{"id":8157,"date":"2026-07-10T13:40:04","date_gmt":"2026-07-10T13:40:04","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=8157"},"modified":"2026-07-10T13:44:29","modified_gmt":"2026-07-10T13:44:29","slug":"indennita-agente-clausola-arbitrale-estera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/","title":{"rendered":"Indennit\u00e0 dell&#8217;agente e clausola arbitrale estera: indisponibilit\u00e0 ex art. 2113 c.c. e l&#8217;estensione della tutela ai servizi"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Index<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis umschalten\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Umschalten auf<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#1_Il_caso_due_contratti_due_parti_una_clausola\" >1. Il caso: due contratti, due parti, una clausola<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#2_Perche_si_applica_la_L_2181995_e_non_il_Regolamento_Bruxelles_I-bis\" >2. Perch\u00e9 si applica la L. 218\/1995 e non il Regolamento Bruxelles I-bis<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#3_La_strada_scelta_dalle_Sezioni_Unite_indisponibilita_ex_art_2113_cc\" >3. La strada scelta dalle Sezioni Unite: indisponibilit\u00e0 ex art. 2113 c.c.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#4_Il_rapporto_tra_inderogabilita_e_indisponibilita\" >4. Il rapporto tra inderogabilit\u00e0 e indisponibilit\u00e0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#5_Lart_2113_cc_e_lagente_costituito_in_forma_societaria\" >5. L&#8217;art. 2113 c.c. e l&#8217;agente costituito in forma societaria<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#6_Il_fondamento_alternativo_lart_1751_cc_come_norma_di_applicazione_necessaria\" >6. Il fondamento alternativo: l&#8217;art. 1751 c.c. come norma di applicazione necessaria<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#7_Il_limite_del_percorso_europeo_la_Direttiva_e_la_nozione_di_merci\" >7. Il limite del percorso europeo: la Direttiva e la nozione di merci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#8_Lambito_dellart_1751_cc_e_lestensione_ai_servizi\" >8. L&#8217;ambito dell&#8217;art. 1751 c.c. e l&#8217;estensione ai servizi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#9_Due_ordinamenti_due_metodi\" >9. Due ordinamenti, due metodi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#Cosa_verificare_prima_di_agire\" >Cosa verificare prima di agire<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/#Note\" >Note<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>La Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato nulla la clausola arbitrale in un contratto di agenzia con preponente statunitense, qualificando l&#8217;indennit\u00e0 ex art. 1751 c.c. come diritto indisponibile ai sensi dell&#8217;art. 4, co. 2, L. 218\/1995.<\/strong><br \/>\n<strong>Il fondamento della decisione poggia in gran parte sull&#8217;art. 2113 c.c. e sulle categorie elaborate in materia di lavoro. La costruzione lascia aperti tre profili: il rapporto tra inderogabilit\u00e0 della norma e indisponibilit\u00e0 del diritto; l&#8217;applicabilit\u00e0 di uno strumento pensato per la persona fisica a un agente costituito in forma societaria; il coordinamento con la Convenzione di New York del 1958 in tema di arbitrato internazionale.<\/strong><br \/>\n<strong>La pronuncia produce inoltre un effetto che la giurisprudenza tedesca pi\u00f9 recente esclude: in Italia la tutela potrebbe estendersi anche ai contratti di agenzia aventi ad oggetto servizi. \u00c8 un esito che merita di essere verificato alla luce del percorso argomentativo seguito dalla Corte.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Il_caso_due_contratti_due_parti_una_clausola\"><\/span>1. Il caso: due contratti, due parti, una clausola<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Aerospace Engineering s.r.l. aveva operato come agente di Sonic Industries Inc., societ\u00e0 con sede negli Stati Uniti, in forza di un contratto stipulato nel 2000. Dopo la cessazione del rapporto, Aerospace ha convenuto Sonic davanti al Tribunale di Genova chiedendo l&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e le provvigioni non corrisposte.<\/p>\n<p>Sonic ha eccepito il difetto di giurisdizione richiamando una clausola arbitrale contenuta in un contratto concluso nel 2013 tra Aerospace e Sargent Aerospace &amp; Defence, societ\u00e0 del medesimo gruppo, che designava un arbitro unico con sede in Arizona. Il Tribunale di Genova ha affermato la propria giurisdizione e Sonic ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.