{"id":2554,"date":"2016-11-10T09:41:45","date_gmt":"2016-11-10T08:41:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=2554"},"modified":"2016-11-10T09:41:45","modified_gmt":"2016-11-10T08:41:45","slug":"lindennita-di-fine-rapporto-nel-contratto-di-agenzia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/lindennita-di-fine-rapporto-nel-contratto-di-agenzia\/","title":{"rendered":"Die K\u00fcndigungsentsch\u00e4digung im Agenturvertrag: Art. 1751 des Zivilgesetzbuches und AEC im Vergleich."},"content":{"rendered":"<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di evidenziare, l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto in Italia segue un <strong>sistema binario<\/strong>: da una parte la disciplina regolata all\u2019<strong>art. 1751 c.c.<\/strong> e, dall\u2019altra parte, la <strong>disciplina degli AEC<\/strong>. (cfr. anche <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/la-contrattazione-collettiva-origini-valore-ed-applicabilita-e-se-un-contraente-e-straniero-si-applicano-oppure-no\/\">La contrattazione collettiva. Origini, valore ed applicabilit\u00e0. E se un contraente \u00e8 straniero, si applicano oppure no?<\/a>)<\/p>\n<p>La versione attuale dell\u2019art. 1751 c.c., cos\u00ec modificato dal\u00a0d.lgs 1999 n. 65, attuativo della direttiva 86\/853\/CEE, dispone che:<\/p>\n<p><em>\u201call\u2019atto della cessazione del rapporto, il preponente \u00e8 tenuto a corrispondere all\u2019agente un\u2019indennit\u00e0 se ricorrono le seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>l\u2019agente abbia procurato <strong>nuovi clienti<\/strong> al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;<\/em><\/li>\n<li><em>il preponente <strong>riceva ancora sostanziali vantaggi<\/strong> derivanti dagli affari con tali clienti;<\/em><\/li>\n<li><em>il pagamento di tale indennit\u00e0 sia <strong>equo<\/strong>, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l&#8217;agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.&#8221;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il terzo comma dello stesso articolo dispone che l\u2019<strong>indennit\u00e0 non \u00e8 dovuta<\/strong> quando:<\/p>\n<ul>\n<li><em>il preponente risolve il contratto per <strong>un\u2019inadempienza imputabile all\u2019agente,<\/strong> la quale per la sua gravit\u00e0, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;<\/em><\/li>\n<li><em>l\u2019<strong>agente receda dal contratto<\/strong>, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all\u2019agente, quali et\u00e0, infermit\u00e0 o malattia, per le quali non pu\u00f2 pi\u00f9 essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0;<\/em><\/li>\n<li><em>quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l<strong>\u2019agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi<\/strong> che ha in virt\u00f9 del contratto d\u2019agenzia. <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Circa <strong>l\u2019ammontare<\/strong> dell\u2019indennit\u00e0, ex art. 1751, terzo comma c.c., essa:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>non pu\u00f2 superare una cifra equivalente ad un\u2019<strong>indennit\u00e0 annua<\/strong> calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall\u2019agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Il criterio di cui all\u2019 art. 1751 del codice civile, <strong>non contiene \u00a0alcun metodo di calcolo<\/strong>, ma solo un tetto massimo (ossia un\u2019annualit\u00e0 da calcolarsi secondo la media provvigionale degli ultimi 5 anni) e due condizioni all\u2019avverarsi delle quali \u00e8 subordinato il maturare dell\u2019indennit\u00e0, ossia che:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019agente abbia procurato nuovi clienti e\/o \u201cintensificato\u201d il fatturato di quelli gi\u00e0 esistenti;<\/li>\n<li>l\u2019indennit\u00e0 sia \u201cequa\u201d alla luce di \u201ctutte le circostanze del caso ivi comprese le provvigioni che l\u2019agente perde a seguito della cessazione del contratto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dall\u2019altra parte, la <strong>disciplina contrattuale degli AEC<\/strong> stabilisce un metodo di calcolo certo e preciso, articolato su tre diverse voci:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto (il \u201c<strong>FIRR<\/strong>\u201d, costituito da un accantonamento annuale presso l\u2019apposito Fondo gestito dall\u2019ENASARCO) calcolata sulla base dei dettami degli AEC;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>indennit\u00e0 suppletiva di clientela<\/strong>, riconosciuta all\u2019agente anche in assenza di un incremento della clientela, (pari a ca. al 4% sull\u2019ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>indennit\u00e0<\/strong> <strong>meritocratica<\/strong>, collegata all\u2019incremento della clientela e\/o giro di affari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come si pu\u00f2 notare, entrambi i sistemi hanno al loro interno sia vantaggi che svantaggi per le parti contraenti.<\/p>\n<p>I <strong>vantaggi<\/strong> per l\u2019agente dell\u2019<strong>indennit\u00e0 ex art. 1751<\/strong> c.c. sono costituiti dal fatto che spesso l\u2019indennit\u00e0 liquidata dal giudice \u00e8 superiore rispetto a quella prevista dagli AEC.<\/p>\n<p>Gli svantaggi normalmente consistono nel fatto che:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 stabilito solo un massimo, ma manca assolutamente un criterio di calcolo;<\/li>\n<li>l\u2019onere di provare l\u2019aumento\/intensificazione della clientela e l\u2019equit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 \u00e8 integralmente in capo all\u2019 agente;<\/li>\n<li>l\u2019indennit\u00e0 \u00e8 esclusa in tutti i casi in cui l\u2019agente sia receduto dal contratto senza giusta causa.