\u2019affare e il diritto dell\u2019agente a ricevere la provvigione.<\/p>\n<p>3. Restituzione delle Provvigioni (comma 6): L\u2019agente \u00e8 tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo se \u00e8 certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avr\u00e0 esecuzione per cause non imputabili al preponente. \u00c8 nullo qualsiasi patto che sia pi\u00f9 sfavorevole all\u2019agente. Questo implica che l\u2019agente pu\u00f2 essere tenuto a restituire la provvigione se l\u2019affare non si concretizza per motivi non attribuibili al preponente.<\/p>\n<p>Del che, anche se un contratto di agenzia include una clausola che considera approvato il conto provvigionale se non contestato entro un certo periodo (ad esempio, 30 giorni), l\u2019approvazione dell\u2019estratto conto non impedisce l\u2019impugnabilit\u00e0 della validit\u00e0 e dell\u2019efficacia dei singoli rapporti obbligatori.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n<p>Ad ogni modo, l\u2019inserimento nel conto provvigionale inverte l\u2019onere della prova dell\u2019esistenza del rapporto fondamentale.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> Tuttavia, questo non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento della provvigione, dimostrando (tramite specifiche allegazioni e prove da parte dello stesso) che il contratto non \u00e8 stato eseguito per cause a lui non imputabili.<\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/giurisprudenza-contratto-di-agenzia-influencer\/\">Le sentenze pi\u00f9 importanti del 2024 sul contratto di agenzia: influencer, provvigioni, indennit\u00e0 e oltre<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>5. Accesso ai libri contabili<\/h2>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Bari, Sez. lavoro, Sentenza, 28\/06\/2023, n. 1038 <\/u><\/p>\n<p>L\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1749&amp;art.versione=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=218&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1749<\/a> del codice civile italiano stabilisce un principio fondamentale nel contesto dei rapporti di agenzia: il preponente \u00e8 tenuto ad agire con lealt\u00e0 e buona fede nei confronti dell\u2019agente. Questo principio implica l\u2019imposizione di specifici doveri sul preponente per assicurare una gestione trasparente e corretta del rapporto di agenzia. Tra questi doveri rientra l\u2019obbligo di fornire all\u2019agente tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l\u2019adempimento efficace e completo del suo incarico. Inoltre, il preponente deve regolarmente, almeno su base trimestrale, fornire all\u2019agente un dettagliato estratto conto delle provvigioni spettanti, offrendo cos\u00ec una visione chiara e dettagliata delle transazioni effettuate.<\/p>\n<p>Parallelamente, la normativa riconosce all\u2019agente un diritto esplicito di richiedere e ricevere tutte le informazioni necessarie per la verifica dell\u2019importo delle provvigioni liquidate. Questo include, in particolare, il diritto di accesso agli estratti dei libri contabili del preponente. L\u2019obiettivo \u00e8 di consentire all\u2019agente di controllare in modo autonomo e accurato le provvigioni a lui dovute, in linea con i principi di buona fede e correttezza che governano il rapporto di agenzia.<\/p>\n<p>Deve per\u00f2 puntualizzarsi che il diritto all\u2019accesso alla documentazione contabile non \u00e8 fine a s\u00e9 stesso, ma \u00e8 funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennit\u00e0 collegate al rapporto di agenzia. In questo senso \u00e8 stato affermato che l\u2019acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente dev\u2019essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, ammettendosi la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, quando essa derivi dall\u2019inadempimento dell\u2019obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente e, in primis, dell\u2019obbligo contrattuale concernente l\u2019invio degli estratti conto provvigionali.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p>Incombe quindi alla parte che agisce al fine di ottenere l\u2019esibizione documentale dedurre e dimostrare l\u2019esistenza dell\u2019interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, in primis, l\u2019invio o meno degli estratti conto provvigionali ed il loro contenuto) e l\u2019indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento \u00e8 finalizzata l\u2019istanza.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p>Va altres\u00ec evidenziato che nell\u2019ambito dell\u2019autorit\u00e0 istruttoria del giudice del lavoro, l\u2019emissione di un ordine di esibizione ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-secondo\/titolo-i\/capo-ii\/sezione-iii\/art210.