<\/p>\n<p>Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 21657 depositata il 28 luglio 2025<sup id=\"rif1\"><a href=\"#nota1\">1<\/a><\/sup>, rigettano il ricorso articolando la decisione su due piani distinti. Il primo \u00e8 contrattuale: poich\u00e9 le parti del contratto del 2013 sono diverse da quelle del contratto del 2000 sul quale si fondano le pretese di Aerospace, la clausola arbitrale (contenuta nel primo e non nel secondo) non \u00e8 opponibile ad Aerospace nel rapporto azionato. Questo rilievo, da solo, sarebbe stato sufficiente a fondare la giurisdizione italiana.<\/p>\n<p>La Corte affronta tuttavia anche un secondo piano, sostanziale, e afferma che la clausola arbitrale sarebbe comunque nulla perch\u00e9 l&#8217;indennit\u00e0 ex art. 1751 c.c. costituisce un <strong>diritto indisponibile<\/strong> ai sensi dell&#8217;art. 4, co. 2, L. 218\/1995. \u00c8 su questo secondo piano, che eccede la <em>ratio decidendi<\/em> necessaria e assume perci\u00f2 la funzione di affermazione di principio, che si concentra l&#8217;analisi.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Perche_si_applica_la_L_2181995_e_non_il_Regolamento_Bruxelles_I-bis\"><\/span>2. Perch\u00e9 si applica la L. 218\/1995 e non il Regolamento Bruxelles I-bis<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Il Regolamento (UE) n. 1215\/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina, all&#8217;art. 25, le clausole di proroga della giurisdizione quando le parti designano il giudice di uno Stato membro. Nel caso in esame il preponente ha sede negli Stati Uniti e la clausola designa un arbitrato in Arizona, con la conseguenza che il Regolamento resta fuori dall&#8217;ambito applicativo e la disciplina va ricercata nel diritto internazionale privato italiano.<\/p>\n<p>Trova quindi applicazione l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 4, co. 2, L. 31 maggio 1995, n. 218<\/a>, secondo cui la giurisdizione italiana pu\u00f2 essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero a due condizioni cumulative: che la deroga sia provata per iscritto e che la causa verta su <strong>diritti disponibili<\/strong>. La forma scritta non \u00e8 in discussione; il nodo \u00e8 la disponibilit\u00e0 del diritto controverso.<\/p>\n<p>La struttura della norma fa dipendere l&#8217;intera questione da questo requisito. Se l&#8217;indennit\u00e0 ex art. 1751 c.c. \u00e8 un diritto disponibile, la clausola arbitrale \u00e8 idonea a derogare la giurisdizione italiana; se \u00e8 indisponibile, la deroga non \u00e8 consentita e la giurisdizione italiana si impone. Ogni passaggio successivo del ragionamento della Corte discende da come questo requisito viene qualificato.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_La_strada_scelta_dalle_Sezioni_Unite_indisponibilita_ex_art_2113_cc\"><\/span>3. La strada scelta dalle Sezioni Unite: indisponibilit\u00e0 ex art. 2113 c.c.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La Corte costruisce la qualificazione dell&#8217;indennit\u00e0 come diritto indisponibile richiamando due precedenti, che ne compongono l&#8217;ossatura argomentativa.<\/p>\n<p>Il primo \u00e8 Cass. SS.UU. n. 369\/1999 (<em>Air Malta c. Scopelliti Travel<\/em>)<sup id=\"rif2\"><a href=\"#nota2\">2<\/a><\/sup>, pronuncia relativa a una controversia analoga \u2014 agente italiano, preponente estero, clausola compromissoria \u2014 nella quale la Corte aveva affermato la nullit\u00e0 della clausola arbitrale sul presupposto che l&#8217;inderogabilit\u00e0 dell&#8217;art. 1751 c.c., sancita dall&#8217;ultimo comma della norma, coincida con l&#8217;indisponibilit\u00e0 del diritto ai sensi dell&#8217;art. 4 L. 218\/1995.<\/p>\n<p>Il secondo \u00e8 Cass. n. 24078\/2021, che ha elaborato la nozione di diritti indisponibili muovendo dall&#8217;art. 2113 c.c.: sono indisponibili non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma ogni posizione regolata da norme inderogabili poste a tutela della parte debole del rapporto.