{"id":7288,"date":"2021-07-31T11:06:00","date_gmt":"2021-07-31T09:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=7288"},"modified":"2026-10-16T08:25:10","modified_gmt":"2026-10-16T08:25:10","slug":"condizioni-contratto-convenzione-di-vienna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/condizioni-contratto-convenzione-di-vienna\/","title":{"rendered":"General terms and conditions: battle of the forms, Vienna Convention and civil code."},"content":{"rendered":"\r\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nelle trattative commerciali capita di frequente che l\u2019acquirente accetti la proposta allegando o richiamando le proprie condizioni generali, o che entrambe le parti accludano i propri formulari a ordini, conferme, fatture e documenti di consegna. Capire se, quando e con quali limiti quelle condizioni entrino nel contratto di vendita dipende dalla disciplina applicabile: codice civile o Convenzione di Vienna.<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il codice civile applica con rigore la <em>mirror image rule<\/em> e affida l\u2019efficacia delle condizioni generali all\u2019art. 1341 c.c.; la Convenzione ammette invece che un\u2019accettazione con modifiche non sostanziali concluda il contratto (art. 19) e regola l\u2019ingresso delle condizioni generali con le sole norme sulla formazione del contratto (artt. 14 e 18) e sull\u2019interpretazione (artt. 7 e 8). Quando entrambe le parti richiamano i propri formulari, la <em>battle of the forms<\/em> si risolve con la <em>last shot rule<\/em> o con la <em>knock-out rule<\/em>, e la scelta tra le due resta discussa.<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Capire se, quando e con che limiti le condizioni generali di contratto si applichino al rapporto di vendita \u00e8 lo scopo del presente articolo, con cui si cercher\u00e0 di delineare le differenze che intercorrono tra la normativa civilistica e la disciplina della Convenzione di Vienna.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nelle trattative commerciali \u00e8 tutt\u2019altro che infrequente che l\u2019acquirente, mentre manifesta al venditore la propria volont\u00e0 di accettare la proposta pervenutagli, includa nella sua dichiarazione condizioni aggiuntive o difformi rispetto a quelle utilizzate dalla controparte.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Talvolta succede che l\u2019acquirente si limiti ad accettare la proposta, allegando all\u2019interno della comunicazione le proprie condizioni generali di acquisto; talvolta le condizioni generali non sono neppure allegate alla conferma d\u2019ordine, ma unicamente richiamate (ad esempio per mezzo di un <em>link<\/em> che rimanda ad una pagina del sito ove sono caricate). Succede ancora che entrambi i contraenti accludano le proprie \u201c<em>general terms and conditions<\/em>\u201d a tutta la documentazione che si scambiano nel corso delle trattative destinate ad una determinata vendita, se non addirittura nel corso del loro ben pi\u00f9 ampio rapporto commerciale (all\u2019interno di ordini d\u2019acquisto, email, fatture, sito internet, bolle di consegna, ddt, etc.).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Capire se, quando e con che limiti le condizioni generali di contratto (CGC) si applichino al rapporto di vendita \u00e8 lo scopo del presente articolo, con cui si cercher\u00e0 (per quanto possibile) di delineare le differenze che intercorrono tra la normativa civilistica e la disciplina della <a href=\"https:\/\/uncitral.un.org\/en\/texts\/salegoods\/conventions\/sale_of_goods\/cisg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione di Vienna<\/a> (CISG).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il fine di dare all\u2019articolo un approccio sistematico e sperando che ci\u00f2 possa rendere pi\u00f9 comprensibile una questione certamente tutt\u2019altro che facile, si preferisce procedere per <em>step<\/em>, analizzando in primo luogo cosa succede se solamente uno dei contraenti ha richiamato le proprie CGC nella fase di conclusione del contratto, per poi passare alla situazione pi\u00f9 complessa, relativa alla fattispecie per cui entrambe le parti hanno richiamato le loro CGC (c.d. \u201c<em>battle of the forms<\/em>\u201d).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Proposta ed accettazione: art. 1326 c.c. e art. 19 CISG<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seppure la Convenzione di Vienna non contenga una norma che regolamenti espressamente le condizioni generali di contratto, posto che nella sua Parte II (art. 14-23) viene disciplinata in maniera esaustiva la disciplina della \u201cformazione del contratto\u201d, per comprendere a quali requisiti di forma sottostanno le CGC sar\u00e0 necessario rifarsi alle norme ivi contenute.