{"id":5620,"date":"2019-06-21T17:31:18","date_gmt":"2019-06-21T15:31:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=5620"},"modified":"2025-05-09T14:35:15","modified_gmt":"2025-05-09T14:35:15","slug":"diritto-alla-provvigione-contratti-durata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/diritto-alla-provvigione-contratti-durata\/","title":{"rendered":"Right to agent&#039;s commission on long-term contracts."},"content":{"rendered":"\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quando l\u2019agente promuove contratti di durata, pu\u00f2 sorgere il dubbio se abbia diritto alla provvigione anche sulle forniture eseguite dopo lo scioglimento del rapporto. Il contributo analizza la disciplina dell\u2019art. 1748, comma 3 c.c., il ruolo degli AEC e l\u2019orientamento giurisprudenziale in materia.<\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Qualora un agente procuri contratti di lunga durata, quali ad esempio contratti di somministrazione pluriennali, ovvero di subfornitura, ci si domanda se lo stesso abbia o meno diritto alla provvigione sulle forniture effettuate in esecuzione del contratto procurato a seguito di un eventuale scioglimento del rapporto di agenzia.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Per rispondere a tale domanda, bisogna fare un breve passo indietro e comprendere nel dettaglio, quando nasce il dritto dell\u2019agente alle provvigioni (sul punto cfr. anche\u00a0\u00a0<a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/le-provvigioni-dellagente-per-gli-affari-conclusi-dal-preponente-dopo-lo-scioglimento-del-rapporto\/\">Le provvigioni dell\u2019agente per gli affari conclusi dal preponente dopo lo scioglimento del rapporto<\/a>). L\u2019art. 1748, terzo comma del c.c., dispone sul punto che:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>\u201c<em>L\u2019agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la <strong>proposta \u00e8 pervenuta <\/strong>al preponente o all\u2019agente<strong> in data antecedente o<\/strong> gli affari sono conclusi entro un <strong>termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto<\/strong> e la conclusione \u00e8 da <strong>ricondurre prevalentemente all\u2019attivit\u00e0 da lui svolta<\/strong>; in tali casi la provvigione \u00e8 dovuta solo all\u2019agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.\u201d<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Tale impostazione<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> \u00e8 volta ad evitare che il preponente possa correre il rischio di pagare una doppia provvigione: una all\u2019agente uscente ed una a quello entrante.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> In caso di scioglimento del rapporto, pertanto, l\u2019agente avr\u00e0 diritto alla provvigione:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ul class=\"wp-block-list\">\r\n<li>se la proposta \u00e8 pervenuta in data <strong>antecedente<\/strong> allo scioglimento del rapporto;<\/li>\r\n<li>se l\u2019affare \u00e8 concluso entro un <strong>termine ragionevole <\/strong>dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione \u00e8 da ricondurre <strong>prevalentemente<\/strong> all\u2019<strong>attivit\u00e0 dell\u2019agente<\/strong>.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Mentre la prima ipotesi non d\u00e0 luogo a particolari problemi interpretativi, la seconda, diversamente, pu\u00f2 originare diversi dubbi, principalmente connessi all\u2019interpretazione del concetto di \u201cprevalenza\u201d e di \u201c<strong>ragionevolezza<\/strong><a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Un aiuto interpretativo si pu\u00f2 ricavare dall\u2019art. 6, ult. comma, AEC 30.7.2014<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/la-contrattazione-collettiva-origini-valore-ed-applicabilita-e-se-un-contraente-e-straniero-si-applicano-oppure-no\/\">quando si applicano gli AEC<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/come-si-calcola-lindennita-di-scioglimento-del-contratto-secondo-gli-aec-industria-2014\/\">come si calcola l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto AEC Industria 2014<\/a>), che impone all\u2019agente l\u2019obbligo di relazionare la mandante in maniera dettagliata, in merito alle trattative intraprese e non concluse al momento della cessazione del rapporto; tale disposizione prevede altres\u00ec che, qualora nell\u2019arco di sei mesi dalla data di scioglimento del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l\u2019agente avr\u00e0 diritto alle relative provvigioni (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/lobbligo-di-informazione-dellagente-nei-confronti-del-preponente\/\">L\u2019obbligo di informazione dell\u2019agente nei confronti del preponente<\/a>).