{"id":7843,"date":"2023-06-27T13:43:09","date_gmt":"2023-06-27T13:43:09","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=7843"},"modified":"2023-06-29T09:12:10","modified_gmt":"2023-06-29T09:12:10","slug":"indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/","title":{"rendered":"Zugest\u00e4ndnisse beim Verkauf und Abfindungen. Die neue Gesetzgebung in der Autoindustrie (und wie funktioniert sie in Deutschland?)"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#1_Introduzione_Risarcimento_del_danno_e_indennita\" >1. Introduzione. Risarcimento del danno e indennit\u00e0.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#2_La_novella_in_tema_di_distribuzione_di_autoveicoli\" >2. La novella in tema di distribuzione di autoveicoli.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#3_Alcuni_spunti_sulla_nuova_normativa\" >3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Alcuni spunti sulla nuova normativa.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#31_Durata_del_contratto_e_rinnovo_automatico\" >3.1.\u00a0 Durata del contratto e rinnovo automatico.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#32_Equo_indennizzo\" >3.2 Equo indennizzo.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#33_Norme_inderogabili_eo_di_applicazione_necessaria\" >3.3. Norme inderogabili e\/o di applicazione necessaria?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#4_Lindennita_del_concessionario_nel_sistema_tedesco\" >4. L&#8217;indennit\u00e0 del concessionario nel sistema tedesco.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#41_I_presupposti_del_diritto_allindennita_del_concessionario\" >4.1. I presupposti del diritto all&#8217;indennit\u00e0 del concessionario.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#411_Scioglimento_del_rapporto\" >4.1.1. Scioglimento del rapporto.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#412_Integrazione_allinterno_della_rete\" >4.1.2. Integrazione all\u2019interno della rete.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#413_Il_trasferimento_dei_clienti\" >4.1.3. Il trasferimento dei clienti.<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/indennita-di-fine-rapporto-concessionario-auto\/#42_Il_calcolo_dellindennita\" >4.2. Il calcolo dell&#8217;indennit\u00e0.<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3><strong>L&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto per distributori o concessionari di vendita in Italia \u00e8 stata oggetto di recenti sviluppi legislativi, che hanno determinato cambiamenti di notevole importanza. <\/strong><\/h3>\n<h3><strong>La legge recentemente introdotta nel settore della distribuzione di autoveicoli stabilisce un diritto &#8220;innovativo&#8221; a un equo indennizzo per i distributori autorizzati e una durata contrattuale minima di cinque anni per i contratti a termine, cos\u00ec come un preavviso di ventiquattro mesi per i contratti a tempo indeterminato. <\/strong><\/h3>\n<h3><strong>Nonostante l&#8217;interpretazione della norma e la determinazione dell&#8217;importo dell&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto presentino ancora significative complessit\u00e0, in attesa di ulteriori sviluppi normativi e giurisprudenziali, il modello tedesco, che da anni la riconosce in tutti i settori commerciali, potrebbe fornire interessanti indicazioni.<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\">___________________________________<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Introduzione_Risarcimento_del_danno_e_indennita\"><\/span><strong>1. Introduzione. Risarcimento del danno e indennit\u00e0.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Sino a pochi mesi fa, nel panorama giuridico italiano, l&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto nei contratti di concessione di vendita era privo di ogni regolamentazione normativa e la giurisprudenza \u00e8 restata salda ed unanime nel ritenere che <strong>alcun<\/strong> <strong>indennit\u00e0 \u00a0debba essere riconosciuta al concessionario <\/strong>per la clientela da questi apportata, escludendo cos\u00ec un\u2019applicazione analogica delle <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/lindennita-di-fine-rapporto-nel-contratto-di-agenzia\/\">disposizioni in ambito di agenzia<\/a>.