{"id":8179,"date":"2026-10-08T14:36:55","date_gmt":"2026-10-08T14:36:55","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=8179"},"modified":"2026-10-08T14:36:55","modified_gmt":"2026-10-08T14:36:55","slug":"provvigione-una-tantum-indennita-agente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/","title":{"rendered":"Provvigione una tantum e indennit\u00e0 di fine rapporto dell&#8217;agente: cosa ha deciso la Corte di giustizia e cosa resta aperto"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Index<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis umschalten\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Umschalten auf<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#1_La_provvigione_una_tantum_e_il_parametro_delle_provvigioni_perse_dove_nasce_il_problema\" >1. La provvigione una tantum e il parametro delle provvigioni perse: dove nasce il problema<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#2_Come_funziona_lindennita_i_principi\" >2. Come funziona l\u2019indennit\u00e0: i principi<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#21_I_presupposti_dellart_1751_cc_e_le_tre_fasi\" >2.1 I presupposti dell\u2019art. 1751 c.c. e le tre fasi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#22_Vantaggi_e_provvigioni_perse_si_misurano_sugli_affari_successivi_alla_cessazione\" >2.2 Vantaggi e provvigioni perse si misurano sugli affari successivi alla cessazione<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#23_I_limiti_dellinderogabilita_la_una_tantum_come_deroga_indiretta\" >2.3 I limiti dell\u2019inderogabilit\u00e0: la una tantum come deroga indiretta?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#3_La_sentenza_O2_Czech_Republic_cosa_ha_deciso_la_Corte_di_giustizia\" >3. La sentenza O2 Czech Republic: cosa ha deciso la Corte di giustizia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#31_Il_caso_e_le_due_questioni\" >3.1 Il caso e le due questioni<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#32_Le_risposte_della_Corte_le_provvigioni_perse_e_il_punto_63\" >3.2 Le risposte della Corte: le provvigioni perse e il punto 63<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#33_Cosa_la_Corte_non_ha_deciso\" >3.3 Cosa la Corte non ha deciso<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#4_Il_caso_difficile_una_tantum_per_cliente_e_contratti_di_durata\" >4. Il caso difficile: una tantum per cliente e contratti di durata<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#41_La_deroga_allart_1748_co_2_cc_e_linderogabilita_dellart_1751_co_6_cc\" >4.1 La deroga all\u2019art. 1748, co. 2, c.c. e l\u2019inderogabilit\u00e0 dell\u2019art. 1751, co. 6, c.c.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#42_Perche_il_punto_63_non_risolve_la_questione\" >4.2 Perch\u00e9 il punto 63 non risolve la questione<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#5_Le_questioni_che_la_una_tantum_pone_i_temi_di_una_possibile_discussione\" >5. Le questioni che la una tantum pone: i temi di una possibile discussione<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#51_I_canoni_dopo_la_cessazione_vantaggio_del_preponente_o_prestazione_gia_pagata\" >5.1 I canoni dopo la cessazione: vantaggio del preponente o prestazione gi\u00e0 pagata?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/#52_Senza_provvigioni_perse_lindennita_e_equa\" >5.2 Senza provvigioni perse, l\u2019indennit\u00e0 \u00e8 equa?<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p><!-- ===================================================================== ARTICOLO PER WORDPRESS - francescogozzo.com - Fotogrammi di diritto ===================================================================== Incollare il contenuto sotto questa intestazione nell\u2019editor di codice (o in un blocco HTML personalizzato). Il titolo va nel campo titolo. TITOLO (H1, campo titolo WordPress): Provvigione una tantum e indennit\u00e0 di fine rapporto dell\u2019agente: cosa ha deciso la Corte di giustizia e cosa resta aperto PERMALINK: \/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/ META DESCRIPTION (Rank Math, 154 caratteri): L\u2019agente pagato una tantum ha diritto all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto? Cosa ha deciso la Corte di giustizia (C-574\/21) e quali questioni restano aperte. KEYWORD PRINCIPALE: provvigione una tantum agente (variante: indennit\u00e0 di fine rapporto agente) OPEN GRAPH: impostare in Rank Math, sezione Social, con titolo e descrizione sopra. FOTOGRAMMA: Salesman (Albert e David Maysles, 1969), documentario in bianco e nero sui venditori porta a