{"id":7066,"date":"2021-03-31T13:09:00","date_gmt":"2021-03-31T11:09:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=7066"},"modified":"2021-03-31T13:09:00","modified_gmt":"2021-03-31T11:09:00","slug":"convenzione-di-vienna-usi-consuetudini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-usi-consuetudini\/","title":{"rendered":"Internationaler Kauf und Verkauf und die Bedeutung des Handelsbrauchs: das Wiener \u00dcbereinkommen und das Zivilgesetzbuch im Vergleich."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-usi-consuetudini\/#1_Convenzione_di_Vienna\" >1. Convenzione di Vienna<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-usi-consuetudini\/#2_Codice_civile\" >2. Codice civile<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>Spesso non ci si sofferma sul fatto che un rapporto contrattuale non sia unicamente regolamentato dal testo che le parti hanno (eventualmente) concordato e che il negozio debba essere interpretato in base al comportamento posto in essere dai contraenti prima e dopo la stipulazione, cos\u00ec come che lo stesso possa essere integrato da eventuali usi e consuetudini praticati nell\u2019ambito commerciale ove i contraenti operano.<\/p>\n\n\n\n<p>La tematica dell\u2019integrazione del contratto \u00e8, ovviamente, disciplinata sia dalla Convenzione di Viena (CISG), che dal codice civile, con differenze non certamente trascurabili; la scelta di applicare o meno la Convenzione a un determinato rapporto, ha delle ripercussioni pratiche piuttosto rilevanti che si vanno qui di seguito brevemente ad analizzare.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 Leggi anche: <a href=\"https:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-di-appalto-e-vendita-vienna\/#2_E_se_si_applica_la_Convenzione_di_Vienna\">Quando si applica la convenzione di Vienna.<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Convenzione_di_Vienna\"><\/span><strong><em>1. Convenzione di Vienna<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 9 della convenzione di Vienna dispone che:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Le parti sono vincolate dagli usi [practices] ai quali hanno concordato e dalle abitudini [usages] stabilitesi fra di loro.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Salvo convenzione contraria tra le parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, \u00e8 largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>In base a tale previsione le parti di un contratto di vendita internazionale sono legate sia agli usi (\u201c<em>practices<\/em>\u201d), cos\u00ec come alle pratiche (\u201c<em>usages<\/em>\u201d), che i contraenti hanno (espressamente o implicitamente)<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> stabilito tra di loro. Seppure la convenzione non definisce i concetti di <em>usages <\/em>e <em>practices<\/em>, gli stessi possono essere tradotti come segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u201c<em>practices<\/em>\u201d, con usi individuali, ovvero prassi commerciale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> che si \u00e8 instaurata tra i contraenti nei loro pregressi rapporti contrattuali;<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/li><li>\u201c<em>usages<\/em>\u201d, con usi negoziali, ovvero consuetudini, intese come comportamenti che normalmente si praticano in un certo ambito commerciale, con la convinzione che si tratti di condotte vincolanti.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In base all\u2019art. 9 comma 1 della CISCG, sia le \u201c<em>practices<\/em>\u201d, che gli \u201c<em>usages<\/em>\u201d non hanno semplice valore interpretativo, ma addirittura devono essere considerate parte integrante del rapporto contrattuale, seppure con alcune limitazioni e ad alcune condizioni, che qui di seguito si andranno ad analizzare. Prima di fare ci\u00f2, per fare chiarezza, si elencano qui di seguito alcune \u201c<em>practices<\/em>\u201d che sono state ritenute applicabili tra le parti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>l\u2019obbligo di un venditore a consegnare prontamente all\u2019acquirente le parti di ricambio, sulla base della prassi che si era tra loro instaurata;<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/li><li>\u00e8 stato ritenuto che un venditore non poteva invocare la regola dell\u2019articolo 18 CISG che prevede che il silenzio non equivale ad accettazione, tenuto conto che le parti avevano stabilito una prassi interna in forza della quale il venditore eseguiva gli ordini dell\u2019acquirente senza necessit\u00e0 di accettazione espressa;<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/li><li>in un altro caso, anche al fine della denuncia dei vizi, \u00e8 stato deciso che l\u2019acquirente era tenuto ad un determinata modalit\u00e0 di esame della merce consegnata sulla base di una pratica che si era instaurata nel tempo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Ma quando sono effettivamente applicabili tali <em>practices<\/em>?