{"id":7829,"date":"2023-04-03T10:24:41","date_gmt":"2023-04-03T10:24:41","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=7829"},"modified":"2023-04-03T13:01:55","modified_gmt":"2023-04-03T13:01:55","slug":"quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/","title":{"rendered":"Market share above 30% and impacts on distribution contracts."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#1_Inquadramento\" >1. Inquadramento.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#2_La_soglia_del_30_e_la_zona_di_sicurezza_del_regolamento\" >2. La soglia del 30% e la zona di sicurezza del regolamento.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#3_Restrizioni_per_oggetto_e_per_effetto\" >3. Restrizioni per oggetto e per effetto.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#4_Valutazione_delle_singole_clausole\" >4. Valutazione delle singole clausole.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#41_Monomarchismo\" >4.1. Monomarchismo.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#42_Fornitura_esclusiva\" >4.2. Fornitura esclusiva.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#43_Attribuzione_esclusiva_di_clientela\" >4.3. Attribuzione esclusiva di clientela.<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#5_Fattori_rilevanti_per_la_valutazione_di_accordi_che_superano_la_soglia_di_sicurezza\" >5. Fattori rilevanti per la valutazione di accordi che superano la soglia di sicurezza.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#6_Valutazioni_conclusive\" >6. Valutazioni conclusive.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/#7_Ammende_e_azioni_ordinarie\" >7. Ammende e azioni ordinarie.<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Inquadramento\"><\/span><strong><em><u>1<\/u><u>. Inquadramento<\/u><\/em><\/strong><strong><em>.<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Come \u00e8 noto, all\u2019interno del mercato europeo, vige il principio del libero mercato.<\/p>\n<p>L\u2019art 101 del Trattato sul Funzionamento dell\u2019UE, ritiene essere incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all\u2019interno del mercato interno.<\/p>\n<p>Il terzo comma dell\u2019art. 101 prevede comunque un\u2019esenzione a suddetto principio: restano validi gli accordi che, seppure restringano la concorrenza, contribuiscano a migliorare la produzione\/distribuzione dei prodotti, ovvero il progresso tecnico o economico, a condizione che venga riservata per gli utilizzatori una congrua parte dell&#8217;utile che ne deriva.<\/p>\n<p>Al fine di declinare suddetti principi e fornire agli operatori maggiore chiarezza, cos\u00ec da evitare che il libero mercato possa di fatto bloccare la strutturazione del commercio tramite la stipulazione di accordi tra privati, la Commissione ha emanato negli anni i c.d. regolamenti sugli accordi verticali, da ultimo il <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32022R0720&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento sulle vendite verticali<\/a> entrato in vigore nel giugno del 2022, che persegue lo scopo di esentare, entro determinati limiti, gli accordi tra imprese operanti su diversi livelli della catena distributiva (tra cui rientra appieno il contratto di distribuzione) da un generale divieto di non concorrenza.<\/p>\n<p>Al fine di chiarire la portata e i contenuti del regolamento di esenzione, la Commissione ha pubblicato, in concomitanza con l\u2019entrata in vigore del Reg. 720\/2022 le \u201cLinee direttrici sulle restrizioni verticali\u201d c.d. \u201c<em>Orientamenti<\/em>\u201d. Seppure si tratti di un testo estremamente autorevole, che gioca un ruolo fondamentale nell\u2019interpretazione della normativa europea, non \u00e8 vincolante per gli organi competenti a decidere. <a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_La_soglia_del_30_e_la_zona_di_sicurezza_del_regolamento\"><\/span><em><strong><u>2. La soglia del 30% e la zona di sicurezza del regolamento<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Il nuovo regolamento mantiene all\u2019art. 3 l\u2019esenzione per tutti gli accordi in cui <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust\/#21_Identificazione_del_mercato_rilevante\">sia fornitore che acquirente non superino il 30% delle quote nel mercato rilevante<\/a>; del ch\u00e9 godono di una <u>presunzione di liceit\u00e0<\/u> tutti quegli accordi verticali tra soggetti che non superino suddette soglie, a condizione che i contratti non contengano restrizioni fondamentali vietate dal regolamento (le c.d.