{"id":5339,"date":"2018-12-06T19:01:48","date_gmt":"2018-12-06T18:01:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=5339"},"modified":"2018-12-06T19:01:48","modified_gmt":"2018-12-06T18:01:48","slug":"agente-di-commercio-area-manager","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/agente-di-commercio-area-manager\/","title":{"rendered":"Agent und\/oder Gebietsleiter? Ein kurzer \u00dcberblick."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/agente-di-commercio-area-manager\/#1_Area_manager_lavoratore_autonomo_oppure_agente_di_commercio\" >1. Area manager: lavoratore autonomo oppure agente di commercio?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/agente-di-commercio-area-manager\/#2_La_natura_accessoria_dellincarico_di_area_manager\" >2. La natura accessoria dell&#8217;incarico di area manager.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/agente-di-commercio-area-manager\/#21_Lobbligo_del_preavviso_e_relativa_indennita\" >2.1. L&#8217;obbligo del preavviso e relativa indennit\u00e0.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/agente-di-commercio-area-manager\/#22_Area_manager_e_quantificazione_dellindennita_di_fine_rapporto\" >2.2.  Area manager e quantificazione dell&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto.<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><em>Quando una societ\u00e0 intende organizzare in maniera strutturata la propria rete vendita, ha spesso la necessit\u00e0 di affidarsi non solo ad una pluralit\u00e0 di agenti, ma altres\u00ec assicurarsi che questi siano tra loro <strong>organizzati<\/strong> gerarchicamente e vengano <strong>coordinati<\/strong> da parte di un soggetto che svolga un&#8217;attivit\u00e0 di supervisione: l&#8217;area manager.<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>La funzione di coordinamento di agenti di commercio spesso viene assegnata dall\u2019azienda ad un <strong>Area Manager<\/strong> (detto anche capo-area o coordinatore\/supervisore di zona), a cui vengono affidate le pi\u00f9 svariate mansioni: pu\u00f2 essergli richiesto di affiancare gli agenti all\u2019inizio del rapporto e controllare il loro operato; coordinare la rete vendita nell\u2019area assegnata, che pu\u00f2 essere composta sia da agenti, ma anche da venditori diretti o rivenditori; oppure selezionare e reclutare agenti andando cos\u00ec a creare\/implementare una rete distributiva all\u2019interno della zona affidatagli.<\/p>\n\n\n\n<p>Stante la molteplicit\u00e0 di funzioni che possono essere attribuite ad un Area Manager, tale figura&nbsp;<strong>non \u00e8 agevolmente inquadrabile<\/strong>; inoltre, nonostante il ruolo fortemente strategico che questi ricopre, di frequente viene sottovalutata l\u2019importanza di delineare in maniera adeguata il rapporto di collaborazione, con la consapevolezza di quelli che potrebbero essere i rischi legati ad una gestione non scientemente ponderata.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Area_manager_lavoratore_autonomo_oppure_agente_di_commercio\"><\/span><em>1. Area manager: lavoratore autonomo oppure agente di commercio? <\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Prima di iniziare ad instaurare il rapporto, bisognerebbe avere ben chiaro in che modo si intende inserire tale figura all&#8217;interno della rete di distribuzione dell&#8217;azienda: dipendente, lavoratore autonomo, oppure agente di commercio?<\/p>\n\n\n\n<p>Bisognerebbe porsi tali domande non solo prima di contrattualizzare la collaborazione, ma anche in fase di sviluppo:&nbsp;spesso accade che un Area Manager, inquadrato come agente, a seguito della chiusura del rapporto, ne rivendichi la <strong>natura subordinata<\/strong>, asserendo (e dimostrando) che la collaborazione ha sempre presentato le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>. In caso di vertenza \u00e8 pacifico che, indipendentemente da quello che \u00e8 il <em>nome iuris <\/em>che le parti hanno conferito al rapporto, il Giudice \u00e8 chiamato ad inquadrarlo in base alle modalit\u00e0 in cui le parti lo hanno effettivamente \u201cvissuto\u201d (sul punto cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-contratto-di-agenzia-e-il-rapporto-di-lavoro-subordinato-criteri-distintivi-e-parametri-valutativi\/\">differenze tra agente e lavoratore dipendente<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che la creazione di una struttura gerarchico piramidale, strutturata in modo tale da incidere fortemente sull\u2019autonomia di scelta dell\u2019Area Manager, pu\u00f2 comportare il rischio che tra le parti si instauri un (spesso non voluto\u2026) rapporto di natura subordinata.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra gli <strong>elementi caratterizzanti della natura subordinata<\/strong> della collaborazione, vi \u00e8, ad esempio, l\u2019imposizione all\u2019Area Manager di obblighi di visita troppo stringenti, l\u2019impartizione di costanti istruzioni sulla gestione degli agenti da questi coordinati, ovvero un obbligo di <em>report<\/em> molto frequente.