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Sulla base di quanto sopra brevemente esposto, nel caso in cui l\u2019agente nel corso del rapporto promuova contratti di durata, il diritto alla provvigione sulle forniture effettuate in esecuzione del contratto procurato successivamente allo scioglimento del rapporto, dipende essenzialmente dalla natura del contratto di durata.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>In linea di massima, nel caso in cui il contratto di durata sia un <strong>contratto di somministrazione, di subfornitura, ovvero un contratto di vendita a consegne ripartite<\/strong>, si pu\u00f2 affermare che (salvo non sia stato diversamente pattuito)<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>, l\u2019agente abbia diritto alla provvigione su tutte le forniture effettuate anche a seguito dello scioglimento del contratto di agenzia, essendo questi di fatto atti di esecuzione di un contratto concluso nel corso del rapporto.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Contrariamente, qualora il contratto promosso sia un <strong><a class=\"rank-math-link\" href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Contratto_quadro#:~:text=Il%20contratto%20quadro%20%C3%A8%20un,%2C%20ordinativi%20specifici%2C%20ecc.)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">contratto quadro<\/a><\/strong>, in cui ciascuna fornitura deve formare oggetto di un ulteriore accordo (ordine &#8211; accettazione), in tal caso le singole forniture dovranno essere considerate come contratti di vendita indipendenti,<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> seppure conclusi nel contesto del contratto quadro, con la conseguenza che tali successivi contratti di vendita non daranno diritto alla provvigione (fatto salvo che l\u2019agente non riesca a dimostrare che tali affari, siano riconducibili alla sua attivit\u00e0 di promozione e siano stati conclusi entro un termine ragionevole).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Proseguendo con il ragionamento, nel caso in cui, invece, il <strong>rapporto di durata venga sottoscritto dal preponente a seguito dello scioglimento del rapporto<\/strong>, per comprendere se l\u2019agente possa avere diritto alla provvigione, non sar\u00e0 sufficiente accertare la natura del rapporto di durata, ma, altres\u00ec, dimostrare che la conclusione dell\u2019affare, sia riconducibile all\u2019attivit\u00e0 di promozione dell\u2019agente.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Si richiama qui di seguito un caso molto interessante<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, che \u00e8 stato deciso da una serie di <strong>tre sentenze del Tribunale di Grosseto<\/strong>, avente ad oggetto la seguente fattispecie: un agente, a seguito di gravose trattative protrattesi per diversi mesi, aveva procurato alla preponente (una societ\u00e0 che opera nel settore degli alimenti surgelati) un affare con una catena di supermercati, avente ad oggetto la somministrazione a tempo indeterminato di piatti pronti surgelati e preconfezionati. Il contratto di somministrazione veniva stipulato qualche mese dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>L\u2019agente conveniva in giudizio la preponente, affinch\u00e9 gli venissero riconosciute le provvigioni sulle forniture effettuate in esecuzione del contratto di somministrazione. Con sentenza n. 52\/2012 il Tribunale di Grosseto accoglieva le richieste attoree, ritenendo che:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>\u201c<em>il contratto di somministrazione, \u00e8 stato formalmente stipulato [\u2026] <strong>poco pi\u00f9 di due mesi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia<\/strong> [\u2026], termine che deve essere considerato, per la sua oggettiva brevit\u00e0, <strong>assolutamente ragionevole<\/strong>. <\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Seppure il Tribunale avesse accertato il diritto dell\u2019agente alle provvigioni, ha respinto la domanda attorea, volta ad ottenere la condanna del preponente al pagamento delle stesse<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>\u201c<em>fino al termine del contratto di somministrazione [\u2026] in quanto si tratterebbe di una pronuncia di <strong>condanna \u201cin futuro\u201d<\/strong> correlata, per di pi\u00f9 ad un termine che nel contratto di somministrazione non \u00e8 stato individuato dalle parti, giacch\u00e9 lo stesso contratto risulta essere stato stipulato a tempo indeterminato.