{"id":8086,"date":"2026-02-25T16:42:41","date_gmt":"2026-02-25T16:42:41","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=8086"},"modified":"2026-10-29T08:28:40","modified_gmt":"2026-10-29T08:28:40","slug":"sentenze-contratto-di-agenzia-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/","title":{"rendered":"Le sentenze pi\u00f9 importanti del contratto di agenzia nel 2025"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_89 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Index<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis umschalten\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Umschalten auf<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 eztoc-toggle-hide-by-default' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#11_Agenzia_vs_attivita_di_procacciamento_stabilita_e_indici_probatori\" >1.1. Agenzia vs attivit\u00e0 di procacciamento: stabilit\u00e0 e indici probatori<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#12_Continuita_e_stabilita_di_fatto\" >1.2. Continuit\u00e0 e stabilit\u00e0 di fatto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#13_Agenzia_vs_attivita_di_coordinamento_centralita_dellobbligo_di_promozione\" >1.3. Agenzia vs attivit\u00e0 di coordinamento: centralit\u00e0 dell\u2019obbligo di promozione<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#14_Forma_del_contratto\" >1.4. Forma del contratto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#21_Provvigioni_e_costi_nel_contratto_di_agenzia_riaddebito_delle_spese_e_remunerazione_sul_MOL\" >2.1. Provvigioni e costi nel contratto di agenzia: riaddebito delle spese e remunerazione sul MOL<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#22_Affari_conclusi_dopo_la_cessazione_del_rapporto_onere_probatorio_dellagente_e_art_210_cpc\" >2.2. Affari conclusi dopo la cessazione del rapporto, onere probatorio dell\u2019agente e art. 210 c.p.c.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#31_Validita_dei_limiti_AEC_e_divieto_di_abuso_del_potere_modificativo\" >3.1. Validit\u00e0 dei limiti AEC e divieto di abuso del potere modificativo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#32_Il_limite_del_sinallagma_e_il_ruolo_della_buona_fede\" >3.2. Il limite del sinallagma e il ruolo della buona fede<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#33_Forma_scritta_ad_probationem_e_onere_della_prova_delle_modifiche_peggiorative\" >3.3. Forma scritta ad probationem e onere della prova delle modifiche peggiorative<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#41_Criteri_di_valutazione_della_giusta_causa_art_2119_cc\" >4.1. Criteri di valutazione della giusta causa (art. 2119 c.c.)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#42_Pericolosita_intrinseca_della_condotta\" >4.2. Pericolosit\u00e0 intrinseca della condotta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#43_Rinuncia_al_preavviso_e_rispetto_dei_termini\" >4.3. Rinuncia al preavviso e rispetto dei termini<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#51_Il_sindacato_giudiziale_sulla_gravita_dellinadempimento\" >5.1. Il sindacato giudiziale sulla gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#52_Mancato_raggiungimento_dei_minimi_di_vendita_budget\" >5.2. Mancato raggiungimento dei minimi di vendita (budget)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#53_Nullita_per_contrarieta_a_norme_imperative_il_%E2%80%9Cfatto_del_terzo%E2%80%9D\" >5.3. Nullit\u00e0 per contrariet\u00e0 a norme imperative: il \u201cfatto del terzo\u201d<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#54_Inadempimento_di_obblighi_accessori_e_mutamenti_soggettivi\" >5.4. Inadempimento di obblighi accessori e mutamenti soggettivi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#55_Irrilevanza_del_danno_patrimoniale_e_centralita_del_vincolo_fiduciario\" >5.5. Irrilevanza del danno patrimoniale e centralit\u00e0 del vincolo fiduciario<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#61_Art_1751_cc_e_onere_della_prova_sullapporto_di_nuova_clientela\" >6.1. Art. 1751 c.c. e onere della prova sull\u2019apporto di nuova clientela<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#62_Rapporto_tra_codice_civile_art_1751_cc_e_AEC\" >6.2. Rapporto tra codice civile (art. 1751 c.c.) e AEC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#63_Regime_fiscale_delle_indennita\" >6.3. Regime fiscale delle indennit\u00e0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#71_Validita_del_patto_anche_in_assenza_di_compenso_determinato\" >7.1. Validit\u00e0 del patto anche in assenza di compenso determinato<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#72_Corresponsione_anticipata_dellindennita_nel_corso_del_rapporto\" >7.2. Corresponsione anticipata dell\u2019indennit\u00e0 nel corso del rapporto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#73_Eccezione_di_inadempimento_e_inefficacia_del_patto\" >7.3. Eccezione di inadempimento e inefficacia del patto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#81_Giurisdizione_e_tutela_inderogabile_nei_rapporti_internazionali\" >8.1. Giurisdizione e tutela inderogabile nei rapporti internazionali<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#82_Competenza_territoriale_e_rito_del_lavoro_nei_rapporti_parasubordinati\" >8.2. Competenza territoriale e rito del lavoro nei rapporti parasubordinati<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#83_Clausole_arbitrali_e_qualificazione_del_rapporto_il_procacciamento_daffari\" >8.3. Clausole arbitrali e qualificazione del rapporto: il procacciamento d\u2019affari<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#91_Opponibilita_dei_crediti_provvigionali_alla_massa\" >9.1. Opponibilit\u00e0 dei crediti provvigionali alla massa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#92_Indennita_di_fine_rapporto_e_ammissione_al_passivo\" >9.2. Indennit\u00e0 di fine rapporto e ammissione al passivo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#93_Sorte_del_contratto_di_agenzia_nella_liquidazione_giudiziale_sospensione_e_scioglimento\" >9.3. Sorte del contratto di agenzia nella liquidazione giudiziale: sospensione e scioglimento<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#101_La_distinzione_tra_Agente_e_ISF_%E2%80%9Cpromozione%E2%80%9D_contrattuale_e_propaganda_scientifica\" >10.1. La distinzione tra Agente e ISF: \u201cpromozione\u201d contrattuale e propaganda scientifica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#102_Il_rischio_della_riqualificazione_in_lavoro_subordinato\" >10.2. Il rischio della riqualificazione in lavoro subordinato<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#103_La_%E2%80%9Czona_grigia%E2%80%9D_della_vendita_di_dispositivi_medici\" >10.3. La \u201czona grigia\u201d della vendita di dispositivi medici<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#Quando_il_collaboratore_e_agente_e_quando_procacciatore_daffari\" >Quando il collaboratore \u00e8 agente e quando procacciatore d\u2019affari?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#La_clausola_risolutiva_espressa_esclude_il_diritto_dellagente_alle_indennita_di_fine_rapporto\" >La clausola risolutiva espressa esclude il diritto dell\u2019agente alle indennit\u00e0 di fine rapporto?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/sentenze-contratto-di-agenzia-2025\/#Una_clausola_arbitrale_o_di_foro_estero_nel_contratto_di_agenzia_e_valida\" >Una clausola arbitrale o di foro estero nel contratto di agenzia \u00e8 valida?<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<hr \/>\n<p><strong>Un collaboratore che per anni segnala clienti e raccoglie ordini chiede di essere riconosciuto come agente; un preponente riduce le provvigioni senza un accordo scritto; una clausola risolutiva espressa scioglie il contratto di agenzia perch\u00e9 un terzo ha revocato il mandato alla preponente; un agente italiano \u00e8 vincolato da una clausola arbitrale a favore di un arbitro statunitense. Sono alcuni dei casi su cui, nel 2025, la giurisprudenza sul contratto di agenzia \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi.<\/strong><br \/>\n<strong>La rassegna raccoglie le decisioni pi\u00f9 significative dell\u2019anno in dieci temi, dalla qualificazione del rapporto e dalla distinzione dal procacciamento d\u2019affari alle provvigioni, alle variazioni unilaterali, al recesso per giusta causa e alla clausola risolutiva espressa, fino all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto, al patto di non concorrenza, alla giurisdizione, alle procedure concorsuali e all\u2019informatore scientifico del farmaco, e segnala i punti sui quali la tutela dell\u2019agente \u00e8 stata rafforzata: il sindacato del giudice sulla gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la forma scritta per le modifiche peggiorative e l\u2019indisponibilit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto di fronte a una clausola arbitrale estera.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p>Nel corso del 2025, la giurisprudenza ha approfondito numerosi profili del contratto di agenzia, offrendo chiarimenti di rilievo su temi quali la qualificazione del rapporto e la distinzione rispetto alle figure affini (in particolare il procacciamento e le collaborazioni atipiche), la maturazione delle provvigioni e i relativi oneri probatori (anche con riferimento agli affari post-cessazione), i limiti alle variazioni unilaterali del preponente e i criteri di correttezza nell\u2019esercizio dello ius variandi, nonch\u00e9 la disciplina del recesso e della giusta causa. Le pronunce del 2025 si sono inoltre soffermate sulle indennit\u00e0 di fine rapporto, sul patto di non concorrenza, sugli aspetti processuali (rito, competenza e giurisdizione, anche in ambito internazionale) e sulla sorte dei crediti e del rapporto in caso di procedure concorsuali. Segue un\u2019analisi tematica di alcune tra le decisioni pi\u00f9 significative.<\/p>\n<h2>1. La qualificazione del rapporto: agenzia, procacciamento d\u2019affari e forma<\/h2>\n<p>Nel 2025 la giurisprudenza di merito ha ulteriormente affinato i criteri di distinzione tra il contratto di agenzia e le figure affini, con particolare attenzione alla natura dell\u2019incarico e alla sussistenza di un obbligo di stabilit\u00e0.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"11_Agenzia_vs_attivita_di_procacciamento_stabilita_e_indici_probatori\"><\/span>1.1. Agenzia vs attivit\u00e0 di procacciamento: stabilit\u00e0 e indici probatori<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La giurisprudenza del 2025 ribadisce che il contratto di agenzia si caratterizza per l\u2019assunzione, in capo all\u2019agente, di un obbligo giuridico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente, nell\u2019ambito di una collaborazione professionale autonoma, non episodica, svolta a proprio rischio e con il dovere di attenersi alle istruzioni impartite. In tal senso si esprimono la <b>Corte d\u2019Appello di Roma, sezione lavoro, 4 febbraio 2025, n. 262<\/b>, nonch\u00e9 la <b><a href=\"https:\/\/www.avvocato.it\/?p=399064\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2025, n. 1263<\/a><\/b>, le quali individuano nella stabilit\u00e0 dell\u2019obbligo promozionale e nella non episodicit\u00e0 della collaborazione gli elementi qualificanti del rapporto.<\/p>\n<p>Di contro, <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/procacciatore-daffari-diritto-provvigioni\/\">il procacciamento d\u2019affari<\/a> si configura come un\u2019attivit\u00e0 pi\u00f9 limitata, consistente nella mera segnalazione di clienti o nella raccolta di ordinativi, priva di vincolo di stabilit\u00e0 e svolta in modo episodico e occasionale, dipendente esclusivamente dall\u2019iniziativa del collaboratore, il quale resta libero di promuovere o meno gli affari. In tale ipotesi manca un obbligo giuridico di promozione continuativa e l\u2019attivit\u00e0 si esaurisce nei singoli affari conclusi, come ribadito dalla stessa <b>Cassazione n. 1263\/2025<\/b>.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"12_Continuita_e_stabilita_di_fatto\"><\/span>1.2. Continuit\u00e0 e stabilit\u00e0 di fatto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un profilo centrale riguarda la distinzione tra stabilit\u00e0 e continuit\u00e0 di fatto. Come chiarito dalla <b>Corte d\u2019Appello di Roma, sezione lavoro, 18 marzo 2025, n. 1010<\/b>, in linea con l\u2019orientamento della Corte di Cassazione richiamato anche dalla successiva Corte d\u2019Appello di Roma n. 2818\/2025, la stabilit\u00e0 ricorre solo quando la prestazione si protrae nel tempo in forza di un impegno contrattuale giuridicamente vincolante; la continuit\u00e0 di fatto, invece, pu\u00f2 sussistere anche in assenza di tale obbligo, qualora l\u2019attivit\u00e0 si ripeta per libera iniziativa del collaboratore. Ne consegue che la mera reiterazione degli affari, anche se protratta nel tempo, non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a qualificare il rapporto come agenziale, in mancanza dell\u2019obbligo tipico di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/capo-x\/art1742.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Artikel 1742 des Zivilgesetzbuches<\/a><\/p>\n<p>Ai fini della qualificazione del rapporto possono tuttavia assumere rilievo indici probatori sintomatici della stabilit\u00e0, quali la cadenza periodica e regolare della fatturazione, la corresponsione di acconti provvigionali, l\u2019automatismo del compenso e la previsione di un preavviso in caso di recesso. Tali elementi, pur non decisivi se considerati isolatamente, sono valorizzati dalla <b>Corte d\u2019Appello di Roma, sezione lavoro, 23 ottobre 2025, n. 3129<\/b>, laddove risultino coerenti con un assetto contrattuale che presupponga un obbligo stabile di promozione.<\/p>\n<p>In questa prospettiva assumono particolare rilievo anche il riconoscimento di un\u2019esclusiva di zona, la previsione di un patto di non concorrenza e il diritto al preavviso o alla relativa indennit\u00e0, clausole tipiche del contratto di agenzia e difficilmente compatibili con la natura occasionale del procacciamento. Tali elementi, in quanto presuppongono un rapporto giuridicamente vincolato e strutturato, sono valorizzati sia dalla <b>Corte d\u2019Appello di Roma, sezione lavoro, 4 febbraio 2025, n. 262<\/b>, sia dalla <b>Corte di Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2025, n. 1263<\/b>, quali indici qualificanti della natura agenziale del rapporto.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"13_Agenzia_vs_attivita_di_coordinamento_centralita_dellobbligo_di_promozione\"><\/span>1.3. Agenzia vs attivit\u00e0 di coordinamento: centralit\u00e0 dell\u2019obbligo di promozione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Con sentenza <b>Corte d\u2019Appello di Venezia, sez. III, 17 aprile 2025, n. 1472<\/b>, la Corte nega la riconducibilit\u00e0 del rapporto allo schema del contratto di agenzia, valorizzando in primo luogo il contenuto concreto delle obbligazioni assunte. Dall\u2019esame dell\u2019accordo emerge che la societ\u00e0 collaboratrice non era tenuta a promuovere n\u00e9 a concludere contratti in nome o per conto della preponente, ma svolgeva attivit\u00e0 di coordinamento, supervisione, formazione e supporto organizzativo della rete di vendita, sia a livello territoriale sia nazionale. Tali prestazioni, pur funzionali all\u2019attivit\u00e0 commerciale, sono considerate preliminari e strumentali rispetto alla conclusione dei contratti e non coincidono con l\u2019<a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/elementi-essenziali-contratto-di-agenzia-2\/\">attivit\u00e0 tipica dell\u2019agente<\/a>, incentrata sulla promozione stabile degli affari.<\/p>\n<p>La Corte esclude, inoltre, l\u2019applicabilit\u00e0 automatica della <a href=\"https:\/\/www.parlamento.it\/parlam\/leggi\/05173l.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L. n. 173\/2005<\/a>, chiarendo che la disciplina della vendita diretta a domicilio non impone necessariamente la qualificazione del rapporto come agenzia, potendo l\u2019attivit\u00e0 essere svolta anche sulla base di incarichi diversi, inclusi rapporti atipici. Nel caso di specie, la collaboratrice non svolgeva neppure indirettamente attivit\u00e0 di raccolta di ordinativi presso i consumatori finali, attivit\u00e0 rimessa ai singoli venditori direttamente contrattualizzati dalla preponente.