{"id":7809,"date":"2022-12-02T10:54:14","date_gmt":"2022-12-02T10:54:14","guid":{"rendered":"https:\/\/francescogozzo.com\/?p=7809"},"modified":"2023-02-09T15:41:42","modified_gmt":"2023-02-09T15:41:42","slug":"quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust\/","title":{"rendered":"Marktanteile bei Alleinvertriebsh\u00e4ndlern und Auswirkungen auf das Kartellrecht."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust\/#1_Tipiche_clausole_restrittive_della_concorrenza_nei_contratti_di_concessione_di_vendita_esclusiva\" >1. Tipiche clausole restrittive della concorrenza nei contratti di concessione di vendita esclusiva.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust\/#2_Quote_di_mercato_superiori_al_30\" >2. Quote di mercato superiori al 30%.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust\/#21_Identificazione_del_mercato_rilevante\" >2.1. Identificazione del mercato rilevante.<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust\/#3_Quota_di_mercato_inferiore_al_15\" >3. Quota di mercato inferiore al 15%.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/quote-mercato-concessione-di-vendita-antitrust\/#4_Quota_di_mercato_inferiore_al_2\" >4. Quota di mercato inferiore al 2%.<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h4>Il nuovo Regolamento europeo sugli accordi verticali e pratiche concordate mantiene l\u2019esenzione per tutti gli accordi in cui sia fornitore che acquirente non superino i 30% delle quote nel mercato rilevante; del ch\u00e9 godono di una presunzione di liceit\u00e0 tutti quegli accordi verticali tra soggetti che non superino suddette soglie, a condizione che i contratti non contengano restrizioni fondamentali vietate dal Regolamento.<\/h4>\n<h4>Ci\u00f2 deve essere coordinato con il fatto che nel corso degli ultimi decenni la Commissione ha emanato una serie di Comunicazioni, volte a precisare un principio assai rilevanti in materia antitrust, \u00a0ossia l\u2019inapplicabilit\u00e0 del divieto di cui all\u2019art. 101, paragrafo 1, del trattato agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza \u00e8 trascurabile.<\/h4>\n<h4>Senza contare la teoria\u00a0<em>de minimis\u00a0<\/em>sviluppata dalla Corte di Giustizia, in base alla quale l\u2019accordo non ricade sotto il divieto dell\u2019articolo 101 qualora, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti, esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante.<\/h4>\n<h4>Applicare questi principi ai rapporti di distribuzione esclusiva \u00e8 un compito tutt&#8217;altro che agevole, con questo articolo si cercher\u00e0 di fornire al lettore un quadro complessivo della tematica, offrendo cos\u00ec spunti di riflessione e di approfondimento.<\/h4>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Tipiche_clausole_restrittive_della_concorrenza_nei_contratti_di_concessione_di_vendita_esclusiva\"><\/span>1. Tipiche clausole restrittive della concorrenza nei contratti di concessione di vendita esclusiva.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Il nuovo Regolamento Europeo 2022\/720, sugli accordi verticali e pratiche concordate mantiene l\u2019impostazione gi\u00e0 adottata dal regolamento 330\/2010, in forza del quale sono automaticamente esentate tutte le clausole restrittive della concorrenza, inserite all\u2019interno di rapporti verticali (cos\u00ec come definiti all\u2019art. 1), con la sola eccezione di un limitato gruppo di pattuizioni inammissibili.<\/p>\n<p>Le pattuizioni espressamente vietate si suddividono principalmente in due gruppi, ossia:<\/p>\n<ul>\n<li>le restrizioni gravi o fondamentali (c.d. <em>hardcore restrictions<\/em>), elencate nell\u2019<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32022R0720&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> 4,<\/a> la cui presenza esclude l\u2019accordo nella sua interezza dal beneficio dell\u2019esenzione per categoria (e che, in un sistema distributivo esclusivo, sono essenzialmente il divieto di imporre il prezzo di rivendita al distributore, divieto di effettuare vendite passive, il divieto dell\u2019utilizzo di internet);<\/li>\n<li>le restrizioni di cui all\u2019<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32022R0720&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> 5<\/a>, le quali seppur non siano esentate dal Regolamento la loro presenza non impedisce che il resto dell\u2019accordo possa beneficiare dell\u2019esenzione (e che, in un sistema distributivo esclusivo, sono essenzialmente l\u2019obbligo di non concorrenza ultra quinquennale<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> e l\u2019obbligo di non concorrenza post-contrattuale).