{"id":1998,"date":"2015-12-14T15:54:13","date_gmt":"2015-12-14T14:54:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.francescogozzo.com\/?p=1998"},"modified":"2015-12-14T15:54:13","modified_gmt":"2015-12-14T14:54:13","slug":"contratto-di-agenzia-star-del-credere-clausola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/contratto-di-agenzia-star-del-credere-clausola\/","title":{"rendered":"Der \"Stern des Glaubens\" im Agenturvertrag."},"content":{"rendered":"<p>La cosiddetta clausola dello &#8220;star del credere&#8221;<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> pu\u00f2 essere definita come una vera e propria garanzia, con la quale un soggetto assume in parte od integralmente il rischio del mancato pagamento di un terzo da lui introdotto, impegnandosi a rimborsare al preponente, entro i limiti pattuiti, la perdita da questi subita.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/p>\n<p>In tema di agenzia,\u00a0l&#8217;utilizzabilit\u00e0 di tale clausola \u00e8 di fatto <strong>venuta meno\u00a0a seguito della riforma<\/strong> della\u00a0Legge 21 dicembre 1999, n. 256, con la quale \u00e8 stato modificato l&#8217;art. 1746 c.c..\u00a0Si ricorda che con la riforma, \u00e8 stato inserito un <strong>terzo comma nell&#8217;art. 1746 c.c.<\/strong>. Detto comma ha introdotto un esplicito divieto di inserire nei contratti di agenzia una clausola che<\/p>\n<p>&#8220;<em>ponga a carico dell&#8217;agente una responsabilit\u00e0, anche solo parziale, per l&#8217;inadempimento del terzo<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Ad ogni modo, la norma prevede espressamente la facolt\u00e0 delle parti di derogare a tale divieto, ma solamente<\/p>\n<p>&#8220;<em>per singoli affari , di particolare natura ed importo, individualmente determinati<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>La garanzia in tali casi per\u00f2 incontrer\u00e0 il limite quantitativo imposto dallo stesso comma 3 dell&#8217;art. 1746 c.c., non potendo essere superiore alla provvigione che l&#8217;agente avrebbe diritto a percepire in relazione al medesimo affare.<\/p>\n<p>In <strong>ambito<\/strong> <strong>Europeo<\/strong>, si rileva che, nonostante la sua rilevanza e le criticit\u00e0 ad esso collegate, la\u00a0<a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/CELEX-32010R0330-IT-TXT-1.pdf\">direttiva n. 86\/653 CEE<\/a>, ha trascurato di disciplinare tale istituto, che veniva (e viene tutt&#8217;oggi) disciplinato nei restanti paesi membri\u00a0principalmente nei seguenti due modi:<\/p>\n<ol>\n<li>le parti possono concordare\u00a0lo star del credere solamente per <strong>determinati affari<\/strong> o clienti, ma, in tali casi, l&#8217;agente garantisce<strong>\u00a0al 100%<\/strong> il rischio del preponente (meccanismo seguito ad esempio da Germania, Fillandia e Portogallo);<\/li>\n<li>\u00e8 previsto un <strong>generico obbligo di garanzia<\/strong> a carico dell&#8217;agente su tutti gli affari promossi dall&#8217;agente, ma di <strong>ammontare molto inferiore<\/strong> all&#8217;effettivo danno subito dal preponente (si pensi a Belgio e Paesi Bassi).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Prima della riforma del 1999, l&#8217;Italia rientrava anch&#8217;essa nella seconda\u00a0tipologia:\u00a0lo star del credere dell&#8217;agente di commercio, non era\u00a0disciplinato specificamente nel codice civile, bens\u00ec\u00a0era\u00a0regolato come istituto eventuale e pattizio dagli Accordi Economici Collettivi.\u00a0L&#8217;agente era\u00a0tenuto allo star del credere esclusivamente per patto ed in ottemperanza alle norme degli Accordi Economici Collettivi aventi efficacia<em> erga omnes<\/em> (art. 7, a.e.c. 20 giugno 1956) secondo cui l&#8217;onere pattuito a carico dell&#8217;agente non poteva\u00a0superare il 20% della perdita subita dal preponente, misura ridotta dagli accordi economici collettivi aventi validit\u00e0 di convenzione privatistica (9 giugno 1988, settore commercio e 16 novembre 1988, settore industria) nella misura del 15%.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, si \u00e8 recentemente pronunciata\u00a0su un giudizio promosso da\u00a0un\u00a0agente, volto ad ottenere il pagamento del corrispettivo per lo star del credere che era stato pattuito, in un rapporto contrattuale instaurato antecedentemente alla riforma dell\u2019art. 1746 comma 3, avvenuta, appunto, alla fine del 1999.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n<p>In tale sentenza la Corte compie una breve analisi dello sviluppo dell\u2019istituto, ricordando che esso, gi\u00e0 previsto dal codice di commercio, ha trovato ingresso nel codice civile all\u2019<strong>art. 1736 c.c., in tema di contratto di commissione<\/strong>. L\u2019art. 1736 c.c., infatti, dispone che il\u00a0commissionario risponde nei confronti del committente dell\u2019esecuzione dell\u2019affare, avendo nel contempo un diritto ad uno speciale compenso o ad una maggiore commissione.\u00a0In tale prospettiva il commissionario, in quanto mandatario del committente, per conto del quale agisce, si fa garante nei suoi confronti della solvibilit\u00e0 del terzo contraente.