{"id":5819,"date":"2019-09-20T17:13:10","date_gmt":"2019-09-20T15:13:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=5819"},"modified":"2019-09-20T17:13:10","modified_gmt":"2019-09-20T15:13:10","slug":"vendite-parallele-esaurimento-del-marchio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/vendite-parallele-esaurimento-del-marchio\/","title":{"rendered":"Parallelverk\u00e4ufe und der Grundsatz der Ersch\u00f6pfung der Markenrechte."},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>I distributori non autorizzati possono effettuare delle vendite parallele? Quando ci si pu\u00f2 avvalere del principio dell&#8217;esaurimento del marchio?<\/em> <em>I casi Amazon, Sisley e L&#8217;Or\u00e9al.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>Come\nsi \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di spiegare (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/la-distribuzione-selettiva-una-breve-panoramica-rischi-e-vantaggi\/\">La\ndistribuzione selettiva. Una breve panoramica: rischi e vantaggi<\/a>), la\ndistribuzione selettiva ha la funzione di proteggere la commercializzazione dei\nprodotti che, in funzione delle loro caratteriste, necessitano di un sistema di\nrivendita pi\u00f9 selezionato e curato rispetto ai prodotti di largo consumo. <\/p>\n\n\n\n<p>In\ntali casi, il produttore \u00e8 portato non tanto a puntare sulla vastit\u00e0 e\ncapillarit\u00e0 della propria rete vendita, quanto a prediligere una&nbsp;<strong>limitazione&nbsp;dei\ncanali commerciali<\/strong>, preferendo affidare i propri prodotti ad un ristretto\nnumero di rivenditori specializzati, scelti in funzione di determinati criteri\noggettivi dettati dalla natura dei prodotti: competenza professionale (per\nquanto riguarda gli aspiranti distributori),<a href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>&nbsp;qualit\u00e0\ndel servizio offerto, ovvero prestigio e cura dei locali nei quali i\nrivenditori dovranno svolgere la loro attivit\u00e0.<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>\n<\/p>\n\n\n\n<p>Tale sistema, regolamentato dal <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/CELEX-32010R0330-IT-TXT.pdf\" target=\"_blank\">Regolamento UE 330\/2010 sugli accordi verticali<\/a>,<a href=\"#_ftn3\">[3]<\/a> \u00e8 conforme all\u2019art.&nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A12008E101\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\">101 \u00a7 3 del Trattato<\/a>&nbsp;(e quindi non ricade nel&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/clausole-di-esclusiva-e-accordi-economici-verticali-in-ambito-europeo\/\">divieto generale fissato dal \u00a7 1 di suddetto articolo<\/a>), essenzialmente se:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u201c<em>la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di indole      qualitativa, riguardanti la qualificazione professionale del rivenditore      del suo personale e dei suoi impianti\u201d<\/em>,<\/li><li>che&nbsp;<em>\u201cquesti requisiti siano richiesti indistintamente per tutti i rivenditori      potenziali\u201d<\/em>,<\/li><li>e che \u201c<em>vengano valutati in modo non discriminatorio<\/em>\u201d.<a href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>      <\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Con\nriferimento alla&nbsp;<strong>tipologia di prodotti<\/strong>&nbsp;per i quali pu\u00f2 essere\ngiustificato il ricorso ad un sistema selettivo, seppure il Regolamento\n330\/2010 non fa alcun cenno in merito, poich\u00e9 si limita a dare una definizione\ndi tale sistema, si ritiene che la stessa \u00e8 riservata solamente a prodotti di\nlusso, di alta qualit\u00e0 e tecnologicamente sviluppati.<a href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>\n<\/p>\n\n\n\n<p>Uno\ndegli elementi essenziali collegati alla distribuzione selettiva, \u00e8 sicuramente\ncollegato al fatto che, in tale sistema, il produttore pu\u00f2 imporre l\u2019obbligo di\nnon vendere a soggetti (diversi dagli utilizzatori finali) non appartenenti\nalla rete (<em>ex<\/em> art. 4 lett. b), iii)).