{"id":5592,"date":"2019-05-22T16:51:31","date_gmt":"2019-05-22T14:51:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=5592"},"modified":"2019-05-22T16:51:31","modified_gmt":"2019-05-22T14:51:31","slug":"vendite-parallele-possono-essere-bloccate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/vendite-parallele-possono-essere-bloccate\/","title":{"rendered":"Parallelverk\u00e4ufe in der EU. Wann und in welchem Umfang kann ein Hersteller sie kontrollieren?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/vendite-parallele-possono-essere-bloccate\/#1_E_lecito_un_sistema_di_vendita_esclusivo_che_blocca_la_distribuzione_parallela\" >1. \u00c8 lecito un sistema di vendita esclusivo che blocca la distribuzione parallela?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/vendite-parallele-possono-essere-bloccate\/#2_Il_Regolamento_3302010_vendite_attive_e_passive\" >2. Il Regolamento 330\/2010: vendite attive e passive.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/vendite-parallele-possono-essere-bloccate\/#3_Le_vendite_su_internet_e_gli_impatti_sulle_vendite_parallele\" >3. Le vendite su internet e gli impatti sulle vendite parallele.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/vendite-parallele-possono-essere-bloccate\/#4_Si_puo_evitare_la_distribuzione_parallela_creando_un_sistema_di_distribuzione_selettiva\" >4. Si pu\u00f2 evitare la distribuzione parallela, creando un sistema di distribuzione selettiva?<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>Quando si parla di vendite parallele, ci si riferisce alle importazioni che si affiancano a quelle effettuate da un importatore \u201cufficiale\u201d, ossia territorialmente competente<a name=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\" class=\"rank-math-link\">[1]<\/a>: i commercianti paralleli entrano nel mercato riservato a distributori esclusivi, senza avere accesso diretto al fornitore, che appunto alimenta e fornisce unicamente i rivenditori autorizzati.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>Il commercio parallelo, nel corso degli anni ha assunto forme assai diversificate e spesso ha permesso il sorgere di reti commerciali \u201calternative\u201d, che si sono affiancate a quelle ufficiali impostate dal produttore; a volte sono alimentate dai distributori esclusivi stessi, che avendo acquistato la merce dal produttore, trovano pi\u00f9 conveniente rivenderla a commercianti paralleli, con i quali hanno instaurato dei rapporti commerciali; altre volte i commercianti paralleli si procurano i beni presso rivenditori al dettaglio di un altro paese, ove i prezzi di mercato sono pi\u00f9 bassi.<a name=\"_ftnref2\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_E_lecito_un_sistema_di_vendita_esclusivo_che_blocca_la_distribuzione_parallela\"><\/span><em>1. \u00c8 lecito un sistema di vendita esclusivo che blocca la distribuzione parallela?<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>La normativa comunitaria, si \u00e8 sin dal principio confrontata con tale fenomeno ed ha dovuto cercare di trovare un <strong>bilanciamento<\/strong> tra, da un lato, il principio del <strong>libero scambio delle merci<\/strong> e, dall\u2019all\u2019altro lato, gli interessi commerciali dei singoli produttori di suddividere i diversi mercati europei tramite la <strong>nomina di concessionari esclusivi<\/strong>. L\u2019impostazione della Commissione \u00e8 stata da sempre, quella di permettere al produttore di creare delle reti tramite la nomina di concessionari esclusivi, affinch\u00e9 questi potesse gestire con maggiore facilit\u00e0 i diversi mercati europei. Il \u201ccompromesso\u201d che \u00e8 stato raggiunto, \u00e8 stato quello di creare una netta linea di demarcazione tra le forme di <strong>distribuzione esclusiva \u201caperta\u201d<\/strong>, considerate in linea di principio ammissibili, e le c.d. esclusive \u201cchiuse\u201d, ritenute quasi sempre non autorizzate<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le prime forme si contraddistinguono dal fatto che il concessionario ottiene il diritto di essere l\u2019unico soggetto a venire rifornito dal produttore in un determinato territorio. In ogni caso, la posizione che viene a questi garantita non \u00e8 di \u201cmonopolio\u201d, posto che gli importatori paralleli, nelle modalit\u00e0 e con i limiti che verranno di seguito descritti, potranno acquistare la merce da soggetti terzi (grossisti o concessionari di altre zone), per poi, eventualmente, rivenderli anche nel territorio esclusivo del concessionario.