{"id":3488,"date":"2018-06-06T19:49:17","date_gmt":"2018-06-06T17:49:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=3488"},"modified":"2018-06-06T19:49:17","modified_gmt":"2018-06-06T17:49:17","slug":"il-preponente-e-responsabile-per-i-danni-cagionati-dallagente-a-terzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/il-preponente-e-responsabile-per-i-danni-cagionati-dallagente-a-terzi\/","title":{"rendered":"Haftet der Auftraggeber f\u00fcr Sch\u00e4den, die der Beauftragte einem Dritten zuf\u00fcgt?"},"content":{"rendered":"<p>Nel rapporto di agenzia, pu\u00f2 accadere che l\u2019agente, nello svolgimento delle proprie mansioni, cagioni un danno a un\u00a0 terzo; in tal caso si pone il problema se il preponente possa essere chiamato a rispondere per i <strong>danni causati al terzo<\/strong> e, quindi, essere ritenuto indirettamente responsabile <em>ex<\/em> art. 2049 c.c. per il danno cagionato al terzo. Tale norma dispone che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell\u2019esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Da una lettura di tale articolo, si comprende che gli elementi costituitivi della responsabilit\u00e0 del &#8220;<em>padrone e committente<\/em>&#8221; sono:<\/p>\n<ul>\n<li>la sussistenza di un <strong>fatto illecito<\/strong> che ha prodotto un danno ad un terzo;<\/li>\n<li>il fatto che il danno \u00e8 stato <strong>cagionato da un preposto<\/strong> (che non necessariamente si identifica in un rapporto di lavoratore subordinato);<\/li>\n<li>che il danno sia stato causato (o comunque agevolato) <strong>nell\u2019esercizio delle mansioni<\/strong> a cui il preposto era stato incaricato.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Secondo la giurisprudenza la responsabilit\u00e0 ex art. 2049 c.c. ha &#8220;natura oggettiva&#8221;<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>\u00a0e ci\u00f2 implicata che i committenti <strong>non<\/strong> possono proporre alcuna <strong>prova liberatoria<\/strong> della loro responsabilit\u00e0, con la conseguenza che gli stessi rispondono indirettamente del fatto altrui, indipendentemente dalla sussistenza o meno, di una colpa nella scelta o nella vigilanza del preposto.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>\u00a0In poche parole, i responsabili del danno sono due soggetti (il preposto e il preponente), distinti tra loro, seppure uno solo di essi \u00e8 stato l\u2019autore del fatto dannoso.<\/p>\n<p>Il classico esempio di applicazione di tale norma \u00e8 quello del <strong>lavoro subordinato<\/strong>: in tale caso il preponente \u00e8 tenuto a rispondere per il fatto illecito compiuto dal proprio dipendente, in forza del l\u2019incarico che \u00e8 stato allo stesso conferito. Ad ogni modo, \u00e8 importante sottolineare che, la giurisprudenza maggioritaria, da tempo afferma che ai fini dell&#8217;applicazione della responsabilit\u00e0\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0art. 2049 c.c., \u00e8 sufficiente che il soggetto preposto agisca per conto del committente in virt\u00f9 di un vincolo di subordinazione<strong> inteso in senso lato<\/strong>.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> \u00a0Si legge infatti che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>affinch\u00e9 operi il regime di responsabilit\u00e0 sancito\u00a0dall&#8217;art. 2049 c.c., \u00e8 sufficiente che l&#8217;autore dell&#8217;illecito sia inserito, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell&#8217;<strong>organizzazione aziendale<\/strong> ed abbia agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell&#8217;imprenditore.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Posto che il rapporto di agenzia \u00e8 un rapporto di natura appunto <strong>parasubordinato<\/strong>\u00a0e, in quanto tale, potenzialmente inquadrabile come lavoro di subordinazione \u201cin senso lato\u201d, ci si domanda se la fattispecie la responsabilit\u00e0 ex art. 2049 c.c, sia applicale anche a detta tipologia contrattuale.<\/p>\n<p>Secondo una autorevole dottrina<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> non possono trovare applicazione nel rapporto di agenzia le disposizioni di cui all\u2019art. 2049 c.c., posto che tale istituto presuppone per la sua applicazione un vincolo di dipendenza e di subordinazione, seppur avente anche carattere meramente occasionale, o temporaneo; tale rapporto di dipendenza non si riscontra in una fattispecie contrattuale quale quella del contratto di agenzia, essendo l&#8217;agente configurabile piuttosto quale collaboratore autonomo del preponente.