porta di Bibbie, pagati per ogni vendita conclusa. LINK INTERNI (5): par. 2.2, 2.3, 4.1 (inline); \"Leggi anche\" dopo il par. 5.2; checklist (estratti conto). ===================================================================== --><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>L\u2019agente remunerato con una provvigione una tantum, corrisposta una sola volta alla conclusione di ciascun contratto, non perde alcuna provvigione quando il rapporto cessa, mentre il preponente continua a trarre vantaggio dai contratti che quell\u2019agente gli ha procurato. L\u2019art. 1751 c.c. misura l\u2019equit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 \u201cin particolare\u201d sulle provvigioni che l\u2019agente perde: quando queste sono pari a zero, \u00e8 dovuta (e in che misura) l\u2019indennit\u00e0?<\/strong><\/p>\n<p><strong>Con la sentenza <em>O2 Czech Republic<\/em> (C-574\/21) la Corte di giustizia ha chiarito che la pattuizione di una provvigione una tantum non pu\u00f2, di per s\u00e9, escludere il diritto all\u2019indennit\u00e0, che \u00e8 indisponibile. La pronuncia riguarda per\u00f2 la provvigione dovuta per ogni nuovo contratto, nella quale le provvigioni perse esistono. Resta aperto il caso della provvigione dovuta una sola volta per cliente, nel quale il criterio dell\u2019art. 1751 c.c. per la valutazione di equit\u00e0 si restringe drasticamente.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_La_provvigione_una_tantum_e_il_parametro_delle_provvigioni_perse_dove_nasce_il_problema\"><\/span>1. La provvigione una tantum e il parametro delle provvigioni perse: dove nasce il problema<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 prevista dall\u2019art. 1751 c.c. compensa l\u2019agente per la clientela che ha procurato e che, dopo la cessazione, continua a produrre affari a vantaggio del preponente. Nel valutare se il pagamento sia equo, la norma impone di considerare tutte le circostanze del caso e, in particolare, <strong>le provvigioni che l\u2019agente perde<\/strong> sugli affari con quei clienti.<\/p>\n<p>Nel rapporto di agenzia tradizionale il parametro opera in modo lineare. Ogni affare che il preponente concluder\u00e0, dopo la cessazione, con un cliente procurato dall\u2019agente produce al tempo stesso un utile per il primo e una provvigione che il secondo avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito: ci\u00f2 che il preponente conserva e ci\u00f2 che l\u2019agente perde sono due facce del medesimo affare. Le provvigioni perse costituiscono cos\u00ec un elemento oggettivo di misura, altrimenti difficile da individuare, dei vantaggi che il preponente trae dalla clientela.<\/p>\n<p>Si pensi ora al caso di un agente che promuove, per un operatore di telecomunicazioni, contratti di durata minima di ventiquattro mesi con canone mensile, e che riceve una provvigione fissa alla stipula di ciascun contratto, senza alcun compenso sui canoni, sui rinnovi o sui contratti successivi del medesimo cliente. Alla cessazione sono in corso centinaia di contratti da lui procurati, alcuni dei quali potrebbero rinnovarsi tacitamente alla scadenza. In questa situazione, da un lato l\u2019operatore continuer\u00e0 a incassare i canoni per anni; dall\u2019altro l\u2019agente non perde alcuna provvigione, perch\u00e9 su quei contratti non avrebbe percepito nulla nemmeno proseguendo il rapporto.<\/p>\n<p>Il legame tra vantaggi del preponente e perdite dell\u2019agente, tipico del rapporto di agenzia classico, si interrompe: il preponente trae ancora sostanziali vantaggi dalla clientela, ma il parametro con cui l\u2019art. 1751 c.c. misura l\u2019equit\u00e0 si riduce drasticamente.<\/p>\n<p>Tale modello \u00e8 tipico in numerosi settori, quali ad esempio telefonia, energia e gas sul mercato libero, servizi in abbonamento, intermediazione del credito. In questi settori, e nei singoli accordi, la remunerazione una tantum si presenta per\u00f2 in forme diverse: la provvigione pu\u00f2 spettare per ogni nuovo contratto concluso con il cliente, anche se gi\u00e0 acquisito (un ampliamento, un prodotto aggiuntivo, un rinnovo espresso); pu\u00f2 spettare una sola volta per cliente, con esclusione di ogni compenso sui contratti successivi; pu\u00f2 infine combinarsi con una componente ricorrente sui canoni, o con una provvigione sul rinnovo espresso, ma non su quello tacito. La distinzione, come si vedr\u00e0 al paragrafo 3, \u00e8 decisiva.