{"id":6910,"date":"2021-02-26T18:33:14","date_gmt":"2021-02-26T17:33:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=6910"},"modified":"2021-02-26T18:33:14","modified_gmt":"2021-02-26T17:33:14","slug":"informatore-scientifico-agente-di-commercio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/informatore-scientifico-agente-di-commercio\/","title":{"rendered":"Der wissenschaftliche Informant: Angestellter, Agent oder Selbst\u00e4ndiger?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/informatore-scientifico-agente-di-commercio\/#1_Lavoratore_subordinato_o_agente\" >1. Lavoratore subordinato o agente?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/informatore-scientifico-agente-di-commercio\/#2_Agente_o_lavoratore_autonomo\" >2. Agente o lavoratore autonomo?<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>L\u2019informatore scientifico \u00e8 il soggetto che funge da tramite, altamente qualificato, tra la casa farmaceutica e chi \u00e8 preposto alla somministrazione del farmaco (che sia il medico, l\u2019ospedale o la farmacia).<\/em> <\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>La giurisprudenza italiana seppure non abbia del tutto escluso l\u2019applicabilit\u00e0 delle norme sull\u2019agenzia a tale figura, ne ha limitato la sua applicazione<\/em>.<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>Si vanno qui di seguito a dare alcuni strumenti per comprendere se e quando un informatore scientifico debba essere inquadrato come dipendente, agente o lavoratore autonomo.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>La promozione e intermediazione delle vendite nel mercato farmaceutico \u00e8 caratterizzata da rilevanti peculiarit\u00e0. Uno dei principali elementi di atipicit\u00e0 del settore \u00e8 sicuramente individuabile nel fatto che i destinatari dei prodotti farmaceutici sono i pazienti, il cui rapporto con le imprese \u00e8 per\u00f2 mediato da un terzo (il medico, l\u2019ospedale o la farmacia) a cui l\u2019ordinamento giuridico attribuisce, per un gran numero di farmaci, la funzione esclusiva di identificare la terapia pi\u00f9 appropriata attraverso la prescrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di connessione tra la causa farmaceutica e il soggetto preposto alla somministrazione del farmaco viene in buona parte svolta dall&#8217;informatore scientifico (anche detto propagandista farmaceutico).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019informatore farmaceutico \u00e8 disciplinato nel nostro ordinamento dal <a href=\"https:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/06219dl.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.lgs. 219\/2006 art. 122<\/a>, norma che esige il possesso, da parte del soggetto che svolge tale attivit\u00e0, di un diploma di laurea in discipline scientifiche tassativamente elencate, cos\u00ec come l\u2019obbligo per ogni impresa farmaceutica di comunicare all\u2019Agenzia entro il mese di gennaio di ogni anno l\u2019elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso degli anni precedenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Dall&#8217;esame di tale normativa non si emerge un obbligo per le imprese farmaceutiche che intendano avvalersi di un informatore scientifico, di inquadrare tale soggetto come dipendente, essendo libere di adottare per lo svolgimento di tale attivit\u00e0 sia un contratto di lavoro subordinato, di agenzia, cos\u00ec come di lavoro autonomo, in base alle effettive modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto<a name=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\" class=\"rank-math-link\">[1]<\/a> <\/p>\n\n\n\n<p>Si vanno qui di seguito a dare alcuni spunti e strumenti, per comprendere se e quando un informatore scientifico debba essere considerato dipendente, agente o lavoratore autonomo.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Lavoratore_subordinato_o_agente\"><\/span><em>1. Lavoratore subordinato o agente?<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Stante l&#8217;assoluta apertura da parte della giurisprudenza nel ritenere che l&#8217;informatore scientifico possa essere liberamente inquadrato come lavoratore subordinato,<a href=\"https:\/\/www.francescogozzo.com\/wp-admin\/post.php?post=6910&amp;action=edit#_ftn2\" class=\"rank-math-link\">[2]<\/a> qualora le parti dovessero scegliere di adottare tale disciplina, si dovr\u00e0 certamente escludere l&#8217;applicabilit\u00e0 al rapporto delle norme in tema di agenzia.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso invece il rapporto dovesse essere classificato come agenzia, al fine di verificare se lo stesso sia stato inquadrato correttamente, bisogner\u00e0 verificare, nel caso concreto, il contenuto effettivo delle prestazione rese, tenuto conto del reale atteggiamento delle parti; in pratica, accertare se vi sia o meno un&#8217;effettiva subordinazione dell&#8217;informatore scientifico al potere gerarchico e disciplinare dell\u2019imprenditore, cos\u00ec come un\u2019assunzione del rischio dell\u2019attivit\u00e0.