\u201d <\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>L\u2019agente, qualche anno dopo l\u2019emanazione della prima sentenza, ha promosso un ulteriore giudizio, con il quale ha domandato la condanna della preponente al pagamento delle provvigioni sulle forniture eseguite dopo l\u2019accertamento peritale di cui al primo giudizio. L\u2019agente ha fondato la propria richiesta, sul <strong>principio di cui all\u2019art. 2909 c.c.<\/strong>, in base al quale l\u2019accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti. Il Tribunale ha condannato nuovamente la preponente, asserendo che<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>\u201c<em>il diritto ad ottenere il pagamento delle provvigioni via via che matureranno in relazione all\u2019esecuzione protratta nel tempo del contratto di somministrazione, \u00e8 pacifico e gi\u00e0 accertato nella sentenza irrevocabile emessa da questo Ufficio con conseguente applicazione dell\u2019effetto revulsivo previsto dall\u2019art. 2909 (sul punto tra le tante Cass. Sez. Lav. 2001 n. 4304).\u201d<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>A seguito di tale pronuncia, al fine di evitare il pagamento delle provvigioni sugli affari futuri, la preponente ha provveduto a <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-contratto-di-agenzia-in-caso-di-cessione-del-contratto-e-trasferimento-dazienda\/\">cedere di fatto l\u2019affare<\/a>\u00a0 ad una societ\u00e0 dello stesso gruppo, anch\u2019essa attiva nel settore degli alimenti surgelati. L\u2019agente \u00e8 ricorso, quindi, nuovamente al Tribunale di Grosseto, sostenendo che la cessione del contratto di durata ex art. 1406 c.c., comportava l\u2019obbligo del cessionario di provvedere al pagamento delle provvigioni. Il Tribunale di Grosseto<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, sposava nuovamente la tesi dell\u2019attore, affermando che:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>\u201c<em>poich\u00e9 la caratteristica della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. \u00e8 l\u2019avere ad oggetto la <strong>trasmissione di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive<\/strong> che derivano da ciascuna delle parti del contratto [\u2026], la cessionaria sar\u00e0 tenuta a corrispondere al ricorrente le provvigioni \u2013 nella stessa misura convenuta nel contratto di agenzia \u00e0 sulle forniture di prodotti alimentari surgelati effettuate in favore della X srl.<\/em>\u201d<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-center\">* * *<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Da ultimo, si tiene altres\u00ec a sottolineare, che la sottoscrizione di contratti di durata, possa essere utilizzato come elemento determinante per <strong>provare che sussistono le condizioni richieste dall\u2019art. 1751 c.c.<\/strong>, perch\u00e9 scaturisca il diritto dell\u2019agente a percepire <strong>l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto<\/strong> (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/indennita-di-fine-rapporto-dellagente-come-si-calcola-se-non-si-applicano-gli-aec\/\">Indennit\u00e0 di fine rapporto dell\u2019agente. Come si calcola se non si applicano gli AEC?<\/a>). Si legge in una interessante sentenza della Cassazione che:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>\u201c<em>L&#8217;indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di agenzia compensa l&#8217;agente per l&#8217;incremento patrimoniale che la sua attivit\u00e0 reca al preponente sviluppando l&#8217;avviamento dell&#8217;impresa. Ne consegue che tale condizione <strong>deve ritenersi sussistente, ed \u00e8 quindi dovuta l&#8217;indennit\u00e0,<\/strong> ove i contratti conclusi dall&#8217;agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell&#8217;avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono in re ipsa\u201d<\/em>.