{"id":7199,"date":"2021-05-31T17:40:08","date_gmt":"2021-05-31T15:40:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=7199"},"modified":"2021-05-31T17:40:08","modified_gmt":"2021-05-31T15:40:08","slug":"convenzione-di-vienna-proposta-offerta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/","title":{"rendered":"Angebot, Annahme und vorvertragliche Haftung. Wiener \u00dcbereinkommen und Zivilgesetzbuch im Vergleich."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/#1_Art_14_definizione_di_proposta\" >1. Art. 14: definizione di proposta.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/#2_Art_15_ritiro_della_proposta\" >2. Art. 15: ritiro della proposta.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/#3_Art_16_revoca_della_proposta\" >3. Art. 16: revoca della proposta.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/#4_Art_17_proposta_irrevocabile\" >4. Art. 17: proposta irrevocabile.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/#5_Art_18_accettazione_della_proposta\" >5. Art. 18: accettazione della proposta.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/#6_Revoca_e_responsabilita_precontrattuale_codice_civile\" >6. Revoca e responsabilit\u00e0 precontrattuale: codice civile.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/#7_Revoca_e_responsabilita_precontrattuale_Convenzione_di_Vienna\" >7. Revoca e responsabilit\u00e0 precontrattuale: Convenzione di Vienna.<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Con il presente articolo si intende dare al lettore una panoramica sulla modalit\u00e0 con cui la Convenzione di Vienna ha regolamentato gli istituti della proposta di un&#8217;offerta, della sua accettazione, della responsabilit\u00e0 precontrattuale in sede di trattative e delle principali differenze rispetto al diritto italiano.<\/h2>\n\n\n\n<p>In prima analisi, si tiene a precisare che, essendo la Convenzione di Vienna connotata dalla libert\u00e0 di forma (e di prova) ex art. 11, la proposta e l\u2019accettazione sono da considerarsi anch\u2019essi atti a forma libera, potendo manifestarsi in ogni modo (quindi sia oralmente, che per fatti concludenti).<a name=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a> Tale disposizione ha natura comunque derogabile, con la conseguenza che non solo i contraenti possono prevedere la necessit\u00e0 di una forma determinata per la validit\u00e0 del contratto che intendono stipulare, ma altres\u00ec che tale deroga pu\u00f2 risultare dall\u2019esistenza di usi e consuetudini (sul punto cfr. <a href=\"https:\/\/www.francescogozzo.com\/convenzione-di-vienna-usi-consuetudini\/\">commento all\u2019art. 9<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Art_14_definizione_di_proposta\"><\/span><em><span style=\"text-decoration: underline;\">1. Art. 14: definizione di proposta. <\/span><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Una proposta di contratto, rivolta a una o pi\u00f9 persone determinate, costituisce un&#8217;offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volont\u00e0 del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta \u00e8 sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantit\u00e0 e il prezzo o d\u00e0 indicazioni atte a determinarle. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Una proposta rivolta a persone indeterminate \u00e8 considerata solo come un invito all&#8217;offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La definizione di proposta nella Convenzione di Vienna, viene definitiva all\u2019art. 14, comma primo, che elenca in dettaglio quelli che sono gli elementi necessari perch\u00e9 la stessa possa essere considerata valida. <\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, tale articolo prevede che la proposta, per essere tale, deve essere \u201c<strong><em>sufficientemente precisa<\/em><\/strong>\u201d, indicare la volont\u00e0 dell\u2019offerente ad obbligarsi, contenere espressamente il bene o i beni oggetto del contratto e fissare anche implicitamente (o comunque dare indicazione per determinarli) la quantit\u00e0 di detti beni ed il prezzo<a name=\"_ftnref2\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>, facendo riferimento, nel caso in cui non siano stati determinati, agli usi e alle pratiche commerciali richiamati dagli artt. 8 e 9 della Convenzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u2013 Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.francescogozzo.com\/convenzione-di-vienna-usi-consuetudini\/\">Compravendita internazionale e l\u2019importanza degli usi e delle consuetudini: Convenzione di Vienna e codice civile a confronto.