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nell\u2019ambito di un rapporto di concessione di vendita, tale impostazione per cui tutto ci\u00f2 che non \u00e8 espressamente vietato (anche se di per s\u00e9 limitativo della concorrenza ex art 101) \u00e8 implicitamente autorizzato, si pone in perfetta linea con l\u2019impostazione adottata dalla Commissione nella (ormai lontana) decisione\u00a0<em>Grundig<\/em>,<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> ove \u00e8 stato appunto ritenuto contrario ai principi del mercato unico europeo, la protezione assoluta dei concessionari e la creazione di distribuzioni \u201cesclusive chiuse\u201d,<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> mente sono state ritenute ammissibili e in linea con i principio della concorrenza europea le c.d. \u201cesclusive aperte\u201d,<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> che di fatto garantisce la possibilit\u00e0 di mercati paralleli a quello esclusivo.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p><strong>Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/vendite-parallele-possono-essere-bloccate\/#_ftn4\">Le vendite parallele nell&#8217;UE. Quando e fino a che punto pu\u00f2 un produttore controllarle?<\/a><\/p>\n<p>Oltre, dunque, alla classica clausola di esclusiva (aperta), un\u2019ulteriore clausola tipicamente inserita all\u2019interno dei contratti di concessione di vendita che pu\u00f2 ritenersi automaticamente esentata da parte del Regolamento europeo (non essendo per l\u2019appunto espressamente vietata) riguarda l\u2019imposizione di un obbligo da parte del fornitore\/concedente di non effettuare vendite (neppure passive) a clienti del territorio riservato in esclusiva al concessionario.<\/p>\n<p>Del pari si potrebbe affermare, come effettivamente parte della dottrina afferma,<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> che rientra tra le clausole ammissibili anche quella con si cui vieta al fornitore\/concedente di vendere prodotti a soggetti al di fuori del territorio, di cui \u00e8 a conoscenza che riforniscono all\u2019interno dell\u2019area riservata al concessionario.<\/p>\n<p>Diversamente una clausola con cui il distributore si obbliga a rifornirsi esclusivamente dal fornitore, sembrebbe rientrare nell\u2019ambito della definizione dell\u2019obbligo di non concorrenza fornita dall\u2019art. 1 lett. f)<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> e pertanto subordinato limite temporale di cui all\u2019art. 5 del Regolamento.<\/p>\n<p>Fatta una brevissima \u201ccarrellata\u201d sulle tipiche clausole dei contratti di concessione di vendita esclusiva che possono avere impatti restrittivi sulla concorrenza, si andr\u00e0 qui di seguito ad esaminare l\u2019incidenza che la quota di mercato del fornitore e concessionario possono avere sotto il profilo della normativa antitrust. Sul punto, infatti si rileva che:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019art. 3 del Regolamento dispone che l\u2019esenzione si applica a tutti gli accordi in cui sia fornitore che acquirente non superino il 30% delle quote nel \u201c<u>mercato rilevante<\/u>\u201d;<\/li>\n<li>la Commissione europea, in linea con la Corte di Giustizia, con Comunicazione del 30.8.2014, ha fissato le quote di mercato al disotto delle quali il divieto dell\u2019art. 101 deve considerarsi inapplicabile, ad eccezione delle clausole restrittive per \u201coggetto\u201d e quelle fondamentali;<\/li>\n<li>la Corte di Giustizia europea ha sviluppato la teoria <em>de minimis<\/em>, in base alla quale in presenza di quote di mercato irrilevanti, il singolo accordo \u00e8 pu\u00f2 non ricadere <em>in toto<\/em> sotto il divieto dell\u2019art. 101.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Quote_di_mercato_superiori_al_30\"><\/span>2. Quote di mercato superiori al 30%.