<\/p>\n<p>Nell&#8217;Ordinamento giuridico italiano, alla chiusura del rapporto contrattuale, gli interessi del concessionario sono erano principalmente tutelati nell&#8217;ambito di una valutazione della legittimit\u00e0 e\/o congruit\u00e0 del recesso o dello scioglimento del contratto, tramite una stima degli utili che il concessionario avrebbe potuto ricevere se il contratto fosse stato adempiuto sino alla sua naturale scadenza. Lo strumento utilizzato \u00e8 quello del risarcimento del danno, calcolato nella perdita dell&#8217;utile atteso e nell&#8217;assorbimento dei costi inerenti all&#8217;organizzazione e alla promozione delle vendite, nonch\u00e9 agli investimenti intrapresi confidando nella prosecuzione contrattuale.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/p>\n<p>Il risarcimento non \u00e8 invece inteso a ricompensare il concessionario per il lavoro svolto nel costruire una base di clienti, cos\u00ec come di fatto previsto nei rapporti di agenzia all\u2019art. 1751 c.c.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/il-recesso-dal-contratto-di-concessione-di-vendita-o-di-distribuzione-che-dir-si-voglia\/\">Il recesso dal contratto di concessione di vendita e\/o distribuzione. Breve analisi.<\/a><\/p>\n<p>Cos\u00ec che, per i <strong>contratti a tempo determinato<\/strong>, \u00e8 escluso il recesso unilaterale dal rapporto (salvo che questo non sia stato espressamente pattuito dalle parti) e la chiusura del contratto pu\u00f2 realizzarsi unicamente in caso di grave inadempimento.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>Diversamente, per i <strong>contratti a tempo indeterminato<\/strong>, \u00e8 consentito il recesso unilaterale, anche in assenza di un inadempimento, purch\u00e9 si fornisca un congruo preavviso.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> Nel caso in cui le parti non avessero concordato un preavviso, lo stesso deve essere valutato facendo riferimento agli interessi del soggetto che \u201csubisce\u201d il recesso, dovendo il recedente concedere un termine che possa permettere di\u00a0prevenire, almeno parzialmente, gli effetti negativi derivanti dall\u2019interruzione del rapporto;<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>\u00a0il concessionario dovr\u00e0 avere la possibilit\u00e0 di recuperare una parte degli investimenti compiuti (ad es. lo smaltimento delle rimanenze di magazzino), mentre il concedente avere tempo sufficiente per potere riacquistare le merci ancora giacenti presso il concessionario, cos\u00ec da poterle reinserire nel circuito distributivo.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>Qualora le parti avessero pattuito e quantificato contrattualmente il termine di preavviso si discute se il giudicante possa svolgere valutazioni sulla sua congruit\u00e0; la giurisprudenza maggioritaria ritiene che questo termine anche se breve, debba essere rispettato, e che il giudice non debba valutare la sua adeguatezza.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>Si deve tuttavia citare un caso in cui la Corte di Cassazione, in una sentenza del 18 settembre 2009 proprio nel settore automotive,<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> ha affrontato una controversia tra un&#8217;associazione di ex concessionari di auto e Renault; in particolare, la casa produttrice era receduta dai contratti con i concessionari, riconoscendo il preavviso contrattuale, pari a dodici mesi. I concessionari hanno ritenuto il recesso abusivo e la corte ha accolto le domande dei ricorrenti, stabilendo che il giudice pu\u00f2 valutare se il diritto di recesso \u00e8 stato esercitato in buona fede o se ne \u00e8 stato fatto un uso abusivo, basandosi sul criterio della buona fede oggettiva, considerata il riferimento fondamentale per la condotta delle parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">___________________________________<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_La_novella_in_tema_di_distribuzione_di_autoveicoli\"><\/span><strong>2. La novella in tema di distribuzione di autoveicoli.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>In questo contesto, si inserisce la nuova normativa, introdotta per il settore della distribuzione automobilistica con la <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/08\/05\/22G00120\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge n. 108 del 5 agosto 2022<\/a>, poi aggiornata dalla <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/01\/17\/23G00010\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge n. 6 del 13 gennaio 2023<\/a>.