{"id":7993,"date":"2024-10-31T14:09:45","date_gmt":"2024-10-31T14:09:45","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=7993"},"modified":"2024-10-31T14:13:43","modified_gmt":"2024-10-31T14:13:43","slug":"distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/","title":{"rendered":"Parallelverk\u00e4ufe und selektiver Vertrieb: Regulatorische Erleichterungen und Markenschutz"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/#1_Definizione_e_finalita_della_distribuzione_selettiva\" >1. Definizione e finalit\u00e0 della distribuzione selettiva.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/#2_I_requisiti_del_sistema_di_distribuzione_selettiva\" >2. I requisiti del sistema di distribuzione selettiva.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/#3_Clausole_contrattuali_volte_alla_tutela_del_marchio\" >3. Clausole contrattuali volte alla tutela del marchio.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/#4_La_cd_riparazione_selettiva\" >4. La c.d. riparazione selettiva<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/#5_Vendite_parallele_nei_sistemi_di_distribuzione_selettiva\" >5. Vendite parallele nei sistemi di distribuzione selettiva.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/#51_Rapporti_extracontrattuali_nel_contesto_delle_vendite_parallele\" >5.1. Rapporti extracontrattuali nel contesto delle vendite parallele.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/#52_Il_principio_dellesaurimento_del_marchio_limiti_e_tutela_dellimmagine_del_brand\" >5.2. Il principio dell\u2019esaurimento del marchio: limiti e tutela dell&#8217;immagine del brand.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/distribuzione-selettiva-e-vendite-parallele\/#53_La_prova_del_pregiudizio\" >5.3. La prova del pregiudizio.<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3>Le vendite parallele nei sistemi di distribuzione costituiscono un tema rilevante e complesso nella normativa antitrust, avendo impatti pratici assai significativi sulle politiche commerciali a tutti i livelli della catena distributiva. Questo fenomeno assume un ruolo particolarmente centrale nella distribuzione selettiva, una forma di organizzazione delle vendite in cui il fornitore stabilisce criteri specifici per selezionare i distributori autorizzati, prevalentemente con l&#8217;obiettivo di limitare la rivendita dei propri prodotti al di fuori della rete autorizzata e proteggere il prestigio del proprio marchio.<\/h3>\n<h3>Tuttavia, indipendentemente dai piani distributivi del produttore, il sistema di distribuzione non potr\u00e0 mai essere completamente &#8220;stagno&#8221; (risultando altrimenti in contrasto con i principi fondanti della Unione Europea<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>), e accade spesso che prodotti vengano venduti, anche all&#8217;interno del territorio in cui \u00e8 stato creato un sistema di distribuzione esclusiva, da venditori paralleli.<\/h3>\n<h3>Questo articolo si propone di chiarire i requisiti e le condizioni essenziali per consentire a un fornitore di creare una rete di distribuzione selettiva e di analizzare gli strumenti legali a disposizione per proteggere tale rete da vendite non autorizzate. Queste vendite, effettuate da distributori non approvati tramite canali paralleli, possono infatti compromettere sia l&#8217;immagine del marchio sia la qualit\u00e0 percepita dei prodotti.<\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Definizione_e_finalita_della_distribuzione_selettiva\"><\/span><strong>1. Definizione e finalit\u00e0 della distribuzione selettiva.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Secondo l\u2019articolo 1 del <a href=\"chrome-extension:\/\/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj\/https:\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32022R0720&amp;qid=1696794883804\">Regolamento UE 2022\/720<\/a>, un sistema di distribuzione selettiva \u00e8 definito come un sistema in cui il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi contrattuali esclusivamente a distributori selezionati, in base a criteri specifici, e questi ultimi si impegnano a non rivendere tali prodotti a rivenditori non autorizzati nei territori riservati al sistema.