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Il nuovo Regolamento all\u2019art. 3 ha mantenuto, per tutti gli accordi verticali, la c.d. zona di sicurezza prevista dalla precedente disciplina,<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> delimitata dalla soglia di quota di mercato del 30%, che deve essere superata sia dal fornitore, che dall\u2019acquirente all\u2019interno del mercato rilevante in cui essi rispettivamente vendono e acquistano i beni o servizi oggetto del contratto. Del che beneficiano dell\u2019esenzione automatica garantita dal Regolamento, cio\u00e8 di una presunzione di liceit\u00e0, a condizione altres\u00ec che essi non contengano restrizioni fondamentali vietate dall\u2019art. 4 del Regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h6><span class=\"ez-toc-section\" id=\"21_Identificazione_del_mercato_rilevante\"><\/span>2.1. Identificazione del mercato rilevante.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Applicando tale principio ai rapporti di concessione di vendita esclusiva, per comprendere se il singolo accordo goda di suddetta presunzione, bisogna identificare il mercato di riferimento sia del produttore, che del venditore e valutare se entrambi i soggetti abbiano una quota superiore al 30%.<\/p>\n<p>In particolare, bisogna comprendere se il mercato di riferimento sia quello contrattuale (e quindi corrisponda al territorio concesso in esclusiva), oppure se deve essere allargato, includendo anche zone in cui il concessionario non opera attivamente.<\/p>\n<p>La risposta, tutt\u2019altro che immediata, viene in parte offerta dal <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=OJ:C:2010:130:FULL&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">punto 88 dei vecchi orientamenti della Commissione (2010\/C 130\/01)<\/a>, cos\u00ec come dal <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:52022XC0630(01)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">punto 170 dei nuovi orientamenti<\/a>. Quest\u2019ultimo, in particolare, si richiama, per la definizione del mercato rilevante, ai criteri utilizzati dalla Commissione, nella\u00a0<a href=\"https:\/\/eur01.safelinks.protection.outlook.com\/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A31997Y1209(01)%26from%3DIT&amp;data=05%7C01%7Crobert.budde%40cms-hs.com%7Ce02bb30c99d64fd6747e08daa1303236%7C460adc007e024e0a8ff9fff330cf31ee%7C0%7C0%7C637999525638529553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=tv%2BTWyxsriG041zJCtctI5TOWX%2FdO7yYzzr9rwSbyiQ%3D&amp;reserved=0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Comunicazione 97 \/C 372\/03<\/a>.<\/p>\n<p>In primo luogo, bisogna comprendere e definire cosa si intende per mercato (merceologico) del prodotto rilevante, che comprende (punto 7 della Comunicazione del 97):<\/p>\n<p>\u201c<em>tutti i prodotti e\/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell&#8217;uso al quale sono destinati<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Quindi, per calcolare la quota del\u00a030%, \u00e8 opportuno in prima linea comprendere se i prodotti oggetto del contratto possano essere sostituiti da altri prodotti simili, in base alle finalit\u00e0 per le quali gli stessi sono stati pensati, progettati e venduti, mettendosi dal punto di vista del consumatore finale.<\/p>\n<p>Fatto ci\u00f2, bisogna passare al mercato geografico rilevante (qui si legge la definizione, ripresa al punto 88 degli orientamenti della commissione del 2010):<\/p>\n<p>\u201c<em>Il mercato geografico rilevante comprende l&#8217;area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale\u00a0<u>le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che pu\u00f2 essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perch\u00e9 in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse<\/u><\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Con specifico riferimento al mercato geografico rilevante, il punto 13 della Comunicazione chiarisce:<\/p>\n<p>\u201c<em>Un&#8217;impresa o un gruppo di imprese non possono esercitare un&#8217;influenza significativa sulle condizioni di vendita correnti, e in particolare sui prezzi,\u00a0<u>se i clienti sono in grado di passare agevolmente a prodotti sostitutivi disponibili sul mercato o a fornitori siti altrove<\/u>. Fondamentalmente l&#8217;esercizio di definizione del mercato consiste nell&#8217;individuare le effettive fonti alternative di approvvigionamento dei clienti