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 210<\/a> del codice di procedura civile rimane una facolt\u00e0 discrezionale del giudice di merito. Tale giudice non \u00e8 tenuto a motivare la decisione di ricorrere a tale strumento istruttorio residuale, il quale si rende operante esclusivamente qualora non vi siano altri mezzi disponibili per acquisire la prova dei fatti, e non deve servire a fini meramente esplorativi da parte di chi sollecita l\u2019ordine.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\"><sup>[11]<\/sup><\/a><\/p>\n<p>In tale contesto, la Corte ha stabilito che l\u2019esibizione di documenti non pu\u00f2 essere ordinata quando la parte avrebbe avuto la possibilit\u00e0 di acquisire autonomamente tali documenti e presentarli in giudizio. Solo nel caso in cui specifici documenti non siano altrimenti ottenibili e la parte dimostri di essere stata impedita nel produrli, l\u2019ordine di esibizione pu\u00f2 essere considerato giustificato.<\/p>\n<p>Nel caso specifico posto in esame, l\u2019appellante ha invocato il diritto alla verifica dei Registri IVA relativi alle fatture di vendita emesse dalla controparte con una richiesta che \u00e8 stata ritenuta genericamente esplorativa e priva della necessaria finalit\u00e0 strumentale. L\u2019appellante, infatti, non ha fornito indicazioni concrete che tali registri avrebbero potuto rivelare discrepanze rispetto agli estratti conto gi\u00e0 sottoposti all\u2019analisi del consulente tecnico, risultando cos\u00ec una domanda priva del necessario fondamento che ne giustificherebbe l\u2019ammissibilit\u00e0 secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza citata.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>6. Scioglimento del contratto<\/h2>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 10\/02\/2023, n. 1033 <\/u><\/p>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto di agenzia, prevista dall\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=4&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1751&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1751<\/a> del codice civile italiano, impone all\u2019agente l\u2019obbligo di dimostrare la conclusione effettiva del rapporto. Senza questa comprovazione, l\u2019indennit\u00e0 non viene riconosciuta.<\/p>\n<p>Nella situazione in esame, la preponente aveva informato l\u2019agente della risoluzione del contratto di concessione di vendita in essere con la societ\u00e0 produttrice dei prodotti promossi dall\u2019agente. La Corte ha considerato che la mera notifica di estinzione del contratto di concessione da parte della mandante non \u00e8 sufficiente a dimostrare l\u2019intenzione di porre termine anche al rapporto di agenzia correlato. Si noti che nella comunicazione inviata all\u2019agente, la preponente annunciava che stavano valutando la possibilit\u00e0 di negoziare, in qualit\u00e0 di singolo dealer, nuovi termini contrattuali con la societ\u00e0 concedente, concludendo l\u2019avviso con l\u2019impegno di aggiornare l\u2019agente sugli sviluppi delle trattative.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>Tribunale Roma, Sez. XVII, Sentenza, 11\/04\/2023, n. 5790 <\/u><\/p>\n<p>In materia di contratto di agenzia, l\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1751&amp;art.versione=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=218&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=2&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1751<\/a> c.c. prevede che l\u2019agente, entro il termine breve di un anno, deve formulare a pena di decadenza una richiesta scritta di pagamento delle indennit\u00e0 di fine rapporto, mentre entro il termine di prescrizione quinquennale lo stesso deve proporre la relativa azione giudiziaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Cagliari Sassari, Sez. lavoro, Sentenza, 22\/02\/2023, n. 37<\/u><\/p>\n<p>In tema di contratto di agenzia, fatto costitutivo del diritto all\u2019indennit\u00e0 ex <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=4&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1751&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1751<\/a> c.c. \u00e8 la cessazione del rapporto, di cui al primo comma della citata disposizione codicistica, unitamente alle condizioni previste nelle successive articolazioni dello stesso articolo, mentre costituiscono fatti impeditivi le circostanze tipizzate al secondo comma.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>7. Clausola risolutiva espressa<\/h2>\n<p>Si osserva che in tema di clausola risolutiva espressa si riscontrano due orientamenti giurisprudenziali divergenti, che qui di seguito si riportano.