<\/p>\n<p>Pur essendo il compenso determinato in misura percentuale sul fatturato, la Corte esclude la natura provvigionale in senso tecnico, rilevando che tale remunerazione non era causalmente collegata alla promozione o conclusione di singoli affari, bens\u00ec all\u2019attivit\u00e0 di coordinamento, formazione e supervisione della rete di vendita. Ne consegue l\u2019assenza della prestazione tipica dell\u2019agente di commercio e la qualificazione del rapporto come contratto atipico di collaborazione commerciale.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"14_Forma_del_contratto\"><\/span>1.4. Forma del contratto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Con sentenza <strong>Tribunale di Lucca, 11 aprile 2025, n. 285,<\/strong> il Tribunale ribadisce che il contratto di agenzia non richiede la forma scritta ad substantiam, essendo l\u2019art. 1742, comma 2, c.c. posto esclusivamente ai fini della prova del rapporto. La questione probatoria, tuttavia, rileva solo ove l\u2019esistenza del contratto sia oggetto di contestazione.<\/p>\n<p>In applicazione del principio di non contestazione di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-primo\/titolo-v\/art115.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 115 c.p.c.<\/a>, il giudice afferma che, qualora la parte non neghi l\u2019esistenza del rapporto e anzi lo presupponga a fondamento delle proprie domande (recesso, indennit\u00e0 di cessazione), opera la <i>relevatio ab onere probandi<\/i>, con conseguente possibilit\u00e0 di porre il fatto a base della decisione anche in assenza di prova scritta. La mancata contestazione dell\u2019esistenza del contratto di agenzia rende dunque irrilevante il difetto di forma documentale, consolidando il rapporto sul piano processuale.<\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Lesen Sie auch:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/giurisprudenza-contratto-di-agenzia-influencer\/\">Le sentenze pi\u00f9 importanti del 2024 sul contratto di agenzia: influencer, provvigioni, indennit\u00e0 e oltre<\/a><\/p>\n<h2>2. Il diritto alle provvigioni: maturazione, spese e affari post-cessazione<\/h2>\n<p>La giurisprudenza del 2025 si \u00e8 soffermata con particolare attenzione non solo sul momento in cui sorge il diritto al compenso, ma anche sulla validit\u00e0 di clausole che ne erodono l\u2019importo tramite il riaddebito di costi operativi.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"21_Provvigioni_e_costi_nel_contratto_di_agenzia_riaddebito_delle_spese_e_remunerazione_sul_MOL\"><\/span>2.1. Provvigioni e costi nel contratto di agenzia: riaddebito delle spese e remunerazione sul MOL<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><b>Corte d\u2019Appello di Genova, sez. lavoro, 1 dicembre 2025, n. 258<\/b> (Do. An. c. G. s.r.l.) ammette la clausola contrattuale che prevede il riaddebito all\u2019agente delle spese sostenute dalla preponente per servizi resi nell\u2019interesse esclusivo dell\u2019agente (es. strumenti e supporti organizzativi necessari allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 promozionale), escludendo che tale meccanismo integri una violazione delle disposizioni inderogabili in materia di provvigioni e liquidazione (artt. <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/capo-x\/art1748.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1748<\/a>-<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/capo-x\/art1749.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1749<\/a> c.c.), purch\u00e9 i servizi siano effettivi e funzionali all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente.<\/p>\n<p>Dall\u2019altro lato, la sentenza conferma la validit\u00e0 di un sistema provvigionale ancorato al Margine Operativo Lordo (MOL) dell\u2019operazione, anzich\u00e9 al mero fatturato, purch\u00e9 i criteri di calcolo siano predeterminati, trasparenti e verificabili dall\u2019agente. In tale prospettiva, \u00e8 ammissibile che il risultato economico dell\u2019affare tenga conto anche dei costi direttamente inerenti alla singola transazione, senza che ci\u00f2 comporti una indebita compressione del compenso provvigionale.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"22_Affari_conclusi_dopo_la_cessazione_del_rapporto_onere_probatorio_dellagente_e_art_210_cpc\"><\/span>2.2. Affari conclusi dopo la cessazione del rapporto, onere probatorio dell\u2019agente e art. 210 c.p.c.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>In materia di provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto di agenzia, la <b>Corte d\u2019Appello di Venezia, sezione lavoro, con sentenza n. 715 del 19 novembre 2025<\/b>, ha chiarito che il riconoscimento del diritto dell\u2019agente non consegue automaticamente al decorso di un determinato arco temporale, ma presuppone la dimostrazione che gli affari conclusi successivamente siano prevalentemente riconducibili all\u2019attivit\u00e0 promozionale svolta dall\u2019agente prima dello scioglimento del rapporto.<\/p>\n<p>La Corte richiama, in proposito, gli Accordi Economici Collettivi del Commercio, e in particolare l\u2019art. 5, i quali individuano quale parametro temporale di riferimento il periodo dei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto, subordinando tuttavia la debenza della provvigione alla prova che la conclusione dell\u2019affare sia effettivamente conseguenza dell\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019agente prima dello scioglimento, nonch\u00e9 alla previa trasmissione, al momento della cessazione, di una relazione dettagliata sulle trattative non ancora concluse.<\/p>\n<p>Un criterio sostanzialmente conforme \u00e8 adottato anche dal codice civile, all\u2019art. 1748, comma 3, c.c., il quale fonda il diritto alla provvigione sulla conclusione dell\u2019affare entro un termine ragionevole e sulla sua prevalente imputabilit\u00e0 all\u2019opera dell\u2019agente, senza introdurre alcuna presunzione automatica in favore di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Ne consegue che grava sull\u2019agente uno specifico onere di allegazione e di prova in ordine alle trattative effettivamente avviate prima della cessazione del rapporto e al nesso causale tra tali attivit\u00e0 e gli affari successivamente conclusi. In tale contesto, l\u2019ordine di esibizione ex <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-secondo\/titolo-i\/capo-ii\/sezione-iii\/art210.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Artikel 210 c.p.c.<\/a> \u00e8 ritenuto ammissibile solo se circoscritto e puntuale, con riferimento a fatti specificamente indicati \u2013 quali singoli clienti o determinate trattative \u2013 e non pu\u00f2 essere utilizzato in chiave esplorativa al fine di colmare una carenza probatoria dell\u2019agente.<\/p>\n<h2>3. Variazioni unilaterali del preponente: limiti e correttezza<\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"31_Validita_dei_limiti_AEC_e_divieto_di_abuso_del_potere_modificativo\"><\/span>3.1. Validit\u00e0 dei limiti AEC e divieto di abuso del potere modificativo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le Corti confermano che le variazioni unilaterali del rapporto (in termini di zona, clientela, prodotti o provvigioni) sono legittime solo se rispettano i parametri quantitativi fissati dagli AEC, in particolare dall\u2019art. 3 AEC Commercio. In tale prospettiva, le modifiche di lieve entit\u00e0 (0\u20135%) non richiedono preavviso, mentre quelle di media o sensibile entit\u00e0 (superiori al 20%, anche per effetto del cumulo delle variazioni intervenute nei 18 mesi precedenti) impongono specifici obblighi di preavviso e riconoscono all\u2019agente la facolt\u00e0 di rifiuto o di recesso per giusta causa (equiparato al recesso del preponente). Tali principi sono stati ribaditi dalla <b>Corte d\u2019Appello di Ancona, Sez. Lavoro, nel caso <\/b><b><i>T.B. S.r.l.