{"id":3399,"date":"2018-04-03T09:57:25","date_gmt":"2018-04-03T07:57:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=3399"},"modified":"2018-04-03T09:57:25","modified_gmt":"2018-04-03T07:57:25","slug":"il-contratto-di-agenzia-e-il-rapporto-di-lavoro-subordinato-criteri-distintivi-e-parametri-valutativi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/il-contratto-di-agenzia-e-il-rapporto-di-lavoro-subordinato-criteri-distintivi-e-parametri-valutativi\/","title":{"rendered":"The agency contract and the employment relationship: distinguishing criteria and evaluation parameters."},"content":{"rendered":"<p>Quando si parla di agenzia si pu\u00f2 pacificamente affermare che tale figura vada inserita nella categoria dei lavoratori autonomi.<\/p>\n<p>Infatti, seppure nella definizione di agente di commercio formulata all\u2019art. 1746 c.c. non vi \u00e8 alcun riferimento all\u2019indipendenza dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa dell\u2019agente, la normativa europea 86\/653\/CEE (su cui si basa il modello italiano) aveva fatto specifico riferimento all\u2019agente quale lavoratore <strong><em>indipendente<\/em><\/strong>, tenuto comunque ad \u201c<em>attenersi alle <strong>ragionevoli<\/strong> istruzioni impartite dal preponente.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Gi\u00e0 da una prima lettura della normativa si comprende che l&#8217;agente, seppure sia indipendente e svolge la propria attivit\u00e0 in autonomia, deve comunque adeguarsi alle disposizioni del preponente, preposto a decidere quelle che sono le politiche commerciali della azienda. Tale rapporto di interdipendenza, assai delicato, viene regolato in maniera pi\u00f9 chiara dagli AEC Commercio 2009 ed Industria 2014, che all&#8217;art. 1 comma 3 cos\u00ec dispongono:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>[L\u2019] Agente [\u00e8] tenuto ad orientare le politiche distributive del preponente in conformit\u00e0 alle indicazioni fornite dal preponente. Il preponente decide <strong>nelle grandi linee<\/strong> ci\u00f2 che l\u2019agente deve fare, pur senza poter interferire sulle modalit\u00e0 con cui l\u2019agente intende giungere al risultato richiesto<\/em>.\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a><\/p>\n<p>Dall\u2019analisi congiunta delle norme sopra citate, si comprende che:<\/p>\n<ul>\n<li>da un lato il preponente non pu\u00f2 imporre all\u2019agente obblighi incompatibili con la propria autonomia;<\/li>\n<li>dall\u2019altro lato l\u2019agente, seppure opera in regime di piena autonomia, \u00e8 comunque obbligato a seguire <em>nelle grandi linee <\/em>le direttive del preponente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Qualora invece il rapporto presenti delle caratteristiche assimilabili a quelle del lavoro subordinato, lo stesso potr\u00e0 essere qualificato come rapporto di lavoro dipendente, a prescindere dal <em>nomen iuris<\/em> con cui le parti hanno qualificato il rapporto stesso.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>\u00a0Secondo un costante orientamento della Cassazione, l&#8217;elemento distintivo tra le due figure \u00e8 caratterizzato dalla:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>subordinazione del lavoratore al <strong>potere organizzativo, direttivo e disciplinare<\/strong> del datore di lavoro.<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>Ne consegue, pertanto, che la collaborazione prestata dall\u2019agente debba svolgersi in regime di autonomia, mentre, quella prestata dal lavoratore dipendente, si attua in regime di subordinazione gerarchica, con organizzazione da parte del datore di lavoro delle energie prestate dal dipendente<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> (cfr. anche\u00a0<a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/lagente-persona-fisica-il-lavoro-parasubordinato-e-il-rito-lavoro\/\">L&#8217;agente persona fisica, il lavoro parasubordinato e il rito lavoro<\/a>). Infatti, se da un lato l\u2019agente deve esclusivamente coordinarsi con il preponente sulle attivit\u00e0 da svolgere, il lavoratore dipendente, ex art. 2094 c.c., compie attivit\u00e0 lavorativa coordinata organizzativamente nel tempo e nello spazio dal datore di lavoro, il quale pu\u00f2 di volta in volta intervenire nell\u2019esecuzione della prestazione specificandone le modalit\u00e0 esecutive, alle quali il lavoratore deve necessariamente adeguarsi (<em>c.d.<strong> obbligo di obbedienza<\/strong><\/em>).<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>Ad ogni modo non \u00e8 sempre agevole delineare a quale categoria appartenga un lavoratore, stante che <strong>entrambe<\/strong> le figure, sia del dipendente che dell&#8217;agente di commercio, sono caratterizzate dalla <strong>stabilit\u00e0 della collaborazione<\/strong><a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> (proprio tale elemento, ossia la &#8220;stabilit\u00e0&#8221;, distingue l\u2019agente dal procacciatore d\u2019affari, sul punto cfr. articolo <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-agenzia-differenza-procacciatore-di-affari\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Quale \u00e8 la differenza fra contratto di agenzia e procacciatore di affari?