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Importante, nel caso in cui si voglia espressamente escludere che la manifestazione di volont\u00e0 possa essere considerata una vera e propria proposta, sarebbe quindi opportuno prevederlo espressamente, tramite l\u2019inserimento di formule del tipo \u201c<em>questa \u00e8 una manifestazione di interesse, non un&#8217;offerta di acquisto\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione, seppure non abbia un equivalente espresso nel <strong>codice civile<\/strong> (che non elenca in nessun articolo quali siano i requisiti di una proposta efficace), riflette comunque <strong>principi che sostanzialmente sono comuni<\/strong> al diritto interno: la proposta deve manifestare la volont\u00e0 della parte di obbligarsi e, parimenti, essere di contenuto sufficiente ai fini della definizione del programma contrattuale che si vuole realizzare.<a name=\"_ftnref3\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Un elemento che si <strong>distacca invece dal nostro diritto <\/strong>e certamente quello di cui al comma secondo dell\u2019art. 14, che prevede che una proposta contrattuale deve essere indirizzata ad una o pi\u00f9 persone determinate. Se la proposta \u00e8 invece rivolta ad una generalit\u00e0 di persone, questa ha il valore di semplice invito a trattare o ad offrire, non ne abbia chiaramente indicato il contrario.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, il legislatore della Convenzione non ha accolto la regola (conosciuta e presente nel diritto italiano) dell\u2019<strong>offerta rivolta al pubblico <\/strong>di cui all\u2019art. 1336 c.c., quale proposta idonea a portare alla conclusione del contratto nel momento in cui l\u2019accettazione \u00e8 portata a conoscenza del preponente.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Art_15_ritiro_della_proposta\"><\/span><em><span style=\"text-decoration: underline;\"> 2. Art. 15: ritiro della proposta.<\/span><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Un&#8217;offerta ha effetto quando perviene al destinatario. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Un&#8217;offerta, anche se irrevocabile, pu\u00f2 essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all&#8217;offerta.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Parimenti al diritto italiano (art. 1335 c.c.) anche la Convenzione di Vienna configura la proposta (e l\u2019offerta) quale <strong>atto recettizio<\/strong>, che acquista effetto solo quando \u00e8 stato portata a conoscenza del destinatario. La Convenzione, per meglio spiegare quando una proposta (e offerta) sia portata a conoscenza dell\u2019altro contraente, prevede espressamente all\u2019art. 24 che:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Ai fini della presente parte della Convenzione, un&#8217;offerta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione d&#8217;intento &#8220;perviene&#8221; al suo destinatario quando gli \u00e8 rivolta verbalmente o \u00e8 consegnata mediante qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso, presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postale, o, se non ha sede di affari o indirizzo postale, presso la sua abituale residenza<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Il secondo comma dell\u2019art. 15 riconosce altres\u00ec il diritto del proponente di \u201c<strong><em>ritirare<\/em><\/strong>\u201d (e non revocare, facolt\u00e0 riconosciutagli dall\u2019art. 16, comma primo) l\u2019offerta entro il limite massimo del momento in cui questa \u00e8 stata consegnata all\u2019oblato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il codice civile non disciplina tale differenza, ma regola unicamente l\u2019istituto dell\u2019offerta all\u2019art. 1328 c.c. e la differenza tra tali elementi viene \u201cunicamente\u201d sviluppata da parte della dottrina.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Si fa presente che le due ipotesi (ritiro e revoca) differiscono in quanto nel primo caso viene di eliminata la proposta, prima ancora che la stessa abbia acquistato efficacia; nel secondo di revoca, invece, si va ad eliminare una manifestazione di volont\u00e0 gi\u00e0 produttiva di effetti.<a name=\"_ftnref5\" href=\"#_ftn5\">[5]<\/a><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Art_16_revoca_della_proposta\"><\/span><em><span style=\"text-decoration: underline;\">3. Art. 16: revoca della proposta.