<\/p>\n\n\n\n<p>Contrariamente, l\u2019<strong>esclusiva \u201cchiusa\u201d <\/strong>\u00e8 caratterizzata dal fatto che al concessionario viene garantita una protezione territoriale perfetta e ci\u00f2 tramite l\u2019imposizione a tutti i distributori della rete di non rivendere a soggetti al di fuori dalla loro zona e con l\u2019ulteriore obbligo di imporre tale divieto anche ai loro acquirenti e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale impostazione \u00e8 stata assunta nella (ormai lontana) decisione <em>Grundig<\/em><a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, alla quale la Commissione non si \u00e8 mai allontanata, ove \u00e8 stato appunto ritenuto contrario ai principi del mercato unico europeo, la protezione assoluta dei concessionari e la creazione di distribuzioni esclusive chiuse, tramite, ad es<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>divieto di esportare imposto dai fornitori ai distributori;<\/li><li>approvvigionare commercianti noti per la loro attivit\u00e0 di rivendita al di fuori delle zone stabilite;<\/li><li>differenziazione dei prezzi in funzione della destinazione;<\/li><li>riduzione o vera e propria soppressione degli sconti ai grossisti che avessero effettuato esportazioni indesiderate<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>;<\/li><li>riduzione delle quantit\u00e0 abitualmente cedute ai grossisti, con l\u2019intento di scoraggiare l\u2019esportazione parallela.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La Corte ha quindi ritenuto, non solo che i contratti di distribuzione con protezione territoriale assoluta rientrano nel divieto dell\u2019<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=celex%3A12008E101\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 101, \u00a7 1 TFUE<\/a>, ma addirittura che tali accordi sono vietati unicamente sulla base del loro oggetto restrittivo, senza che sia necessario effettuare alcuna indagine di mercato, atta a verificare gli effetti che tali divieti abbiano effettivamente sul mercato.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Il_Regolamento_3302010_vendite_attive_e_passive\"><\/span><em>2. Il Regolamento 330\/2010: vendite attive e passive.<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>L\u2019impostazione della Corte \u00e8 stata confermata anche dal <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/CELEX-32010R0330-IT-TXT.pdf\">Regolamento 330\/2010<\/a>, sulle vendite verticali. Il Regolamento, da un lato, conferisce la facolt\u00e0 di suddividere il mercato tramite la concessione di esclusive aperte<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>, dall\u2019altro lato, prevede all\u2019art. 4, let. b) la validit\u00e0 di clausole contrattuali che impongono agli importatori il <strong>divieto di vendite attive <\/strong><a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>&nbsp;(e non passive<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>) nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati ad altri distributori. Importante sottolineare il fatto che l\u2019eccezione non si limita al divieto di vendite attive nel territorio esclusivo, ma copre anche il <strong>divieto di vendite alla clientela esclusiva<\/strong>, cio\u00e8 quella che il fornitore si riserva, o che ha riservato ad un altro acquirente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fornitore, pertanto, non pu\u00f2 limitarsi a vietare al distributore di effettuare vendite fuori zona o ad un gruppo di clienti, posto che il divieto, per essere legittimo, deve riferirsi a vendite attive in una zona o a clienti riservati in esclusiva ad un differente distributore, ovvero al fornitore stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il concedente potr\u00e0, pertanto, impedire al proprio concessionario esclusivo di assumere iniziative miranti a conquistare parti di mercato in zone diverse da quelle loro assegnate; in ogni caso, il divieto di vendere fuori zona non pu\u00f2 essere imposto, per le vendite passive, ossia la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti non appartenenti alla zona esclusiva.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><\/h5>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Le_vendite_su_internet_e_gli_impatti_sulle_vendite_parallele\"><\/span><em><strong>3. Le vendite su internet e gli impatti sulle vendite parallele.