{"id":2093,"date":"2015-12-07T10:42:19","date_gmt":"2015-12-07T09:42:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=2093"},"modified":"2015-12-07T10:42:19","modified_gmt":"2015-12-07T09:42:19","slug":"contratto-agenzia-potere-preponente-modificare-portafoglio-clienti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/eng\/contratto-agenzia-potere-preponente-modificare-portafoglio-clienti\/","title":{"rendered":"The power of the principal to change the client portfolio of his agent"},"content":{"rendered":"<p>[:it]Con <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Sentenze.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sentenza del 2 luglio 2015, n. 13580<\/a><\/span>, la Corte di Cassazione si \u00e8 espressa su un punto molto spesso oggetto di controversie nei rapporti contrattuali tra agente e preponente. Il caso \u00e8 stato il seguente: un preponente, al quale era stato attribuito il<strong> potere di modificare, nel corso del rapporto contrattuale, il portafoglio clienti del proprio agente,<\/strong> ha utilizzato tale clausola, per\u00a0effettuare una drastica riduzione del portafoglio clienti dell\u2019agente stesso, pari, appunto, al 88% (sul punto cfr. anche <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/le-modifiche-unilaterali-del-contratto-di-agenzia-da-parte-del-preponente\/\">Le modifiche unilaterali del contratto di agenzia da parte del preponente<\/a>).<\/p>\n<p>La Corte, che \u00e8 stata interrogata sulla legittimit\u00e0 di tale comportamento, ha rilevato che, seppure al preponente venga genericamente attribuito il potere di <strong>ridurre il pacchetto clienti<\/strong> del proprio agente, tale facolt\u00e0 dovrebbe, comunque, essere esercitata principalmente con lo scopo di adeguare il contratto all\u2019effettiva evoluzione che il rapporto ha nel corso del tempo. Inoltre, sempre secondo la Cassazione, tale potere deve comunque essere <strong>sottoposto a dei limiti<\/strong> ed essere esercitato dal titolare con <strong>correttezza e buona fede<\/strong>.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato fondato essenzialmente sulla denuncia di violazione e\/o falsa applicazione, da parte del preponente, dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.enasarco.it\/allegati\/4c7d69e7-706b-4f60-b930-d7543573d70f.olts\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2 A.E.C. 2002<\/a> (accordi economici collettivi) e dell\u2019art. 2697 c.c. I commi 3,4 e 5 (che qui interessano) dell\u2019art. 2 A.E.C. 2002 cos\u00ec recitano:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">&#8220;<em><strong>Le variazioni di zona<\/strong> (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entit\u00e0 (intendendosi per lieve entit\u00e0 le riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell&#8217;agente o rappresentante nell&#8217;anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l&#8217;anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta all&#8217;agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attivit\u00e0 esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Qualora queste variazioni siano di entit\u00e0 tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le riduzioni <strong>superiori al venti per cento<\/strong> del valore delle provvigioni di competenza dell&#8217;agente nell&#8217;anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l&#8217;anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potr\u00e0 essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Qualora l&#8217;agente o rappresentante comunichi, <strong>entro trenta giorni, di non accettare<\/strong> le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente <strong>costituir\u00e0 preavviso per la cessazione del rapporto<\/strong> di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Dalla lettura di tale articolo, si evince, quindi, che al preponente \u00e8 conferito un diritto potestativo, consistente nella possibilit\u00e0 di diminuire la clientela del proprio agente. In tal caso, qualora l\u2019agente comunichi di non accettare le diminuzioni impostegli da preponente, si determina una <strong><a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/la-giusta-causa-di-risoluzione-del-contratto-di-agenzia-parametri-valutativi\/\">giusta causa di recesso<\/a><\/strong>, che consente al preponente di recedere dal rapporto contrattuale senza dovere corrispondere all\u2019agente l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto ex art. 1751 c.c..<\/p>\n<p>Tuttavia, tale diritto potestativo, soggiace, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, anch\u2019esso ai principi generali del nostro ordinamento, di <strong>correttezza e buona fede<\/strong>, nello svolgimento del rapporto contrattuale, disciplinati appunto agli artt. 1175, 1375 c.c. e 1749 c.c. (cfr. <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Cassazione-Civile-2009-n.-9924.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cass. n. 9924\/09<\/a>).