{"id":8070,"date":"2025-10-28T10:22:39","date_gmt":"2025-10-28T10:22:39","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=8070"},"modified":"2026-02-11T10:56:30","modified_gmt":"2026-02-11T10:56:30","slug":"prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/","title":{"rendered":"K\u00fcnftige Preise und Endkunden: die kartellrechtliche Grenze im dualen Vertrieb"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/#1_Cose_la_duplice_distribuzione\" >1. Cos&#8217;\u00e8 la duplice distribuzione.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/#2_Come_si_definisce_il_Mercato_Rilevante\" >2. Come si definisce il Mercato Rilevante.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/#3_Cosa_si_puo_e_non_si_puo_condividere\" >3. Cosa si pu\u00f2 (e non si pu\u00f2) condividere.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/#4_Quando_serve_lesenzione_individuale\" >4. Quando serve l&#8217;esenzione individuale\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/#5_Come_ridurre_i_rischi_antitrust\" >5. Come ridurre i rischi antitrust.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/#51_Limitare_i_dati_allo_stretto_necessario\" >5.1. Limitare i dati allo stretto necessario.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/#52_Usare_dati_aggregati_e_controllare_gli_accessi\" >5.2. Usare dati aggregati e controllare gli accessi.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/prezzi-futuri-clienti-duplice-distribuzione\/#6_Conclusioni\" >6. Conclusioni<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h4><strong>Lo scambio di informazioni costituisce, nella prassi commerciale, un elemento fisiologico del rapporto tra fornitore e distributore. Tuttavia, quando esso riguarda prezzi futuri o clienti finali identificabili, il quadro antitrust pu\u00f2 cambiare radicalmente se si opera in ambito di duplice distribuzione. Tali informazioni possono attribuire al fornitore un vantaggio competitivo potenzialmente idoneo a condizionare l\u2019autonomia decisionale del distributore nel mercato a valle, trasformando una relazione genuinamente verticale in un rapporto con evidente rilevanza orizzontale.<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>Il Regolamento (UE) 2022\/720 ammette scambi di informazioni solo se strettamente necessari all\u2019attuazione dell\u2019accordo verticale o al miglioramento della distribuzione. Qualora tale soglia venga superata \u2014 in particolare nelle ipotesi di scambio combinato di prezzi futuri e dati sui clienti \u2014 l\u2019esenzione per categoria non \u00e8 pi\u00f9 applicabile, e il comportamento ricade nell\u2019ambito del divieto dell\u2019art. 101, \u00a7 1 TFUE. In specifiche circostanze, come confermato dalla giurisprudenza pi\u00f9 recente, tale condotta pu\u00f2 essere qualificata restrittiva per oggetto.<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>L\u2019esenzione individuale di cui all\u2019art. 101, \u00a7 3 TFUE rappresenta un\u2019opzione teoricamente percorribile, ma di complessa applicazione: richiede non solo la dimostrazione di efficienze reali e verificabili, ma anche la prova che non esistano alternative meno restrittive della concorrenza e che i benefici si traducano a vantaggio degli utenti finali. Si tratta di un onere probatorio significativo, che nella maggior parte dei casi ne limita la praticabilit\u00e0.<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>Per le imprese che operano (anche solo potenzialmente) in un contesto di duplice distribuzione, la strategia pi\u00f9 efficace \u00e8 progettare sin dall\u2019origine sistemi informativi e processi di comunicazione proporzionati, segmentati e desensibilizzati, in linea con le tecniche e le misure suggerite dalla Commissione.<\/strong><\/h4>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Cose_la_duplice_distribuzione\"><\/span><strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">1. Cos&#8217;\u00e8 la duplice distribuzione.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La tematica della <strong><a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/scambio-info-duplice-distribuzione-antitrust\/\">duplice distribuzione<\/a><\/strong> \u00e8 gi\u00e0 stata oggetto di approfondimento in un precedente contributo pubblicato sul presente blog. Il presente articolo ha invece il focus di analizzare <strong>in che misura gli scambi di informazioni<\/strong> \u2014 tipici nei rapporti di distribuzione \u2014 possano incidere sulla qualificazione antitrust dell\u2019accordo, con particolare riferimento ai <strong>nominativi dei clienti finali<\/strong> e ai <strong>prezzi futuri di rivendita<\/strong>. Si tratta, infatti, delle categorie informative che pi\u00f9 frequentemente emergono nella prassi commerciale e che la normativa europea considera tra le pi\u00f9 sensibili, poich\u00e9 potenzialmente idonee a restringere la concorrenza negli scenari di duplice distribuzione.