{"id":2977,"date":"2017-09-05T13:13:04","date_gmt":"2017-09-05T11:13:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=2977"},"modified":"2023-06-22T15:55:33","modified_gmt":"2023-06-22T15:55:33","slug":"concessionario-e-cliente-abituale-differenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/concessionario-e-cliente-abituale-differenze\/","title":{"rendered":"Dealer, distributor or regular customer?"},"content":{"rendered":"<div class=\"group w-full text-gray-800 dark:text-gray-100 border-b border-black\/10 dark:border-gray-900\/50 bg-gray-50 dark:bg-[#444654]\">\n<div class=\"flex p-4 gap-4 text-base md:gap-6 md:max-w-2xl lg:max-w-[38rem] xl:max-w-3xl md:py-6 lg:px-0 m-auto\">\n<div class=\"relative flex w-[calc(100%-50px)] flex-col gap-1 md:gap-3 lg:w-[calc(100%-115px)]\">\n<div class=\"flex flex-grow flex-col gap-3\">\n<div class=\"min-h-[20px] flex flex-col items-start gap-4 whitespace-pre-wrap break-words\">\n<div class=\"markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light\">\n<h5><strong>Il contratto di concessione di vendita \u00e8 un accordo di distribuzione integrata tra due o pi\u00f9 imprenditori e spesso \u00e8 difficile distinguere tra un rapporto concessionario-concedente, da un rapporto di vendita con un cliente abituale; la Corte di Giustizia europea ha indicato alcuni criteri distintivi e caratterizzanti che aiutano una sua qualificazione, come la predeterminazione dei prezzi, l&#8217;esclusivit\u00e0 e un alto volume di rapporti di vendita.<\/strong><\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Il contratto di concessione di vendita (anche chiamato contratto di distribuzione), rappresenta una delle forme pi\u00f9 diffuse di distribuzione integrata e viene utilizzato sia a livello di commercializzazione tramite rivenditori (come possono essere gli importatori esclusivi responsabili di una Stato), che al dettaglio (si pensi al classico esempio dei concessionari di macchine).<\/p>\n<p>Tale contratto, seppure nel nostro paese <strong>non \u00e8 legislativamente disciplinato<\/strong>,<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> si concretizza, in linea di massima, nella commercializzazione di particolari prodotti, attraverso un\u2019azione coordinata tra due o pi\u00f9 imprenditori: il concedente (che si impegna a produrre) e il concessionario\u00a0che si impegna ad acquistare periodicamente i prodotti.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>Ecco i principali caratteri distintivi di tale tipologia contrattuale:<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<ol>\n<li>\u00e8 un <strong>contratto di distribuzione,<\/strong> avente come oggetto e scopo principale la commercializzazione dei prodotti del concedente;<\/li>\n<li>il concessionario gode di una posizione di <strong>privilegio<\/strong> (quale ad esempio, seppure non necessaria, l\u2019esclusiva di zona), quale contropartita degli obblighi che si assume per garantire una <strong>corretta distribuzione<\/strong> dei prodotti;<\/li>\n<li>il concessionario opera in qualit\u00e0 di <strong>acquirente rivenditore<\/strong> e pertanto, diversamente dall\u2019agente e\/o dal procacciatore, non promuove solamente i prodotti della casa madre, ma li acquista accollandosi i relativi rischi di rivendita (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/differenze-principali-tra-il-contratto-di-agenzia-e-il-contratto-di-distribuzione-commerciale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">differenze principali tra l\u2019agente e il concedente<\/a>).<\/li>\n<li>il concessionario viene <strong>integrato nella rete distributiva del concedente<\/strong>, essendo obbligato a rivendere i prodotti secondo le direttive e le indicazioni del concedente stesso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ci\u00f2 premesso, molto frequentemente, soprattutto nei casi in cui le parti non hanno regolato in maniera specifica il rapporto di collaborazione, si pone il problema di stabilire se la controparte del concedente sia un <strong>concessionario<\/strong>, ovvero un semplice &#8220;<strong>cliente abituale<\/strong>&#8220;. Si pensi al caso in cui il concedente inizia a vendere in un mercato ad un determinato soggetto, il quale gradualmente assume maggiori responsabilit\u00e0 ed impegni tipici del concessionario (ad es. obbligo di promozione): in tali casi si pone il problema di comprendere se il rapporto tra le parti sia qualificabile come una serie di contratti di vendita, piuttosto che come esecuzione di un contratto di concessione di vendita e quindi se l\u2019acquirente, di fatto, da semplice cliente si \u00e8 \u201ctrasformato\u201d in concessionario, responsabile della distribuzione dei prodotti in un determinato territorio di sua competenza.<\/p>\n<p>La giurisprudenza sul punto, ritiene che sussiste un contratto di concessione di vendita, ogni volta che un<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>contratto innominato, [\u2026] si caratterizza per una <strong>complessa funzione di scambio e di collaborazione<\/strong> e consiste, sul piano strutturale, in un <strong>contratto quadro<\/strong> [\u2026], dal quale deriva l\u2019obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l\u2019obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell\u2019accordo iniziale<\/em>.