{"id":6554,"date":"2020-07-30T19:21:16","date_gmt":"2020-07-30T17:21:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=6554"},"modified":"2020-07-30T19:21:16","modified_gmt":"2020-07-30T17:21:16","slug":"contratto-di-agenzia-vendite-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/contratto-di-agenzia-vendite-online\/","title":{"rendered":"Agency agreement and online sales: exclusive, non-competition and indirect commissions."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/contratto-di-agenzia-vendite-online\/#1_Vendite_online_da_parte_del_produttore_e_impatti_sugli_agenti_di_commercio\" >1. Vendite online da parte del produttore e impatti sugli agenti di commercio.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/contratto-di-agenzia-vendite-online\/#2_Vendite_online_allinterno_del_territorio_dellagente_esclusivo_attraverso_terzi_distributori\" >2. Vendite online all\u2019interno del territorio dell\u2019agente esclusivo attraverso terzi distributori.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/contratto-di-agenzia-vendite-online\/#3_Vendite_online_da_parte_degli_agenti_di_commercio\" >3. Vendite online da parte degli agenti di commercio.<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>Se un produttore sceglie di vendere online tramite un proprio e-commerce, dovr\u00e0 certamente fare i conti con le reazioni dei propri agenti, parimenti se il produttore vende a grossisti o distributori che decidono di mettere in rete i prodotti acquistati. Per non parlare se tale strategia viene posta in essere da qualche agente, il quale decide di iniziare a promuovere le vendite tramite l\u2019ausilio del web.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>Con questo articolo si andranno ad analizzare quelli che sono gli impatti giuridici che le vendite online hanno sulla rete vendita \u201ctradizionale\u201d, esaminate da tre punti di vista, quello appunto del produttore, del terzo e dell\u2019agente.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Vendite_online_da_parte_del_produttore_e_impatti_sugli_agenti_di_commercio\"><\/span><em>1. <strong>Vendite online da parte del produttore e impatti sugli agenti di commercio.<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Prima di analizzare quelle che sono le ripercussioni giuridiche in caso di decisione di mettere online i prodotti contrattuali, bisognerebbe rispondere alla seguente domanda: il produttore pu\u00f2 vendere nelle zone in cui operano i propri agenti?<\/p>\n\n\n\n<p>Per rispondere a tale domanda bisogna fare qualche passo indietro e comprendere in che maniera il preponente possa effettivamente operare all\u2019interno della zona conferita all\u2019agente in esclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 Leggi anche: <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-di-agenzia-esclusiva-provvigioni\/\">L\u2019esclusiva di zona nel contratto di agenzia.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esclusiva viene disciplinata all\u2019art. 1743 c.c. che vieta al preponente, salvo patto contrario, di avvalersi dell\u2019opera di altri agenti all\u2019interno del territorio. Secondo costante giurisprudenza, tale clausola, che costituisce elemento naturale del contratto,<sup><a href=\"#footnote_1_6554\" id=\"identifier_1_6554\" class=\"footnote-link footnote-identifier-link\" title=\"Cass. Civ. 2012 n. 16432; Cass. Civ. 2002 n. 5920; Cass. Civ. 1994 n. 2634; Cass. Civ. 1992 n. 5083.\">1<\/a><\/sup> non vincola il preponente unicamente a non nominare pi\u00f9 agenti all\u2019interno del medesimo territorio, ma altres\u00ec \u00e8 volta a proteggere l\u2019agente da qualsiasi ingerenza del preponente all\u2019interno della zona, tra cui anche la conclusione di affari oggetto dell&#8217;attivit\u00e0 di impresa all\u2019interno del territorio stesso.((Cass. Civ. 2004 n. 14667.))<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019altro canto, l\u2019ordinamento prevede altres\u00ec che l\u2019agente ha diritto alle provvigioni anche su affari conclusi dal preponente direttamente con clienti \u201c<em>appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati<\/em>\u201d (art. 1748, comma 2, c.c.); tale disposizione sembrerebbe conferire al preponente un \u201clibero mandato\u201d a vendere direttamente all\u2019interno del territorio, alla sola condizione che riconosca all\u2019agente le c.d. provvigioni indirette.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza italiana \u00e8 giunta ad un compromesso che tiene conto degli interessi contrapposti dalle parti, cos\u00ec come disciplinati dalle norme qui sopra richiamate, ritenendo che la libert\u00e0 del preponente debba essere limitata all\u2019esercizio<strong> in via occasionale di vendite all\u2019interno del territorio, dovendosi escludere che il preponente possa ivi svolgere una\u00a0sistematica ed organizzata<\/strong>\u00a0<strong>attivit\u00e0 di vendita<\/strong>.