{"id":2616,"date":"2017-05-15T17:27:40","date_gmt":"2017-05-15T15:27:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=2616"},"modified":"2026-10-28T10:02:44","modified_gmt":"2026-10-28T10:02:44","slug":"convenzione-di-vienna-e-diritto-alla-risoluzione-del-contratto-termini-di-decadenza-e-prescrizione-dellazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/convenzione-di-vienna-e-diritto-alla-risoluzione-del-contratto-termini-di-decadenza-e-prescrizione-dellazione\/","title":{"rendered":"Convenzione di Vienna e risoluzione del contratto di compravendita. Termini di decadenza e prescrizione dell\u2019azione"},"content":{"rendered":"<hr>\n<p><strong>Un compratore riceve da un venditore estero merce difettosa, denuncia i vizi e, qualche mese dopo, chiede in giudizio la risoluzione del contratto: se al rapporto si applica la Convenzione di Vienna, la denuncia tempestiva non basta, perch\u00e9 la risoluzione richiede una seconda dichiarazione, soggetta a un proprio termine di decadenza.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La Convenzione non disciplina la prescrizione, che resta affidata al diritto interno richiamato attraverso l\u2019art. 7, comma 2 (per l\u2019Italia l\u2019art. 1495 c.c.), ma regola i termini di decadenza: la denuncia del difetto entro un termine ragionevole e comunque entro due anni dalla consegna (art. 39) e la dichiarazione di risoluzione entro un termine ragionevole (art. 49). L\u2019articolo ricostruisce come le corti hanno misurato quel termine e perch\u00e9, secondo la dottrina, le due scadenze finiscono per coincidere.<\/strong><\/p>\n<hr>\n<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di rilevare, la <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/la-convenzione-di-vienna\/\">Convenzione di Vienna non si occupa della prescrizione dell\u2019azione<\/a>, che secondo la pi\u00f9 autorevole dottrina<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> e giurisprudenza,<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> viene disciplinata dalle norme interne. La prescrizione, pertanto, ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/uncitral.un.org\/en\/texts\/salegoods\/conventions\/sale_of_goods\/cisg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 7, comma 2 della medesima Convenzione<\/a>, trova ingresso sulla base delle norme del diritto applicabile e, nel caso del diritto italiano, all\u2019<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/capo-i\/sezione-i\/art1495.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 1495 c.c.<\/a> e ss.<\/p>\n<h2>1. Termini di decadenza ex art. 39 e 49 della Convenzione<\/h2>\n<p>Contrariamente, la Convenzione regolamenta espressamente i termini di decadenza del diritto dell\u2019acquirente alla garanzia. L\u2019art. 39 cos\u00ec recita:<\/p>\n<ol>\n<li><em> L\u2019acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformit\u00e0 se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un <strong>termine ragionevole<\/strong>, a partire dal momento in cui l\u2019ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.<\/em><\/li>\n<li><em> In tutti i casi l\u2019acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformit\u00e0 se non lo denuncia <strong>al pi\u00f9 tardi entro un termine di due anni<\/strong>, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale. <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 39 prevede dunque che viene meno il diritto del compratore, di fare valere il difetto di conformit\u00e0 dei beni, ivi compreso, il diritto di risolvere il contratto, se non lo denuncia al venditore entro un tempo ragionevole, dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo e, <strong>in ogni caso <\/strong>al pi\u00f9 tardi entro due anni dalla data in cui i beni gli sono stati effettivamente consegnati.<\/p>\n<p>Contrariamente alla disciplina civilista, nel caso in cui l\u2019acquirente intenda chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, la Convenzione prevede <strong>un ulteriore termine di decadenza, oltre a quello sopra descritto di denuncia del vizio, <\/strong>che impone allo stesso di comunicare al venditore la propria intenzione di dichiarare il contratto risolto. L\u2019art. 49 della Convenzione cos\u00ec dispone:<\/p>\n<ol>\n<li><em>L\u2019acquirente <strong>pu\u00f2 dichiarare il contratto risolto<\/strong> [avoided]:<\/em>\n<ol>\n<li><em>se l\u2019inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un\u2019inosservanza essenziale del contratto; [\u2026]<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li><em>Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l\u2019acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto:<\/em>\n<ol>\n<li><em>in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui \u00e8 venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata;<\/em><\/li>\n<li><em>in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, <u>entro una scadenza ragionevole<\/u>.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tale articolo contempla il pi\u00f9 radicale dei rimedi per l\u2019inadempimento del venditore: la risoluzione del contratto. Il secondo comma dell\u2019art. 49 prevede che, qualora il venditore abbia effettuato la consegna, <strong>l\u2019acquirente perde il diritto di dichiarare risolto il contratto, se non lo esercita entro un \u201c<em>termine<\/em> <em>ragionevole<\/em>\u201d<\/strong> tramite una propria dichiarazione unilaterale.