{"id":6223,"date":"2020-05-25T17:02:39","date_gmt":"2020-05-25T15:02:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=6223"},"modified":"2020-05-25T17:02:39","modified_gmt":"2020-05-25T15:02:39","slug":"contratto-di-agenzia-influencer-youtuber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-influencer-youtuber\/","title":{"rendered":"Der Influencer (oder Youtuber) ist ein Handelsvertreter: ein Denkansto\u00df."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-influencer-youtuber\/#1_Sussiste_unattivita_di_consulenza_affiancata_a_quella_di_promozione\" >1. Sussiste un\u2019attivit\u00e0 di consulenza, affiancata a quella di promozione?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-influencer-youtuber\/#2_Assenza_di_un_obbligo_di_stabilita_dellincarico\" >2. Assenza di un obbligo di stabilit\u00e0 dell\u2019incarico<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-influencer-youtuber\/#3_Obbligo_del_preponente_di_impartire_le_linee_guida_e_strategie_di_mercato\" >3. Obbligo del preponente di impartire le linee guida e strategie di mercato<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-influencer-youtuber\/#4_Assenza_del_divieto_di_concorrenza\" >4. Assenza del divieto di concorrenza<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-influencer-youtuber\/#5_Pagamento_delle_provvigioni\" >5. Pagamento delle provvigioni<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>L&#8217;influencer spesso svolge un&#8217;attivit\u00e0 di promozione delle vendite dietro retribuzione di un corrispettivo: questo fa di lui un agente di commercio?<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>Per potere inquadrare giuridicamente la figura dell\u2019<em>influencer<\/em>, bisogna partire da una breve un\u2019analisi dell\u2019attivit\u00e0 da questi svolta, cercando di darne una, seppur generica, definizione. \u00a0L\u2019<em>influencer<\/em>, come dice la parola stessa, \u00e8 un soggetto che \u00e8 in grado di influenzare le opinioni e gli atteggiamenti di altre persone, in ragione della sua reputazione e autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse.<a name=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>  <\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il <strong><em>marketing<\/em> <em>influencer<\/em><\/strong> \u00e8 un esperto di settore (che pu\u00f2 andare dal <em>fashion<\/em>, ai viaggi, dalla musica, alla tecnologia, etc.) che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilit\u00e0 a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene pi\u00f9 opportuni ed adeguati (<em>Instagram<\/em>, <em>Youtube, Facebook, <\/em>un blog personale, etc.).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<em>influencer<\/em> proprio per il ruolo determinante che svolge all\u2019interno dei processi comunicativi, viene spesso incaricato dalle imprese del settore in cui esso opera, per pubblicizzare i loro prodotti, andando cos\u00ec a svolgere un\u2019attivit\u00e0 promozionale delle vendite, che viene retribuita tramite il pagamento di un compenso. <\/p>\n\n\n\n<p>Proprio perch\u00e9 l\u2019<em>influencer <\/em>spesso svolge un\u2019attivit\u00e0 di promozione delle vendite dietro retribuzione di un corrispettivo, tipica della ben pi\u00f9 nota figura dell\u2019agente di commercio, pu\u00f2 sorgere la domanda se l\u2019<em>influencer<\/em> (in alcune ipotesi), possa essere accumunato a tale figura contrattuale (cfr. sul punto <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/piattaforme-online-agenti-di-commercio\/\">Ma le piattaforme online sono agenti di commercio?<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p>Prima di procedere a tale analisi, \u00e8 importante chiarire che, con il presente articolo, si vogliono dare alcuni spunti di riflessione, volti principalmente a cercare di meglio inquadrare le nuove modalit\u00e0 di intermediazione, con l\u2019intento di \u201cmonitorare\u201d lo sviluppo delle tecniche distribuzione, tramite l\u2019ausilio delle nuove tecnologie.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora il rapporto contrattuale tra azienda ed <em>influencer<\/em> sia regolato da un accordo scritto, il punto di riferimento dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019interprete deve essere certamente in primo luogo il testo della dichiarazione negoziale. <\/p>\n\n\n\n<p>Ad ogni modo, seppure il testo negoziale rappresenti il primo parametro interpretativo, per una corretta esegesi non ci si deve limitare \u201c<em>al testo letterale delle parole<\/em>\u201d (art. 1362 c.c.), ma occorre ricercare, attraverso un esame complessivo dell\u2019atto, interpretando le clausole del negozio \u201c<em>le une per mezzo delle altre<\/em>\u201d (art. 1363 c.c.), quale sia stato il risultato perseguito con il compimento dell\u2019accordo, ossia quale sia stata \u201c<strong><em>la comune intenzione delle parti<\/em><\/strong>\u201d, vale a dire il significato che entrambe