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019art. 2 regolamenta specificamente la durata del contratto, prevedendo che:<\/p>\n<ul>\n<li>se il rapporto \u00e8 a <strong>tempo determinato<\/strong>, la durata minima dello contratto \u00e8 pari a cinque anni, con obbligo di ciascuna parte di comunicare in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l&#8217;intenzione\u00a0 di\u00a0 non procedere alla rinnovazione dell&#8217;accordo, a pena di inefficacia della comunicazione;<\/li>\n<li>quanto ai rapporti a <strong>tempo indeterminato<\/strong>, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso \u00e8 di ventiquattro mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Viene poi introdotto all\u2019art. 3 della Legge, un obbligo in capo al costruttore o importatore di <strong>fornire al concessionario<\/strong>, prima della conclusione dell\u2019accordo, nonch\u00e9 in caso di successive modifiche dello stesso, <strong>tutte le informazioni<\/strong> di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l\u2019entit\u00e0 degli impegni da assumere e la sostenibilit\u00e0 degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 poi introduce un \u201crivoluzionario\u201d (almeno per il diritto italiano) obbligo del costruttore o importatore, che recede dall\u2019accordo prima della scadenza contrattuale, di corrispondere al distributore autorizzato un <strong>equo indennizzo<\/strong>, che deve essere parametrato sulla base:<\/p>\n<ol>\n<li>degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell&#8217;esecuzione dell&#8217;accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell&#8217;accordo;<\/li>\n<li>dell&#8217;avviamento per le attivit\u00e0 svolte nell&#8217;esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell&#8217;accordo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019indennizzo di cui al comma 4 non \u00e8 dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato.<\/p>\n<p>Da ultimo l\u2019art. 5-bis della norma, dispone espressamente che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono \u201c<strong>inderogabili<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">___________________________________<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Alcuni_spunti_sulla_nuova_normativa\"><\/span>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Alcuni spunti sulla nuova normativa.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ad oggi non si riscontrano precedenti giurisprudenziali che permettano di dare un\u2019interpretazione del dettato normativo, che per ora resta molto generico e di difficile declinazione pratica.<\/p>\n<p>In attesa di uno sviluppo giurisprudenziale, si sollevano brevemente quelle che sono le maggiori criticit\u00e0 che si rilevano anche da una semplice lettura del testo di legge, con particolare riguardo a due aspetti, ossia:<\/p>\n<ul>\n<li>la durata del contratto e<\/li>\n<li>la quantificazione dell\u2019equo indennizzo.<\/li>\n<\/ul>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"31_Durata_del_contratto_e_rinnovo_automatico\"><\/span><strong>3.1.\u00a0 Durata del contratto e rinnovo automatico.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Se il contratto \u00e8 stato stipulato a tempo determinato, sembrerebbe che lo stesso, in caso di mancata disdetta di una delle parti entro il termine di sei mesi dalla data di chiusura, si rinnovi automaticamente del medesimo periodo per cui era stato stipulato.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 giungere a questa \u201caffrettata\u201d conclusione, da una semplice lettura del testo che parla appunto di \u201crinnovo\u201d e non tanto di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, come invece previsto ad esempio nei rapporti di agenzia (cfr. <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1750&amp;art.versione=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=218&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2#:~:text=1750.,in%20contratto%20a%20tempo%20indeterminato.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1750 c.c<\/a>.). Chiaro trattarsi di una questione di rilevantissimo impatto pratico, posto che il rinnovo del contratto, se effettivamente automatico, comporta il prolungamento del rapporto per un periodo non inferiore a cinque anni, essendo questo il termine minimo fissato dalla normativa.