\u00a0<em>hard-core restrictions\u00a0<\/em>di cui all\u2019art. 4 del regolamento, che sono essenzialmente, in un sistema distributivo esclusivo, il divieto di imporre il prezzo di rivendita al distributore, divieto di effettuare vendite passive al di fuori del territorio e dei clienti esclusivo, <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/bloccare-le-vendite-online-distributori\/\">il divieto assoluto dell\u2019utilizzo di internet<\/a>).<\/p>\n<p>\u00c8 molto importante sottolineare che il superamento della soglia del 30% non crea una presunzione di illegalit\u00e0.<\/p>\n<p>Lo scopo della soglia imposta dall\u2019art. 3 del regolamento \u00e8 istituire una \u201c<u>zona di sicurezza<\/u>\u201d e distinguere gli accordi che godono di una presunzione di legalit\u00e0 da quelli che richiedono una valutazione individuale. Il fatto che un accordo verticale non rientri nella \u201czona di sicurezza\u201d, pertanto, non significa che lo stesso sia incompatibile con il mercato interno e, di conseguenza, vietato.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>Con l\u2019introduzione della \u201czona di sicurezza\u201d la Commissione ha voluto evitare che accordi potenzialmente pi\u00f9 pericolosi (a causa del maggiore potere di mercato delle imprese interessate) potessero automaticamente beneficiare dell\u2019esenzione, sfuggendo ad un controllo sui loro concreti effetti sul mercato. \u00c8 quindi fondamentale accertare sei i singoli accordi superino suddetta quota di mercato, valutazione tutt\u2019altro che agevole, considerando la difficolt\u00e0 di individuare il mercato rilevante (di prodotto e geografico) su cui calcolare la suddetta quota di mercato e quelli che sono gli effettivi impatti su tale mercato dell\u2019accordo stesso.<\/p>\n<p>Al fine di comprendere come si possa identificare il <u>mercato rilevante<\/u>, mi richiamo a quanto gi\u00e0 scritto nel precedente <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust\/#21_Identificazione_del_mercato_rilevante\">articolo<\/a>. Brevissimamente, cos\u00ec da rendere operativa e pi\u00f9 organica la presente analisi, il mercato rilevante \u00e8 quello in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>\u201c<em>tutti i prodotti e\/o servizi sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell&#8217;uso al quale sono destinati<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>\u201c<em>le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, [ove] le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e [ove] pu\u00f2 essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perch\u00e9 in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse<\/em>.\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quindi, il mercato di riferimento sul quale deve essere calcolata la quota di mercato non necessariamente coincide con un singolo territorio, ma pu\u00f2 essere superiore o inferiore; a tal fine bisogna accertare se le imprese site in aree diverse rispetto a quello in cui il distributore effettua le proprie vendite, costituiscano realmente una fonte alternativa di approvvigionamento.<\/p>\n<p>Quanto alle <u>modalit\u00e0 di calcolo<\/u> delle quote di mercato (del fornitore e dell\u2019acquirente), l\u2019art. 8 del Regolamento dispone che devono essere valutate sulla base dei dati inerenti all\u2019esercizio precedente, in funzione dei dati relativi al valore delle vendite e degli acquisti, ovvero, qualora non presenti, sulla base di stime affidabili.<\/p>\n<p>Se poi una quota di mercato non supera inizialmente la soglia del 30%, ma la oltrepassa successivamente, l\u2019esenzione continua ad applicarsi per un periodo di due esercizi consecutivi a decorrere dall\u2019anno in cui la soglia del 30% \u00e8 stata superata per la prima volta.