<\/p>\n<p>Il Regolamento (UE) 2022\/720 individua la duplice distribuzione come la situazione in cui un\u2019impresa attiva nella produzione o fornitura di un bene o servizio vende anche direttamente nel mercato a valle, entrando cos\u00ec in concorrenza con i propri distributori indipendenti.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> In questi casi, il fornitore non si limita a servire la rete distributiva, ma <strong>commercializza esso stesso<\/strong> i prodotti verso i clienti finali, dando vita a una struttura distributiva mista.<\/p>\n<p>Questo assetto genera una duplice relazione competitiva: verticale (tra fornitore e distributore, collocati su livelli diversi della catena) e orizzontale (poich\u00e9, nel mercato a valle, possono rivolgersi agli stessi clienti).<\/p>\n<p>Il Regolamento considera la concorrenza in senso ampio, includendo non solo la <strong>concorrenza effettiva<\/strong> \u2014 ossia quando le parti operano gi\u00e0 nel medesimo mercato rilevante di prodotto e geografico \u2014 ma anche la <strong>concorrenza potenziale<\/strong>, che ricorre quando il fornitore sarebbe realisticamente in grado, in assenza dell\u2019accordo, di entrare nel mercato del distributore <strong>in un arco temporale relativamente breve<\/strong> e senza sostenere investimenti sproporzionati.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>In tale contesto, gli accordi verticali conclusi tra imprese che siano concorrenti solo nel mercato a valle possono comunque beneficiare dell\u2019esenzione per categoria, purch\u00e9 il rapporto resti genuinamente verticale e non si realizzi anche una concorrenza a monte nella produzione o fornitura del bene\/servizio (art. 2, \u00a7 4, Reg. 2022\/720).<\/p>\n<p>Resta tuttavia fermo che, in queste ipotesi, l\u2019esenzione <strong>non si estende automaticamente agli scambi di informazioni<\/strong> tra le parti: tali scambi sono ammessi solo se <strong>direttamente connessi<\/strong> all\u2019esecuzione dell\u2019accordo e <strong>necessari<\/strong> a migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto (art. 2, \u00a7 5).<\/p>\n<p>Qualora le informazioni scambiate eccedano questi limiti, <strong>soltanto questo specifico aspetto<\/strong> dell\u2019accordo dovr\u00e0 essere valutato alla luce dell\u2019art. 101, \u00a7 1 TFUE. Ci\u00f2 in quanto la violazione <strong>non integra una restrizione fondamentale<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 4 del Regolamento 2022\/720 e <strong>non comporta automaticamente<\/strong> la perdita dell\u2019esenzione per categoria dell\u2019intero contratto, che resta applicabile alle restanti previsioni conformi al Regolamento.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>La <em>ratio<\/em> di tale impostazione \u00e8 quella di evitare che la posizione informativa privilegiata del fornitore \u2014 derivante dalla collaborazione verticale \u2014 possa essere utilizzata per <strong>avvantaggiarlo indebitamente<\/strong> nel mercato a valle, alterando la concorrenza con i distributori che restano, invece, imprese tra loro indipendenti.<\/p>\n<p>Per stabilire se il fornitore e l\u2019acquirente siano concorrenti nel mercato a valle, \u00e8 necessario definire con precisione il mercato rilevante \u2014 oggetto del successivo paragrafo.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Come_si_definisce_il_Mercato_Rilevante\"><\/span><strong>2. <\/strong><strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Come si definisce il Mercato Rilevante.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La verifica dell\u2019esistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell\u2019art. 101 TFUE e l\u2019applicazione delle soglie di esenzione previste dal Regolamento (UE) 2022\/720 (<a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/quota-superiore-30-contratti-di-distribuzione\/\">in particolare la soglia del 30% di quota di mercato, art. 3<\/a>) richiedono preliminarmente l\u2019individuazione del <strong>mercato rilevante<\/strong>.<\/p>\n<p>Il <strong>mercato rilevante<\/strong> \u00e8 lo spazio economico nel quale le imprese esercitano una pressione concorrenziale l\u2019una sull\u2019altra e nel quale devono essere valutati gli effetti dell\u2019accordo. Il mercato rilevante si articola in due dimensioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>rilevanza del prodotto\/servizio<\/strong>, che comprende i beni o servizi considerati <strong>sostituibili<\/strong> dal consumatore in base alle loro caratteristiche, al prezzo e all\u2019uso;<\/li>\n<li><strong>rilevanza geografica<\/strong>, limitata all\u2019area nella quale le condizioni di concorrenza sono <strong>omogenee<\/strong>, distinguibile da territori contigui in cui tali condizioni risultano sensiblementi differenti.