<\/span><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Fin tanto che il contratto non \u00e8 stato concluso, un&#8217;offerta pu\u00f2 essere ritirata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un&#8217;accettazione. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Tuttavia, un&#8217;offerta non pu\u00f2 essere revocata: <\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>a) se indica, fissando un termine determinato per l&#8217;accettazione o in altro modo, che essa \u00e8 irrevocabile; o <\/em><\/li><li><em>b) se era ragionevole per il destinatario considerare l&#8217;offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.<\/em>\u201d<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 visto, mentre l\u2019art. 15 disciplina il ritiro della proposta, l\u2019art. 16 disciplina il differente istituto della revoca.<\/p>\n\n\n\n<p>Da una prima e sommaria analisi di tale articolo, si potrebbe pensare che la disciplina di diritto uniforme si allinei sino a combaciare con quella di diritto interno: l\u2019art. 16, comma primo, seppure prevede che una proposta pu\u00f2 essere revocata finch\u00e9 il contratto non \u00e8 concluso, subordina l\u2019efficacia della revoca al presupposto che la stessa <strong>giunga al ricevente<\/strong>, <strong>prima che abbia inviato l\u2019accettazione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, da una pi\u00f9 attenta analisi, la <strong>disciplina civilistica<\/strong> diversamente prevede s\u00ec che la proposta possa essere revocata si fino alla conclusione del contratto, ma l\u2019art. 1326, primo comma, c.c. dispone che tale momento si realizza successivamente, ossia quando \u201c<em>chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell\u2019accettazione dell\u2019altra parte<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, se un soggetto formula una proposta contrattuale relativa ad un contratto di vendita disciplinata dal codice civile \u00e8 libero di revocarla finch\u00e9 non ha conoscenza dell\u2019accettazione; se il contratto \u00e8 sottoposta alla disciplina della Convenzione di Vienna, questi pu\u00f2 revocarla solamente finch\u00e9 il contratto non \u00e8 concluso, ma la revoca giunge all\u2019oblato prima che questi abbia spedito l\u2019accettazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0 ci sono effettivamente due situazioni in cui il momento ultimo entro cui il potere di revoca, coincide effettivamente con il momento di conclusione del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima ipotesi \u00e8, ovviamente, quella del contratto concluso verbalmente: in questo caso c\u2019\u00e8 senza dubbio contestualit\u00e0 tra l\u2019invio e la ricezione dell\u2019accettazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La seconda ipotesi, che richiederebbe di per s\u00e9 un maggiore approfondimento (purtroppo non compatibile con lo stampo del presente articolo), quando il destinatario dell\u2019offerta pu\u00f2 manifestare il consenso tramite un\u2019attivit\u00e0 di esecuzione del contratto stesso, ex art. 18 comma terzo.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> Stante il fatto che il compimento di tale attivit\u00e0 comporta la conclusione del contratto, il potere di revoca potr\u00e0 essere esercitato solamente prima che l\u2019oblato ponga in essere tale attivit\u00e0, che di fatto sostituisce la dichiarazione di accettazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Suddetto principio, conosce comunque due eccezioni, contenute appunto nel secondo comma di tale articolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento all\u2019eccezione di cui all\u2019art. a), si fa presente che in linea di massima la fissazione di un termine specifico non determina di per s\u00e9 l\u2019irrevocabilit\u00e0 della proposta contrattuale, ma rappresenta una presunzione<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> di irrevocabilit\u00e0. In tal caso, per evitare eventuali incertezze sull\u2019irrevocabilit\u00e0, anche in questo caso si consiglia di inserire nella comunicazione una formula del tipo \u201c<em>la presente offerta \u00e8 valida e irrevocabile fino [data]\u201d<\/em>, oppure \u201c<em>la nostra offerta \u00e8 comunque valida fino al [data]<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto invece all\u2019art. b) di tale comma, prevede che la proposta non possa essere revocata quando l\u2019oblato abbia ragionevolmente ritenuto che la stessa fosse irrevocabile. Importante \u00e8 che, anche ai fini della prova, l\u2019oblato abbia effettivamente agito di conseguenza, tramite, ad esempio, la produzione o la progettazione del prodotto, tramite l\u2019acquisto di materie prime, sottoscrivendo contratti funzionali all\u2019affare con soggetti terzi, assumendo lavoratori stagionali, etc.