<\/i><\/b><b> (sentenza del 2025)<\/b>, che ha ritenuto illegittime plurime variazioni peggiorative cumulate in 18 mesi, e dalla <b>Corte d\u2019Appello di Messina, Sez. Lavoro, 9 dicembre 2025, n. 788<\/b>, la quale ha inoltre ritenuto legittima l\u2019applicazione analogica dei parametri AEC anche ai rapporti di subagenzia assicurativa, in assenza di una contrattazione collettiva di settore aggiornata.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"32_Il_limite_del_sinallagma_e_il_ruolo_della_buona_fede\"><\/span>3.2. Il limite del sinallagma e il ruolo della buona fede<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Anche in presenza di clausole contrattuali che attribuiscono al preponente un potere di <i>ius variandi<\/i>, ovvero nei casi in cui gli AEC non trovino applicazione diretta, tale potere non pu\u00f2 ritenersi illimitato. La giurisprudenza chiarisce che lo <i>ius variandi<\/i> non pu\u00f2 tradursi in un sostanziale aggiramento della forza vincolante del contratto, n\u00e9 pu\u00f2 incidere sull\u2019assetto quali-quantitativo della prestazione in misura tale da alterare l\u2019equilibrio economico del rapporto o rendere la prestazione dell\u2019agente eccessivamente gravosa. Ogni modifica deve pertanto rispettare i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-i\/capo-i\/art1175.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1175<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ii\/capo-v\/sezione-i\/art1375.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1375<\/a> c.c., come affermato dalla <b>Corte d\u2019Appello di Ancona (caso <\/b><b><i>T.B. S.r.l.<\/i><\/b><b>, 2025)<\/b> e ribadito dalla <b>Corte d\u2019Appello di Messina n. 788\/2025<\/b>.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"33_Forma_scritta_ad_probationem_e_onere_della_prova_delle_modifiche_peggiorative\"><\/span>3.3. Forma scritta <i>ad probationem<\/i> e onere della prova delle modifiche peggiorative<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>In tema di prova delle variazioni peggiorative del rapporto (quali la riduzione delle provvigioni), la giurisprudenza adotta un approccio particolarmente rigoroso, richiedendo la forma scritta ai fini della prova (<i>ad probationem<\/i>), ai sensi dell\u2019art. 1742 c.c. e delle clausole contrattuali. \u00c8 stato chiarito che la mera emissione di fatture da parte dell\u2019agente recanti importi ridotti, cos\u00ec come la prosecuzione del rapporto, non costituiscono di per s\u00e9 prova sufficiente di un accordo tacito o di una rinuncia ai diritti maturati, soprattutto quando il contratto subordina espressamente le modifiche alla forma scritta. In difetto di una pattuizione scritta, la modifica peggiorativa deve ritenersi inopponibile all\u2019agente, secondo quanto affermato in modo netto dalla <b>Corte d\u2019Appello di Venezia, Sez. Lavoro, sentenza n. 711 del 21 novembre 2025<\/b>.<\/p>\n<h2>4. Recesso e Giusta Causa: la valutazione del vincolo fiduciario<\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"41_Criteri_di_valutazione_della_giusta_causa_art_2119_cc\"><\/span>4.1. Criteri di valutazione della giusta causa (art. 2119 c.c.)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Bari, Sez. lavoro, con sentenza n. 486 del 22 aprile 2025, ha chiarito che la giusta causa di recesso nel contratto di agenzia trova fondamento nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quinto\/titolo-ii\/capo-i\/sezione-iii\/art2119.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 2119, primo comma, c.c.<\/a>, applicabile anche a tale tipologia contrattuale. La Corte ha tuttavia precisato che, in ragione della maggiore intensit\u00e0 del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra preponente e agente, ai fini della legittimit\u00e0 del recesso pu\u00f2 risultare sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto per il licenziamento di un lavoratore subordinato. Resta comunque imprescindibile che la condotta addebitata sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via provvisoria.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"42_Pericolosita_intrinseca_della_condotta\"><\/span>4.2. Pericolosit\u00e0 intrinseca della condotta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Secondo l\u2019orientamento espresso dalla Corte d\u2019Appello di Bologna, Sez. lavoro, con sentenza n. 5 del 13 gennaio 2025, la risoluzione del rapporto per giusta causa pu\u00f2 ritenersi legittima anche in assenza di un danno economico attuale o di un vantaggio personale conseguito dall\u2019agente. \u00c8 sufficiente, infatti, che la condotta presenti una pericolosit\u00e0 intrinseca tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario, incidendo negativamente sulla ragionevole aspettativa della mandante circa la futura correttezza e affidabilit\u00e0 dell\u2019operato dell\u2019agente.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"43_Rinuncia_al_preavviso_e_rispetto_dei_termini\"><\/span>4.3. Rinuncia al preavviso e rispetto dei termini<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Milano, Sez. lavoro, con sentenza n. 370 del 23 luglio 2025, ha affrontato il tema della rinuncia al preavviso da parte del preponente in caso di recesso esercitato dall\u2019agente. Nel caso esaminato, la rinuncia comunicata oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso \u2013 previsto dall\u2019art. 9 AEC \u2013 \u00e8 stata ritenuta tardiva e, pertanto, inefficace. La pronuncia ribadisce la natura perentoria dei termini procedurali fissati dalla disciplina collettiva e l\u2019esigenza di un loro rigoroso rispetto, al fine di evitare l\u2019insorgenza dell\u2019obbligo di corrispondere l\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso.<\/p>\n<h2>5. Clausola risolutiva espressa e limiti all\u2019autonomia contrattuale nel contratto di agenzia<\/h2>\n<p>L\u2019autonomia contrattuale delle parti, frequentemente esercitata mediante l\u2019inserimento di clausole risolutive espresse volte a tipizzare preventivamente gli inadempimenti ritenuti rilevanti (<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ii\/capo-xiv\/sezione-i\/art1456.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1456 c.c.<\/a>), incontra nel contratto di agenzia un limite invalicabile nella natura inderogabile delle norme poste a tutela dell\u2019agente. La giurisprudenza di merito del 2025 ha chiarito che l\u2019automatismo risolutivo previsto contrattualmente non coincide necessariamente con la sussistenza di una giusta causa di recesso idonea a escludere il diritto alle indennit\u00e0 di fine rapporto e che sono nulle le clausole dirette, anche indirettamente, ad eludere tali diritti.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"51_Il_sindacato_giudiziale_sulla_gravita_dellinadempimento\"><\/span>5.1. Il sindacato giudiziale sulla gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il principio cardine ribadito nel 2025 \u00e8 che la previsione di una clausola risolutiva espressa non esonera il giudice dal dovere di valutare la condotta dell\u2019agente alla luce dei criteri di cui all\u2019art. 2119 c.c. Anche in presenza di una clausola che prevede la risoluzione immediata per specifici inadempimenti \u2013 quali, ad esempio, la violazione di obblighi di riservatezza o il mancato raggiungimento di determinati obiettivi \u2013 il giudice \u00e8 tenuto a verificare se l\u2019inadempimento presenti carattere di rilevante importanza e sia concretamente idoneo a compromettere in modo irreversibile il vincolo fiduciario.<\/p>\n<p>In tale prospettiva si colloca la sentenza della <b>Corte d\u2019Appello di Ancona, Sez. lavoro, n. 139 dell\u201911 aprile 2025<\/b>, che ha affermato come, anche a fronte dell\u2019attivazione di una clausola risolutiva espressa da parte della preponente, debba essere accertata in concreto la sussistenza di una giusta causa di recesso, valutando l\u2019incidenza dell\u2019inadempimento sull\u2019equilibrio economico del rapporto e sulle dimensioni complessive del contratto. In senso conforme si esprime la <b>Corte d\u2019Appello di Trieste, Sez. lavoro, con sentenza n. 22 del 22 febbraio 2025<\/b>, la quale ha ribadito che la clausola risolutiva espressa pu\u00f2 legittimare il recesso in tronco, ma non sottrae la condotta al vaglio giudiziale in ordine alla sua effettiva gravit\u00e0.