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>La definizione del mercato rilevante ha una funzione eminentemente pratica: verificare se, a fronte di un <strong>incremento ipotetico e non transitorio del prezzo<\/strong> (il <em><a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Test_SSNIP\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">test del monopolista ipotetico<\/a><\/em>, richiamato dalla Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante, <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:31997Y1209(01)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">GU C 372\/1997<\/a>), i clienti si rivolgerebbero a prodotti alternativi o a fornitori localizzati in altre aree. Qualora tale spostamento sia probabile, tali alternative devono essere ricomprese nello stesso mercato rilevante.<\/p>\n<p>Una volta definito il mercato rilevante, il passo successivo consiste nel verificare se tra fornitore e distributore sussista una <strong>concorrenza quantomeno potenziale<\/strong> nel mercato a valle. Tale valutazione \u00e8 essenziale per stabilire se ci si trovi in un contesto di duplice distribuzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022\/720.<\/p>\n<p>La <strong>concorrenza potenziale<\/strong> rilevante ai fini dell\u2019art. 101 TFUE, e cos\u00ec come definita dall&#8217;art. 1 lett. c) del Regolamento, sussiste <strong>solo<\/strong> se l\u2019impresa potenzialmente entrante \u00e8 <strong>in grado di esercitare una pressione concorrenziale<\/strong> sull\u2019operatore gi\u00e0 attivo nel <strong>mercato rilevante<\/strong>. Quindi, non basta una possibilit\u00e0 astratta di ingresso: deve trattarsi di un ingresso:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>realistico<\/strong> (non meramente ipotetico)<\/li>\n<li><strong>temporalmente circoscritto<\/strong> (normalmente entro un anno)<\/li>\n<li><strong>economicamente sostenibile<\/strong><\/li>\n<li><strong>capace di incidere sulle strategie<\/strong> dell\u2019impresa presente sul mercato.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Una mera possibilit\u00e0 teorica di ingresso non sarebbe sufficiente. \u00c8 necessario che l\u2019impresa potenziale entrante rappresenti, per la sola prospettiva del suo ingresso, un effettivo vincolo competitivo nel mercato di riferimento. Affinch\u00e9 si possa parlare di concorrenza potenziale \u2014 e dunque di duplice distribuzione \u2014 non \u00e8 sufficiente che il fornitore venda anche a valle o che, in teoria, possa farlo. Occorre verificare se il suo eventuale ingresso nel mercato del distributore sia <strong>idoneo a incidere sul comportamento competitivo di quest\u2019ultimo<\/strong>.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>Questa valutazione dipende da una serie di fattori oggettivi legati al <strong>mercato rilevante<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>la struttura del mercato a valle<\/strong> (livello di concentrazione, numero di operatori, barriere all\u2019ingresso);<\/li>\n<li><strong>la credibilit\u00e0 economica e commerciale dell\u2019ingresso diretto del fornitore<\/strong> nel breve-medio termine;<\/li>\n<li><strong>la percezione, da parte degli operatori gi\u00e0 presenti<\/strong>, che il fornitore possa effettivamente subentrare con un\u2019offerta concorrente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se il solo ingresso potenziale del fornitore pu\u00f2 <strong>limitare la libert\u00e0 concorrenziale del distributore<\/strong> \u2014 ad esempio in termini di prezzi, investimenti, strategie di vendita \u2014 la pressione concorrenziale \u00e8 considerata sufficiente a integrare un rapporto di concorrenza potenziale ai sensi del Regolamento (UE) 2022\/720).<\/p>\n<p>Una volta verificata l\u2019esistenza di una sovrapposizione concorrenziale, l\u2019attenzione si sposta sulla natura delle informazioni scambiate all\u2019interno del rapporto verticale.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Cosa_si_puo_e_non_si_puo_condividere\"><\/span><strong>3. <\/strong><strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Cosa si pu\u00f2 (e non si pu\u00f2) condividere.