{"id":3447,"date":"2018-05-02T12:25:57","date_gmt":"2018-05-02T10:25:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=3447"},"modified":"2018-05-02T12:25:57","modified_gmt":"2018-05-02T10:25:57","slug":"ex-agenti-diritto-di-lavorare-per-la-concorrenza-ma-entro-i-limiti-della-lealta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/ex-agenti-diritto-di-lavorare-per-la-concorrenza-ma-entro-i-limiti-della-lealta\/","title":{"rendered":"Ex-Agenten: Recht, f\u00fcr die Konkurrenz zu arbeiten, aber innerhalb der Grenzen der \"Loyalit\u00e4t\"."},"content":{"rendered":"<p>Mentre l\u2019obbligo di non concorrenza durante il contratto rappresenta un normale onere imposto all\u2019agente, il patto di <strong>non concorrenza postcontrattuale<\/strong> \u00e8 ammesso solo in presenza di specifico accordo tra le parti e, comunque, entro i ristretti limiti previsti dall\u2019art. 1751-<em>bis<\/em> c.c.<\/p>\n<p>In <strong>assenza di tale patto<\/strong>, una volta sciolto il rapporto contrattuale, <strong>nulla vieta<\/strong> all\u2019agente di avviare un\u2019attivit\u00e0 in concorrenza col precedente preponente, posto che la pura e semplice qualifica di ex agente non \u00e8 sufficiente a rendere illecita un\u2019attivit\u00e0 che non abbia in s\u00e9 stessa alcun autonomo connotato di slealt\u00e0.<\/p>\n<p>La disciplina della concorrenza sleale viene normata all\u2019art. 2598 c.c. che cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>&#8220;Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>usa nomi o segni distintivi idonei a produrre <strong>confusione<\/strong> con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o <strong>imita servilmente i prodotti<\/strong> di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l&#8217;attivit\u00e0 di un concorrente;<\/em><\/li>\n<li><em>diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull&#8217;attivit\u00e0 di un concorrente, idonei a determinarne il <strong>discredito<\/strong>, o si appropria di pregi dei prodotti o dell&#8217;impresa di un concorrente;<\/em><\/li>\n<li><em>si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della <strong>correttezza professionale<\/strong> e idoneo a danneggiare l&#8217;altrui azienda.&#8221;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La norma in esame delinea, ai nn. 1 e 2, le fattispecie tipiche di concorrenza sleale, facendo rientrare al punto 1 tutti gli atti \u201c<em>idonei a produrre confusione con i prodotti e con<\/em> <em>l&#8217;attivit\u00e0 di un concorrente<\/em>\u201d, mentre al punto 2 gli atti di denigrazione e appropriazione di pregi altrui.<\/p>\n<p>La fattispecie della \u201c<em>confusione<\/em>\u201d \u00e8 integrata dalla condotta dell\u2019imprenditore che indirizza al pubblico dei potenziali acquirenti un messaggio idoneo a generare il falso convincimento che i suoi prodotti e\/o le sue attivit\u00e0 siano riconducibili ad un imprenditore concorrente; si ha invece \u201c<em>imitazione<\/em> servile\u201d in caso di sviluppo di un prodotto tramite la violazione di un brevetto della societ\u00e0 concorrente e\/o con l\u2019ausilio di informazioni tecniche di carattere confidenziale di propriet\u00e0 della mandante.<\/p>\n<p>Il punto 3 dell\u2019art. 2598 c.c. prevede, invece, la clausola generale della <strong>correttezza professionale<\/strong> quale regola a cui gli imprenditori devono attenersi per evitare di danneggiare i concorrenti e compiere atti di concorrenza sleale.<\/p>\n<p>Seppure in assenza di un valido patto di non concorrenza postcontrattuale \u00e8 perfettamente lecito che l\u2019ex agente svolga a seguito dello scioglimento del rapporto un\u2019attivit\u00e0 in concorrenza con l\u2019ex preponente, parte della giurisprudenza<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> ritiene, sul presupposto della maggiore \u201cpericolosit\u00e0\u201d della concorrenza dell\u2019ex agente, che esiste in capo allo stesso una <strong>speciale accentuazione del dovere di lealt\u00e0 e probit\u00e0 professionale<\/strong>, nonch\u00e9 uno speciale dovere di discrezione e di non aggressione verso l\u2019impresa di provenienza.<\/p>\n<p>Quindi evidente la difficolt\u00e0 di bilanciare quelli che sono, di fatto, due interessi tra loro contrapposti: da un lato il diritto di svolgere attivit\u00e0 in concorrenza al preponente in assenza di un patto di non concorrenza post-contrattuale, dall\u2019altro lato, il dovere dell\u2019agente di agire secondo lealt\u00e0 professionale ed entro i limiti imposti dall\u2019art. 2598 c.c.<\/p>\n<p>In linea di principio, il dovere di correttezza professionale si declina, nel caso dell\u2019ex-agente, principalmente nella gestione dei rapporti che lo stesso instaura con la clientela dell\u2019ex preponente.<\/p>\n<p>Sul punto la giurisprudenza<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> si \u00e8 pi\u00f9 volte pronunciata, affermando che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u201ci vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall&#8217;attivit\u00e0 promozionale svolta dall&#8217;agente, <strong>restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l&#8217;estinzione del rapporto di agenzia<\/strong>, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall&#8217;agente stesso dopo l&#8217;estinzione del rapporto; con la conseguenza che\u00a0\u00a0<\/em>lo sviamento di clientela posto in essere dall&#8217;ex agente [\u2026] di una azienda, <strong>facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto<\/strong> o, comunque, con modalit\u00e0 tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale ai sensi dell&#8217;art. 2598, n. 3, c.c.