<\/p>\n<p>Questa tipologia di provvigione \u00e8 stata oggetto di una sentenza di grande rilievo della Corte di giustizia, la sentenza <em>O2 Czech Republic<\/em> del 23 marzo 2023 (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62021CJ0574\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">C-574\/21<\/a>), esaminata al paragrafo 3, ed \u00e8 ampiamente studiata nel diritto tedesco, come si vedr\u00e0 al paragrafo 5.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Come_funziona_lindennita_i_principi\"><\/span>2. Come funziona l\u2019indennit\u00e0: i principi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"21_I_presupposti_dellart_1751_cc_e_le_tre_fasi\"><\/span>2.1 I presupposti dell\u2019art. 1751 c.c. e le tre fasi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>L\u2019art. 1751 c.c. attua l\u2019art. 17, par. 2, della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:31986L0653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richtlinie 86\/653\/EWG<\/a> e ne riproduce la struttura. L\u2019indennit\u00e0 \u00e8 dovuta se ricorrono, cumulativamente, tre condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti;<\/li>\n<li>il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;<\/li>\n<li>il pagamento dell\u2019indennit\u00e0 \u00e8 equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l\u2019agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Corte di giustizia, nella gi\u00e0 citata sentenza <em>O2 Czech Republic<\/em>, legge queste condizioni come passaggi successivi di un unico procedimento (C-574\/21, punto 39, che riprende <em>Quenon K.<\/em>, C-338\/14): prima si quantificano i vantaggi che il preponente conserva, poi si verifica se l\u2019importo cos\u00ec determinato sia equo, in particolare alla luce delle provvigioni perse, infine lo si confronta con il massimale dell\u2019art. 1751, co. 3, c.c., pari a un\u2019annualit\u00e0 calcolata sulla media delle retribuzioni dell\u2019agente negli ultimi cinque anni. Il massimale \u00e8 dunque un tetto, non una base di calcolo, e opera soltanto se l\u2019importo determinato nelle prime due fasi lo supera.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"22_Vantaggi_e_provvigioni_perse_si_misurano_sugli_affari_successivi_alla_cessazione\"><\/span>2.2 Vantaggi e provvigioni perse si misurano sugli affari successivi alla cessazione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il secondo e il terzo presupposto guardano al futuro. La norma richiede che il preponente riceva \u201cancora\u201d sostanziali vantaggi dagli affari con i clienti procurati dall\u2019agente: la Corte di giustizia ha chiarito che si tratta dei vantaggi che persistono dopo la cessazione e che derivano dagli affari conclusi con quei clienti dopo tale momento, cio\u00e8 dalle nuove operazioni che il preponente continua a realizzare con la clientela creata dall\u2019agente (C-574\/21, punto 44). Le provvigioni perse, di cui l\u2019equit\u00e0 impone di tener conto, sono il riflesso di quegli stessi affari: sono le provvigioni che l\u2019agente avrebbe maturato, se il rapporto fosse proseguito, sulle operazioni concluse dopo la cessazione con i clienti da lui procurati (punti 46-47 e 60). Le provvigioni sugli affari gi\u00e0 conclusi non c\u2019entrano: sono diritti acquisiti, regolati dagli artt. 7 e 8 della Direttiva e dall\u2019<a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigioni-su-affari-dopo-scioglimento\/\">Artikel 1748 des Zivilgesetzbuches<\/a>, e se l\u2019indennit\u00e0 le riguardasse perderebbe ogni effetto utile (punti 52-54).<\/p>\n<p>L\u2019intero meccanismo presuppone dunque che la clientela continui a generare nuovi affari dopo la cessazione: il preponente li conclude senza pi\u00f9 pagare l\u2019agente, e l\u2019agente perde le provvigioni che vi avrebbe maturato. \u00c8 questo presupposto che la provvigione una tantum su contratti di durata mette in crisi. Da un lato, chi per contratto non avrebbe percepito nulla sui futuri affari con i propri clienti non perde, per definizione, alcuna provvigione. Dall\u2019altro, il contratto di durata non produce \u201cnuovi affari\u201d in senso proprio: il cliente non torna a comprare, ma continua a pagare il canone di un contratto gi\u00e0 concluso. Se questa prosecuzione sia un vantaggio \u201cderivante dagli affari\u201d successivi alla cessazione \u00e8 la prima delle questioni aperte.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"23_I_limiti_dellinderogabilita_la_una_tantum_come_deroga_indiretta\"><\/span>2.3 I limiti dell\u2019inderogabilit\u00e0: la una tantum come deroga indiretta?