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"52_Mancato_raggiungimento_dei_minimi_di_vendita_budget\"><\/span>5.2. Mancato raggiungimento dei minimi di vendita (budget)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un ambito di applicazione particolarmente ricorrente riguarda le clausole che subordinano la prosecuzione del rapporto al raggiungimento di minimi di fatturato. La giurisprudenza del 2025 si \u00e8 mostrata costantemente contraria a una lettura meramente automatica e aritmetica di tali previsioni. In particolare, la <b>Corte d\u2019Appello di L\u2019Aquila, Sez. lavoro, con sentenza n. 463 del 7 gennaio 2025<\/b>, ha affermato che la presenza di una clausola risolutiva espressa ancorata al mancato conseguimento degli obiettivi non esonera il giudice dal valutare la condotta dell\u2019agente secondo i parametri dell\u2019art. 2119 c.c. Occorre, infatti, verificare se il mancato raggiungimento del minimo sia di rilevante importanza rispetto all\u2019interesse della preponente, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto e non limitandosi a un mero riscontro numerico.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"53_Nullita_per_contrarieta_a_norme_imperative_il_%E2%80%9Cfatto_del_terzo%E2%80%9D\"><\/span>5.3. Nullit\u00e0 per contrariet\u00e0 a norme imperative: il \u201cfatto del terzo\u201d<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un ulteriore limite all\u2019autonomia privata \u00e8 rappresentato dal divieto di eludere le norme imperative poste a tutela dell\u2019agente (artt. <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/capo-x\/art1750.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1750<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/capo-x\/art1751.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1751<\/a> c.c.) mediante meccanismi di risoluzione automatica non collegati a un effettivo inadempimento colpevole. In tale direzione si colloca la significativa pronuncia del <b>Tribunale di Asti, sentenza n. 111 del 2025<\/b>, successivamente confermata dalla <b>Corte d\u2019Appello di Torino con sentenza n. 464 del 14 novembre 2025<\/b>. In tale occasione \u00e8 stata dichiarata nulla la clausola risolutiva espressa che prevedeva lo scioglimento automatico del contratto di agenzia, senza corresponsione di indennit\u00e0, nel caso di revoca del mandato alla preponente da parte di una terza societ\u00e0. I giudici hanno ritenuto che una simile previsione, collegando la risoluzione a un fatto del terzo non imputabile all\u2019agente, determinasse un\u2019illegittima compressione del diritto al preavviso e alle indennit\u00e0 di fine rapporto, in violazione delle tutele inderogabili previste dalla legge.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"54_Inadempimento_di_obblighi_accessori_e_mutamenti_soggettivi\"><\/span>5.4. Inadempimento di obblighi accessori e mutamenti soggettivi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Restano astrattamente legittime le clausole che collegano la risoluzione all\u2019inadempimento di obblighi accessori funzionalmente connessi al contratto di agenzia, ovvero a modifiche sostanziali della controparte idonee a incidere sull\u2019<i>Intuitu Personae<\/i>. In tal senso, la <b>Corte d\u2019Appello di Palermo, Sez. lavoro, con sentenza n. 327 del 1\u00b0 aprile 2025<\/b>, ha confermato la validit\u00e0 del collegamento negoziale tra contratto di agenzia e incarico accessorio di <i>team leader<\/i>, precisando per\u00f2 che l\u2019inadempimento dell\u2019obbligo accessorio (nella specie, obiettivi di reclutamento), per giustificare il recesso in tronco, deve essere di gravit\u00e0 tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto principale. Analogamente, la <b>Corte d\u2019Appello di Venezia, Sez. lavoro, con sentenza n. 471 dell\u201911 marzo 2025<\/b>, ha confermato la legittimit\u00e0 del recesso esercitato in forza di una clausola risolutiva attivata a seguito di un \u201ccambiamento significativo nella gestione dell\u2019agente\u201d (trasferimento dell\u2019amministratore all\u2019estero), ritenuto idoneo a incidere sul rapporto fiduciario.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"55_Irrilevanza_del_danno_patrimoniale_e_centralita_del_vincolo_fiduciario\"><\/span>5.5. Irrilevanza del danno patrimoniale e centralit\u00e0 del vincolo fiduciario<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un ulteriore tassello \u00e8 stato aggiunto dalla giurisprudenza di merito del 2025, che ha precisato come, ai fini della giusta causa di recesso, non sia necessario che l\u2019inadempimento dell\u2019agente abbia cagionato un danno economico attuale e concreto al preponente. Secondo quanto affermato dalla <b>Corte d\u2019Appello di Milano, Sez. lavoro, con sentenza n. 860 del 07 novembre 2025<\/b> (che ha confermato sul punto la sentenza n. 22\/2025 del Tribunale di Lecco), \u00e8 sufficiente che la condotta (nella specie, inattivit\u00e0 prolungata per otto mesi) sia tale da ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, facendo venir meno l\u2019affidamento sulla corretta esecuzione delle obbligazioni future. La fiducia, quale elemento essenziale del contratto di agenzia, una volta compromessa, giustifica il recesso in tronco anche in assenza di perdite finanziarie immediate o di minimi di vendita pattuiti.<\/p>\n<h2>6. L\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto: onere della prova, criteri di calcolo e profili fiscali<\/h2>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto ex art. 1751 c.c. continua a rappresentare uno dei principali terreni di contenzioso. La giurisprudenza del 2025 chiarisce in modo univoco che tale indennit\u00e0 non costituisce un automatismo conseguente alla cessazione del rapporto, bens\u00ec un emolumento a carattere meritocratico, subordinato a un rigoroso onere probatorio.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"61_Art_1751_cc_e_onere_della_prova_sullapporto_di_nuova_clientela\"><\/span>6.1. Art. 1751 c.c. e onere della prova sull\u2019apporto di nuova clientela<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ai fini del riconoscimento dell\u2019indennit\u00e0, l\u2019agente deve dimostrare di avere <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/provvigione-una-tantum-indennita-agente\/\">procurato nuovi clienti al preponente<\/a> ovvero di avere sensibilmente sviluppato gli affari con la clientela gi\u00e0 acquisita. La Corte d\u2019Appello di Roma, Sez. IV, con sentenza n. 5014 dell\u201911\/09\/2025, ha ribadito che l\u2019onere della prova grava integralmente sull\u2019agente. In particolare, non \u00e8 sufficiente una generica allegazione di incremento del fatturato: occorrono elementi puntuali e specifici che consentano al giudice di verificare sia l\u2019effettivo apporto dell\u2019agente, sia la prognosi circa la permanenza di vantaggi sostanziali in capo al preponente anche dopo la cessazione del rapporto.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"62_Rapporto_tra_codice_civile_art_1751_cc_e_AEC\"><\/span>6.2. Rapporto tra codice civile (art. 1751 c.c.) e AEC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un profilo centrale attiene alla gerarchia delle fonti applicabili. La giurisprudenza del 2025 conferma il principio del \u201ctrattamento pi\u00f9 favorevole\u201d, secondo cui l\u2019indennit\u00e0 deve essere determinata applicando i criteri previsti dalla contrattazione collettiva (AEC) quando questi conducano a un risultato pi\u00f9 favorevole rispetto a quello ottenibile sulla base dell\u2019art. 1751 c.c. In caso contrario, prevale la disciplina legale, in quanto norma imperativa, se pi\u00f9 vantaggiosa per l\u2019agente (<b>Corte d\u2019Appello di Sassari, Sez. Lavoro, sentenza n. 126 del 20\/09\/2025<\/b>).