<\/p>\n<p>La distribuzione selettiva si distingue essenzialmente dalla distribuzione esclusiva per il fatto che il produttore pu\u00f2 imporre ai membri della propria rete di vendere i prodotti esclusivamente a rivenditori autorizzati, o, in alternativa, anche a soggetti esterni, purch\u00e9 rispettino gli standard qualitativi definiti dal produttore e imposti agli stessi distributori autorizzati.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>Posto che si tratta di una struttura che limita in maniera molto importante la concorrenza (certamente superiore rispetto alla distribuzione esclusiva), la sua applicabilit\u00e0 solleva rilevanti questioni di compatibilit\u00e0 con le norme antitrust europee, in particolare in relazione all\u2019<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX%3A12008E101\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo 101<\/a> del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE).<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>Occorre innanzitutto partire dall\u2019assunto che il principio giuridico adottato dal legislatore europeo, da ultimo confermato con il Regolamento UE 2022\/720, si basa sul presupposto che la distribuzione selettiva sia stata concepita per rispondere a specifiche esigenze di mercato non soddisfatte dalla distribuzione esclusiva. Tali esigenze riguardano principalmente la tutela di prodotti di lusso o tecnologicamente avanzati, che richiedono una gestione commerciale particolarmente complessa e accurata.<\/p>\n<p>\u00c8 indubbio, infatti, che la qualit\u00e0 di tali prodotti non derivi unicamente dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dalle modalit\u00e0 con cui vengono venduti, presentati e commercializzati al pubblico. Queste modalit\u00e0 contribuiscono a preservare lo stile e l\u2019immagine di prestigio che conferisce loro un\u2019aura di lusso, elemento essenziale per distinguerli agli occhi dei consumatori da prodotti simili. Con la conseguenza che, qualsiasi danno a tale aura di lusso pu\u00f2 compromettere la qualit\u00e0 percepita dei prodotti stessi.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>In tale contesto, la Corte ha segnatamente ritenuto che l\u2019organizzazione di un sistema di distribuzione selettiva che ha lo scopo di assicurare una presentazione che valorizza prodotti di prestigio nel punto vendita possa contribuire alla notoriet\u00e0 dei prodotti di cui trattasi e quindi a salvaguardare la loro aura di lusso.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>La protezione dell&#8217;aura e dell&#8217;immagine del marchio \u00e8 l\u2019obiettivo principale perseguito dal produttore e, allo stesso tempo, come si vedr\u00e0, rappresenta lo strumento a disposizione del titolare per tutelarsi adeguatamente dalle vendite parallele.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>______________________________<\/strong><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_I_requisiti_del_sistema_di_distribuzione_selettiva\"><\/span><strong>2. I requisiti del sistema di distribuzione selettiva.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>La giurisprudenza della Corte ha stabilito che, per valutare la compatibilit\u00e0 di un sistema di distribuzione selettiva con l\u2019art. 101, \u00e8 necessario applicare tre criteri meglio noti come criteri <em>Metro<\/em> (dal nome della celebre sentenza<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>), riassumibili come segue:<\/p>\n<ul>\n<li>in primo luogo, la natura dei beni o servizi in questione deve giustificare l\u2019adozione di un sistema di distribuzione selettiva. Questo significa che, in base alle caratteristiche specifiche del prodotto, tale sistema deve costituire un requisito legittimo per preservarne la qualit\u00e0 e garantirne un utilizzo adeguato (come anticipato, il ricorso alla distribuzione selettiva pu\u00f2 essere legittimo per prodotti di alta qualit\u00e0, tecnologicamente avanzati<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> o beni di lusso<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>).<\/li>\n<li>In secondo luogo, la selezione dei rivenditori deve basarsi su criteri oggettivi di natura qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio.<\/li>\n<li>In terzo luogo, i criteri stabiliti non devono eccedere ci\u00f2 che \u00e8 necessario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sulla base di tali presupposti, la giurisprudenza europea, pur riconoscendo che la distribuzione selettiva incida sulla concorrenza del mercato interno, ne giustifica l\u2019adozione se adottata con l\u2019obiettivo di sostenere un commercio specializzato, capace di soddisfare richieste particolari e di garantire la qualit\u00e0 e il valore tecnologico dei prodotti distribuiti. Questi requisiti permettono di superare una concorrenza basata principalmente sul prezzo, ponendo maggiormente l\u2019accento su fattori quali la qualit\u00e0 del servizio e il supporto post-vendita, elementi che mirano a realizzare un risultato legittimo e contribuiscono a una concorrenza qualitativa.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Clausole_contrattuali_volte_alla_tutela_del_marchio\"><\/span><strong>3. Clausole contrattuali volte alla tutela del marchio.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nel contesto della distribuzione selettiva, il produttore o fornitore stabilisce una serie di impegni contrattuali che il rivenditore autorizzato \u00e8 tenuto a rispettare per garantire la tutela del posizionamento e dell\u2019immagine del marchio. Sebbene le clausole possano variare, esse mirano principalmente a preservare gli standard qualitativi e a garantire che i prodotti siano esposti in modo tale da rispettare l\u2019immagine e la notoriet\u00e0 del brand.<\/p>\n<p>Di seguito analizziamo gli impegni contrattuali pi\u00f9 rilevanti che il distributore selettivo deve rispettare, prendendo spunto da una recente ordinanza del Tribunale di Milano.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p><strong>Esclusivit\u00e0 e salvaguardia dell\u2019immagine del marchio<\/strong>: Uno degli obblighi principali riguarda l\u2019esclusivit\u00e0 del punto vendita. Il rivenditore autorizzato \u00e8 tenuto a esporre e vendere i prodotti esclusivamente presso il proprio punto vendita (sia esso fisico o online), evitando qualsiasi esposizione o vendita all\u2019esterno. Viene vietata anche la vendita in prossimit\u00e0 di prodotti che, per la loro natura o qualit\u00e0 inferiore, potrebbero svalutare l\u2019immagine del marchio rappresentato. Talvolta viene concesso ai rivenditori di commercializzare marchi concorrenti, solamente se compatibili con l\u2019immagine e la notoriet\u00e0 del brand. In pratica, si intende assicurare che i prodotti, siano collocati in contesti adeguati e non compromettano l\u2019aura di esclusivit\u00e0 e di lusso del marchio.<\/p>\n<p><strong>Esposizione dei prodotti e del marchio: <\/strong>Il contratto di distribuzione selettiva impone specifici obblighi sull\u2019esposizione del marchio. Il rivenditore deve posizionare i prodotti in modo strategico, utilizzando espositori dedicati e targhette con il logo del marchio. Una scelta mirata a evidenziare il prestigio del brand. Inoltre, i prodotti devono essere presentati ad esempio in mobili dedicati, mantenendo caratteristiche dimensionali e visive che ne rispecchino il posizionamento. Questa attenzione al dettaglio consente di rafforzare la percezione del brand e di presentarlo al consumatore in modo coerente con la sua immagine di lusso.<\/p>\n<p><strong>Standard qualitativi: <\/strong>Per mantenere un servizio e un\u2019esperienza di acquisto allineati con le aspettative del brand, il rivenditore deve rispettare specifici standard qualitativi. Questo include la competenza del personale, che deve avere formazione e esperienza idonee. L&#8217;obiettivo di questi requisiti \u00e8 assicurare che ogni interazione con il cliente rifletta i valori del brand, fornendo un servizio di qualit\u00e0 superiore che si distingue per attenzione ai dettagli e professionalit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Servizio di consulenza ai negozi: <\/strong>Per valorizzare i prodotti e supportare il cliente nella scelta (che in tal caso \u00e8 il negoziante), in alcuni contratti pu\u00f2 essere richiesto al rivenditore autorizzato di offrire un servizio di consulenza adeguato. Tale servizio deve essere proporzionato alla superficie del punto vendita, al numero di marchi presenti e alla quantit\u00e0 di prodotti disponibili. La consulenza \u00e8 concepita come un valore aggiunto, finalizzato a migliorare l\u2019esperienza di acquisto e a consolidare la percezione di qualit\u00e0 e specializzazione del brand.