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>______________________________<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Articolo riformato con D.Lgs. n. 65\/1999, con il quale il legislatore ha recepito i principi della Direttiva europea n. 86\/653 e, in particolare, di cui all\u2019art. 8 che cos\u00ec dispone: \u201c<em>Per un&#8217;operazione commerciale conclusa dopo l&#8217;estinzione del contratto di agenzia, l&#8217;agente commerciale ha diritto alla provvigione; a) se l&#8217;operazione \u00e8 dovuta soprattutto al risultato dell&#8217;attivit\u00e0 da lui svolta durante il contratto di agenzia e se l&#8217;operazione \u00e8 conclusa entro un termine ragionevole dopo l&#8217;estinzione del contratto, o b) se, conformemente alle condizioni di cui all&#8217;articolo 7, l&#8217;ordinazione effettuata dal terzo \u00e8 stata ricevuta dal preponente o dall&#8217;agente commerciale prima dell&#8217;estinzione del contratto di agenzia<\/em>.\u201d<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>Cfr. Tribunale di Rimini, 22.9.2004, n. 238 che ha escluso il diritto dell\u2019agente alle provvigioni in caso di proroghe delle offerte di fornitura, stante l\u2019assenza del preponderante intervento promozionale dell\u2019ex agente. Sul punto cfr. VENEZIA, Il contratto di agenzia, pag. 281, 2015, CEDAM.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> La giurisprudenza ha considerato ragionevole anche un termine di sei mesi (Cass. Civ. 9.2.2006) e in taluni casi, tale termine si \u00e8 esteso addirittura a due anni (cfr. Cass. Civ. 16.1.2013 in cui la Corte ha ritenuto ragionevole il termine biennale delle carte di fidelizzazione vendute grazie all\u2019attivit\u00e0 di promozione dell\u2019agente, considerando quindi le vendite di carburante effettuate successivamente alla risoluzione del rapporto imputabili alla prestazione dell\u2019agente.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Art. 6, ult. comma AEC 2014 Industria: \u201c<em>L\u2019agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione \u00e8 effetto soprattutto dell\u2019attivit\u00e0 da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all\u2019atto della cessazione del rapporto, l\u2019agente o rappresentante relazioner\u00e0 dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell\u2019intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. <\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><em>Qualora, nell\u2019arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l\u2019agente avr\u00e0 diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell\u2019agente, non potr\u00e0 pi\u00f9 essere considerata conseguenza dell\u2019attivit\u00e0 da lui svolta e non sar\u00e0 quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell\u2019affare<\/em>.\u201d<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> L\u2019art. 1748 comma 3 c.c., sulle provvigioni spettanti per affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto \u00e8 interamente derogabile: a favore Saracini-Toffoletto, Il contratto di agenzia. Commentario, 2014, GIUFFR\u00c8 e Bortolotti, opera cit., pag. 276; contrario, Trioni, che ritiene che tale norma non \u00e8 inderogabile, posto che il terzo comma dell\u2019art. 1748 c.c., diversamente dal secondo e quarto, non prevede espressamente la salvezza dei patti contrari.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cfr. sul punto BORTOLOTTI, Concessione di Vendita, Franchising e altri contratti di distribuzione, pag. 8, 2007, CEDAM.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Per maggiori approfondimenti cfr. Giulia Cecconi, Le provvigioni sui contratti di durata, in <em>Agenti e rappresentanti di commercio,<\/em> 1\/2019, AGE EDITRICE.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Tribunale di Grosseto, sentenza n. 269 del 2018.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. Civ. sez. lav. n. 24776 del 2013.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando l\u2019agente promuove contratti di durata, pu\u00f2 sorgere il dubbio se abbia diritto alla provvigione anche sulle forniture eseguite dopo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5621,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[29,30,34,289,290,291,292,293],"class_list":["post-5620","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-art-1751-c-c","tag-contratto-di-agenzia","tag-indennita-di-fine-rapporto","tag-art-1748-c-c","tag-contratto-di-durata","tag-contratto-di-somministrazione","tag-diritto-alle-provvigioni","tag-scioglimento-del-rapporto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5620"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5620\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8029,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5620\/revisions\/8029"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5621"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}