{"id":6144,"date":"2020-04-30T12:26:25","date_gmt":"2020-04-30T10:26:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=6144"},"modified":"2020-04-30T12:26:25","modified_gmt":"2020-04-30T10:26:25","slug":"coronavirus-contratti-di-agenzia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/","title":{"rendered":"Die Auswirkungen des Coronavirus auf Agentur- und Vertriebsvertr\u00e4ge."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#1_La_disciplina_civilistica\" >1. La disciplina civilistica.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#2_Effetti_sui_contratti_di_distribuzione\" >2.  Effetti sui contratti di distribuzione<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#21_Cosa_succede_se_il_produttore_non_puo_piu_rifornire_i_propri_distributori_eo_clienti_a_causa_del_coronavirus\" >2.1. Cosa succede se il produttore non pu\u00f2 pi\u00f9 rifornire i propri distributori e\/o clienti a causa del coronavirus?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#22_Laccordo_di_distribuzione_puo_essere_risolto_a_causa_degli_della_pandemia\" >2.2. L&#8217;accordo di distribuzione pu\u00f2 essere risolto a causa degli della pandemia?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#23_Le_parti_possono_non_rispettare_il_patto_di_non_concorrenza\" >2.3. Le parti possono non rispettare il patto di non concorrenza?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#24_I_budget_pubblicitari_devono_essere_forniti_e_spesi_come_concordato_anche_se_la_distribuzione_non_e_possibile_a_causa_della_pandemia\" >2.4. I budget pubblicitari devono essere forniti e spesi come concordato anche se la distribuzione non \u00e8 possibile a causa della pandemia?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#3_Effetti_sui_contratti_di_agenzia\" >3. Effetti sui contratti di agenzia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#31_Il_preponente_deve_ancora_pagare_un_fisso_provvigionalerimborso_spese_se_concordato_contrattualmente\" >3.1. Il preponente deve ancora pagare un fisso provvigionale\/rimborso spese, se concordato contrattualmente?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#32_Cosa_devono_fare_gli_agenti_se_non_possono_visitare_i_propri_clienti\" >3.2. Cosa devono fare gli agenti se non possono visitare i propri clienti?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#33_Quali_sono_le_conseguenze_del_mancato_raggiungimento_dei_minimi_di_fatturato_a_causa_del_covid-19\" >3.3. Quali sono le conseguenze del mancato raggiungimento dei minimi di fatturato a causa del covid-19?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#34_Lagente_commerciale_conserva_il_diritto_alla_provvigione_se_il_cliente_scioglie_il_contratto_con_il_preponente_a_causa_del_coronavirus\" >3.4. L&#8217;agente commerciale conserva il diritto alla provvigione se il cliente scioglie il contratto con il preponente a causa del coronavirus?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/coronavirus-contratti-di-agenzia\/#35_Le_ripercussioni_sulle_indennita_di_mancato_preavviso_e_fine_rapporto\" >3.5. Le ripercussioni sulle indennit\u00e0 di mancato preavviso e fine rapporto.<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>Le misure restrittive che il governo ha adottato contro il coronavirus tramite il DCPM del 11.3.2020,<a name=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a> hanno portato alla sospensione di un gran numero di attivit\u00e0 commerciali, con grave incidenza sui rapporti contrattuali in essere. Con questo articolo si cercher\u00e0 di focalizzare l\u2019attenzione sui contratti di agenzia e di distribuzione, cercando di comprendere quelli che sono i rimedi che vengono forniti dal nostro ordinamento per gestire le problematiche che pi\u00f9 verosimilmente potranno insorgere tra le parti.