<\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza, 23\/06\/2023, <a href=\"https:\/\/www.foroeuropeo.it\/rubriche-servizi-codici-2024\/raccolta-di-massime-civili-della-cassazione-classificate-per-argomento-materia\/1044-agenzia-contratto-di\/58003-agenzia-contratto-di-scioglimento-del-contratto-corte-di-cassazione-sez-2-ordinanza-n-18030-del-23-06-2023-rv-668331-01.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n. 18030<\/a><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Secondo questa interpretazione, il recesso senza preavviso da un rapporto di agenzia \u00e8 consentito solo in presenza di una causa che impedisca la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, come previsto dall\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=4&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1751&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1751<\/a>, comma 2, del codice civile. Questa sentenza sottolinea che il ricorso da parte della impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa richiede comunque una verifica giudiziale dell\u2019esistenza di un inadempimento che costituisca giusta causa di recesso, ai sensi dell\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=267&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=2119&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">2119<\/a> del codice civile. In tale verifica, il giudice deve considerare le dimensioni economiche del contratto, l\u2019impatto dell\u2019inadempimento sull\u2019equilibrio contrattuale e la gravit\u00e0 della condotta, tenendo conto della posizione dell\u2019agente e dell\u2019intensit\u00e0 della relazione di fiducia nel rapporto di agenzia. La sentenza si richiama ai pi\u00f9 recenti orientamenti della Cassazione.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><span style=\"text-decoration: underline;\">Corte d\u2019Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 16\/02\/2023, n. 120<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Questo secondo orientamento stabilisce che, nel rapporto di agenzia, \u00e8 legittimo includere una clausola risolutiva espressa ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=183&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1456&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 1456<\/a> del codice civile. In presenza di tale clausola, il giudice non deve valutare l\u2019entit\u00e0 dell\u2019inadempimento rispetto all\u2019interesse della controparte, ma deve soltanto accertare se l\u2019inadempimento sia imputabile al soggetto obbligato. La clausola risolutiva espressa, dunque, conferisce al contraente il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento dell\u2019altra parte, senza doverne dimostrare l\u2019importanza. Anche qui, la sentenza cita precedenti della Cassazione, seppure pi\u00f9 risalenti.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a><\/p>\n<p>Nel caso di specie il Giudice ha accertato la circostanza documentale che il minimo concordato non sia stato raggiunto e ha ritenuto non rilevante il fatto che la decisione di risolvere in tronco la collaborazione sia avvenuta due anni dopo il mancato raggiungimento del budget (anche tenuto conto del fatto che nel caso di specie il recesso del 24\/3\/15 \u00e8 basato pure sul mancato raggiungimento del budget per il 2014 e non solo per il 2013) o che non ci siano state preventive contestazioni ad opera della preponente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sempre in tema di <strong>rinuncia della clausola risolutiva espressa<\/strong>, la <u>Corte d\u2019Appello Bari, Sez. lavoro, Sent., 28\/06\/2023, n. 1038<\/u>, ha richiamato un orientamento della Cassazione, che ha escluso la possibilit\u00e0 di ritenere provata la rinuncia implicita alla risoluzione del contratto ex art. <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=183&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1456&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1456<\/a> c.c. in forza della sola tolleranza della parte creditrice, chiarendo che<\/p>\n<p>\u201cL\u2019operativit\u00e0 della clausola risolutiva espressa viene meno in conseguenza della rinunzia della parte interessata ad avvalersene, ma, qualora si deduca la rinunzia tacita &#8211; che \u00e8 pur sempre un atto di volont\u00e0 abdicativa, ancorch\u00e9 non manifestato espressamente, bens\u00ec mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto &#8211; l\u2019indagine del giudice volta ad accertarne l\u2019esistenza, implicando la risoluzione di una quaestio voluntatis, deve essere condotta in modo che non risulti alcun ragionevole dubbio sull\u2019effettiva intenzione del preteso rinunziante. La tolleranza dell\u2019avente diritto &#8211; che pu\u00f2 estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione della dichiarazione di avvalersi della clausola subito dopo l\u2019inadempimento) che in un comportamento positivo (accettazione di un adempimento parziale) &#8211; non costituisce di per s\u00e9 prova di rinunzia tacita, ove non risulti determinata dalla volont\u00e0 di non pi\u00f9 avvalersi della clausola, ma da altri motivi, e il giudice, qualora accerti che non \u00e8 configurabile una rinunzia tacita ma solo un comportamento tollerante, non pu\u00f2 attribuire ad esso alcuna rilevanza giuridica ai fini della inoperativit\u00e0 della clausola risolutiva\u201d.