<\/p>\n<p><strong>Corretta conservazione dei prodotti: <\/strong>Il rivenditore autorizzato si impegna ad offrire alla clientela prodotti perfettamente conservati e dotati della loro presentazione o confezione originale. Questo garantisce che i prodotti siano sempre nelle migliori condizioni possibili, rafforzando la fiducia dei consumatori e preservando la qualit\u00e0 associata al marchio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_La_cd_riparazione_selettiva\"><\/span><strong>4. La c.d.<\/strong> <strong>riparazione selettiva<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nella distribuzione selettiva, spesso il distributore mira a mantenere uno standard elevato che copra tutte le fasi della vendita \u2013 dall\u2019offerta all\u2019acquisto e fino alla riparazione \u2013 per garantire un livello di qualit\u00e0 costante e un\u2019esperienza omogenea per il consumatore. In questo contesto, si avverte la necessit\u00e0 di includere nella rete anche il servizio post-vendita, creando un sistema di c.d. riparazione selettiva.<\/p>\n<p>Questa scelta risulta particolarmente rilevante per quei prodotti che richiedono interventi di manutenzione specifici, indispensabili per preservarne la qualit\u00e0 e garantirne un uso ottimale.<\/p>\n<p>Da tempo la giurisprudenza comunitaria sostiene che la distribuzione selettiva possa necessitare di un servizio di vendita e post-vendita adeguato alle peculiarit\u00e0 della specifica tipologia di distribuzione adottata.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> Sul tema, il Tribunale di Milano, ha inoltre recentemente stabilito, nel caso di specie e in termini generali, che l&#8217;ammissibilit\u00e0 di un sistema di rivendita selettiva non sia giustificata tanto dalla preservazione dell&#8217;immagine del marchio in s\u00e9, che potrebbe comportare una restrizione della concorrenza, quanto piuttosto dall\u2019obiettivo di mantenere la qualit\u00e0 dei prodotti nel loro uso corretto, nonch\u00e9 dal perseguimento di un commercio specializzato, capace di offrire prestazioni specifiche per prodotti ad alto livello qualitativo e tecnologico.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a><\/p>\n<p>Sulla base della giurisprudenza sopra citata, la riparazione selettiva sembrerebbe richiedere un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti per la distribuzione selettiva: non solo la tutela del prestigio del marchio, ma anche la garanzia del mantenimento della qualit\u00e0 del prodotto, che potrebbe altrimenti essere compromessa da riparatori esterni alla rete selettiva, i quali non rispettano gli standard qualitativi imposti dal produttore ai membri autorizzati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>______________________________<\/strong><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Vendite_parallele_nei_sistemi_di_distribuzione_selettiva\"><\/span><strong>5. Vendite parallele nei sistemi di distribuzione selettiva.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"51_Rapporti_extracontrattuali_nel_contesto_delle_vendite_parallele\"><\/span><strong>5.1. Rapporti extracontrattuali nel contesto delle vendite parallele.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Spesso accade che, anche all&#8217;interno di un sistema di distribuzione selettiva, vengano effettuate vendite da parte di soggetti esterni alla rete autorizzata, le cosiddette vendite parallele. Si tratta di vendite realizzate da terzi con cui il produttore non ha un rapporto contrattuale diretto, ma un rapporto di natura extracontrattuale. Questo comporta che le condizioni di vendita concordate tra il titolare del diritto e i rivenditori autorizzati, essendo efficaci solo tra le parti, non possano essere imposte a terzi, ex articolo 1372, secondo comma, c.c.<\/p>\n<p>In altre parole, il fornitore si trova nell\u2019impossibilit\u00e0 di far valere direttamente le proprie condizioni contrattuali verso soggetti non autorizzati, non potendo quindi ricorrere agli strumenti giuridici tipici dei rapporti contrattuali. Sviluppando questo principio,\u00a0 principio, la stessa la Corte di Cassazione ha pi\u00f9 volte confermato che il titolare non pu\u00f2 estendere le limitazioni contrattuali della rete selettiva a soggetti esterni, a meno che non vi sia un pregiudizio effettivo all\u2019immagine del marchio.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a><\/p>\n<p>Stante la natura extracontrattuale del rapporto, per tutelare il proprio marchio e la qualit\u00e0 della rete distributiva, il fornitore pu\u00f2\/deve cos\u00ec fare affidamento su strumenti giuridici alternativi, collegati essenzialmente con le norme sulla propriet\u00e0 intellettuale.