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, l\u2019art. 19(1) della Convenzione, dispone che una risposta ad una proposta contrattuale tesa ad essere un\u2019accettazione, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modificazioni, \u00e8 da considerarsi come un rifiuto della proposta stessa e vale perci\u00f2 come controproposta.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da una prima lettura di tale previsione, sembrerebbe che anche la CISG adotti il principio recepito dall\u2019ordinamento civilistico di cui al quinto comma dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ii\/capo-ii\/sezione-i\/art1326.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1326 c.c.<\/a>, in forza del quale \u201c<em>un\u2019accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta\u201d.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In realt\u00e0, il codice civile accoglie in maniera assai rigorosa la c.d. \u201c<strong><em>mirror image rule<\/em><\/strong>\u201d, vale a dire la necessit\u00e0 di un rapporto di piena corrispondenza tra il contenuto della proposta e dell\u2019accettazione, ritenendo addirittura necessario che l\u2019incontro e la fusione di proposta e accettazione debba investire non solo le clausole principali, ma anche quelle accessorie. Si legge in giurisprudenza:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c<em>In tema di accordo delle parti, l\u2019ipotesi prevista dall\u2019ultimo comma dell\u2019<strong>articolo 1326 del c.c<\/strong>. ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione sono di valore secondario; pertanto, <strong>nei contratti a formazione progressiva<\/strong>, nei quali l\u2019accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio \u00e8 di regola quello dell\u2019accordo <strong>finale su tutti gli elementi principali e accessori<\/strong>, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti riservando la disciplina degli elementi secondari<\/em>.\u201d<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>CISG, invece, conosce una deroga alla \u201c<em>mirror image rule<\/em>\u201d<\/strong>, contenuta nell\u2019art. 19(2). In particolare, la risposta a un\u2019offerta ricevuta, che abbia un contenuto differente, ma <strong>non a tal punto da alterarne sostanzialmente i termini<\/strong> (c.d. <em>immaterial modifications<\/em>), costituisce un\u2019accettazione dell\u2019offerta, a meno che il proponente, senza ingiustificato ritardo, contesti tali discrepanze o oralmente o mediante la notifica alla controparte di un avviso in tal senso.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma cosa sono le <em>immaterial modifications <\/em>introdotte dall\u2019art. 19(2)?<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La giurisprudenza internazionale ha considerato <strong>non sostanziali<\/strong>, ad esempio, una modifica dell\u2019accettante favorevole al proponente<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> o per questi irrilevante<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, una modifica relativa alla clausola sulle modalit\u00e0 di imballaggio<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>, una modifica della clausola sul termine di denuncia dei vizi<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>, un avviso che il prezzo avrebbe potuto subire fluttuazioni legate alle variazioni dei prezzi di mercato<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il terzo comma del succitato art. 19 viene in soccorso all\u2019interprete, indicando le variazioni che invece <strong>sono sostanziali<\/strong> e che quindi, se apportate nella risposta, trasformano la stessa in rifiuto della proposta, cos\u00ec da renderla necessariamente una controproposta. Queste sono le modifiche:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c<em>al prezzo, al pagamento, alla qualit\u00e0 e quantit\u00e0 delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilit\u00e0 di una parte riguardo all\u2019altra o al regolamento delle controversie.\u201d<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verosimilmente, la scelta di avere adottato una <em>\u201cmirror image rule<\/em>\u201d non rigida \u00e8 dettata dall\u2019esigenza di evitare che una delle parti, la quale, in presenza di mutate circostanze di fatto, intenda sottrarsi agli obblighi contrattualmente assunti, possa raggiungere questo risultato facendo rilevare una difformit\u00e0 non sostanziale tra proposta ed accettazione e, quindi, la mancata conclusione del contratto.