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Restrizioni_per_oggetto_e_per_effetto\"><\/span><em><strong><u>3. Restrizioni per oggetto e per effetto<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Come si \u00e8 anticipato all\u2019inizio dell\u2019articolo, l\u2019art. 101 del Trattato qualifica come incompatibili con il mercato interno tutti gli accordi tra imprese che abbiano \u201cper oggetto\u201d o \u201cper effetto\u201d di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all&#8217;interno del mercato interno.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 quindi una distinzione netta tra la nozione di \u201crestrizione per oggetto\u201d e quella di \u201crestrizione per effetto\u201d, ciascuna soggetta ad un regime probatorio diverso.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Esistono infatti accordi tra imprese che possono essere considerati, per loro stessa natura, dannosi per il buon funzionamento della concorrenza,<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> tant\u2019\u00e8 che ove presentino \u201c<u>restrizioni per oggetto<\/u>\u201d, non occorre ricercare n\u00e9 tanto meno dimostrare gli effetti negativi sulla concorrenza al fine di qualificarli come illeciti, in quanto determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, a danno, in particolare, dei consumatori.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>Le c.d. \u201crestrizioni della concorrenza per oggetto\u201d, hanno carattere eccezionale, del che devono essere interpretate restrittivamente e quindi applicate ad un numero assai ristretto, riservato appunto a quegli accordi che presentano un grado di dannosit\u00e0 per la concorrenza tale da ritenere superfluo l\u2019esame dei loro effetti sul mercato interno.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n<p>Per i casi relativi alle \u201c<u>restrizioni per effetto<\/u>\u201d, devono essere valutati di volta in volta i singoli casi, prendendo in considerazione la natura e la quantit\u00e0, limitata o no, dei prodotti oggetto dell\u2019accordo, la posizione e l\u2019importanza delle parti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, il carattere isolato di tale accordo o, al contrario, la sua posizione in un complesso di accordi.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Valutazione_delle_singole_clausole\"><\/span><em><strong><u>4. Valutazione delle singole clausole<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ai fini della valutazione di un\u2019eventuale revoca del beneficio dell\u2019esenzione, bisogna determinare gli effetti preclusivi del mercato e indebolimento della concorrenza che i singoli accordi possono comportare sui consumatori, con conseguente aumento dei prezzi, limitazione della scelta dei beni, abbassamento della qualit\u00e0 dei beni e riduzione dell\u2019innovazione o dei servizi al livello del fornitore.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> Gli effetti negativi sul mercato che possono derivare da restrizioni verticali e che il diritto dell\u2019Unione in materia di concorrenza \u00e8 volto a prevenire sono:<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>una preclusione anticoncorrenziale del mercato nei confronti di altri fornitori o altri acquirenti, a seguito della creazione di barriere all\u2019ingresso o all\u2019espansione;<\/li>\n<li>l\u2019indebolimento della concorrenza tra il fornitore e i suoi concorrenti (c.d. concorrenza <em>inter-brand<\/em>);<\/li>\n<li>indebolimento della concorrenza tra l\u2019acquirente e i suoi concorrenti (<em>d. concorrenza intra-brand<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da una brevissima analisi, si pu\u00f2 evincere che gli accordi possono contenere al loro interno clausole contrattuali che determinano una riduzione della concorrenza sia all\u2019interno del marchio (ossia la concorrenza tra i distributori di beni o servizi dello stesso fornitore), oppure sulla concorrenza tra marchi (ossia la concorrenza tra i distributori di beni o servizi di fornitori diversi).<\/p>\n<p>In linea di principio, la Commissione ritiene essere pi\u00f9 \u201c<u>pericolosi<\/u>\u201d e pi\u00f9 incisive sulla concorrenza gli accordi che incidono sulla concorrenza tra marchi, rispetto a quelli che gravano sulla concorrenza all\u2019interno dello stesso marchio: viene ritenuto essere improbabile che una riduzione della concorrenza all\u2019interno del marchio (ossia <em>intra-brand<\/em>) possa determinare di per s\u00e9 effetti negativi per i consumatori se la concorrenza tra i marchi (ossia <em>inter-brand<\/em>) \u00e8 forte.