<\/p>\n<p>Inoltre, la stessa Corte, ha richiamato un proprio orientamento (cfr. <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Cass.-civ.-Sez.-lavoro-02-05-2000-n.-5467.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cass. 5467\/2000<\/a>), secondo il quale, in generale, nel contratto di agenzia, l\u2019attribuzione al preponente del potere di modificare alcune clausole (in particolare quelle relative all\u2019ambito territoriale e alla misura delle provvigioni), dovrebbe \u201cessere giustificata dalla necessit\u00e0 di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, cos\u00ec come si sono modificate durante il corso del tempo\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019utilizzo di poteri potestativi, pertanto, <strong>non deve comunque tradursi in un sostanziale aggiramento delle obbligazioni contrattuali<\/strong> e, pertanto, deve essere comunque limitato e sottoposto ai principi di correttezza e buona fede.<\/p>\n<p>La Corte ha concluso, affermando che nel caso di specie, il preponente <strong>ha essenzialmente utilizzato e mascherato un proprio diritto potestativo<\/strong>, quello appunto di ridurre, la clientela del proprio agente, per mettere quest\u2019ultimo in una situazione di fatto impossibile da accettare e, quindi, con il fine e la funzionalit\u00e0 di fare cessare il rapporto contrattuale, senza che nascesse l\u2019obbligo di pagare l\u2019onere di pagamento dell\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso.<\/p>\n<p>Si ricorda da ultimo che la Corte ha fatto riferimento gi\u00e0 numerose volte al principio di agire secondo buona fede ex art. 1375 c.c.\u00a0In altre occasioni ha ad esempio considerato contrario a tale principio il comportamento del preponente che aveva operato un <strong>cambiamento radicale nella politica dei prezzi<\/strong>, da rendere di fatto impossibile per l\u2019agente operare (cfr. <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Cas.-Civ.-1995-n.-1142.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cass. Civ. 1995 n. 1142<\/a>), il <strong>rifiuto<\/strong> incondizionato e sistematico di <strong>fare corso aglio ordini<\/strong> trasmetti dall\u2019agente (Cass. Civ. 1985 n. 6475), sostituire l\u2019agente nel corso del preavviso, informando contemporaneamente la clientela (<a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Cass.-civ.-Sez.-lavoro-02-02-1991-n.-1032.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Cass. Civ. 1991 n. 1032<\/a>).[:de]Con <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Sentenze.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza del 2 luglio 2015, n. 13580<\/a><\/span>, la Corte di Cassazione si \u00e8 espressa su un punto molto spesso oggetto di controversie nei rapporti contrattuali tra agente e proponente. Il caso \u00e8 stato il seguente: un preponente, al quale era stato attribuito il<strong> potere di modificare, nel corso del rapporto contrattuale, il portafoglio clienti del proprio agente,<\/strong> ha utilizzato tale clausola, per\u00a0effettuare una drastica riduzione del portafoglio clienti dell\u2019agente stesso, pari, appunto, al 88%.<\/p>\n<p>La Corte, che \u00e8 stata interrogata sulla legittimit\u00e0 di tale comportamento, ha rilevato che, seppure al preponente venga genericamente attribuito il potere di <strong>ridurre il pacchetto clienti<\/strong> del proprio agente, tale facolt\u00e0 dovrebbe, comunque, essere esercitata principalmente con lo scopo di adeguare il contratto all\u2019effettiva evoluzione che il rapporto ha nel corso del tempo. Inoltre, sempre secondo la Cassazione, tale potere deve comunque essere <strong>sottoposto a dei limiti<\/strong> ed essere esercitato dal titolare con <strong>correttezza e buona fede<\/strong>.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato fondato essenzialmente sulla denuncia di violazione e\/o falsa applicazione, da parte del preponente, dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.enasarco.it\/allegati\/4c7d69e7-706b-4f60-b930-d7543573d70f.olts\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2 A.E.C. 2002<\/a> (accordi economici collettivi) e dell\u2019art. 2697 c.c. I commi 3,4 e 5 (che qui interessano) dell\u2019art. 2 A.E.C. 2002 cos\u00ec recitano:<\/p>\n<p>&#8220;<em><strong>Le variazioni di zona<\/strong> (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entit\u00e0 (intendendosi per lieve entit\u00e0 le riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell&#8217;agente o rappresentante nell&#8217;anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l&#8217;anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta all&#8217;agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attivit\u00e0 esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.