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le disposizioni dell\u2019art. 1751 c.c. sono <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/\">inderogabili a svantaggio dell\u2019agente<\/a> (co. 6; art. 19 della Direttiva): le parti non possono escludere o ridurre l\u2019indennit\u00e0 con un patto anteriore alla cessazione. La Corte di giustizia ricava dal carattere imperativo della norma anche una regola per l\u2019interprete, per cui tra pi\u00f9 letture possibili dell\u2019art. 17 va scartata quella che si risolve a detrimento dell\u2019agente (punti 57-58, che richiamano <em>CMR<\/em>, C-645\/16, e <em>Marchon Germany<\/em>, C-315\/14).<\/p>\n<p>L\u2019inderogabilit\u00e0 riguarda per\u00f2 l\u2019indennit\u00e0, non la disciplina delle provvigioni. L\u2019art. 1748, co. 2, c.c., che riconosce all\u2019agente la provvigione anche sugli affari conclusi dal preponente con i clienti da lui acquisiti, \u00e8 espressamente derogabile: le parti possono quindi stabilire che l\u2019agente sia remunerato soltanto per il primo contratto di ciascun cliente e che nulla gli spetti sui contratti successivi. Questa pattuizione, in s\u00e9 lecita, produce un effetto sull\u2019indennit\u00e0. L\u2019agente, alla cessazione, non perde alcuna provvigione, perch\u00e9 sui futuri affari con i propri clienti non ne avrebbe comunque maturate; e il criterio che l\u2019art. 1751 c.c. indica in particolare per valutare l\u2019equit\u00e0, le provvigioni perse, si riduce a zero. Da qui la domanda che attraversa l\u2019intero tema: una clausola che regola le provvigioni, ma che ha l\u2019effetto di privare l\u2019indennit\u00e0 del suo parametro principale, resta un patto sulle provvigioni oppure diventa, nella sostanza, un patto sull\u2019indennit\u00e0, vietato dal comma 6? \u00c8 la questione che la Corte di giustizia ha sfiorato parlando di \u201celusione\u201d (punto 63) e che i paragrafi 4.1 e 4.2 affrontano.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_La_sentenza_O2_Czech_Republic_cosa_ha_deciso_la_Corte_di_giustizia\"><\/span>3. La sentenza O2 Czech Republic: cosa ha deciso la Corte di giustizia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"31_Il_caso_e_le_due_questioni\"><\/span>3.1 Il caso e le due questioni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La sentenza del 23 marzo 2023, causa C-574\/21, nasce da una controversia ceca. Un agente aveva promosso per oltre dodici anni, per conto di O2 Czech Republic, contratti di telecomunicazione e la vendita di telefoni, ricevendo una provvigione una tantum per ogni contratto concluso. Alla cessazione, nel 2010, erano ancora in corso 431 abbonamenti procurati negli ultimi due anni, tutti gi\u00e0 provvigionati; l\u2019agente chiedeva un\u2019indennit\u00e0 di circa 82.000 euro. La corte d\u2019appello aveva respinto la domanda ritenendo che l\u2019agente fosse gi\u00e0 stato pagato con le provvigioni una tantum e che le provvigioni \u201cipotetiche\u201d su affari futuri non rendessero equo il pagamento dell\u2019indennit\u00e0, requisito essenziale ai sensi dell\u2019art. 17 della Direttiva (punto 19); la Corte suprema ceca, giudice del rinvio, seguiva una giurisprudenza secondo cui le provvigioni perse sono solo quelle su operazioni gi\u00e0 realizzate, e ne rilevava il contrasto con la giurisprudenza tedesca (punti 20-21).<\/p>\n<p>Di qui le due questioni pregiudiziali (punto 22):<\/p>\n<ul>\n<li>se le \u201cprovvigioni che l\u2019agente commerciale perde\u201d comprendano quelle sui contratti che l\u2019agente avrebbe concluso, proseguendo il rapporto, con i clienti da lui procurati;<\/li>\n<li>in caso affermativo, a quali condizioni ci\u00f2 valga per le provvigioni una tantum.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"32_Le_risposte_della_Corte_le_provvigioni_perse_e_il_punto_63\"><\/span>3.2 Le risposte della Corte: le provvigioni perse e il punto 63<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Alla prima questione la Corte risponde in senso affermativo: le provvigioni perse comprendono quelle che l\u2019agente avrebbe maturato, se il rapporto fosse proseguito, sugli affari conclusi dal preponente dopo la cessazione con i clienti da lui procurati. Limitarle alle operazioni gi\u00e0 realizzate, osserva la Corte, priverebbe l\u2019agente di una parte considerevole degli utili che il preponente continua a ricavare dal suo lavoro (punti 59-60).<\/p>\n<p>Sulla seconda questione la Corte compie due passaggi distinti.<\/p>\n<p>Il primo \u00e8 di principio. Le provvigioni perse sono \u201csolo uno dei vari elementi\u201d di cui tener conto nella valutazione di equit\u00e0; di conseguenza, la scelta di un certo tipo di provvigione, \u201ccome, ad esempio, delle provvigioni una tantum\u201d, non pu\u00f2 rimettere in discussione il diritto all\u2019indennit\u00e0 (punto 63).