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>In materia contrattuale, a seguito del succitato provvedimento ministeriale, il legislatore non \u00e8 intervenuto con provvedimenti <em>ad hoc <\/em>(si riscontrano unicamente in tema di agenzia alcuni provvedimenti di carattere prevalentemente tributario e contributivo),<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> limitandosi a disporre all\u2019art. 91 Decreto Legge 18 marzo 2020, meglio conosciuto come \u201cCura-Italia\u201d, in tema di \u201c<em>disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall&#8217;attuazione delle misure di contenimento<\/em>\u201d,quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cil rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto \u00e8 sempre valutata ai fini dell&#8217;esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all&#8217;applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Il senso di tale provvedimento normativo sembrerebbe demandare al giudice una valutazione pi\u00f9 accurata e prudenziale di un eventuale inadempimento colpevole (art. 1218 c.c.) causato dal \u201c<em>rispetto delle misure di contenimento<\/em>\u201d della pandemia, anche ai fini della quantificazione del danno (art. 1223 c.c.), elevando il rispetto di tali misure a parametro di valutazione dell\u2019imputabilit\u00e0 e dell&#8217;importanza dell\u2019inadempimento (art. 1455 c.c.).<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_La_disciplina_civilistica\"><\/span><em>1. La disciplina civilistica.<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Come \u00e8 noto, l\u2019art. 1218 c.c. fissa i criteri per determinare la responsabilit\u00e0 del debitore che non adempie la propria <strong>obbligazione<\/strong>, prevedendone l\u2019esonero di una sua responsabilit\u00e0 per danni (art. 1223 c.c.) ogni qualvolta l\u2019inadempimento o il ritardo \u00e8 stato determinato da impossibilit\u00e0 della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile (ex art. 1256 c.c.).<a name=\"_ftnref3\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 1256 c.c. prevede altres\u00ec che l\u2019impossibilit\u00e0 sopravvenuta possa portare all\u2019estinzione dell\u2019obbligazione, dovendosi comunque distinguere tra la fattispecie di <strong>impossibilit\u00e0 definitiva<\/strong> e <strong>impossibilit\u00e0<\/strong> <strong>temporanea<\/strong>. Mentre la prima, essendo irreversibile, estingue l\u2019obbligazione automaticamente (ex art. 1256, 1 comma c.c.), la seconda determina l\u2019estinzione dell\u2019obbligazione solo se perdura fino a quando, in relazione al titolo dell\u2019obbligazione, il debitore non pu\u00f2 pi\u00f9 essere tenuto obbligato ad eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha pi\u00f9 interesse a conseguirla.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Posto che nei <strong>contratti a prestazioni corrispettive<\/strong> l\u2019impossibilit\u00e0 di eseguire un\u2019obbligazione, non sempre comporta automaticamente l\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere la controprestazione (ad es. se il venditore non pu\u00f2 consegnare un prodotto, il compratore potr\u00e0 essere ancora in grado di pagare il prezzo della cosa venduta)<a name=\"_ftnref5\" href=\"#_ftn5\">[5]<\/a> il legislatore ha inteso tutelare la parte che ha subito l\u2019inadempimento, disponendo all\u2019art. 1460 c.c. che ciascuno dei contraenti pu\u00f2 rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, se l\u2019altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che non sia diversamente pattuito contrattualmente (quindi il venditore pu\u00f2 rifiutare di provvedere al pagamento, se il produttore non consegna la merce). <\/p>\n\n\n\n<p>Tale eccezione potr\u00e0 comunque essere sollevata solamente se vi \u00e8 proporzionalit\u00e0 tra le due prestazioni, tenuto conto della loro rispettiva incidenza sull&#8217;equilibrio del rapporto.<a name=\"_ftnref6\" href=\"#_ftn6\">[6]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di evitare che il rapporto contrattuale si trasformi in un \u201climbo\u201d in cui entrambe le parti si limitino unicamente a dichiarare di non volere adempiere alle loro rispettive obbligazioni, qualora l\u2019inadempimento (nel nostro caso del venditore) dipende da fattori esterni sopravvenuti (ad es. le misure sospensive del covid-19) il legislatore (riprendendo i principi generali dettati in tema di risolubilit\u00e0 del contratto per inadempimento, di cui all\u2019art. 1453 c.c.), conferisce alla parti alcuni rimedi, per i casi in cui l\u2019impossibilit\u00e0 sia totale, oppure solamente parziale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 1463 c.c. (impossibilit\u00e0 totale) prevede che la parte che \u00e8 stata liberata dalla propria obbligazione a causa della sopravvenuta impossibilit\u00e0 di adempiere alla stessa (ad es. il venditore che a causa del covid-19 non pu\u00f2 pi\u00f9 consegnare la frutta che \u00e8 deperita, in quanto non \u00e8 stato possibile effettuare la raccolta durante la pandemia), non pu\u00f2 pretendere la controprestazione (quindi pagamento del prezzo) e deve altres\u00ec restituire ci\u00f2 che ha eventuamente gi\u00e0 ricevuto (ad esempio un anticipo).