<\/p>\n<p>Su queste basi la Corte sviluppa una catena argomentativa lineare. L&#8217;art. 1751 c.c. \u00e8 inderogabile a svantaggio dell&#8217;agente, come dispone espressamente il suo ultimo comma in attuazione dell&#8217;art. 19 della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:31986L0653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richtlinie 86\/653\/EWG<\/a>; l&#8217;agente \u00e8 parte debole del rapporto; le norme inderogabili poste a tutela della parte debole generano, secondo la lettura dell&#8217;art. 2113 c.c. accolta da Cass. n. 24078\/2021, diritti indisponibili; i diritti indisponibili non possono essere oggetto di deroga convenzionale della giurisdizione ex art. 4 L. 218\/1995; la clausola arbitrale \u00e8 pertanto nulla.<\/p>\n<p>La costruzione presenta una caratteristica che vale la pena isolare, perch\u00e9 orienta l&#8217;intera analisi successiva: la Corte non richiama la sentenza <em>Ingmar<\/em> (CGUE, C-381\/98, 9 novembre 2000), non qualifica l&#8217;art. 1751 c.c. come norma di applicazione necessaria e non menziona la Convenzione di New York del 1958. Il fondamento della decisione \u00e8 interamente interno e poggia sulla nozione di indisponibilit\u00e0 mutuata dal diritto del lavoro.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Il_rapporto_tra_inderogabilita_e_indisponibilita\"><\/span>4. Il rapporto tra inderogabilit\u00e0 e indisponibilit\u00e0<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Sul piano sistematico, inderogabilit\u00e0 e indisponibilit\u00e0 individuano due categorie che il diritto italiano tiene distinte. Una norma \u00e8 inderogabile quando le parti non possono escluderla o attenuarla per via pattizia prima che il diritto sorga; un diritto \u00e8 indisponibile quando il titolare non pu\u00f2 disporne \u2014 rinunciarvi, cederlo, transigere su di esso \u2014 nemmeno dopo che \u00e8 sorto. La prima categoria attiene alla forza cogente della norma nella fase genetica del rapporto, la seconda alla facolt\u00e0 di disposizione del diritto una volta entrato nel patrimonio del titolare.<\/p>\n<p>Questa distinzione \u00e8 incorporata nello stesso strumento su cui la Corte fonda il proprio ragionamento. L&#8217;art. 2113 c.c. opera infatti una separazione interna: da un lato i diritti assolutamente indisponibili, costituzionalmente garantiti \u2014 quali salute, riposo, ferie \u2014, dall&#8217;altro i diritti derivanti da norme inderogabili che restano invece disponibili una volta sorti, con l&#8217;unico correttivo dell&#8217;impugnabilit\u00e0 delle rinunce e transazioni entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. La previsione stessa di un termine semestrale di impugnazione presuppone che il diritto sia disponibile: se cos\u00ec non fosse, la rinuncia sarebbe nulla ab initio e non soggetta ad alcun termine di decadenza. Il meccanismo dell&#8217;art. 2113 c.c. dimostra pertanto che l&#8217;inderogabilit\u00e0 della norma e l&#8217;indisponibilit\u00e0 del diritto operano su piani diversi.<\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Lesen Sie auch:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/agente-rinunce-transazioni-art-2113-c-c-2\/\">Welche Verzichtserkl\u00e4rungen und Vergleiche k\u00f6nnen vom Handelsvertreter gem\u00e4\u00df Art. 2113 des Zivilgesetzbuches angefochten werden?<\/a><\/p>\n<p>La medesima distinzione \u00e8 acquisita nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 in materia di arbitrato, dove opera con segno opposto rispetto a quello adottato dalle Sezioni Unite in materia di agenzia. La Corte ha affermato, in adesione alla prevalente dottrina, che l&#8217;imperativit\u00e0 o inderogabilit\u00e0 della norma che regola il diritto non rende automaticamente indisponibile quest&#8217;ultimo, e che gli arbitri restano tenuti ad applicare la normativa cogente (Cass. sez. I, 19 aprile 2018, principio ribadito nel 2020 e nel 2022)<sup id=\"rif4\"><a href=\"#nota4\">4<\/a><\/sup>. L&#8217;arbitrabilit\u00e0 della controversia e l&#8217;imperativit\u00e0 della disciplina sostanziale convivono, in questa lettura, senza che la seconda escluda la prima.<\/p>\n<p>Il rilievo trova riscontro anche in dottrina. Bortolotti osserva che la nozione di diritti indisponibili va circoscritta ai diritti stabiliti a tutela non soltanto dell&#8217;interesse privato del titolare ma anche di un interesse pubblico \u2014 diritti della personalit\u00e0, diritti di famiglia, diritti dei lavoratori in senso stretto \u2014, poich\u00e9 l&#8217;estensione della categoria a tutti i diritti protetti da norme imperative comporterebbe la non arbitrabilit\u00e0 della maggior parte dei contratti commerciali, esito che il sistema dell&#8217;arbitrato internazionale non conosce<sup id=\"rif5\"><a href=\"#nota5\">5<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p>Le Sezioni Unite del 2025, in continuit\u00e0 con <em>Air Malta<\/em>, muovono dalla premessa opposta senza soffermarsi su questo orientamento.