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nel caso in cui ci si trovi in un contesto di duplice distribuzione, occorre verificare se lo <strong>scambio di informazioni<\/strong> tra fornitore e distributore possa beneficiare dell\u2019esenzione prevista dall\u2019art. 2, \u00a7 5 del Regolamento (UE) 2022\/720. La norma chiarisce che, quando le parti sono concorrenti \u2014 effettive o potenziali \u2014 nel mercato a valle, lo scambio informativo <strong>non \u00e8 automaticamente esente<\/strong> ai fini antitrust.<\/p>\n<p>L\u2019esenzione continua ad applicarsi solo se le informazioni condivise sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>direttamente connesse<\/strong> all\u2019attuazione dell\u2019accordo verticale (ad esempio ai fini della gestione degli ordini, della tracciabilit\u00e0, delle garanzie, della sicurezza dei prodotti o della conformit\u00e0 della rete distributiva); oppure<\/li>\n<li><strong>necessarie<\/strong> per migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto, contribuendo a un incremento di efficienza effettivo e verificabile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In sintesi, lo scambio informativo \u00e8 ammesso e coperto dall\u2019esenzione <strong>solo quando \u00e8 funzionale al corretto svolgimento della relazione verticale<\/strong>, senza incidere sul gioco concorrenziale nel mercato a valle.<\/p>\n<p>Gli Orientamenti verticali individuano con particolare chiarezza le categorie informative che, nei rapporti di duplice distribuzione, presentano i maggiori rischi anticoncorrenziali. Tra le informazioni pi\u00f9 frequentemente richieste o scambiate nella prassi commerciale spiccano:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>i prezzi futuri di rivendita<\/strong> (punto 100(a)), la cui condivisione riduce l\u2019incertezza competitiva e consente al fornitore di anticipare o condizionare le strategie di prezzo del distributore;<\/li>\n<li><strong>i dati sui clienti finali identificabili<\/strong> (punto 100(b)), che \u2014 salvo esigenze limitate e specificamente giustificate \u2014 permettono al fornitore di intervenire sul portafoglio clienti dei distributori, incidendo direttamente sul gioco concorrenziale a valle.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli stessi Orientamenti precisano che:<\/p>\n<ul>\n<li>possono essere condivise informazioni sugli acquisti e sulle preferenze dei clienti <strong>solo se<\/strong> non collegate a prezzi futuri (punto 99(c));<\/li>\n<li>i prezzi effettivi praticati dai distributori possono essere comunicati <strong>a condizione<\/strong> che non vengano utilizzati per monitorare o orientare la loro politica commerciale, n\u00e9 combinati con dati nominativi sui clienti (punto 99(e)).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In sintesi, quando si tratta di <strong>prezzi futuri<\/strong> o <strong>clienti identificabili<\/strong>, la normativa europea presume un rischio concorrenziale elevato, perch\u00e9 tali informazioni attribuiscono al fornitore un vantaggio strategico che normalmente esula dalle esigenze fisiologiche della relazione verticale e pu\u00f2 alterare la concorrenza nel mercato a valle.<\/p>\n<p>Inoltre, quando <strong>prezzi futuri<\/strong> e <strong>dati sui clienti finali identificabili<\/strong> vengono scambiati congiuntamente \u2014 ipotesi tutt\u2019altro che rara nella prassi \u2014 il rischio competitivo si intensifica in modo significativo: conoscere <strong>chi<\/strong> sono i clienti, <strong>cosa<\/strong> acquistano, <strong>con quali preferenze<\/strong> e <strong>a quali prezzi saranno serviti<\/strong> crea un livello di trasparenza tra fornitore e distributore che pu\u00f2 non riflette le normali condizioni concorrenziali. Tale combinazione informativa pu\u00f2 agevolare forme di coordinamento sulle politiche commerciali nel mercato a valle e fa venire meno l\u2019esenzione prevista dall\u2019art. 2, \u00a7 5 del Regolamento (UE) 2022\/720.<\/p>\n<p>Come chiarito dalla Corte di giustizia nelle recenti sentenze <em>Super Bock Bebidas SA e al. v Autoridade da Concorr\u00eancia<\/em><a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><strong>[7]<\/strong><\/a> e <em>Banco BPN\/BIC Portugu\u00eas SA e al.,<\/em><a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\"><strong>[8]<\/strong><\/a> la condivisione di informazioni strategiche \u2014 quali prezzi futuri o dati sui clienti finali identificabili \u2014 <strong>pu\u00f2 eliminare l\u2019incertezza competitiva<\/strong> che caratterizza il comportamento di operatori indipendenti, facilitando forme di coordinamento, anche solo implicite, sulle politiche commerciali nel mercato a valle.