{"id":2475,"date":"2016-07-08T09:36:11","date_gmt":"2016-07-08T07:36:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=2475"},"modified":"2016-07-08T09:36:11","modified_gmt":"2016-07-08T07:36:11","slug":"lobbligo-di-informazione-dellagente-nei-confronti-del-preponente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/lobbligo-di-informazione-dellagente-nei-confronti-del-preponente\/","title":{"rendered":"Die Informationspflicht des Vertreters gegen\u00fcber dem Auftraggeber"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019obbligo di informazioni viene disciplinato dall\u2019art. 1746 c.c. Tale norma impone all\u2019agente di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnata, nonch\u00e9 ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Nello specifico tale articolo dispone che l\u2019agente deve:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Come si pu\u00f2 evincere, le informazioni richieste all\u2019agente possono essere di due tipi:<\/p>\n<ul>\n<li>informazioni riguardanti le <strong>condizioni di mercato<\/strong>;<\/li>\n<li>informazioni necessarie alla valutazione della <strong>convenienza dell\u2019affare<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019agente, pertanto, svolge un doppio ruolo nel rapporto contrattuale. Da un lato deve sondare l\u2019andamento della zona e clientela affidatagli, con il fine di tenere aggiornato il preponente su quanto effettivamente accada in tale ambito. Dall\u2019altro lato, svolge il delicato compito di vagliare la convenienza dei singoli affari e la solvibilit\u00e0 dei clienti a cui vengono trasmessi gli ordini.<\/p>\n<p>Non pochi problemi derivano proprio dall\u2019interpretazione di tale articolo. In particolare, non \u00e8 agevole comprendere quali siano i limiti al diritto del preponente di pretendere dall\u2019agente informazioni dettagliate e continuative: in linea di massima, si ritiene che un ampliamento eccessivo di tale obbligo, potrebbe addirittura essere considerato un indizio per mettere in discussione l\u2019indipendenza dell\u2019agente e quindi fare qualificare il rapporto come un rapporto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, con riferimento all\u2019obbligo dell\u2019agente di informazione sulle <strong>condizioni del mercato<\/strong>, \u00e8 possibile ritenere che il preponente pu\u00f2 pretendere che l\u2019agente lo tenga informato, nei limiti delle sue possibilit\u00e0, di tutto ci\u00f2 di cui venga a conoscenza sulla situazione del mercato e sui suoi cambiamenti, relativamente alla zona assegnatagli. <strong>Ci\u00f2 non comporta<\/strong>, comunque, un obbligo dell\u2019agente a dovere effettuare valutazioni, previsioni o indicazioni sulle prospettive future del mercato stesso. Invero, l\u2019agente \u00e8 unicamente tenuto a segnalare informazioni su potenziali o reali concorrenti, necessarie al preponente per elaborare una politica commerciale che possa essere quanto pi\u00f9 efficace possibile nella zona assegnata all\u2019agente.<\/p>\n<p>Sotto il <strong>secondo aspetto<\/strong>, ossia l\u2019obbligo di valutare la convenienza dell\u2019affare, l\u2019agente deve valutare per ogni singolo affare (e cliente), quali siano le concrete capacit\u00e0 del contraente di adempiere.<\/p>\n<p>Ad integrazione di quanto previsto dall\u2019art. 1746 c.c., l\u2019art. 1 degli AEC industria 2014 e commercio 2009 dispone che, salvo patto contrario,<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>L\u2019agente esercita la sua attivit\u00e0 in forma autonoma ed indipendente [ed][\u2026] \u00e8 tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non \u00e8 tenuto peraltro a relazioni con periodicit\u00e0 prefissata sulla esecuzione delle sue attivit\u00e0<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>L\u2019art. 5 degli AEC Industria e l\u2019art. 4 dell\u2019AEC Commercio, inoltre, chiarisce che l\u2019agente:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">\u201c<em>deve adempiere l&#8217;incarico affidatogli in conformit\u00e0 alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonch\u00e9 ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>L\u2019agente, pertanto, da un lato \u00e8 tenuto ad informare il preponente e dall\u2019altro lato ha il diritto di agire in piena autonomia organizzativa: \u00e8 quindi necessario trovare il <strong>giusto equilibrio tra le opposte esigenze di autonomia organizzativa dell\u2019agente ed il suo obbligo di seguire le istruzion<\/strong>i del preponente.<\/p>\n<p>Per tale motivo, da un lato il preponente, dovendo rispettare l\u2019autonomia dell\u2019agente, non potr\u00e0, <strong>ad esempio<\/strong>, imporre allo stesso la lista giornaliera dei clienti da visitare e programmare gli itinerari che l\u2019agente dovr\u00e0 seguire, ma dall\u2019altro lato potr\u00e0 chiedergli di visitare certi clienti o categorie di clienti a cui tiene e pretendere che l\u2019agente organizzi le visite in modo da coprire adeguatamente tutta la clientela e che gli renda conto dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, secondo la dottrina e la giurisprudenza ritengono che l\u2019obbligo di informazione<strong> non abbia una rilevanza fondamentale<\/strong> . Ad ogni modo, pu\u00f2 assumere in concreto una rilevanza tale da giustificare, in caso di violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell\u2019agente, nel caso in cui le omissioni possono causare gravi conseguenze negative sull\u2019andamento commerciale del preponente (<a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/lobbligo-di-informazione-dellagente-nei-confronti-del-preponente\/cass-civ-1994-n-7644\/\" rel=\"attachment wp-att-2480\">Cass. Civ. 1994 n. 7644<\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019obbligo di informazioni viene disciplinato dall\u2019art. 1746 c.c. 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