attribuivano all\u2019accordo<a name=\"_ftnref2\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per risalire alla volont\u00e0 delle parti bisogner\u00e0 tenere conto di come si \u00e8 sviluppato effettivamente il rapporto che lega l&#8217;<em>influencer<\/em> alla societ\u00e0 produttrice, andando ad analizzare alcuni degli elementi contrattuali tipici dell\u2019agenzia, ovvero se:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>sussiste o meno un\u2019attivit\u00e0 di consulenza, oltre a quella di promozione delle vendite;<\/li><li>\u00e8 previsto un obbligo di stabilit\u00e0 dell\u2019incarico;<\/li><li>l&#8217;azienda ha il potere di impartire le linee guida e le strategie di mercato dell\u2019<em>influencer<\/em>;<\/li><li>sussiste un divieto di non concorrenza contrattuale;<\/li><li>\u00e8 previsto un pagamento provvigionale, basato sulle vendite effettuate.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Non essendoci un unico e \u201crisolutivo\u201d elemento che permette di comprendere se un determinato rapporto possa essere qualificato come agenzia, dovranno essere&nbsp;<strong>considerati nel singolo caso di specie i differenti elementi tipici<\/strong>&nbsp;di tale figura contrattuale, tenendo presente che nessuno di essi permette da solo di inquadrare correttamente il rapporto, dovendosi piuttosto effettuare una valutazione complessiva dell\u2019insieme degli stessi.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Sussiste_unattivita_di_consulenza_affiancata_a_quella_di_promozione\"><\/span><strong><em>1. <u>Sussiste un\u2019attivit\u00e0 di consulenza, affiancata a quella di promozione<\/u><\/em><\/strong>?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Talvolta i rapporti contrattuali che legano gli <em>influencer<\/em> alle aziende vengono disciplinati da dei contratti di consulenza, retribuiti tramite il pagamento di un compenso fisso, talvolta affiancato ad un compenso variabile, calibrato sulle vendite generate dall\u2019attivit\u00e0 promozionale dell\u2019<em>influencer<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 infatti indubbio che spesso l\u2019<em>influencer<\/em> svolge una e vera propria attivit\u00e0 di consulenza, essendo questi un professionista che conosce il mercato dei <em>social<\/em> e l\u2019azienda lo contatta, non solo per la sua notoriet\u00e0, ma altres\u00ec per comprendere in che maniera pubblicizzare i prodotti tramite l\u2019utilizzo di piattaforme digitali.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 anche vero che \u00e8 tutt\u2019altro che insolito che i post e i video pubblicati siano \u201caccompagnati\u201d da un <em>link<\/em>, che reindirizza il consumatore verso un determinato negozio <em>online<\/em> (che pu\u00f2 essere sia del produttore, che di un soggetto terzo), ove \u00e8 possibile acquistare il prodotto pubblicizzato dall\u2019<em>influencer<\/em>. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019eventuale acquisto da parte del consumatore tramite l\u2019utilizzo di tale <em>link<\/em> viene tracciato, permettendo cos\u00ec alle parti di verificare le vendite effettivamente realizzate tramite l\u2019attivit\u00e0 promozionale dell\u2019<em>influencer<\/em>, su cui eventualmente calcolare i compensi variabili.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal caso, ci si troverebbe di fronte ad un <strong>contratto c.d. \u201c<em>misto<\/em>\u201d<\/strong>, costituito dalla fusione delle cause di due contratti: un contratto di intermediazione e un contratto d\u2019appalto di servizi di consulenza. Secondo la giurisprudenza, nel caso le parti stipulino un contratto avente tale natura <em>mista<\/em>, lo stesso dovr\u00e0 essere assoggettato alla disciplina unitaria del&nbsp;contratto prevalente. Si legge sul punto che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cIl contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi, non solo \u00e8 unico, ma ha causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono. Esso \u00e8 soggetto alla disciplina del <strong>contratto prevalente <\/strong>e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la &#8220;forza&#8221; del tipo o l&#8217;interesse che ha mosso le parti, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente.<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di quanto sopra, per comprendere a quale categoria assoggettare il rapporto di intermediazione\/consulenza, bisogner\u00e0 fare riferimento a come si \u00e8 sviluppato effettivamente il rapporto nel corso degli anni e verificare se l\u2019attivit\u00e0 di consulenza abbia o meno prevalenza su quella di intermediazione, rilevando che, in caso affermativo, sarebbe pi\u00f9 complesso considerare il rapporto come un contratto di agenzia (<a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/differenze-principali-tra-il-contratto-di-agenzia-e-il-contratto-di-distribuzione-commerciale\/\">Differenze principali tra il contratto di agenzia e il contratto di distribuzione commerciale<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Assenza_di_un_obbligo_di_stabilita_dellincarico\"><\/span><em>2.