<\/p>\n<p>La Corte, nella pronuncia\u00a0<em>Super Bock Bebidas SA,<\/em> ha inoltre precisato che, in determinati contesti di mercato \u2014 in particolare quando si opera in settori altamente concentrati, caratterizzati da elevata trasparenza e forti barriere all\u2019ingresso e in cui la concorrenza \u00e8 strutturalmente pi\u00f9 fragile \u2014 la comunicazione di prezzi futuri o di clienti finali pu\u00f2 essere, per la sua stessa natura, intrinsecamente idonea a restringere la concorrenza \u201cper oggetto\u201d.<\/p>\n<p>La qualificazione per oggetto rileva perch\u00e9, in tali ipotesi, non \u00e8 necessario provare che lo scambio informativo abbia prodotto effetti concreti sul mercato (come aumenti di prezzo o riduzione della scelta). \u00c8 sufficiente constatare che l\u2019accordo, per natura e contesto economico, elimina quella incertezza strategica che normalmente guida il comportamento di operatori indipendenti. In altre parole, lo scambio \u00e8 talmente sensibile da essere considerato di per s\u00e9 capace di incidere negativamente sulla concorrenza, senza attendere la prova di un danno effettivo.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 non significa, neppure in caso di restrizione per oggetto, che l\u2019illiceit\u00e0 sia automatica. Significa per\u00f2 che il parametro di valutazione cambia: lo scambio \u00e8 presunto anticompetitivo e spetta alle parti dimostrare, con elementi rigorosi e documentati, che esso fosse indispensabile e proporzionato per generare efficienze reali ai sensi dell\u2019art. 101, \u00a7 3 TFUE. In assenza di questa prova positiva, la condotta \u00e8 qualificata come restrittiva.<\/p>\n<p>Questa forma di esenzione \u00e8 tuttavia <strong>eccezionale<\/strong> e soggetta alla prova rigorosa che l\u2019accordo generi <strong>efficienze verificabili<\/strong>, tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali. L\u2019onere probatorio incombe interamente sulle imprese che intendono avvalersene.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Quando_serve_lesenzione_individuale\"><\/span><strong>4. Quando serve l&#8217;esenzione individuale\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>L\u2019art. 101, \u00a7 3 TFUE prevede quattro condizioni <strong>cumulative<\/strong>:<\/p>\n<p><strong>\u00a0i. Benefici oggettivi per il mercato<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione, oppure a promuovere innovazione tecnica o economica. Occorre quindi dimostrare \u2014 con evidenze concrete \u2014 che lo scambio informativo \u00e8 <strong>necessario<\/strong> per generare un incremento di efficienza lungo la catena distributiva.<\/p>\n<p><strong>ii. Indispensabilit\u00e0 della restrizione<\/strong><\/p>\n<p>Gli effetti positivi devono <strong>dipendere<\/strong> dalla restrizione contestata: se esistono alternative realisticamente praticabili, meno restrittive della concorrenza (ad esempio dati solo storici o anonimizzati), l\u2019esenzione non \u00e8 applicabile. Il principio guida \u00e8 che la misura restrittiva deve essere <strong>proporzionata<\/strong> al beneficio perseguito.<\/p>\n<p><strong>iii. Trasferimento dei benefici ai consumatori<\/strong><\/p>\n<p>Una parte equa dei vantaggi deve essere traslata agli utilizzatori finali (clienti diretti o indiretti), cos\u00ec da controbilanciare gli eventuali effetti negativi sul prezzo, sulla qualit\u00e0 o sulla scelta.<\/p>\n<p><strong>iv. Preservazione di un adeguato livello di concorrenza residua<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019accordo non deve conferire alle imprese la possibilit\u00e0 di <strong>eliminare la concorrenza<\/strong> in una parte sostanziale del mercato interessato. In altre parole, non pu\u00f2 trasformarsi in un meccanismo di controllo del mercato, specie in presenza di potere significativo dell\u2019impresa a monte.<\/p>\n<p>Si tratta di un percorso tutt\u2019altro che agevole: l\u2019applicazione dell\u2019art. 101, \u00a7 3 richiede una <strong>documentazione strutturata<\/strong>, una chiara <strong>connessione causale<\/strong> tra lo scambio informativo e i benefici di efficienza e la dimostrazione che <strong>non esistono soluzioni meno restrittive<\/strong> atte a conseguire lo stesso risultato. In assenza di tali elementi, la condotta ricade inevitabilmente nel divieto dell\u2019art. 101, \u00a7 1 TFUE.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Come_ridurre_i_rischi_antitrust\"><\/span><strong>5. Come ridurre i rischi antitrust.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le indicazioni relative agli strumenti da adottare per ridurre i rischi derivanti dallo scambio di informazioni sensibili \u2014 in particolare per evitare la qualificazione come <strong>\u201crestrizione per <\/strong><strong>oggetto\u201d<\/strong> e per garantire il rispetto del criterio di <strong>indispensabilit\u00e0<\/strong> (attraverso proporzionalit\u00e0 e desensibilizzazione) \u2014 sono contenute, in primo luogo, nei <strong>punti 96 e 103 degli Orientamenti <\/strong><strong>verticali<\/strong>, che disciplinano gli scambi informativi in situazioni di <strong>duplice distribuzione<\/strong>, e successivamente approfondite nella <strong>Comunicazione della Commissione<\/strong>.