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, in ogni ipotesi in cui le condizioni generali dell\u2019aderente comportino delle modifiche non sostanziali, il contratto, in mancanza di un\u2019opposizione da parte del proponente, deve ritenersi concluso e sar\u00e0 regolato dalle clausole contenute nel formulario dell\u2019accettante (si ricorda nuovamente, che al momento si sta analizzando unicamente l\u2019ipotesi in cui sia solo l\u2019aderente ad avere richiamato le CGC e non entrambe le parti).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/condizioni-generali-di-contratto-online\/\">Condizioni generali di contratto nelle vendite online nazionali ed internazionali. E se si applica la convenzione di Vienna?<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Quando si applicano le CGC al contratto: codice civile e CISG a confronto<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Portando avanti il ragionamento, nel caso in cui le CGC dell\u2019aderente contengano modifiche rilevanti rispetto alla proposta, l\u2019applicazione della disciplina civilistica, rispetto a quella della Convenzione di Vienna, ha degli evidenti impatti pratici.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti, qualora al rapporto si applichi solamente la disciplina civilistica, la problematica sar\u00e0 (principalmente) risolta utilizzando gli strumenti forniti dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ii\/capo-ii\/sezione-i\/art1341.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1341 c.c.<\/a>, che prevede, in grandissima sintesi, (comma 1) che le CGC sono efficaci nei confronti del soggetto che le ha ricevute, se erano da questi conosciute o conoscibili utilizzando l\u2019ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto, ad esclusione (comma 2) delle clausole \u201c<em>vessatorie<\/em>\u201d la cui validit\u00e0 \u00e8 comunque subordinata a specifica accettazione scritta da parte del ricevente.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Circa le clausole non \u201cvessatorie\u201d, i limiti di applicabilit\u00e0 delle CGC imposti dall\u2019ordinamento sono essenzialmente due:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>il riferimento al momento della conclusione del contratto, volto ad escludere l\u2019efficacia di condizioni generali che l\u2019aderente abbia avuto la possibilit\u00e0 di conoscere in un tempo successivo alla perfezione del contratto (ad esempio un testo inserito in fattura<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>);<\/li><li>quanto al criterio di ordinaria diligenza, questo deve riportarsi ad un concetto di <em>normalit\u00e0<\/em>, che deve essere calibrato in base al tipo di operazione economica, dovendosi comunque escludere che all\u2019aderente possa richiedersi un particolare sforzo o competenza per conoscere le condizioni generali usate dal predisponente.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/li><\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualora al rapporto si applichi la Convenzione di Vienna, verranno in soccorso, oltre al gi\u00e0 menzionato art. 19, gli artt. 14 e 18, che disciplinano la \u201cformazione del contratto\u201d, cos\u00ec come gli artt. 7 e 8, che regolamentano invece i criteri interpretativi.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Invero, secondo buona parte della dottrina<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> e della giurisprudenza<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>, in caso di applicazione della CISG al rapporto, le norme qui sopra richiamate sono le uniche che debbano essere adottate per comprendere a quali requisiti di forma le CGC devono sottostare, con conseguente inapplicabilit\u00e0 della disciplina di cui all\u2019art. 1341 c.c.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/\">gi\u00e0 analizzato in un precedente articolo<\/a>, l\u2019art. 14 dispone che una proposta rivolta ad uno o pi\u00f9 soggetti, per potere essere tale, deve essere sufficientemente precisa (<em>sufficiently definite<\/em>) e indicare la volont\u00e0 del suo autore di essere vincolato.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019applicare tale principio alle condizioni generali di vendita, la Corte di Cassazione tedesca ha affermato che in fase di formazione del contratto deve risultare:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>manifesta l\u2019intenzione dell\u2019offerente di incorporare le CGC all\u2019interno dell\u2019offerta;<\/li><li>il testo deve essere stato trasmesso o, comunque, reso reperibile allo stesso prima della conclusione del contratto.