<\/strong><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Il fenomeno della distribuzione parallela si \u00e8 certamente sviluppato con l\u2019avvento di <strong>Internet<\/strong>. Il <em>web<\/em> essendo una piattaforma che, per definizione, pu\u00f2 essere visitata \u201c<em>worldwide<\/em>\u201d, ha aumentato sensibilmente le potenzialit\u00e0 dei singoli anelli della catena distributiva di essere visibili (e, quindi, vendere) in territori riservati in esclusiva ad altri soggetti (sul tema cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/cosa-puo-fare-il-produttore-che-vede-i-suoi-prodotti-venduti-online-da-parte-del-proprio-distributore\/).\">Un produttore pu\u00f2 impedire ai suoi distributori di vendere online? Vendite attive, vendite passive e geoblocking.<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Seppure ci siano delle sostanziali differenze tra vendite <em>online<\/em> e vendite <em>offline<\/em>, si pu\u00f2 certamente affermare che i principi esposti al paragrafo precedente si applicano indifferentemente ad entrambe le tipologie di mercato. &nbsp;I poteri&nbsp; ed i limiti del produttore di vietare ed indirizzare le vendite dei propri concessionari sono i medesimi per il commercio tradizionale e quello elettronico: essenziale sar\u00e0 pertanto comprendere, anche in tale contesto, la distinzione delle vendite attive, rispetto alle passive.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo gli <em><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:IT:PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Orientamenti<\/a><\/em> della Commissione, la mera esistenza di un sito Internet deve essere considerata, in linea di principio, come una forma di vendita passiva. Si legge infatti:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>se un cliente visita il sito Internet di un distributore e lo contatta, e se tale contatto si conclude con una vendita, inclusa la consegna effettiva, ci\u00f2 viene considerato come una vendita passiva. Lo stesso avviene se un cliente decide di essere informato (automaticamente) dal distributore e questo determina una vendita<\/em>.\u201d <a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Contrariamente, deve considerarsi vendita attiva:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>La pubblicit\u00e0 on-line specificamente indirizzata a determinati clienti [&#8230;]. I banner che mostrino un collegamento territoriale su siti Internet di terzi [\u2026] e, in linea generale, gli sforzi compiuti per essere reperiti specificamente in un determinato territorio o da un determinato gruppo di clienti costituisce una vendita attiva in tale territorio o a tale gruppo di clienti [ivi incluso] il pagamento di un compenso ad un motore di ricerca o ad un provider pubblicitario on-line affinch\u00e9 vengano presentate inserzioni pubblicitarie specificamente agli utenti situati in un particolare territorio<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019allargamento sensibile delle vendite tramite internet ha avuto l\u2019effetto di aprire spazi considerevoli alla concorrenza intra-brand ed alla distribuzione parallela e ci\u00f2 \u00e8 stato certamente favorito anche dalla giurisprudenza europea, tendenzialmente favorevole all\u2019utilizzo di tale strumento anche da parte dei concessionari ed intermediari del fornitore.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, a seguito delle sentenze <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A62009CA0439\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pierre Fabre del 13.10.2011<\/a><a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>, un divieto assoluto ai distributori dell\u2019utilizzo di internet per la distribuzione dei prodotti acquistati \u00e8 da considerarsi sostanzialmente inammissibile. Un limite a tale potere dispositivo \u00e8 stato imposto dalla sentenza del 6 dicembre 2017&nbsp;<a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=197487&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=8417596\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Coty Germany GmbH<\/a><a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\"><u>[12]<\/u><\/a>, ove la Corte&nbsp;ha chiarito che in un sistema di&nbsp;<strong>distribuzione selettiva<\/strong> di prodotti di lusso, un produttore (in questo caso Coty) \u00e8 autorizzato ad imporre al proprio distributore una clausola che consente di vendere i prodotti tramite&nbsp;<em>internet,<\/em>&nbsp;ma a condizione che tale attivit\u00e0&nbsp;sia realizzata in modo&nbsp;da preservare la connotazione lussuosa dei prodotti.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo \u00e8 intervenuta la pi\u00f9 recente decisione&nbsp;<em><a href=\"http:\/\/europa.eu\/rapid\/press-release_IP-18-6844_en.