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p>Di seguito sono riportati i principali punti di riferimento (numerati secondo i paragrafi delle Linee direttrici) che affrontano tali aspetti.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"51_Limitare_i_dati_allo_stretto_necessario\"><\/span><strong>5.1. Limitare i dati allo stretto necessario.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La <strong>desensibilizzazione<\/strong> e la <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong> costituiscono concetti centrali per dimostrare il carattere indispensabile di una restrizione ai sensi dell\u2019articolo 101, paragrafo 3, TFUE.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Punto 426<\/strong> \u2013 \u00c8 il riferimento principale per il criterio di indispensabilit\u00e0. La Commissione richiede che le parti dimostrino che la natura e le caratteristiche dello scambio rappresentano il <strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">mezzo meno restrittivo<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\"> per generare gli incrementi di <\/span>efficienza dichiarati. Lo scambio non deve comprendere informazioni che vadano oltre le variabili rilevanti per ottenere tali benefici. A titolo di esempio, ai fini di un\u2019analisi comparativa (<em style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">benchmarking<\/em><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">), la condivisione di dati individualizzati non \u00e8 normalmente considerata indispensabile, poich\u00e9 le informazioni aggregate (ad esempio sotto forma di classifiche di settore) possono produrre gli stessi effetti di efficienza con un rischio collusivo minore.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"52_Usare_dati_aggregati_e_controllare_gli_accessi\"><\/span><strong>5.2. Usare dati aggregati e controllare gli accessi.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Per minimizzare i rischi anticoncorrenziali \u2014 in particolare il rischio di qualificazione come \u201crestrizione per oggetto\u201d \u2014 la Commissione incoraggia l\u2019adozione di tecniche di <strong>desensibilizzazione (A)<\/strong> e di misure di <strong>segregazione e controllo<\/strong> <strong>(B) <\/strong>delle informazioni.<\/p>\n<p><strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">1. Tecniche di Desensibilizzazione (Aggregazione e Storicit\u00e0)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Punto 372<\/strong> \u2013 Si raccomanda di ridurre la frequenza dello scambio informativo e, ove possibile, di utilizzare <strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">dati aggregati o intervalli di valori<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">, al fine di evitare lo scambio <\/span>di informazioni dettagliate o attribuibili a singole imprese.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Punto 391<\/strong> \u2013 \u00c8 meno probabile che lo scambio di informazioni aggregate comporti una restrizione della concorrenza, soprattutto quando l\u2019attribuzione dei dati a singole imprese \u00e8 difficile o incerta.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Punto 393<\/strong> \u2013 Lo scambio di <strong>informazioni storiche<\/strong> \u00e8 in generale meno suscettibile di produrre effetti collusivi, poich\u00e9 tali informazioni perdono rapidamente la loro rilevanza strategica.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Punto 394<\/strong> \u2013 Il carattere \u201cstorico\u201d deve essere valutato in funzione delle caratteristiche del mercato rilevante, tenendo conto, ad esempio, della durata media dei cicli di fissazione dei prezzi o dei contratti.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Punto 411<\/strong> \u2013 Le imprese dovrebbero ridurre il rischio di divulgazione di informazioni sensibili concentrandosi su dati <strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">aggregati e storici<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">, che sono generalmente meno <\/span>strategici.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">2. Misure di Segregazione e Controllo (Clean Teams, Fiduciari, Firewall)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Punto 406<\/strong> \u2013 Le imprese dovrebbero implementare <strong>misure di controllo e limitazione <\/strong><strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">dell\u2019accesso<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\"> alle informazioni, al fine di prevenire l\u2019uso improprio dei dati condivisi.