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a><\/li><\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019effettiva \u201creperibilit\u00e0\u201d delle CGC deve essere vagliata di volta in volta bilateralmente, nel senso che incombe anche sul ricevente, nella fase delle trattative, un obbligo di accertare e comprendere se al rapporto siano o meno applicabili le condizioni generali di vendita, utilizzando la diligenza della \u201c<em>reasonable person<\/em>\u201d, impostagli dall\u2019art. 8(2).<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sembrerebbe, quindi, che la Convenzione imponga un maggior grado di diligenza all\u2019imprenditore nell\u2019accertare e verificare da quali termini contrattuali il rapporto \u00e8 regolamentato; questo \u00e8 certamente in linea con lo spirito della Convenzione, pensata per disciplinare rapporti internazionali di vendita tra operatori del settore a cui \u00e8 richiesto, necessariamente, un livello di competenza adeguato all\u2019attivit\u00e0 da loro prestata.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parimenti alla normativa civilistica, essenziale \u00e8 il momento in cui le CGC vengono messe a conoscenza del ricevente, motivo per cui la giurisprudenza ha considerato non potere fare parte del contratto delle CGC che siano state sottoposte al destinatario, una volta che il rapporto era stato gi\u00e0 concluso, ossia tramite un richiamo delle stesse da ultimo all\u2019interno della fattura di vendita.<a name=\"_ftnref15\" href=\"#_ftn15\">[15]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Accettazione implicita per fatti concludenti<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta appurato che le condizioni erano conosciute o conoscibili al ricevente, essendo la Convenzione connotata dal principio della libert\u00e0 di forma (e di prova) ex art. 11, in mancanza di accettazione espressa, bisogner\u00e0 comprendere se le stesse siano state accettate implicitamente, in conformit\u00e0 al combinato disposto dell\u2019art. 18 (accettazione della proposta) e dell\u2019art. 8.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti, l\u2019art. 18(1) dispone in primo luogo che \u201c<em>una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un\u2019offerta costituiscono un\u2019accettazione.<\/em>\u201d Inoltre, l\u2019art. 18(3), indica che \u201c<em>il destinatario dell\u2019offerta<\/em> <em>pu\u00f2 indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione dei beni o al pagamento del prezzo<\/em>.<em>\u201d<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul punto, ha disposto una corte statunitense che:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c<em>in base alla CISG, l\u2019accettazione non richiede una firma o una accettazione formale dell\u2019offerta. [\u2026] Dall\u2019istruttoria \u00e8 emerso che al tempo STS aveva inviato i prezzi di vendita a Centrisys, includendo in allegato alla comunicazione le condizioni generali. Adottando il preventivo di vendita, Centrisys ha accettato la proposta contrattuale di vendita della centrifuga, comprese le condizioni generali di vendita.\u201d<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a><\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si desume, quindi, che se le CGC erano conosciute o conoscibili (utilizzando la diligenza del <em>reasonable man <\/em>di cui all\u2019art. 8) da parte del ricevente e sono state da questi accettate per fatti concludenti, le stesse formeranno parte del contratto, a meno che le parti concordemente, ovvero gli <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/convenzione-di-vienna-usi-consuetudini\/\">usi e consuetudini applicabili al rapporto<\/a> non subordinino la loro validit\u00e0 ad una forma poi non rispettata dalle parti.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Lingua delle CGC<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una brevissima digressione in tema di obblighi di diligenza del soggetto ricevente: si riscontrano degli orientamenti divergenti in merito alla validit\u00e0 di condizioni generali scritte in una lingua non conosciuta al ricevente; parte della giurisprudenza, infatti, ritiene che le CGC scritte in una lingua straniera siano comunque valide, proprio in forza degli obblighi di cui all\u2019art. 8(2), dovendosi ritenere che un imprenditore o comunque un operatore internazionale, prima di firmare un contratto, sia tenuto a verificare quanto stia sottoscrivendo anche (banalmente) facendo fare una semplice traduzione.<a name=\"_ftnref17\" href=\"#_ftn17\">[17]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. <em>Battle of the forms<\/em>: <em>knock-out<\/em> e <em>last shot rules<\/em><\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al momento si \u00e8 analizzato lo scenario per cui solamente una delle due parti ha inviato le proprie condizioni generali di vendita.