delle imprese interessate, tanto in termini di prodotti\/servizi\u00a0<u>quanto di ubicazione geografica dei fornitori<\/u><\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Il punto 29 della Comunicazione sembrerebbe non escludere che il mercato rilevante possa essere anche regionale, ma per potere essere definito come \u201crilevante\u201d, bisogna effettivamente accertare se le imprese site in aree diverse rispetto a quello in cui il distributore effettua le proprie vendite, costituiscano realmente una fonte alternativa di approvvigionamento per i consumatori; ci\u00f2 avviene tramite un\u2019analisi delle caratteristiche della domanda (importanza delle preferenze nazionali o locali, abitudini d&#8217;acquisto correnti dei consumatori, differenziazione e marche dei prodotti, etc.), volta a determinare se le imprese site in aree diverse costituiscano realmente una fonte alternativa di approvvigionamento per i consumatori.<\/p>\n<p>Sul punto, la Commissione afferma:<\/p>\n<p>\u201c<em>La prova teorica si fonda anche qui sugli effetti di sostituzione che si manifestano in caso di variazione dei prezzi relativi e l&#8217;interrogativo al quale si deve rispondere \u00e8 sempre lo stesso: se i clienti delle parti deciderebbero di rivolgersi per gli acquisti ad imprese site in un&#8217;altra zona, a breve termine e con costi trascurabili<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Il punto 50 della Comunicazione, da ultimo fa presente che bisogna valutare altres\u00ec ostacoli e costi attinenti al passaggio a fornitori ubicati in un&#8217;altra zona geografica.<\/p>\n<p>Viene affermato appunto che:<\/p>\n<p>\u201c<em>L&#8217;ostacolo forse pi\u00f9 evidente che si frappone al passaggio ad un fornitore ubicato in un&#8217;altra zona \u00e8 l&#8217;incidenza delle spese di trasporto e delle eventuali difficolt\u00e0 di trasporto derivanti da disposizioni normative o dalla natura dei prodotti rilevanti. L&#8217;incidenza dei costi di trasporto limita normalmente il raggio del mercato geografico per i prodotti pi\u00f9 ingombranti e di basso valore, anche se non bisogna dimenticare che gli svantaggi derivanti dai costi di trasporto possono essere compensati da vantaggi comparativi in termini di altri costi (costo del lavoro o delle materie prime)<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Tenuto conto di quanto sopra, si pu\u00f2 ragionevolmente affermare che il mercato rilevante ai sensi del Regolamento non debba essere intesa l\u2019aria a cui al distributore sia stata riconosciuta l\u2019esclusiva, ma \u00e8 possibile (se ci\u00f2 effettivamente accade) estendere tale aria ad una zona geografica maggiore, o minore.<\/p>\n<p>Certamente se all\u2019interno del medesimo mercato rilevante il concedente designa un numero elevato di distributori esclusivi, vi sar\u00e0 una maggiore facilit\u00e0 da parte degli acquirenti finali di spostarsi in altre zone per effettuare l\u2019acquisto dei prodotti venduti, in forza della particolare parcellizzazione del mercato suddiviso in pi\u00f9 zone esclusive.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p>Se invece il mercato di un determinato paese viene riconosciuto in esclusiva solamente ad un concessionario e in tale mercato entrambe le parti hanno una quota superiore al 30% del mercato di riferimento, sar\u00e0 certamente meno agevole (anche se tutt\u2019altro che impossibile) dimostrare che il mercato rilevante di riferimento debba essere esteso ad un\u2019area sovranazionale, non coperta dall\u2019esclusiva contrattuale.<\/p>\n<p>Importante sottolineare comunque che la Commissione ritiene che il mero superamento delle quote di mercato di cui all\u2019art. 3, non fa presumere automaticamente che l\u2019accordo (che non contiene le restrizioni fondamentali della concorrenza di cui all\u2019art. 4) non benefici dell\u2019esenzione per categoria.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p>Sar\u00e0 necessaria a tal fine una valutazione individuale dei probabili effetti dell\u2019accordo, con un invito delle imprese ad effettuare una propria valutazione, necessario effettuare alcuna notifica.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> La Commissione suggerisce ai \u00a7\u00a7 97 e seguenti dei metodi valutativi di tali effetti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Quota_di_mercato_inferiore_al_15\"><\/span>3. Quota di mercato inferiore al 15%.