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Art_17_proposta_irrevocabile\"><\/span><em><u> 4. Art. 17: proposta irrevocabile<\/u><\/em>.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p><em>\u201cUn\u2019offerta, anche se irrevocabile, scade quando il rifiuto della stessa perviene all\u2019autore dell\u2019offerta.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto che il potere di revoca del proponente rappresenta un inconveniente per l\u2019oblato, il quale non pu\u00f2 contare con certezza sulla conclusione del contratto alle condizioni indicate nell\u2019offerta, al fine di agevolare l\u2019accettazione il preponente pu\u00f2 rendere ferma la sua offeta pe un certo tempo. In tal caso la proposta \u00e8 irrevocabile fino allo scadere del termine previsto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma cosa succede se l\u2019oblato dichiara di riutare la proposta.<\/p>\n\n\n\n<p>La Convenzione regolamenta tale questione in maniera chiara ed esplicita all\u2019art. 17, prevedendo appunto che tale comunicazione (che andr\u00e0 effettuata secondo le modalit\u00e0 e i precetti qui sopra brevemente analizzati), comporta la caducazione dell\u2019offerta.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale questione non viene invece sviluppata dal nostro codice civile; si trova, quindi, discusso (in dottrina) il problema della sorte della proposta irrevocabile una volta che sia intervenuto il rifiuto da parte del proponente. Rimane quindi aperta se la questione debba essere risolta nel senso che il proponente riacquisterebbe la facolt\u00e0 di revocare, oppure se con il rifiuto, l&#8217;oblato consumi il proprio potere di accettare, senza che sia necessaria una revoca della proposta per escludere il perdurare della sua efficacia fino allo spirare del termine anche dopo l&#8217;intervenuto rifiuto.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Art_18_accettazione_della_proposta\"><\/span><em><u><span style=\"text-decoration: underline;\"> 5. <\/span>Art. 18: accettazione della proposta.<\/u><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p><em>\u201cUna dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un&#8217;offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l&#8217;inazione, da soli, non possono valere come accettazione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>L&#8217;accettazione di un&#8217;offerta ha effetto nel momento in cui l&#8217;espressione del consenso perviene all&#8217;autore dell&#8217;offerta. L&#8217;accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene all&#8217;autore dell&#8217;offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidit\u00e0 dei mezzi di comunicazione utilizzati dall&#8217;autore dell&#8217;offerta. Un&#8217;offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Se, tuttavia, in virt\u00f9 dell&#8217;offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell&#8217;offerta pu\u00f2 indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all&#8217;autore dell&#8217;offerta, l&#8217;accettazione avr\u00e0 effetto nel momento in cui questo atto \u00e8 compiuto, purch\u00e9 lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alla prima parte del primo comma (relativo alla forma), si richiamano anche in questa sede i principi di <strong>libert\u00e0 di forma<\/strong> ex art. 11 gi\u00e0 qui sopra brevemente analizzati, che lasciano all\u2019oblato ampia possibilit\u00e0 di scelta nel determinare il modo di manifestazione del consenso (salvo, ovviamente, che non sia stato derogato pattiziamente o tale deroga possa desumersi da usi e consuetudini).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla seconda parte del secondo comma, in giurisprudenza sono stati riconosciuti come <strong>comportamenti concludenti<\/strong> valevoli come accettazione: l\u2019accettazione della merce da parte dell&#8217;acquirente; il pagamento della merce da parte dell&#8217;acquirente; presa in consegna della merce da parte di un terzo; accettazione da parte del venditore di una fideiussione bancaria e avvio della produzione della merce; emissione di lettera di credito; redazione ed emissione di fattura pro forma.