{"id":3587,"date":"2018-08-03T13:21:27","date_gmt":"2018-08-03T11:21:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=3587"},"modified":"2018-08-03T13:21:27","modified_gmt":"2018-08-03T11:21:27","slug":"il-patto-di-non-concorrenza-post-contrattuale-del-lavoratore-dipendente-autonomo-amministratore-socio-agente-un-breve-panoramica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/il-patto-di-non-concorrenza-post-contrattuale-del-lavoratore-dipendente-autonomo-amministratore-socio-agente-un-breve-panoramica\/","title":{"rendered":"Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot des Arbeitnehmers, Selbstst\u00e4ndigen, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers, Gesellschafters und Vertreters. Ein kurzer \u00dcberblick."},"content":{"rendered":"<p>Il patto di non concorrenza post-contrattuale \u00e8 sicuramente un elemento molto delicato in un rapporto di lavoro e che, in base al soggetto destinatario di tale obbligazione,\u00a0presenta differenti requisiti di forma e di sostanza. Con il presente articolo si intende fornire al lettore, una panoramica di tale istituto, andando ad analizzare brevemente come e con che limiti tale vincolo possa legare il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo, l&#8217;amministratore, il socio e l&#8217;agente di commercio.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Lavoratore dipendente<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il patto di non concorrenza del lavoratore dipendente \u00e8 disciplinato all\u2019art. 2125 c.c. Tale articolo dispone espressamente che il patto deve a pena di nullit\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li>a) \u00a0essere stipulato in forma scritta;<\/li>\n<li>b) \u00a0stabilire un vincolo contenuto entro determinati limiti di oggetto, luogo e tempo;<\/li>\n<li>c) \u00a0prevedere un corrispettivo a favore del lavoratore.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con riferimento al punto a) non ci sono questioni particolari da affrontare. Il patto dovr\u00e0\u0300 essere <strong>sottoscritto<\/strong> (e preferibilmente siglato su ogni pagina) da parte del lavoratore. Inoltre, seppure secondo la giurisprudenza tradizionale, il patto di non concorrenza non richiede la doppia sottoscrizione ex. art.13.41 c.c.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, si consiglia comunque, prudenzialmente, di apporre una specifica approvazione per iscritto di tale impegno post contrattuale onde evitare eventuali contestazioni, anche in vista di un eventuale mutamento dell\u2019orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.<\/p>\n<p>Quanto al punto b), i <strong>limiti temporali<\/strong> del patto postcontrattuale vengono definiti dal secondo comma dell\u2019art. 2125 c.c. in 5 anni per i dirigenti e 3 anni per gli altri casi. Si tiene a sottolineare che i termini indicati dal 2125 c.c. costituiscono i limiti massimi di durata del patto e la corresponsione del compenso dovuto al lavoratore deve essere anch\u2019esso calibrato sull\u2019effettiva durata del patto concordata tra le parti.<\/p>\n<p>La valutazione della congruit\u00e0 del <strong>luogo<\/strong> entro cui e\u0300 vietata l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 in stretto collegamento con l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 che viene svolta dal dipendente e, a tal fine, l\u2019indicazione di uno spazio troppo ampio pu\u00f2 comportare la nullit\u00e0 del patto stesso. Sul punto, si riscontrano precedenti giurisprudenziali controversi, una parte della giurisprudenza ritiene infatti che il patto esteso all\u2019intero territorio nazionale sia nullo, in quanto eccessivamente limitativo della possibilit\u00e0 di reimpiego del lavoratore.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> Altre pronunce, invece, hanno considerato validi patti estesi a tutto il territorio comunitario,<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> in quanto l\u2019attivit\u00e0 era stata puntualmente specificata in modo da non limitare eccessivamente la capacit\u00e0 lavorativa e professionale del dipendente.<\/p>\n<p>Circa invece la <strong>quantificazione del compenso<\/strong>, la giurisprudenza assume quale criterio valutativo la congruit\u00e0 dello stesso al sacrificio sopportato dal lavoratore nel singolo caso di specie<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, ritenendo che la somma corrisposta al lavoratore debba essere ad esso proporzionata.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>E\u0300 chiaro che, essendo il concetto di congruit\u00e0 molto astratto, e\u0300 assai difficile declinarlo con criteri oggettivi. Ad ogni modo, seppure non esista un criterio univoco ed obiettivo al fine di stabilire la congruit\u00e0 del patto, la giurisprudenza ritiene che un corrispettivo che si aggiri intorno al 15%-35% della retribuzione lorda annua possa essere considerato congruo.