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>8. Indennit\u00e0 di fine rapporto<\/h2>\n<p><u>Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02\/08\/2023, n. 23547<\/u><\/p>\n<p>Ai fini della determinazione dell\u2019indennit\u00e0 in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=4&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1751&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1751<\/a> c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come \u201cfisso provvigionale\u201d, atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del \u201cquantum\u201d, al pi\u00f9 ampio concetto di \u201cretribuzioni riscosse\u201d e non solo di provvigioni. Ci\u00f2 in conformit\u00e0 alla direttiva Europea 86\/653, la quale distingue retribuzione e provvigioni agli artt. 6, commi 1 e 2 e 17, ma ai fini del computo dell\u2019indennit\u00e0 fa riferimento non soltanto alle provvigioni ma anche alle altre somme che la norma indica col termine retribuzioni. La Corte, sulla base di questo ragionamento, ha ritenuto possibile utilizzare come base di computo del tetto massimo non unicamente le provvigioni maturate dall\u2019agente, ma altres\u00ec quelle percepite come \u201cfisso provvigionale\u201d (in questo caso superiore a quanto effettivamente maturato).<\/p>\n<p>Considerando che nel calcolo massimo di cui all\u2019art. 1751 c.c. possono computarsi anche le provvigioni fisse, \u00e8 importante notare che la norma non specifica un metodo preciso di computazione. Pertanto, per il calcolo, si deve fare riferimento ai criteri ivi indicati. Questi criteri non riguardano esclusivamente lo sviluppo della clientela o degli affari da parte dell\u2019agente e il mantenimento, da parte del preponente, di vantaggi sostanziali derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di promozione svolta dall\u2019agente stesso, ma anche alla rispondenza ad equit\u00e0 dell\u2019attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest\u2019ultimo.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a><\/p>\n<p>Tenuto conto che la disposizione codicistica mira ad indennizzare l\u2019agente per la perdita del contratto e perci\u00f2 dei vantaggi che il contratto gli avrebbe procurato, se il recesso ingiustificato avviene dopo un breve periodo di tempo dall\u2019inizio del rapporto, la perdita pu\u00f2 essere correlata al lavoro effettivamente svolto per la penetrazione in un mercato nuovo e dall\u2019impegno profuso nella medesima direzione, prendendo come parametro per il calcolo dell\u2019indennit\u00e0 anche delle provvigioni fisse. Queste provvigioni, pur non essendo direttamente indicative dell\u2019attivit\u00e0 di promozione delle vendite, possono essere un parametro utile nel determinare il compenso adeguato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 17\/02\/2023, n. 1111<\/u><\/p>\n<p>In tema di contratto di agenzia, l\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1750&amp;art.versione=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=218&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1750<\/a> c.c. esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parit\u00e0 delle parti in materia di recesso, con la conseguenza di reputare nullo per frode alla legge (ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1344&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=166&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1344<\/a> c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all\u2019obbligo di pagare l\u2019indennit\u00e0 di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa a cagione del proprio rilevantissimo importo, incida in misura significativa sulla normale facolt\u00e0 di recedere di una delle parti, limitandola fortemente ed eludendo, per tale via, il principio imperativo della parit\u00e0 delle parti medesime nella materia del recesso.