<\/p>\n<p>Tale elemento ha una rilevanza assai importante anche sull\u2019eventuale diritto del concessionario all\u2019equo indennizzo, che si ricorda non essere dovuto solamente nel caso di inadempimento del concessionario, ovvero di suo recesso. Se passa, come \u00e8 pi\u00f9 che verosimile aspettarsi, la teoria del rinnovo automatico del contratto, l\u2019indennizzo sar\u00e0 riconosciuto al concessionario anche nel caso in cui lo stesso dichiara di non volere rinnovare l\u2019accordo prima della sua scadenza, non trattandosi tecnicamente di vero e proprio recesso. Parimenti, sar\u00e0 verosimilmente dovuto l\u2019indennizzo anche se le parti concordano di terminare il rapporto contrattuale.<\/p>\n<p>Trattandosi poi di una norma inderogabile quella dell\u2019indennizzo, si pone la problematica, cos\u00ec come in tema di agenzia, se una eventuale rinuncia prima dello scioglimento del rapporto possa essere ritenuta valida, oppure se la stessa sia efficace unicamente se concordata dalle parti una volta che il contratto \u00e8 terminato.<\/p>\n<p><strong>Leggi anche<\/strong>: <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/agente-rinunce-transazioni-art-2113-c-c-2\/#3_Norme_inderogabili\">Quali rinunce e transazioni possono essere impugnate dall&#8217;agente di commercio.<\/a><\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"32_Equo_indennizzo\"><\/span><strong>3.2 Equo indennizzo.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Quanto alla quantificazione dell\u2019equo indennizzo, come si \u00e8 visto, la norma richiama due parametri molto generici, ossia:<\/p>\n<ol>\n<li>gli <strong>investimenti effettuati in buona fede<\/strong> da parte del concessionario e non ammortizzati alla data di cessazione dell&#8217;accordo;<\/li>\n<li>l&#8217;<strong>avviamento <\/strong>dell\u2019attivit\u00e0 commerciale, commisurato al fatturato sviluppato dal distributore nel corso degli ultimi cinque anni di vigenza dell&#8217;accordo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In primo luogo, si fa presente che <strong>non sembra trattarsi di una applicazione analogica dei principi previsti in tema agenzia<\/strong>, posto che nessuno dei due requisiti fa riferimento alcuno alla clientela da questi apportata e agli affari sviluppati con quella gi\u00e0 acquisita, cos\u00ec come disposto dall<strong>\u2019<\/strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=4&amp;art.idGruppo=218&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=1751&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1751 c.c<\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>La lettera a) dell\u2019articolo 4 fa appunto riferimento ad investimenti effettuati in buona fede, in maniera del tutto staccata da quello che \u00e8 stato l\u2019apporto di clientela e lo sviluppo degli affari che il concessionario \u00e8 riuscito a sviluppare nel corso del rapporto.<\/p>\n<p>La scelta fatta dal legislatore, sembra volere dare pi\u00f9 peso all\u2019esecuzione del rapporto secondo buona fede, che impone da una parte al concedente di agire in modo da preservare gli interessi del concessionario e cos\u00ec non pretendere, o comunque spingere irragionevolmente, il concessionario ad effettuare degli investimenti sproporzionati alla tipologia e durata del contratto e, dall\u2019altro lato, al concessionario di vedersi indennizzato solamente investimenti non ammortizzati, effettuati sulla base di un principio di buona fede.<\/p>\n<p>Con riferimento invece al punto b) dell\u2019art. 4, il legislatore fa un generico riferimento all\u2019avviamento del concessionario, senza che venga data alcuna rilevanza, ancora una volta, ai vantaggi che il concessionario ha apportato al concedente e che lo stesso gode a seguito della chiusura del rapporto.<\/p>\n<p>Inoltre, viene effettuato un generico richiamo al \u201cfatturato del concessionario\u201d nel corso degli ultimi cinque anni del rapporto; \u00e8 chiaro trattarsi di un dato assai generico, di per s\u00e9 staccato da quello che \u00e8 il margine o il profitto del concessionario stesso e di per s\u00e9 non necessariamente collegato ai clienti procurati dal concessionario durante la durata del contratto.<\/p>\n<p>Il riferimento temporale di cinque anni, sembrerebbe richiamare il periodo di analisi applicato agli agenti di commercio, all\u2019art. 1751 c.c., con l\u2019unica (ma enorme) distinzione, che in tal caso si fa riferimento alla media provvigionale sviluppata dall\u2019agente in tale intervallo.