<sup><a href=\"#footnote_2_6554\" id=\"identifier_2_6554\" class=\"footnote-link footnote-identifier-link\" title=\"Si legge ad esempio in una recente sentenza della Cassazione che: &ldquo;in materia di rapporto di agenzia, il proponente non pu&ograve; operare, con continuit&agrave;, nella zona di competenza dell&rsquo;agente ma, ai sensi&nbsp;dell&rsquo;art. 1748, secondo comma, cod. civ., ha solamente la facolt&agrave; di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entit&agrave;, dal cui compimento sorge il diritto dell&rsquo;agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette. Ne consegue che, ove l&rsquo;intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, &egrave; soggetto alla prescrizione ordinaria di cui&nbsp;all&rsquo;art. 2946 cod. civ.&nbsp;e non alla prescrizione &ldquo;breve&rdquo; ex&nbsp;art. 2948, n. 4, cod. civ.&nbsp;(Cass. Civ. 2008, n. 15069); Cfr. anche Cass. Civ. 2009 n. 8948, Cass. Civ. 1993 n. 5591; sull&rsquo;argomento cfr. Bortolotti, Contratti di distribuzione, 2016, Walters Kluver.\">2<\/a><\/sup> <\/p>\n\n\n\n<p>Seguendo tale orientamento, qualora nel contratto non sia espressamente riconosciuto al preponente il diritto di effettuare (anche in maniera strutturata) vendite diretta all\u2019interno del territorio esclusivo, il preponente che decidesse di impostare una strategia di vendita tramite canali <em>online<\/em> si sottopone al rischio di essere soggetto a contestazioni da parte dei propri agenti, per violazione dell\u2019esclusiva, soprattutto se il commercio via <em>web<\/em> genera un quantitativo sostanzioso di vendite.((Cfr. Cass. Civ. 2009 n. 8948 in cui \u00e8 stato \u201c<em>escluso di poter ravvisare la sussistenza di una giusta causa di recesso senza preavviso dell&#8217;agente dal rapporto di agenzia sulla sola base dell&#8217;omesso versamento da parte del preponente delle esigue provvigioni su appena nove contratti conclusi direttamente e di un ammontare complessivo marginale<\/em>.\u201d))<\/p>\n\n\n\n<p>Molto interessante lo spunto promosso da una parte della dottrina,<sup><a href=\"#footnote_3_6554\" id=\"identifier_3_6554\" class=\"footnote-link footnote-identifier-link\" title=\"Baldi &ndash; Venezia, Giuffr&egrave; Editore, pag. 73 e ss.\">3<\/a><\/sup> (che verosimilmente ritiene l\u2019orientamento della giurisprudenza qui sopra richiamato troppo aleatorio e non in linea con il letterario dettato normativo dell\u2019art. 1748, comma 2 c.c.) in base al quale dovrebbe essere vietato al preponente unicamente lo svolgimento di una vera e propria attivit\u00e0 promozionale, ritenendo invece lecita la risposta alle domande di clienti che si rivolgono spontaneamente al preponente, \u00a0estendendo cos\u00ec anche a questa ipotesi la <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/clausole-di-esclusiva-e-accordi-economici-verticali-in-ambito-europeo\/\">distinzione tra vendite attive e passive<\/a> del diritto antitrust.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Vendite_online_allinterno_del_territorio_dellagente_esclusivo_attraverso_terzi_distributori\"><\/span><strong><em>2. Vendite online all\u2019interno del territorio dell\u2019agente esclusivo attraverso terzi distributori.<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Un problema in parte differente \u00e8 comprendere quando le vendite effettuate da soggetti terzi all\u2019interno del territorio dell\u2019agente possano costituire violazione dell\u2019esclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di analizzare, salvo patto contrario, l\u2019agente esclusivo ha diritto <em>ex <\/em>art. 1748, comma 2, c.c. alle provvigioni anche su tutte le vendite che il preponente effettua all\u2019interno del proprio territorio; \u00e8 perci\u00f2 pacifico che qualora il preponente effettui delle vendite ad un grossista con sede nel territorio contrattuale, l\u2019agente potr\u00e0 rivendicare il diritto al pagamento delle provvigioni indirette. Per comprendere se il cliente (persona giuridica) possa considerarsi appartenente alla zona, \u00e8 opportuno richiamare una abbastanza risalente sentenza della Corte di Giustizia,((Sentenza<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:61995CJ0104&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Kotogeorgas \/ Kartonpak del 12.12.1996, causa C-104\/95<\/a>.)) pi\u00f9 recentemente confermata dalla Corte di Cassazione,((Cass. Civ. 2012 n. 5670.)) che ha chiarito essere appartenente alla zona ogni persona giuridica avente sede nel territorio in cui l\u2019agente gode del regime di esclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Meno chiaro ed evidente \u00e8 comprendere se tale soggetto terzo, una volta acquistati i prodotti dal preponente effettui delle vendite <em>online<\/em> direttamente a dei clienti appartenenti alla zona riservata all\u2019agente, questi possa reclamare il diritto alle provvigioni nei confronti del preponente stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche a risposta a tale questione \u00e8 intervenuta una pi\u00f9 recente pronuncia della Corte di Giustizia che ha sancito:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cL\u2019art. 7, n. 2, primo trattino, della <\/em><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:31986L0653&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86\/653\/CEE<\/em><\/a><em>, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l\u2019agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l\u2019intervento, diretto o indiretto, del preponente.