<\/p>\n<blockquote><p><strong>La distinzione in sintesi<\/strong><\/p>\n<p><strong>Inderogabile<\/strong> \u2014 la norma non pu\u00f2 essere esclusa contrattualmente prima che il diritto sorga.<\/p>\n<p><strong>Indisponibile<\/strong> \u2014 il diritto non pu\u00f2 essere ceduto, rinunciato o transatto nemmeno dopo che \u00e8 sorto.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 2113 c.c. presuppone la distinzione: il termine semestrale di impugnazione esiste perch\u00e9 il diritto pu\u00f2 essere disposto. Se fosse indisponibile, la rinuncia sarebbe nulla \u2014 non impugnabile nel termine.<\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Lart_2113_cc_e_lagente_costituito_in_forma_societaria\"><\/span>5. L&#8217;art. 2113 c.c. e l&#8217;agente costituito in forma societaria<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Un secondo profilo attiene all&#8217;ambito soggettivo di applicazione dello strumento utilizzato. L&#8217;art. 2113 c.c. si applica ai rapporti previsti dall&#8217;art. 409 c.p.c., ossia, per quanto qui rileva, ai rapporti di agenzia caratterizzati da una prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale. \u00c8 questa componente di personalit\u00e0 della prestazione a individuare l&#8217;agente persona fisica quale destinatario della tutela.<\/p>\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 esclude con orientamento consolidato che le societ\u00e0 rientrino in questo perimetro. Quando l&#8217;agente opera in forma societaria (di persone o di capitali) la societ\u00e0 costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che si interpone tra il socio e il preponente, facendo venir meno il carattere prevalentemente personale della prestazione richiesto dall&#8217;art. 409, n. 3, c.p.c.<sup id=\"rif13\"><a href=\"#nota13\">13<\/a><\/sup> Il rapporto fuoriesce cos\u00ec dall&#8217;ambito della parasubordinazione e, con esso, dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 2113 c.c.<\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Lesen Sie auch:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/rito-lavoro-persona-fisica-persona-giuridica\/\">Der Vertreter der nat\u00fcrlichen Person, die untergeordnete Arbeit und der Arbeitsritus<\/a><\/p>\n<p>Nel caso deciso dalle Sezioni Unite l&#8217;agente \u00e8 Aerospace Engineering s.r.l., societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata che, per il richiamato orientamento, non rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 409 c.p.c. La qualificazione dell&#8217;indennit\u00e0 come diritto indisponibile viene dunque costruita mediante uno strumento, l&#8217;art. 2113 c.c., la cui applicazione presuppone requisiti soggettivi che, nel caso concreto, non ricorrono.<\/p>\n<p>La circostanza incide sulla coerenza interna della costruzione. Lo strumento adottato dalla Corte \u00e8 tanto pi\u00f9 esposto quanto pi\u00f9 la tutela si estende alle persone giuridiche, poich\u00e9 la sua ratio \u00e8 calibrata sulla protezione della persona fisica in posizione di debolezza strutturale. Lo stesso profilo era del resto gi\u00e0 emerso in <em>Air Malta<\/em>, dove l&#8217;agente era una societ\u00e0 in accomandita semplice e la Corte aveva dato atto che la natura societaria escludeva l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 409 c.p.c., senza tuttavia trarne conseguenze sul piano dell&#8217;indisponibilit\u00e0.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6_Il_fondamento_alternativo_lart_1751_cc_come_norma_di_applicazione_necessaria\"><\/span>6. Il fondamento alternativo: l&#8217;art. 1751 c.c. come norma di applicazione necessaria<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Accanto alla via dell&#8217;indisponibilit\u00e0 esiste un percorso argomentativo diverso, pi\u00f9 aderente al sistema dell&#8217;arbitrato internazionale, che conduce al medesimo esito attraverso una qualificazione differente del problema.