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\"><sup>[11]<\/sup><\/a><\/p>\n<p>Di tale elemento bisogner\u00e0 certamente tenere conto nella valutazione delle singole clausole normalmente contenute all\u2019interno di un contratto di distribuzione che hanno un impatto sulla concorrenza. Tra queste si possono elencare le principali, che sono quelle qui di seguito richiamate:<\/p>\n<ul>\n<li>monomarchismo;<\/li>\n<li>fornitura esclusiva;<\/li>\n<li>attribuzione esclusiva di clientela;<\/li>\n<li>divieto di vendita online.<\/li>\n<\/ul>\n<h6><span class=\"ez-toc-section\" id=\"41_Monomarchismo\"><\/span><em><u>4.1. Monomarchismo<\/u><\/em><em>.<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Il monomarchismo (si tratta di una traduzione della locuzione \u201c<em>single branding<\/em>\u201d), \u00e8 una categoria in cui rientrano numerose clausole che impattano sul gioco della libera concorrenza, tra cui:<\/p>\n<ul>\n<li>l&#8217;approvvigionamento esclusivo (con cui si obbliga l\u2019acquirente ad acquistare unicamente prodotti contrattuali presso il fornitore);<\/li>\n<li>obbligo di non concorrenza nel corso del rapporto (ove l\u2019acquirente si impegna a non rivendere prodotti concorrenziali rispetto a quelli contrattuali);<\/li>\n<li>imposizione di volumi minimi di acquisto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In pratica, si tratta di una categoria che raggruppa gli accordi la cui principale caratteristica \u00e8 di indurre l\u2019acquirente a concentrare gli ordini di un particolare tipo di prodotto presso un unico fornitore.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a><\/p>\n<p>Tra le clausole qui sopra richiamate, solamente quella relativa all\u2019obbligo di non concorrenza di fatto impatta su una concorrenza <em>inter-brand<\/em> che, se combinata con l\u2019approvvigionamento esclusivo, potr\u00e0 avr\u00e0 un impatto ancora maggiore, sia su mercato <em>inter-brand<\/em>, che su quello <em>intra-brand<\/em>. In tale ipotesi, il distributore sar\u00e0 appunto un distributore monomarca, che si obbliga ad acquistare i prodotti unicamente dal fornitore, impattando cos\u00ec sulla concorrenza sia all\u2019intero del mercato contrattuale, che su quello concorrente.<\/p>\n<h6><span class=\"ez-toc-section\" id=\"42_Fornitura_esclusiva\"><\/span><em><u>4.2. Fornitura esclusiva<\/u><\/em>.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>La fornitura esclusiva si riferisce a restrizioni che obbligano o inducono il fornitore a vendere il prodotto oggetto del contratto soltanto o principalmente a un unico acquirente.<\/p>\n<p>Si tratta quindi, della clausola speculare rispetto a quella di approvvigionamento esclusivo, posto che nella prima il fornitore\/concedente si impegna a fornire (in un determinato mercato) solamente un acquirente e nella seconda, \u00e8 il distributore che si obbliga ad approvvigionarsi unicamente presso il fornitore, senza che allo stesso venga necessariamente garantita un\u2019esclusiva all\u2019interno del mercato ove lo stesso opera.<\/p>\n<p>Molto spesso (ma non sempre), le due clausole vanno di pari passo, cos\u00ec che ad un rapporto di distribuzione esclusiva si abbina un rapporto di approvvigionamento esclusivo.<\/p>\n<p>In particolare, nei mercati in cui la distribuzione di un marchio viene riconosciuta con esclusiva ad uno o pi\u00f9 distributori, vi sar\u00e0 una riduzione della concorrenza all\u2019interno del marchio stesso, che non necessariamente si riflette negativamente sulla concorrenza tra i distributori in generale.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\"><sup>[13]<\/sup><\/a><\/p>\n<p>Quando un fornitore attribuisce un territorio molto vasto (ad esempio quello di uno Stato intero) ad un acquirente\/distributore senza che vi siano restrizioni sulla vendita del mercato a valle, \u00e8 improbabile che ci siano effetti anticoncorrenziali. Se del caso, gli stessi <u>potranno essere compensati da vantaggi<\/u> (ex art. 101, terzo comma) in termini di logistica e promozione, essendo l\u2019acquirente particolarmente spinto ad investire sul marchio oggetto di concessione di vendita.