<\/p>\n<p>L\u2019acquirente in base alla Convenzione di Vienna deve quindi:<\/p>\n<ul>\n<li>entro un termine ragionevole (ed al pi\u00f9 tardi entro due anni dalla consegna) denunciare il vizio (art. 39);<\/li>\n<li>entro una scadenza ragionevole dalla consegna, dichiarare il contratto risolto (art. 49).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sull\u2019interpretazione di \u201cscadenza ragionevole\u201d, di cui all\u2019art. 49, per la dichiarazione di risoluzione del contratto, le Corti si sono pronunciate tenendo di volta in volta conto della <strong>tipologia di merce venduta e del settore merceologico<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 stato ritenuto non ragionevole il periodo di cinque mesi a partire dal momento in cui l\u2019acquirente ha comunicato al venditore i vizi della merce;<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> una dichiarazione di risoluzione fatta dopo otto settimane, da quando il compratore \u00e8 venuto a conoscenza della sussistenza dei vizi \u00e8 stata altres\u00ec ritenuta tardiva;<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> \u201cirragionevole\u201d \u00e8 stato altres\u00ec ritenuto il termine di otto mesi dopo che il compratore avrebbe dovuto conoscere i vizi.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> D\u2019altro canto il periodo di un mese o cinque settimane \u00e8 stato ritenuto ragionevole e pertanto tempestivo per effettuare la dichiarazione di cui all\u2019art. 49 secondo comma, lettera b.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>Inoltre, secondo autorevole dottrina, il termine ragionevole di cui all\u2019art. 49 secondo comma non pu\u00f2 mai superare il termine di cui all\u2019art. 39, secondo comma, ossia due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u201cIl compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformit\u00e0 e, conseguentemente, di risolvere il contratto. In tale ipotesi, il limite temporale previsto dall\u2019art. 39 prevale su quello previsto dall\u2019art. 49 comma 2\u00b0, lett. B); la data della denuncia ex art. 39 e quello della dichiarazione di risoluzione ex art. 49 possono non coincidere,<strong> ma il termine per entrambe decorre dal medesimo momento, e ha la medesima scadenza<\/strong> [appunto data dell\u2019effettiva consegna].<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><strong>[7]<\/strong><\/a><\/em>\u201d<\/p>\n<p>Questo comporta, che entro il limite massimo di due anni dalla consegna, il compratore deve <strong>sia denunciare i vizi (ex art. 39), che dichiarare il contratto risolto (ex art. 49)<\/strong>, qualora in giudizio intenda chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale.<\/p>\n<p>Circa le <strong>modalit\u00e0<\/strong> con le quali tale dichiarazione deve essere effettuata, l\u2019art. 26 della Convenzione dispone:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se \u00e8 effettuata mediante notifica all\u2019altra parte.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Ci\u00f2 comporta che tale dichiarazione deve contenere in maniera <strong>espressa ed inequivocabile che il contratto sia stato risolto e, pertanto, sia terminato<\/strong>.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n<p style=\"border-left: 3px solid #cccccc; padding-left: 12px; margin: 24px 0; font-size: 0.95em;\"><strong>Leggi anche:<\/strong> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/convenzione-di-vienna-proposta-offerta\/\">Proposta, accettazione e responsabilit\u00e0 precontrattuale. Convenzione di Vienna e codice civile a confronto<\/a><\/p>\n<hr>\n<div style=\"border: 1px solid #cccccc; background-color: #f7f7f7; padding: 16px 20px; margin: 32px 0;\">\n<h2>Cosa verificare prima di agire<\/h2>\n<ul>\n<li>Verificare se al contratto si applica la Convenzione di Vienna e quale diritto interno regola la prescrizione (art. 7, comma 2; per l\u2019Italia l\u2019art. 1495 c.c.).<\/li>\n<li>Denunciare il difetto di conformit\u00e0 al venditore entro un termine ragionevole dalla scoperta, precisandone la natura, e comunque entro due anni dalla consegna effettiva (art. 39).<\/li>\n<li>Dichiarare espressamente la risoluzione del contratto entro un termine ragionevole da quando il difetto \u00e8 stato o avrebbe dovuto essere conosciuto (art. 49, comma 2), senza attendere il giudizio.<\/li>\n<li>Tenere conto che le corti hanno giudicato tardive dichiarazioni fatte dopo otto settimane, cinque e otto mesi, e tempestive quelle fatte entro un mese o cinque settimane, secondo il tipo di merce e il settore.<\/li>\n<li>Notificare la dichiarazione di risoluzione alla controparte in forma espressa e inequivocabile (art. 26) e conservarne la prova.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<h3>La Convenzione di Vienna disciplina la prescrizione dell\u2019azione del compratore?<\/h3>\n<p>No. Secondo la dottrina e la giurisprudenza richiamate nell\u2019articolo la prescrizione \u00e8 regolata dalle norme interne, alle quali si arriva attraverso l\u2019art. 7, comma 2 della Convenzione; se si applica il diritto italiano valgono l\u2019art. 1495 c.c. e seguenti.<\/p>\n<h3>Quali termini di decadenza prevede la Convenzione per il compratore che vuole risolvere il contratto?