<a name=\"_ftnref10\" href=\"#_ftn10\">[10]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ultima parte di tale comma, dispone che l\u2019inerzia o il <strong>silenzio<\/strong> di per s\u00e9 non possono rappresentare accettazione e non conducono pertanto alla conclusione del contratto, salvo ovviamente che ci\u00f2 non sia stato concordato tra le parti, oppure si possa ricavare da eventuali usi o pratiche commerciali tra le parti.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 18 comma primo non trova un immediato corrispondente nell\u2019ordinamento giuridico italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, seppure l\u2019<strong>art. 1326 c.c.<\/strong> non si sofferma sulle modalit\u00e0 dell\u2019accettazione \u00e8 comunque in giurisprudenza che l\u2019accettazione pu\u00f2 essere espressa non solo mediante una dichiarazione, ma anche mediante un qualsiasi altro comportamento da cui possa desumersi l\u2019intento negoziale del soggetto.<a name=\"_ftnref11\" href=\"#_ftn11\">[11]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.francescogozzo.com\/condizioni-contratto-convenzione-di-vienna\/\">Condizioni generali di contratto: battle of the forms, Convenzione di Vienna e codice civile.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Parimenti il silenzio vale come dichiarazione quando, instaurato un certo rapporto tra le parti, il comune modo di agire o la buona fede impongono alla parte l&#8217;onere o il dovere di parlare.<a name=\"_ftnref12\" href=\"#_ftn12\"><sup>[12]<\/sup><\/a> La giurisprudenza conferma tale orientamento, aggiungendo la possibilit\u00e0 che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualit\u00e0 delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volont\u00e0 dell&#8217;altra.<a name=\"_ftnref13\" href=\"#_ftn13\">[13]<\/a><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6_Revoca_e_responsabilita_precontrattuale_codice_civile\"><\/span><em><span style=\"text-decoration: underline;\">6. <u>Revoca e responsabilit\u00e0 precontrattuale: codice civile.<\/u><\/span><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>In base alla normativa civilistica, la revoca del consenso \u00e8 efficace pur se ingiustificata. Infatti, come si \u00e8 visto il proponente pu\u00f2 di regola revocare il proprio consenso fino a quando non abbia avuto notizia dell\u2019accettazione da parte dell\u2019oblato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il preponente che revoca la proposta giustificatamente \u00e8 (unicamente) tenuto, <em>ex<\/em> art. 1328, primo comma, c.c. a indennizzare l\u2019oblato delle spese e delle perdite subite da quest\u2019ultimo per avere iniziato inutilmente l\u2019esecuzione del contratto prima di avere avuto notizia della revoca<a name=\"_ftnref14\" href=\"#_ftn14\">[14]<\/a> (tale disposizione del codice civile configura un caso di <strong>responsabilit\u00e0 senza colpa<\/strong><a name=\"_ftnref15\" href=\"#_ftn15\">[15]<\/a> e per atto lecito).<\/p>\n\n\n\n<p>Quando invece la revoca del consenso \u00e8 ingiustificata, questa pu\u00f2 dare luogo a <strong>responsabilit\u00e0 precontrattuale<\/strong><a name=\"_ftnref16\" href=\"#_ftn16\">[16]<\/a> se essa lede un ragionevole affidamento (<em>ex <\/em>art. 1337 c.c.)<a name=\"_ftnref17\" href=\"#_ftn17\">[17]<\/a> della controparte sulla conclusione del contratto.<a name=\"_ftnref18\" href=\"#_ftn18\">[18]<\/a> Si legge in giurisprudenza:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Qualora i contatti intercorsi fra due soggetti non siano tali, per mancanza di univocit\u00e0 dei comportamenti, da determinare la conclusione del contratto, essi possono tuttavia configurare delle trattative giunte ad un tale punto di sviluppo da ingenerare in una parte un giustificato affidamento sulla conclusione del contratto; in tal caso, il recesso ingiustificato d\u00e0 luogo solo a responsabilit\u00e0 precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire il danno. Del resto l&#8217;avvenuto perfezionarsi di intese su alcuni punti dello stipulando contratto o gli eventuali accordi parziali, per il loro carattere provvisorio e la loro efficacia subordinata all&#8217;esito positivo delle trattative, non esulano dall&#8217;ambito della fase precontrattuale, e non provano certo la conclusione di un contratto<\/em>.