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\n<h6><span class=\"ez-toc-section\" id=\"43_Attribuzione_esclusiva_di_clientela\"><\/span><em><u>4.3. Attribuzione esclusiva di clientela<\/u><\/em><em>.<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Con questa clausola vengono riconosciute in esclusiva le vendite dei prodotti contrattuali ad un unico acquirente\/distributore ai fini della rivendita ad una determinata categoria o gruppo di clienti. Parimenti, spesso, al distributore vengono vietate le vendite attive ad altri clienti riconosciuti in via esclusiva ad altri acquirenti.<\/p>\n<p>Anche questa clausola rientra tra quelle che hanno un impatto intra-brand, a condizione che la stessa non venga inserita in combinazione con altre clausole che di fatto impattano sulla concorrenza tra marchi concorrenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Fattori_rilevanti_per_la_valutazione_di_accordi_che_superano_la_soglia_di_sicurezza\"><\/span><em><strong><u>5. Fattori rilevanti per la valutazione di accordi che superano la soglia di sicurezza<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ora, nel caso di un rapporto di distribuzione, i cui contraenti superano la c.d. \u201csoglia di sicurezza\u201d del 30%, comprendere se suddette clausole possono beneficiare dell\u2019esenzione, deve essere approfonditamente valutato di volta in volta tenuto conto di differenti elementi, cos\u00ec come degli impatti che tali accordi hanno sulla concorrenza, con la consapevolezza che la combinazione delle singole clausole tra loro incide in maniera pi\u00f9 rilevante sulla concorrenza.<\/p>\n<p>Per stabilire se un accordo verticale comporti una restrizione sensibile della concorrenza sono particolarmente rilevanti i seguenti fattori:<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>la natura dell\u2019accordo;<\/li>\n<li>la posizione di mercato delle parti;<\/li>\n<li>la posizione di mercato dei concorrenti (a monte e a valle);<\/li>\n<li>la posizione di mercato degli acquirenti dei beni o servizi oggetto del contratto;<\/li>\n<li>le barriere all\u2019ingresso;<\/li>\n<li>il livello della catena di produzione o di distribuzione interessato;<\/li>\n<li>la natura del prodotto;<\/li>\n<li>le dinamiche del mercato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Chiaro \u00e8 che, tanto maggiore sar\u00e0 la <u>quota di mercato dei contraenti<\/u> (fornitore e acquirente) sui mercati di riferimento (a monte e a valle), tanto maggiore \u00e8 la probabilit\u00e0 che sia elevato il loro potere di mercato. Ci\u00f2 vale in particolare quando la quota di mercato riflette vantaggi in termini di costi o altri vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti.<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a><\/p>\n<p>Rilevante \u00e8 altres\u00ec la <u>posizione di mercato dei concorrenti<\/u>. Nuovamente, quanto pi\u00f9 forte e la posizione competitiva dei concorrenti e maggiore \u00e8 il loro numero, tanto minore \u00e8 il rischio di precludere il mercato ai concorrenti o indebolire la concorrenza.<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a><\/p>\n<p>Se, ad esempio, l\u2019accordo include clausole di monomarchismo e\/o di fornitura esclusiva, ma i concorrenti sono sufficientemente numerosi e forti, la Commissione ritiene comunque improbabili la sussistenza di effetti anticoncorrenziali significativi: \u00e8 inverosimile che i concorrenti vengano esclusi se essi detengono posizioni di mercato analoghe e possono offrire prodotti simili di qualit\u00e0 equivalente. Eventualmente si potrebbe verificare la preclusione del mercato nei confronti dei nuovi operatori potenziali se pi\u00f9 fornitori importanti concludono parimenti accordi di monomarchismo con un numero significativo di acquirenti nel mercato rilevante.<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a><\/p>\n<p>Quanto alle <u>barriere all\u2019ingresso<\/u>, a livello dei fornitori, queste vengono commisurate in funzione della capacit\u00e0 delle imprese gi\u00e0 insediate sul mercato di portare il loro prezzo al di sopra di quello concorrenziale senza provocare l\u2019ingresso sul mercato di nuovi concorrenti.