<a href=\"#_ftn6\">[6]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Secondo\nvantaggio \u00e8 collegato ai limiti che possono essere imposti a membri del sistema\nselettivo, in merito alla possibilit\u00e0 di vendere i prodotti <em>online<\/em>. Sul\npunto la giurisprudenza europea ha affermato che, mentre <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/cosa-puo-fare-il-produttore-che-vede-i-suoi-prodotti-venduti-online-da-parte-del-proprio-distributore\/\">un\nproduttore di un sistema non selettivo, non pu\u00f2 impedire ai suoi distributori\ndi vendere online<\/a>,<a href=\"#_ftn7\">[7]<\/a>\nin un sistema selettivo, il produttore \u00e8 autorizzato ad imporre al proprio\ndistributore una clausola che consente di vendere i prodotti tramite&nbsp;<em>internet<\/em>,&nbsp;<strong>a\ncondizione che tale attivit\u00e0 di vendita&nbsp;<em>online<\/em><\/strong>&nbsp;sia\nrealizzata tramite una \u201cvetrina elettronica\u201d del negozio autorizzato <strong>e che\nvenga in tal modo&nbsp;preservata l\u2019aurea di lusso ed esclusivit\u00e0 di questi\nprodotti<\/strong>.<a href=\"#_ftn8\">[8]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la giurisprudenza<a href=\"#_ftn9\">[9]<\/a> ha considerato legittima una clausola contrattuale che <strong>vieta ai distributori autorizzati<\/strong> <strong>di un sistema di distribuzione selettiva di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze<\/strong> per la vendita a mezzo internet dei prodotti contrattuali, purch\u00e9 ci\u00f2 sia finalizzato a salvaguardare l\u2019immagine di detti prodotti e che sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>1. La distribuzione parallela di distributori non autorizzati. <\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>In ogni caso, nella pratica \u00e8 altamente diffuso che, anche se il produttore crea un sistema selettivo, si sviluppino distribuzioni parallele all\u2019interno del mercato stesso. Ci\u00f2 pu\u00f2 essere dovuto al fatto che molto spesso i produttori distribuiscono in via \u201cselettiva\u201d soltanto nei mercati pi\u00f9 importanti, riservando, contrariamente, un sistema \u201cclassico\u201d (ossia tramite un importatore esclusivo e non selettivo) alle altre zone, cos\u00ec permettendo (e facilitando) che i distributori \u201cclassici\u201d vendano i prodotti anche a distributori paralleli che si trovano all\u2019intero di un mercato selettivo.<a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/wp-admin\/post.php?post=5819&amp;action=edit#_ftn10\">[10]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Leggi anche<\/strong> <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/le-vendite-parallele-nellue-quando-e-fino-a-che-punto-puo-un-produttore-controllarle\/\" class=\"rank-math-link\">Le vendite parallele nell\u2019UE. Quando e fino a che punto pu\u00f2 un produttore controllarle?<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-sistema-misto-quando-il-produttore-sceglie-di-adottare-sia-la-distribuzione-esclusiva-che-selettiva\/\" class=\"rank-math-link\">Distribuzione selettiva ed esclusiva: il sistema misto che selettiva<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Cosa\nsuccede quindi se la societ\u00e0 produttrice rileva la vendita non autorizzata di\npropri prodotti su una piattaforma <em>e-commerce<\/em>, da parte di un\ndistributore\/intermediario estraneo alla rete di distribuzione selettiva?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8\nchiaro, infatti, che in tale situazione il rapporto tra produttore e il terzo \u00e8\ndi natura extracontrattuale e bisogna quindi comprendere quali (e se vi) siano strumenti\ngiuridici che consentano al produttore di difendersi da tali vendite estranea\nal sistema selettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per potere rispondere a tale domanda \u00e8 necessario fare un breve passo indietro.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>2. Il principio di esaurimento comunitario<\/em>.<\/h4>\n\n\n\n<p>Come \u00e8 noto, l\u2019ordinamento europeo garantisce la libert\u00e0 (fondamentale) della circolazione delle merci; figlio di tale libert\u00e0 \u00e8 il&nbsp;<strong>principio di esaurimento comunitario<\/strong>, introdotto con <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Direttiva-Europea-200895CE.pdf\" target=\"_blank\">Direttiva Europea 2008\/95\/CE<\/a> all&#8217;articolo 7 e recepito dal nostro ordinamento con l\u2019<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/codici-altalex\/2014\/10\/30\/codice-della-proprieta-industriale\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\">art. 5 c.p.i.<\/a><a href=\"#_ftn11\">[11]<\/a> <\/p>\n\n\n\n<p>Secondo\ntale principio, una volta che il titolare di uno o pi\u00f9 diritti di propriet\u00e0\nindustriale immette direttamente o con il proprio consenso<a href=\"#_ftn12\">[12]<\/a>\n(ad es., dal licenziatario) in commercio un bene nel territorio dell&#8217;Unione\neuropea, questi perde le relative facolt\u00e0 di privativa.