<\/p>\n<p>Il secondo passaggio riguarda il caso concreto. In udienza O2 aveva chiarito che la provvigione era dovuta per qualsiasi nuovo contratto, anche con clienti gi\u00e0 acquisiti. In un sistema di questo tipo la clientela procurata dall\u2019agente pu\u00f2 generare nuove operazioni, come un ampliamento del contratto o un prodotto aggiuntivo, sulle quali l\u2019agente, proseguendo il rapporto, avrebbe maturato ulteriori provvigioni: le provvigioni gi\u00e0 incassate remunerano i contratti conclusi, non quelli futuri, e non comprendono perci\u00f2 le provvigioni perse (punti 64-65). Il dispositivo riflette questo secondo passaggio: la provvigione una tantum non esclude dal calcolo dell\u2019indennit\u00e0 le provvigioni perse sugli affari successivi alla cessazione, quando corrisponde a una remunerazione forfettaria per ogni nuovo contratto concluso con l\u2019intermediazione dell\u2019agente (punto 66).<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"33_Cosa_la_Corte_non_ha_deciso\"><\/span>3.3 Cosa la Corte non ha deciso<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La portata della sentenza \u00e8 circoscritta dalla fattispecie decisa. La Corte si \u00e8 pronunciata sulla <strong>provvigione una tantum per contratto<\/strong>: l\u2019agente percepisce una provvigione fissa ogni volta che un cliente, anche gi\u00e0 acquisito, conclude un nuovo contratto, come un ampliamento, un prodotto aggiuntivo o un rinnovo espresso. In questa ipotesi le provvigioni perse esistono, perch\u00e9 l\u2019agente, proseguendo il rapporto, avrebbe maturato nuove provvigioni sui contratti successivi dei propri clienti, e il parametro dell\u2019art. 1751 c.c. opera regolarmente.<\/p>\n<p>La Corte non si \u00e8 invece pronunciata sulla <strong>provvigione una tantum per cliente<\/strong>, detta anche \u201cpura\u201d: l\u2019agente percepisce una sola provvigione all\u2019acquisizione del cliente e nulla sui contratti successivi, n\u00e9 sui rinnovi, taciti o espressi. In questa ipotesi le provvigioni perse sono pari a zero, e la sentenza non chiarisce se i canoni che il preponente continua a incassare sui contratti gi\u00e0 conclusi costituiscano un \u201csostanziale vantaggio\u201d ai sensi dell\u2019art. 17, n\u00e9 come l\u2019indennit\u00e0 debba essere determinata in assenza del criterio delle provvigioni perse.<\/p>\n<blockquote><p><strong>La distinzione in sintesi<\/strong><\/p>\n<p><strong>Una tantum per contratto<\/strong> \u2014 la provvigione spetta ogni volta che un cliente, anche gi\u00e0 acquisito, conclude un nuovo contratto (ampliamento, prodotto aggiuntivo, rinnovo espresso). Le provvigioni perse esistono: \u00e8 il caso deciso dalla Corte di giustizia.<\/p>\n<p><strong>Una tantum per cliente (\u201cpura\u201d)<\/strong> \u2014 la provvigione spetta una sola volta, all\u2019acquisizione del cliente, e nulla sui contratti successivi n\u00e9 sui rinnovi. Le provvigioni perse sono pari a zero: \u00e8 il caso che la Corte non ha deciso.<\/p><\/blockquote>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Il_caso_difficile_una_tantum_per_cliente_e_contratti_di_durata\"><\/span>4. Il caso difficile: una tantum per cliente e contratti di durata<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"41_La_deroga_allart_1748_co_2_cc_e_linderogabilita_dellart_1751_co_6_cc\"><\/span>4.1 La deroga all\u2019art. 1748, co. 2, c.c. e l\u2019inderogabilit\u00e0 dell\u2019art. 1751, co. 6, c.c.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La provvigione una tantum per cliente nasce da una facolt\u00e0 che il codice riconosce espressamente. L\u2019art. 1748, co. 2, c.c. attribuisce all\u2019agente la provvigione anche sugli affari conclusi dal preponente con clienti che l\u2019agente aveva in precedenza acquisito, \u201csalvo che sia diversamente pattuito\u201d; la norma attua l\u2019art. 7, par. 1, lett. b), della Direttiva, che non rientra tra le disposizioni inderogabili dell\u2019art. 19. Le parti possono dunque pattuire una remunerazione unica all\u2019acquisizione del cliente, escludendo ogni compenso sui contratti successivi.