<\/p>\n<p>Contrariamente, parte della giurisprudenza<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> ha affermato che il preponente \u00e8 responsabile indirettamente del fatto illecito dell\u2019agente, nel caso quest\u2019ultimo operi in qualit\u00e0 di <strong>rappresentante<\/strong>. Sul punto:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente, che \u00e8 un mandatario del preponente, costituisce fonte di responsabilit\u00e0 indiretta del mandante, ai sensi dell\u2019art. 2049 c.c., solo quando l\u2019agente si sia avvalso della sua qualit\u00e0 di rappresentante per consumare l\u2019illecito<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Tale orientamento espande i limiti della responsabilit\u00e0 del preponente, anche nel caso in cui l\u2019agente (<em>imp!<\/em> operante sempre come rappresentante), agisca colposamente <strong>con<\/strong> <strong>modalit\u00e0 diverse da quelle impartitegli, ovvero addirittura oltre i limiti conferitigli<\/strong>.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a> Punto fondamentale \u00e8 il fatto che il preposto, esercitando l&#8217;incombenza a cui \u00e8 adibito, ancorch\u00e9 con\u00a0modalit\u00e0 diverse\u00a0dalle disposizioni del committente o anche oltre i limiti ad essa posti, abbia causato il danno ingiusto ad altri.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n<p>Si legge un pi\u00f9 recente orientamento della Cassazione, che non esclude l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 2049 c.c. anche in caso in cui l\u2019agente abbia agito senza alcun potere di rappresentanza:<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>Ai fini della responsabilit\u00e0 solidale ex art. 2049 c.c. del committente e\u0300 sufficiente un rapporto di occasionalit\u00e0 necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal preposto, che ricorre quando l&#8217;illecito e\u0300 stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se egli ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti.\u201d<\/em><\/p>\n<p>La sentenza continua statuendo che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>Non e\u0300 necessario che sussista uno stabile rapporto di lavoro subordinato tra i due soggetti, essendo sufficiente che l&#8217;autore del fatto illecito sia legato al committente anche solo temporaneamente od occasionalmente e che l&#8217;incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l&#8217;evento dannoso.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>In particolare, quella del committente e\u0300 una responsabilit\u00e0\u0300 di natura oggettiva ispirata a regole di solidariet\u00e0\u0300 sociale, tesa ad attribuire &#8211; secondo la teoria della distribuzione dei costi e dei profitti &#8211; l&#8217;onere del rischio a colui che si giova dell&#8217;opera di terzi. \u00a0[\u2026] In quest&#8217;ottica la giurisprudenza civile, in tempi pi\u00f9 recenti, e\u0300 giunta a riconoscere la <strong>responsabilit\u00e0\u0300<\/strong> del committente per l&#8217;attivit\u00e0 illecita posta in essere dall<strong>&#8216;agente anche privo del potere di rappresentanza<\/strong>, richiedendosi in tal senso soltanto che la commissione dell&#8217;illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest&#8217;ultimo e che il committente abbia avuto la possibilit\u00e0 di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza\u201d<\/em><\/p>\n<p>Se si segue tale ultimo orientamento giurisprudenziale, si pu\u00f2 affermare che il contratto di agenzia non e\u0300, di per se\u0301, estraneo all&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 2049 c.c., nemmeno nell&#8217;ipotesi in cui il suo contenuto sia quello del mandato senza rappresentanza.<\/p>\n<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di rilevare, la responsabilit\u00e0 ex art. 2049 c.c. rientra tra le responsabilit\u00e0 oggettive, con la conseguenza che non viene conferito al <strong>preponente<\/strong> la possibilit\u00e0 di fornire una prova liberatoria basata sull&#8217;assenza di colpa nella scelta o nella vigilanza del preposto da parte del preponente; ne consegue che il preponente pu\u00f2 difendere la propria posizione, <strong>dimostrando<\/strong> unicamente\u00a0che non sussistono i presupposti per l&#8217;applicazione della norma oggetto di esame, e pertanto provare:<\/p>\n<ul>\n<li>che non sussiste il rapporto di preposizione con il soggetto che ha commesso l\u2019illecito;<\/li>\n<li>che non sussiste il nesso causale tra le incombenze affidate e la consumazione dell&#8217;illecito;<\/li>\n<li>l&#8217;insussistenza del fatto illecito.