<\/h3>\n<p>Due termini distinti: la denuncia del difetto di conformit\u00e0 entro un termine ragionevole dalla scoperta e comunque entro due anni dalla consegna effettiva (art. 39), e la dichiarazione di risoluzione entro un termine ragionevole da quando il compratore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l\u2019inadempimento (art. 49, comma 2). Secondo la dottrina citata nell\u2019articolo il secondo termine non pu\u00f2 superare i due anni del primo.<\/p>\n<h3>Come deve essere fatta la dichiarazione di risoluzione?<\/h3>\n<p>Mediante notifica all\u2019altra parte (art. 26), con una dichiarazione unilaterale del compratore che esprima in modo espresso e inequivocabile che il contratto \u00e8 risolto. Le corti hanno giudicato tardive dichiarazioni fatte dopo otto settimane, cinque mesi e otto mesi, e tempestive quelle fatte entro un mese o cinque settimane.<\/p>\n<hr>\n<h2>Note<\/h2>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, UNCITRAL, United Nations, 2016 Edition, pag. 25 (art. 4, par. 9, nota 62: <a href=\"https:\/\/uncitral.un.org\/sites\/uncitral.un.org\/files\/media-documents\/uncitral\/en\/cisg_digest_2016.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PDF ufficiale<\/a>); Schlechtriem, Internationales UN-Kaufrecht, T\u00fcbingen 2007, 124, n. 162; Honsel, Das einheitliche UN-Kaufrecht, consultabile sul sito <a href=\"http:\/\/20iahre.cisg-library.org\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>http:\/\/20iahre.cisg-library.org<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Bundesgerichtshof, Germania, 23 ottobre 2013, Internationales Handelsrecht 2014, 25 = CISG-online n \u00b0 2474; Bundesgericht, Svizzera, 18 maggio 2009, 4A_68\/2009 (<a href=\"https:\/\/servat.unibe.ch\/dfr\/bger\/2009\/090518_4A_68-2009.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">testo integrale<\/a>), traduzione in inglese disponibile su Internet all\u2019indirizzo www.cisg.law.pace.edu; Appellationsgericht Basilea Citt\u00e0, Svizzera, 26 settembre 2008, traduzione in inglese disponibile su Internet all\u2019indirizzo www.cisg.law.pace.edu; Corte Suprema, Slovacchia, 30 aprile 2008, traduzione in inglese disponibile su Internet all\u2019indirizzo www.cisg.law.pace.edu; Oberlandesgericht K\u00f6ln, Germania, 13 febbraio 2006 (CLOUT n. 823), anche in Internationales Handelsrecht 2006, 145 ss.; Cour d\u2019appel de Versailles, Francia, il 13 ottobre 2005, traduzione in inglese disponibile su Internet all\u2019indirizzo www.cisg.law.pace.edu, Tribunale di Padova, sez. Este, 25 febbraio 2004, disponibile all\u2019indirizzo http:\/\/www.uncitral.org\/docs\/clout\/ITA\/ITA_100106_FT_clean.pdf.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Bundesgerichtshof, Germania, 15 febbraio 1995 (CLOUT n. 124); cfr. inoltre Oberlandesgericht M\u00fcnchen, Germania, 2 marzo 1994 (CLOUT n. 83) (4 mesi).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Oberlandesgericht Koblenz, Germania, 31 gennaio 1997 (CLOUT n. 282).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cour d\u2019appel Paris, Francia, 14 giugno 2001 (CLOUT n. 481); cfr. inoltre Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, Russia, 22 October 1998 (CLOUT n. 470) (che ha considerato una denuncia effettuata dopo cinque o sei mesi non tempestiva); Hof \u2019s-Hertogenbosch, Paesi Bassi, 11 ottobre 2005 (CLOUT n. 944).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> CLOUT case No. 905 [Tribunal cantonal du canton de Valais, Switzerland, 21 February 2005] (one month); CLOUT case No. 165 [Oberlandesgericht Oldenburg, Germany, 1 February 1995] (five weeks); Bundesgericht, Switzerland, 18 May 2009, 4A_68\/2009, <em>Internationales Handelsrecht <\/em>2010, 27 (one to two months).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Bianca e Bonell, Commentario sulla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, Nuove leggi civili commentate, CEDAM, Padova, 1989.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Kantonsgericht des Kantons Zug, Svizzera, 30 agosto 2007 (CLOUT n. 938); UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, UNCITRAL, United Nations, 2016 Edition, pag. 233 (art. 49, par. 5, nota 9: <a href=\"https:\/\/uncitral.un.org\/sites\/uncitral.un.org\/files\/media-documents\/uncitral\/en\/cisg_digest_2016.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">PDF ufficiale<\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un compratore riceve da un venditore estero merce difettosa, denuncia i vizi e, qualche mese dopo, chiede in giudizio la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2618,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,5,182],"tags":[217,181,183,215,216],"class_list":["post-2616","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-commerciale","category-diritto-internazionale","category-convenzione-di-vienna","tag-termine-decadenza","tag-art-39","tag-convenzione-di-vienna","tag-prescrizione-azione","tag-risoluzione-contratto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2616","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2616"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2616\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8217,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2616\/revisions\/8217"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2618"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2616"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2616"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2616"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}