&#8221;<\/p>\n<p>La Corte si \u00e8 altres\u00ec pronunciata sul punto, chiarendo che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>costituisce concorrenza sleale per lo sviamento di clientela la sistematica<\/em> <em><strong>utilizzazione da parte di ex collaboratori di informazioni riservate<\/strong> acquisite nel precedente rapporto, quali la lista della clientela, ed aver proposto ad essi condizioni contrattuali pi\u00f9 favorevoli.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Sempre nella medesima sentenza la Suprema Corte afferma che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u201ccostituisce atto di concorrenza sleale, contrario alle regole di correttezza professionale (art. 2598, n. 3, c.c.), lo sviamento di clientela posto in essere dall&#8217;ex dipendente di un&#8217;azienda che, facendo uso di conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto di lavoro subordinato (e relative alla clientela ed alle condizioni economiche dei rapporti contrattuali in corso), intraprenda analoga attivit\u00e0 imprenditoriale acquisendo sistematicamente i clienti del concorrente (attraverso la predisposizione di lettere di disdetta dei contratti preesistenti, l&#8217;invio delle stesse a sua cura nei termini contrattualmente previsti, la conseguente stipulazione di nuovi contratti).<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>In giurisprudenza si trovano altri precedenti, collegati soprattutto ad attivit\u00e0 di concorrenza sleale compiute da parte di ex dipendenti per i quali \u00e8 disponibile maggiore casistica sia in letteratura che in giurisprudenza. Si riportano comunque alcuni di tali precedenti stante l\u2019applicabilit\u00e0 di principi generali ivi annunciati anche alla categoria di agente di commercio.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Commette concorrenza sleale chi \u201c<em>propone a un fornitore in esclusiva di utensili<\/em> <em>dell\u2019ex datore di lavoro di fornirgli gli stessi utensili; b) ostenti in funzione reclamistica, presso clienti dell\u2019ex datore di lavoro, la propria qualit\u00e0 di ex dipendente di questi; c) istituisca, nell\u2019opera di propaganda della propria impresa svolta presso clienti dell\u2019ex datore di lavoro, un\u2019esplicita comparazione tra i prodotti e i prezzi di quest\u2019ultimo e i propri.\u201d (cfr. anche: <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/contratto-agenzia-obblighi-principali-agente-promozione-propaganda-vendite\/?preview_id=2039&amp;preview_nonce=dcb1d27e0e&amp;post_format=standard&amp;_thumbnail_id=2043&amp;preview=true\">Obblighi dell\u2019agente. \u00c8 sufficiente una semplice attivit\u00e0 di propaganda?<\/a>)<\/em><\/li>\n<li>\u201c<em>Compie atto di concorrenza sleale l\u2019ex dipendente che, avvalendosi non solo delle<\/em> <em>liste dei clienti, ma anche della conoscenza delle condizioni dei singoli contratti del datore di lavoro, una volta cessato il rapporto di lavoro storni una parte della clientela proponendo tariffe inferiori e predisponendo ed inviando negli opportuni tempi lettere di disdetta dei contratti dell\u2019ex datore di lavoro.<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/li>\n<li><em>\u201cCostituisce atto di concorrenza sleale l\u2019uso di una banca dati contenente nominativi\u00a0<\/em><em>di potenziali clienti, forniti ed elaborati informaticamente dall\u2019ex amministratore unico della societ\u00e0 prima utilizzatrice, da parte di un\u2019impresa concorrente cui la banca dati sia stata fornita dallo stesso soggetto nell\u2019ambito di un successivo rapporto di collaborazione.<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/li>\n<li><em>\u201cCostituisce concorrenza sleale <u>l<\/u><strong>\u2019utilizzazione, da parte dell\u2019ex dipendente, di nozioni concernenti le specifiche<\/strong>, peculiari esigenze dei singoli clienti dell\u2019ex datore di lavoro, al fine di offrire a ciascuno di costoro prodotti esattamente messi a punto per soddisfare le loro esigenze, quando una simile messa appunto abbia richiesto all\u2019ex datore di lavoro contatti ripetuti con i singoli clienti per individuarne i desideri e le attese e per giungere progressivamente alla soluzione ottimale. [\u2026] L\u2019illiceit\u00e0 di questo comportamento \u00e8 accentuata dal fatto che l\u2019ex dipendente ostenti ai clienti l\u2019identit\u00e0 dei prodotti offerti, prospettando una continuit\u00e0 di pregi produttivi intesi come rispondenza ai desiderata di ogni singolo cliente, rispetto alla produzione dell\u2019ex datore di lavoro.