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Contrariamente sar\u00e0 <strong>onere del<\/strong> <strong>danneggiato<\/strong> <strong>dimostrare<\/strong> che:<\/p>\n<ul>\n<li>si \u00e8 verificato un illecito fonte di danno;<\/li>\n<li>il rapporto di vigilanza tra preponente e agente;<\/li>\n<li>l&#8217;evento che ha prodotto il danno sia in rapporto di causalit\u00e0 o, quantomeno, di occasionalit\u00e0 necessaria con l&#8217;esercizio delle mansioni per le quali era stato adibito.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Da ultimo, si evidenzia brevemente che in linea di massima l\u2019agente pu\u00f2 essere ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. per l\u2019operato di un <strong>subagente<\/strong>, qualora dall&#8217;istruttoria del Giudice di merito si accerti l&#8217;effettivo inserimento del subagente nell&#8217;organizzazione dell&#8217;impresa dell\u2019agente, con conseguente diritto di quest&#8217;ultimo di vigilanza e di controllo del subagente stesso.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p>__________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cass. Civ. 2002 n. 26503; sul punto cfr. Gualtierotti, La responsabilit\u00e0 del preponente per fatto illecito dell\u2019agente, in <em>Agenti &amp; rappresentanti di commercio \u2013 n. 4\/2014<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cass. Civ. 2001 n.\u00a0 8381; Cass. Civ. 2000 n.\u00a0 3536.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Sul punto cfr. Commentario Codice Civile, 2009, \u00a0art. 2049, pag. 84 ss. \u00a0COMPORTI, GIUFFRE EDITORE<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Sul punto cfr. Commentario breve al codice civile, CIAN TRABUCCHI, art. 2049, CEDAM, 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> BALDI \u2013 VENEZIA, In contratto di agenzia, pag. 306 ss., Giuffr\u00e8 Editore.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cass. Civ. 1995 n. 12945<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cass. Civ. 2014, n. 23448 \u201c<em>Il principio dell&#8217;apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l&#8217;affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operativit\u00e0 alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l&#8217;applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 21\/01\/2011).<\/em>\u201d In senso Contrario BALDI \u2013 VENEZIA, In contratto di agenzia, pag. 306 ss., Giuffr\u00e8 Editore. \u201cGiova peraltro rilevare che, poich\u00e9 ai sensi dell\u2019art. 13939 c.c. il terzo che contratta con l\u2019agente pu\u00f2 sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri di rappresentanza, non potendo tali poteri presumersi, non pu\u00f2 invocarsi da esso terzo una responsabilit\u00e0 del preponente qualora l\u2019agente ecceda i limiti dei poteri conferitigli, ovvero agisca in funzione di poteri di rappresentanza che non ha.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Sul punto cfr. Codice Civile commentato, Plurisdata, art. 2049 c.c., 2014 Wolters Kluwer Italia Srl.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. Pen. 2016, n. 7124.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cass. Civ. 2014 n. 23448; Cass. Civ. 2012 n. 7634.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel rapporto di agenzia, pu\u00f2 accadere che l\u2019agente, nello svolgimento delle proprie mansioni, cagioni un danno a un\u00a0 terzo; in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3489,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[30,258,259,260],"class_list":["post-3488","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-contratto-di-agenzia","tag-art-2049-c-c","tag-responsabilita-fatto-illecito-agente","tag-responsabilita-oggettiva"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3488"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3488\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3489"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}