<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"33_Norme_inderogabili_eo_di_applicazione_necessaria\"><\/span><strong>3.3. Norme inderogabili e\/o di applicazione necessaria?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Come si \u00e8 avuto modo di vedere, l&#8217;art. 5-bis della nuova legge attribuisce espressamente alle nuove disposizione in tema di distribuzione automotive carattere inderogabile.<\/p>\n<p>In tale ambito, sorge una questione rilevante, inerente l&#8217;applicazione del Regolamento Roma I (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32008R0593\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento CE n. 593\/2008<\/a>) alla nuova normativa. In particolare, ci si chiede se tali disposizioni possano essere considerate &#8220;norme di applicazione necessaria&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 9 del suddetto Regolamento, anche note come norme &#8220;internazionalmente imperative&#8221;.<\/p>\n<p>Secondo questa disposizione, le norme di applicazione necessaria sono norme giuridiche che un Paese ritiene cruciali per salvaguardare i propri interessi pubblici, come la sua organizzazione politica, sociale o economica. In determinati casi, i legislatori nazionali possono decidere di attribuire ad alcune delle loro norme imperative un carattere ancora pi\u00f9 forte, disponendo che esse non possono essere derogate neppure sottoponendo il contratto ad una legge straniera.\u00a0 Questo significa che, nonostante la scelta contrattuale di applicare una legge diversa, un tribunale potrebbe essere tenuto ad applicare tali disposizioni se ritiene essere per l\u2019appunto di \u201capplicazione necessaria\u201d, in quanto cruciali per salvaguardare gli interessi pubblici dell&#8217;Italia.<\/p>\n<p>Ci si deve quindi interrogare (in attesa di un adeguato sviluppo giurisprudenziale e legislativo), se le nuove disposizione sulla distribuzione automotive debbano ritenersi non solo inderogabili (ex art. 5-bis) a livello nazionale, ma anche internazionale, ex art. 9 del Regolamento Roma I.<\/p>\n<p>Proprio in ambito di concessione di vendita, un esempio di norma di applicazione necessaria \u00e8 rappresentato dalla legge belga del 27 luglio 1961, che all&#8217;articolo 4 impone l&#8217;applicazione internazionalmente inderogabile di tale norma in caso di controversie relative alla risoluzione di contratti di concessione eseguiti in Belgio, indipendentemente dalla legge contrattualmente scelta dalle parti. <a href=\"#_ftn7a\" name=\"_ftnref7a\">[7a]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">___________________________________<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Lindennita_del_concessionario_nel_sistema_tedesco\"><\/span>4. L&#8217;indennit\u00e0 del concessionario nel sistema tedesco.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nell&#8217;attesa di uno sviluppo giurisprudenziale che affini e indirizzi gli operatori ad interpretare la nuova normativa, \u00e8 interessante analizzare come funziona un sistema vicino al nostro, che riconosce tale indennit\u00e0 da diverse decine di anni; il tutto senza la pretesa di essere giuristi tedeschi, ma con la semplice intenzione di fornire al lettore una panoramica generale di suddetto modello.<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"41_I_presupposti_del_diritto_allindennita_del_concessionario\"><\/span>4.1. I presupposti del diritto all&#8217;indennit\u00e0 del concessionario.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>In Germania, la giurisprudenza da anni <strong>applica<\/strong> <strong>analogicamente <\/strong>i principi dell&#8217;indennit\u00e0 in materia di agenzia, regolati dal <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/hgb\/__89b.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a7 89b HGB<\/a> (Handelsgesetzbuch), anche al concessionario. La disposizione in questione \u00e8 il corrispettivo tedesco dell&#8217;articolo 1751 c.c., entrambi riformati per attuare la direttiva europea relativa all&#8217;agenzia commerciale del 1986.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n<p>Affinch\u00e9 l&#8217;indennit\u00e0 possa essere riconosciuta, la giurisprudenza tedesca richiede il soddisfacimento dei seguenti presupposti:<\/p>\n<ol>\n<li>il contratto non deve essere sciolto dal preponente a causa di gravi inadempienze dell&#8217;agente, ovvero dall&#8217;agente senza giustificati motivi, oppure vi sia stata una cessione dei diritti e degli obblighi del contratto a un terzo;<\/li>\n<li>il concessionario deve essere integrato all&#8217;interno della rete di distribuzione del concedente;<\/li>\n<li>deve essere avvenuto un trasferimento della lista clienti.