<\/p>\n<p>La sentenza <em><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:61998CJ0381\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ingmar<\/a><\/em> (CGUE, C-381\/98, 9 novembre 2000)<sup id=\"rif6\"><a href=\"#nota6\">6<\/a><\/sup> ha stabilito, ai punti da 21 a 25, che gli artt. 17-19 della Direttiva 86\/653\/CEE presentano carattere imperativo e trovano applicazione anche quando il contratto di agenzia \u00e8 sottoposto per volont\u00e0 delle parti al diritto di uno Stato terzo, purch\u00e9 l&#8217;agente eserciti la propria attivit\u00e0 nel territorio dell&#8217;Unione. Su questa base l&#8217;art. 1751 c.c., quale norma di attuazione della Direttiva, assume la natura di <strong>norma di applicazione necessaria<\/strong> ai sensi dell&#8217;art. 17 L. 218\/1995 (oggi art. 9 del Regolamento Roma I): una norma che il giudice italiano applica a prescindere dalla legge scelta dalle parti.<\/p>\n<p>Il ragionamento che ne discende ha struttura prognostica. La nullit\u00e0 della clausola non deriva dalla natura ontologicamente indisponibile del diritto, ma dal rischio concreto che il foro designato \u2014 nella specie, il collegio arbitrale con sede in Arizona, chiamato ad applicare il diritto dell&#8217;Arizona \u2014 non riconosca l&#8217;indennit\u00e0, con conseguente elusione della norma imperativa italiana. Ci\u00f2 che la nullit\u00e0 protegge \u00e8 l&#8217;effettivit\u00e0 della norma di applicazione necessaria, non la qualificazione del diritto in termini di disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>\u00c8 il percorso seguito dalla giurisprudenza tedesca. L&#8217;OLG M\u00fcnchen, con sentenza del 17 maggio 2006 (7 U 1781\/06)<sup id=\"rif7\"><a href=\"#nota7\">7<\/a><\/sup>, ha dichiarato nulla tanto la clausola arbitrale in favore dell&#8217;American Arbitration Association quanto la connessa clausola di foro, in un contratto tra un agente tedesco e una societ\u00e0 californiana, sul rilievo che le disposizioni imperative della Direttiva non possono essere vanificate dalla scelta di un foro in uno Stato terzo il cui diritto non contempli l&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto. La Corte ha inoltre precisato che non occorre l&#8217;accertamento della concreta mancata applicazione del diritto tedesco da parte del giudice straniero, essendo sufficiente il rischio prossimo che ci\u00f2 si verifichi. Sulla medesima linea si collocano l&#8217;OLG Stuttgart (16 gennaio 2012, 5 U 126\/11) e, in sede di conferma, il BGH (5 settembre 2012, VII ZR 25\/12)<sup id=\"rif8\"><a href=\"#nota8\">8<\/a><\/sup>.<\/p>\n<p>Rispetto alla via dell&#8217;indisponibilit\u00e0, questo percorso presenta tre caratteristiche che ne definiscono la portata: prescinde dall&#8217;equazione tra inderogabilit\u00e0 e indisponibilit\u00e0; non richiede il ricorso all&#8217;art. 2113 c.c. e alle categorie del lavoro subordinato; opera indipendentemente dalla natura soggettiva dell&#8217;agente, persona fisica o societ\u00e0.<\/p>\n<p>Vale in questa prospettiva il principio affermato dalle stesse Sezioni Unite in Cass. SS.UU. n. 3841\/2007 (<em>JP Morgan Chase Bank c. Poste Italiane<\/em>)<sup id=\"rif3\"><a href=\"#nota3\">3<\/a><\/sup>, secondo cui le norme di applicazione necessaria della <em>lex fori<\/em> operano come limite all&#8217;applicazione del diritto straniero richiamato dalla norma di conflitto, ma non si riverberano automaticamente sull&#8217;individuazione della giurisdizione, che precede su un piano logico la questione della legge applicabile. La tenuta del ragionamento fondato sulla norma di applicazione necessaria si misura pertanto sul coordinamento con questo precedente, che le Sezioni Unite del 2025 non richiamano.<\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Lesen Sie auch:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-e-normativa-antitrust\/\">Contratto di agenzia e normativa antitrust: quando il contratto di agenzia \u00e8 considerato un accordo verticale<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"7_Il_limite_del_percorso_europeo_la_Direttiva_e_la_nozione_di_merci\"><\/span>7. Il limite del percorso europeo: la Direttiva e la nozione di merci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Il fondamento costruito sulla norma di applicazione necessaria incontra un confine preciso, che ne segna al tempo stesso la coerenza e l&#8217;estensione.