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha altres\u00ec ritenuto avere natura di rapporto di lavoro subordinato, quello di un Area Manager inquadrato come agente, ma che non svolgeva quasi alcuna attivit\u00e0 di promozione diretta, limitandosi a coordinare ed indirizzare gli agenti a questo sottoposti. Questi veniva retribuito con un fisso mensile, qualificato quale anticipo sulle provigioni, a fronte di provvigioni che di fatto erano praticamente nulle (5.400 lire in 10 mesi di attivit\u00e0).<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Diversamente, la Corte ha escluso la natura subordinata del rapporto di un coordinatore di un gruppo di agenti commerciali, ove le parti avevano pattuito un compenso mensile anticipato, da conguagliarsi con le provvigioni realmente maturate, oltre ad una quota delle provvigioni che avrebbero maturato gli agenti commerciali del gruppo sottoposto al suo coordinamento. La Corte ha riconosciuto in tale struttura sia l\u2019attivit\u00e0 effettiva di coordinamento, ma anche quella di promozione, tipica dell\u2019agente, con l\u2019allocazione in capo a quest\u2019ultimo di un<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em><strong>rischio nell&#8217;attivit\u00e0 dell\u2019[agente]<\/strong>, rappresentato dalla insicurezza del livello delle provvigioni<\/em>.\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Qualora non sussistano i caratteri tipici della subordinazione&nbsp;qui sopra brevemente riportati, \u00e8 necessario in primo luogo chiarire che l\u2019attivit\u00e0 di Area Manager non sia incompatibile con quella di agente di commercio<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>; ad ogni modo se questi svolge unicamente l&#8217;attivit\u00e0 di coordinamento\/supervisione, senza di fatto promuovere in maniera attivit\u00e0 le vendite nella zona affidatagli, non potr\u00e0 essere inquadrato come agenzia.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Tale principio viene costantemente ribadito dalla Giurisprudenza, che afferma che l\u2019attivit\u00e0 di promozione della conclusione di contratti, che costituisce obbligazione tipica dell\u2019agente ex art. 1742 c.c., non pu\u00f2 consistere in una semplice attivit\u00e0 <strong>n\u00e9 di mero controllo, n\u00e9 tantomeno di \u201c<em>propaganda<\/em>\u201d<\/strong>, seppure da questa derivi un incremento delle vendite (cfr. anche: <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-agenzia-obblighi-principali-agente-promozione-propaganda-vendite\/?preview_id=2039&amp;preview_nonce=dcb1d27e0e&amp;post_format=standard&amp;_thumbnail_id=2043&amp;preview=true\">Obblighi dell\u2019agente. \u00c8 sufficiente una semplice attivit\u00e0 di propaganda?<\/a>). Sul punto si legge:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>L&#8217;attivit\u00e0 di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l&#8217;obbligazione tipica dell&#8217;agente, [&#8230;]&nbsp;<strong>non pu\u00f2 consistere in una mera attivit\u00e0 di propaganda<\/strong>, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell&#8217;attivit\u00e0 di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che \u00e8 proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all&#8217;agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine\u201d<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><strong>[7]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, l&#8217;attivit\u00e0 di promozione non deve essere intesa unicamente come attivit\u00e0 di ricerca del cliente finale, che pu\u00f2 essere stato acquisito anche su indicazione del preponente (o in qualsiasi altro modo),<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>purch\u00e9 sussista <strong>nesso di causalit\u00e0 tra l&#8217;opera promozionale<\/strong> svolta dall&#8217;agente nei confronti del cliente e la conclusione dell&#8217;affare cui si riferisce <strong>la richiesta di provvigione<\/strong>&nbsp;(In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra le parti, atteso che la ricorrente aveva l&#8217;incarico di creare una rete commerciale mediante il reclutamento e la formazione di agenti, nonch\u00e9 di svolgere attivit\u00e0 di propaganda e supporto nei loro confronti, senza tuttavia incidere in alcun modo sui singoli affari conclusi dagli agenti stessi con i clienti). <\/em>(<em>Cass. Civ. 2018, n. 20453<\/em>)<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, a rigore, non essendo l\u2019attivit\u00e0 di controllo e coordinamento degli agenti un\u2019attivit\u00e0 di \u201c<em>promozione<\/em>\u201d di conclusione di contratti, l\u2019Area Manager che svolge unicamente tale compito non pu\u00f2 ritenersi essere un agente di commercio.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> Per inquadrare l&#8217;Area Manager quale agente di commercio, questi dovr\u00e0 affiancare all&#8217;attivit\u00e0 di coordinamento, quella di promozione di affari in via diretta, ovvero in collaborazione con gli agenti assegnati (o da lui selezionati);<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>&nbsp;certamente sar\u00e0 pi\u00f9 facile considerarlo agente, ove la seconda attivit\u00e0 abbia carattere se non preponderante, comunque significativo.