<\/p>\n<p>La Corte, sostanzialmente, ha riconfermato l&#8217;orientamento espresso\u00a0e\u00a0ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimit\u00e0,<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> secondo cui al contratto di agenzia (<strong>prima della riforma<\/strong>!) non poteva applicarsi in via analogica l&#8217;art. 1736, c.c. in tema di contratto di commissione, poich\u00e9 la responsabilit\u00e0 dell&#8217;agente per lo star del credere\u00a0era disciplinata in modo specifico dall&#8217;<strong>accordo economico collettivo 20 giugno 1956<\/strong>, reso obbligatorio <em>erga omnes<\/em> dal D.P.R. n. 1450\/1961 (che limita la responsabilit\u00e0 dell&#8217;agente senza ulteriore compenso al 20% della perdita subita dal preponente), ovvero dalla pi\u00f9 favorevole disciplina posta nei successivi accordi collettivi del settore (qualora le parti vi abbiano aderito), che adottano il pi\u00f9 ristretto limite del 15%.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a> Sulla base di tale ragionamento la \u00a0Corte ha affermato che:<\/p>\n<p>&#8220;<em>in mancanza di una esplicita pattuizione del compenso ed in assenza di <a href=\"http:\/\/www.francescogozzo.com\/le-parti-possono-chiedere-la-prova-per-testimoni-dellesistenza-di-un-contratto-di-agenzia\/\">prova di una volont\u00e0 delle parti <\/a>in tal senso, nessun compenso aggiuntivo \u00e8 dovuto all&#8217;agente per la statuizione dello star del credere<\/em>.&#8221;<\/p>\n<p>A <strong>seguito di\u00a0tale intervento normativo<\/strong>, (<strong>dopo il 1999<\/strong>) <strong>l\u2019utilizzabilit\u00e0 dello star del credere risulta di fatto molto meno rilevante nel nostro sistema<\/strong>. Le parti possono, infatti, pattuirlo solamente caso per caso e, inoltre, la garanzia dell&#8217;agente deve essere\u00a0limitata ad un importo pari e non superiore alla sua provvigione.<\/p>\n<p>In pratica, il legislatore ha in pratica applicato ed imposto i requisiti (sopra esaminati) di ambedue i sistemi utilizzati dagli Stati Membri e ha ristretto l&#8217;utilizzabilit\u00e0 di tale istituto in maniera tale da cancellarlo\u00a0di fatto dal nostro sistema giuridico.<\/p>\n<p>Da un lato lo star del credere, cos\u00ec disciplinato, <strong>non ha pi\u00f9 la funzione di garantire<\/strong> il preponente per determinati affari che ritiene essere rischiosi (la garanzia non \u00e8 del 100%, ma \u00e8 solamente pari alla provvigione che l&#8217;agente avrebbe diritto a percepire per quel determinato affare), dall&#8217;altro <strong>non pu\u00f2\u00a0essere utilizzato per responsabilizzare l&#8217;agente<\/strong>, in quanto non pu\u00f2 operare riguardo a tutti gli affari promossi dall&#8217;agente stesso, ma solo in singoli casi in cui il preponente ha il sospetto che il cliente sia poco affidabile.<\/p>\n<p>Tale scelta di fatto\u00a0costituisce <strong>una grave svantaggio\u00a0per il preponente italiano che intenda accedere a nuovi mercati<\/strong> e sottoporre la propria legge ad agenti stranieri. Lo star del credere, infatti, dovrebbe essere visto come tutela per il preponente, soprattutto quando questi si relazioni con agenti in mercati esteri, per i quali lo star del credere dovrebbe essere mezzo fortemente necessario, considerando la maggiore difficolt\u00e0 per il preponente, di ottenere informazioni sull&#8217;affidabilit\u00e0 e la solvibilit\u00e0 di clienti stranieri, procacciati dall&#8217;agente.<\/p>\n<p>____________________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Il termine \u201cstar del credere\u201d viene normato all\u2019art. 1736 c.c., in tema di commissione, che prevede: \u201c<em>Il commissionario che, in virt\u00f9 di patto o di uso, \u00e8 tenuto allo &#8220;star del credere&#8221; risponde nei confronti del committente per l&#8217;esecuzione dell&#8217;affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui \u00e8 compiuto l&#8217;affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equit\u00e0.\u201d<\/em> Attraverso tale clausola il commissario assume il ruolo di un fideiussore ex art. 1936 del terzo con cui contrare, garantendo al committente il regolare adempimento dell\u2019obbligazione del terzo ed il buon esisto dell\u2019affare.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Cfr. Bortolotti, Contratti di distribuzione, 2016, Wolters Kluwer, pag. 241.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/export-4.pdf\">Cass. Civ. 2015, n. 4461.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Cfr., ad es., Corte di <a href=\"https:\/\/francescogozzo.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/export-5.pdf\">Cass. Civ. n. 1999, n. 12879.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Cass. Civ. 1999, n. 3902\/99<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cosiddetta clausola dello &#8220;star del credere&#8221;[1] pu\u00f2 essere definita come una vera e propria garanzia, con la quale un [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3140,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,31],"tags":[30,141,142,143,144,145,146],"class_list":["post-1998","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-commerciale","category-contratto-di-agenzia-2","tag-contratto-di-agenzia","tag-05-03-2015-n-4461","tag-accordo-collettivo-20656","tag-art-1746","tag-clausola-dello-star-del-credere","tag-patto-star-del-credere","tag-star-del-credere"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1998"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1998\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3140"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/francescogozzo.com\/deu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}