<\/p>\n<p>Certo \u00e8 che, nella misura in cui \u00e8 relativamente facile per i fornitori concorrenti creare la propria rete di distribuzione integrata o trovare distributori alternativi per il loro prodotto, \u00e8 nuovamente improbabile che vi sia un problema reale di preclusione, ivi prevedendo delle clausole di monomarchismo,<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a> ossia clausole che impattano anche sulla concorrenza <em>inter-brand<\/em>. Del pari anche in caso di previsione di accordi di fornitura esclusiva, la presenza di barriere all\u2019ingresso a livello dei fornitori, non dovrebbe creare problemi nella misura in cui per gli acquirenti concorrenti \u00e8 riconosciuta contrattualmente la possibilit\u00e0 di servirsi presso fonti alternative e ci\u00f2 \u00e8 anche agevolmente realizzabile.<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6_Valutazioni_conclusive\"><\/span><em><strong><u>6. Valutazioni conclusive<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>In pratica, non esiste una formula matematica che permette di individuare a priori se un accordo di distribuzione, che supera la quota del 30%, sia effettivamente esentato dal beneficio di categoria, posto che di volta in volta ci\u00f2 dipende da numerosi fattori, tra cui la tipologia e il contenuto delle clausole contrattuali restrittive della concorrenza presenti al suo interno e degli impatti che queste hanno sul mercato di riferimento, che pu\u00f2 essere pi\u00f9 o meno competitivo.<\/p>\n<p>Quindi, per comprendere se un accordo di distribuzione che supera la soglia di mercato del 30% possa comunque beneficiare dell\u2019esenzione, \u00e8 necessario analizzare la singola fattispecie, altres\u00ec utilizzando gli strumenti forniti dalla Commissione e qui sopra brevemente richiamati e riassunti. Semplificando (ma ben lontani dal volere banalizzare), gli elementi che maggiormente devono spingere i contraenti ad aumentare la soglia di attenzione sono:<\/p>\n<ul>\n<li>le quote di mercato dalle stesse detenute;<a href=\"#_ftn21\" name=\"_ftnref21\">[21]<\/a><\/li>\n<li>la valutazione delle singole clausole contenute all\u2019interno dell\u2019accordo, della loro combinazione e degli effetti che le stesse hanno sul mercato, tenuto conto che quelle che impattano sulla concorrenza <em>inter-brand<\/em> sono pi\u00f9 rischiose rispetto a quelle che inficiano sulla concorrenza <em>intra-brand<\/em>;<\/li>\n<li>l\u2019effettivo stato concorrenziale del mercato e la posizione dei maggiori <em>player<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per concludere, si pu\u00f2 ragionevolmente affermare che i contratti di distribuzione che non contengono le restrizioni fondamentali di cui all\u2019art. 4 del regolamento, n\u00e9 tantomeno quelle di cui all\u2019art. 5, possano essere esentati, nonostante siano stipulati tra parti con una quota di mercato <u>abbastanza<\/u> rilevante, qualora il mercato appaia sufficientemente concorrenziale.<\/p>\n<p>Se si analizzano, infatti, clausole che hanno un impatto sulla concorrenza tra marchi (quindi obbligo di acquisto esclusivo e patto di non concorrenza), seppure queste clausole impediscono l\u2019accesso al mercato ai concorrenti (al concessionario \u00e8 vietato infatti rifornirsi e rivendere prodotti differenti da quelli contrattuali), in linea di principio le stesse potranno avere un impatto negativo sulla concorrenza se si dimostra che all\u2019interno del mercato rilevante di riferimento non vi siano sufficienti soggetti che possano svolgere servizi analoghi (e quindi altri concessionario in grado di rivendere i prodotti concorrenti).<\/p>\n<p>Circa invece l\u2019esclusiva di vendita, la stessa, incidendo essenzialmente sulla concorrenza <em>intra-brand<\/em>, ove nel mercato di riferimento vi sia sufficiente concorrenza <em>inter-brand<\/em>, la clausola non dovrebbe creare particolari problemi di carattere antitrust, per i motivi qui sopra richiamati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"7_Ammende_e_azioni_ordinarie\"><\/span><strong><u><em>7. Ammende e azioni ordinarie.<\/em><\/u><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Eventuali difformit\u00e0 alla normativa antitrust non solo potranno essere accertate da parte della Commissione e dell\u2019Autorit\u00e0 nazionale competente in materia \u2013 su istanza propria o su segnalazione di soggetti terzi \u2013 ma potranno essere sottoposte ai giudici ordinari su iniziativa dell\u2019altro contraente o di soggetti terzi che lamentano che insinuate condotte anticoncorrenziali, comportano una lesione dei loro interessi.