<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Fermo restando quanto sopra esposto, bisogna altres\u00ec sottolineare il fatto che il divieto di concorrenza sleale non si pu\u00f2 estendere a tal punto da impedire all\u2019agente qualsiasi utilizzazione delle esperienze acquisite nelle precedenti esperienze di lavoro. Sull\u2019inammissibilit\u00e0 di una siffatta conclusione una sentenza storica (e tutt\u2019oggi attuale) della Cassazione ha sancito che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em><strong>Non si pu\u00f2 inibire al lavoratore licenziato di sfruttare la propria capacit\u00e0 tecnica<\/strong>,<\/em> <em>anche se acquista nella esplicazione di mansioni alle quali esso era addetto e per cui era tenuto a mantenere il segreto, ed anche se tale capacit\u00e0, la quale costituisce un patrimonio personale del lavoratore, ed \u00e8 impiegata per procurare a quest&#8217;ultimo i mezzi di sussistenza, <strong>venga svolta in attivit\u00e0 e in prodotti similari a quelli del datore di lavoro<\/strong>. Pertanto, non costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell&#8217;art. 2598 n. 3 c.c., l&#8217;utilizzazione, da parte di un dipendente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di cognizioni tecniche anche se acquisite nella esplicazione delle mansioni cui era addetto<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Tale principio vale sia che l\u2019ex agente si sia messo a lavorare alle dipendenze di una altra impresa, sia che si sia messo a lavorare per conto proprio.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n<p>Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente, nel bagaglio di conoscenze e competenze dell\u2019ex agente liberamente utilizzabili <strong>non possono essere comprese specifiche notizie su esigenze di singoli clienti contattati durante il periodo di lavoro pregresso<\/strong>, posto che le cognizioni acquisite non rientrano nel concetto di informazione ed esperienza aziendali;<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> vengono quindi contrapposte le conoscenze tecniche utilizzabili, alle non utilizzabili notizie apprese nel pregresso rapporto di lavoro.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a><\/p>\n<p>Per potere concludere, si pu\u00f2 ragionevolmente ritenere che all\u2019ex agente <strong>non \u00e8 impedito sviluppare prodotti in concorrenza con l\u2019ex preponente e proporli anche ai clienti di quest\u2019ultimo; ad ogni modo il rapporto con detti clienti \u00e8 molto delicato<\/strong> e deve essere gestito con massima cautela e lealt\u00e0 professionale, non potendo l\u2019agente effettuare mirate campagne di vendita nei confronti di tali soggetti e avvalersi di informazioni e notizie aziendali su esigenze specifiche di determinati clienti, maturate nel corso del precedente rapporto di lavoro.<\/p>\n<p><strong>Concludendo<\/strong> si pu\u00f2 affermare che:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019agente <strong>pu\u00f2<\/strong> svolgere qualsiasi <strong>attivit\u00e0 in concorrenza<\/strong> con il preponente a seguito del rapporto di lavoro;<\/li>\n<li>i <strong>limiti<\/strong> della concorrenza sono dettati dagli atti di<strong> concorrenza sleale<\/strong> che si identificano, nel caso dell\u2019agente, principalmente in:\n<ul>\n<li><strong>imitazione servile<\/strong> e confusione dei prodotti dallo stesso sviluppati per la attivit\u00e0 in concorrenza che pone in essere;<\/li>\n<li><strong>denigrazione<\/strong> dei prodotti venduti dall\u2019ex preponente;<\/li>\n<li><strong>sviamento della clientela<\/strong>, tramite il lancio di mirate campagne di vendita nei confronti dei clienti della ex casa mandante e avvalersi di informazioni e notizie aziendali su esigenze specifiche di determinati clienti, maturate nel corso del precedente rapporto di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>______________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cfr. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su propriet\u00e0 intellettuale e concorrenza, art. 2598, CEDAM.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cass. Civ. 2004 n. 16156.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Trib. Torino 11.1.2008; Cass. Civ. 2004 n. 16156.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Trib. Di Milano 1974; Corte d\u2019Appello Firenze 27.9.1987.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Trib. Torino 28.12.1973.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Trib. Torino 28.12.1973.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Trib. Genova 19.6.1993.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Corte d\u2019Appello Milano 5.6.1987.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Trib. Milano 25.9.1989.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Trib. Firenze 26.11.2008.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mentre l\u2019obbligo di non concorrenza durante il contratto rappresenta un normale onere imposto all\u2019agente, il patto di non concorrenza postcontrattuale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3449,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[56,255,256,257,30],"class_list":["post-3447","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-concorrenza-sleale","tag-ex-agenti","tag-portafoglio-clienti","tag-sviamento-clientela","tag-contratto-di-agenzia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3447"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3447\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3449"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}