<\/em><\/p>\n<p><em>Qualora queste variazioni siano di entit\u00e0 tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le riduzioni <strong>superiori al venti per cento<\/strong> del valore delle provvigioni di competenza dell&#8217;agente nell&#8217;anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l&#8217;anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potr\u00e0 essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.<\/em><\/p>\n<p><em>Qualora l&#8217;agente o rappresentante comunichi, <strong>entro trenta giorni, di non accettare<\/strong> le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente <strong>costituir\u00e0 preavviso per la cessazione del rapporto<\/strong> di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Dalla lettura di tale articolo, si evince, quindi, che al preponente \u00e8 conferito un diritto potestativo, consistente nella possibilit\u00e0 di diminuire la clientela del proprio agente. In tal caso, qualora l\u2019agente comunichi di non accettare le diminuzioni impostegli da preponente, si determina una <strong><a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/la-giusta-causa-di-risoluzione-del-contratto-di-agenzia-parametri-valutativi\/\">giusta causa di recesso<\/a><\/strong>, che consente al preponente di recedere dal rapporto contrattuale senza dovere corrispondere all\u2019agente l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto ex art. 1751 c.c..<\/p>\n<p>Tuttavia, tale diritto potestativo, soggiace, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, anch\u2019esso ai principi generali del nostro ordinamento, di <strong>correttezza e buona fede<\/strong>, nello svolgimento del rapporto contrattuale, disciplinati appunto agli artt. 1175, 1375 c.c. e 1749 c.c. (cfr. Cass. n. 9924\/09).<\/p>\n<p>Inoltre, la stessa Corte, ha richiamato un proprio orientamento (cfr. Cass. 5467\/2000), secondo il quale, in generale, nel contratto di agenzia, l\u2019attribuzione al preponente del potere di modificare alcune clausole (in particolare quelle relative all\u2019ambito territoriale e alla misura delle provvigioni), dovrebbe \u201cessere giustificata dalla necessit\u00e0 di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, cos\u00ec come si sono modificate durante il corso del tempo\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019utilizzo di poteri potestativi, pertanto, <strong>non deve comunque tradursi in un sostanziale aggiramento delle obbligazioni contrattuali<\/strong> e, pertanto, deve essere comunque limitato e sottoposto ai principi di correttezza e buona fede.<\/p>\n<p>La Corte ha concluso, affermando che nel caso di specie, il preponente <strong>ha essenzialmente utilizzato e mascherato un proprio diritto potestativo<\/strong>, quello appunto di ridurre, la clientela del proprio agente, per mettere quest\u2019ultimo in una situazione di fatto impossibile da accettare e, quindi, con il fine e la funzionalit\u00e0 di fare cessare il rapporto contrattuale, senza che nascesse l\u2019obbligo di pagare l\u2019onere di pagamento dell\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso.<\/p>\n<p>Si ricorda da ultimo che la Corte ha fatto riferimento gi\u00e0 numerose volte al principio di agire secondo buona fede ex art. 1375 c.c.\u00a0In altre occasioni ha ad esempio considerato contrario a tale principio il comportamento del preponente che aveva operato un <strong>cambiamento radicale nella politica dei prezzi<\/strong>, da rendere di fatto impossibile per l\u2019agente operare (cfr. Cass. Civ. 1995 n. 1142), il <strong>rifiuto<\/strong> incondizionato e sistematico di <strong>fare corso aglio ordini<\/strong> trasmetti dall\u2019agente (Cass. Civ. 1985 n. 6475), sostituire l\u2019agente nel corso del preavviso, informando contemporaneamente la clientela (Cass. Civ. 1991 n. 1032).[:en]Con <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Sentenze.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza del 2 luglio 2015, n. 13580<\/a><\/span>, la Corte di Cassazione si \u00e8 espressa su un punto molto spesso oggetto di controversie nei rapporti contrattuali tra agente e proponente. Il caso \u00e8 stato il seguente: un preponente, al quale era stato attribuito il<strong> potere di modificare, nel corso del rapporto contrattuale, il portafoglio clienti del proprio agente,<\/strong> ha utilizzato tale clausola, per\u00a0effettuare una drastica riduzione del portafoglio clienti dell\u2019agente stesso, pari, appunto, al 88%.<\/p>\n<p>La Corte, che \u00e8 stata interrogata sulla legittimit\u00e0 di tale comportamento, ha rilevato che, seppure al preponente venga genericamente attribuito il potere di <strong>ridurre il pacchetto clienti<\/strong> del proprio agente, tale facolt\u00e0 dovrebbe, comunque, essere esercitata principalmente con lo scopo di adeguare il contratto all\u2019effettiva evoluzione che il rapporto ha nel corso del tempo. Inoltre, sempre secondo la Cassazione, tale potere deve comunque essere <strong>sottoposto a dei limiti<\/strong> ed essere esercitato dal titolare con <strong>correttezza e buona fede<\/strong>.