{"id":2566,"date":"2017-01-31T13:31:11","date_gmt":"2017-01-31T12:31:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=2566"},"modified":"2025-05-09T14:23:38","modified_gmt":"2025-05-09T14:23:38","slug":"diritto-agente-visionare-scritture-contabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/diritto-agente-visionare-scritture-contabili\/","title":{"rendered":"Das Recht des Vertreters, die B\u00fccher des Auftraggebers einzusehen."},"content":{"rendered":"<h3>L\u2019art. 1749 c.c. attribuisce all\u2019agente il diritto di accedere alle scritture contabili del preponente, garantendo trasparenza nella determinazione delle provvigioni. Si tratta di una norma centrale nel bilanciamento del rapporto contrattuale, specie nei casi in cui l\u2019agente non ha poteri di rappresentanza. Il presente contributo analizza i contenuti dell\u2019articolo, le modalit\u00e0 di esercizio del diritto di accesso e i profili processuali connessi, anche alla luce della giurisprudenza pi\u00f9 recente.<\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\">_____________________________<\/p>\n<p>L&#8217;art. 1749 c.c. conferisce all&#8217;agente il diritto di\u00a0visionare la documentazione contabile del preponente. Tale norma\u00a0si prefigge il compito di <strong>rendere il pi\u00f9 possibile equilibrato il rapporto<\/strong> tra l\u2019agente e il preponente, soprattutto nel caso in cui lo stesso agente non ha poteri di rappresentanza e non \u00e8 quindi in grado di verificare direttamente quali affari sono stati conclusi dal preponente.<\/p>\n<p>Nello specifico, il secondo comma dell&#8217;art. 1749 c.c.,<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> dispone che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">&#8220;<em>il preponente consegna all\u2019agente un <strong>estratto conto<\/strong> delle provvigioni dovute al pi\u00f9 tardi l\u2019ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Il terzo comma dell&#8217;art. 1749 c.c. recita che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u201c<em>L\u2019agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l\u2019importo delle provvigioni liquidate e in particolare un <strong>estratto dei libri contabili<\/strong>.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Tale articolo si fonda essenzialmente sul principio di carattere generale, in base al quale il preponente deve agire con <strong>lealt\u00e0 e buona fede<\/strong> nei confronto dell\u2019agente, imponendo da un lato al preponente stesso l\u2019obbligo di mettere a disposizione dell\u2019agente, almeno con cadenza trimestrale, un estratto conto delle provvigioni dovute, quanto pi\u00f9 analitico possibile e, dall\u2019altro lato, l\u2019agente deve avere la possibilit\u00e0 di verificare che le provvigioni liquidate siano state calcolate correttamente.<\/p>\n<p>L&#8217;importanza di tale norma viene sottolineata dal quarto comma dello stesso articolo, che sancisce l\u2019<strong>inderogabilit\u00e0<\/strong>, anche parziale, degli obblighi ivi indicati:<\/p>\n<p>&#8220;<em>\u00e8 nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Il principale <strong>strumento processuale<\/strong> utilizzato dall\u2019agente per fare valere tale diritto \u00e8 rappresentato dall\u2019art. 210 c.p.c. Tale norma stabilisce che il Giudice istruttore, su istanza di parte, pu\u00f2 ordinare all\u2019altra parte o a un terzo di \u201c<em>esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l\u2019acquisizione al processo\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n<p>L\u2019applicazione pratica di tale norma non \u00e8 sempre di facile soluzione (anzi\u2026) e la giurisprudenza italiana si \u00e8 spesso trovata a risolvere numerose problematiche ad esso correlate.<\/p>\n<p>In primo luogo, \u00e8 importante sottolineare che, per il nostro Ordinamento, lo strumento istruttorio di cui 210 c.p.c. ha <strong>natura residuale<\/strong> e pu\u00f2 essere utilizzato solo se la prova del fatto non \u00e8 acquisibile da parte istante e se l\u2019iniziativa non ha finalit\u00e0 meramente esplorative;<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> l\u2019accoglimento di tale istanza \u00e8 rimessa al potere discrezionale del Giudice, il quale la potr\u00e0 ammettere solamente se consta che<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u00a0\u201c<em>la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non potendo avere l&#8217;iniziativa finalit\u00e0 meramente esplorative o sostitutive dell&#8217;onere probatorio posto a carico della parte.<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>Ne consegue che l\u2019agente, sul quale grava l\u2019onere di provare l\u2019avvenuta conclusione degli affari, non pu\u00f2 utilizzare tale strumento per supplire al mancato assolvimento di un suo gravame probatorio e dovr\u00e0 provare che la mancata allegazione di elementi probatori non sia a lui imputabile, nonch\u00e9 indicare in maniera specifica i documenti di cui chiede un estratto (che devono essere direttamente o indirettamente individuabili), posto che una richiesta troppo generica, sarebbe di fatto esplorativa e, quindi, inammissibile.