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Punto 407<\/strong> \u2013 \u00c8 raccomandato l\u2019uso di <strong>clean teams<\/strong> (gruppi ristretti interni non coinvolti nelle attivit\u00e0 commerciali) o di <strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">fiduciari indipendenti<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\"> per la gestione dei dati, in <\/span>conformit\u00e0 al principio della <strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">necessit\u00e0 di sapere<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\"> (<\/span><em style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">need to know basis<\/em><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">) e in forma <\/span>aggregata.<\/li>\n<li><strong>Punto 408<\/strong> \u2013 Nei <strong>pool di dati<\/strong>, ciascun partecipante dovrebbe avere accesso solo alle proprie informazioni e ai dati aggregati degli altri, garantendo che vengano raccolti solo i dati strettamente necessari alla finalit\u00e0 legittima perseguita.<\/li>\n<li><strong>Punto 418<\/strong> \u2013 Per evitare la qualificazione come restrizione \u201cper oggetto\u201d negli accordi di condivisione di dati tra concorrenti, le parti dovrebbero basarsi il pi\u00f9 possibile su <strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">dati <\/strong><strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">aggregati e storici<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">, ridurre la frequenza dello scambio e limitare l\u2019accesso alle <\/span>informazioni sensibili.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6_Conclusioni\"><\/span><strong>6. Conclusioni<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La disciplina degli scambi di informazioni nei rapporti di duplice distribuzione conferma quanto questo sia un terreno <strong>delicato e ad elevato rischio antitrust<\/strong>. Si tratta, peraltro, di un rischio spesso <strong>non pienamente percepito dalle imprese<\/strong>, in quanto fondato sulla concorrenza potenziale: una minaccia competitiva che pu\u00f2 esistere anche quando il fornitore non opera ancora, in concreto, nel mercato del distributore.<\/p>\n<p>Gli stessi flussi informativi che rendono efficiente la collaborazione verticale possono infatti trasformarsi \u2014 se non correttamente gestiti \u2014 in strumenti idonei ad alterare la concorrenza nel mercato a valle.<\/p>\n<p>Le imprese devono quindi impostare tali rapporti con <strong>massima prudenza<\/strong>, evitando automatismi e generalizzazioni: ogni scambio richiede una valutazione attenta della <strong>natura dei dati<\/strong>, dello <strong>scopo perseguito<\/strong> e del <strong>contesto competitivo<\/strong> in cui avviene.<\/p>\n<p>La corretta applicazione del quadro normativo europeo impone, in definitiva, un approccio <strong>consapevole, documentato e proporzionato<\/strong>, nel quale i principi di necessit\u00e0 e minimizzazione guidino la progettazione dei sistemi informativi e delle interazioni tra fornitore e distributore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">____________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Considerando 12, Reg. 2022\/720.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Linee Guida 2022, par. 89\u201390: \u201c<em>di norma non pi\u00f9 di un anno<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Art. 2, \u00a7 5 Reg. (UE) 2022\/720; Linee Guida 2022, parr. 96\u2013103).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Orientamenti verticali 2022, \u00a7 5.1.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> CGUE, <em>Glaxo<\/em>, punti 42\u201343; Comunicazione Commissione 2023\/C 259\/01, \u00a7 13; Orientamenti sulle restrizioni verticali 2022, parr. 89\u201390.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> CGUE, <em>Glaxo<\/em>, punti 42\u201343; Comunicazione 2023\/C 259\/01, \u00a7 13.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> (C-211\/22, \u00a7 51)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> (C-298\/22, \u00a7\u00a7 63\u201371)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Capitolo 6 delle <em>Linee direttrici sull\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019articolo 101 TFUE agli accordi di cooperazione<\/em><\/p>\n<p><em>orizzontale<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scambio di informazioni costituisce, nella prassi commerciale, un elemento fisiologico del rapporto tra fornitore e distributore. 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