{"id":3272,"date":"2018-01-18T12:03:57","date_gmt":"2018-01-18T11:03:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=3272"},"modified":"2018-01-18T12:03:57","modified_gmt":"2018-01-18T11:03:57","slug":"la-contrattazione-collettiva-origini-valore-ed-applicabilita-e-se-un-contraente-e-straniero-si-applicano-oppure-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/la-contrattazione-collettiva-origini-valore-ed-applicabilita-e-se-un-contraente-e-straniero-si-applicano-oppure-no\/","title":{"rendered":"Collective bargaining. Origins, value and enforceability. And if a contractor is a foreigner, do they apply or not?"},"content":{"rendered":"<p>Una peculiarit\u00e0 che caratterizza la disciplina italiana del contratto di agenzia \u00e8 costituita dalla <strong>centralit\u00e0 e importanza che assume la contrattazione collettiva<\/strong>, che rende l\u2019agente di commercio, soprattutto se agisce quale persona fisica, una figura che di fatto si avvicina per diversi aspetti al lavoratore subordinato (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-contratto-di-agenzia-e-il-rapporto-di-lavoro-subordinato-criteri-distintivi-e-parametri-valutativi\/\">Il contratto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato: criteri distintivi e parametri valutativi<\/a>).<\/p>\n<p>In Italia la contrattazione collettiva degli agenti di commercio ha una lunga tradizione, che risale addirittura al diritto corporativo degli anni \u201930, quindi prima ancora della entrata in vigore del codice civile del 1942, che, con riferimento alla disciplina del contratto di agenzia, si \u00e8 ispirata ai contenuti della contrattazione collettiva stessa. Per l\u2019esattezza la prima regolamentazione dell\u2019agente di commercio \u00e8 avvenuta con la stipula degli Accordi Economici Collettivi (AEC) corporativi del 26 maggio 1935.<\/p>\n<p>Successivamente, nel secondo dopoguerra, con l\u2019abolizione delle corporazioni si arriv\u00f2 all\u2019elaborazione di un nuovo contratto collettivo sulla base di quanto previsto dalla Costituzione. Invero, l\u2019art. 39, quarto comma della Costituzione, prevede che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>I sindacati registrati hanno personalit\u00e0 giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>La Costituzione intendeva dare ai sindacati personalit\u00e0 giuridica e facolt\u00e0 di stipulare contratti collettivi con efficacia per tutta la categoria, potere che, ad oggi, \u00e8 per\u00f2 rimasto inapplicato. Ad ogni modo, stante la <strong>mancata attuazione dell\u2019art, 39 commi 2<\/strong> e seguenti della Costituzione, nel 1959 fu approvata una legge transitoria,<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>\u00a0che di fatto ha conferito allo Stato la temporanea facolt\u00e0 di recepire attraverso decreto legislativo alcuni contratti collettivi stipulati prima dell\u2019entrata in vigore della legge e conferendo agli stessi efficacia\u00a0<em>erga omnes<\/em>. Il fine perseguito dal legislatore, era quello appunto di garantire sul territorio nazionale condizioni minime di lavoro inderogabili dalla volont\u00e0 delle parti.<\/p>\n<p>Ad oggi, a parte i contratti collettivi con efficacia\u00a0<em>erga omnes<\/em>\u00a0dei quali si \u00e8 qui sopra brevemente accennato, i contratti collettivi vengono stipulati dai sindacati e dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, che continuano ad assumere la veste giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato. Per tale motivo, il contratto collettivo, nonostante la sua indubitabile centralit\u00e0 come \u201cfonte\u201d di regolazione dei rapporti individuali di lavoro,<strong> ha assunto natura giuridica di atto di autonomia privata<\/strong> di \u201cdiritto comune\u201d, non diversamente cio\u00e8 da un qualunque altro contratto civilistico e come tale sottoposto alle norme sul diritto dei contratti in generale di cui agli artt. 1321 e seguenti c.c.\u00a0<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>\u00a0Bisogna comunque rilevare che, sia in dottrina,<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>\u00a0che in giurisprudenza,<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>\u00a0si \u00e8 comunque cercato di tutelare maggiormente l\u2019efficacia dispositiva dei contratti collettivi stessi, introducendo il principio della derogabilit\u00e0 solo\u00a0<em>in melius<\/em>.<\/p>\n<p>In materia di agenzia, al momento sono vigenti in Italia i seguenti AEC\u00a0<em>erga omnes<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li>AEC 20 giugno 1956 sugli agenti delle imprese industriali;<\/li>\n<li>AEC 13 ottobre 1958 sugli agenti delle aziende commerciali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>ed i seguenti principali accordi\u00a0collettivi di diritto comune:<\/p>\n<ul>\n<li>AEC 16 febbraio 2009 per gli agenti di commercio del settore commercio;<\/li>\n<li>AEC 10 dicembre 2014 per gli agenti di commercio del settore artigiano;<\/li>\n<li>AEC 10 dicembre 2014 per gli agenti di commercio del settore industria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quanto all\u2019applicabilit\u00e0 della contrattazione collettiva, la regola generale prevede che il contratto collettivo si applica solo ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti (artt. 1387 e ss. c.c.). Ad ogni modo, negli anni la giurisprudenza e il legislatore sono intervenuti per cercare di estendere l\u2019efficacia soggettiva in mancanza di iscrizione del lavoratore.