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel corso degli ultimi decenni la Commissione ha emanato una serie di Comunicazioni, da ultimo la vigente del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52014XC0830(01)&amp;from=FR\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">30.8.2014<\/a>, volte a precisare un principio assai rilevanti in materia antitrust (principio da ultimo riaffermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza <em>Expedia<\/em>,<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>) ossia l\u2019inapplicabilit\u00e0 del divieto di cui all\u2019art. 101, paragrafo 1, del trattato agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza \u00e8 trascurabile.<\/p>\n<p>L\u2019art. 5 della Comunicazione chiarisce che la stessa, seppure non sia vincolante, deve essere accolto quale strumento essenziale per i giudici e le autorit\u00e0 responsabili nell\u2019interpretazione della normativa sulla concorrenza europea.<\/p>\n<p>All\u2019art. 8 lett. b) viene precisato che l\u2019accordo verticale (nel caso di specie, il contratto di distribuzione esclusiva) ha un\u2019incidenza irrilevante se le quote detenute da ciascuno dei contraenti non supera il 15% su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall\u2019accordo.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a><\/p>\n<p>In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, viene precisato che l\u2019inapplicabilit\u00e0 del divieto alle intese minori non vale per restrizioni per \u201c<em>oggetto<\/em>\u201d,<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a> cos\u00ec come le restrizioni fondamentali di cui all\u2019art. 4 del Regolamento (ossia divieto di imporre il prezzo di rivendita al distributore, di effettuare vendite passive e dell\u2019utilizzo di internet).<\/p>\n<p>La Comunicazione invece determina espressamente l\u2019applicabilit\u00e0 del divieto delle intese alle intese minori aventi ad oggetto restrizioni di cui all\u2019art. 5 del Regolamento sulle intese verticali. \u00a0Sul punto l\u2019art. 14 seconda parte dispone infatti che:<\/p>\n<p><em>\u201cLa zona di sicurezza \u00e8 [\u2026] rilevante per gli accordi che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria della Commissione nella misura in cui tali accordi contengono una cosiddetta restrizione esclusa\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Come si \u00e8 visto, le clausole ricomprese nell\u2019art. 5 del Regolamento (c.d. restrizioni escluse) che pi\u00f9 spesso vengono utilizzate nei sistemi di distribuzione esclusiva sono il patto di non concorrenza ultra-quinquennale e il patto di non concorrenza post contrattuale; tali clausole, che per definizione sono escluse dalle restrizioni \u201c<em>per oggetto<\/em>\u201d, sembrerebbero pertanto non essere automaticamente soggette al divieto dell\u2019art. 101, ogniqualvolta il singolo rapporto non super la quota di mercato rilevante del 15% identificata dalla Commissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Quota_di_mercato_inferiore_al_2\"><\/span>4. Quota di mercato inferiore al 2%.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Nel (lontano) 1969, la Corte di Giustizia nella sentenza <em>V\u00f6lk-Vervaecke<\/em>, aveva elaborato una teoria in base alla quale l\u2019accordo non ricade sotto il divieto dell\u2019articolo 101 qualora, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti, esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante.<\/p>\n<p>Nel caso di specie le quote detenute erano rispettivamente dello 0,008% della produzione CEE e del 0,2% in Germania ed il concessionario belga aveva una quota dello 0,6% nel mercato belga e lussemburghese.<\/p>\n<p>In tale circostanza, la Corte aveva riconosciuto la possibilit\u00e0 di instaurare un rapporto di esclusiva anche assoluta (e quindi un\u2019esclusiva chiusa), \u201c<em>in ragione della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi nella zona protetta.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>In tali casi (ove appunto la quota \u00e8 \u201c<em>irrilevante<\/em>\u201d e non \u201c<em>trascurabile<\/em>\u201d come nella fattispecie delineata dalla Commissione), sarebbero addirittura validi degli accordi contenenti anche delle clausole <em>hardcore<\/em>, sul presupposto che, se l\u2019accordo non produce alcun effetto rilevante sulla concorrenza, non pu\u00f2 rilevare il grado di pericolosit\u00e0 delle clausole ivi contenute.