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Guess&nbsp;del dicembre 2018<\/a><\/em><a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>, con cui la Commissione ha condannato la casa madre ad una sanzione di 40 milioni di euro, per avere imposto ai dettaglianti un divieto di vendere prodotti contrattuali tramite&nbsp;<em>internet<\/em>&nbsp;o qualsiasi altro sistema elettronico o informatico, senza il previo consenso scritto di&nbsp;<em>Guess<\/em>&nbsp;stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre legata ad internet \u00e8 la questione \u2013 che richiederebbe da sola un approfondimento molto pi\u00f9 ampio \u2013 legata al fatto se un <strong>produttore pu\u00f2 direttamente vendere su una piattaforma <em>online<\/em> prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli consigliati ai propri concessionari<\/strong>. Ci si domanda, infatti, se tale comportamento possa essere considerato contrario di esecuzione del contratto secondo buona fede <em>ex <\/em>art. 1375 c.c. In merito non risulta che la giurisprudenza italiana si sia ancora espressa; ci si limita, per il momento, a consigliare di prevedere in maniera chiara e precisa tale fattispecie nel contratto di concessione, potendo, in caso contrario, tale comportamento dare adito a controversie molto complesse e gravose per entrambe le parti.<a name=\"_ftnref14\" href=\"#_ftn14\">[14]<\/a><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Si_puo_evitare_la_distribuzione_parallela_creando_un_sistema_di_distribuzione_selettiva\"><\/span><em>4. Si pu\u00f2 evitare la distribuzione parallela, creando un sistema di distribuzione selettiva?<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Una modalit\u00e0 per evitare il crearsi di una distribuzione parallela potrebbe essere la creazione di una rete distributiva selettiva, posto che, in tale tipologia di distribuzione, il produttore pu\u00f2 pretendere che i propri beni possano essere acquistati solamente da determinati intermediari, che rispettano i requisiti di forma e qualit\u00e0 &nbsp;dallo stesso imposti (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/la-distribuzione-selettiva-una-breve-panoramica-rischi-e-vantaggi\/\">La distribuzione selettiva. Una breve panoramica: rischi e vantaggi<\/a>). Ne consegue che, in un sistema di distribuzione selettiva senza falle, i prodotti non vengono in possesso di intermediari o rivenditori commerciali non ammessi alla rete. (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-sistema-misto-quando-il-produttore-sceglie-di-adottare-sia-la-distribuzione-esclusiva-che-selettiva\/\">Il sistema misto: quando il produttore sceglie di adottare sia la distribuzione esclusiva, che selettiva<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, anche tale sistema ha dei vantaggi, degli svantaggi e dei limiti; in primo luogo, pu\u00f2 essere attuato solamente per i prodotti <strong>di alta qualit\u00e0 e tecnologicamente sviluppati<\/strong>.<a href=\"#_ftn15\" name=\"_ftnref15\">[15]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019art. 4 d) del Regolamento, prevede comunque delle restrizioni al potere direttivo del produttore, il quale non potr\u00e0 impedire le \u201c<em><strong>forniture incrociate&nbsp;<\/strong>tra distributori all\u2019interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali<\/em>.\u201d Tale libert\u00e0, per ogni membro appartenente alla rete selettiva, di approvvigionarsi senza alcun ostacolo presso gli altri membri, costituisce la necessaria contropartita dell\u2019esclusione di reti distributive parallele. Gli <em>Orientamenti<\/em> prevedono al punto 58, che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cun accordo o una pratica concordata non possono avere come oggetto diretto o indiretto quello di impedire o limitare le vendite attive o passive dei prodotti contrattuali fra i distributori selezionati, i quali devono rimanere liberi di acquistare detti prodotti da altri distributori designati della rete, operanti allo stesso livello o a un livello diverso della catena commerciale. La distribuzione selettiva non pu\u00f2 pertanto essere combinata con restrizioni verticali volte ad obbligare i distributori ad acquistare i prodotti oggetto del contratto esclusivamente da una fonte determinata.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, ma non meno importante, si rileva che, seppure in una distribuzione selettiva, \u201c<em>il produttore pu\u00f2 imporre l\u2019obbligo di non vedere a soggetti (diversi dagli utilizzatori finali) non appartenenti alla rete<\/em>\u201d <em>ex<\/em> art. 4 lett. b), iii), molto spesso, nella pratica, molti produttori distribuiscono in via &#8220;selettiva&#8221; soltanto nei mercati pi\u00f9 importanti, riservando, contrariamente, un sistema \u201cclassico\u201d (ossia tramite un importatore esclusivo) alle altre zone. In tal caso, il produttore non pu\u00f2 imporre il divieto di effettuare vendite passive, nei confronti dei rivenditori appartenenti alle zone in cui non esiste il sistema selettivo, ma unicamente vietare allo stesso, ex art. 4 let. b) i), le vendite attive.