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a>\u00a0Pertanto gli <strong>AEC di diritto comune saranno applicabili<\/strong> tutte le volte in cui:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>entrambe le parti<\/strong> (quindi sia l\u2019agente che il preponente), aderiscono alle associazioni sindacali stipulanti;<\/li>\n<li>vi sia un <strong>richiamo espresso all\u2019AEC<\/strong> nel contratto di agenzia;<\/li>\n<li>vi sia un <strong>richiamo tacito<\/strong>, ossia se si pu\u00f2 evincere l\u2019applicazione continua e costante delle norme AEC da parte dei contraenti.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Con riferimento a quest\u2019ultimo punto, in Italia la Cassazione ha pi\u00f9 volte avuto modo di affermare che gli AEC hanno efficacia vincolante:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u201cnon solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione\u201d<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><strong>[7]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n<p>Nel caso di <strong>contratto di agenzia internazionale<\/strong>, regolato dalla legge italiana, si pone il doppio problema sia dell\u2019applicabilit\u00e0 degli AEC di diritto comune, che dei contratti collettivi con efficacia\u00a0<em>erga omnes<\/em>.<\/p>\n<p>Nel primo caso si ritiene debbano applicarsi i principi generali del diritto italiano qui sopra indicati. Ci\u00f2 comporta che, nel caso in cui non sia iscritto ad alcuna associazione italiana degli agenti di commercio, gli <strong>AEC di diritto comune non saranno applicabili<\/strong>, neppure se il preponente (o l\u2019agente) italiano sia iscritto al sindacato<strong>, salvo non ci sia un richiamo espresso o tacito<\/strong> alla contrattazione collettiva oppure .<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n<p>Con riferimento agli <strong>AEC\u00a0<em>erga omnes<\/em><\/strong>, al momento vi sono due orientamenti giurisprudenziali. Quello maggioritario, che ritiene che, gli AEC\u00a0<em>erga omnes\u00a0<\/em><strong>non debbano applicarsi ai rapporti di agenzia soggetti alla legge italiana<\/strong>, ma da eseguirsi all\u2019estero, posto che la contrattazione collettiva si applica ed e non ha per questo forza transnazionale.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>\u00a0L\u2019orientamento minoritario, contrariamente, ritiene che possano applicarsi all\u2019estero solamente quegli istituti contrattuali, che nell\u2019intenzione delle parti sociali debbano avere efficacia internazionale.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p>_____________________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>\u00a0In attesa dell\u2019attuazione del dettato costituzionale, nel 1959, \u00e8 stata emanata la Legge n. 751\/59, nota come legge Vigorelli: essa delegava il governo ad emanare decreti legislativi aventi lo scopo di individuare i minimi inderogabili di trattamento economico e normativo validi per tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, uniformandosi a quanto gi\u00e0 statuito dagli accordi collettivi, cosiddetti contratti collettivi erga omnes.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0G. Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci, Bari, 2001, 58 ss; Le fondi del diritto del lavoro tra stato e ragione, Trojsi, Giappichelli, 2013, 82 ss.; Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, Atti delle Giornate di studio di Diritto del Lavoro. Ferrara, 11-12-13-maggio 2000, Giuffr\u00e8, Milano 2002, 49 ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a>\u00a0Rotondi, Codice commentato del rapporto di lavoro, Milano, 2008, 33; Persiani, Saggio sull&#8217;autonomia privata collettiva, Padova, 1972, 7<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a>\u00a0Cass. Civ. 4850\/2006; Cass. Civ.\u00a0 41\/2003; Cass. Civ.\u00a0 8097\/2002; Cass. Civ.\u00a0 4570\/1996; Cass. Civ.\u00a0 13351\/1991; Cass. Civ.\u00a0 2198\/1991.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a>\u00a0Cass. Civ. 1996 n. 319; Cass. Civ. 1993 n. 1359 \u201c\u201c<em>i contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes [\u2026] si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatta espressa adesione ai patti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costatene prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a>\u00a0Cass. Civ. 1993 n. 1359, In questo caso la Cassazione ha ritenuto applicabile l\u2019AEC al rapporto al contratto di agenzia, seppure il preponente non fosse iscritto all\u2019associazione sindacale e nel contratto non vi fosse alcun richiamo espresso: \u00e8 stato invece riconosciuta l\u2019esistenza di una prassi consolidata aziendale succedutasi del tempo, del rispetto del preponente della normativa collettiva.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a>\u00a0Cfr. Nota n. 9; Cass. Civ. 1999 n. 368<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a>\u00a0Cfr. Nota n. 9; Bortolotti, Il contratto di agenzia commerciale, CEDAM, 2007.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a>\u00a0Cass. Civ. 1993 n. 4505; Bortolotti, Il contratto di agenzia commerciale, CEDAM, 2007.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a>\u00a0Cass. Civ. 1988 n. 5021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una peculiarit\u00e0 che caratterizza la disciplina italiana del contratto di agenzia \u00e8 costituita dalla centralit\u00e0 e importanza che assume la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3283,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[30,236,237,238,239],"class_list":["post-3272","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-contratto-di-agenzia","tag-agente-straniero","tag-applicabilita-aec","tag-contrattazione-collettiva","tag-preponente-straniero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3272"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3272\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3283"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}