<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, bisogna comprendere se tra le parti si \u00e8 effettivamente instaurata una vera e propria \u201c<em>practice<\/em>\u201d e, per fare ci\u00f2, \u00e8 necessario che le partiche siano state condotte tra loro con una certa frequenza e per un periodo di tempo tale da fare ritenere e presumere in buona fede la parte che le invoca, che si sarebbero perpetuate nel tempo.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Una volta accertato tale elemento \u201cpreliminare\u201d, bisogna effettivamente verificare se tra le parti non siano state previste alcune disposizioni contrattuali che ne escludono la loro applicabilit\u00e0, oppure vi siano delle pattuizioni contrattuali che siano di fatto in contrasto con la <em>practice<\/em> che si sostiene essersi instaurata tra i contraenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, seppure secondo un orientamento giurisprudenziale<a name=\"_ftnref7\" href=\"#_ftn7\">[7]<\/a> gli usi e le consuetudini derogherebbero addirittura le disposizioni della Convenzione, se le parti hanno escluso la loro applicazione, oppure abbiano inserito clausole che di fatto contrastino con le stesse, le pattuizioni negoziali prevarrebbero sugli usi. \u00a0Tale principio si evince dall\u2019art. 6 della CISC, in base al quale la volont\u00e0 espressa dai contraenti \u00e8 la fonte primaria dei diritti e degli obblighi che originano dai contratti stipulati ai sensi della CISG medesima.<a name=\"_ftnref8\" href=\"#_ftn8\">[8]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Successivamente, sar\u00e0 poi onere della parte che ne sostiene l\u2019esistenza di provare gli elementi richiesti,<a name=\"_ftnref9\" href=\"#_ftn9\">[9]<\/a> con la conseguenza che in caso di mancato adempimento a tale gravame, gli usi e le pratiche non saranno vincolanti tra le parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta che, in base alla convenzione, si \u00e8 provata la sua esistenza, la sua legittimit\u00e0 dovr\u00e0 essere valutata in base al diritto interno di volta in volta applicabile, tanto che la validit\u00e0 degli usi non rientra nel campo di applicazione della Convenzione che ne regola unicamente i criteri di applicabilit\u00e0.<a name=\"_ftnref10\" href=\"#_ftn10\">[10]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Quanto agli usi commerciali (<em>usages<\/em>), che si ricorda essere invece quelle consuetudini che normalmente si praticano in un certo ambito mercantile, le parti sono agli stessi vincolati, ex art. 9, comma 2, anche in assenza di un accordo espresso che le recepisce, purch\u00e9 le stesse \u201c<em>erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In linea di massima, devono essere considerati vincolati gli usi commerciali internazionali, solamente se ampiamente conosciuti dalle parti, oppure se regolarmente osservati nel compravendita internazionale.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> Si fa altres\u00ec presente che per essere vincolante un uso non deve essere necessariamente internazionale, ma possono essere altres\u00ec applicabili al rapporto anche usi locali utilizzati ad esempio in borse, fiere, magazzini, purch\u00e9 siano regolarmente applicati anche in transazioni che coinvolgono contraenti stranieri.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Si segnala una decisione che ha addirittura ritenuto che gli <em>usages<\/em> siano inseriti automaticamente in qualsiasi accordo disciplinato dalla Convenzione, a meno che non siano stati espressamente esclusi dalle parti.<a name=\"_ftnref13\" href=\"#_ftn13\">[13]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Anche per gli <em>usages,<\/em> vale il principio per cui gli stessi (se applicabili) derogano le disposizioni della Convenzione con essi difformi, ma non le pattuizioni contrattuali contrastanti, essendo appunto l\u2019autonomia contrattuale fonte primaria dei diritti e degli obblighi delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019onere della prova, si ritiene non esserci differenza nella ripartizione dell\u2019onere dalla prova ex art. 9 comma 1 e comma 2, posto che la parte che sostiene l\u2019esistenza di <em>usages <\/em>o <em>practices<\/em> vincolante, deve comunque provare gli elementi dallo stesso richiesti.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Codice_civile\"><\/span><strong><em>2. Codice civile <\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Certamente meno lineare e decisamente pi\u00f9 complessa \u00e8 la disciplina civilistica degli usi e consuetudini, che vengono categorizzati in:<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Usi normativi<\/strong>, regolati agli artt. 1 e 8 delle preleggi. Tali sono tutte le norme non scritte che un determinato ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come regole giuridicamente vincolanti.