<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"63_Regime_fiscale_delle_indennita\"><\/span>6.3. Regime fiscale delle indennit\u00e0<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Sul piano fiscale, un rilevante chiarimento \u00e8 fornito dalla <b>Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 1075 del 23\/04\/2025<\/b>. \u00c8 stato affermato che l\u2019aliquota applicabile alle indennit\u00e0 di cessazione del rapporto deve essere determinata con riferimento alla met\u00e0 del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all\u2019anno in cui sorge il diritto alla percezione, e non in base all\u2019aliquota media del biennio precedente l\u2019anno di effettiva riscossione. Tale impostazione assicura una tassazione coerente con il momento genetico del diritto e pi\u00f9 equa per l\u2019agente.<\/p>\n<h2>7. Il patto di non concorrenza post-contrattuale<\/h2>\n<p>Il patto di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto di agenzia continua a costituire un terreno particolarmente sensibile del contenzioso. La giurisprudenza del 2025 ha fornito chiarimenti di rilievo sia in ordine alla validit\u00e0 del patto in assenza di un compenso espressamente determinato, sia con riferimento ai rimedi riconosciuti all\u2019agente in caso di inadempimento del preponente.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"71_Validita_del_patto_anche_in_assenza_di_compenso_determinato\"><\/span>7.1. Validit\u00e0 del patto anche in assenza di compenso determinato<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Contrariamente a un orientamento ancora diffuso nella prassi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 24845 del 09\/09\/2025, ha affermato che la mancata determinazione del compenso nel patto di non concorrenza ex <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/capo-x\/art1751bis.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Artikel 1751-bis des Zivilgesetzbuches.<\/a> non ne comporta la nullit\u00e0. La disciplina \u00e8 derogabile dalle parti e, in mancanza di una quantificazione espressa, il patto resta valido, potendo il compenso essere determinato in via giudiziale ovvero mediante rinvio alla contrattazione collettiva applicabile. Resta fermo che l\u2019eventuale previsione di una durata eccedente il limite legale comporta una nullit\u00e0 parziale limitata alla sola eccedenza temporale.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"72_Corresponsione_anticipata_dellindennita_nel_corso_del_rapporto\"><\/span>7.2. Corresponsione anticipata dell\u2019indennit\u00e0 nel corso del rapporto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Una prassi ricorrente \u00e8 la corresponsione dell\u2019indennit\u00e0 di non concorrenza in forma rateale durante lo svolgimento del rapporto. Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Friuli-Venezia Giulia (Pordenone), con sentenza n. 44 del 24\/04\/2025, ha evidenziato i profili di rischio di tale impostazione. La corresponsione anticipata \u00e8 ammissibile solo ove vi sia una chiara e inequivoca imputazione delle somme ai criteri di cui all\u2019art. 1751-bis c.c.; in difetto, gli importi erogati sono suscettibili di riqualificazione come provvigioni ordinarie, con conseguente applicazione del regime fiscale ordinario e non della tassazione separata. In tale evenienza, l\u2019obbligo di non concorrenza risulta, di fatto, privo di uno specifico e autonomo corrispettivo.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"73_Eccezione_di_inadempimento_e_inefficacia_del_patto\"><\/span>7.3. Eccezione di inadempimento e inefficacia del patto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Qualora il patto sia valido ma il preponente ometta il pagamento dell\u2019indennit\u00e0 dovuta, l\u2019agente dispone di un efficace strumento di autotutela. La Corte d\u2019Appello di Bologna, Sez. Lavoro, con sentenza n. 525 del 03\/11\/2025, ha chiarito che l\u2019agente pu\u00f2 legittimamente sollevare l\u2019eccezione di inadempimento ex <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ii\/capo-xiv\/sezione-i\/art1460.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1460 c.c.<\/a> In assenza della prova dell\u2019avvenuta corresponsione dell\u2019indennit\u00e0 pattuita, la clausola di non concorrenza non \u00e8 opponibile e l\u2019agente non pu\u00f2 essere sanzionato per avere intrapreso attivit\u00e0 in concorrenza dopo la cessazione del rapporto.<\/p>\n<h2>8. Aspetti processuali: rito, competenza e giurisdizione<\/h2>\n<p>La disciplina processuale dei rapporti di agenzia e affini assume rilievo centrale, in particolare con riferimento al rito applicabile, alla competenza territoriale e alla giurisdizione, profili rispetto ai quali la giurisprudenza pi\u00f9 recente ha rafforzato la tutela dell\u2019agente quale parte strutturalmente debole del rapporto.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"81_Giurisdizione_e_tutela_inderogabile_nei_rapporti_internazionali\"><\/span>8.1. Giurisdizione e tutela inderogabile nei rapporti internazionali<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La <b><a href=\"https:\/\/www.avvocato.it\/?p=402850\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 21657 del 28 luglio 2025<\/a><\/b>, ha sancito la nullit\u00e0 delle <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-agente-clausola-arbitrale-estera\/\">clausole di deroga della giurisdizione<\/a> a favore di giudici o arbitri extra-UE (ad esempio statunitensi) qualora tale deroga comporti per l\u2019agente la perdita delle tutele inderogabili garantite dal diritto dell\u2019Unione europea, e in particolare dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto di cui all\u2019art. 1751 c.c.<\/p>\n<p>La Suprema Corte ha qualificato tale indennit\u00e0 come diritto indisponibile ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/diritto-internazionale-privato\/titolo-ii\/art4.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 4, comma 2, della legge n. 218\/1995<\/a>.<\/p>\n<p>Ne consegue che l\u2019agente italiano pu\u00f2 radicare il giudizio dinanzi al giudice italiano anche in presenza di una clausola contrattuale contraria, qualora dimostri che il foro straniero designato non assicuri un livello di protezione equivalente a quello garantito dalla normativa imperativa europea.<\/p>\n<p>La pronuncia rafforza il principio di prevalenza delle norme di tutela dell\u2019agente rispetto all\u2019autonomia contrattuale in materia di giurisdizione.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"82_Competenza_territoriale_e_rito_del_lavoro_nei_rapporti_parasubordinati\"><\/span>8.2. Competenza territoriale e rito del lavoro nei rapporti parasubordinati<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Mit <b>sentenza n. 1492 del 27 marzo 2025, il Tribunale di Milano<\/b> \u2013 Sezione Lavoro ha affermato che la competenza territoriale inderogabile del giudice del lavoro e l\u2019applicazione del relativo rito si estendono anche ai rapporti di agenzia formalmente instaurati in forma societaria, qualora ricorrano i requisiti della parasubordinazione ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-secondo\/titolo-iv\/capo-i\/sezione-i\/art409.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 409, n. 3, c.p.c.<\/a><\/p>\n<p>In particolare, il giudice ha ritenuto che la prevalenza dell\u2019attivit\u00e0 personale dell\u2019agente rispetto alla struttura organizzativa giustifichi l\u2019applicazione delle tutele processuali lavoristiche, con conseguente inderogabilit\u00e0 del foro del domicilio dell\u2019agente ex <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-secondo\/titolo-iv\/capo-i\/sezione-ii\/art413.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 413 c.p.c.<\/a> e inefficacia delle clausole di foro convenzionale difformi.<\/p>\n<p>Il principio affermato assume rilievo sistematico, in quanto consente di superare la veste formale del rapporto e di attrarre la controversia nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro in presenza di una sostanziale dipendenza economico-funzionale.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"83_Clausole_arbitrali_e_qualificazione_del_rapporto_il_procacciamento_daffari\"><\/span>8.3. Clausole arbitrali e qualificazione del rapporto: il procacciamento d\u2019affari<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Diverso \u00e8 il regime applicabile alle clausole arbitrali nei contratti di procacciamento d\u2019affari, come chiarito dalla <b>Corte d\u2019Appello di Milano \u2013 Sezione Lavoro con sentenza n. 21 del 16 giugno 2025<\/b>.