<\/em>\u201d Ne consegue che sussister\u00e0 violazione dell\u2019esclusiva e competer\u00e0 all\u2019agente il diritto alla provvigione indiretta, solamente se nelle vendite effettuate nel territorio da soggetti terzi, vi sia stato un intervento diretto o indiretto del preponente,<sup><a href=\"#footnote_4_6554\" id=\"identifier_4_6554\" class=\"footnote-link footnote-identifier-link\" title=\"Cass. civ. 2017 n. 2288.\">4<\/a><\/sup> con il fine di sottrarre di fatto all\u2019agente affari che quest\u2019ultimo avrebbe potuto concludere.((Cfr. il principio statuito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. nella <a href=\"https:\/\/www.ricercagiuridica.com\/sentenze\/sentenza.php?num=393\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza 2011 n. 11197<\/a>.))<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Vendite_online_da_parte_degli_agenti_di_commercio\"><\/span><em>3. <\/em><strong><em>Vendite online da parte degli agenti di commercio.<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Contrariamente ai contratti di distribuzione, nei contratti di agenzia il preponente pu\u00f2 impedire che l\u2019agente effettui attivit\u00e0 di promozione delle vendite online (a meno che l\u2019agente, per le modalit\u00e0 in cui svolge la propria attivit\u00e0, non debba essere ritenuto <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-di-agenzia-e-normativa-antitrust\/\">soggetto alla normativa antitrust<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u2013 Leggi anche:<\/strong> <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/bloccare-le-vendite-online-distributori\/\">Un produttore pu\u00f2 impedire ai suoi distributori di vendere online?<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Sorge quindi spontanea le domanda, l\u2019agente \u00e8 libero di decidere di iniziare a promuovere le vendite online?<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, nel caso in cui un agente decidesse di muoversi in tal senso, si sconter\u00e0 con quella che \u00e8 la prerogativa tipica del <em>web<\/em>, ossia che sia per sua natura visibile ovunque e che una eventuale limitazione volta ad impedire i blocchi geografici ingiustificati sarebbe addirittura contraria alla normativa europea.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 <strong>Leggi anche:<\/strong>&nbsp; <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/vendere-online-estero-antitrust-geoblocking\/\">Geoblocking: che cos\u2019\u00e8 e quando si applica?<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto, come si \u00e8 avuto modo gi\u00e0 di spiegare all\u2019inizio di questo articolo, il rapporto di agenzia prevede come elemento naturale del contratto l\u2019obbligo di esclusiva a cui le parti sono tenute ad attenersi e che eventuali violazioni comportano degli illeciti contrattuali. In particolare, se l\u2019agente effettua vendite fuori zona violer\u00e0 il patto di esclusiva verso il preponente, non potendo in tal caso vantare alcuna provvigione essendo riservata esclusivamente all\u2019agente della zona ove ha effettuato la vendita.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso, invece, il contratto preveda tale vendita fuori zona, l\u2019agente esclusivista ove la vendita \u00e8 stata effettuata, potr\u00e0 esercitare un\u2019azione verso il preponente, per violazione dei patti tra loro internamente intercorsi.<\/p>\n\n\n\n<p>Calando tali principi nel mercato online, la questione che si pone \u00e8 comprendere se la mera esistenza di un sito internet ove vengono offerte le vendite dei prodotti contrattuali (che per sua natura \u00e8 visibile anche fuori dalla zona attribuita all\u2019agente) debba essere considerata come un\u2019attivit\u00e0 di promozione delle vendite che viola l\u2019esclusiva degli altri agenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad oggi non risultano esserci dei precedenti giurisprudenziali che abbiano dato risposta a tale domanda e per trovare una soluzione (quantomeno plausibile) \u00e8 necessario ripercorrere i principi generali in tema di agenzia, richiamando i principi dettati dalla normativa antitrust, tenuto conto delle peculiarit\u00e0 del mercato <em>online<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In base agli&nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:IT:PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Orientamenti<\/a>&nbsp;della Commissione, la mera esistenza di un sito Internet deve essere considerata, in linea di principio, come una forma di vendita passiva. Si legge infatti:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>se un cliente visita il sito Internet di un distributore e lo contatta, e se tale contatto si conclude con una vendita, inclusa la consegna effettiva, ci\u00f2 viene considerato come una vendita passiva. Lo stesso avviene se un cliente decide di essere informato (automaticamente) dal distributore e questo determina una vendita<\/em>.