\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Una delle principali conseguenze della qualificazione di un rapporto come concessione di vendita e non semplice rapporto tra produttore e cliente abituale, \u00e8 che il contratto di concessione viene normalmente inquadrato come <strong>contratto di durata<\/strong>, che non pu\u00f2 essere risolto senza riconoscere un congruo preavviso al distributore. Di conseguenza, ove la situazione si configuri effettivamente come in quest\u2019ultimo modo, vi sar\u00e0 l\u2019obbligo del venditore di rispettare un preavviso ove decida di cessare di rifornire la controparte e viceversa, l\u2019obbligo dell\u2019acquirente di acquistare i prodotti dal concedente, nel periodo di preavviso.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>Nel 2013, la Corte di Giustizia europea, nella <strong>sentenza Corman-Collins<\/strong>,<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> ha tentato di definire in maniera pi\u00f9 precisa possibile quelli che sono i tratti caratteristici del concessionario, al fine di distinguere tale figura dal \u201ccliente abituale\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, secondo i Giudici della Corte, un rapporto commerciale durevole tra operatori economici \u00e8 configurabile come compravendita di beni quando<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>si limiti ad accordi successivi, ciascuno avente ad oggetto la <strong>consegna e il ritiro di merce<\/strong><\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Contrariamente deve ritenersi il rapporto come concessione di vendita, quando la distribuzione \u00e8 regolata (per iscritto oppure di fatto) da<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>un accordo quadro avente ad oggetto un obbligo di fornitura e di approvvigionamento concluso per il futuro, che contiene<strong> clausole contrattuali specifiche relative alla distribuzione<\/strong> da parte del concessionario della merce venduta dal concedente.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>In conclusione, secondo la Corte, se il rapporto si limita alla fornitura di prodotti, indipendentemente dal fatto che esso prosegua anche per un periodo di lunga durata, esso deve essere qualificato come un cliente abituale, che effettua nel tempo diverse compravendite. Nel caso invece in cui il rivenditore assume specifici obblighi tipici della distribuzione, il rapporto andr\u00e0 qualificato come concessione di vendita.<\/p>\n<p>Ad ogni modo, tali criteri interpretativi dettati dalla Corte di Giustizia, devono essere <strong>utilizzati dai giudici nazionali<\/strong>, i quali sono demandati ad individuare gli elementi da cui desumere se siano stati assunti o meno tali obblighi. In particolare, bisogner\u00e0 andare a verificare come si \u00e8 effettivamente sviluppato il rapporto tra le parti, anche indipendentemente dal fatto che le parti abbiano o meno stipulato un contratto.<\/p>\n<p>Tali principi non sono sempre di facile applicazione e non sempre portano ad una interpretazione univoca. Si allegano qui di sotto, a\u00a0titolo esemplificativo, alcuni <strong>elementi caratterizzanti<\/strong> e che possono, secondo la giurisprudenza italiana, fare tendere per la qualificazione del rapporto come concessione di vendita, ossia<\/p>\n<ul>\n<li>la predeterminazione dei <strong>prezzi di rivendita<\/strong> e relativa <strong>scontistica<\/strong>, l\u2019esistenza di un\u2019esclusiva, una rilevante, continuativa ed economicamente <strong>cospicua serie di contratti <\/strong>di compravendita di prodotti della concedente;<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><sup>[7]<\/sup><\/a><\/li>\n<li>accordi sulla vendita dei prodotti \u201c<strong>sottomargine<\/strong>\u201d, il fatto che la concessionaria fosse <strong>depositaria<\/strong> dei prodotti, che il volume del <strong>fatturato<\/strong> delle vendite era rilevante.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Soltanto in Belgio la concessione di vendita \u00e8 stata disciplinata gi\u00e0 con la l. 27 luglio 1961.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. sul punto Bocchini e Gambino, I contratti di somministrazione e di distribuzione, 2017, UTET, pag. 640 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cfr. sul punto Bortolotti, Manuale di diritto della distribuzione, CEDAM, 2007, pag. 2 e ss.; Bortolotti, Contratti di Distribuzione, Itinera, 2016, pag. 538 e ss.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cass. Civ., n. 1469 del 1999; Cass. Civ., n. 13569 del 2009.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. civ., n. 16787 del 2014; Appello Cagliari 2 febbraio 1988.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Sentenza 19.12.2013, nella causa C-9\/12.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cass. Civ., n. 17528 del 2010.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cass. Civ., n. 13394 del 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il contratto di concessione di vendita \u00e8 un accordo di distribuzione integrata tra due o pi\u00f9 imprenditori e spesso \u00e8 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2982,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,199],"tags":[198,221,222],"class_list":["post-2977","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-commerciale","category-concessione-di-vendita","tag-concessione-di-vendita","tag-cliente-abituale","tag-corman-collins"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2977"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2977\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7846,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2977\/revisions\/7846"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2982"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}