<\/p>\n<p>La Corte ha ritenuto valida una clausola di arbitrato irrituale inserita in un contratto di procacciamento, evidenziando come tale rapporto, in assenza dei requisiti di parasubordinazione propri dell\u2019agenzia, non rientri nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019art. 409 c.p.c., n\u00e9 sia soggetto ai limiti di arbitrabilit\u00e0 previsti per le controversie di lavoro dall\u2019art. 806 c.p.c.<\/p>\n<p>La pronuncia individua quindi una possibile area di autonomia negoziale per le imprese, consentendo il ricorso all\u2019arbitrato, a condizione che il rapporto sia genuinamente qualificabile come procacciamento.<\/p>\n<p>Resta ferma, tuttavia, la possibilit\u00e0 di disapplicazione della clausola arbitrale qualora, in sede giudiziale, il rapporto venga riqualificato come agenzia mascherata.<\/p>\n<h2>9. Contratto di agenzia e procedure concorsuali<\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"91_Opponibilita_dei_crediti_provvigionali_alla_massa\"><\/span>9.1. Opponibilit\u00e0 dei crediti provvigionali alla massa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Con l\u2019<b>ordinanza n. 5603 del 3 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione I<\/b>, ha ribadito che l\u2019agente che intenda far valere i propri crediti provvigionali nei confronti della massa dei creditori \u00e8 tenuto a fornire una prova rigorosa dei fatti costitutivi del credito. In particolare, l\u2019ammissione al passivo presuppone la dimostrazione della conclusione degli affari, della loro regolare trasmissione al preponente e della mancata esecuzione degli stessi per fatto imputabile a quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>La Suprema Corte ha chiarito che, in mancanza di idonea documentazione a supporto \u2013 quali ordini accettati, estratti conto provvigionali o rendicontazioni \u2013 non possono ritenersi ammissibili istanze istruttorie generiche o esplorative, con il conseguente rischio di esclusione del credito dallo stato passivo. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento consolidato volto a tutelare l\u2019interesse della massa, imponendo un elevato standard probatorio per l\u2019insinuazione dei crediti di natura provvigionale.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"92_Indennita_di_fine_rapporto_e_ammissione_al_passivo\"><\/span>9.2. Indennit\u00e0 di fine rapporto e ammissione al passivo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la natura e l\u2019ammissibilit\u00e0 al passivo delle indennit\u00e0 di fine rapporto spettanti all\u2019agente, con particolare riferimento all\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso e all\u2019indennit\u00e0 suppletiva di clientela. Con l\u2019<b>ordinanza n. 5620 del 3 marzo 2025<\/b>, nonch\u00e9 con le conformi <b>pronunce nn. <a href=\"https:\/\/www.judicium.it\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Cass.-4648-2025-pdf.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">4648<\/a> e 4649 del 21 febbraio 2025<\/b>, la Corte di Cassazione ha confermato che tali crediti, avendo natura indennitaria e non risarcitoria n\u00e9 retributiva, sono in linea di principio ammissibili allo stato passivo della procedura concorsuale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 nondimeno, l\u2019agente \u00e8 tenuto a fornire piena prova del credito anche nei confronti del Curatore, il quale, in quanto terzo rispetto al fallito, non subisce n\u00e9 l\u2019inversione dell\u2019onere della prova prevista dall\u2019art. 1749 c.c., n\u00e9 gli effetti confessori derivanti dalla mancata esibizione delle scritture contabili da parte della societ\u00e0 assoggettata a procedura. Ne deriva un rafforzamento dell\u2019onere probatorio in capo all\u2019agente anche con riferimento alle indennit\u00e0 di fine rapporto.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"93_Sorte_del_contratto_di_agenzia_nella_liquidazione_giudiziale_sospensione_e_scioglimento\"><\/span>9.3. Sorte del contratto di agenzia nella liquidazione giudiziale: sospensione e scioglimento<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La medesima ordinanza n. 5620\/2025 ha chiarito il regime applicabile al contratto di agenzia in pendenza di procedura concorsuale, distinguendolo dal mandato. La Corte ha affermato che il contratto di agenzia non si scioglie automaticamente con l\u2019apertura della liquidazione giudiziale, ma resta sospeso ai sensi dell\u2019art. 72 L.F. (ora trasfuso nel Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza), fino a quando il Curatore non eserciti la facolt\u00e0 di subentro ovvero di scioglimento.<\/p>\n<p>Qualora il rapporto venga sciolto per scelta del Curatore, ovvero per fatto concludente \u2013 quale, ad esempio, l\u2019esclusione del credito dallo stato passivo \u2013 all\u2019agente spettano le indennit\u00e0 di fine rapporto, salvo che la cessazione sia imputabile a una grave inadempienza dell\u2019agente stesso o che questi abbia promosso domanda di risoluzione del contratto anteriormente all\u2019apertura della procedura concorsuale. La pronuncia conferma, dunque, un equilibrio tra tutela dell\u2019agente e esigenze proprie della procedura concorsuale.<\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Lesen Sie auch:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-principali-sentenze-2023\/\">Sentenze chiave del 2023: una panoramica essenziale sul diritto di agenzia<\/a><\/p>\n<h2>10. L\u2019Informatore Scientifico del Farmaco (ISF): tra Agenzia, Lavoro Subordinato e Propaganda<\/h2>\n<p>La figura dell\u2019Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) continua a collocarsi in una zona di confine particolarmente delicata, generando un contenzioso qualificatorio costante. La giurisprudenza del 2025 ha contribuito a chiarire i criteri distintivi, tracciando una linea di demarcazione piuttosto netta: l\u2019ISF non \u00e8 riconducibile al contratto di agenzia quando la sua attivit\u00e0 si esaurisce nella mera propaganda scientifica del prodotto, priva di una reale funzione di promozione contrattuale; tuttavia, la stessa attivit\u00e0 pu\u00f2 essere riqualificata come lavoro subordinato qualora risulti rigidamente eterodiretta attraverso sistemi di controllo, reportistica vincolante e direttive operative stringenti.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"101_La_distinzione_tra_Agente_e_ISF_%E2%80%9Cpromozione%E2%80%9D_contrattuale_e_propaganda_scientifica\"><\/span>10.1. La distinzione tra Agente e ISF: \u201cpromozione\u201d contrattuale e propaganda scientifica<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un principio centrale ribadito dalla giurisprudenza del 2025 riguarda l\u2019incompatibilit\u00e0 strutturale tra la pura informazione scientifica e il contratto di agenzia, con conseguente esclusione dell\u2019obbligo contributivo Enasarco. In tale prospettiva si colloca la sentenza della <b>Corte d\u2019Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 3513 del 30 ottobre 2025<\/b>, che ha rigettato la pretesa contributiva avanzata da Enasarco nei confronti di una societ\u00e0 farmaceutica.<\/p>\n<p>La Corte ha chiarito che l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ISF consiste nel persuadere la potenziale clientela circa l\u2019utilit\u00e0 terapeutica del farmaco, illustrandone le caratteristiche scientifiche, senza tuttavia promuovere \u2013 se non in maniera del tutto marginale e indiretta \u2013 la conclusione di contratti. In tale contesto, l\u2019obbligazione dell\u2019agente si caratterizza per la promozione di affari e per un risultato economicamente misurabile, mentre quella dell\u2019ISF si esaurisce nella divulgazione scientifica rivolta ai medici, soggetti che non acquistano il prodotto, ma si limitano a prescriverlo.