{"id":856,"date":"2012-09-19T17:47:12","date_gmt":"2012-09-19T15:47:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=856"},"modified":"2012-09-19T17:47:12","modified_gmt":"2012-09-19T15:47:12","slug":"per-un-pungo-di-dollari-la-nuova-societa-ad-1-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/per-un-pungo-di-dollari-la-nuova-societa-ad-1-euro\/","title":{"rendered":"F\u00fcr einen Penny. Das neue Unternehmen zu 1 Euro."},"content":{"rendered":"<p>[:it]Parlando pochi giorni fa con dei giovani imprenditori, operanti nel settore delle start-up, ci si domandava quali fossero gli effettivi vantaggi che potrebbe apportare l\u2019introduzione all\u2019interno del nostro sistema giuridico la nuova societ\u00e0 ad 1 Euro (SRLS \u2013 Societ\u00e0 a Responsabilit\u00e0 Limitata Semplificata), introdotta in data 29.8.2012 dal <a href=\"http:\/\/governo.it\/GovernoInforma\/Dossier\/ssrl\/decreto_138.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Dm 138\/2012<\/a>.<\/p>\n<p>Per avere un\u2019idea pi\u00f9 chiara delle caratteristiche apportate\u00a0dal nuovo art. <a href=\"http:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/guidaAlDiritto\/codici\/codiceCivile\/indice\/articolo.635.4.4.6.0.2.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">2463-bis del Codice civile,<\/a> si ricorda che:<\/p>\n<ul>\n<li>la societ\u00e0 pu\u00f2 essere costituita <strong>da persone fisiche <\/strong>che non abbiano compiuto i<strong> trentacinque anni di et\u00e0<\/strong>\u00a0alla data della costituzione;<\/li>\n<li>l&#8217;atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformit\u00e0 al <a href=\"http:\/\/governo.it\/GovernoInforma\/Dossier\/ssrl\/GUtabellaA.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">modello standard tipizzato<\/a>;<\/li>\n<li>il <strong>capitale sociale <\/strong>deve essere compreso tra <strong>1 e 10.000 \u20ac,<\/strong> sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;<\/li>\n<li>il <strong>conferimento deve farsi in denaro <\/strong>ed essere versato all&#8217;organo amministrativo;<\/li>\n<li>gli amministratori devono essere scelti tra i soci;<\/li>\n<li><strong>l&#8217;atto costitutivo e l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili (<\/strong>si deve pertanto pagare l\u2019imposta di registro di \u20ac 168 e la tassa annuale alla Camera di Commercio).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Leggendo il testo normativo e verificando anche i commenti dei vari blogs, riviste giuridiche e quotidiani, si pu\u00f2 riscontrare che tale forma apporta effettivamente degli sgravi di spesa (non sono infatti dovuti oneri notarili), ma che di fatto non va a risolvere quelle che sono le vere problematiche degli imprenditori under 35, ovvero:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>regimi di tassazione agevolati<\/strong>;<\/li>\n<li>strumenti per <strong>facilitare un accesso a finanziamenti<\/strong> bancari o <strong>sussidi<\/strong> statali;<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 necessario ricordare che il problema del capitale sociale \u00e8 infatti relativo, basti pensare che i <strong>10mila euro<\/strong> di capitale richiesti per la costituzione una Srl normale, non rimangono in banca congelati, ma<strong> possono essere utilizzati dai soci<\/strong>. Infatti, una volta costituita, la somma viene di fatto riversata sul conto della societ\u00e0 e pu\u00f2 essere utilizzata per comprare macchinari, computer, pagare stipendi e fornitori, registrare marchi e cos\u00ec via. Inoltre, se ci sono almeno due soci \u00e8 sufficiente versare 2.500 euro, somma che pu\u00f2 essere a sua volta utilizzata per gli adempimenti appena citati.<\/p>\n<p>A questo si aggiunge che i costi per potere iniziare a mettere in moto una societ\u00e0 dovranno essere sempre sostenuti dai giovani imprenditori, che, per quanto snella e leggera possa essere l\u2019azienda, avranno comunque la necessit\u00e0 di investire qualche migliaia di euro per poterla azionarla (computer, macchinari, fornitori, etc.).<\/p>\n<p>Da ultimo, si rileva che l\u2019atto costitutivo, dovendo essere redatto in conformit\u00e0 al <a href=\"http:\/\/governo.it\/GovernoInforma\/Dossier\/ssrl\/GUtabellaA.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">modello standard tipizzato<\/a>,<strong> non \u00e8, secondo una prima lettura della norma, soggetto ad alcuna variazione<\/strong>. Tale caratteristica, che sicuramente permette di evitare le spese notarili, \u00e8 di fatto limite per nulla trascurabile. Basti pensare, infatti, che tale standardizzazione comporterebbe l\u2019impossibilit\u00e0 di attivare da parte dei soci amministratori della societ\u00e0 ad 1 \u20ac, tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una Srl. Tra queste si possono ricordare:<\/p>\n<p>la facolt\u00e0 di attribuire ai soci particolari diritti;<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale (quali l&#8217;intrasferibilit\u00e0, la prelazione, il gradimento, la clausola che dispone della quota in caso di morte del socio, la clausola di covendita eccetera);<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di pattuire cause di esclusione dalla societ\u00e0;<\/li>\n<li>la previsione, in caso di pi\u00f9 di amministratori, di forme di amministrazione diverse dal Cda;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di prevedere un termine per l&#8217;approvazione del bilancio maggiore di quello di legge;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sicuramente interessante vedere come sar\u00e0 utilizzato questo strumento dai nuovi imprenditori e verificare se tale mezzo sia un effettivo incentivo allo slancio della nuova imprenditoria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe src=\"http:\/\/www.youtube.com\/embed\/XFZcUHzV1fM\" height=\"315\" width=\"420\" allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\"><\/iframe>[:]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[:it]Parlando pochi giorni fa con dei giovani imprenditori, operanti nel settore delle start-up, ci si domandava quali fossero gli effettivi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":859,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,44],"tags":[37,63,64],"class_list":["post-856","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-commerciale","category-vendite-online","tag-diritto-dellinternet","tag-societa-ad-1-euro","tag-srls"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=856"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/856\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/859"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}