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 1464 c.c. (impossibilit\u00e0 parziale) dispone invece che quando la prestazione di una parte \u00e8 divenuta parzialmente impossibile (ad esempio consegna del 50% della merce venduta), l\u2019altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta (pagamento del 50% della merce consegnata), ovvero pu\u00f2 sciogliere il contratto, qualora non abbia un interesse apprezzabile all\u2019adempimento parziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, mentre nel caso di impossibilit\u00e0 totale l\u2019estinzione del rapporto contrattuale opera di diritto, in quella parziale la parte che subisce l\u2019inadempimento pu\u00f2 optare tra un adempimento parzialmente proporzionato, ovvero (se vi \u00e8 un interesse apprezzabile) alla risoluzione del rapporto contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora differente \u00e8 la fattispecie disciplinata dagli art. 1467 c.c. ss., relativa ai rapporti a prestazione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, ove a causa di fattori esterni l\u2019adempimento della prestazione di una delle parti <strong>richieda degli sforzi che sono eccessivi e sproporzionati<\/strong>, rispetto a quelli che erano richiedibili una volta che il rapporto era stato stipulato. Anche in tal caso, la parte che subisce l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 della prestazione, potr\u00e0 domandare la risoluzione del rapporto contrattuale, qualora si venga a creare un grave squilibrio economico tra prestazione e controprestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso, la parte contro la quale \u00e8 domandata la risoluzione pu\u00f2 evitarla offrendo (<em>ex<\/em> art. 1467, comma 3 c.c.) di modificare equamente le condizioni del contratto fino a ricondurre il rapporto tra le prestazioni entro i limiti dell\u2019<em>alea normale <\/em>del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 assai importante sottolineare quindi che l\u2019ordinamento <strong>non prevede un obbligo delle parti a rinegoziare e riprogrammare il rapporto medesimo<\/strong>, potendosi riscontrare tale fattispecie unicamente nell\u2019ipotesi qui sopra richiamata. A parere di chi scrive, tale obbligo non si pu\u00f2 neppure ricavare da un\u2019applicazione estensiva del principio di buona fede di cui all\u2019art. 1374 c.c., che ha ad oggetto la differente fattispecie di \u201cintegrazione del contratto\u201d, nei casi di incompleta o ambigua espressione della volont\u00e0 dei contraenti (e non di modifica dei termini pattizi, in caso di variazioni della posizione di equilibrio del rapporto contrattuale per fatti non imputabili alle parti).<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto che questi sono gli strumenti offerti dall\u2019ordinamento, andiamo qui di seguito a cercare di rispondere ad alcune di quelle che sono le problematiche che potranno emergere nell\u2019ambito della distribuzione commerciale, tenuto conto che il richiamo del legislatore agli istituti di cui agli art. 1218 c.c. e 1223 c.c., fa pensare che <strong>la preoccupazione del legislatore fosse soprattutto di mantenere in vita i rapporti contrattuali<\/strong>, laddove possibile e rispondente all\u2019interesse delle parti.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Effetti_sui_contratti_di_distribuzione\"><\/span><em>2.  Effetti sui contratti di distribuzione<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"21_Cosa_succede_se_il_produttore_non_puo_piu_rifornire_i_propri_distributori_eo_clienti_a_causa_del_coronavirus\"><\/span><em><strong>2<\/strong>.1. <strong>Cosa succede se il produttore non pu\u00f2 pi\u00f9 rifornire i propri distributori e\/o clienti a causa del coronavirus?<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>In linea di massima, qualora il produttore non possa rifornire i propri distributori a causa di un blocco e\/o rallentamento della produzione dovuta all\u2019attuazione delle misure restrittive governative, questi non potr\u00e0 essere ritenuto responsabile per tali ritardi se l&#8217;impossibilit\u00e0 era <strong>originaria<\/strong> (quindi non conosciuta al momento in cui era sorta l&#8217;obbligazione) e si sia verificata <strong>dopo la mora del debitore<\/strong> (art. 1219 c.c.), trovandosi il contratto in uno stato di \u201cquiescenza\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Se per la consegna della merce era stato previsto (espressamente o implicitamente)<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> un <strong>termine essenziale<\/strong> (art. 1457 c.c.), il rapporto si risolver\u00e0 di diritto una volta scaduto il termine.