<\/p>\n<p>La Corte ha inoltre precisato che la modalit\u00e0 di determinazione del compenso, ancorata a percentuali calcolate sui dati di vendita IMS riferiti a un\u2019area geografica, non \u00e8 idonea a dimostrare la natura agenziale del rapporto. Le vendite ai grossisti o alle farmacie non risultano infatti causalmente riconducibili all\u2019attivit\u00e0 negoziale dell\u2019informatore, ma rappresentano una conseguenza indiretta e mediata della sua attivit\u00e0 di propaganda scientifica, insufficiente a integrare l\u2019obbligo tipico di promozione contrattuale richiesto dall\u2019art. 1742 c.c.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"102_Il_rischio_della_riqualificazione_in_lavoro_subordinato\"><\/span>10.2. Il rischio della riqualificazione in lavoro subordinato<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Se l\u2019ISF \u201cpuro\u201d non \u00e8 un agente, la giurisprudenza del 2025 mostra tuttavia un atteggiamento rigoroso nei confronti delle aziende che utilizzano formalmente contratti di agenzia o rapporti di collaborazione autonoma per mascherare rapporti di lavoro subordinato. In questo senso si colloca la sentenza della <b>Corte d\u2019Appello di Palermo, Sezione Lavoro, n. 327 del 2 ottobre 2025<\/b>, che ha confermato la riqualificazione del rapporto di un ISF in lavoro subordinato a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>La decisione valorizza una serie di indici sintomatici della subordinazione, tra cui l\u2019eterodirezione puntuale dell\u2019attivit\u00e0, espressa attraverso direttive vincolanti sul numero minimo di visite giornaliere ai medici e sulla tipologia di specialisti da contattare, nonch\u00e9 un controllo costante e penetrante mediante l\u2019obbligo di invio di reportistica dettagliata attraverso strumenti aziendali, con possibilit\u00e0 di richiami e contestazioni disciplinari in caso di scostamento dagli standard imposti.<\/p>\n<p>Ulteriori elementi valorizzati dalla Corte sono l\u2019assenza di un reale rischio d\u2019impresa, dato che il compenso risultava parametrato a dati di vendita di zona e non agli affari effettivamente procurati, nonch\u00e9 la gestione eterodiretta delle ferie, imposte nei periodi di chiusura aziendale. In tale scenario, la qualificazione formale del rapporto come agenzia \u00e8 stata ritenuta simulata, poich\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 svolta risultava priva di autonomia organizzativa e sostanzialmente inserita nella struttura aziendale del preponente.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"103_La_%E2%80%9Czona_grigia%E2%80%9D_della_vendita_di_dispositivi_medici\"><\/span>10.3. La \u201czona grigia\u201d della vendita di dispositivi medici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Una casistica particolarmente complessa riguarda gli informatori scientifici che affiancano all\u2019attivit\u00e0 di informazione anche la vendita diretta di dispositivi medici o prodotti parafarmaceutici. In tali ipotesi, la natura mista del rapporto pu\u00f2 giustificare l\u2019applicazione della disciplina dell\u2019agenzia qualora l\u2019attivit\u00e0 di vendita assuma carattere prevalente o comunque significativo.<\/p>\n<p>In questo solco si inserisce la decisione della <b>Corte d\u2019Appello di Napoli del 23 ottobre 2025<\/b>, che ha affrontato un rapporto ibrido di informazione scientifica e vendita di dispositivi medici. La Corte ha riconosciuto la rilevanza delle norme sull\u2019agenzia, anche in relazione al recesso per giusta causa, chiarendo che le variazioni unilaterali delle provvigioni, pur ammissibili entro i limiti previsti dagli AEC, non devono alterare in modo significativo l\u2019equilibrio contrattuale del rapporto, pena la lesione dell\u2019affidamento dell\u2019agente.<\/p>\n<hr \/>\n<div style=\"border: 1px solid #cccccc; background-color: #f7f7f7; padding: 16px 20px; margin: 32px 0;\">\n<h2>Cosa verificare prima di agire<\/h2>\n<ul>\n<li>Verificare se il collaboratore ha assunto un obbligo stabile di promozione o se gli affari si ripetono solo per sua iniziativa: la continuit\u00e0 di fatto, da sola, non qualifica il rapporto come agenzia.<\/li>\n<li>Controllare che le variazioni di zona, clientela, prodotti o provvigioni rispettino limiti e preavvisi dell\u2019art. 3 AEC Commercio, anche per cumulo nei 18 mesi precedenti, e che le modifiche peggiorative risultino da accordo scritto.<\/li>\n<li>Prima di attivare una clausola risolutiva espressa, verificare che l\u2019inadempimento sia di gravit\u00e0 tale da compromettere il vincolo fiduciario: l\u2019automatismo contrattuale non sostituisce il giudizio sulla giusta causa ex art. 2119 c.c.<\/li>\n<li>Per l\u2019indennit\u00e0 ex art. 1751 c.c., raccogliere la prova dell\u2019apporto di nuova clientela o dello sviluppo degli affari e confrontare il risultato con i criteri degli AEC, applicando il trattamento pi\u00f9 favorevole.<\/li>\n<li>Nel patto di non concorrenza, verificare che le somme corrisposte siano imputate ai criteri dell\u2019art. 1751-bis c.c. e che l\u2019indennit\u00e0 sia stata effettivamente pagata: in difetto l\u2019agente pu\u00f2 opporre l\u2019eccezione di inadempimento.<\/li>\n<li>In caso di procedura concorsuale del preponente, predisporre ordini accettati, estratti conto provvigionali e rendicontazioni per l\u2019insinuazione al passivo: la prova va data anche verso il curatore, senza l\u2019inversione dell\u2019onere ex art. 1749 c.c.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quando_il_collaboratore_e_agente_e_quando_procacciatore_daffari\"><\/span>Quando il collaboratore \u00e8 agente e quando procacciatore d\u2019affari?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Secondo le decisioni del 2025 (Cass. ord. n. 1263\/2025; App. Roma n. 262\/2025 e n. 1010\/2025) il contratto di agenzia richiede un obbligo giuridico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti; il procacciamento \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 episodica, rimessa all\u2019iniziativa del collaboratore. La mera ripetizione degli affari non basta, mentre fatturazione periodica, acconti provvigionali, esclusiva di zona, patto di non concorrenza e preavviso sono indici della natura agenziale.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_clausola_risolutiva_espressa_esclude_il_diritto_dellagente_alle_indennita_di_fine_rapporto\"><\/span>La clausola risolutiva espressa esclude il diritto dell\u2019agente alle indennit\u00e0 di fine rapporto?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>No. Le corti di merito del 2025 (App. Ancona n. 139\/2025, App. Trieste n. 22\/2025, App. L\u2019Aquila n. 463\/2025) affermano che il giudice deve comunque accertare se l\u2019inadempimento integri una giusta causa ex art. 2119 c.c.; \u00e8 nulla la clausola che collega lo scioglimento senza indennit\u00e0 a un fatto del terzo non imputabile all\u2019agente (Trib. Asti n. 111\/2025, confermata da App. Torino n. 464\/2025).<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Una_clausola_arbitrale_o_di_foro_estero_nel_contratto_di_agenzia_e_valida\"><\/span>Una clausola arbitrale o di foro estero nel contratto di agenzia \u00e8 valida?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le Sezioni Unite (ord. n. 21657\/2025) hanno dichiarato nulla la deroga della giurisdizione a favore di giudici o arbitri extra-UE quando priva l\u2019agente delle tutele inderogabili, in particolare dell\u2019indennit\u00e0 ex art. 1751 c.c., qualificata diritto indisponibile ai sensi dell\u2019art. 4, comma 2, L. 218\/1995. Nel procacciamento d\u2019affari, invece, la clausola di arbitrato irrituale \u00e8 stata ritenuta valida (App. Milano n. 21\/2025), salvo riqualificazione del rapporto come agenzia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un collaboratore che per anni segnala clienti e raccoglie ordini chiede di essere riconosciuto come agente; un preponente riduce le [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8098,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-8086","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8086"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8086\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8220,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8086\/revisions\/8220"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}