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_La_natura_accessoria_dellincarico_di_area_manager\"><\/span><em>2. La natura accessoria dell&#8217;incarico di area manager.<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, nel caso in cui l&#8217;Area Manager svolga in maniera prevalente l&#8217;attivit\u00e0 di promozione e sia pertanto inquadrabile come agente, l&#8217;attivit\u00e0 di coordinamento ha <strong>natura accessoria<\/strong>, rispetto a quella di agente. Sul punto la Cassazione si \u00e8 pi\u00f9 volte espressa:<em> <a name=\"_ftnref10\" href=\"#_ftn10\"><strong>[10]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del <strong>collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale<\/strong>.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Stante la natura accessoria del rapporto di coordinatore, rispetto a quello di agente, una delle conseguenze principali di tale interdipendenza univoca, \u00e8 che in caso di scioglimento del contratto principlale (agenzia), il contratto accessorio (coordinamento), seguir\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8220;la sorte del contratto principale cui accede <a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a><\/em>[\u2026].<\/p>\n\n\n\n<p>Contrariamente, in caso di revoca del contratto accessorio (quindi quello di coordinatore),<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8220;proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non pu\u00f2 dispiegare alcun effetto su quest\u2019ultimo, n\u00e9 sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, n\u00e9 dall\u2019angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Dirette (e tutt\u2019altro che secondarie) <strong>conseguenze della natura accessoria<\/strong> dell\u2019incarico di Area Manager rispetto al contratto di agenzia sono essenzialmente due:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>le parti possono concordare di non subordinare la revoca di tale incarico ad alcun <strong>periodo di preavviso<\/strong> (cosa invece espressamente vietata per il contratto di agenzia (cfr. <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/il-recesso-anticipato-dal-contratto-di-agenzia-come-si-calcola-lindennita-per-il-mancato-preavviso\/\"><em>Il recesso anticipato dal contratto di agenzia. Come si calcola l\u2019indennit\u00e0 per il mancato preavviso?<\/em><\/a>);<\/li><li>i <strong>compensi maturati<\/strong> dall\u2019Area Manager non hanno natura provigionale e, pertanto, <strong>non rientrano<\/strong> nel calcolo per la quantificazione dell\u2019<strong>indennit\u00e0 di fine rapporto<\/strong>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"21_Lobbligo_del_preavviso_e_relativa_indennita\"><\/span><em>2.1. L&#8217;obbligo del preavviso e relativa indennit\u00e0.<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>Con riferimento all\u2019<strong>obbligo del preavviso <\/strong>(e conseguente diritto all&#8217;indennit\u00e0 di mancato preavviso) in caso di revoca unicamente dell&#8217;incarico di Area Manager, la Corte:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>ha escluso che fosse configurabile nell&#8217;ordinamento una regola generale di sistema che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imporrebbe la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti, salvo che non si rinvenga una deroga convenzionale che escluda un siffatto obbligo per il recedente&#8221;, e che ci\u00f2 si desumerebbe proprio dal fatto che, solo per alcune figure tipiche di contratto di durata, la legge subordina la validit\u00e0 del recesso alla concessione all&#8217;altra parte di un periodo di preavviso, e salva, in ogni caso, la valutazione sul rispetto dei doveri imposti dagli\u00a0artt. 1175 e 1375 c.c.\u00a0nell&#8217;esecuzione del contratto.<\/em>\u201d<a name=\"_ftnref11\" href=\"#_ftn11\">[11]<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"22_Area_manager_e_quantificazione_dellindennita_di_fine_rapporto\"><\/span><em>2.2.  Area manager e quantificazione dell&#8217;indennit\u00e0 di fine rapporto.<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019<strong>indennit\u00e0 di fine rapporto<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>non ha alcun supporto normativo, e neanche contrattuale, la pretesa [\u2026] di applicazione, all&#8217;incarico accessorio, della disciplina dettata&nbsp;dall&#8217;art. 1751 c.c.&nbsp;per il contratto base di agenzia.