\u201d<a href=\"#_ftn19\" name=\"_ftnref19\"><sup>[19]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Il codice civile, quindi, seppure certamente non impone alle parti che hanno intrapreso delle negoziazioni un dovere di addivenire alla conclusione di un contratto, le obbliga a svolgerle secondo <strong>buona fede<\/strong>, tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al danno risarcibile, la giurisprudenza<a name=\"_ftnref20\" href=\"#_ftn20\">[20]<\/a> ritiene comunque che (contrariamente alla responsabilit\u00e0 contrattuale), in sede di trattative (interrotte ingiustificatamente) \u00e8 risarcibile unicamente il c.d. <strong>interesse negativo<\/strong>, ossia il pregiudizio che il soggetto subisce per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto; tale interesse pu\u00f2 rilevare sia sotto il profilo del:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>danno emergente, ossia della diminuzione patrimoniale che il soggetto avrebbe evitato se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (es. spese assunte nel corso delle trattative, attivit\u00e0 sprecata nelle trattative), che del<\/li><li>lucro cessante, che questi avrebbe potuto conseguire per altre contrattazioni dalle quali \u00e8 stato distolto.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Quindi, chi abbia vanamente confidato nel buon esito di una trattativa, ha diritto di essere risarcito per la <strong>perdita del vantaggio<\/strong> che avrebbe potuto conseguire se, invece di impiegare la sua attivit\u00e0 nella trattativa fallita, si fosse dedicato ad altre contrattazione dalle quali avrebbe potuto trarre un determinato profitto: per questo aspetto dovr\u00e0 dimostrare il lucro che avrebbe ottenuto dall\u2019esecuzione di altri potenziali affari, oggetto di specifiche avanzata trattative che poi ha abbandonato per coltivare quella non andata a buon fine a causa della scorrettezza dell\u2019altra parte del negoziato.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"7_Revoca_e_responsabilita_precontrattuale_Convenzione_di_Vienna\"><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\">7. <u style=\"font-style: italic;\">Revoca e responsabilit\u00e0 precontrattuale: Convenzione di Vienna.<\/u><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Mentre nel codice civile, come si \u00e8 visto, l\u2019esigenza di tutelare l\u2019oblato nei confronti del (pi\u00f9 ampio) potere di revoca del proponente, si realizza facendo gravare in capo allo stesso la responsabilit\u00e0 per atto lecito relativa alle spese e alle perdite subite dall\u2019oblato <em>ex<\/em> art. 1328 c.c. ed, eventualmente, al risarcimento dell&#8217;interesse negativo, in caso di applicazione della Convenzione di Vienna (che come abbiamo visto anticipa il momento entro cui il proponente pu\u00f2 revocare la proposta al momento della spedizione dell\u2019accettazione da parte dell\u2019oblato) la questione si complica non poco. <\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, la dottrina non \u00e8 uniforme nel ritenere se la Convenzione di Vienna regolamenti la responsabilit\u00e0 precontrattuale o meno. Si registra, comunque, un orientamento prevalente, che ritiene che la <strong>Convenzione non regolamenti tale aspetto<\/strong>.<a name=\"_ftnref21\" href=\"#_ftn21\">[21]<\/a> Dall\u2019altro lato, vi sono comunque numerosi commentatori che ritengono che la Convezione sia applicabile comunque agli &#8220;accordi preliminari&#8221;, almeno nella misura in cui tali accordi prevedono le modalit\u00e0 di esecuzione del contratto definitivo.<a name=\"_ftnref22\" href=\"#_ftn22\">[22]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, per potere comprendere (o comunque almeno approcciare) tali orientamenti apparentemente contrastanti, bisognerebbe in primo luogo differenziare l&#8217;ipotesi di responsabilit\u00e0 per interruzione delle trattative, dall&#8217;inadempimento di specifiche disposizioni contrattuali regolamentate dalle parti in un contratto preliminare.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, secondo parte della dottrina, nel caso le parti non abbiano sottoscritto un vero e proprio contratto preliminare e la problematica riguarda la <strong>mera<\/strong> <strong>interruzione delle trattative contrattuali<\/strong>, la tematica sembrerebbe essere (indirettamente) disciplinata dal Convenzione di Vienna. Infatti, posto che gli articoli 15 e 16 della Convenzione, come abbiamo visto, trattano espressamente la questione della revocabilit\u00e0 di un&#8217;offerta, il fatto che la Convenzione non preveda alcuna tutela in capo all\u2019oblato, spinge a ritenere che tale revoca non conferisca a tale soggetto alcun diritto di richiedere un eventuale risarcimento del danno,<a name=\"_ftnref23\" href=\"#_ftn23\">[23]<\/a> con conseguente esclusione inapplicabilit\u00e0 delle tutele civilistiche analizzate al punto precedente.