<\/li>\n<\/ol>\n<h6><span class=\"ez-toc-section\" id=\"411_Scioglimento_del_rapporto\"><\/span><strong>4.1.1. Scioglimento del rapporto.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>La giurisprudenza tedesca applica in via analogica i principi in tema di agenzia, per cui l&#8217;indennit\u00e0 ha lo scopo di compensare l&#8217;agente dei vantaggi che vengono trasferiti al preponente a seguito della chiusura del contratto, non potendo l&#8217;agente pi\u00f9 beneficiare dei rapporti che ha stabilito o sviluppato con i propri clienti.<\/p>\n<p>L&#8217;indennit\u00e0, quindi, mira da un lato a compensare le perdite provvigionali subite dall\u2019agente a causa della chiusura del rapporto, d&#8217;altro lato ha lo scopo di fornire all&#8217;agente un compenso per i vantaggi che derivano dai clienti acquisiti e\/o sviluppati dall\u2019agente. Prerequisito per la richiesta di indennit\u00e0, staiblito dal comma 3 del \u00a7 89b HGB, \u00e8 il fatto che il contratto non sia stato sciolto dal preponente per gravi inadempienze dell&#8217;agente, dall&#8217;agente senza giustificati motivi, ovvero per cessione dei diritti e obblighi del contratto a un terzo.<\/p>\n<p>La giurisprudenza tedesca, seppure la legge non lo regolamenta espressamente, ha ritenuto che l&#8217;indennit\u00e0 sia dovuta in caso chiusura del rapporto per mutuo dissenso, indipendentemente da chi abbia per primo proposto la terminazione consensuale del rapporto.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p>Questi criteri, vengono fedelmente applicati anche ai contratti di concessione di vendita, ivi incluso lo scioglimento consensuale del rapporto.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a> Pertanto, anche in caso di risoluzione consensuale del contratto, il rivenditore autorizzato avr\u00e0 diritto a un&#8217;indennit\u00e0, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti, ossia l&#8217;integrazione nella rete di distribuzione del produttore e l&#8217;obbligo di trasferire la clientela.<\/p>\n<h6><span class=\"ez-toc-section\" id=\"412_Integrazione_allinterno_della_rete\"><\/span><strong>4.1.2. Integrazione all\u2019interno della rete.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Per quanto riguarda il requisito di integrazione all&#8217;interno della rete di distribuzione, \u00e8 importante sottolineare che il rapporto commerciale non si limita a una semplice relazione tra un venditore e un cliente abituale, essendo necessaria una forma pi\u00f9 approfondita di collaborazione che costituisca un vero e proprio accordo di distribuzione integrata.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 implica che il rivenditore autorizzato sia coinvolto attivamente nel sistema di distribuzione del produttore, cos\u00ec che la richiesta di indennizzo \u00e8 rivolta a compensare il concessionario non solo per la perdita dei vantaggi derivanti dai rapporti con i clienti, ma anche per il contributo attivo alla rete di distribuzione del produttore.<\/p>\n<p><strong>Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/concessionario-e-cliente-abituale-differenze\/\">Concessione di vendita, distributore o cliente abituale?<\/a><\/p>\n<p>La giurisprudenza tedesca<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> nel tempo ha sviluppato alcuni esempi situazioni che possano determinare, o comunque portare a ritenere che vi sia una vera e propria integrazione nel sistema distributivo del concedente; qui di seguito se ne richiamano alcuni:<\/p>\n<ul>\n<li>essere riconosciuto come rivenditore autorizzato;<\/li>\n<li>conferire al produttore\/concedente l&#8217;autorizzazione ad accedere ai locali commerciali e di stoccaggio in qualsiasi momento;<\/li>\n<li>essere soggetto a obblighi di acquisto minimi dei prodotti contrattuali;<\/li>\n<li>avere l&#8217;obbligo di stoccare le merci in magazzino;<\/li>\n<li>creare e supervisionare officine autorizzate nel territorio del contratto;<\/li>\n<li>fornire servizi di assistenza e riparazione ai clienti;<\/li>\n<li>ricevere formazione da parte del produttore\/concedente;<\/li>\n<li>valorizzare, conservare e mantenere il marchio del produttore;<\/li>\n<li>seguire le linee guida e le raccomandazioni del produttore per le vendite;<\/li>\n<li>avere la possibilit\u00e0 di vendere i prodotti del produttore al di fuori del territorio contrattuale;<\/li>\n<li>essere assegnato a un territorio contrattuale specifico, anche in assenza di esclusiva territoriale.