<\/p>\n<p>Quando l\u2019affare promosso \u00e8 un <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/diritto-alla-provvigione-contratti-durata\/\">Laufzeitvertrag<\/a>, la clausola produce per\u00f2 un effetto che va oltre la singola provvigione. Il cliente, una volta acquisito, resta: paga il canone, rinnova tacitamente, talvolta amplia il contratto. Per il preponente si tratta di utilit\u00e0 che si protraggono oltre la cessazione del rapporto di agenzia; per l\u2019agente, in forza della clausola, non ne deriva alcun compenso. Le provvigioni perse sono quindi pari a zero per effetto della stessa costruzione contrattuale, ed \u00e8 qui che la clausola incontra l\u2019art. 1751, co. 6, c.c. e l\u2019avvertimento del punto 63: una pattuizione lecita svuota il parametro principale con cui la norma misura un diritto che non pu\u00f2 essere svuotato.<\/p>\n<p>Due letture si contendono il campo.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Prima lettura<\/strong>: la clausola incide sulle provvigioni, non sull\u2019indennit\u00e0. La disciplina delle provvigioni \u00e8 rimessa all\u2019autonomia delle parti, e ogni scelta in materia si riflette indirettamente sull\u2019indennit\u00e0: un\u2019aliquota pi\u00f9 bassa produce un\u2019indennit\u00e0 pi\u00f9 bassa, senza che nessuno la consideri elusiva. La una tantum per cliente non \u00e8 diversa: non esclude il diritto, ma modifica le circostanze di fatto su cui l\u2019equit\u00e0 va valutata. L\u2019indennit\u00e0 resta dovuta se, in concreto, risulta equa.<\/li>\n<li><strong>Seconda lettura<\/strong>: la clausola incide, nei suoi effetti, sull\u2019indennit\u00e0. La una tantum per cliente non riduce l\u2019indennit\u00e0, ma azzera in partenza il parametro che la misura, e lo fa attraverso una clausola predisposta dal preponente, che ne conosce l\u2019effetto. Se la provvigione serve, in sostanza, a remunerare in anticipo il valore della clientela che l\u2019indennit\u00e0 dovrebbe compensare alla cessazione, essa realizza una deroga vietata dal comma 6, oppure un pagamento anticipato dell\u2019indennit\u00e0, che l\u2019ordinamento non pu\u00f2 ammettere senza controllo.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"42_Perche_il_punto_63_non_risolve_la_questione\"><\/span>4.2 Perch\u00e9 il punto 63 non risolve la questione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il punto 63 sembra dare ragione alla seconda lettura, ma in realt\u00e0 si ferma prima. Esclude che la una tantum possa, da sola, rimettere in discussione il diritto all\u2019indennit\u00e0: il giudice non pu\u00f2 respingere la domanda per il solo fatto che le parti hanno scelto quel tipo di provvigione. Non dice per\u00f2 come debba concludersi la valutazione di equit\u00e0 quando le provvigioni perse sono pari a zero: se l\u2019indennit\u00e0 vada negata, salvo circostanze particolari, oppure riconosciuta in misura ridotta in ragione dei vantaggi che il preponente continua a trarre dalla clientela. Entrambe le conclusioni sono compatibili con la sentenza, che ha enunciato il principio in via generale ma lo ha applicato a un caso in cui le provvigioni perse esistevano. La questione si sposta cos\u00ec dall\u2019esistenza del diritto alla sua quantificazione secondo equit\u00e0, ed \u00e8 su questo terreno che si collocano i temi del paragrafo che segue.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Le_questioni_che_la_una_tantum_pone_i_temi_di_una_possibile_discussione\"><\/span>5. Le questioni che la una tantum pone: i temi di una possibile discussione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Per la una tantum pura la Corte di giustizia non ha dato risposta e in Italia non risulta giurisprudenza. L\u2019esperienza tedesca \u00e8 utile perch\u00e9 il \u00a7 89b HGB e l\u2019art. 1751 c.c. attuano entrambi l\u2019art. 17, par. 2, della Direttiva 86\/653\/CEE e ne riproducono i presupposti: i nuovi clienti procurati dall\u2019agente, i sostanziali vantaggi che il preponente continua a trarne, l\u2019equit\u00e0 del pagamento valutata in particolare alla luce delle provvigioni perse. Le due norme sono, nella sostanza, sovrapponibili, e le questioni emerse in oltre quindici anni di contenzioso tedesco<sup id=\"rif1\"><a href=\"#nota1\">1<\/a><\/sup> derivano dalla loro struttura comune, non da peculiarit\u00e0 dell\u2019ordinamento tedesco. Sono quindi i temi su cui, con ogni probabilit\u00e0, si articolerebbe anche una discussione italiana. Se ne indicano alcuni, nell\u2019ordine in cui la norma li pone, con gli argomenti che le parti potrebbero spendere e le questioni che ne deriverebbero, tenuto conto dell\u2019esperienza e del dibattito giurisprudenziale e dottrinale tedeschi.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"51_I_canoni_dopo_la_cessazione_vantaggio_del_preponente_o_prestazione_gia_pagata\"><\/span>5.1 I canoni dopo la cessazione: vantaggio del preponente o prestazione gi\u00e0 pagata?