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora invece il termine della consegna della merce non sia essenziale, il rapporto contrattuale si estingue se l\u2019impossibilit\u00e0 perdura fino a quanto questi non pu\u00f2 pi\u00f9 essere ritenuto obbligato a eseguirla, ovvero qualora nelle more venga meno l\u2019interesse dell\u2019acquirente a ottenere la prestazione.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a> \u00c8 fatto comunque salvo il diritto dell\u2019acquirente di non sciogliere il rapporto e chiedere unicamente una riduzione del prezzo, qualora la prestazione venga\/possa essere eseguita solamente parzialmente (consegna ad es. di un solo lotto della merce acquistata).<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"22_Laccordo_di_distribuzione_puo_essere_risolto_a_causa_degli_della_pandemia\"><\/span><strong><em>2.2. L&#8217;accordo di distribuzione pu\u00f2 essere risolto a causa degli della pandemia?<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>La tematica dello scioglimento del rapporto di distribuzione \u00e8 stata gi\u00e0 trattata in questo blog e si richiama tale articolo per eventuali approfondimenti.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-recesso-dal-contratto-di-concessione-di-vendita-o-di-distribuzione-che-dir-si-voglia\/\">Il recesso dal contratto di concessione di vendita (o di distribuzione che dir si voglia\u2026)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 avuto di spiegare (brevemente) nella parte introduttiva dell\u2019articolo, la parte che \u201csubisce\u201d l\u2019inadempimento temporaneo, pu\u00f2 risolvere il rapporto se non ha interesse alla continuazione parziale della prestazione. Pertanto, posto che a causa del covid-19 il rapporto di distribuzione viene interrotto per un termine che pu\u00f2 essere pi\u00f9 o meno prolungato, l\u2019interesse alla continuazione del contratto di distribuzione deve essere certamente calibrato tenuto conto principalmente di due fattori: la durata effettiva dell&#8217;evento (in questo caso la pandemia) e la durata residua del contratto. <\/p>\n\n\n\n<p>In linea di massima, si pu\u00f2 affermare che tanto pi\u00f9 prolungati saranno gli effetti del blocco e tanto pi\u00f9 prossima sar\u00e0 la data di scadenza naturale del rapporto, tanto maggiori saranno le possibilit\u00e0 di risolvere il rapporto obbligatorio. Certamente in tale valutazione, si dovr\u00e0 altres\u00ec tenere conto di quelli che sono gli effetti indiretti delle misure restrittive, collegati ad una ragionevole aspettativa di una delle parti del perpetuarsi di un calo assai importante del commercio anche a seguito del venir meno del blocco.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, qualora una delle parti sia contrattualmente tenuta a sostenere costi elevati per il mantenimento del rapporto di distribuzione (locazione, dipendenti, collaboratori, showroom, etc.) che rendono la collaborazione di fatto non pi\u00f9 sostenibile, questi potr\u00e0 valutare di risolvere il rapporto per eccessiva onerosit\u00e0 ex. art. 1467 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso, la parte contro la quale \u00e8 domandata la risoluzione pu\u00f2 evitarla offrendo (art. 1467, comma 3 c.c.) di modificare equamente le condizioni del contratto fino a ricondurre il rapporto tra le prestazioni entro i limiti dell\u2019<em>alea normale <\/em>del contratto.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"23_Le_parti_possono_non_rispettare_il_patto_di_non_concorrenza\"><\/span><strong><em>2.3.<\/em><\/strong><em> <strong>Le parti possono non rispettare il patto di non concorrenza?<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>Il patto di concorrenza nei rapporti di distribuzione (e di agenzia) pu\u00f2 essere pattuito in duplice modo, ossia:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>il produttore si impegna a rifornire solamente il distributore in un determinato territorio;<\/li><li>il distributore si impegna ad acquistare determinati prodotti solamente dal produttore.