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>La natura accessoria di tale rapporto, da cui scaturisce un <strong>compenso<\/strong> non provigionale che non incide n\u00e9 sull\u2019indennit\u00e0 di preavviso, n\u00e9 tanto meno sull\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto, si evince anche indirettamente da una lettura degli AEC. L\u2019art. 6 comma 4 dell\u2019AEC industria 2014, stabilisce infatti che:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Nel caso in cui sia affidato all\u2019agente o rappresentante l\u2019incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purch\u00e9&nbsp;sia specificato nel contratto individuale, dovr\u00e0 essere stabilit\u00e0 una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provigionale.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 4, comma 11 dell\u2019AEC Commercio 2009, estende questo regime a tutte le attivit\u00e0 accessorio svolte dall\u2019agente:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Nel caso in cui sia affidato all\u2019agente o rappresentante l\u2019incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilit\u00e0 dell\u2019agente per errore contabile, o di svolgere attivit\u00e0 complementari e\/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purch\u00e9 siano specificate nel contratto individuale, dovr\u00e0 essere stabilit\u00e0 uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provigionale.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>____________________________________________________<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> &nbsp;Cfr. sul punto Cass. Civ. 2004, n. 9060.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Sul punto cfr. Perina \u2013 Belligoli, Il rapporto di agenzia, G. Giappichelli Editore, 2014, pag. 21 e ss.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cass. Civ. 1998, n. 813.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cass. Civ. Cass. 2002, n. 17534.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. Civ. 1990, n. 2680 \u201c<em>Il rapporto di agenzia &#8211; che \u00e8 di natura autonoma &#8211; non \u00e8 incompatibile [\u2026] con l&#8217;obbligo dell&#8217;agente di visitare e di istruire altri collaboratori, con la circostanza che il preponente si avvalga di una pluralit\u00e0 di agenti organizzati gerarchicamente fra loro, con l&#8217;obbligo del preponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute dall&#8217;agente, e neppure con l&#8217;obbligo di questi di riferire quotidianamente al preponente.<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> In dottrina sul punto cfr. Bortolotti, contratti di distribuzione, Wolters Kluvers, 2016, pag. 109. Cfr. anche Tassinari&amp;Sestini, <a href=\"https:\/\/www.tassinarisestini.it\/area-manager-agente-commercio-contratti-agenzia-avvocato-bergamo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Area manager in formato agente di commercio, ci sta?<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a>Tribunale Vicenza, 22.3.2018, conforme anche <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/export-2.pdf\">Cass. Civ.&nbsp;4.9.2014 n. 18690<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> In Dottrina, Bortolotti, <em>op. cit., <\/em>pag. 109.<\/p>\n\n\n\n<p><a name=\"_ftn9\" href=\"#_ftnref9\">[9]<\/a> Cass. Civ. 2007, n. 18303 \u201c<em>Pur essendo irrilevante il &#8220;nomen iuris&#8221; assegnato dalle parti ad un contratto, nondimeno ai fini della ricostruzione dell&#8217;intento degli stipulanti, secondo le norme degli&nbsp;art. 1362 cod. civ.&nbsp;e seguenti, anche la qualificazione \u00e8 parte delle parole usate e contribuisce ad offrire elementi per ricostruire la comune intenzione dei contraenti. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>In particolare, dovendosi procedere a verificare la corrispondenza del &#8220;nomen&#8221; con il contenuto negoziale, va ritenuta compatibile con la nozione legale di agenzia sia la previsione dello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di promozione svolta dall&#8217;agente avvalendosi, a sua volta, di altri agenti coordinati e controllati, sia la carenza di una formale ed espressa indicazione della zona di espletamento dell&#8217;incarico, allorch\u00e9 tale indicazione sia per altro verso evincibile dal riferimento all&#8217;ambito territoriale in cui le parti operano al momento dell&#8217;instaurazione del rapporto. (Rigetta, App. Trieste, 8 Ottobre 2004)<\/em>\u201d; Cass. Civ. 1998 n. 813; in Dottrina Perina \u2013 Belligoli, <em>op. cit., pag. 22.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cass. Civ. 2005, n. 19678.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Cass. Civ. 2018, n. 16940; Cass. n. 14436 del 2000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando una societ\u00e0 intende organizzare in maniera strutturata la propria rete vendita, ha spesso la necessit\u00e0 di affidarsi non solo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5340,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[30,275,276],"class_list":["post-5339","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-contratto-di-agenzia","tag-area-manager","tag-capo-area"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5339\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5340"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}