<a name=\"_ftnref16\" href=\"#_ftn16\">[16]<\/a> Tali usi trovano applicazione nelle materie non regolate da leggi o regolamenti, ovvero quanto siano da essi richiamate.<\/li><li><strong>Usi contrattuali<\/strong>, <strong>negoziali<\/strong> o clausole d\u2019uso, di cui all\u2019art. 1340 c.c. Da intendersi pratiche come comunemente e costantemente osservate nelle operazioni contrattuali in un dato luogo o ramo del commercio. Tali usi possono essere equiparati agli \u201c<em>usages<\/em>\u201d di cui alla Convenzione di Vienna.<\/li><li><strong>Usi individuali, <\/strong>sono la prassi che si instaura nei rapporti fra determinati contraenti e che rileva ai fini dell\u2019interpretazione del contratto, ex art. 1362, secondo comma c.c. (assimilati alle \u201c<em>practices<\/em>\u201d della CISC).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Seppure comprendere nel dettaglio la distinzione tra <strong>usi normativi<\/strong> e contrattuali richiederebbe certamente una pi\u00f9 attenta e approfondita esamina, per quanto possa interessare ai fini del presente articolo, si pu\u00f2 semplificare affermando che gli usi normativi sono quelli applicabili ogniqualvolta la legge li richiama (ad es. in tema di vendita, l\u2019art. 1498, secondo comma c.c. sulle modalit\u00e0 di pagamento del prezzo), oppure quando vi siano materie non regolate dalla legge stessa, ricoprendo in tal caso una funzione integrativa (usi <em>praeter legem<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli <strong>usi negoziali<\/strong> sono invece pratiche generalizzate degli affari che si intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti (art. 1340 c.c.).<a name=\"_ftnref17\" class=\"rank-math-link\" href=\"#_ftn17\">[17]<\/a> \u00a0Tali usi possono ad esempio prevedere la variabilit\u00e0 delle quantit\u00e0 o della qualit\u00e0 della merce entro determinati limiti di tolleranza, ovvero l\u2019obbligo di restituire i contenitori del bene compravenduto, l\u2019eventuale riconoscimento di una garanzia di buon funzionamento; in ambito internazionale, sono stati considerati usi negoziali le norme e gli usi uniformi della Camera di Commercio internazionale in ambito di crediti documentari.<a name=\"_ftnref18\" href=\"#_ftn18\">[18]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, diversamente dagli usi normativi, quelli negoziali (o contrattuali) si applicano senza che occorra un richiamo normativo: la legge contiene, infatti, all\u2019art. 1374 c.c. (integrazione del contratto) un richiamo generale agli usi come fonte di integrazione del contratto, posto che le parti sono tenute a quanto \u00e8 determinato dall\u2019accordo e a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi.<\/p>\n\n\n\n<p>Una prima e importante differenza \u00e8 collegata al fatto che gli usi negoziali (contrariamente agli <em>usages<\/em> che sono applicabili ogniqualvolta gli stessi erano conosciuti o conoscibili alle parti al momento della stipulazione del contratto) nella disciplina civilistica la giurisprudenza non \u00e8 concorde nell\u2019affermare se gli stessi possano ritenersi inseriti all\u2019interno del contratto solamente in virt\u00f9 di una espressa o tacita manifestazione delle parti,<a name=\"_ftnref19\" href=\"#_ftn19\">[19]<\/a> oppure se gli usi obblighino le parti anche se da esse ignorati.<a name=\"_ftnref20\" href=\"#_ftn20\">[20]<\/a> \u00a0Si pu\u00f2 comunque ragionevolmente affermare che tali usi sono efficaci pure in deroga a norme dispositive di legge (ovviamente non imperative), ma che devono essere esclusi in caso di una volont\u00e0 contraria, concorde delle parti, seppure tacitamente espressa.<a name=\"_ftnref21\" href=\"#_ftn21\">[21]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Gli usi negoziali, devono essere altres\u00ec distinti rispetto agli <strong>usi individuali<\/strong>, ossia la prassi che si instaura nei rapporti fra determinati contraenti (le <em>practices <\/em>della CISG).<\/p>\n\n\n\n<p>Molto importante rimarcare il fatto che, contrariamente alle <em>practices<\/em>, la prassi interna dei contraenti rileva unicamente ai fini dell\u2019interpretazione del contratto, come comportamento complessivo delle parti (art. 1362 secondo comma c.c.),<a href=\"#_ftn22\" name=\"_ftnref22\">[22]<\/a> ma non ne integra anche il suo contenuto ex art. 1340 c.c. e art. 1374 c.c.