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Quanto invece all\u2019 indennit\u00e0 calcolata secondo gli<strong> AEC<\/strong> <strong>i<\/strong> <strong>vantaggi<\/strong> sono piuttosto evidenti, posto che:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 configurato un criterio di calcolo chiaro e definito;<\/li>\n<li>il FIRR e l\u2019indennit\u00e0 suppletiva di clientela spettano (salvo eccezioni) sempre, anche nel caso di recesso da parte;<\/li>\n<li>non viene posto in capo all\u2019agente alcun onere probatorio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Circa gli svantaggi per l\u2019agente, si rileva che, di fatto, l\u2019indennit\u00e0 liquidata ex art. 1751 c.c. \u00e8 molto spesso superiore rispetto a quella garantita dagli AEC.<\/p>\n<p>Si evidenza che la Corte di Giustizia europea, con una pronuncia del 23 marzo 2006,<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> ha <strong>contestato la legittimit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto, cos\u00ec come regolata dagli AEC<\/strong>. \u00a0Tali accordi, secondo la Corte, possono derogare alla disciplina dettata dalla direttiva 86\/653\/CEE solo se, con un\u2019analisi <em>ex ante<\/em>, dall\u2019applicazione dell\u2019AEC derivasse all\u2019agente un trattamento economicamente pi\u00f9 favorevole rispetto a quello di cui all\u2019art. 1751 c.c. Ora, dal momento che non son previsti degli strumenti di calcolo che permettono di pronosticare l\u2019ammontare dell\u2019indennit\u00e0 codicistica ed essa pu\u00f2 essere conosciuta e calcolata solamente dopo lo scioglimento del rapporto e posto che, secondo la Corte, la valutazione sul fatto che il trattamento degli AEC sia (sempre) pi\u00f9 favorevole rispetto alla disciplina civilistica deve essere fatto <em>ex ante<\/em>, \u00e8 chiaro che, seguendo tale ragionamento, solamente un sistema di calcolo che garantisce sempre il massimo dell&#8217;indennit\u00e0\u00a0potr\u00e0 essere considerato in linea con i principi dettati dalla direttiva e con la pronuncia della Corte di Giustizia.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>Nonostante la sentenza della Corte di Giustizia, <strong>appare comunque in via di consolidamento l\u2019orientamento della Cassazione<\/strong> secondo il quale i criteri di quantificazione dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto previsti dalla contrattazione collettiva debbano considerarsi comunque come <strong>un trattamento minimo<\/strong> che deve essere garantito all\u2019agente, salvo la necessit\u00e0 da parte del giudice, una volta riscontrata l\u2019esistenza o meno dei requisiti previsti dall\u2019art. 1751 c.c., di effettuare una sorta di valutazione caso per caso al fine di valutare l\u2019equit\u00e0 della soluzione derivante dagli AEC, con facolt\u00e0 di discrezionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n<p>Si rileva comunque l\u2019esistenza di un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto gli AEC inapplicabili al nostro ordinamento e non ha pertanto riconosciuto all\u2019agente la disciplina ivi riportata come un minimo garantito.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>____________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Art. 1751 comma 2, punto 1: \u201c<em>L&#8217;indennit\u00e0 non \u00e8 dovuta [\u2026] quando l&#8217;agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all&#8217;agente, quali et\u00e0, infermit\u00e0 o malattia, per le quali non pu\u00f2 pi\u00f9 essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Corte di Giustizia 2006, C-465\/04.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Baldi-Venezia, Il contratto di agenzia, 2014, GIUFFR\u00c8; Bortolotti, L&#8217;indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto secondo il nuovo Accordo Economico Collettivo Settore industria, 2014, www.newsmercati.it.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cass. Civ. 2009 n. 12724; Cass. Civ. 2012 n. 8295; Cass. Civ. 2013 n. 18413; Cass. Civ. 2014 n. 7567; Cfr. Baldi-Venezia, Il contratto di agenzia, 2014, GIUFFR\u00c8, \u00a0\u201c<em>Questa soluzione non appare soddisfacente e soprattutto non individua in concreto quali siano i criteri di quantificazione da adottare, lasciando al giudice di merito un ampio margine di discrezionalit\u00e0, che non depone in favore della futura individuazione di criteri precisi ed uniformi a discapito di un principio di certezza\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Tribunale Treviso 29 maggio 2008; Tribunale Treviso 8 giugno 2008; Tribunale di Roma 11 luglio 2008.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come si \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di evidenziare, l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto in Italia segue un sistema binario: da una [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3119,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[29,30,34,209],"class_list":["post-2554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contratto-di-agenzia-2","tag-art-1751-c-c","tag-contratto-di-agenzia","tag-indennita-di-fine-rapporto","tag-firr"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2554"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2554\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3119"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}