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a><\/p>\n<p>Si tiene a fare presente che \u00e8 stata ritenuta \u201c<em>un impresa di dimensioni sufficienti perch\u00e8 il suo comportamento possa in linea di massima influire sugli scambi\u201d<\/em> una societ\u00e0 che detiene il 5% del mercato,<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a> cos\u00ec una societ\u00e0 che detiene il 3%, se si tratta di percentuali superiori a quelle della maggior parte dei concorrenti e tenuto conto del loro fatturato.<a href=\"#_ftn17\" name=\"_ftnref17\">[17]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">______________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Seppure il nuovo Regolamento mantiene invariata l\u2019impostazione precedente, lasciando immutato il periodo quinquennale, <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=OJ:C:2022:164:FULL&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">i nuovi orientamenti introducono (al \u00a7248)<\/a> un\u2019importante novit\u00e0 con riferimento all\u2019ipotesi sub (iii) del rinnovo tacito, potendo beneficiare dell\u2019esenzione le clausole di non concorrenza che si rinnovano tacitamente oltre i cinque anni a condizione che sia consentito al distributore di rinegoziare effettivamente o risolvere l\u2019accordo verticale contenente l\u2019obbligo di non concorrenza con un ragionevole preavviso e senza incorrere in costi irragionevoli, e che il distributore sia quindi in grado di passare ad un altro fornitore dopo la scadenza del periodo di cinque anni.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Decisione\u00a0<em>Grundig-Costen,\u00a0<\/em>23.9.1964.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> L\u2019esclusiva \u201cchiusa\u201d\u00a0\u00e8 caratterizzata dal fatto che al concessionario viene garantita una protezione territoriale perfetta e ci\u00f2 tramite l\u2019imposizione a tutti i distributori della rete di non rivendere a soggetti al di fuori dalla loro zona e con l\u2019ulteriore obbligo di imporre tale divieto anche ai loro acquirenti e cos\u00ec via.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> L\u2019esclusiva aperta si contraddistingue dal fatto che il concessionario ottiene il diritto di essere l\u2019unico soggetto a venire rifornito dal produttore in un determinato territorio. In ogni caso, la posizione che viene a questi garantita non \u00e8 di \u201cmonopolio\u201d, posto che gli importatori paralleli, seppure entro i limiti imposti dalla normativa atitrust (sul punto cfr. <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/vendite-parallele-possono-essere-bloccate\/#_ftn4\">Le vendite parallele nell&#8217;UE. Quando e fino a che punto pu\u00f2 un produttore controllarle?<\/a>) potranno acquistare la merce da soggetti terzi (grossisti o concessionari di altre zone), per poi, eventualmente, rivenderli anche nel territorio esclusivo del concessionario.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Sul punto cfr. Bortolotti, I contratti di distribuzione, pag. 690, 2016, Wolters Kluwer.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Bortolotti, p. 695.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a>\u201c<em>Per \u00abobbligo di non concorrenza\u00bb si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, [\u2026] che impone all&#8217;acquirente di acquistare dal fornitore o da un&#8217;altra impresa da questi indicata pi\u00f9 dell&#8217;80\u00a0% degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi oggetto del contratto<\/em>.\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cfr. art. 3 Reg. 330\/2010. Il Reg. 2790\/99 postulava, come condizione di esercizio della presunzione, una quota di mercato (di norma in capo al fornitore) non eccedente la soglia del 30%. La doppia soglia era stata auspicata dalla Commissione anche con riguardo alla versione del 99; ma la proposta era rientrata per via della diffusa opposizione degli addetti ai lavori e poi accolta nel regolamento del 2010 stante la consapevolezza circa la consistenza crescente del \u2018<em>buying power\u2019<\/em> della grande distribuzione, <a href=\"https:\/\/www.osservatorioantitrust.eu\/it\/wp-content\/uploads\/BRUZZONE-V-Trento-Antitrust-Conference-2015.