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esclusiva\n\u00e8 quindi limitata al <strong>primo atto di messa in commercio<\/strong>, mentre nessuna\nesclusiva pu\u00f2 essere successivamente vantata dal titolare della privativa,\nsulla circolazione del prodotto recante il marchio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il\nprincipio dell\u2019esaurimento conosce tuttavia un\u2019importante eccezione: il secondo\ncomma dell\u2019articolo 5 c.p.i. reca, infatti, una norma di salvaguardia che, con\nriferimento al marchio, consente al titolare, anche quando abbia immesso il\nprodotto sul mercato e, pertanto, \u201cesaurito\u201d il diritto, di <strong>evitare che la\nprivativa subisca una diminuzione di attrattiva e di valore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\nfine di eludere che il titolare del marchio possa arbitrariamente comprimere la\nlibera circolazione sul mercato comunitario, la deroga al principio\ndell\u2019esaurimento del marchio \u00e8 circoscritta al ricorrere di condizioni che\nrendono necessaria la salvaguardia dei diritti oggetto specifico della\npropriet\u00e0: il secondo comma dell\u2019art. 5 c.p.i. dispone infatti che devono\nsussistere <\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<strong><em>motivi\nlegittimi <\/em><\/strong><em>perch\u00e9 il titolare stesso si opponga all&#8217;ulteriore\ncommercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi \u00e8\nmodificato o alterato dopo la loro immissione in commercio<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La\ngiurisprudenza comunitaria<a href=\"#_ftn13\">[13]<\/a>\nha confermato che l\u2019esistenza di una rete di distribuzione selettiva pu\u00f2 essere\nricompresa tra i \u201cmotivi legittimi\u201d, ostativi all\u2019esaurimento, a condizione che\nil prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che\nlegittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Spetter\u00e0\nal <strong>giudice nazionale<\/strong>, pertanto, chiamato a giudicare verificare se\nsussistano \u201cmotivi legittimi\u201d affinch\u00e9 il titolare del marchio possa opporsi\nall\u2019ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti e, quindi, verificare se i\ncontratti di distribuzione selettiva siano conformi al diritto <em>antitrust<\/em>\neuropeo.<a href=\"#_ftn14\">[14]<\/a> Ci\u00f2\nconsiste (per semplificare, ma lungi dal volere banalizzare) nell\u2019accertare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la liceit\u00e0 del sistema di distribuzione dei\nprodotti, valutando la natura dei medesimi (ossia che siano beni di lusso o,\ncomunque prodotti di alta qualit\u00e0 o tecnologicamente sviluppati);<\/li><li>che il terzo rispetti gli <em>standard<\/em> che\nil produttore esige dai propri distributori autorizzati.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In\ncaso negativo, quindi se le modalit\u00e0 di commercializzazione utilizzate del\nterzo non rispettano gli <em>standard<\/em> richiesti e siano lesivi del marchio\ndel produttore, tale attivit\u00e0 sar\u00e0 sottratta al principio dell\u2019esaurimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Per portare qualche esempio pratico e quindi cercare di rendere per il lettore il pi\u00f9 possibile chiara tale tematica, si riportano qui di seguito tre recenti (ed interessantissime) sentenze del Tribunale di Milano.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>Il Caso Landoll s.r.l. contro MECS s.r.l.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>Nella\n2018 il Tribunale \u00e8 stato chiamato a decidere sulla seguente questione: Landoll,\nazienda <em>leader <\/em>nel settore della ricerca, sviluppo e commercializzazione\ndi prodotti cosmetici professionali e titolare di diversi marchi, provvedeva\nalla distribuzione selettiva dei propri prodotti, sulla base di <em>standard <\/em>qualitativi\nprescelti, volti alla tutela dell\u2019immagine di lusso e prestigio. La ricorrente\nha rilevato l\u2019offerta in vendita non autorizzata dei suoi prodotti su una\npiattaforma <em>e-commerce<\/em>, riconducibile alla resistente. La ricorrente ha quindi\nchiesto l\u2019inibitoria nei confronti della resistente alla prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0\ndi vendita.