<\/p>\n<p>Con riferimento alle ammende, la soglia prevista dalla Commissione \u00e8 particolarmente elevata, ed \u00e8 pari sino al 10% del fatturato annuale totale realizzato nel corso dell&#8217;esercizio sociale precedente dall&#8217;impresa sanzionata. Questo perch\u00e9 l\u2019ammenda deve avere un \u201c<em>effetto sufficientemente dissuasivo, allo scopo non solo di sanzionare le imprese in causa (effetto dissuasivo specifico), ma anche di dissuadere altre imprese dall&#8217;assumere o dal continuare comportamenti contrari agli articoli 101 e 102<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a><\/p>\n<p>Parimenti, la normativa interna,<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a> riconosce all\u2019Autorit\u00e0 il potere di imporre sanzioni pecuniarie ove la condotta illecita sia qualificata da gravit\u00e0, che non hanno \u201c<em>natura di misura patrimoniale civilistica (\u2026) bens\u00ec di sanzione amministrativa con connotati punitivi (affini a quelli della sanzione penale).<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn24\" name=\"_ftnref24\">[24]<\/a><\/p>\n<p>Quanto alle azioni ordinarie sono quelle tipiche, ossia di accertamento di una violazione, di nullit\u00e0 del rapporto contrattuale, quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno, cos\u00ec come ad ottenere una misura cautelare. In tal caso, non sono previsti delle soglie massime, ma la quantificazione del danno dovr\u00e0 essere di volta in volta calcolato e valutato sulla base dei principi generali risarcitori previsti dalla normativa applicabile alla singola fattispecie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">_______________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Bortolotti, Contratti di distribuzione, Wolters Kluwer, 2022, pag. 775.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Punto 48, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Art. 8 lett. d. del regolamento 2022\/720.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C-307\/18, EU:C:2020:52, punto 63<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a., C-228\/18, EU:C:2020:265, punto 35 e giurisprudenza ivi citata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> In tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C-307\/18, EU:C:2020:52, punto 64.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> In tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a., C-228\/18, EU:C:2020:265, punto 54 e giurisprudenza ivi citata.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> In tal senso, sentenza 18.11.20221, Visma Enterprise, C-306\/20, n. 75.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Punto 19, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Punto 18, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\"><sup>[11]<\/sup><\/a> Punto 21, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Punto 298, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\"><sup>[13]<\/sup><\/a> Punto 21, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Punto 135, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Punto 278, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Punto 282, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Punto 283, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Punto 303 e 328, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Punto 305, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Punto 326, Orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Faccio presente che, se molto elevate e in presenza di un mercato non particolarmente concorrenziale, si potrebbe addirittura configurare l\u2019ipotesi di posizione dominante di cui all\u2019art. 102, che mi riservo di approfondire qualora richiesto.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell&#8217;articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1\/2003.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Art. 15 Legge 287\/1990.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> Consiglio di Statto, sentenza n. 1671 del 2001.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. 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