<\/p>\n\n\n\n<p>Meno chiaro, invece, \u00e8 il caso in cui le parti abbiano sottoscritto un contratto preliminare e una parte si rende inadempiente, posto che, come si \u00e8 detto, la Convenzione non disciplina l\u2019istituto della responsabilit\u00e0 precontrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Dirimente \u00e8 certamente comprendere, in prima analisi, se il <strong>singolo rapporto sia o meno regolamentato dalla Convenzione<\/strong>. Infatti, se si sposasse la tesi per cui la Convenzione non si applica a nessun rapporto precontrattuale, sarebbe pacifico sostenere che tale tematica sia necessariamente regolamentata dalla normativa di diritto comune applicabile al rapporto in essere.<a name=\"_ftnref24\" href=\"#_ftn24\">[24]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>In caso contrario, se si dovesse seguire la tesi di parte della dottrina,<a name=\"_ftnref25\" href=\"#_ftn25\">[25]<\/a> che afferma che alcuni contratti preliminari siano regolamentati dalla normativa uniforme, bisogna comprendere se in caso di interruzione delle transazioni od eventuali inadempimenti di una parte in sede di trattative, il soggetto che subisce il danno possa o meno utilizzare gli strumenti riconosciuti dalla convenzione, che riguardano, appunto, l\u2019inadempimento di un contratto di vendita e non certamente di un preliminare. Se si seguisse tale tesi, il danno risarcibile sarebbe quindi (di fatto) di natura contrattuale, con conseguente maggiore tutela rispetto alla normativa civilistica (che prevede, come si \u00e8 visto, un risarcimento pi\u00f9 limitato in caso di danno precontrattuale).<\/p>\n\n\n\n<p>Certamente tale problema viene meno, nel caso in cui l\u2019azione sia volta a ripetere il risarcimento di un danno il cui oggetto \u00e8 escluso dall\u2019ambito di applicazione ex art. 2, lett. a), art. 4 o art. 5. (si pensi, ad esempio, di danno causato in fase di trattative da attivit\u00e0 fraudolenta). <\/p>\n\n\n\n<p>Tutte tali problematiche e dubbi relativi all\u2019applicazione e all\u2019applicabilit\u00e0 della Convenzione comportano certamente una maggiore incertezza delle parti in fase di conclusione del contratto, rispetto al caso in cui al rapporto si dovesse applicare unicamente la normativa civilistica; di tale elemento bisognerebbe certamente tenere conto, cercando (compatibilmente con quelli che sono le difficolt\u00e0 che le imprese quotidianamente affrontano nel commercio internazionale) di regolamentarle in maniera pi\u00f9 attenta possibile, non solo i rapporto di vendita, ma anche la sua negoziazione.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> MASTROMATTEO, La vendita internazionale, Giappichelli Editore, 2013.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Con riferimento alla quantificazione del prezzo, nel presente articolo si fa unicamente presente che la disposizione in esame parrebbe essere difficilmente integrata con quella di cui all\u2019art. 55 della Convenzione, che prevende: <em>\u201cSe la vendita \u00e8 validamente conclusa senza che il prezzo delle merci vendute sia stato espressamente o implicitamente fissato nel contratto, o da una disposizione che permetta di determinarlo, si reputa che le parti si siano, salvo disposizioni contrarie, tacitamente riferite al prezzo solitamente praticato al momento della conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato, per le stesse merci vendute in circostanze analoghe<\/em>.\u201d Infatti, se la fissazione del prezzo \u00e8 condizione per il perfezionamento della vendita, riesce arduo ammettere che si possa parlare di contratto validamente concluso, senza che questa determinazione, almeno implicitamente, sia avvenuto. Proprio per tale motivo, la maggior parte delle decisioni ha rifiutato di applicare l&#8217;articolo 55 Oberlandesgericht Frankfurt a.M., Germany, 15 March 1996, Bundesgerichtshof, Germany, 23 July 1997, Landgericht Alsfeld, Germany, 12 May 1995, Kantonsgericht Freiburg, Switzerland, 11 October 2004. Sul punto cfr. <a href=\"https:\/\/uncitral.un.org\/sites\/uncitral.un.org\/files\/media-documents\/uncitral\/en\/cisg_digest_2016.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 2016 Edition<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> La giurisprudenza reputa che una dichiarazione si possa qualificare come proposta contrattuale solo quando manifesti una <strong>univoca volont\u00e0 <\/strong>di impegnarsi e non solo una disponibilit\u00e0 od un auspicio, Cass. Civ. n. 6922 del 1982; VESSICHELLI, <em>Commento all\u2019art. 14, <\/em>in <em>Nuove leggi civ. comm.