<\/p>\n\n\n\n<p>Il\nTribunale ha riconosciuto che la violazione dei diritti di privativa della\nricorrente sui propri marchi registrati, si evinceva dalla<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;\u201c<em>valutazione dell\u2019esistenza di un\npregiudizio effettivo all\u2019immagine di lusso e di prestigio di essi che consegue\ndall\u2019esame delle <strong>modalit\u00e0 di presentazione al pubblico dei prodotti<\/strong> [\u2026] <strong>sia\nsu piattaforma e-commerce, che sul suo sito web<\/strong>, che ne manifestano nella\nloro presentazione la piana assimilazione a qualsiasi generico prodotto del\nsettore anche di minore qualit\u00e0.\u201d<a href=\"#_ftn15\"><strong>[15]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ha\nquindi inibito alla resistente l\u2019ulteriore pubblicizzazione,\ncommercializzazione, offerta in vendita dei prodotti di parte ricorrente. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>Caso Sisley Italia s.r.l. contro Amazon Europe Core s.a.r.l.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>In\ntale vertenza,<a href=\"#_ftn16\">[16]<\/a> Sisley\nItalia s.r.l., societ\u00e0 anch\u2019essa <em>leader<\/em> nel settore della cosmesi e\norganizzata tramite un sistema di distribuzione selettiva, ha proposto ricorso affinch\u00e9\nil Tribunale di Milano inibisse ad Amazon di commercializzare sul territorio\nitaliano i prodotti recanti i marchi Sisley, ritenendo che le modalit\u00e0 di immissione\nin commercio utilizzate dalla resistente violassero gli <em>standard <\/em>richiesti\nda Sisley ai propri distributori autorizzati. Nel dispositivo si legge che sul\nportale di Amazon<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>i prodotti Sisley\nvengono mostrati e offerti mescolati ad altri articoli, quali prodotti per la\ncasa e per le pulizie, prodotti comunque di basso profilo e di scarso valore\neconomico. Anche nella sezione \u2018Bellezza Luxory\u2019 [\u2026] il marchio Sisley \u00e8\naccostato a marchi di fascia bassa, di qualit\u00e0, reputazione e prezzo molto\ninferiori o comunque di gran lunga meno prestigiosi.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La\nsentenza prosegue:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Laddove si\nconsideri che, nei propri contratti, Sisley esplicitamente richiede che i\npropri prodotti vengano venduti in profumerie di lusso o in reparti\nspecializzati di profumeria e cosmesi di grandi magazzini, con personale\nqualificato, in un determinato contesto urbano, appare indubbiamente\ninadeguata, rispetto agli standard richiesti, la messa in vendita dei prodotti\nin questione accanto a contenitori per microonde, prodotti per la pulizia dei\npavimenti e per gli animali domestici,\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Milano ha quindi riconosciuto che la commercializzazione e promozione di tali prodotti nella stessa pagina internet di prodotti di altre marche \u2013 anche di segmenti di mercato pi\u00f9 bassi \u2013 fosse \u201c<em>lesivo del prestigio e dell\u2019immagine del marchio Sisley<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-dots\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Ma cosa succede se i prodotti vengono importati da un paese Extra-UE? Il Caso L\u2019Or\u00e9al.<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Come\nsi \u00e8 avuto modo di vedere condizione perch\u00e9 l\u2019esaurimento <em>ex <\/em>art. 5 c.p.i.\nabbia luogo \u00e8 che la prima immissione in commercio sia stata effettuata dal\ntitolare (o con il suo consenso) e che tale immissione venga effettuata\nall\u2019interno del mercato unico.<\/p>\n\n\n\n<p>Diversa\nla situazione in cui la prima immissione viene effettuata nel mercato unico da\nterzi non autorizzati: la giurisprudenza della Corte di Giustizia sin dal 1982\nha deciso che se l\u2019immissione in commercio del bene tutelato sia effettuata dal\ntitolare al di fuori della Comunit\u00e0, questi pu\u00f2 far valere il proprio diritto\nper opporsi all\u2019importazione nell\u2019Unione da parte di un distributore\nextracomunitario.