<\/li>\n<\/ul>\n<h6><span class=\"ez-toc-section\" id=\"413_Il_trasferimento_dei_clienti\"><\/span>4.1.3. Il trasferimento dei clienti.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Un altro requisito fondamentale affinch\u00e9 il concessionario o il rivenditore abbia diritto all&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto \u00e8 che vi sia stato un trasferimento dei dati dei clienti.<\/p>\n<p>Secondo la giurisprudenza tedesca,<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> non \u00e8 indispensabile che il trasferimento della lista clienti sia esplicitamente previsto nel contratto, ma pu\u00f2 derivare implicitamente come un obbligo o essere una pratica adottata dalle parti (ad es. se il concessionario invia i nominativi dei clienti al produttore per la gestione delle garanzie o per altri scopi legati all&#8217;assistenza post-vendita).<\/p>\n<p>Questo trasferimento della lista clienti \u00e8 un elemento cruciale perch\u00e9 permette al produttore di mantenere e sviluppare la relazione con i clienti acquisiti dal concessionario anche dopo la chiusura del rapporto con il concessionario o rivenditore.<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"42_Il_calcolo_dellindennita\"><\/span>4.2. Il calcolo dell&#8217;indennit\u00e0.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>La quantificazione dell&#8217;indennit\u00e0 deve essere effettuata considerando i seguenti parametri:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>vantaggi per il produttore<\/strong>: occorre valutare se il concessionario ha acquisito nuovi clienti o consolidato quelli esistenti, come previsto dal \u00a7 89b HGB (e dall&#8217;art. 1751 c.c.), tramite un&#8217;analitica prognosi dei vantaggi derivanti dai clienti acquisiti. <strong>Spetta al concessionario fornire la prova degli sviluppi per ogni singolo cliente<\/strong>, non essendo sufficiente la produzione di una semplice lista dei clienti che il concessionario ha acquisto o sviluppato nel corso del rapporto.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a> La stima deve poi basarsi sui risultati degli ultimi cinque anni, in applicazione analogica del \u00a7 89b HGB;<\/li>\n<li>la <strong>quantificazione dei vantaggi<\/strong> deve avvenire in modo &#8220;equo&#8221;, valutando le perdite subite dal concessionario a seguito della chiusura del rapporto. <strong>Applicando analogicamente la disciplina dell&#8217;agenzia commerciale, le perdite da considerare devono essere<\/strong> <strong>di<\/strong><strong> natura &#8220;provvigionale&#8221;<\/strong>. Bench\u00e9, come \u00e8 noto, il concessionario non viene retribuito tramite provvigioni, bens\u00ec marginalizza sulla scontistica che a questo \u00e8 riconosciuta dal concedente, per potere applicare analogicamente i principi in tema di agenzia, bisogna calcolare quelle che sarebbero state le provvigioni che il produttore avrebbe pagato a un agente commerciale sulla base del fatturato effettuato dal concessionario, se la distribuzione fosse avvenuta tramite un&#8217;agenzia e le vendite fossero state realizzate in questo modo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In questo contesto, per effettuare il calcolo delle indennit\u00e0 e per cerare di \u201cprovvigionalizzare\u201d i ricavi del concessionario, bisogna detrarre dalla scontistica a questi riconosciuta, tutte quelle componenti remunerative tipiche del concessionario ed estranee all\u2019agente. A titolo esemplificativo: le spese per il personale e le attrezzature dell&#8217;attivit\u00e0, per la pubblicit\u00e0, la presentazione dei prodotti, l&#8217;assunzione dei rischi di vendita, di fluttuazione dei prezzi, di credito o del valore equivalente, etc.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\n<p>Il <strong>limite dell&#8217;indennit\u00e0<\/strong> corrisponde alla media degli ultimi cinque anni.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a> \u00c8 importante sottolineare che si tratta delle provvigioni che il concessionario avrebbe ottenuto, non del fatturato generato dal concessionario. Si tratta di un elemento particolarmente importante poich\u00e9 sposta il focus d\u2019analisi dal volume totale di affari del concessionario, per concentrarsi invece sulle effettive entrate nette.