<\/p>\n<p>La Direttiva 86\/653\/CEE, all&#8217;art. 1, par. 2, definisce l&#8217;agente commerciale come l&#8217;intermediario indipendente incaricato in maniera permanente di trattare la <strong>vendita o l&#8217;acquisto di merci<\/strong><sup id=\"rif11\"><a href=\"#nota11\">11<\/a><\/sup>. I servizi restano fuori dal suo ambito. La tutela affermata in <em>Ingmar<\/em> copre di conseguenza i soli agenti di merci: il ragionamento fondato sul carattere imperativo della Direttiva opera nei limiti in cui la Direttiva stessa trova applicazione.<\/p>\n<p>Il Kammergericht di Berlino ha tratto questa conseguenza nel provvedimento del 1\u00b0 luglio 2025 (2 U 37\/22)<sup id=\"rif9\"><a href=\"#nota9\">9<\/a><\/sup>, relativo a un agente incaricato di promuovere servizi software in cloud (SaaS) per una societ\u00e0 californiana. Il KG ha dichiarato valida la clausola di foro esclusivo a San Francisco muovendo da due passaggi: la Direttiva non si applica alla mediazione di servizi; i \u00a7\u00a7 84 ss. HGB, che estendono la disciplina dell&#8217;agenzia anche ai servizi, operano in quel perimetro come norme semplicemente inderogabili nel diritto interno (<em>einfach zwingend<\/em>) e non come norme collisionsrechtlich zwingend, con la conseguenza che non si impongono contro una scelta di legge straniera n\u00e9 precludono la deroga della giurisdizione.<\/p>\n<p>Il riferimento sistematico \u00e8 alla sentenza <em><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62012CJ0184\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Unamar<\/a><\/em> (CGUE, C-184\/12, 17 ottobre 2013)<sup id=\"rif10\"><a href=\"#nota10\">10<\/a><\/sup>, secondo cui una norma nazionale che ecceda il perimetro della Direttiva pu\u00f2 assumere carattere di norma di applicazione necessaria solo ove il legislatore nazionale abbia inteso attribuirle espressamente quella forza. Per i \u00a7\u00a7 84 ss. HGB il KG non rinviene tale volont\u00e0, e ne trova conferma nel \u00a7 92c HGB, che ammette la deroga contrattuale della disciplina per gli agenti operanti fuori dall&#8217;UE e dallo SEE. L&#8217;ordinamento tedesco perviene cos\u00ec a un assetto coerente: la tutela \u00e8 cogente sul piano internazionale dove la Direttiva arriva, cede alla libert\u00e0 di scelta dove la Direttiva non arriva.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"8_Lambito_dellart_1751_cc_e_lestensione_ai_servizi\"><\/span>8. L&#8217;ambito dell&#8217;art. 1751 c.c. e l&#8217;estensione ai servizi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>L&#8217;ordinamento italiano non replica il limite oggettivo della Direttiva. L&#8217;art. 1751 c.c. si applica ai contratti di agenzia senza distinzione tra merci e servizi, in forza di una scelta del legislatore nazionale di dare attuazione alla Direttiva in senso <em>\u00fcberschie\u00dfend<\/em> (estensivo), estendendo la disciplina oltre il perimetro europeo. La differenza rispetto al diritto tedesco non \u00e8 di dettaglio: l\u00e0 dove i \u00a7\u00a7 84 ss. HGB estendono la tutela ai servizi mantenendola nel diritto interno, l&#8217;art. 1751 c.c. la estende con una norma che la giurisprudenza italiana qualifica come inderogabile senza distinzioni di oggetto.<\/p>\n<p>Ne discende una conseguenza che opera sul piano del ragionamento delle Sezioni Unite. Se l&#8217;inderogabilit\u00e0 dell&#8217;art. 1751 c.c. produce l&#8217;indisponibilit\u00e0 del diritto, e se questa preclude la deroga della giurisdizione, la catena vale per tutti i contratti di agenzia regolati dal diritto italiano, a prescindere dall&#8217;oggetto. In Italia, diversamente dalla Germania, la clausola arbitrale o di foro estero risulterebbe nulla anche nel contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione di servizi software in cloud.<\/p>\n<p>L&#8217;esito \u00e8 pi\u00f9 ampio di quello raggiungibile attraverso il solo percorso di <em>Ingmar<\/em>, che si arresta alla soglia delle merci. La sua tenuta dipende per\u00f2 dalla premessa da cui muove: l&#8217;equazione tra inderogabilit\u00e0 e indisponibilit\u00e0, costruita sull&#8217;art. 2113 c.c., di cui si \u00e8 dato conto ai paragrafi 4 e 5.<\/p>\n<p>Il percorso della norma di applicazione necessaria potrebbe condurre al medesimo risultato anche per i servizi, ma a una condizione ulteriore: che si dimostri, secondo il criterio fissato da <em>Unamar<\/em>, la volont\u00e0 del legislatore italiano di attribuire all&#8217;art. 1751 c.c. carattere di norma di applicazione necessaria anche nel perimetro <em>\u00fcberschie\u00dfend<\/em> (estensivo) rispetto alla Direttiva. \u00c8 l&#8217;accertamento che il KG Berlin ha svolto in senso negativo per il diritto tedesco e che, per il diritto italiano, resta da compiere.