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il primo problema riguarda i canoni che il preponente continua a incassare, dopo la cessazione, sui contratti procurati dall\u2019agente. Come si \u00e8 visto al paragrafo 2.2, i vantaggi rilevanti ai sensi dell\u2019art. 1751 c.c. sono quelli derivanti dagli affari conclusi con i clienti dopo la cessazione, e le provvigioni perse ne sono il riflesso. Occorre allora una precisazione preliminare. Se il contratto, alla scadenza, viene rinnovato espressamente e il rinnovo d\u00e0 diritto a una nuova provvigione, si \u00e8 in presenza di un nuovo affare: l\u2019agente che fosse rimasto l\u2019avrebbe incassata, le provvigioni perse esistono e si ricade nel caso deciso dalla Corte di giustizia. Il problema si pone invece quando il contratto prosegue per la durata minima, o si rinnova tacitamente, senza che all\u2019agente spetti alcuna nuova provvigione: in questa ipotesi, che \u00e8 quella della una tantum pura, non vi \u00e8 alcun nuovo affare, i canoni affluiscono al preponente per anni e l\u2019agente non perde nulla.<\/p>\n<p>L\u2019agente potrebbe sostenere che quei canoni costituiscono il \u201csostanziale vantaggio\u201d richiesto dalla norma: se il cliente paga dopo la cessazione, il preponente guadagna dopo la cessazione, e lo deve all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente. Il preponente potrebbe replicare che i contratti sono stati conclusi durante il rapporto e remunerati con la provvigione pattuita, che ne copre l\u2019intera durata: pagare anche l\u2019indennit\u00e0 significherebbe pagare due volte la stessa intermediazione, e per di pi\u00f9 in misura dipendente dal caso, cio\u00e8 da quanto tempo prima della cessazione il contratto \u00e8 stato firmato.<\/p>\n<p>Una posizione intermedia distinguerebbe tra durata minima e rinnovi taciti. La provvigione una tantum coprirebbe la durata minima del contratto, che le parti conoscono al momento della stipula e sulla quale hanno commisurato il compenso; non coprirebbe invece i canoni del periodo di rinnovo tacito, che nessuna provvigione ha remunerato. Perch\u00e9 questi ultimi rilevino, per\u00f2, il cliente dovrebbe aver gi\u00e0 manifestato la volont\u00e0 di proseguire il rapporto, ad esempio non esercitando il diritto di recesso alla prima scadenza utile.<\/p>\n<p>La questione decisiva diventa allora <strong>che cosa remuneri, esattamente, la provvigione una tantum<\/strong>: la conclusione del contratto e la sua durata minima, oppure l\u2019intera relazione con il cliente, rinnovi taciti compresi.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"52_Senza_provvigioni_perse_lindennita_e_equa\"><\/span>5.2 Senza provvigioni perse, l\u2019indennit\u00e0 \u00e8 equa?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il secondo problema riguarda il peso dell\u2019assenza di provvigioni perse nella valutazione di equit\u00e0. Il preponente potrebbe sostenere che le provvigioni perse sono il criterio che la norma indica \u201cin particolare\u201d, e che quando valgono zero l\u2019indennit\u00e0 di regola non \u00e8 equa: il sistema provvigionale scelto dalle parti non pu\u00f2 essere corretto <em>a posteriori<\/em> attribuendo all\u2019agente pi\u00f9 di quanto avrebbe guadagnato restando. L\u2019agente potrebbe replicare che le provvigioni perse sono solo uno degli elementi dell\u2019equit\u00e0, come la Corte di giustizia ha affermato al punto 63, e che se il preponente continua a trarre vantaggio dalla clientela l\u2019indennit\u00e0 resta equa, al pi\u00f9 ridotta nell\u2019importo. Ne discende una questione di prova: potrebbe spettare all\u2019agente dimostrare circostanze particolari che giustifichino comunque l\u2019indennit\u00e0, come una sproporzione macroscopica tra provvigione incassata e vantaggi del preponente.<\/p>\n<p>Quali siano le altre circostanze capaci di fondare l\u2019equit\u00e0 \u00e8 il punto meno esplorato. Oltre alla sproporzione tra provvigione e vantaggi, l\u2019agente potrebbe valorizzare un costo che il preponente si risparmia con la cessazione.<\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Lesen Sie auch:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/\">Le sentenze pi\u00f9 importanti del contratto di agenzia nel 2025<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<h2>Note<\/h2>\n<p id=\"nota1\"><sup>1<\/sup> Il contrasto \u00e8 documentato, in senso negativo all\u2019indennit\u00e0, da OLG K\u00f6ln, 19 giugno 2015, <a href=\"https:\/\/openjur.de\/u\/866690.