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 comunque fatto salvo il diritto del produttore, che ha legittimamente adottato un sistema di distribuzione selettiva al fine di <strong>tutelare i prodotti contraddistinti dal marchio<\/strong>, di agire nei confronti dei distributori paralleli, le cui modalit\u00e0 di rivendita siano tali da arrecare pregiudizio all\u2019immagine di lusso e prestigio &#8211;&nbsp; che il produttore cerca di difendere proprio attraverso l\u2019adozione di un sistema di distribuzione selettiva &#8211; , o comunque che sussista un effetto confusorio circa l\u2019esistenza di un legame commerciale tra il titolare del marchio e il rivenditore non autorizzato. In merito, si evidenziano due recenti ordinanze del Tribunale di Milano (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/la-vendita-online-da-parte-di-distributori-non-autorizzati-i-casi-amazon-loreal-e-sisley\/\">La vendita online da parte di distributori non autorizzati. I casi Amazon, L\u2019Or\u00e9al e Sisley<\/a>). <a href=\"#_ftn16\" name=\"_ftnref1\">[16]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>__________________________________<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cfr. definizione da Dizionari Online Simone <a href=\"https:\/\/www.simone.it\/newdiz\/newdiz.php?action=view&amp;id=736&amp;dizionario=11\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.simone.it\/newdiz\/newdiz.php?action=view&amp;id=736&amp;dizionario=11<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Sul punto cfr. Pappalardo, Il diritto della concorrenza dell\u2019Unione Europea, pag. 403, 2018, UTET.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Sul punto cfr. Bortolotti, I contratti di distribuzione, pag. 690, 2016, Wolters Kluwer.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Decisione <em>Grundig-Costen, <\/em>23.9.1964.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Sul punto cfr. Pappalardo, Il diritto della concorrenza dell\u2019Unione Europea, pag. 383, 2018, UTET.<\/p>\n\n\n\n<p><a name=\"_ftn6\" href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> In merito la Commissione si \u00e8 espressa nel caso <em>Distillers (1978), <\/em>ove la Commissione ha sottolineato il fatto che gli sconti possono essere utilizzati per disciplinare, in via indiretta, i flussi di esportazione \u201c<em>stabilendo che nei confronti dei rivenditori britannici della DCL che esportano alcolici verso altri paesi della CEE il prezzo \u00e8 diverso da quello che viene praticato quando gli alcolici sono rivenduti per il consumo nel mercato nazionale, e riservando inoltre gli sconti di prezzo unicamente alle vendite di alcolici destinati ad essere rivenduti e consumati nel Regno Unito, restringono la libert\u00e0 dei suddetti clienti di rivendere i prodotti in questione in un altro Paese della CEE (\u2026). <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>L\u2019inapplicabilit\u00e0 degli sconti alle vendite di alcolici destinati all\u2019esportazione e l\u2019applicazione, nei confronti degli stessi clienti, di prezzi diversi per gli alcolici destinati all\u2019esportazione e per quelli destinati al consumo nel Regno Unito, <strong>costituiscono un chiaro tentativo di impedire le importazioni parallele dal Regno Unito negli altri paesi della CEE ed equivalgono pertanto a un divieto espresso di esportazione<\/strong> (n. 2, p. 25).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Importante comunque sottolineare il fatto, che il Regolamento 330\/2010, contrariamente al precedente 2790\/1990, non menziona la clausola di esclusiva \u201caperta\u201d, ma la stessa risulta esentata \u201cautomaticamente\u201d in base al principio della liceit\u00e0 di tutte le clausole non espressamente vietate, statuito all\u2019art. 2 del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Le <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:IT:PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Line Guida della Commissione<\/a> (LGC o <em>Orientamenti<\/em>) al punto 51, definiscono vendite attive: \u201cil contatto attivo con singoli clienti ad esempio per posta, compreso mediante l\u2019invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, o mediante visite ai clienti; oppure il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via Internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio. La pubblicit\u00e0 o le promozioni che sono interessanti per l\u2019acquirente soltanto se raggiungono (anche) uno specifico gruppo di clienti o clienti in un territorio specifico, sono considerati vendite attive a tale gruppo di clienti o ai clienti in tale territorio.