<\/p>\n<p>Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione,<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u201c<em>l&#8217;agente \u00e8 titolare di un vero e proprio diritto all&#8217;accesso ai libri contabili in possesso del preponente, che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza,<strong> il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo<\/strong> di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall&#8217;agente al fine di consentire l&#8217;esatta ricostruzione del rapporto di agenzia<\/em>.\u201d<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>La sentenza continua:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u201c<em>incombe comunque sull\u2019agente che agisce al fine di ottenere l&#8217;esibizione documentale dedurre e dimostrare l&#8217;esistenza dell&#8217;interesse ad agire, con <strong>circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto<\/strong> (tra cui, in primis, l&#8217;invio o meno degli estratti conto provvigionali ed il loro contenuto) <strong>e l&#8217;indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento \u00e8 finalizzata l&#8217;istanza<\/strong><\/em><strong>.<\/strong>\u201d<\/p>\n<p>Seguendo tale principio, un\u2019istanza con cui si chiede che venga genericamente ingiunto alla preponente di esibire gli estratti contabili di tutti i clienti che l\u2019agente ha fornito (ad es. senza indicarne i nominativi), ovvero dei clienti che il preponente ha fornito direttamente nel territorio contrattuale (e sui cui ordini andati a buon fine, l\u2019agente avrebbe percepito le provvigioni indirette), sarebbe verosimilmente ritenuta inammissibile, in quanto troppo generica e, quindi, esplorativa.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Qualora il Giudice riconosca che sussistono i requisiti sopra indicati, potr\u00e0 emettere l\u2019ordinanza di esibizione di tali estratti, con cui, in pratica (almeno per quanto \u00e8 mia esperienza personale\u2026) la preponente viene intimata ad esibire i mastrini provvigionali \/ le schede contabili, relative ai clienti per i quali l\u2019agente ha promosso istanza\u00a0<em>ex\u00a0<\/em>art. 210 c.p.c.<\/p>\n<p>In buona sostanza, i documenti sui quali sussiste il diritto di accesso dell\u2019agente saranno:<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>le <strong>fatture di vendita<\/strong> rilasciate alla clientela;<\/li>\n<li>la copia dei <strong>libri iva<\/strong>, le <strong>bolle di consegna<\/strong> della merce;<\/li>\n<li>le <strong>ricevute di versamento ENASARCO<\/strong> e comunque tutti quei documenti necessari per la verifica del singolo affare;<\/li>\n<li>nonch\u00e9 gli <strong>estratti conto provvigionali<\/strong>, il tutto ovviamente riferito alla zona e al periodo nei quali l\u2019agente ha svolto il proprio incarico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Giudice, ottenuta la documentazione, pu\u00f2 quindi disporre CTU tecnico contabile, volta a verificare gli ordini ricevuti dalla preponente e conteggiare il pagamento delle provvigioni.<\/p>\n<p>Da un punto di vista pratico, bisogna altres\u00ec fare presente che spesso ci\u00f2 pu\u00f2 comportare dei problemi pratici assai rilevanti, derivanti dal fatto che dalla documentazione esibita, ed elaborata da parte del perito, spesso emerge un copiosissimo numero di informazioni prima sconosciute (almeno ad una) delle parti e che tali informazioni possono dare adito ad \u201cuna causa, nella causa.\u201d<\/p>\n<p>Da ultimo, si fa presente che l\u2019art. 210 c.p.c. non \u00e8 l\u2019unico strumento in mano all\u2019agente, il quale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, ha comunque il diritto a richiedere l\u2019estratto conto provvigionale ex art. 1749 c.c, anche autonomamente in via monitoria.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>Come si pu\u00f2 comprendere, tale tematica \u00e8 di assoluta rilevanza, posto che\u00a0dall&#8217;art. 1749 c.c. derivano in capo all&#8217;agente diritti fondamentali che gli permettono, in definitiva, di provare il proprio diritto al pagamento delle provvigioni.<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Articolo che ha recepito con d.lgs 1999 n. 64, l\u2019art. 12, co. 2 della direttiva 86\/653\/CEE, che ha appunto conferito all\u2019agente il diritto \u201c<em>di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un\u00a0<u>estratto dei libri contabili<\/u>, a disposizione del preponente, necessarie per verificare l&#8217;importo delle provvigioni che gli sono dovute<\/em>.\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. Cass. Civ. 2011 n. 14968<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Cass. Civ. 2011, n. 26151.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cass. Civ. Sez. lavoro, n. 19319 del 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\"><sup>[5]<\/sup><\/a> Cfr. Buffa, Bortolotti &amp; Mathis, Contratti di Distribuzione, Wolters Kluver, 2016.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Cass. Civ. 2010, n. 20707.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 1749 c.c. attribuisce all\u2019agente il diritto di accedere alle scritture contabili del preponente, garantendo trasparenza nella determinazione delle provvigioni. 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