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>In secondo luogo, il <em>quantum <\/em>oltre ad essere congruo deve essere <strong>predeterminato e\/o predeterminabile<\/strong>. La giurisprudenza ha ritenuto nullo, in quanto appunto indeterminabile, un patto che prevedeva a favore del lavoratore un <em>tot<\/em> euro per ogni mensilit\u00e0 fino alla cessazione del rapporto, in quanto tale patto non permetteva al lavoratore di determinare <em>ex ante<\/em>, gi\u00e0 all\u2019atto della sottoscrizione dell\u2019accordo, un ammontare minimo.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n<p>Al fine di trovare una <strong>soluzione<\/strong> alle problematiche qui sopra illustrate e per cercare di stipulare un patto di non concorrenza che effettivamente sia valido e con pi\u00f9 ridotte possibilit\u00e0 di essere impugnato, si potrebbe ipotizzare di inserire quale indennit\u00e0 riconosciuta al lavoratore, una somma percentuale il cui valore incrementa con l\u2019allungarsi del rapporto e che sia collegata alle somme lorde corrisposte al lavoratore nell\u2019ultimo anno di rapporto ovvero, in caso pi\u00f9\u0300 favorevole, nei dodici mesi successivi alla sottoscrizione del patto.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Lavoratore autonomo <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il patto di non concorrenza fatto sottoscrivere ad un lavoratore autonomo,<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> e\u0300 regolamentato dall\u2019art. 2596 c.c.<\/p>\n<p>I limiti previsti da tale norma sono i seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li>deve essere provato per iscritto<\/li>\n<li>esso e\u0300 valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attivit\u00e0;<\/li>\n<li>non pu\u00f2 eccedere la durata di cinque anni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Come si evince, i punti a), b) e c), sono analoghi a quelli gi\u00e0 sopra trattati, ai quali ci si rimanda integralmente.<\/p>\n<p>La differenza essenziale e che l\u2019art. 2596 c.c., contrariamente all\u2019art. 2125 c.c., non contempla alcuna sanzione per la <strong>mancata previsione di un corrispettivo<\/strong> in favore di chi si sottopone convenzionalmente a limitazioni concorrenziali. Pertanto, a nulla rileva il fatto che il patto di non concorrenza non preveda alcun corrispettivo, risultando sotto questo aspetto, comunque valido, efficace ed inopponibile.<\/p>\n<p>Ad ogni modo, molto spesso si riscontra in azienda la problematica collegata ad un non corretto inquadramento dei lavoratori autonomi, i quali, per le modalit\u00e0 in cui svolgono la loro attivit\u00e0 all&#8217;interno di una azienda,\u00a0potrebbero non essere stati adeguatamente inquadrati come dipendenti. Per tali figure, potrebbe delinearsi la problematica per cui, una volta cessato il rapporto, esse intendano promuovano ricorso d\u2019avanti al Tribunale del lavoro, al fine di accertare la subordinazione del rapporto e, con essa, l&#8217;invalidit\u00e0 del patto di non concorrenza, in quanto privo di uno degli elementi essenziali previsti ex art. 2125 c.c. (appunto la retribuzione).<\/p>\n<p>Ad ogni modo, si sottolinea come la previsione, a favore di detti soggetti, di prevedere un patto di non concorrenza retribuito, potrebbe essere da questi utilizzato quale ulteriore elemento per provare la natura subordinata del rapporto.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Amministratore di societ\u00e0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Al pari dei lavoratori autonomi, il patto di non concorrenza fatto sottoscrivere ad un amministratore e\u0300 anch\u2019esso soggetto ai limiti di cui all\u2019art. 2596 c.c. e, pertanto, non e\u0300 previsto l\u2019obbligo che lo stesso debba essere retribuito.<\/p>\n<p>Con riferimento al divieto di concorrenza dell\u2019amministratore in <strong>corso di rapporto<\/strong>, esso e\u0300 unicamente regolato <em>ex <\/em>art. 2390 c.c., per gli amministratori di societ\u00e0 per azioni, che cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>&#8220;[1] Gli amministratori non possono assumere la qualit\u00e0 di soci illimitatamente responsabili in societ\u00e0 concorrenti, n\u00e9 esercitare un&#8217;attivit\u00e0 concorrente per conto proprio o di terzi, n\u00e9 essere amministratori o direttori generali in societ\u00e0 concorrenti, salvo autorizzazione dell&#8217;assemblea.