<a name=\"_ftnref3\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Una cassazione piuttosto datata (Cass. Civ. 1992 n. 9676), ma non per questo ancor oggi non attuale, ha sostenuto che l\u2019attivit\u00e0 di informatore scientifico pu\u00f2 svolgersi sia nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro autonomo, che in quello del rapporto di lavoro subordinato, evidenziando come nel caso del propagandista &#8220;agente&#8221; il rapporto sia caratterizzato da un&#8217;<strong>obbligazione di risultato<\/strong>, mentre, nel secondo caso, di mezzi. Si legge, invero, che<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201ca seconda che la prestazione dell&#8217;attivit\u00e0 si caratterizzi &#8211; per le modalit\u00e0 del suo svolgimento &#8211; <strong>come mero risultato<\/strong> o come <strong>messa a disposizione di energie lavorative<\/strong> con l&#8217;inserzione del propagandista nell&#8217;organizzazione produttiva dell&#8217;imprenditore e l&#8217;assoggettamento alle disposizioni da questo impartite\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare viene affermato dalla Corte che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cdall&#8217;anzidetta attivit\u00e0 &#8211; che (svolta in via autonoma o subordinata) consiste nel persuadere la potenziale clientela dell&#8217;opportunit\u00e0 dell&#8217;acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti &#8211; differisce l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;agente, il quale, nell&#8217;ambito di un&#8217;obbligazione non di mezzi, ma di risultato, deve altres\u00ec pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Un ulteriore elemento che dovr\u00e0 essere tenuto in considerazione per un corretto inquadramento del rapporto, riguarda certamente le modalit\u00e0 di retribuzione dell\u2019informatore scientifico. Se la retribuzione di tale soggetto non \u00e8 in alcun modo parametrata a quelle che sono le vendite che vengono effettuate dal preponente della sua zona e che, quindi, il rischio economico venga ribaltato integralmente su tale soggetto, sar\u00e0 certamente molto pi\u00f9 complesso sostenere la sua inquadrabilit\u00e0 all\u2019interno della disciplina dell\u2019agenzia, o comunque di rapporto di lavoro autonomo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; Leggi anche: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.francescogozzo.com\/il-contratto-di-agenzia-e-il-rapporto-di-lavoro-subordinato-criteri-distintivi-e-parametri-valutativi\/\"><strong>Il contratto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato: criteri distintivi e parametri valutativi.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Agente_o_lavoratore_autonomo\"><\/span><em>2. <u>Agente o lavoratore autonomo?<\/u><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>In linea di massima la giurisprudenza italiana seppure non abbia del tutto escluso l\u2019applicabilit\u00e0 delle norme sull\u2019agenzia all\u2019informatore farmaceutico, ne ha limitato la sua applicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Punto di partenza di tale processo interpretativo, la definizione di &#8220;agenzia&#8221; di cui all\u2019art. 1742 c.c., ove viene inserita tra le prestazioni caratteristiche dell&#8217;agente di commercio, quella di  promozione dei contratti. Si legge:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l&#8217;incarico di <u><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">promuovere<\/span><\/strong><\/u>, per conto dell&#8217;altra, verso retribuzione, la <\/em><u><strong>conclusione di contratti<\/strong><\/u><em> in una zona determinata<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Se si analizza, invece, l\u2019attivit\u00e0 di diversi informatori scientifici, si pu\u00f2 rilevare che gli stessi (e da qui anche il nome) svolgono principalmente non tanto l&#8217;attivit\u00e0 di promozione, quanto quella (diversa) di propaganda.<\/p>\n\n\n\n<p>Per distinguere le due attivit\u00e0, si pu\u00f2 semplificare facendo presente che l\u2019<strong>attivit\u00e0 di propaganda <\/strong>consiste essenzialmente nell\u2019illustrare, seppure anche in maniera assai analitica, dettagliata e scientifica, le qualit\u00e0 di un determinato prodotto (nel caso di specie un farmaco), pur esalandone le sue qualit\u00e0 e le caratteristiche che lo contraddistinguono rispetto alla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019altra parte, l\u2019<strong>attivit\u00e0 di promozion<\/strong>e consiste, invece, in una serie di attivit\u00e0 volte a stimolare la domanda di un prodotto, quali ad esempio, il lancio di campagne promozioni, sviluppo di strategie di marketing, etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, sul presupposto della significativa differenza tra tali tipologie di attivit\u00e0, parte della giurisprudenza ha ritenuto che la <strong>mera propaganda<\/strong> svolta da un informatore scientifico, mediante visite a medici o dirigenti sanitari,<em> <\/em><\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;<em>allo scopo di favorire l&#8217;adozione dei farmaci dagli stessi rappresentati debba considerarsi quale rapporto atipico, n<strong>on inquadrabile nello schema del rapporto di agenzia<\/strong>, tenuto conto del fatto che il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della casa editrice, non svolge neppure attivit\u00e0 volta alla conclusione di contratti, ponendosi tale evento come un fatto esterno all&#8217;attivit\u00e0 di pubblicit\u00e0 e, per di pi\u00f9, eventuale<\/em>.\u201d<a name=\"_ftnref4\" href=\"#_ftn4\">[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>In particolare la Cassazione ha affermato che l&#8217;attivit\u00e0 di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l&#8217;obbligazione tipica dell&#8217;agente, non pu\u00f2 consistere in una mera attivit\u00e0 di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell&#8217;attivit\u00e0 di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che \u00e8 proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all&#8217;agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite ed andati a buon fine.