<\/p>\n<p>Diverso \u00e8 il caso esaminato dalla Corte di Appello di Brescia richiamata nella sentenza,<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a> che ha invece ritenuto legittima una clausola penale prevista in caso di recesso, tenuto conto che la stessa non sarebbe stata applicata nel caso di recesso della societ\u00e0 mandante senza giusta causa e, soprattutto, nel caso di recesso del promotore per giusta causa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, Sez. III, 23\/03\/2023, causa <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62021CJ0574\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">C-574\/21<\/a>, <em>O2 Czech Republic<\/em> (ECLI:EU:C:2023:233)<\/u><\/p>\n<p>L\u2019art. 17 comma 3 della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:31986L0653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 86\/653<\/a> ha quale fine quello di riparare il pregiudizio sub\u00ecto dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Ci\u00f2 si verifica nel caso in cui l\u2019agente commerciale venga privato delle provvigioni che gli sarebbero derivate dall\u2019esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente commerciale, ovvero in condizioni che non abbiano consentito all\u2019agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l\u2019esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 17, paragrafo 2, della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:31986L0653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 86\/653<\/a> include anche le provvigioni future che l\u2019agente avrebbe guadagnato se il contratto di agenzia non fosse terminato. Pertanto, nella determinazione dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto, secondo le condizioni di legge, devono essere considerate le provvigioni per le operazioni che sarebbero state concluse dopo l\u2019estinzione del contratto, sia con nuovi clienti acquisiti dal preponente prima dell\u2019estinzione, sia con i clienti con cui l\u2019agente ha significativamente sviluppato gli affari.<\/p>\n<p>Parimenti, l\u2019articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:31986L0653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">direttiva 86\/653<\/a> deve essere interpretato nel senso che il versamento di <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/\">provvigioni una tantum<\/a> non esclude dal calcolo dell\u2019indennit\u00e0, prevista da tale articolo 17, paragrafo 2, le provvigioni che l\u2019agente commerciale perde e che risultano dalle operazioni realizzate dal preponente, dopo l\u2019estinzione del contratto di agenzia commerciale, con i nuovi clienti che l\u2019agente commerciale gli ha procurato prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali quest\u2019ultimo ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, quando tali provvigioni corrispondono a remunerazioni forfettarie per ogni nuovo contratto concluso con tali nuovi clienti, o con i clienti esistenti del preponente, con l\u2019intermediazione dell\u2019agente commerciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>9. Patto di non concorrenza<\/h2>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Milano, Sez. lavoro, 23\/03\/2023, n. 327 <\/u><\/p>\n<p>Sebbene l\u2019art. <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1751&amp;art.versione=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=218&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=2&amp;art.flagTipoArticolo=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1751-bis<\/a>, comma secondo, preveda espressamente che l\u2019accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all\u2019agente commerciale di una indennit\u00e0 di natura non provvigionale, secondo l\u2019orientamento della Corte, tale previsione normativa pu\u00f2 essere pattiziamente derogata dalle parti, non essendo presidiata da una sanzione di nullit\u00e0 espressa e non diretta a tutelare un interesse pubblico. Inoltre, la previsione vigente non opera per i contratti d\u2019agenzia sottoscritti precedentemente all\u2019entrata in vigore dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-29;422\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 23, comma 1, L. 29 dicembre 2000, n. 422<\/a> (Legge comunitaria 2000), considerata l\u2019irretroattivit\u00e0 della legge e la conseguente operabilit\u00e0 della stessa solo per l\u2019avvenire.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>10. Risarcimento del danno<\/h2>\n<p><u>Tribunale Cosenza, Sez. lavoro, Sentenza, 11\/01\/2023, n. 1969 <\/u><\/p>\n<p>Nel contesto del rapporto di agenzia, in tema di risarcimento del danno all\u2019immagine, non \u00e8 sufficiente per la mandante affermare genericamente di aver subito una perdita di prestigio e credibilit\u00e0 professionale a causa delle azioni dell\u2019agente. Questo presunto danno non pu\u00f2 essere assunto in re ipsa solo perch\u00e9 gli assicurati, venendo a conoscenza del cambio di agente, potrebbero sviluppare un\u2019opinione negativa sull\u2019ex agente.