<\/em>, 1989, p. 51.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cfr. BENEDETTI.,&nbsp;<em>Dal contratto al negozio unilaterale<\/em>, Milano, 1969, 95.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> RUBINO, <em>Commento all\u2019art. 15, <\/em>in <em>Nuove leggi civ. comm.<\/em>, 1989, p. 51.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Art. 18, comma terzo: \u201c<em>Se, tuttavia, in virt\u00f9 dell&#8217;offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell&#8217;offerta pu\u00f2 indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all&#8217;autore dell&#8217;offerta, l&#8217;accettazione avr\u00e0 effetto nel momento in cui questo atto \u00e8 compiuto, purch\u00e8 lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> MASTROMATTEO, <em>op. cit.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> FERRARI, <em>sub <\/em>art. 16, <em>Vendita internazionale di beni mobili, <\/em>tomo II, in Commentario del codice civile Scaiola-Branca, a cura di Galgano, 2006.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Sul punto cfr. Pluris online, <em>Codice civile commentato, <\/em>art. 1329 c.c., Wolters Kluwer, 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Sul punto cfr. <em><a href=\"https:\/\/uncitral.un.org\/sites\/uncitral.un.org\/files\/media-documents\/uncitral\/en\/cisg_digest_2016.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Unicitral digest of Case Law<\/a>, <\/em>sub. art. 18, 2016 Edition.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Cfr. Cass. civ. 2003, n. 3341, che afferma che costituisce compito del giudice di merito individuare e valorizzare elementi da cui desumere una manifestazione tacita.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> BIANCA, op. cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cass. Civ. &nbsp;2014 n. 10533.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Sul punto cfr. BIANCA, <em>Diritto Civile, Il contratto, <\/em>Giuffr\u00e8, 1987.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Cass. Civ. 1952 n. 1729. CIAN \u2013 TRABUCCHI, <em>Commentario breve al Codice Civile, sub. art. <\/em>1328, CEDAM, 2014.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Cfr. Cass. Civ. 1786\/2015; Cass. Civ..1051\/2012; Cass. Civ. 11438\/2004.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> Art. 1337 c.c. \u201c<em>Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Cfr. BIANCA,<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Cass. Civ. 1999 n. 5830.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Cfr. sul punto Cass Civ. 24795\/2008, Cass Civ. 1632\/2000.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> DIMATTEO \u2013 <em>International sales law. A global challenge, <\/em>Cambridge, 2014.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> TORSELLO \u2013 <em>Preliminary agreements and CISG Contracts, <\/em>in <em>Drafting Contracts under the CISG, <\/em>pag. 191 e ss., 2008.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> FERRARI \u2013 <em>Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, <\/em>Art. 5, 2009.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref24\" name=\"_ftn24\">[24]<\/a> Sul punto, si fa presente che in base al diritto Europeo, l\u2019art. 12 del Regolamento Roma II, dispone che: \u201c<em>La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, \u00e8 la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso<\/em>.\u201d Quindi, se da un lato la problematica relativa all\u2019individuazione della legge applicabile per <em>culpa in contrahendo <\/em>non si pone in caso di applicazione del diritto Europeo, lo stesso certamente non si pu\u00f2 dire in caso il rapporto contrattuale \u00e8 (o pu\u00f2 essere) sottoposto a una normativa <em>extra<\/em>-EU.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref25\" name=\"_ftn25\">[25]<\/a> TORSELLO, op. cit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il presente articolo si intende dare al lettore una panoramica sulla modalit\u00e0 con cui la Convenzione di Vienna ha [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7200,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[182],"tags":[183,343,344,345],"class_list":["post-7199","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-convenzione-di-vienna","tag-convenzione-di-vienna","tag-accettazione","tag-conclusione-del-contratto","tag-proposta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7199\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}