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">19 U 109\/14<\/a> (contratti di locazione di impianti via cavo), e, in senso positivo, da OLG D\u00fcsseldorf, 18 settembre 2025, <a href=\"https:\/\/nrwe.justiz.nrw.de\/olgs\/duesseldorf\/j2025\/16_U_141_24_Urteil_20250918.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">16 U 141\/24<\/a> e <a href=\"https:\/\/nrwe.justiz.nrw.de\/olgs\/duesseldorf\/j2025\/16_U_173_24_Urteil_20250918.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">16 U 173\/24<\/a> (contratti di telefonia mobile). Dopo la sentenza <em>O2 Czech Republic<\/em>, l\u2019OLG K\u00f6ln ha precisato che l\u2019indennit\u00e0 non pu\u00f2 essere esclusa <em>a priori<\/em> neppure con remunerazione esclusivamente una tantum, ma che a tale circostanza andr\u00e0 attribuito un \u201cpeso rilevante\u201d nella valutazione di equit\u00e0: OLG K\u00f6ln, 24 novembre 2023, <a href=\"https:\/\/openjur.de\/u\/2479731.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">19 U 146\/22<\/a>, e 26 gennaio 2024, <a href=\"https:\/\/openjur.de\/u\/2484060.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">19 U 140\/22<\/a>. Die <em>Bundesgerichtshof<\/em> non si \u00e8 ancora pronunciato in modo diretto sulla questione. <a href=\"#rif1\">\u2191<\/a><\/p>\n<h2>Riferimenti<\/h2>\n<p><strong>Normativa<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Direttiva 86\/653\/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, artt. 7, 8, 17 e 19: <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:31986L0653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EUR-Lex<\/a>.<\/li>\n<li>Codice civile, artt. 1748 e 1751.<\/li>\n<li><em>Handelsgesetzbuch<\/em> (HGB), \u00a7 89b, nella versione in vigore dal 5 agosto 2009: <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/hgb\/__89b.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gesetze-im-internet.de<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Corte di giustizia dell\u2019Unione europea<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>CGUE, Terza Sezione, 23 marzo 2023, causa C-574\/21, <em>QT c. O2 Czech Republic a.s.<\/em>, ECLI:EU:C:2023:233, punti 19-22, 39, 44, 46-47, 52-54, 57-66: <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62021CJ0574\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EUR-Lex<\/a>.<\/li>\n<li>CGUE, 3 dicembre 2015, causa C-338\/14, <em>Quenon K.<\/em>, ECLI:EU:C:2015:795: <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62014CJ0338\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EUR-Lex<\/a>.<\/li>\n<li>CGUE, 19 aprile 2018, causa C-645\/16, <em>CMR<\/em>, ECLI:EU:C:2018:262: <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62016CJ0645\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EUR-Lex<\/a>; CGUE, 7 aprile 2016, causa C-315\/14, <em>Marchon Germany<\/em>, ECLI:EU:C:2016:211: <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62014CJ0315\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EUR-Lex<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Giurisprudenza tedesca<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>OLG K\u00f6ln, 24 novembre 2023, 19 U 146\/22, openJur 2023, 12281: <a href=\"https:\/\/openjur.de\/u\/2479731.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">openJur<\/a>.<\/li>\n<li>OLG K\u00f6ln, 26 gennaio 2024, 19 U 140\/22, openJur 2024, 2291: <a href=\"https:\/\/openjur.de\/u\/2484060.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">openJur<\/a>.<\/li>\n<li>OLG K\u00f6ln, 19 giugno 2015, 19 U 109\/14: <a href=\"https:\/\/openjur.de\/u\/866690.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">openJur<\/a>.<\/li>\n<li>OLG D\u00fcsseldorf, 18 settembre 2025, 16 U 141\/24 e 16 U 173\/24: <a href=\"https:\/\/nrwe.justiz.nrw.de\/olgs\/duesseldorf\/j2025\/16_U_141_24_Urteil_20250918.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NRWE (16 U 141\/24)<\/a>, <a href=\"https:\/\/nrwe.justiz.nrw.de\/olgs\/duesseldorf\/j2025\/16_U_173_24_Urteil_20250918.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NRWE (16 U 173\/24)<\/a>.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; L\u2019agente remunerato con una provvigione una tantum, corrisposta una sola volta alla conclusione di ciascun contratto, non perde alcuna [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8180,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-8179","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8179"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8179\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8182,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8179\/revisions\/8182"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}