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario, invece, che il danno all\u2019immagine venga specificamente dimostrato e provato dal richiedente. Il giudice, nella sua valutazione, non deve basarsi su ipotesi astratte, ma piuttosto su evidenze concrete del pregiudizio effettivamente sub\u00ecto dalla parte lesa. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimit\u00e0, sulla base non di valutazioni astratte, bens\u00ec del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate.<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>11. Fallimento<\/h2>\n<p><u>Cass. civ., Sentenza del 26\/09\/2023 <a href=\"https:\/\/www.studiocerbone.com\/?p=479968\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n. 27384<\/a><\/u><\/p>\n<p>La messa in liquidazione coatta amministrativa della societ\u00e0 preponente non comporta automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro con l\u2019agente, consentendo cos\u00ec all\u2019agente di richiedere indennit\u00e0 di mancato preavviso o di fine rapporto, per il periodo in questione, qualora riesca a provarne la sussistenza dei presupposti.<\/p>\n<p><u>Cass. civ., Sentenza <a href=\"https:\/\/www.studiocerbone.com\/?p=474521\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n. 10046<\/a> del 14\/04\/2023<\/u><\/p>\n<p>In questa sentenza si afferma che, in caso di fallimento del preponente, il contratto di agenzia in corso non comporta lo scioglimento automatico del contratto di agenzia, ma si applica la regola generale di sospensione e la scelta del curatore se continuare o sciogliere il contratto. Secondo l\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">72<\/a> della legge fallimentare, il contratto \u00e8 sospeso e non segue le disposizioni dell\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">78<\/a>, non potendo il contratto di agenzia essere assimilato a quello di mandato, data la natura continua e stabile dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente.<\/p>\n<p>Il curatore ha la discrezionalit\u00e0 di decidere se subentrare o meno nel contratto di agenzia pendente, senza necessit\u00e0 di autorizzazione del comitato dei creditori. La scelta pu\u00f2 essere manifestata anche tramite fatti concludenti, come l\u2019esclusione dei crediti dell\u2019agente dallo stato passivo.<\/p>\n<p>Nel caso di scioglimento del rapporto di agenzia a seguito del fallimento del preponente, i crediti dell\u2019agente relativi all\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso e all\u2019indennit\u00e0 suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo del fallimento, avendo queste indennit\u00e0 una natura non retributiva o risarcitoria, ma indennitaria.<\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/\">Le sentenze pi\u00f9 importanti del contratto di agenzia nel 2025<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<h2>12. Procacciamento d\u2019affari<\/h2>\n<p><u>Corte d\u2019Appello Roma, Sez. III, 17\/03\/2023, n. 1119 <\/u><\/p>\n<p>I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuit\u00e0 e la stabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest\u2019ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l\u2019obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealt\u00e0, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto del procacciatore d\u2019affari si concreta nella pi\u00f9 limitata attivit\u00e0 di chi, senza vincolo di stabilit\u00e0 ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all\u2019imprenditore da cui ha ricevuto l\u2019incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell\u2019agente \u00e8 stabile, avendo egli l\u2019obbligo di svolgere l\u2019attivit\u00e0 di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore \u00e8 occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a> Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perch\u00e9 il rapporto di procacciamento d\u2019affari \u00e8 episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, \u00e8 occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l\u2019attivit\u00e0 promozionale stabile di conclusione di contratti.<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">__________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"border: 1px solid #cccccc; background-color: #f7f7f7; padding: 16px 20px; margin: 32px 0;\">\n<h2>Cosa verificare prima di agire<\/h2>\n<ul>\n<li>Verificare se il rapporto di agenzia, in mancanza di contratto scritto, risulta da documenti di esecuzione (riepiloghi di provvigioni, estratti conto, fatture periodiche).<\/li>\n<li>Controllare che le clausole di modifica unilaterale delle provvigioni siano predeterminate in limiti e criteri, e non rimesse al mero arbitrio del preponente.<\/li>\n<li>Prima di chiedere l\u2019esibizione dei libri contabili ex art. 1749 c.c., indicare i diritti determinati o determinabili a cui la richiesta \u00e8 strumentale.