<a href=\"#_ftn23\" name=\"_ftnref23\">[23]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue, quindi, che diversamente dall\u2019art. 9 della CISC, la prassi negoziale che si \u00e8 instaurata tra le parti non pu\u00f2 avere valore di vera e propria clausola contrattuale che forma parte integrante del rapporto, ma unicamente essere utilizzata come elemento per interpretare il contratto. Differenza, tutt\u2019altro che trascurabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Una via per comunque tentare di perseguire il medesimo risultato, ossia di integrare una determinata prassi individuale all\u2019interno del rapporto, sarebbe quello di ricorrere al principio di equit\u00e0, richiamato dallo stesso art. 1374 c.c. che cos\u00ec dispone:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Il contratto obbliga le parti non solo a quanto \u00e8 nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l&#8217;equit\u00e0 gli\u00a0<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/4265.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">usi<\/a>\u00a0e l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/1737.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">equit\u00e0<\/a><\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Utilizzando tale principio, affiancato a quello di esecuzione in buona fede del contratto ex art. 1375 c.c., si potrebbe eventualmente tentare di sostenere, che il continuato e ripetuto comportamento di una parte abbia ingenerato nell\u2019altra l\u2019aspettativa che lo stesso si ripetesse.<\/p>\n\n\n\n<p>Certamente, tale soluzione, resterebbe comunque molto pi\u00f9 complessa e di difficile attuazione rispetto al caso in cui al rapporto si applichi la convenzione di Vienna, tenuto conto che le disposizioni di cui all\u2019art. 9, sono in materia certamente molto pi\u00f9 chiare e facilmente interpretabili.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Oberster Gerichsthoff 21 marzo 2000.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. DE FRANCHIS, Dizionario Giuridico Itailano-Inglese, Giuffr\u00e8 Editore,<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> BUSANI, <em>Il contratto di compravendita internazionale<\/em>, pag. 97 e ss., 2015, Giappichelli<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, Francia, Dicembre 1997 n. 8817,<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cour d\u2019appel de Paris, Francia, 10 settembre 2003<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> UNCITRAL: Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods\u20142016 UNITED NATIONS 2016 Edition.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> CLOUT case n. 313, Cour d\u2019appel de Grenoble, Francia, 21.10.1999.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cfr. Hof van Beroep Antwerpen (Belgio), 24 aprile 2006; BUSANI, op. cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Oberster Gerichtshof, Austria, 21 marzo 2000.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Oberster Gerichtshof, Austria, 22 ottobre 2001.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> UNCITRAL: Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods\u20142016 UNITED NATIONS 2016 Edition.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Oberlandesgericht Graz, Austria, 9 novembre 1995.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> U.S. District Court, Southern District Court of New York, 10 maggio 2002.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> UNICITRA Digest. Op. cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Nel presente articolo, per semplificare, non vengono inserite ulteriori categorie, quali ad esempio gli usi interpretativi e gli usi aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> BIANCA, Diritto civile, Il contratto, 1987, Giuffr\u00e8.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref17\" name=\"_ftn17\">[17]<\/a> BIANCA, op. cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref18\" name=\"_ftn18\">[18]<\/a> Cass. Civ. 2009, n. 21833<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref19\" name=\"_ftn19\">[19]<\/a> Cass. Civ. 2010 n. 8342.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref20\" name=\"_ftn20\">[20]<\/a> Cass. Civ. 2007 n. 5135.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref21\" name=\"_ftn21\">[21]<\/a> Cass. Civ. 2007 n. 5135; Cass. Civ. 1988 n. 76.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref22\" name=\"_ftn22\">[22]<\/a> CIAN \u2013 TRABUCCHI, Commentario al codice civile, art. 1340, CEDAM.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref23\" name=\"_ftn23\">[23]<\/a> Cass. Civ. 1988 n. 3220.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Spesso non ci si sofferma sul fatto che un rapporto contrattuale non sia unicamente regolamentato dal testo che le parti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7071,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[182],"tags":[183,342],"class_list":["post-7066","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-convenzione-di-vienna","tag-convenzione-di-vienna","tag-usi-e-consuetudini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7066\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7071"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}