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cosa succede, invece, se un contraente spedisce una proposta alla controparte, allegando le proprie CGC e l\u2019altro contraente risponda, seppure accettando la proposta, allegando le proprie CGC difformi da quelle ricevute e poi entrambi inizino l\u2019esecuzione del contratto?<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tenuto conto che le parti hanno dato esecuzione al contratto, si pone la necessit\u00e0 di comprendere da quali clausole <em>standard<\/em> il rapporto \u00e8 regolato e per fare ci\u00f2 vengono utilizzati due approcci principali: la <em>last shot rule<\/em> e la <em>knock-out rule<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quale fautore della <em>\u201c<strong>last shot rule<\/strong><\/em>\u201d, si ritiene adeguato richiamare la pi\u00f9 autorevole dottrina:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c<em>se le condizioni generali dell\u2019accettante alterano sostanzialmente i termini della proposta, il contratto non pu\u00f2 considerarsi concluso, nemmeno escludendo le condizioni generali confliggenti, come invece vorrebbe parte della dottrina e della giurisprudenza le quali privilegiano la c.d. \u201c<\/em><em>Rechtsg\u00fcltigkeitsl\u00f6sung<\/em>\u201d <em>o \u201c<\/em><em>knock-out rule\u201d. A nostro avviso, se viene data esecuzione al contratto, ci\u00f2 deve considerarsi quale accettazione per atti concludenti da parte dell\u2019(originario) proponente della controproposta dell\u2019accettante \u2013 della quale fanno parte anche le condizioni generali che modificano in modo sostanziale la proposta originaria; in dottrina si \u00e8 parlato in proposito di vigenza della c.d. \u201c<\/em><em>last shot rule\u201d<\/em><a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In base alla differente teoria della \u201c<em><strong>knock-out rule<\/strong><\/em>\u201d, nel caso in cui le parti si siano scambiate formulari contrastanti, l\u2019intervenuta esecuzione del contratto sarebbe da interpretare come la volont\u00e0 dei contraenti, non tanto di non avere raggiunto alcuna intesa (altrimenti non si spiegherebbe, appunto, l\u2019esecuzione dello stesso), quanto piuttosto di avere raggiunto un consenso a prescindere dalle clausole contrastanti, clausole che dovranno essere invece espunte dal contratto.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte federale tedesca ha sposato tale teoria, giustificandola in base ai criteri della buona fede e della correttezza (art. 7(1) CISG), affermando che le clausole contenute all\u2019interno delle condizioni generali di contratto diventano parte dell\u2019accordo (solamente) se non contrastanti tra di loro.<a name=\"_ftnref19\" href=\"#_ftn19\">[19]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sicuramente, tale teoria ha dei risvolti tutt\u2019altro che di facile esecuzione e di difficile applicazione pratica, se si pensa al fatto che dovr\u00e0 essere demandato al giudice il compito di ricostruire l\u2019effettiva volont\u00e0 delle parti ex art. 8, andando a cancellare le clausole sulle quali non vi sia stato un effettivo incontro della volont\u00e0 tra i contraenti.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<div style=\"border: 1px solid #cccccc; background-color: #f7f7f7; padding: 16px 20px; margin: 32px 0;\">\r\n<h2>Cosa verificare prima di agire<\/h2>\r\n<ul>\r\n<li>Verificare quale disciplina regola il contratto: codice civile oppure Convenzione di Vienna.<\/li>\r\n<li>Accertare se le condizioni generali sono state trasmesse o rese reperibili alla controparte prima della conclusione del contratto, e non richiamate soltanto in fattura.<\/li>\r\n<li>Confrontare le modifiche contenute nell\u2019accettazione con l\u2019elenco dell\u2019art. 19(3) CISG: prezzo, pagamento, qualit\u00e0 e quantit\u00e0, luogo e momento della consegna, responsabilit\u00e0, controversie.<\/li>\r\n<li>Se si applica il codice civile, ottenere l\u2019approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie (art. 1341, comma 2, c.c.).<\/li>\r\n<li>Se entrambe le parti hanno richiamato i propri formulari e il contratto \u00e8 stato eseguito, individuare le clausole in conflitto e valutare l\u2019esito secondo la <em>last shot rule<\/em> e la <em>knock-out rule<\/em>.<\/li>\r\n<li>Se le condizioni generali sono scritte in una lingua straniera, farle tradurre prima di firmare.