<\/a>).<\/p>\n<p>Tale complessit\u00e0 si acuisce ulteriormente in alcuni settori in cui, per le modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, l\u2019agente \u00e8 di fatto <strong>tenuto\u00a0a seguire in maniera rigida le direttive e gli orari imposti<\/strong> non tanto dal preponente, quanto piuttosto <strong>dal mercato in cui esso opera<\/strong>: si pensi, a titolo esemplificativo, alla figura dell\u2019agente che promuove le vendite presso un concessionario di autovetture, il quale, di fatto, \u00e8 vincolato a promuovere le vendite in un determinato spazio espositivo e durante gli orari di apertura del negozio.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n<p>Non essendoci un unico e \u201crisolutivo\u201d elemento che permette di comprendere se un determinato rapporto debba essere qualificato come d\u2019agenzia ovvero di lavoro dipendente, dovranno essere <strong>considerati nel singolo caso di specie i differenti elementi tipici<\/strong> della subordinazione (quali ad es. mancanza di autonomia decisionale, assenza di rischio, inserimento nell\u2019organizzazione dell\u2019impresa, obbligo di rispettare orari prefissati e itinerari fissati dal preponente), tenendo presente che nessuno di essi permette da solo di far considerare il rapporto come subordinato, dovendosi piuttosto effettuare una valutazione complessiva dell\u2019insieme degli stessi.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> Sul punto la Suprema Corte si \u00e8 pronunciata affermando che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>il rapporto di agenzia, la cui natura autonoma non pu\u00f2 essere messa in discussione, <strong>non \u00e8 incompatibile con la soggezione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa dell&#8217;agente a direttive e istruzioni<\/strong> nonch\u00e9 a controlli amministrativi e tecnici, pi\u00f9 o meno intensi e penetranti <strong>in relazione alla natura dell&#8217;attivit\u00e0 e allo interesse del preponente<\/strong>, n\u00e9 con l&#8217;obbligo dello agente di visitare e istruire altri collaboratori, n\u00e9 con l&#8217;obbligo del preponente di rimborsare talune spese sostenute dall&#8217;agente, n\u00e9, infine, con l&#8217;obbligo di quest&#8217;ultimo di riferire quotidianamente al preponente.<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\"><em><strong>[9]<\/strong><\/em><\/a><\/p>\n<p>Per dare un taglio pratico al presente articolo, si pu\u00f2 comunque ragionevolmente ritenere che, a titolo esemplificativo, <strong>il preponente non potr\u00e0<\/strong>:<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>imporre la lista giornaliera dei <strong>clienti da visitare<\/strong> (ma potr\u00e0 chiedere di visitare determinati clienti o categorie di clienti a cui tiene);<\/li>\n<li>programmare gli <strong>itinerari<\/strong> che l\u2019agente deve seguire (ma potr\u00e0 pretendere dall\u2019agente che organizzi le visite in modo tale da coprire la propria zona di competenza in maniera adeguata);<\/li>\n<li>decidere l\u2019<strong>organizzazione interna dell\u2019agenzia<\/strong> (ma pretendere determinati <em>standard<\/em> qualitativi del personale, adeguatezza dei locali e del numero dei collaboratori in base all\u2019attivit\u00e0 promozionale dell\u2019agente stesso);<\/li>\n<li>imporre <strong>rendiconti dettagliati<\/strong> sull\u2019attivit\u00e0 svolte dall\u2019agente (ma chiedere <em>report<\/em> sull\u2019andamento del mercato).<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Un\u2019ultima questione, di grande rilevanza pratica, \u00e8 quella relativa alla compatibilit\u00e0 della <strong>retribuzione in forma fissa<\/strong>, con l&#8217;autonomia tipica del rapporto contrattuale in esame.<\/p>\n<p>Seppure la direttiva europea non esclude la conciliabilit\u00e0 di tale modalit\u00e0 retributiva con la figura dell\u2019agente, la giurisprudenza italiana (criticata da parte della dottrina<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>) si \u00e8 dichiarata contraria a tale tesi<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>, ritenendo che in tal caso l&#8217;agente, il quale percepirebbe esclusivamente una retribuzione fissa, indipendentemente da quelli che sono i risultati dallo stesso portati, non assumerebbe alcun rischio di impresa, caratteristica che contraddistingue tale figura.<\/p>\n<p>Ad ogni modo, la giurisprudenza ritiene comunque compatibile con l\u2019agenzia le forme di\u00a0<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\"><\/a><strong>remunerazione mista<\/strong>, con le quali viene abbinata una componente fissa ad una componente variabile. Tale soluzione con cui all\u2019agente viene assicurato un \u201c<em>minimo garantito<\/em>\u201d viene considerato lecito e compatibile con il rapporto di lavoro d\u2019agenzia.