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Se a causa del covid-19 il produttore non pu\u00f2 pi\u00f9 rifornire il proprio distributore perch\u00e9 gli \u00e8 stato imposto il blocco della produzione, ovvero il distributore non pu\u00f2 pi\u00f9 eseguire la propria prestazione a causa del blocco, nonostante il produttore abbia la possibilit\u00e0 di rifornirlo (ad es. perch\u00e9 aveva in <em>stock<\/em> il materiale), ci si chiede se la parte che non ha pi\u00f9 interesse a mantenere l\u2019obbligo di non concorrenza per fatto imputabile all&#8217;altro contraente, possa decidere di non adempiere ai propri obblighi utilizzando gli strumenti giuridici qui sopra richiamati.<\/p>\n\n\n\n<p>Partendo dal presupposto che l\u2019ordinamento non prevede alcun obbligo delle parti di rinegoziare l\u2019originario assetto contrattuale,<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a> non si ritiene possa desumersi l\u2019esistenza di un principio che autorizzi una parte a obbligare l\u2019altra a modifica il contratto in funzione di un riequilibrio.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che una sospensione temporanea della clausola di non concorrenza (a parere di chi scrive) <strong>non \u00e8 giuridicamente fondata<\/strong>, se ci\u00f2 non deriva da un accordo di entrambe le parti. Contrariamente, qualora il divieto di svolgere attivit\u00e0 \u201cin concorrenza\u201d per il periodo in questione crei delle condizioni non sostenibili, si pu\u00f2 eventualmente considerare l\u2019ipotesi di risolvere il rapporto contrattuale per impossibilit\u00e0 sopravvenuta, oppure per eccessiva onerosit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"24_I_budget_pubblicitari_devono_essere_forniti_e_spesi_come_concordato_anche_se_la_distribuzione_non_e_possibile_a_causa_della_pandemia\"><\/span><strong><em>2.4. I budget pubblicitari devono essere forniti e spesi come concordato anche se la distribuzione non \u00e8 possibile a causa della pandemia?<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>Qualora una delle parti sia contrattualmente tenuto a sostenere dei costi fissi per attivit\u00e0 di <em>marketing<\/em> e pubblicitaria, potrebbe trovarsi nella posizione di decidere di non affrontare tali spese ritenendo che le stesse non siano necessarie a causa del blocco della produzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per comprendere se (e quali) attivit\u00e0 di marketing possano essere bloccate, bisogna analizzare la natura delle singole attivit\u00e0 di pubblicit\u00e0\/azioni di marketing. Tendenzialmente si pu\u00f2 affermare che tutte quelle attivit\u00e0 \u201cgenerali\u201d che servono a mantenere il <strong>posizionamento del marchio<\/strong> all\u2019interno del mercato, devono essere eseguite anche in caso di blocco della distribuzione, essendo di fatto necessarie propedeutiche alla riapertura.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ragionamento diverso bisognerebbe fare sulle attivit\u00e0 di <em>marketing<\/em> relative alle azioni di vendita che non possono essere eseguite durante la pandemia. In tal caso, il problema non \u00e8 tanto che tali prestazioni non possono essere eseguite (e quindi permettano di invocare l\u2019impossibilit\u00e0 sopravvenuta), quanto piuttosto il fatto che le stesse non portano alcun vantaggio commerciale al soggetto che le promuove;  inoltre molto spesso tali spese non graveranno economicamente cos\u00ec tanto sul soggetto tenuto a sostenerle, da potere sostenere la rottura dell\u2019equilibrio contrattuale e, quindi, permettere di invocare l\u2019eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta della prestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal caso, qualora le parti non trovino un accordo, la parte tenuta a svolgere l\u2019attivit\u00e0 promozionale, potrebbe avere come unica arma (assai spuntata) quella di decidere di non adempiere e quindi di non svolgere tali attivit\u00e0, puntando essenzialmente sul fatto che l\u2019inadempimento possa essere ritenuto dal giudice (tenuto conto anche dell\u2019art. 91 Decreto Cura Italia sopra richiamato) &nbsp;di scarsa importanza (art. 1455 c.c.), tenuto conto che la prestazione, non avrebbe comunque portato alcun vantaggio commerciale alle parti.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Effetti_sui_contratti_di_agenzia\"><\/span><em>3. Effetti sui contratti di agenzia<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"31_Il_preponente_deve_ancora_pagare_un_fisso_provvigionalerimborso_spese_se_concordato_contrattualmente\"><\/span><em>3.