<a href=\"#_ftn17\">[17]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Applicando\ntali principi il Tribunale di Milano<a href=\"#_ftn18\">[18]<\/a>\nha vietato alla IDS International Drugstore Italia s.p.a., l\u2019offerta in vendita\ne commercializzazione, in qualsiasi modo e forma, compreso l\u2019uso di <em>internet\n<\/em>e di <em>social network<\/em>, dei prodotti <em>L\u2019Or\u00e9al<\/em>. Tali prodotti\nerano stati invero acquistati da IDS da un <strong>distributore extracomunitario<\/strong>,\nil quale li aveva acquistati direttamente dal produttore. <\/p>\n\n\n\n<p>Posto\nche la prima immissione in commercio all\u2019interno dell\u2019UE non era stata\neffettuata da parte del titolare (o con il suo consenso), questi continuava a\ndetenere, ai sensi degli art. 5 e 20 c.p.i., il diritto di opporsi all\u2019importazione\nparallela da paesi extracomunitari senza il suo consenso. <\/p>\n\n\n\n<p>Diversa\nquestione sarebbe invece nel caso in cui il titolare del marchio acconsenta all\u2019immissione\nin commercio in un determinato Stato membro dello SEE; in tal caso egli esaurisce\ni propri diritti di propriet\u00e0 intellettuale e, quindi, non potr\u00e0 pi\u00f9 vietare l\u2019importazione\nin un diverso Stato membro. <br><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Si pensi alla\ndecisione&nbsp;<em>Grundig&nbsp;<\/em>approvata nel 1985 dalla Commissione, in cui\nsi richiedeva la presenza \u201c<em>di personale qualificato e di un servizio esterno\ncon la competenza tecnica necessaria per assistere e consigliare la clientela\u201d,\nnonch\u00e9 \u201cl\u2019organizzazione tecnica necessaria per l\u2019immagazzinamento e il\ntempestivo rifornimento degli acquirenti\u201d; \u201cpresentare ed esporre i prodotti\nGrundig in maniera rappresentativa in locali appositi, separati dagli altri\nreparti, e il cui aspetto rispecchi l\u2019immagine di mercato di Grundig\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Sul punto cfr.\nPAPPALARDO, Il diritto della concorrenza dell\u2019Unione Europea, pag. 409, UTET,\n2018.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> che definisce distribuzione\nselettiva come: \u201c<em>un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si\nimpegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o\nindirettamente, solo a distributori selezionati sulle base di criteri\nspecificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali\nbeni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha\nriservato a tale sistema.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> Sentenza Metro I,\n25.10.1977 e causa C-31\/80, L\u2019Or\u00e9al\/ PVBA. Tale orientamento \u00e8 stato confermato\nanche dagli Orientamenti della Commissione al n. 175, che dispongono che \u201cIn\ngenere, si ritiene che la distribuzione selettiva basata su criteri puramente\nqualitativi non rientri nell\u2019ambito dell\u2019articolo 101, paragrafo 1, in quanto\nnon provoca effetti anticoncorrenziali, purch\u00e9 vengano soddisfatte tre\ncondizioni. In primo luogo, la natura del prodotto in questione deve rendere\nnecessario un sistema di distribuzione selettiva nel senso che un tale sistema\ndeve rappresentare un requisito legittimo, in considerazione delle\ncaratteristiche del prodotto in questione, per conservarne la qualit\u00e0 e\ngarantirne un utilizzo corretto. In secondo luogo, la scelta dei rivenditori\ndeve avvenire secondo criteri oggettivi d\u2019indole qualitativa stabiliti\nindistintamente e resi disponibili per tutti i rivenditori potenziali e\napplicati in modo non discriminatorio. In terzo luogo, i criteri stabiliti non\ndevono andare oltre il necessario.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> In ogni caso, una risposta si ritrova all\u2019interno degli Orientamenti della Commissione, ove al n. 176, viene affermato che: \u201c<em>se le caratteristiche del prodotto non richiedono una distribuzione selettiva [\u2026], tale sistema di distribuzione non comporta generalmente vantaggi in termini di efficienza tali da compensare una notevole riduzione della concorrenza all\u2019interno del marchio. Se si verificano effetti anticoncorrenziali sensibili, \u00e8 probabile che il beneficio dell\u2019esenzione per categoria venga revocato<\/em>\u201d. Cfr. anche, n. 25, caso <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=197487&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=3243332\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\">Coty Germany, sentenza del 6.12.2017<\/a>, che dispone: <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> A tal proposito, si\nrichiama quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso&nbsp;<em>Metro-Saba\nI<\/em>, sentenza del 25.10.1977, al par. 27 \u201c<em>Qualsiasi sistema di vendita\nfondato sulla selezione dei punti