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato fondato essenzialmente sulla denuncia di violazione e\/o falsa applicazione, da parte del preponente, dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.enasarco.it\/allegati\/4c7d69e7-706b-4f60-b930-d7543573d70f.olts\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2 A.E.C. 2002<\/a> (accordi economici collettivi) e dell\u2019art. 2697 c.c. I commi 3,4 e 5 (che qui interessano) dell\u2019art. 2 A.E.C. 2002 cos\u00ec recitano:<\/p>\n<p>&#8220;<em><strong>Le variazioni di zona<\/strong> (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entit\u00e0 (intendendosi per lieve entit\u00e0 le riduzioni, che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell&#8217;agente o rappresentante nell&#8217;anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l&#8217;anno precedente non sia stato lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione scritta all&#8217;agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attivit\u00e0 esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.<\/em><\/p>\n<p><em>Qualora queste variazioni siano di entit\u00e0 tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi per variazione sensibile le riduzioni <strong>superiori al venti per cento<\/strong> del valore delle provvigioni di competenza dell&#8217;agente nell&#8217;anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l&#8217;anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potr\u00e0 essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.<\/em><\/p>\n<p><em>Qualora l&#8217;agente o rappresentante comunichi, <strong>entro trenta giorni, di non accettare<\/strong> le variazioni che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente <strong>costituir\u00e0 preavviso per la cessazione del rapporto<\/strong> di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Dalla lettura di tale articolo, si evince, quindi, che al preponente \u00e8 conferito un diritto potestativo, consistente nella possibilit\u00e0 di diminuire la clientela del proprio agente. In tal caso, qualora l\u2019agente comunichi di non accettare le diminuzioni impostegli da preponente, si determina una <strong><a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/la-giusta-causa-di-risoluzione-del-contratto-di-agenzia-parametri-valutativi\/\">giusta causa di recesso<\/a><\/strong>, che consente al preponente di recedere dal rapporto contrattuale senza dovere corrispondere all\u2019agente l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto ex art. 1751 c.c..<\/p>\n<p>Tuttavia, tale diritto potestativo, soggiace, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, anch\u2019esso ai principi generali del nostro ordinamento, di <strong>correttezza e buona fede<\/strong>, nello svolgimento del rapporto contrattuale, disciplinati appunto agli artt. 1175, 1375 c.c. e 1749 c.c. (cfr. Cass. n. 9924\/09).<\/p>\n<p>Inoltre, la stessa Corte, ha richiamato un proprio orientamento (cfr. Cass. 5467\/2000), secondo il quale, in generale, nel contratto di agenzia, l\u2019attribuzione al preponente del potere di modificare alcune clausole (in particolare quelle relative all\u2019ambito territoriale e alla misura delle provvigioni), dovrebbe \u201cessere giustificata dalla necessit\u00e0 di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, cos\u00ec come si sono modificate durante il corso del tempo\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019utilizzo di poteri potestativi, pertanto, <strong>non deve comunque tradursi in un sostanziale aggiramento delle obbligazioni contrattuali<\/strong> e, pertanto, deve essere comunque limitato e sottoposto ai principi di correttezza e buona fede.<\/p>\n<p>La Corte ha concluso, affermando che nel caso di specie, il preponente <strong>ha essenzialmente utilizzato e mascherato un proprio diritto potestativo<\/strong>, quello appunto di ridurre, la clientela del proprio agente, per mettere quest\u2019ultimo in una situazione di fatto impossibile da accettare e, quindi, con il fine e la funzionalit\u00e0 di fare cessare il rapporto contrattuale, senza che nascesse l\u2019obbligo di pagare l\u2019onere di pagamento dell\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso.<\/p>\n<p>Si ricorda da ultimo che la Corte ha fatto riferimento gi\u00e0 numerose volte al principio di agire secondo buona fede ex art. 1375 c.c.\u00a0In altre occasioni ha ad esempio considerato contrario a tale principio il comportamento del preponente che aveva operato un <strong>cambiamento radicale nella politica dei prezzi<\/strong>, da rendere di fatto impossibile per l\u2019agente operare (cfr. Cass. Civ. 1995 n. 1142), il <strong>rifiuto<\/strong> incondizionato e sistematico di <strong>fare corso aglio ordini<\/strong> trasmetti dall\u2019agente (Cass. Civ. 1985 n. 6475), sostituire l\u2019agente nel corso del preavviso, informando contemporaneamente la clientela (Cass. 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