<\/em> <strong><em><u>Assenza di un obbligo di stabilit\u00e0 dell\u2019incarico<\/u><\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Per comprendere se il rapporto tra azienda ed <em>influencer <\/em>possa essere assoggettato alla disciplina dell\u2019agenzia, \u00e8 certamente essenziale accertare che l\u2019attivit\u00e0 di promozione delle vendite (e non unicamente del posizionamento del <em>brand<\/em>) venga effettuata con stabilit\u00e0. Come si \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di approfondire (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-agenzia-differenza-procacciatore-di-affari\/\">Quale \u00e8 la differenza fra contratto di agenzia e procacciatore di affari?<\/a>) &nbsp;\u00e8 proprio l\u2019obbligo di <strong>promuovere con stabilit\u00e0 le vendite<\/strong> uno degli elementi distintivi del contratto di agenzia.&nbsp; Si legge in giurisprudenza che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cmentre <strong>l&#8217;agente<\/strong> \u00e8 la parte che assume<strong> stabilmente <\/strong>l&#8217;incaricodi promuovere per conto dell&#8217;altra (preponente o mandante), la conclusione di contratti in una zona determinata, il <strong>procacciatore d&#8217;affari<\/strong> \u00e8 colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l&#8217;incarico di procacciare tali commissioni, <strong>senza vincolo di stabilit\u00e0<\/strong> (a differenza dell&#8217;agente) e in via del tutto occasionale [\u2026]. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Quindi, mentre la prestazione dell&#8217;agente \u00e8 stabile, avendo egli l&#8217;obbligo di svolgere l&#8217;attivit\u00e0 di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore \u00e8 occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla <strong>sua iniziativa<\/strong>.<\/em><a name=\"_ftnref5\" href=\"#_ftn5\">[5]<\/a><em>\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Se l\u2019accertamento della stabilit\u00e0 dell\u2019incarico \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 gi\u00e0 complessa in caso di intermediazione \u201c<em>tradizionale\u201d<\/em>, lo \u00e8 certamente ancora di pi\u00f9 se l\u2019attivit\u00e0 di promozione viene effettuata <em>online<\/em>. Si pensi al (non raro) caso di un <em>influencer <\/em>che effettua la recensione di un prodotto su <em>youtube<\/em>. L\u2019attivit\u00e0 che questi pone in essere \u00e8 creare un video e postarlo sulla piattaforma. <\/p>\n\n\n\n<p>Gli effetti di tale attivit\u00e0 promozionale, in ogni caso, perdurano nel tempo, a volte per mesi o addirittura anni (normalmente fino a che il prodotto recensito non viene superato da un nuovo prodotto lanciato dalla casa madre, oppure fino a quanto il video non viene cancellato dal web). In tale caso, bisognerebbe comprendere se tale attivit\u00e0 di promozione che dispiega i suoi effetti nel tempo, possa o meno essere considerata come \u201cstabile\u201d ai sensi di un rapporto di agenzia.<\/p>\n\n\n\n<p>Se a questa domanda non \u00e8 certamente facile dare una risposta univoca, \u00e8 certamente privo di dubbi consigliare di disciplinare contrattualmente le modalit\u00e0 di pagamento dei compensi sulle vendite veicolate da tale <em>post<\/em> realizzate successivamente la cessazione del rapporto di collaborazione tra <em>influencer <\/em>ed azienda. <\/p>\n\n\n\n<p>(Sul tema, cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/le-provvigioni-dellagente-per-gli-affari-conclusi-dal-preponente-dopo-lo-scioglimento-del-rapporto\/\" class=\"rank-math-link\">Le provvigioni dell\u2019agente di commercio per gli affari conclusi dal preponente dopo lo scioglimento del rapporto<\/a>; <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/ma-se-lagente-ha-procurato-contratti-di-lunga-durata-e-il-rapporto-si-scioglie-prima-della-loro-scadenza\/\" class=\"rank-math-link\">\u2026ma se l\u2019agente di commercio ha procurato contratti di lunga durata e il rapporto si scioglie prima della loro scadenza\u2026<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Obbligo_del_preponente_di_impartire_le_linee_guida_e_strategie_di_mercato\"><\/span><em>3<\/em>. <strong><em><u>Obbligo del preponente di impartire le linee guida e strategie di mercato<\/u><\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Un secondo punto distintivo della figura dell\u2019agente di commercio \u00e8 sicuramente costituito dall\u2019obbligo che lo stesso assume di seguire le istruzioni del&nbsp;preponente,&nbsp;il quale \u00e8 il soggetto preposto a decidere le politiche di mercato e impartire le strategie commerciali alla rete distributiva. L\u2019art. 1746, comma 1, c.c., dispone espressamente che l\u2019agente deve:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>adempiere l\u2019incarico affidatogli in conformit\u00e0 delle istruzioni ricevute [\u2026]\u201d.