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>[2] Per l&#8217;inosservanza di tale divieto l&#8217;amministratore pu\u00f2 essere revocato dall&#8217;ufficio e risponde dei danni&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Contrariamente, per le s.r.l. non e\u0300 previsto un esplicito divieto degli amministratori ad agire in concorrenza nel corso del loro mandato <a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>, con la conseguenza che \u00e8 lo Statuto della societa\u0300 che puo\u0300 liberamente prevedere se l\u2019amministratore possa o non possa svolgere tali attivita\u0300.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>Soci di s.r.l.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>I soci di s.r.l. non sono tenuti ad astenersi da attivit\u00e0 concorrenziali con la societ\u00e0 di cui sono titolari di quote. Invero, nel sistema italiano la concorrenza e\u0300 inibita solo <em>ex <\/em>art. 2301 c.c. ai soci delle societ\u00e0 in nome collettivo e agli accomandatari delle s.a.s.<\/p>\n<p>Se si intende prevedere un obbligo di non concorrenza anche per i soci, si potrebbe:<\/p>\n<ol>\n<li>fare sottoscrivere ai soci un patto di non concorrenza;<\/li>\n<li>sottoscrivere un patto parasociale, con il quale, tutti i soci si impegnano a non svolgere attivit\u00e0 in concorrenza con la societ\u00e0 e i cui contenuti sono comunque quelli previsti dall\u2019art. 2596 c.c.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si tiene a precisare che il patto parasociale ha anch\u2019esso validit\u00e0 massima di 5 anni e che, pertanto, dovr\u00e0 essere rinnovato alla sua scadenza.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Contratto di agenzia<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il contratto di agenzia regola espressamente la disciplina del patto di non concorrenza, all\u2019art. 1751-bis del codice civile.<\/p>\n<p>Tale tematica \u00e8 stata gi\u00e0 trattata in questo blog e si rimanda pertanto, alla consultazione del seguente articolo (<a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-agenzia-obbligo-non-concorrenza-postocontrattuale-seguito-cessazione-rapporto\/\">L\u2019obbligo di non concorrenza nel contratto di agenzia: durante e a seguito della cessazione del rapporto<\/a>).<\/p>\n<p>_________________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> La giurisprudenza tradizionale ha escluso l&#8217;applicabilit\u00e0 al patto di non concorrenza delle disposizioni relative alle clausole vessatorie, sulla base del rilievo che l&#8217;art. 2125 delinea condizioni pi\u00f9 garantistiche rispetto a quelle stabilite dall&#8217;art. 1341, e stante la tassativit\u00e0 delle ipotesi contemplate nel 2\u00b0 co. di quest&#8217;ultima disposizione (Cfr. Trib. Torino 8.2.1979).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Trib. Monza 3.9.2004.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cass. 21.6.1995 n. 6976; Trib. Milano 22.10.2003.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Sul punto Cassazione 1998 n. 4891.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. Civ. 1998 n. 4891; Trib. Milano 27.1.2007.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Ad es. e\u0300 stato ritenuto congruo un corrispettivo quantificato nel 15% dell\u2019importo totale delle retribuzioni corrisposte al lavoratore negli ultimi 2 anni del rapporto a fronte di un obbligo di non concorrenza di 2 anni di durata) Trib. Milano, 22.10.2003.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Trib. Venezia 31.5.2014.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> IMPORTANTE. In tale categoria <strong>non rientra l\u2019agente di commercio, <\/strong>per il quale e\u0300 prevista una disciplina a parte, regolamentata all\u2019art. 1751-<em>bis<\/em>, che <strong>non e\u0300 <\/strong>oggetto di esamina per il presente parere.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Infatti, prima della riforma operata con il d. lgs. n. 6 del 2003, l&#8217;art. 2475 del c.c. faceva esplicito riferimento all&#8217;art. 2390 del c.c. Ora il richiamo e\u0300 stato eliminato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il patto di non concorrenza post-contrattuale \u00e8 sicuramente un elemento molto delicato in un rapporto di lavoro e che, in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3589,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,31],"tags":[267,268,269,160,253,265,266],"class_list":["post-3587","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-commerciale","category-contratto-di-agenzia-2","tag-patto-di-non-concorrenza","tag-post-contrattuale","tag-socio","tag-agente-di-commercio","tag-lavoratore","tag-amministratore","tag-autonomo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3587"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3587\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3589"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}