<\/p>\n<p>Tale approccio tiene conto del reale vantaggio economico del concessionario, piuttosto che basarsi su una cifra generica che potrebbe non riflettere accuratamente la sua posizione commerciale. Questa distinzione assicura che l&#8217;indennit\u00e0 sia calcolata in modo pi\u00f9 preciso e veritiero, riflettendo l&#8217;effettivo guadagno del concessionario piuttosto che l&#8217;ammontare totale delle vendite realizzate.<\/p>\n<p>L&#8217;indennit\u00e0 viene poi calcolata sulla base di tali vantaggi, seguendo un approccio simile a quello utilizzato nell&#8217;agenzia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">___________________________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Sul punto, cfr. Venezia, Il contratto di agenzia, 2016, pag. 140, Giuffr\u00e8.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> I contratti di somministrazione di distribuzione, Bocchini e Gambino, 2011, pag. 669, UTET.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Concessione di Vendita, Franchising e altri contratti di distribuzione, Vol. II, Bortolotti, 2007, pag. 42, CEDAM; In dottrina Il contratto di agenzia, Venezia \u2013 Baldi, 2015, pag. 140, CEDAM.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> In dottrina\u00a0<em>Il contratto di agenzia, Venezia \u2013 Baldi, 2015, pag. 140, CEDAM;\u00a0<\/em>In giurisprudenza<em>\u00a0Corte d\u2019Appello Roma, 14 marzo 2013.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> <em>I contratti di somministrazione di distribuzione, Bocchini e Gambino, 2011, pag. 669, UTET.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cfr. Trib. Torino 15.9.1989 (che ha considerato congruo un termine di 15 giorni); Trib. di Trento del 18.6.2012 (che ha considerato congruo un termine di 6 mesi per rapporto durato 10 anni); Contratti di distribuzione, <em>Bortolotti, 2022, pag. 659, Wolter Kluwer<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cass. Civ. 5.3.2009 \u201c<em>In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cio\u00e8 della reciproca lealt\u00e0 di condotta, deve presiedere all\u2019esecuzione del contratto, cos\u00ec come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase. [\u2026] L\u2019obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidariet\u00e0 sociale, la cui costituzionalizzazione \u00e8 ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre Cass. Civ. 2007 n. 3462<\/em>)\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7a\" name=\"_ftn7a\">[7a]<\/a> Sul punto, Bortolotti, Il contratto internazionale, pag- 47, 2012, CEDAM.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Direttiva 86\/653\/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Sul punto confronta Van Der Moolen, <em>Handbuch des Vertriebsrechts, <\/em>pag. 599, 4 edizione, 2016, C.H. Beck.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> BGH 23.7.1997 \u2013 VII ZR 130\/96.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> BGH 8.5.2007 &#8211; KZR 14\/04; BGH 22.10.2003 &#8211; VIII ZR 6\/03; BGH 12.1.2000 \u2013 VII ZR 19\/99; sul punto confronta anche Van Der Moolen, <em>Handbuch des Vertriebsrechts, <\/em>pag. 600, 4 edizione, 2016, C.H. Beck.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> BGH 12.1.2000 &#8211; VIII ZR 19\/99.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> BGH 26.2.1997 \u2013 VII ZR 272\/95.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Sul punto confronta anche Van Der Moolen, <em>Handbuch des Vertriebsrechts, <\/em>pag. 621, 4 edizione, 2016, C.H. Beck.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> BGH 11.12.1996 \u2013 VII ZR 22\/96.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto per distributori o concessionari di vendita in Italia \u00e8 stata oggetto di recenti sviluppi legislativi, che [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7854,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,199],"tags":[34,244,256],"class_list":["post-7843","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-commerciale","category-concessione-di-vendita","tag-indennita-di-fine-rapporto","tag-contratto-di-distribuzione","tag-portafoglio-clienti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7843"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7843\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7875,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7843\/revisions\/7875"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7854"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}