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Restrizioni per oggetto, Ginevra Buzzone, Trento 2015<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Sul punto cfr. anche \u00a7130 dei nuovi orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a>\u00a7 275 dei nuovi orientamenti., conformit\u00e0 con quanto disposto dal \u00a7 96 dei precedenti orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> \u00a7 275 dei nuovi orientamenti., conformit\u00e0 con quanto disposto dal \u00a7 96 dei precedenti orientamenti.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Cfr. la causa C-226\/11 Expedia, in particolare i punti 16 e 17.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Il punto 19 dispone altres\u00ec che \u201c<em>Quando sul mercato rilevante la concorrenza risulti limitata dall\u2019effetto cumulativo di accordi relativi alla vendita di beni o servizi posti in essere da pi\u00f9 fornitori o distributori (effetto cumulativo di preclusione prodotto da reti parallele di accordi aventi effetti simili sul mercato), le soglie in termini di quota di mercato di cui ai punti 8 e 9 sono ridotte al 5 %, sia per gli accordi tra concorrenti, sia per quelli tra non concorrenti. In linea generale, si ritiene che fornitori o distributori individuali la cui quota di mercato non superi il 5 % non contribuiscano in misura significativa all\u2019effetto cumulativo di preclusione ( 3 ). \u00c8 inoltre improbabile che si verifichi un tal effetto qualora meno del 30 % del mercato rilevante sia coperto da (reti di) accordi paralleli aventi effetti simili<\/em>.\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Sin dal 1966 la Corte infatti ha indicato, in <em>Consten &amp; Grundig<\/em> che \u201c<em>ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019articolo 101(1), \u00e8 superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza<\/em>\u201d ed ha specificato in <em>Soci\u00e9t\u00e9 Technique Mini\u00e8re <\/em>che, per considerare un accordo restrittivo per oggetto, bisogna considerare \u201c<em>l\u2019oggetto stesso dell\u2019accordo, tenendo conto delle circostanze economiche in cui esso deve essere applicato. (\u2026) Nel caso in cui l\u2019esame di dette clausole non riveli un grado sufficiente di dannosit\u00e0 per la concorrenza si dovranno prendere in esame gli effetti dell\u2019accordo, il quale sar\u00e0 colpito dal divieto qualora emerga che il gioco della concorrenza \u00e8 stato in concreto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile<\/em>\u201d. Cfr. <a href=\"https:\/\/www.osservatorioantitrust.eu\/it\/wp-content\/uploads\/BRUZZONE-V-Trento-Antitrust-Conference-2015.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Restrizioni per oggetto, Ginevra Buzzone, Trento 2015<\/a>; <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/competition\/antitrust\/legislation\/de_minimis_notice_annex.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Commission Staff Working Document Guidance on restrictions of competition &#8220;by object&#8221;<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Bortolotti, pag. 653.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:61977CJ0019&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Causa 19-77, Miller International<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo Regolamento europeo sugli accordi verticali e pratiche concordate mantiene l\u2019esenzione per tutti gli accordi in cui sia fornitore [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7814,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"quote","meta":{"footnotes":""},"categories":[168,199],"tags":[198,302,356],"class_list":["post-7809","post","type-post","status-publish","format-quote","has-post-thumbnail","hentry","category-antitrust","category-concessione-di-vendita","tag-concessione-di-vendita","tag-antitrust","tag-quote-di-mercato","post_format-post-format-quote"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7809"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7809\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7816,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7809\/revisions\/7816"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}