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Le <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:IT:PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LGC<\/a>, punto 51, definiscono vendite passive: \u201cla risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti, incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti. Sono vendite passive le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale che raggiungano clienti all\u2019interno dei territori (esclusivi) o dei gruppi di clienti (esclusivi) di altri distributori, ma che costituiscano un modo ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti all\u2019interno del proprio territorio. Le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale sono considerate un modo ragionevole per raggiungere tali clienti se \u00e8 interessante per l\u2019acquirente attuare tali investimenti anche se non raggiungono clienti all\u2019interno del territorio (esclusivo) o del gruppo di clienti (esclusivo) di altri distributori<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> LGC n. 52<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> C-439\/09, Pierre Fabre del 13.10.2011.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> C-230\/16, Coty Germany del 6.12.2017.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.bbmpartners.com\/news\/La-decisione-Guess-della-Commissione-Europea-Una-prima-analisi\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.bbmpartners.com\/news\/La-decisione-Guess-della-Commissione-Europea-Una-prima-analisi<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Si rimanda in materia Dr. Thume \u201c<em>Paralleler Online-Vertrieb des Herstellers im Spannungsfeld seiner Dispositionsfreiheit und Treuepflicht<\/em>\u201d, Betriebs-Berater, 15.2018, pag. 770.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref15\" name=\"_ftn15\">[15]<\/a> Ci\u00f2 significa che l\u2019applicazione di tale sistema a tipologie di prodotti non \u201c<em>adeguate\u201d<\/em>, comporta il rischio, di una (seppure ipotetica) revoca dell\u2019esenzione da parte della Commissione, ovvero dell\u2019Autorit\u00e0 garante, per gli accordi che producano effetti esclusivamente sul mercato interno. Sul tema cfr. Pappalardo, Il diritto della concorrenza dell&#8217;Unione Europea, 2018, pag. 405, UTET.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref16\" name=\"_ftn1\">[16]<\/a> Ordinanze del 19 novembre 2018 e 18 dicembre 2018 del Tribunale di Milano. <a href=\"https:\/\/sistemaproprietaintellettuale.it\/notizie\/angolo-del-professionista\/13754-distribuzione-selettiva-di-cosmetici-di-lusso-il-tribunale-di-milano-chiarisce-i-presupposti-per-l-esclusione-del-principio-dell-esaurimento-del-marchio.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/sistemaproprietaintellettuale.it\/notizie\/angolo-del-professionista\/13754-distribuzione-selettiva-di-cosmetici-di-lusso-il-tribunale-di-milano-chiarisce-i-presupposti-per-l-esclusione-del-principio-dell-esaurimento-del-marchio.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le vendite parallele sono le importazioni che si affiancano a quelle effettuate da un importatore ufficiale, ossia territorialmente competente[1]: i commercianti paralleli entrano nel mercato riservato a distributori esclusivi, senza avere accesso diretto al fornitore, che appunto alimenta e fornisce unicamente i rivenditori autorizzati.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5593,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,168],"tags":[194,196,278,279,286,287,288],"class_list":["post-5592","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-commerciale","category-antitrust","tag-vendite-attive","tag-vendite-passive","tag-coty-germany","tag-pierre-fabre","tag-regolamento-330-2010","tag-caso-guess","tag-vendite-parallele"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5592","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5592"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5592\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5593"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5592"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5592"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5592"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}