{"id":2536,"date":"2016-10-17T12:03:19","date_gmt":"2016-10-17T10:03:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=2536"},"modified":"2025-05-09T15:03:03","modified_gmt":"2025-05-09T15:03:03","slug":"rito-lavoro-persona-fisica-persona-giuridica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/rito-lavoro-persona-fisica-persona-giuridica\/","title":{"rendered":"The natural person agent, parasubordinate work and the employment rite."},"content":{"rendered":"<h3>Le controversie in materia di agenzia sono assoggettate al rito lavoro quando la prestazione dell\u2019agente \u00e8 continuativa, coordinata e prevalentemente personale. Il contributo esamina i criteri per l\u2019applicazione del rito speciale, con particolare attenzione alla figura dell\u2019agente persona fisica e al concetto di parasubordinazione delineato dalla giurisprudenza.<\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\">________________________<\/p>\n<p>La Legge n. 533\/73, ha introdotto nell\u2019ordinamento processuale italiano il cosiddetto \u201crito lavoro\u201d, procedimento caratterizzato dai principi di oralit\u00e0 e immediatezza. Il punto 3 del comma 1 dell&#8217;art. 409 c.p.c., introdotto da tale Legge prevede espressamente che sono assoggettati al rito lavoro anche:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u201ci rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale [\u2026] che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato.\u201d <\/em><\/p>\n<p>Pertanto, anche le controversie relative a rapporti di rappresentanza e agenzia, sono soggette al rito del lavoro, se la prestazione lavorativa \u00e8 caratterizzata dalla <strong>continuit\u00e0<\/strong>, dalla <strong>coordinazione<\/strong> e dalla prevalente <strong>personalit\u00e0 <\/strong>(cfr. anche <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-contratto-di-agenzia-e-il-rapporto-di-lavoro-subordinato-criteri-distintivi-e-parametri-valutativi\/\">Il contratto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato: criteri distintivi e parametri valutativi<\/a>).<\/p>\n<p>Si \u00e8 quindi venuta a creare, a fianco alle gi\u00e0 esistenti categoria di lavoratore autonomo e subordinato, una terza figura, ossia quella del lavoro \u201cparasubordinato.\u201d Essa in principio fu elaborata dalla dottrina, per poi essere recepita dalla stessa giurisprudenza,<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> per rispondere ad un&#8217;esigenza reale di definire quei rapporti di lavoro autonomi, in cui, di fatto, il lavoratore si trova in una posizione di dipendenza verso il committente meno forte rispetto a quella del lavoratore subordinato, ma sicuramente molto pi\u00f9 vincolante rispetto a dei rapporti autonomi. In tale modo si \u00e8 venuta ad enucleare una categoria di soggetti ritenuti meritevoli di una tutela ulteriormente rafforzata, che li avvicina per questo ai lavoratori subordinati.<\/p>\n<p>Sorge spontanea la domanda se sono soggetti al rito lavoro solamente gli agenti commerciali che agiscono in qualit\u00e0 di persone fisiche, oppure anche gli agenti che, seppure operino sotto forma di societ\u00e0 di capitali, abbiano una struttura tale per cui di fatto prevale l\u2019elemento personale della prestazione (ad es. societ\u00e0 unipersonali). Secondo la pi\u00f9 recente giurisprudenza della Cassazione, si ritengono essere soggetti al rito del lavoro, <strong>solamente le vertenze coinvolgenti agenti che agiscono come persone fisiche<\/strong>, escluse tutte le ipotesi di agente che opera in forma societaria, sia di persone che di capitali, regolare o irregolare.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> Con una recente sentenza la Cassazione ha affermato che:<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>qualora l&#8217;agente sia una societ\u00e0 o si avvalga di un&#8217;autonoma struttura imprenditoriale, il carattere personale della prestazione viene meno, con la conseguenza che il rapporto non pu\u00f2 pi\u00f9 essere ricondotto nella previsione di cui all&#8217;art. 409 c.p.c. e, dunque, al rito del lavoro, dal momento che, laddove la qualit\u00e0 di agente \u00e8 assunta da una societ\u00e0 di capitali o di persone, la societ\u00e0, anche se priva di personalit\u00e0 giuridica, rappresenta pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici che si frappone tra il socio ed il soggetto mandante.