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"52_Il_principio_dellesaurimento_del_marchio_limiti_e_tutela_dellimmagine_del_brand\"><\/span><strong>5.2. Il principio dell\u2019esaurimento del marchio: limiti e tutela dell&#8217;immagine del brand.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>L&#8217;art. 7 della direttiva europea 2008\/95\/CE, recepito in Italia con l&#8217;art. 5 del Codice della Propriet\u00e0 Industriale, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di esaurimento del marchio. In base a questo principio, una volta che un prodotto viene immesso sul mercato dell&#8217;Unione Europea dal titolare del marchio o con il suo consenso, i diritti esclusivi su quel prodotto si esauriscono, limitando l\u2019esclusiva al primo atto di commercializzazione. Tuttavia, questa regola presenta un\u2019eccezione: il comma 2 dell\u2019art. 5 CPI permette al titolare di opporsi alla vendita successiva in presenza di &#8220;motivi legittimi,&#8221; come il rischio di danneggiare l\u2019immagine di lusso e prestigio del marchio.<\/p>\n<p>Leggi anche: <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/vendite-parallele-esaurimento-del-marchio\/\"><strong>Vendite parallele e principio dell&#8217;esaurimento del marchio.<\/strong><\/a><\/p>\n<p>La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che una rete di distribuzione selettiva pu\u00f2 essere considerata tra i \u201cmotivi legittimi\u201d di protezione del marchio quando la distribuzione non autorizzata rischia di compromettere l\u2019immagine e il valore distintivo di prodotti di lusso o di alto prestigio. In questi casi, l\u2019obiettivo della rete selettiva non \u00e8 solo quello di limitare la concorrenza, ma anche di garantire che i prodotti siano distribuiti in un contesto che ne preservi l\u2019aura esclusiva, mantenendo elevati standard qualitativi e un\u2019esperienza d\u2019acquisto in linea con le aspettative del pubblico per quella tipologia di prodotto.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a><\/p>\n<p>In linea con quanto sopra, la giurisprudenza nazionale ha confermato che il titolare del marchio pu\u00f2 legittimamente opporsi alla rivendita esterna alla rete selettiva solo se tale commercializzazione comporta un danno effettivo o potenziale alla reputazione del marchio.<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a><\/p>\n<p>D&#8217;altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che il terzo non possa giustificare la propria attivit\u00e0 di vendita parallela semplicemente sostenendo di aver acquistato i prodotti da un rivenditore autorizzato che, a sua volta, abbia violato le proprie obbligazioni contrattuali.<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a> Parimenti, non \u00e8 sufficiente invocare il mancato rispetto dei requisiti da parte di altri rivenditori autorizzati come pretesto per legittimare la vendita al di fuori della rete. A tal proposito, la giurisprudenza sottolinea che \u201cil mancato rispetto dei requisiti da parte di altri distributori autorizzati non esclude l\u2019illecito, e quindi la violazione delle condizioni generali di vendita.\u201d<a href=\"#_ftn18\" name=\"_ftnref18\">[18]<\/a><\/p>\n<p>Ne consegue che, se la vendita parallela viene effettuata in modo tale da non compromettere l&#8217;immagine o la qualit\u00e0 percepita del marchio, il titolare non pu\u00f2 opporsi a tale rivendita, poich\u00e9, in assenza di un danno effettivo o potenziale alla reputazione del marchio stesso, decadono i motivi legittimi che giustifichino il blocco della vendita parallela.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"53_La_prova_del_pregiudizio\"><\/span><strong>5.3. La prova del pregiudizio.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Da ultimo, \u00e8 importante rilevare che, per giustificare un&#8217;eccezione al principio dell\u2019esaurimento, non \u00e8 sufficiente il semplice pericolo o la possibilit\u00e0 di pregiudizio: \u00e8 necessaria l\u2019effettiva sussistenza di un danno concreto. Di conseguenza, il pregiudizio deve emergere da circostanze specifiche e comprovabili; non \u00e8 sufficiente, quindi, limitarsi a indicare una particolare modalit\u00e0 di vendita attuata da terzi estranei alla rete selettiva. Occorre dimostrare che tali modalit\u00e0 causino, nel caso concreto, un danno grave all\u2019aura di prestigio del marchio.