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"9_Due_ordinamenti_due_metodi\"><\/span>9. Due ordinamenti, due metodi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Italia e Germania muovono dalla medesima matrice europea \u2014 la Direttiva 86\/653\/CEE e la sentenza <em>Ingmar<\/em>\u00a0e pervengono, sul perimetro dei servizi, a esiti opposti in ragione del metodo adottato.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Pronuncia<\/th>\n<th>Data<\/th>\n<th>Paese<\/th>\n<th>Oggetto<\/th>\n<th>Principio<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Cass. SS.UU. n. 369\/1999 (<em>Air Malta<\/em>)<\/td>\n<td>30.06.1999<\/td>\n<td>Italia<\/td>\n<td>Agenzia biglietti aerei<\/td>\n<td>Inderogabilit\u00e0 art. 1751 c.c. = indisponibilit\u00e0; clausola arbitrale nulla<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>OLG M\u00fcnchen 7 U 1781\/06<\/td>\n<td>17.05.2006<\/td>\n<td>Germania<\/td>\n<td>Agenzia semiconduttori<\/td>\n<td>Rischio di elusione della norma imperativa; clausola arbitrale nulla<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>OLG Stuttgart 5 U 126\/11 \/ BGH VII ZR 25\/12<\/td>\n<td>2012<\/td>\n<td>Germania<\/td>\n<td>Agenzia merci<\/td>\n<td>Conferma OLG M\u00fcnchen; clausola di foro estero nulla<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>KG Berlin 2 U 37\/22<\/td>\n<td>01.07.2025<\/td>\n<td>Germania<\/td>\n<td>Agenzia SaaS<\/td>\n<td>Fuori dalla Direttiva; \u00a7\u00a7 84 ss. HGB non collisionsrechtlich zwingend; clausola valida<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cass. SS.UU. n. 21657\/2025<\/td>\n<td>28.07.2025<\/td>\n<td>Italia<\/td>\n<td>Agenzia componenti aeronautici<\/td>\n<td>Indisponibilit\u00e0 ex art. 2113 c.c.; clausola arbitrale nulla<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il metodo tedesco \u00e0ncora la tutela alla Direttiva e a <em>Ingmar<\/em> attraverso il ragionamento prognostico sulla norma di applicazione necessaria. Dove la Direttiva non arriva (servizi) il meccanismo non opera e la clausola di deroga resta valida. La tutela \u00e8 cos\u00ec cogente nel perimetro europeo e cede al di fuori di esso, in un assetto internamente coerente.<\/p>\n<p>Il metodo italiano \u00e0ncora la tutela all&#8217;indisponibilit\u00e0 del diritto secondo il diritto interno. Non essendo legata all&#8217;ambito della Direttiva, la qualificazione si estende in astratto a tutti i contratti di agenzia, tanto di merci quanto di servizi. Il fondamento poggia per\u00f2 sull&#8217;equazione tra inderogabilit\u00e0 e indisponibilit\u00e0 e sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2113 c.c. a soggetti che la giurisprudenza in materia di rito del lavoro esclude dal relativo ambito, e si colloca in tensione con il criterio di separazione tra giurisdizione e legge applicabile affermato in JP Morgan.<\/p>\n<p>Resta cos\u00ec aperto un interrogativo che nessuna delle due giurisprudenze ha finora sciolto: se sia possibile estendere in modo coerente la tutela agli agenti di servizi nell&#8217;ordinamento italiano senza ricorrere all&#8217;equazione tra inderogabilit\u00e0 e indisponibilit\u00e0. La risposta postula la dimostrazione \u2014 secondo il criterio di <em>Unamar<\/em> \u2014 che l&#8217;art. 1751 c.c., nel suo perimetro <em>estensivo<\/em>, costituisce norma di applicazione necessaria per scelta espressa del legislatore. \u00c8 il fondamento che la via della norma di applicazione necessaria richiederebbe e che le Sezioni Unite, avendo percorso la via dell&#8217;indisponibilit\u00e0, non hanno avuto occasione di sviluppare.<\/p>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cosa_verificare_prima_di_agire\"><\/span>Cosa verificare prima di agire<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ul>\n<li>Verificare se il preponente ha sede in uno Stato membro UE o in un paese terzo: solo nel secondo caso si applica l&#8217;art. 4 L. 218\/1995 e il requisito della disponibilit\u00e0 del diritto.<\/li>\n<li>Verificare se il contratto ha per oggetto merci o servizi: in Germania la distinzione \u00e8 decisiva; in Italia \u2014 allo stato attuale \u2014 la giurisdizione italiana sarebbe protetta in entrambi i casi, ma su basi dogmaticamente pi\u00f9 esposte per i servizi.