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\n<p>_______________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> BORTOLOTTI, Il contratto di agenzia commerciale, Vol. I, pag. 86, 2007, CEDAM.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cass. Civ. 2004, n. 9060.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cass. Civ. 1990 n. 2680.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> BALDI \u2013 VENEZIA, In contratto di agenzia, pag. 33, Giuffr\u00e8 Editore.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> PERINA \u2013 BELLIGOLI, Il rapporto di agenzia, pag. 27, Giappichelli Editore<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Trib. Milano 8 marzo 20210, in <em>Agenti e rappresentanti di commercio 2012, n. 3 p. 31. <\/em>Il Tribunale di Milano precisa sul punto che \u201c<em>l\u2019obbligazione dell\u2019agente consiste nel visitare, in modo stabile e continuativo, tutti i possibili clienti e a formulare una predeterminata proposta contrattuale (predeterminata dal preponente, quanto ai suoi aspetti essenziali), al preponente medesimo.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Sul punto cfr. anche Cass. Civ. 2009 n. 9696. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso la sussistenza di un rapporto di subordinazione atteso che, da un lato, svolgendo l&#8217;interessato attivit\u00e0 di propagandista o promotore per la vendita di apparecchiature didattiche per la scuola e le universit\u00e0, i suoi orari dovevano necessariamente coincidere con quelli di apertura di tali istituzioni e non costituivano un indice decisivo, mentre, dall&#8217;altro, il medesimo si era pi\u00f9 volte qualificato, nel corso del rapporto, come agente e non dipendente, il suo contratto era stato concluso per sostituire un altro precedente agente e non aveva alcun obbligo di giustificare le proprie assenze.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> BORTOLOTTI, Contratti di distribuzione, pag. 129, 2016, Wolters Kluwer.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. Civ., 1990 n. 2680, Cass. Civ. 2001, n.\u00a0 11264. Con tale sentenza la Cassazione ha quindi ritenuto che \u201c<em>tra le parti era intercorso, un rapporto di agenzia, a prescindere dal tempo in cui esso s&#8217;era protratto, in quanto l\u2019agente, pur dovendo dar conto con un rapporto giornaliero del lavoro svolto e pur dovendo seguire un itinerario preordinato dalla ditta preponente, non veniva a perdere l&#8217;autonomia propria dell&#8217;agente con possibilit\u00e0 di scelta della clientela nell&#8217;ambito della zona assegnatagli e con possibilit\u00e0 di adottare i metodi di lavoro ritenuti pi\u00f9 idonei.<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> BORTOLOTTI, Il contratto di agenzia commercia, Vol. I, pag. 88, 2007, CEDAM.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Sul punto importante rimarcare il fatto che gli AEC Commercio ed Industria che prevendono all\u2019art. 1 comma 3 che l\u2019agente \u00e8 \u201c<em>tenuto ad informare costantemente la casa madre sulla situazione del mercato in cui opera, non \u00e8 tenuto peraltro a relazioni con periodicit\u00e0 prefissata sulla esecuzione della sua attivit\u00e0\u201d. <\/em>Importante sottolineare quindi che il preponente non potr\u00e0 pretendere dall\u2019agente relazioni periodiche sullo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente (ad es. report sulle visite effettuate), ma potr\u00e0 contrariamente chiedergli di essere informato, anche in maniera periodica, sulle condizioni del mercato e dei dati rilevanti (nomi dei clienti vistati e risultati delle viste).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> PERINA \u2013 BELLIGOLI, Il rapporto di agenzia, pag. 27, Giappichelli Editore; Saracini-Toffoletto, p. 327 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cass. Civ. 1986 n. 3507; Cass. Civ. 1991 n. 10588; Cass. Civ. 2012 n. 12776. Tale ultima sentenza si \u00e8 spinta ad ammettere che \u201c<em>nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forma di compenso delle prestazioni dell\u2019agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull\u2019importo degli affari conclusi (come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso\u201d, <\/em>ma senza spingersi a riconoscere che la remunerazione in forma provigionale possa essere del tutto sostituita da una retribuzione fissa.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Cfr. sul punto Cass. Civ. 1975 n. 1346; Cass. Civ. 1980 n 34; Trib. Di Milano 9 settembre 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando si parla di agenzia si pu\u00f2 pacificamente affermare che tale figura vada inserita nella categoria dei lavoratori autonomi. 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