<\/em><strong><em>1. Il preponente deve ancora pagare un fisso provvigionale\/rimborso spese, se concordato contrattualmente?<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>Soprattutto nei contratti di agenzia, \u00e8 spesso previsto che l&#8217;imprenditore paghi un fisso mensile (a titolo di rimborso spese, oppure come provvigione fissa) a cui normalmente si aggiunge una parte variabile.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo periodo, dato che l\u2019attivit\u00e0 di promozione \u00e8 stata di fatto in gran parte bloccata, ci si chiede se il preponente possa decidere di togliere (almeno tale fase) questa parte fissa.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 avuto modo di rilevare, seppure l\u2019ordinamento non prevede uno strumento che legittima una parte a modificare unilateralmente il contratto, non \u00e8 per nulla atipico riscontrare nei contratti di agenzia delle clausole contrattuali che conferiscono al preponente il diritto potestativo di modificare unilateralmente le provvigioni, il territorio e\/o i clienti dell\u2019agente.<\/p>\n\n\n\n<p>Cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/le-modifiche-unilaterali-del-contratto-di-agenzia-da-parte-del-preponente\/\">Le modifiche unilaterali del contratto di agenzia da parte del preponente<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l\u2019orientamento prevalente della Corte, l\u2019attribuzione al preponente di tale potere deve <em>\u201cessere giustificata dalla necessit\u00e0 di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, cos\u00ec come si sono modificate durante il corso del tempo<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> Si pu\u00f2 quindi ritenere che l\u2019adeguamento del compenso provvigionale a causa del covid-19, possa essere attuato legittimamente, solamente se vi sia una clausola contrattuale che preveda tale facolt\u00e0 in capo al preponente, il quale sar\u00e0 comunque tenuto ad avvalersene in maniera ragionevole ed adeguata.<\/p>\n\n\n\n<p>Diverso discorso, invece, se al contratto di agenzia si applicano gli AEC, i quali conferiscono s\u00ec da un lato la possibilit\u00e0 del preponente di modificare le provvigioni dell\u2019agente, ma dall\u2019altro lato il diritto dell\u2019agente di rifiutare le modifiche e chiudere il rapporto per giusta causa se tali modifiche siano significative (sul tema cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/le-modifiche-unilaterali-del-contratto-di-agenzia-da-parte-del-preponente\/\">modifiche provvigioni in base agli AEC<\/a>). Si ritiene che tale norma non possa essere alterata a favore del preponente neppure tenuto conto dell&#8217;impatto che il covid-19 ha avuto sulla rete vendita del preponente, il quale dovr\u00e0 essere consapevole che una eventuale modifica delle provvigioni, potr\u00e0 condurre a uno scioglimento del rapporto per giusta causa da parte del proprio agente.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"32_Cosa_devono_fare_gli_agenti_se_non_possono_visitare_i_propri_clienti\"><\/span><strong><em>3.2. Cosa devono fare gli agenti se non possono visitare i propri clienti?<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>\u00c8 chiaro che se l\u2019agente che non pu\u00f2 pi\u00f9 andare a visitare i propri clienti, non potr\u00e0 essere costretto a svolgere tali adempimenti; inoltre, se prima della pandemia questi non svolgeva alcuna attivit\u00e0 di promozione <em>online<\/em> e non era contrattualmente obbligato a fare ci\u00f2, il preponente non potr\u00e0 certamente imporre al proprio agente degli sforzi sproporzionati, richiedendo a questi di iniziare una attivit\u00e0 di promozione \u201ctelematica\u201d, tramite l\u2019utilizzo di nuovi strumenti informatici.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"33_Quali_sono_le_conseguenze_del_mancato_raggiungimento_dei_minimi_di_fatturato_a_causa_del_covid-19\"><\/span><em>3.<\/em><strong><em>3. Quali sono le conseguenze del mancato raggiungimento dei minimi di fatturato a causa del covid-19?<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>Negli ultimi anni, si sta sempre pi\u00f9 affermando l\u2019orientamento giurisprudenziale<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a> che, seppure conferma la pacifica applicabilit\u00e0 della norma generale di cui all\u2019art. 1456 c.c.