<\/em><a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Nel rapporto di agenzia compete alla casa mandante l\u2019elaborazione delle strategie di vendita e di <em>marketing<\/em>, strategie di cui, normalmente, gli agenti fanno parte e a cui gli stessi dovranno attenersi per lo svolgimento dei propri compiti, sempre entro i limiti prescritti dalla casa mandante. <\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che l\u2019agente ha il dovere di seguire le istruzioni del preponente ed \u00e8 obbligato ad operare conformemente alle sue prescrizioni, anche relativamente agli obiettivi da perseguire ed ai risultati da raggiungere, non potendosi esimere dall\u2019adottare determinate modalit\u00e0 di vendita o tecniche di <em>marketing <\/em>messe a punto dal preponente.<a name=\"_ftnref7\" href=\"#_ftn7\">[7]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ancora una volta, come si \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di analizzare al punto 1 di tale articolo, bisogner\u00e0 verificare con grande attenzione se l\u2019<em>influencer<\/em> sia tenuto a seguire le direttive generali dell\u2019azienda, oppure se sia lui stesso che indirizza l\u2019azienda nelle scelte di strategia e&nbsp;<em>marketing<\/em> nel settore si sua competenza (in tema cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-contratto-di-agenzia-e-il-rapporto-di-lavoro-subordinato-criteri-distintivi-e-parametri-valutativi\/\">Il contratto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato: criteri distintivi e parametri valutativi.<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Assenza_del_divieto_di_concorrenza\"><\/span><em>4.<\/em> <strong><u style=\"font-style: italic;\">Assenza del divieto di concorrenza<\/u><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 1742 c.c. dispone che:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Il preponente non pu\u00f2 valersi contemporaneamente di pi\u00f9 agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivit\u00e0, n\u00e9 l&#8217;agente pu\u00f2 assumere l&#8217;incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di pi\u00f9 imprese in concorrenza tra loro.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo giurisprudenza costante il divieto di concorrenza costituisce elemento naturale, ma non essenziale del contratto di agenzia<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, con la conseguenza che le parti sono libere di regolare diversamente i loro rapporti sia con una pattuizione espressa, sia a mezzo di un comportamento concludente<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> (in tema cfr. anche <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-di-agenzia-esclusiva-zona\/\">L\u2019esclusiva di zona nel contratto di agenzia<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-di-agenzia-esclusiva-e-provvigioni-indirette\/\">Contratto di agenzia, esclusiva e provvigioni indirette<\/a>.).<\/p>\n\n\n\n<p>Seppure un agente sia di norma libero di agire promuovendo pi\u00f9 prodotti in concorrenza tra loro, tale modalit\u00e0 di promozione cos\u00ec \u201caperta\u201d \u00e8 certamente anomala e si riscontra in un numero pi\u00f9 limitato di rapporti contrattuali. <\/p>\n\n\n\n<p>Calando tale principio al caso di specie, si potrebbe affermare che se un <em>influencer <\/em>svolge la propria attivit\u00e0 in favore di diverse aziende tra loro concorrenti, senza che nessuno dei soggetti intermediati sollevi qualsiasi contestazione su dette modalit\u00e0 di operare, tale elemento potrebbe essere un indizio che, seppure di per se non pu\u00f2 assolutamente escludere che il rapporto possa essere inquadrato come agenzia, se congiunto a quelli gi\u00e0 sopra analizzati, potrebbe essere una componente che pu\u00f2 influire sulla sua classificazione<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Pagamento_delle_provvigioni\"><\/span><em>5.<\/em> <strong><em><u>Pagamento delle provvigioni<\/u><\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Qualora il contratto preveda espressamente quale modalit\u00e0 di calcolo del corrispettivo dell\u2019<em>influencer <\/em>il pagamento provigionale, questo non pu\u00f2 da solo ritenersi un elemento sufficiente per potere identificare il rapporto come agenzia. Le parti, infatti, sia che intendano stipulare un contratto di intermediazione, sia che vogliano concludere un contratto di consulenza\/appalto di servizi, possono liberamente (<em>ex <\/em>art. 1322 c.c.) definire le modalit\u00e0 retributive che ritengono essere le pi\u00f9 adeguate ed idonee al caso di specie. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Basti pensare che, nell\u2019ipotesi in cui il rapporto dovesse essere inquadrato come un contratto atipico di fornitura di servizi, l\u2019art. 1657 c.c. in tema di appalti, conferisce alle parti la piena libert\u00e0 di decidere quali siano le modalit\u00e0 di pagamento e conteggio delle prestazioni, che pertanto pu\u00f2 essere anche di natura provvigionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, non si pu\u00f2 comunque negare che il pagamento dell&#8217;attivit\u00e0 tramite il riconoscimento di una provvigione sia tipico del rapporto di agenzia e non si deve pertanto escludere che di ci\u00f2 debba esserne tenuto conto in caso di interpretazione del rapporto contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora, il rapporto venisse retribuito unicamente con un compenso <strong>in forma fissa<\/strong>, seppure la direttiva europea non esclude la conciliabilit\u00e0 di tale modalit\u00e0 retributiva con la figura dell\u2019agente, la giurisprudenza italiana (criticata da parte della dottrina<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a>) si \u00e8 dichiarata contraria a tale tesi,<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> ritenendo che in tal caso l\u2019intermediario non assumerebbe alcun rischio di impresa, caratteristica che contraddistingue la figura dell\u2019agente.<\/p>\n\n\n\n<p>Diversa cosa, invece, se il rapporto dovesse essere retribuito tramite il pagamento di una <strong>remunerazione mista<\/strong>, con le quali viene abbinata una componente fissa ad una componente variabile. Tale soluzione con cui all\u2019agente viene assicurato un \u201c<em>minimo garantito<\/em>\u201d viene considerato lecito e compatibile con il rapporto di lavoro d\u2019agenzia.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<p>Quelli sopra analizzati sono solamente alcuni elementi che permettono all\u2019interprete, di capire come meglio inquadrare un rapporto contrattuale \u201cdubbio\u201d, che dovr\u00e0 comunque essere attentamente analizzato nella sua interezza, verificando i singoli elmenti che caratterizzano tale figura contrattuale cos\u00ec complessa e versatile.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.glossariomarketing.it\/significato\/influencer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.glossariomarketing.it\/significato\/influencer\/<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> TORRENTE \u2013 SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, \u00a7 311, GIUFFRE EDITORE.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Bortolotti, Contratti di distribuzione, pag. 129, 2016, Wolters Kluwer.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cfr. Trib. Cagliari, 4. 5.2017; Trib. Firenze Decreto, 2.11.2016, Trib. Taranto Sez. I, 11.8.2016, Trib. Milano Sez. VII, 29\/02\/2012; <strong><u>Cass. civ. Sez. Unite<\/u><\/strong>, 12.5.2008, n. 11656.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Tribunale di Firenze Sez. lavoro, 4.3.2014.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Tale obbligo si riscontra altres\u00ec nell\u2019art. 5, comma 2, AEC Industria 2014 ed nell\u2019art. 3, comma 2, AEC commercio 2009.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Sul punto cfr. anche <em>Bortolotti, contratti di distribuzione, Wolters Kluwer, 2016, pag. 166 e ss.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cass. Civ. 2002 n. 5920, Cass. Civ. 1994 n. 2634, Cass. Civ. 1992 n. 5083.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. Civ. 2007 n. 21073, Cass. Civ. 1992 n. 5083.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> PERINA \u2013 BELLIGOLI, Il rapporto di agenzia, pag. 27, Giappichelli Editore; Saracini-Toffoletto, p. 327 ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Cass. Civ. 1986 n. 3507; Cass. Civ. 1991 n. 10588; Cass. Civ. 2012 n. 12776. Tale ultima sentenza si \u00e8 spinta ad ammettere che \u201c<em>nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forma di compenso delle prestazioni dell\u2019agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull\u2019importo degli affari conclusi (come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso\u201d,&nbsp;<\/em>ma senza spingersi a riconoscere che la remunerazione in forma provigionale possa essere del tutto sostituita da una retribuzione fissa.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Cfr. sul punto Cass. Civ. 1975 n. 1346; Cass. Civ. 1980 n 34; Trib. Di Milano 9 settembre 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Influencer f\u00fchrt h\u00e4ufig eine Verkaufsf\u00f6rderungsma\u00dfnahme gegen Bezahlung durch: Macht ihn das zu einem Handelsvertreter?<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":6224,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,31],"tags":[30,334,335],"class_list":["post-6223","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-commerciale","category-contratto-di-agenzia-2","tag-contratto-di-agenzia","tag-influencer","tag-youtuber"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6223"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6223\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6224"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}