<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\">[19]<\/a><\/p>\n<p>La giurisprudenza ha precisato che la \u201cmisura minima di rispetto dell\u2019immagine\u201d dei marchi di lusso risiede nella necessit\u00e0 che i prodotti contraddistinti da tali marchi, caratterizzati da ricercatezza e qualit\u00e0 intrinseca, non siano associati a prodotti analoghi ma di scarsa qualit\u00e0, o a prodotti del tutto diversi e privi delle prerogative di prestigio. In definitiva, \u00e8 essenziale che la presentazione dei prodotti di lusso non venga associata ad altri prodotti privi di caratteristiche analoghe, al fine di preservare l\u2019immagine esclusiva e l\u2019elevato valore percepito del marchio.<a href=\"#_ftn20\" name=\"_ftnref20\">[20]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Principio che \u00e8 stato inizialmente introdotto, seppure con riferimento alla vendita esclusiva, dalle storiche sentenze Grundig, Sentenza\u00a0del 13 luglio 1966, cause riunite Costen e Grundig 56\/64 e 58\/64.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. Art. 4, lett. c), VBER 720\/2022.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> CFr. Punto 146 e seguenti <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A52022XC0630%2801%29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Orientamenti sulle restrizioni verticali 2022\/C 248\/01<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a>Cfr. in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Copad, C\u201159\/08, EU:C:2009:260, punti da 24 a 26 e giurisprudenza citata<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> In tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Copad, C\u201159\/08, EU:C:2009:260, punto 29.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Sentenza del 25 ottobre 1977, Metro\/Commissione, C-26\/76.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Causa Metro\/Commissione, Causa C-107\/82 \u2013 AEG\/Commissione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cfr. Causa C-230\/16 , Causa Coty Germany.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Tribunale UE del 25 ottobre 1983, Telefunken\/Commissione, 107\/82, e della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosm\u00e9tique, C-439\/09, punto 39.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Tribunale di Milano, ordinanza del 2 gennaio 2023.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Tribunale UE, sentenza del 22 ottobre 1980, Metro\/Commissione, 75\/84, punto 54.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Tribunale di Milano, sentenza del 27 settembre 2022, n. 7389.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cassazione, 14 marzo 2023, N. 7378.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Tribunale di Milano, ordinanza del 17 marzo 2016; Corte di Giustizia Europea, sentenza del 30 novembre 2004, C-16\/03; Tribunale di Milano, sentenza del 9 dicembre 2008.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Corte di Giustizia UE, causa C-59\/08, Copad vs. Christian Dior.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Tribunale di Milano, 11 gennaio 2016; Tribunale di Torino, 17 dicembre 2018.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Tribunale di Milano, ordinanza del 2 gennaio 2023.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Tribunale di Milano, 20 luglio 2018.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Tribunale Milano, ordinanza 17.3.2023.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Tribunale Milano, ordinanza 12.1.2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le vendite parallele nei sistemi di distribuzione costituiscono un tema rilevante e complesso nella normativa antitrust, avendo impatti pratici assai [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8000,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[168,199],"tags":[],"class_list":["post-7993","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-antitrust","category-concessione-di-vendita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7993"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7993\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8003,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7993\/revisions\/8003"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8000"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}