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\r\n\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Note<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Bortolotti F., \u201cManuale di diritto commerciale internazionale\u201d, vol. II, L.E.G.O. Spa, 2010; Ferrari F., \u201cCondizioni generali di contratto nei contratti di vendita internazionale di beni mobili\u201d, in Obb. e Contr., 2007, 4, 308; Bonell M.J., \u00abLe condizioni generali in uso nel commercio internazionale e la loro valutazione sul piano transnazionale\u00bb, in \u00abLe condizioni generali di contratto\u00bb, a cura di Bianca M., Milano, 1981; Larry A. DiMatteo, International sales law. A global Challenge, Cambridge, 2014.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cass. Civ. 2003, n. 16016.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Oberster Gerichtshof, Austria, 20.3.1997 (CLOUT n. 189; UNCITRAL Digest 2016, art. 19, par. 4).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> China International Economic &amp; Trade Arbitration Commission (CIETAC), Cina, 10.6.2002 (UNCITRAL Digest 2016, art. 19, par. 4).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Oberlandesgericht Hamm, Germania, 22.9.1997.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Landgericht Baden-Baden, Germania, 14.8.1991 (CLOUT n. 50; UNCITRAL Digest 2016, art. 19, par. 5).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cour d\u2019appel de Paris, Francia, 22.4.1992 (CLOUT n. 158; UNCITRAL Digest 2016, art. 19, par. 5).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Bellelli, sub. art. 19, Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, commentario coordinato da Bianca, CEDAM, 1992.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. Civ. 1962, 2890.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Bianca, Diritto Civile, Il contratto, 1987.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Bortolotti F., \u201cManuale di diritto commerciale internazionale\u201d, vol. II, L.E.G.O. Spa, 2010; Ferrari F., \u201cCondizioni generali di contratto nei contratti di vendita internazionale di beni mobili\u201d, in Obb. e Contr., 2007, 4, 308; Bonell M.J., \u00abLe condizioni generali in uso nel commercio internazionale e la loro valutazione sul piano transnazionale\u00bb, in \u00abLe condizioni generali di contratto\u00bb, a cura di Bianca M., Milano, 1981.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Trib. Rovereto 24.8.2006; Cass. Civ. 16.5.2007, n. 11226.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> <em>Bundesgerichtshof<\/em>, Germania, 31.10.2001 (CLOUT n. 445); sul punto anche Zeller, The CISG and the Battle of the Forms, in Di Matteo, op. cit.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Zeller, The CISG and the Battle of the Forms, in Di Matteo, op. cit.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> <em>Chateau des Charmes Wines Ltd. v. Sabat\u00e9 USA, Sabat\u00e9 S.A.<\/em>, U.S. Court of Appeals (9th Circuit), 5.5.2003 (CLOUT n. 576).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> <em>Golden Valley Grape Juice and Wine, LLC v. Centrisys Corporation<\/em>, U.S. District Court, Eastern District of California, 21.1.2010 (<a href=\"https:\/\/unilex.info\/cisg\/case\/1510\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Unilex<\/a>).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> <em>MCC.Marble Ceramic Center v. Ceramica Nuova D\u2019Agostino<\/em>; in senso contrario, <em>Oberlandesgericht Celle<\/em>, Germania, 2.9.1998 (CLOUT n. 318).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Ferrari, sub art. 19, Vendita internazionale di beni mobili, op. cit. in Mastromatteo, La Vendita internazionale, Giappichelli, 2013.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Bundesgerichtshof, Germania, 9.1.2002 (UNCITRAL Digest 2016, art. 19, par. 6).<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nelle trattative commerciali capita di frequente che l\u2019acquirente accetti la proposta allegando o richiamando le proprie condizioni generali, o che [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7289,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[182],"tags":[183,336],"class_list":["post-7288","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-convenzione-di-vienna","tag-convenzione-di-vienna","tag-condizioni-generali-di-contratto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7288","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7288"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7288\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8189,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7288\/revisions\/8189"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7289"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7288"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7288"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}