&nbsp; in tema di clausola risolutiva espressa, ha tuttavia precisato che al fine di azionare legittimamente il relativo meccanismo risolutorio, il giudice deve comunque accertare la sussistenza di un grave inadempimento, integrante gli estremi della giusta causa.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/clausola-minimi-fatturato-contratto-di-agenzia\/\">La clausola di \u201cminimi di fatturato\u201d nel contratto di agenzia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seguendo tale orientamento, il mancato raggiungimento dei minimi di fatturato a causa del covid-19, non potr\u00e0 essere considerato di per s\u00e9 inadempimento tale da legittimare uno scioglimento del rapporto per fatto imputabile all\u2019agente, dovendo comunque il giudice valutare caso per caso l&#8217;effettiva imputabilit\u00e0 e colpevolezza di tale inottemperanza.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"34_Lagente_commerciale_conserva_il_diritto_alla_provvigione_se_il_cliente_scioglie_il_contratto_con_il_preponente_a_causa_del_coronavirus\"><\/span><strong><em>3.4. L&#8217;agente commerciale conserva il diritto alla provvigione se il cliente scioglie il contratto con il preponente a causa del coronavirus?<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>Se il cliente risolve il contratto con il preponente a causa del coronavirus (ad esempio perch\u00e9 il suo negozio ha dovuto chiudere o i suoi trasportatori si sono fermati), si pone la questione se l&#8217;agente commerciale perda il diritto alla provvigione ai sensi dell\u2019art. 1748 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;attuale art. 1748, 6 comma c.c. prevede che l&#8217;agente \u00e8 tenuto a restituire le provvigioni riscosse nella sola ipotesi in cui il contratto tra preponente e terzo non \u00e8 stato eseguito per cause non imputabili al preponente (norma tra l&#8217;altro inderogabile dalle parti).<\/p>\n\n\n\n<p>La nozione di causa imputabile al preponente \u00e8 stata intesa come qualsiasi comportamento doloso o colposo del preponente che abbia determinato la mancata esecuzione del contratto.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a> <\/p>\n\n\n\n<p>Posto che l&#8217;inadempimento contrattuale del cliente per impossibilit\u00e0 e\/o eccessiva onerosit\u00e0 sopravvenuta della prestazione (a causa del coronavirus) non \u00e8 un fatto imputabile al preponente, l\u2019agente non avr\u00e0 diritto a percepire la provvigione su tale affare e sar\u00e0 tenuto a restituirla al nel caso in cui questa fosse stata gi\u00e0 integralmente o parzialmente versata.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"35_Le_ripercussioni_sulle_indennita_di_mancato_preavviso_e_fine_rapporto\"><\/span><strong><em>3.5. Le ripercussioni sulle indennit\u00e0 di mancato preavviso e fine rapporto.<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>Come \u00e8 noto le parti hanno il diritto di chiudere il rapporto riconoscendo all\u2019altra parte un preavviso. L\u2019agente a seguito dello scioglimento del contratto ha diritto ad un\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto, salvo il fatto che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>il preponente risolve il contratto, per un fatto imputabile all\u2019agente;<\/li><li>l\u2019agente recede dal contratto, per fatto imputabile all\u2019agente.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Tenuto conto di quanto sopra esposto, si pu\u00f2 ragionevolmente sostenere che i ragionamenti fatti al precedente paragrafo &#8220;<em>L&#8217;accordo di distribuzione pu\u00f2 essere risolto a causa degli effetti della pandemia di Corona?<\/em>\u201d possano essere in linea di massima validi anche per il contratto di agenzia, dovendo comunque essere consapevoli che \u00e8 comunque necessario operare con massima attenzione e consapevolezza prima di procedere alla chiusura del rapporto contrattuale, valutando prudenzialmente caso per caso.<\/p>\n\n\n\n<p>Una cosa comunque \u00e8 certa, che tale pandemia avr\u00e0 un rilevante effetto sui calcoli dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto e di mancato preavviso per tutte le cessazioni dei contratti che avvengono in prossimit\u00e0 dell\u2019arrivo della pandemia.