\u201d((LGC n. 52.))<\/p>\n\n\n\n<p>Contrariamente, deve considerarsi vendita attiva:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>La pubblicit\u00e0 on-line specificamente indirizzata a determinati clienti [\u2026]. I banner che mostrino un collegamento territoriale su siti Internet di terzi [\u2026] e, in linea generale, gli sforzi compiuti per essere reperiti specificamente in un determinato territorio o da un determinato gruppo di clienti<\/em>\u201d.((LGC n. 52.))<\/p>\n\n\n\n<p>Risulterebbe quindi coerente con la normativa antitrust e il diritto della concorrenza europea, ritenere che la violazione dell\u2019esclusiva da parte dell\u2019agente si ha unicamente in caso di attivit\u00e0 di promozione delle vendite \u201cattive\u201d, dovendo in caso contrario ritenere che la mera risposta alle domande di clienti non appartenenti alla zona, che si rivolgono spontaneamente all\u2019agente avrebbe come conseguenza unicamente il mancato riconoscimento della provvigione all\u2019agente stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto di quelli che sarebbero comunque gli impatti sulla rete vendita dell\u2019instaurazione di un sistema distributivo online, si consiglia di valutare con grande attenzione di regolamentare i rapporti contrattuali, in maniera coerente ed allineata con quelle che sono le effettive strategie distributive che si intendono attuare.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n<ol class=\"footnotes\"><li id=\"footnote_1_6554\" class=\"footnote\">Cass. Civ. 2012 n. 16432; Cass. Civ. 2002 n. 5920; Cass. Civ. 1994 n. 2634; Cass. Civ. 1992 n. 5083.<span class=\"footnote-back-link-wrapper\"> [<a href=\"#identifier_1_6554\" class=\"footnote-link footnote-back-link\">&#8617;<\/a>]<\/span><\/li><li id=\"footnote_2_6554\" class=\"footnote\">Si legge ad esempio in una recente sentenza della Cassazione che: \u201c<em>in materia di rapporto di agenzia, il proponente non pu\u00f2 operare, con continuit\u00e0, nella zona di competenza dell\u2019agente ma, ai sensi\u00a0dell\u2019art. 1748, secondo comma, cod. civ., ha solamente la facolt\u00e0 di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entit\u00e0, dal cui compimento sorge il diritto dell\u2019agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette.<\/em> <em>Ne consegue che, ove l\u2019intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, \u00e8 soggetto alla prescrizione ordinaria di cui\u00a0all\u2019art. 2946 cod. civ.\u00a0e non alla prescrizione \u201cbreve\u201d ex\u00a0art. 2948, n. 4, cod. civ.<\/em>\u00a0(<a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/direttiva_86_653_cee_18_dicembre_1986.pdf\">Cass. Civ. 2008, n. 15069<\/a>); Cfr. anche Cass. Civ. 2009 n. 8948, Cass. Civ. 1993 n. 5591; sull\u2019argomento cfr. <a href=\"https:\/\/books.google.it\/books?id=DOEvDQAAQBAJ&amp;pg=PP1&amp;dq=Bortolotti,+Contratti+di+distribuzione,+2016,+Wolters+Kluwer&amp;hl=en&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiozZmlstHqAhVSwcQBHeHgA_UQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&amp;q=Bortolotti%2C%20Contratti%20di%20distribuzione%2C%202016%2C%20Wolters%20Kluwer&amp;f=false\" class=\"rank-math-link\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bortolotti, Contratti di distribuzione, 2016, Walters Kluver<\/a>.<span class=\"footnote-back-link-wrapper\"> [<a href=\"#identifier_2_6554\" class=\"footnote-link footnote-back-link\">&#8617;<\/a>]<\/span><\/li><li id=\"footnote_3_6554\" class=\"footnote\">Baldi \u2013 Venezia, Giuffr\u00e8 Editore, pag. 73 e ss.<span class=\"footnote-back-link-wrapper\"> [<a href=\"#identifier_3_6554\" class=\"footnote-link footnote-back-link\">&#8617;<\/a>]<\/span><\/li><li id=\"footnote_4_6554\" class=\"footnote\"><a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/capo-x\/art1748.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cass. civ. 2017 n. 2288<strong>.<\/strong><\/a><span class=\"footnote-back-link-wrapper\"> [<a href=\"#identifier_4_6554\" class=\"footnote-link footnote-back-link\">&#8617;<\/a>]<\/span><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se un produttore sceglie di vendere online tramite un proprio e-commerce, dovr\u00e0 certamente fare i conti con le reazioni dei [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6557,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31,44],"tags":[],"class_list":["post-6554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","category-vendite-online"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6554"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6554\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6557"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}