<\/p>\n\n\n\n<p>Si registra un\u2019ulteriore problematica, o forse \u00e8 meglio dire che tale problematica si acuisce e si rende ancora pi\u00f9 palese quando l\u2019informatore farmaceutico presta la propria attivit\u00e0 nei confronti di strutture ospedaliere o aziende sanitarie pubbliche. In tal caso, parte della giurisprudenza ritiene addirittura che bisognerebbe a priori escludere la sussistenza di un&#8217;attivit\u00e0 di promozione, posto che l&#8217;intermediario che entra in contatto con enti pubblici, non pu\u00f2 in alcun modo convincere la P.A. <em>ad ordinare il prodotto, atteso il vincolo delle procedure amministrative di evidenza pubblica in materia di conclusione di contratti<\/em>.\u201d<a name=\"_ftnref5\" href=\"#_ftn5\">[5]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>In altre pronunce, soprattutto quanto l\u2019informatore scientifico svolge contemporaneamente i compiti tipici dell\u2019agente, \u00e8 stato ritenuto che l\u2019attivit\u00e0 di propaganda pur non potendo costituire di per s\u00e9 sola l\u2019attivit\u00e0 tipica dell\u2019agente, integra il presupposto della promozione della conclusione di contratti.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene opportuno riportare qui di seguito un estratto di una pronuncia della Corte, con cui viene dato atto che, seppure la prestazione dell&#8217;agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti, l&#8217;attivit\u00e0 tipica dell&#8217;agente di commercio non richiede:<\/p>\n\n\n\n<p><em>necessariamente la ricerca del cliente ed \u00e8 sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall&#8217;agente, non sia stato direttamente ricercato da quest&#8217;ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purch\u00e9 sussista nesso di causalit\u00e0 tra l&#8217;opera promozionale svolta dall&#8217;agente nei confronti del cliente e la conclusione dell&#8217;affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>In ogni caso, perch\u00e9 possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l&#8217;agente abbia la possibilit\u00e0 di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti del servizio stesso, potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l&#8217;azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto<\/em>.\u201d<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Pu\u00f2 pertanto concludersi che la <strong>propaganda<\/strong> \u00e8 una componente della promozione, considerata dall\u2019art. 1742 c.c., e che la stessa \u00e8 sufficiente ad integrarla quando riassume, <strong>congiunta ad altri compiti<\/strong> tipici dell&#8217;agente, la funzione di organizzazione e sviluppo di collocamento del prodotto, in modo da attribuire all\u2019incaricato il ruolo di effettivo intermediario tra l\u2019impresa ed i suoi clienti, anche attraverso una attivit\u00e0 di sollecitazione mediata dei possibili acquirenti del bene o servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, non pu\u00f2 escludersi a priori l\u2019esistenza di un contratto di agenzia solo perch\u00e9 la promozione dei contratti si rivolga nei confronti di persone diverse a clienti finali (cio\u00e8 quelle persone che effettuano l\u2019acquisto del bene o del servizio), dovendo nel caso di specie verificare se il soggetto svolge un&#8217;effettiva attivit\u00e0 di promozione delle vendite, anche seppure di carattere indireto.<\/p>\n\n\n\n<p>____________________________________________<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Sul punto cfr. Venezia, Il contratto di agenzia, pag. 667, 2020, Giuffr\u00e8.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cass. Civ. 2006 n. 4271, Cass. Civ. 2001 n. 9167.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cass. Civ. 2009 n. 9696, \u201cL&#8217;elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un&#8217;attivit\u00e0 economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell&#8217;agente, che si manifesta nell&#8217;autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto &#8211; secondo il disposto dall&#8217;<a href=\"https:\/\/onelegale.wolterskluwer.it\/document\/05AC00002480?pathId=7e14d3bc32746\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1746<\/a>&nbsp;c.c. &#8211; delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo \u00e8 la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell&#8217;imprenditore, che sopporta il rischio dell&#8217;attivit\u00e0 svolta.\u201d Cass. Civ. 2008 n. 21380.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cass. Civ. 2006 n. 3709.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. Civ. 2008 n. 18686.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cass. Civ. 2018, n. 20453.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019informatore scientifico \u00e8 il soggetto che funge da tramite, altamente qualificato, tra la casa farmaceutica e chi \u00e8 preposto alla [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6916,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[200,340,341],"class_list":["post-6910","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-differenze","tag-contratto-di-agenzie","tag-informatore-scientifico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6910\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6916"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}