<\/p>\n\n\n\n<p>Se tali indennit\u00e0 dovessero venire eccessivamente distorte a causa del quadro economico collegato al covid-19, ci si chiede se l&#8217;agente possa integrarle avvalendosi del diritto garantito dall&#8217;art. 1751, comma 4 c.c., che riconosce all&#8217;agente il diritto di richiedere un risarcimento del danno ulteriore rispetto a suddette indennit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019orientamento prevalente sostiene che&nbsp;i danni che l&#8217;agente pu\u00f2 richiedere in aggiunta all&#8217;indennit\u00e0&nbsp;siano unicamente quelli da&nbsp;<strong>inadempimento o fatto illecito<\/strong>.<a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref16\">[16]<\/a> Ne consegue che sar\u00e0 assai complesso per l\u2019agente richiedere ulteriori somme, oltre quelle a questi riconosciute a titolo di indennit\u00e0 di fine rapporto, tenuto conto che il calo di fatturato (che ha comportato la diminuzione delle indennit\u00e0), difficilmente potr\u00e0 essere imputabile ad una colpa del preponente.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Misure urgenti di contenimento del contagio sull\u2019intero territorio nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Limatola, <a href=\"https:\/\/www.limatolavvocati.it\/novita-in-materia-di-contratti-di-agenzia-nel-mese-di-aprile-2020\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Novit\u00e0 in materia di contratti di agenzia nel mese di aprile 2020<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, \u00a7 310, CEDAM.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Torrente \u2013 Schlesinger, Manuale di diritto privato, \u00a7210, Giuffr\u00e8 Editore.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> In tal caso non rileveranno in ogni caso le difficolt\u00e0 finanziare del debitore, sul punto Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cass. Civ. 2016, n. 22626.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Sul punto, cfr. Vertucci, <a href=\"https:\/\/blog.ilcaso.it\/news_917\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">L\u2019inadempimento delle obbligazioni al tempo del coronavirus: prime riflessioni<\/a>, ilcaso.it<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Vertucci, op. cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cfr. Cass. Civ. Cass. del 2013, n. 3710: l\u2019essenzialit\u00e0 \u00e8 una caratteristica che deve risultare o dalla volont\u00e0 espressa delle parti o dalla natura del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cfr. sul punto Studio Chiomenti, <a href=\"https:\/\/www.chiomenti.net\/public\/files\/3206\/Newsletter-COVID-19-e-contratti---ITA.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Incidenza del Covid-19 sui contratti<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Cfr. sul punto Vertucci, op. cit.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Cfr. <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Cass.-civ.-Sez.-lavoro-02-05-2000-n.-5467.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cass. Civ. 2000, n. 5467.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cass. Civ. 2011, n. 10934, Cass. Civ. 2012, n. 8295.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Venezia, Il recesso, la giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia, marzo 2020, La consulenza del lavoro, Eutekne.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Toffoletto, Il contratto di agenzia, Giuffr\u00e8.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn16\">[16]<\/a> Bortolotti, <a href=\"https:\/\/www.mglobale.it\/contrattualistica\/tutte-le-news\/indennita-cessazione-e-risarcimento-danni-ulteriori.kl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Indennit\u00e0 di cessazione e risarcimento di danni ulteriori<\/a>, www.mglobale.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le misure restrittive che il governo ha adottato contro il coronavirus tramite il DCPM del 11.3.2020,[1] hanno portato alla sospensione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6154,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31,199],"tags":[30,198,216,244,330,331,332,333],"class_list":["post-6144","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","category-concessione-di-vendita","tag-contratto-di-agenzia","tag-concessione-di-vendita","tag-risoluzione-contratto","tag-contratto-di-distribuzione","tag-coronavirus","tag-covid-19","tag-eccessiva-onerosita","tag-impossibilita-sopravvenuta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6144\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6154"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}