<\/li>\n<li>Verificare se il foro o l&#8217;arbitrato designato appartiene a un ordinamento che non riconosce l&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto dell&#8217;agente: \u00e8 questo il presupposto del ragionamento prognostico tedesco e potrebbe rafforzare anche l&#8217;argomento italiano.<\/li>\n<li>Verificare se l&#8217;agente \u00e8 persona fisica o societ\u00e0 di capitali: il fondamento art. 2113 c.c. adottato dalle Sezioni Unite \u00e8 pi\u00f9 esposto a contestazione nel secondo caso, per ragioni di sistema \u2014 la giurisprudenza consolidata esclude le societ\u00e0 dall&#8217;art. 409 c.p.c.<\/li>\n<li>Verificare se nel contratto \u00e8 presente una clausola di scelta della legge applicabile a favore di un diritto straniero: la scelta della legge non neutralizza le norme di applicazione necessaria italiane, ma incide sull&#8217;analisi complessiva.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Note\"><\/span>Note<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p id=\"nota1\">\u00b9 Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 28 luglio 2025, n. 21657 (data ud. 25 marzo 2025). <a href=\"#rif1\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota2\">\u00b2 Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30 giugno 1999, n. 369 (<em>Air Malta c. Scopelliti Travel s.a.s.<\/em>). <a href=\"#rif2\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota3\">\u00b3 Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 20 febbraio 2007, n. 3841 (<em>JP Morgan Chase Bank National Association c. Poste Italiane s.p.a.<\/em>). <a href=\"#rif3\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota4\">\u2074 Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2018: l&#8217;imperativit\u00e0 della norma non rende automaticamente indisponibile il diritto che ne deriva; gli arbitri restano tenuti ad applicare la normativa cogente. Principio ribadito in Cass. 2020 e Cass. 2022 (rassegna in <em>Giurisprudenzarbitrale.it<\/em>, semestri II\/2020 e I\/2022). <a href=\"#rif4\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota5\">\u2075 F. Bortolotti \u2014 S. Bortolotti, <em>Dubbi sulla validit\u00e0 delle clausole arbitrali nei contratti di agenzia commerciale<\/em>, febbraio 2017, in <em>www.bbmpartners.com<\/em>. <a href=\"#rif5\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota6\">\u2076 CGUE, 9 novembre 2000, causa C-381\/98, <em>Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.<\/em> <a href=\"#rif6\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota7\">\u2077 OLG M\u00fcnchen, Urteil vom 17. Mai 2006, 7 U 1781\/06, in <em>IPRax<\/em> 2007, 322. <a href=\"#rif7\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota8\">\u2078 OLG Stuttgart, Beschluss vom 16. Januar 2012, 5 U 126\/11; BGH, Beschluss vom 5. September 2012, VII ZR 25\/12. <a href=\"#rif8\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota9\">\u2079 KG Berlin, Beschluss vom 1. Juli 2025, 2 U 37\/22, in <em>ZVertriebsR<\/em> 2025, 391. <a href=\"#rif9\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota10\">\u00b9\u2070 CGUE, 17 ottobre 2013, causa C-184\/12, <em>Unamar NV c. Navigation Maritime Bulgare<\/em>. <a href=\"#rif10\">\u2191<\/a><\/p>\n<p id=\"nota11\">\u00b9\u00b9 Direttiva 86\/653\/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, artt. 1, par. 2; 17; 18; 19. <a href=\"#rif11\">\u2191<\/a><\/p>\n<p>\u00b9\u00b2 Art. 4, co. 2, L. 31 maggio 1995, n. 218; art. 17 L. 218\/1995; art. 9 Reg. (CE) n. 593\/2008 (Roma I); art. 2113 c.c.; art. 409, n. 3, c.p.c.<\/p>\n<p id=\"nota13\">\u00b9\u00b3 Sull&#8217;esclusione delle societ\u00e0 dall&#8217;art. 409 c.p.c. e dall&#8217;art. 2113 c.c.: Cass. civ. n. 14813\/2005; Cass. civ. n. 2158\/2012; Cass. civ. n. 2509\/1997; Cass. civ. n. 9547\/2001; Cass. civ. n. 15535\/2011. <a href=\"#rif13\">\u2191<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato nulla la clausola arbitrale in un contratto di agenzia con preponente statunitense, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8168,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-8157","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8157"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8157\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8175,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8157\/revisions\/8175"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8157"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8157"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}