\u201d<\/em><\/p>\n<p>La giurisprudenza, inoltre, ritiene che possa essere considerato lavoratore parasubordinato anche l\u2019agente persona fisica che svolge la <strong>propria attivit\u00e0 avvalendosi di proprio personale<\/strong>, <strong>purch\u00e9 nel rapporto non prevalga l\u2019aspetto organizzativo dell\u2019agente su quello della prestazione personale<\/strong>:<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> la personalit\u00e0 della prestazione, infatti, seppure deve essere prevalente, non \u00e8 necessario che sia esclusiva. Bisogna invece escludere la parasubordinazione se l&#8217;attivit\u00e0 viene svolta attraverso criteri imprenditoriali tali per cui l\u2019agente si limita a coordinare e dirigere i propri collaboratori, senza svolgere alcuna attivit\u00e0 di promozione.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> (cfr. anche <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-agenzia-differenza-procacciatore-di-affari\/\">Quale \u00e8 la differenza fra contratto di agenzia e procacciatore di affari?<\/a>)<\/p>\n<p>I lavoratori parasubordinati sono soggetti al medesimo trattamento giuridico dei subordinati non solo per quanto riguarda l&#8217;applicazione del rito lavoro, bens\u00ec anche al diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> e l&#8217;istituto giuridico sostanziale della invalidit\u00e0 delle rinunce e delle transazioni relative ai diritti indisponibili del lavoratore ex art. 2113 c.c., che tratteremo al seguente punto.<\/p>\n<p>_______________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> Cass. civ. Sez. lavoro, 1998, n. 4580.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cass. Civ. 2012 n. 2158, La giurisprudenza di gran lunga prevalente ritiene, tuttavia, che quando l&#8217;agente sia una societ\u00e0 o si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale il carattere personale della prestazione vien meno ed il rapporto non pu\u00f2 essere ricondotto nella previsione dell&#8217;art. 409 cit., atteso che se la qualit\u00e0 di agente \u00e8 assunta da una societ\u00e0 di capitali o di persone, la societ\u00e0, anche se priva di personalit\u00e0 giuridica, costituisce pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici che si frappone fra il socio ed il soggetto mandante; Cass. n. 2509\/1997; Cass. n. 9547\/2001; Cass. n. 14813\/2005; Cass. n. 6351\/2006; Cass. n. 15535\/2011; App. Firenze, 11\/04\/2007 \u201c<em>Le controversie tra l&#8217;agente ed il preponente sono di competenza del Giudice del lavoro se l&#8217;attivit\u00e0 svolta ha le caratteristiche della parasubordinazione, ossia nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;agente svolga l&#8217;attivit\u00e0 prevalentemente con il lavoro personale. Tale requisito difetta quando l&#8217;agente svolge l&#8217;attivit\u00e0 sotto forma di societ\u00e0, anche di persone o irregolare o di fatto, ed anche quando l&#8217;attivit\u00e0, pur essendo svolta in forma individuale, sia caratterizzata dalla prevalenza del momento organizzativo dell&#8217;opera dei propri dipendenti e collaboratori rispetto all&#8217;apporto personale.<\/em>\u201d; Bortolotti, Il contratto di agenzia commerciale, CEDAM, 2007.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a> Cass. Civ. 2005 n. 14813.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cfr. anche Cass. Civ. Sez. lavoro, 1998 n. 14454: che ha escluso il carattere prevalentemente personale dell\u2019agente \u201c<em>che si era avvalso di due impiegati, di un autista, di un magazziniere, di vari automezzi e soprattutto di ben sei subagenti, assumendosi l\u2019onere economico della intera organizzazione anche sul piano retributivo\u201d <\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. civ. Sez. II Ord., 22\/03\/2006, n. 6351.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Art. 429, terzo comma, c.p.c. \u201c<em>Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.\u201d<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le controversie in materia di agenzia sono assoggettate al rito lavoro quando la prestazione dell\u2019agente \u00e8 continuativa, coordinata e prevalentemente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3121,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[30,205,206,207],"class_list":["post-2536","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-contratto-di-agenzia","tag-lavoro-subordinato","tag-parasubordinato","tag-rito-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2536"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2536\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8037,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2536\/revisions\/8037"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3121"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}