<\/li>\n<li>In caso di recesso fondato su una clausola risolutiva espressa, valutare che l\u2019inadempimento integri comunque una giusta causa ex art. 2119 c.c., stante il contrasto di orientamenti.<\/li>\n<li>Nel calcolo dell\u2019indennit\u00e0 ex art. 1751 c.c. includere nella base di computo anche le somme percepite come fisso provvigionale.<\/li>\n<li>In caso di fallimento o liquidazione coatta del preponente, verificare la scelta del curatore sul contratto pendente prima di considerare cessato il rapporto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<h3>Il contratto di agenzia richiede la forma scritta?<\/h3>\n<p>No: l\u2019art. 1742, comma 2, c.c. richiede la forma scritta solo ad probationem. La mancanza di un contratto scritto non impedisce di accertare l\u2019esistenza del rapporto, che pu\u00f2 risultare da documenti che ne riflettono l\u2019esecuzione, come riepiloghi di provvigioni, estratti conto e fatture periodiche.<\/p>\n<h3>Il preponente pu\u00f2 modificare unilateralmente le provvigioni dell\u2019agente?<\/h3>\n<p>Solo se le variazioni sono predeterminate, per caratteristiche intrinseche o limiti esterni, in modo da consentire all\u2019agente di rappresentarsi le alternative al momento della stipulazione. \u00c8 nulla, per indeterminatezza dell\u2019oggetto, la clausola che attribuisce al preponente un potere illimitato di modifica della base di calcolo delle provvigioni.<\/p>\n<h3>Il fisso provvigionale rientra nel calcolo dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto?<\/h3>\n<p>S\u00ec: secondo Cass. n. 23547\/2023 l\u2019art. 1751 c.c. fa riferimento alle \u201cretribuzioni riscosse\u201d e non alle sole provvigioni, per cui nella base di computo del tetto massimo rientrano anche le somme percepite come fisso provvigionale.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Note<\/h2>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cass. Civ. n. 1657 del 2017.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cass. n. 20461\/20, conf. Cass. n. 17073\/13.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cassazione n. 18040 del 2007.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> <a href=\"https:\/\/brocardi.it\/massimario\/7932.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cassazione civile, Sez. lavoro, 8 novembre 1997, n. 11003<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cassazione civile, Sez. lavoro, 8 novembre 1997, n. 11003.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cassazione n. 4504 del 1997.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cassazione n. 14767 del 2000.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cassazione n. 13506 del 2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> cfr. Cassazione n. 18586 del 2007, Cassazione n. 14968 del 2011, Cassazione n. 21219 del 2015.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cassazione n. 19319 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Cassazione n. 31251 del 2021.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Cassazione Sez. lav. n. 30488 e n. 22246 del 2021; Cassazione Sez. lav. n. 24368 del 2015; Cassazione Sez. lav. n. 10934 del 2011; Cassazione n. 6008 del 2012.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cassazione n. 7063 del 1987; Cassazione n. 4659 del 1992; Cassazione n. 4369 del 1997; Cassazione n. 8607 del 2002.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Cassazione civile, Sez. I, 18 giugno 1997, n. 5455.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Cassazione n. 23966 del 2008; Cassazione n. 15203 del 2010; Cassazione n. 15375 del 2017.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Corte d\u2019Appello di Brescia n. 246 del 2021.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Cassazione n. 4005 del 2020.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Cassazione n. 19828 del 2013; Cassazione n. 13629 del 2005.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Cassazione n. 2828 del 2016; Cassazione n. 19828 del 2013.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un agente senza contratto scritto chiede le provvigioni; un preponente si riserva di concedere extrasconti senza limiti; un altro risolve [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7911,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[30],"class_list":["post-7910","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-contratto-di-agenzia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7910"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7910\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8208,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7910\/revisions\/8208"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7911"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}