distribuzione implica inevitabilmente \u2013\naltrimenti non avrebbe senso \u2013 l\u2019obbligo per i grossisti che fanno parte della\nrete, di rifornire solo i rivenditori autorizzati\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\">[7]<\/a> Caso&nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:62009CJ0439\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\">Pierre Fabre, sentenza del 13.10.2011<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\">[8]<\/a> Caso&nbsp;<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=197487&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=3243332\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\">Coty Germany, sentenza del 6.12.2017<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\">[9]<\/a> Cfr.\nnota precedente.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\">[10]<\/a> In tal caso, il\nproduttore non pu\u00f2 imporre il divieto di effettuare vendite passive, nei\nconfronti dei rivenditori appartenenti alle zone in cui non esiste il sistema\nselettivo, ma unicamente vietare allo stesso, ex art. 4 let. b) i), le vendite\nattive.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\">[11]<\/a> Art. 5,\ncomma 1, c.p.i. (Esaurimento), \u201cLe facolt\u00e0 esclusive attribuite dal presente\ncodice al titolare di un diritto di propriet\u00e0 industriale si esauriscono una\nvolta che i prodotti protetti da un diritto di propriet\u00e0 industriale siano\nstati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio\ndello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunit\u00e0 europea o dello\nSpazio economico europeo.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\">[12]<\/a> La prassi\ndecisionale e la giurisprudenza europea hanno chiarito che si ha il consenso\nquando l\u2019immissione in commercio sia stata effettuata da un\u2019impresa controllata\ndal titolare del diritto di propriet\u00e0 intellettuale o da un\u2019impresa, di regola\nun licenziatario, a ci\u00f2 autorizzata dal titolare. L\u2019esaurimento si verifica\nquando il prodotto tutelato sia stato immesso in commercio dal titolare del\ndiritto \u201c<em>col suo consenso o da persona a lui legata da vincoli di dipendenza\ngiuridica o economico\u201d <\/em>(sent. <em>Keurkoop<\/em>, cit., n. 25).&nbsp;&nbsp;Sul punto Cfr. Pappalardo, <em>Il diritto\ndella concorrenza dell\u2019Unione Europea<\/em>, <em>pag. 875, 2018, UTET.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\">[13]<\/a> Caso <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Caso-Copad-SA-sentenza-del-23-aprile-2009.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\">Copad SA, sentenza del 23 aprile 2009<\/a>, \u201c<em>Quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest\u2019ultimo pu\u00f2 invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell\u2019art. 7, n. 2, della direttiva 89\/104, come modificata dall\u2019Accordo sullo Spazio economico europeo, solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notoriet\u00e0 del marchio<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\">[14]<\/a> Sul punto, cfr. <em>Fratti<\/em>, <a href=\"https:\/\/sistemaproprietaintellettuale.it\/notizie\/angolo-del-professionista\/13754-distribuzione-selettiva-di-cosmetici-di-lusso-il-tribunale-di-milano-chiarisce-i-presupposti-per-l-esclusione-del-principio-dell-esaurimento-del-marchio.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\">Distribuzione selettiva di cosmetici di lusso: il Tribunale di Milano chiarisce i presupposti per l\u2019esclusione del principio dell\u2019esaurimento del marchio.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref15\">[15]<\/a>\nTribunale di Milano, ordinanza del 18.12.2018. Cfr. nota precedente.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref16\">[16]<\/a> Tribunale di Milano, <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Ordinanza-Amazon-vs-Sisley.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (apre in una nuova scheda)\">ordinanza del 3.7.2018<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref17\">[17]<\/a> Cfr. <em>Pappalardo<\/em>,\nop. cit., pag. 878.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref18\">[18]<\/a>\nTribunale di Milano, ordinanza del 19.11.2018, cfr. nota 12.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>K\u00f6nnen nicht zugelassene Vertriebsh\u00e4ndler Parallelverk\u00e4ufe t\u00e4tigen? 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